CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA A VALERE PER LA SOCIETA’ TAMBURINI S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA A VALERE PER LA SOCIETA’ TAMBURINI S.R.L.
Articolo 01 - SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE e VALIDITA’
01.01 - Scopo delle presenti Condizioni di Acquisto e conto lavorazione (qui di seguito definite CGF) è quello di stabilire, in via generale, le regole alle quali assoggettare tutti gli acquisti e di conto lavoro effettuati dalla Società TAMBURINI s.r.l. (qui di seguito definita TAMBURINI).
01.02 - Le presenti CGF si applicano a tutti gli Ordini di Acquisto e di Xxxxx Xxxxxx (qui di seguito definite merci e lavorazioni) i quali vengano emessi da parte di TAMBURINI verso un qualsiasi Venditore o terzista dei medesimi (qui di seguito definito Fornitore).
01.03 - La validità delle presenti CGF fra le Parti (e la relativa nascita di un rapporto contrattuale fra le stesse) è subordinata all’accettazione delle medesime da parte del singolo Fornitore coinvolto (accettazione la quale deve essere dimostrata mediante restituzione a TAMBURINI di una copia delle presenti CGF, debitamente controfirmata per accettazione, da un Rappresentante del Fornitore munito di adeguati poteri). Una volta accettate dal Fornitore, le presenti CGF costituiscono il Contratto fra le Parti.
01.05 - Le presenti CGF saranno integrate, ove possibile o necessario, da specifici capitolati tecnici di fornitura o conto lavorazione, disegni tecnici o specifiche indicate negli ordini che potranno disciplinare le modalità di esecuzione degli ordini o del collaudo di merci o lavorazioni.
Articolo 02 - CODIFICA DELLE MERCI CONTEMPLATE DA UN ORDINE DI FORNITURA
02.01 - Tutte le Merci richieste da TAMBURINI ad un qualsiasi Fornitore (mediante l’emissione di un appropriato Ordine di Acquisto) saranno codificate utilizzando i codici interni TAMBURINI, una breve descrizione dell’articolo, in aggiunta se disponibile, il codice del produttore o fornitore.
02.02 - Tutte le Lavorazioni richieste da TAMBURINI ad un qualsiasi Fornitore (mediante l’emissione di un appropriato Ordine di Acquisto o Documento di trasporto di conto lavorazione) saranno codificate utilizzando i codici interni TAMBURINI, una breve descrizione della lavorazione richiesta e in aggiunta se disponibile, il riferimento a capitolato di conto lavoro terzista redatto separatamente tra le parti e riferimenti del terzista se concordati tra le parti.
02.03 - Il prezzo si intende incluso esclusivamente dei costi espressamente pattuiti tra le parti. XXXXXXXXX non sarà in alcun modo vincolata al pagamento di maggiori costi o oneri non espressamente previsti. È a carico del Fornitore
ogni spesa extra non espressamente pattuita e connessa all’esecuzione dell’ordine.
02.04 - Nell’ipotesi in cui siano formulati prezzi meramente indicativi, è facoltà di TAMBURINI accettare tali prezzi anche in un momento successivo all’emissione dell’ordine, e comunque solo previo accordo scritto in ogni caso precedente all’emissione della fatturazione.
Articolo 03 - CONFERMA D’ORDINE, ACCETTAZIONE, DOCUMENTO DI TRASPORTO, FATTURAZIONE e EXPEDITING.
03.01 - Le condizioni di fornitura esplicitate nell’ordine di fornitura o conto lavoro e con essi anche eventuali capitolati emessi per lavorazioni di cui vi è fatto riferimento nel documento o che si aggiungono ad esso si intendono accettate se il Fornitore non le contesta entro 2 giorni dalla data dell’ordine a mezzo di mail con invio di lettera su carta intestata con apposti timbro e firma del legale rappresentante o, in alternativa, tramite lettera raccomandata. Tutte le condizioni contenute nelle offerte dei Fornitori o nelle accettazioni dell’ordine o in qualsiasi comunicazione successiva all’emissione dell’ordine non sono valide fino al momento in cui non siano da noi esplicitamente accettate per iscritto. In caso di contrasto, le presenti CGF prevalgono sulle condizioni proposte dai Fornitori. Tutti i prezzi si intendono franco sede TAMBURINI.
