UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA UFFICIO MANUTENZIONI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA UFFICIO MANUTENZIONI
XXX XXXXXX, 0 -00000 XXXXXX
FORNITURA E MONTAGGIO DI SERRAMENTI IN PVC PRESSO L’EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE XXXXXXXX SITO IN VIA
X. XXXXX A VARESE.
Indice
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Art. 2 Ammontare dell’appalto
Art. 3 Descrizione delle forniture
Art. 4 Modalità di presentazione dell’offerta
DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto Art. 6 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto Art. 7 Qualità e provenienza dei materiali
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 8 Termini per l’ultimazione dei lavori Art. 9 Penali in caso di ritardo
DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 10 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo Art. 11 Tracciabilità finanziaria
Art. 12 Cessione dei crediti derivanti dal contratto
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 13 Cauzione provvisoria
Art. 14 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Art. 15 Riduzione delle garanzie
Art. 16 Assicurazione a carico dell’impresa
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 17 Variazione dei lavori _ Nuovi prezzi Art. 18 Norme di sicurezza generali
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 19 Subappalto
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 20 Controversie
Art. 21 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art. 22 Risoluzione e recesso del contratto
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 23 Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
NORME FINALI
Art. 24 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 25 Spese contrattuali, imposte, tasse
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura e il montaggio di serramenti in PVC presso l’edificio denominato padiglione Xxxxxxxx sito in via X. Xxxxx a Varese.
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente documento e nei relativi allegati:
- Relazione illustrativa (allegato 1);
- Abaco serramenti (allegato 2)
- Computo metrico estimativo (allegato 3)
- Tavola stato di fatto serramenti (allegato 4);
- Tavola serramenti da sostituire (allegato 5).
dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione della fornitura e del montaggio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo delle forniture compreso nel presente appalto ammonta a Euro 185.000,00
(centoottantacinquemila/00) oltre iva.
L’importo di cui sopra comprendono e compensano tutti i lavori, i materiali, le attrezzature, le opere provvisionali, le protezioni di manufatti ed opere esistenti, gli impianti, i mezzi, la mano d’opera ed ogni altro onere, anche se non espressamente previsto dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d’arte le opere appaltate, così come richiesto dalle prescrizioni tecniche, dalle indicazioni del Direttore dell’esecuzione del contratto e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensati:
a) gli oneri relativi ai costi per il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
b) i materiali, ogni spesa per forniture, trasporti, sollevamenti, cali, imposte, sfridi, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera, in qualsiasi punto di lavoro.
c) tutte le spese, nessuna esclusa, per la completa esecuzione della fornitura e montaggio dei serramenti oggetto del presente appalto.
Art. 3 Descrizione della fornitura
I serramenti che formano oggetto del presente appalto, sono quelle specificate nell’Abaco dei serramenti (all. 2), salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dall’Università degli Studi dell’Insubria.
Si precisa che l’Appaltatore potrà proporre serramenti le cui misure non potranno variare in aumento o diminuzione rispetto a quelle indicate. L’unica modifica dimensionale permessa è quella relativa alle dimensioni dei montanti dei serramenti stessi che sarà proporzionale alle caratteristiche di sicurezza delle ante.
Dovrà inoltre essere riproposta la partitura all’ “inglese” delle ante.
Art. 4
Modalità di presentazione dell’offerta
Offerta economica
A seguito di lettera d’invito la ditta concorrente dovrà formulare l’offerta economica indicando un’unica percentuale di ribasso che sarà applicata a tutte le voci del computo metrico estimativo.
DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto il presente capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati.
Art. 6
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
In particolare l’appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.
Art. 7 Qualità dei materiali
Le forniture ed il relativo montaggio deve essere eseguito secondo le condizioni stabilite dalle migliori regole d’arte.
L’offerente si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e al perfetto funzionamento di tutte le forniture, nonché per la proposta e l’impiego di materiali coperti da brevetto.
L’appaltatore, o altro tecnico da lui nominato, sarà l’unico responsabile per tutte le incombenze del cantiere, della direzione e della sorveglianza delle maestranze e della materiale esecuzione, con assoluto sollievo del direttore lavori, dei relativi assistenti, nonché della Committente da qualsiasi responsabilità a riguardo.
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 8
Termini per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare la consegna ed il montaggio dei serramenti è fissato in giorni 50 (cinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione della fornitura. Nel montaggio dei serramenti l’appaltatore non potrà, se non concordato con la stazione appaltante interrompere le attività che si svolgono nei locali del padiglione in parola.
Art. 9
Penali in caso di ritardo
L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione del montaggio degli arredi ed attrezzature oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dell’esecuzione del contratto, dovrà al Committente, ai sensi dell’art. 145 del d. Lgs 207/10, una penale pecuniaria stabilita nella misura dello 0,3 per 1000 dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 136 del D.lgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 10
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
Le modalità, i termini e le conseguenze per l’eventuale ritardato pagamento sono regolati dalle seguenti condizioni:
- non è dovuta alcuna anticipazione;
- l’importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previo certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento.
Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 gg dal ricevimento della fattura, salvi gli eventuali atti di autotutela dell’Università.
A decorrere dal 31 marzo 2015, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica”, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Le fatture, indirizzate al Servizio gare ed acquisti, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B.
Art. 11 Tracciabilità finanziaria
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.
L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i. così come disposto dall’art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.
Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.
