Contract
Contratto di apprendistato: le novità introdotte dal decreto
lavoro
apprendistato-decreto-lavoro
Il contratto di
apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi:
l’ultimo, in ordine temporale, é rappresentato dalla recente
riforma del lavoro (L. 78/2014) che interviene di nuovo nell’ennesimo
tentativo di eliminare le difficoltà applicative che impediscono a
questo contratto, ritenuto dal ns. legislatore la tipologia
contrattuale per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro, di decollare.
Il contratto di apprendistato è per
definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è
caratterizzato dal fatto che il datore di lavoro è tenuto ad
erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la
retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione di
una professionalità.
Per evitare abusi e
l’uso improprio del contratto di apprendistato il legislatore ha
introdotto i seguenti limiti numerici all’assunzione con contratto
di apprendistato:
• il datore di lavoro che occupa fino a 9
dipendenti non può superare il limite del 100% di assunzioni di
apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate,
pertanto il rapporto numerico è di 1 a 1;
• il datore di
lavoro che occupa oltre 9 dipendenti può assumere apprendisti nel
numero di 2 ogni 3 dipendenti qualificati o specializzati;
•
il datore di lavoro che non ha alle dipendenze lavoratori qualificati
o specializzati o ne ha meno di 3, può assumere massimo fino a 3
apprendisti;
• il datore di lavoro artigiano nell’assunzione
di apprendisti è soggetto ai limiti dimensionali previsti dalla
legge-quadro sull’artigianato in relazione alle lavorazioni svolte
(in serie, non in serie, artistiche, tradizionali e abbigliamento su
misura, edili).
Il contratto di apprendistato
determina notevoli incentivi economici e normativi a favore del
datore di lavoro che assume con questa tipologia contrattuale:
-
contribuzione agevolata, fino a 9 dipendenti:
• 1° anno di
assunzione 3,11%
• 2° anno di assunzione 4,61%
• anni
successivi 11,61%
- contribuzione agevolata oltre 9
dipendenti:
• per tutto il periodo 11,61%
•
deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP;
•
possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a
quello spettante;
• esclusione dell’apprendista dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative (ad es. non sono
computabili nella base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei
disabili, ai fini dei licenziamenti, ecc.).
La
recente legge conferma le tre tipologie di contratti di
apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili
normativi:
• apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25
anni finalizzato al conseguimento di una qualifica, di un diploma
professione e anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
•
apprendistato di alta formazione e ricerca rivolto ai giovani tra i
18 e i 29 anni finalizzato al conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore, di titolo di studi universitari e
dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
•
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rivolto ai
giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
A
queste tipologie si aggiunge l’apprendistato per i lavoratori in
mobilità che rappresenta una forma di apprendistato con la specifica
finalità di qualificare e riqualificare i lavoratori in mobilità,
senza nessun limite di età.
L’apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere è la formula più
utilizzata la cui durata non può superare i tre anni ovvero i cinque
nell’artigianato, salvo diversa previsione contrattuale in ragione
dell’età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
E’ ribadita una durata minima non inferiore a sei mesi.
Il
periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia,
infortunio e altra causa di sospensione involontaria del rapporto,
superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi di lavoro.
Le parti non possono recedere dal
contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre
possono recedere al termine del periodo di formazione osservando i
termini di preavviso. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di
recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue a
tempo indeterminato.
La legge in esame ha
modificato la clausola di stabilizzazione legale prevedendo, solo per
i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, l’obbligo di
prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno
il 20% degli apprendisti assunti, pena l’impossibilità di
assunzione di nuovi apprendisti. Nell’apprendistato
professionalizzante o di mestiere il datore di lavoro ha l’obbligo
di impartire la formazione per ogni anno di apprendistato, secondo
l’offerta formativa pubblica regionale.
La nuova legge
introduce l’obbligo, a carico della Regione, di comunicare al
datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato
professionalizzante le modalità di svolgimento dell’offerta
formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario
delle attività, entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione
del rapporto di apprendistato. In assenza della comunicazione da
parte della Regione il datore di lavoro è tenuto ad erogare la
formazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento.
La formazione, obbligatoria per ogni anno di
apprendistato, la cui durata e le modalità di erogazione sono
determinate in ragione all’età dell’apprendista, al titolo di
studio e alla qualifica da conseguire, deve essere certificata da
Enti accreditati presso la Regione. In caso di inadempimento
nell’erogazione della formazione, il datore di lavoro è tenuto a
versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella
dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
dell’apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con aggravio
delle sanzioni civili.
In attesa dell’emanazione della
circolare esplicativa da parte del Ministero del Lavoro si raccomanda
la massima attenzione a quanto su esposto, in particolare all’obbligo
formativo in quanto la sanzione è molto onerosa e la prescrizione è
quinquennale, vale a dire che l’Ispettore, in assenza di
formazione, può recuperare i contributi relativi agli apprendisti
non formati, occupati negli ultimi cinque anni.