03.02 - Il Fornitore è tenuto a confermare (tramite apposito documento definito Conferma d’Ordine) gli ordini di fornitura o conto lavoro ricevuti da TAMBURINI (utilizzando la codifica TAMBURINI oppure la propria. In questo secondo caso, tuttavia, il Fornitore è tenuto ad indicare, accanto ai propri codici, anche la codifica utilizzata da XXXXXXXXX) oltre che i riferimenti del “numero d’ordine”, quanto indicato nel campo “Rif:Est.: “ e la “ DIVISIONE INTERNA “ dettagliata nella testata del documento. Nel caso il Fornitore non abbia una conferma d’ordine potrà dare conferma con accettazione a timbro dell’ordine stesso. Nel caso il Fornitore non dia replica entro due giorni dell’invio dell’ordine di acquisto o conto lavoro, lo stessa verrà considerato accettato in tutte le sue parti compresi eventuali riferimenti esterni o allegati ad esso.
03.03 - Nel caso di consegne anticipate e non concordate con aggiornamento dell’ordine, i termini di pagamento decorreranno dalla data di consegna prevista nell’ordine stesso.
03.04 - Qualora i quantitativi consegnati siano superiori rispetto all’ordine di approvvigionamento sarà facoltà dell’ufficio acquisti accettare o meno il quantitativo in eccedenza se accompagnato da un costo.
03.05 - Accettazione delle merci; Non verranno accettati materiali senza bolla di accompagnamento completa degli stessi riferimenti richiesti per la conferma d’ordine oltre che la quantità delle merci consegnate e se richiesti i relativi certificati che sono parte integrante dell’ordine. L’Accettazione delle Merci non implica la rinuncia, da parte di TAMBURINI, al diritto di denuncia dei Vizi anche occulti eventualmente scoperti in un momento successivo alla consegna delle Merci stesse.
03.06 - Il Fornitore accetta e consente che, durante l’esecuzione dell’ordine, TAMBURINI avrà il diritto di accedere agli stabilimenti del Fornitore e dei suoi eventuali subappaltanti, al fine di verificare il processo di produzione o per fornire speciali istruzioni, nonché per controllare o testare i beni, utilizzando gli strumenti di controllo e di verifica avvalendosi anche del personale di quest’ultimo. Tali ispezioni non riducono in alcun caso la responsabilità del Fornitore.
03.07 - La Fatturazione delle Merci contemplate da ogni singolo Ordine di Acquisto (o, se del caso, da un gruppo di Ordini di Acquisto omogenei), potrà avvenire solo una volta che TAMBURINI abbia manifestato la propria Accettazione delle Merci medesime. Detta Accettazione si manifesta mediante la presa in consegna delle Merci e senza che TAMBURINI abbia sollevato alcuna eccezione di NON CONFORMITA’ relativamente alle medesime.
La fatturazione delle merci è accettata con date di emissione mensili o quindicinali per avere tempistiche idonee nelle operazioni di verifica.
Articolo 04 - TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI e XXXXXX.
04.01 - I Termini di Consegna delle Merci verranno indicati, da parte di TAMBURINI in forma chiara ed inequivocabile, sul proprio Ordine di Acquisto. Qualora il Fornitore non fosse in grado di rispettare detti Termini, questi sarà tenuto a concordare con TAMBURINI un nuovo calendario di consegna entro 2 giorni dalla data di ricevimento dell’Ordine di Acquisto originario. Nuovi termini saranno validi solo in caso di conferma espressa da parte di TAMBURINI.
04.01 - Il mancato rispetto dei tempi, delle date e delle modalità di consegna legittima TAMBURINI alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, spesa, costo ed onere.
04.02 - Le Parti si danno atto e convengono che, in caso di richiesta di danni da parte di TAMBURINI verso il Fornitore, TAMBURINI si riserva il diritto di trattenere eventuali somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore a garanzia del risarcimento del danno richiesto, e fino alla definizione dello stesso, fatto salvo in ogni caso il diritto di TAMBURINI di agire per il risarcimento del danno ulteriore.