Art. 12
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dall’articolo 117 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 13 Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 l’offerta da presentare per l’affidamento della esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 % dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione o polizza relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 14
Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo113 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; Ove il ribasso sia maggiore del 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fidejussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La cauzione definitiva, calcolata sull’importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del Codice. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente in tutti i casi previsti dall’art. 123 del D. Lgs 207/10; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi.
Per quanto riguarda i materiali la garanzia è quella stabilita dall’art. 132 del D. Lgs 206/2005.
L’ Appaltatore si assume l’obbligo di garantire l’assistenza tecnica relativa a tutti gli elementi di arredo, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il loro regolare funzionamento per un minimo di 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo. Pertanto, fino a tale termine, l’impresa aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente e a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per la non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento.
Art. 15 Riduzione delle garanzie
L'importo delle cauzioni agli articoli precedenti è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di
dichiarazione rilasciata da organismi accreditati della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Art. 16 Assicurazione a carico dell’impresa
L’Appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire quanto oggetto della presente gara, a regola d’arte e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.
L’appaltatore userà la massima diligenza nella realizzazione della fornitura, in considerazione dell’importanza che questa riveste per l’Università degli Studi dell’Insubria. Nell’effettuazione della fornitura, l’appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ateneo o comunque, a diverso titolo, detenuti o posseduti da quest’ultimo.
L’appaltatore dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato, in relazione all’espletazione della fornitura, a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ditte appaltatrici, ecc.), negli ambienti dell’Ateneo.
A tal fine l’Appaltatore è tenuto alla stipula, con Istituto Assicurativo primario e per l’intera durata della fornitura, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all’Università, ai dipendenti e collaboratori della medesima e dell’Appaltatore nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati.
Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia all’Università – con l’indicazione dell’avvenuto pagamento del premio – prima della stipulazione del contratto, l’Università dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.
Tale copertura assicurativa, che avrà durata pari a quella della fornitura, anche eventualmente prorogata, e – comunque – sino a completa ed esatta esecuzione dell’appalto, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti dell’Università.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.
L’Università non potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei materiali in genere di proprietà dell’appaltatore che si trovino presso il padiglione Xxxxxxxx, per cui solo all’appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l’Università sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
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Art. 17
Variazione dei lavori Nuovi prezzi
Qualora la stazione appaltante, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 161 del regolamento approvato con D. Lgs. 207/10.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’esecuzione del contratto e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i xxxxxx s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Art. 18
Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
L’affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell’appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.
Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, l’Università degli Studi dell’Insubria ha individuato le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx, sezione “Lavori, servizi e forniture”.
L'appaltatore, prima della stipula del contratto, provvederà ad inviare presso i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/08, o suo delegato per una riunione di coordinamento al termine della quale verrà sottoscritto apposito verbale.
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 19 Subappalto
Ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/06 s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.
È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 116 del d.lgs. 163/06 s.m.i. .
Tutte le prestazioni del presente appalto sono subappaltabili fino alla misura massima del 30%. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.
L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti;
l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto, con ribasso non superiore al 20%;
l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto.
L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 20 Controversie
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’appaltatore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modifica del medesimo.
Per tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore sarà competente il Foro di Varese.
Art. 21
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e forniture, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori di sostituzione dei serramenti che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Art. 22
Risoluzione e recesso del contratto
Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Responsabile del Procedimento invierà all’appaltatore, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione o a presentare le proprie controdeduzioni.
Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
L’Università ha il diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 e art. 2 e seguenti della L. 575/1965;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- l’ammontare delle penali superi il valore del 10% dell’importo contrattuale;
- situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta; La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.
L’Università degli Studi dell’Insubria potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione della fornitura, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, della fornitura eseguita e del mancato guadagno, ai sensi dell’art. 1671 c.c.
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 23
Termini per l’accertamento della verifica di conformità
La verifica di conformità è effettuata entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori di sostituzione dei serramenti.
A seguito della verifica di conformità verrà compilato il Certificato di verifica di conformità.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
NORME FINALI
Art. 24
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui agli articoli 5 e 6 del Capitolato generale d’appalto approvato con Decreto Ministero LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145, agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, a quelli indicati nel contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dell’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.
Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso.
L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direttore dell’esecuzione, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia finale e lo sgombero di tutti i materiali, impianti ecc. da eseguirsi prima del verbale di ultimazione dei lavori.
L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direttore dell’esecuzione; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
L’adozione, nel compimento di tutti i lavori di montaggio degli arredi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
Il trasporto fino al cantiere, anche con mezzi speciali, trasbordi e sollevamenti, di tutti i materiali ed i componenti necessari alla realizzazione delle opere.
Si dichiara infine espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori oggetto dell’appalto.
Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti all’appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi.
L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’affidatario si impegna, nei confronti della totalità del personale posto alle sue dipendenze ed impiegato nell’esecuzione della fornitura, oggetto del presente appalto, a rispettare le disposizioni in tema di condizioni di lavoro.
In particolare, nell’organizzazione della fornitura la ditta dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/03 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".
L’affidatario, sempre nei riguardi dei soggetti di cui ai commi precedenti, si impegna a rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, così come determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale.
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
Qualora venissero riscontrate o venissero denunciate, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, il Committente si riserva il diritto di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.
Art. 25
Spese contrattuali, imposte, tasse
A carico dell’impresa che risulterà aggiudicataria della fornitura graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione Appaltante.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.