04.03 - Nel caso in cui i Termini di Consegna non dovessero essere indicati sull’Ordine di Acquisto TAMBURINI, le Parti si danno atto e convengono che la consegna delle Merci dovrà essere effettuata “al più presto possibile”.
Articolo 05 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE PER VIZI DELLE MERCI, GARANZIA e SUBAPPALTO.
05.01 - Il Fornitore garantisce che le Merci costituenti oggetto di fornitura sono conformi a quanto da egli stesso assicurato mediante la Dichiarazione di Conformità del costruttore e a quanto richiesto nell’Ordine di Acquisto TAMBURINI e di tutto il materiale che lo accompagna come disegni e immagini che direttamente o indirettamente fanno riferimento al codice indicato nel documento. In caso le MERCI siano oggetto di conto lavoro oltre al materiale accompagnatorio sopra indicato, se presente, per le lavorazioni indicate è necessario operare la verifica con i CAPITOLATI emessi.
XXXXXXXXX, dal canto proprio (e nonostante detta garanzia del Fornitore) si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà necessari, ivi compresi quelli condotti direttamente presso il Fornitore che nell’accettare l’ordine o il conto lavoro si rende disponibile su richiesta di TAMBURINI per expediting presso loro sede anche senza preavviso.
Le parti non conformi dovranno pervenire al committente opportunamente segnalate e con le causali di scarto.
05.02 - Ogni inizio fornitura di conto lavoro per un particolare nuovo o nuovo trattamento deve essere necessariamente preceduto da campionatura che deve pervenire al collaudo accettazione arrivi corredato dalla documentazione tecnica o C.Q.C, la fornitura non può iniziare senza il benestare scritto da parte del committente. Il pagamento di eventuali attrezzature è subordinato all’esito positivo della campionatura di benestare.
05.03 - TAMBURINI, qualora le Merci dovessero risultare difettose o non conformi a quanto pattuito, si riserva la facoltà di:
▪ chiedere al Fornitore di rimettere in condizioni di “utilizzabilità”, a cura e spese di quest’ultimo, le Merci difettose/NON Conformi mediante post- trattamento (cd. Reso per Riparazione)
▪ rendere la merce e chiedere al Fornitore una fornitura supplementare (cd.
Reso per Sostituzione).
▪ rendere la Merce (qualora possibile) e richiedere al Fornitore l’accredito di quanto già eventualmente da lui fatturato.
▪ rendere la Merce (qualora possibile) e richiedere al Fornitore l’accredito di quanto già eventualmente da lui fatturato più una penale pari al danno provocato dall’impiego di tale merce difettosa/Non conforme ovvero dalla perdita di opportunità commerciale.
▪
05.04 - Queste opzioni (nonché la relativa “Denuncia di Xxxxx”) potranno essere esercitata da TAMBURINI entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento delle Merci o, in caso di vizi occulti, dalla scoperta. Nel caso di vizi, per la notificazione di non conformità, non si applica nei confronti di TAMBURINI il dettato dell’art. 1495 del C.C.
05.05 - Qualora il Fornitore non dovesse dare luogo a post-trattamento né procedere alla fornitura supplementare entro i termini concordati, TAMBURINI potrà rivolgersi ad un Terzo per l’eliminazione del difetto o per l’ottenimento di una fornitura supplementare CONFORME alle specifiche, accollando tutte le spese derivanti da queste operazioni al Fornitore inadempiente.
Resta inteso che il summenzionato termine di 15 giorni lavorativi per l’effettuazione della Denuncia di Xxxxx avrà decorrenza, per tutti i vizi i quali non siano riscontrabili all’atto della presa in consegna delle Merci da parte del personale TAMBURINI (cd. “Vizi Occulti”), a partire dal momento in cui tali vizi siano stati individuati (p.e.: durante il Ciclo di Lavorazione del prodotto TAMBURINI oppure nel caso in cui la loro scoperta avvenga – per il caso di Merci INCORPORATE nel prodotto TAMBURINI – ad opera del Cliente finale).
05.06 - Le Parti convengono che la Garanzia prestata dal Fornitore sulle proprie Merci si prescrive in ogni caso entro 12 mesi a decorrere dalla data di completamento della fornitura (e, nel caso di fornitura divisa in più “partite”, dalla data di consegna dell’ultima “partita”).
05.07 - Il Fornitore non può cedere e/o trasferire in subappalto, neppure a titolo gratuito, totalmente o parziale, l’ordine di fornitura o conto lavoro, salvo espresso accordo scritto con XXXXXXXXX. In tale caso, il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal subappalto nei confronti della società subappaltatrice, tenendo quindi indenne da qualsivoglia pretesa di pagamento, di indennizzo e/o risarcimento TAMBURINI.
Se il Fornitore è stato autorizzato a subappaltare la fornitura o il conto lavoro, totalmente o parzialmente, resterà responsabile per l’intero nei confronti di XXXXXXXXX e dovrà manlevare e garantire TAMBURINI da qualsiasi pretesa, diritto, azione e/o rivalsa da parte dei subappaltanti.
Il Fornitore inoltre dichiara che i crediti maturati nei confronti di XXXXXXXXX non sono cedibili o comunque delegabili a terzi in ogni caso con qualsiasi forma giuridica.
Articolo 06 - LUOGO DI CONSEGNA, IMBALLAGGIO e TRASPORTO.
06.01 - Le Merci, se non diversamente indicato nell’Ordine di Acquisto, dovranno essere consegnate direttamente presso lo Stabilimento TAMBURINI situato in MAZZANO (BS) 25080, Via X. XXXXXXX n.6 facendo riferimento al
responsabile del magazzino che lo accetterà con riserva seguendo le procedure interne.
• Giorni di riferimento merce, da Lunedì a Venerdì.
• Orari di ricevimento merce 8.00/12.00 – 13.00/17.00
06.02 - Il Fornitore dovrà fornire i beni con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura dei beni e prendendo tutte le misure necessarie a proteggere i beni da intemperie, corrosione, incidenti di carico e scarico, condizioni di trasporto e di stoccaggio, vibrazioni shocks, ecc..
06.03 - Ove reso possibile dalla natura del bene, i beni dovranno essere impacchettati, imballati in modo che siano accettabili dagli usuali corrieri per la consegna alle migliori tariffe ed adeguate ad assicurare la consegna dei medesimi integri alla destinazione indicata.
06.04 - Xxxx’eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative istruzioni fornite, se necessario anche per iscritto, da TAMBURINI.
06.05 - Il Fornitore sarà considerato esclusivamente responsabile per ogni danno ai beni o per qualsiasi spesa extra dovuta ad imballaggio, numerazione o etichettatura incorretta o incompleta sul bene o nei documenti correlati.
06.06 - Nessuna responsabilità verrà assunta da TAMBURINI per le merci inviate per errore anche se consegnate e tenute nei magazzini di TAMBURINI.
Articolo 07 - CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO
07.01 - Tutti i pagamenti dovuti da TAMBURINI a ciascun Fornitore saranno effettuati con pagamento concordato al momento della registrazione anagrafica del Fornitore (il tutto fatte salve le eventuali condizioni particolari che potrebbero essere concordate fra le Parti al momento dell’emissione dell’Ordine di Acquisto). Eventuali modifiche alle condizioni pattuite nell’Ordine di acquisto saranno valide solo se approvate espressamente e per iscritto da parte di TAMBURINI.
07.02 - In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle condizioni di fornitura, TAMBURINI si riserva la facoltà di trattenere le eventuali somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore, a garanzia del risarcimento del danno richiesto, e fino alla definizione dello stesso, fatto salvo in ogni caso il diritto di TAMBURINI di agire per il risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 08 – RISERVATEZZA e PROPRIETA’ INTELLETTUALE
08.01 - Le Parti si obbligano non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti, di qualsiasi tipologia, contenute ed allegate al presente accordo e negli ordini di acquisto e lavorazioni adottati sulla base ed in esecuzione delle presenti CGF, inclusi i termini e le clausole d’uso e commerciali e/o i dati, i termini di offerta, le informazioni di produzione, le date di vendita e di lancio, e di ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza in ragione del rapporto commerciale instaurato con le presenti CGF. Le Parti si obbligano a non divulgare, se non per fini e nei limiti strettamente necessari all’adempimento delle obbligazioni assunte con le presenti CGF, tali informazioni (direttamente o indirettamente), assegnarle, trasferirle, trasmetterle o comunicarle a qualsiasi persona o ente o utilizzarle per sé stessi o altri, in qualsiasi momento prima della o durante l’esecuzione del presente contratto o in qualsiasi momento dopo la risoluzione del presente contratto.
08.02- Le Parti si impegnano a trattare i dati e ogni informazione di cui vengono a conoscenza nell’ambito dei propri rapporti commerciali nel rispetto di quanto previsto dal regolamento Eu 2016/679.
08.03 - Ogni dato, disegno, macchinario, materiale o informazione fornito da TAMBURINI anche se riportante il marchio di suoi clienti, oppure messi a disposizione del Fornitore ma pagati da TAMBURINI come parte del prezzo dei beni, saranno di proprietà esclusiva di TAMBURINI e saranno considerati informazioni riservate o confidenziali di TAMBURINI.
08.04 - Il Fornitore si impegna in proprio e per i suoi dipendenti, collaboratori e subappaltatori a mantenere strettamente confidenziale tutto il materiale e le informazioni di cui vengono a conoscenza in esecuzione del presente accordo, nonché ogni altro materiale o informazione riservati, di proprietà di XXXXXXXXX, ricevute al fine dell’ordine di fornitura o conto lavoro.
08.05 - L’utilizzazione di ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta concernente l’ordine di fornitura o lavorazione o i loro dettagli è soggetta al previo consenso scritto di XXXXXXXXX e in ogni caso potrà essere utilizzata ai soli fini dell’ordine.
08.06 - Non appena completato l’ordine di fornitura o lavorazione, il Fornitore restituirà a TAMBURINI a prima sua richiesta, tutti i documenti attinenti all’ordine o lavorazione, senza poterne conservare copia, ad eccezione di quelli prescritti a norma di legge, salvo espresso accordo scritto.
08.07 - In difetto di quanto prescritto al presente articolo, XXXXXXXXX potrà risolvere l’ordine o la lavorazione di diritto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, spesa, costo o onere.
08.08 - Il Fornitore garantisce che le forniture di beni o servizi oggetti di ordine di fornitura o lavorazione non violano alcun diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.
08.09 - Il Fornitore dichiara in ogni caso di essere conforme alle normative vigenti in materia di proprietà intellettuale e di tenere TAMBURINI manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti di terze parti.
08.10 - Nel caso di azione di rivendicazione da parte di terzi, il Fornitore dovrà mettere TAMBURINI e il suo cliente finale nella condizione di continuare ad usare il prodotto ovvero, a scelta del Fornitore, fornire un altro prodotto con funzionalità sostanzialmente e certificazione identiche a quelle previste nel prodotto oggetto di contestazione.
08.11 - Fermo restando quanto sopra, qualora un terzo agisca contro XXXXXXXXX ovvero contro il cliente finale del medesimo sostenendo che un prodotto fornito da TAMBURINI al cliente viola i suoi brevetti o i suoi diritti d’autore, il Fornitore assumerà, a proprie spese, le difese di TAMBURINI sia del cliente finale di TAMBURINI medesimo sostenendone tutti i costi, i danni e le spese legali sostenute da TAMBURINI e/o dal suo cliente finale.
Articolo 09 – CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE AERONAUTICO
09.01 - Se non già certificato in accordo alla norma EN-AS-JISQ-9100, il Fornitore metterà in atto tutti gli sforzi per acquisire detta certificazione.
09.02 - Il Fornitore deve garantire la prevenzione di parti contraffatte.
09.03 - Ogni modifica all’organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all’uso di subfornitori o ai siti produttivi afferenti all’ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati.
09.04 - In caso di subfornitura, il Fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti TAMBURINI.
09.05 - Il Fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di consegna.
09.06 - Il Fornitore è incoraggiato a formare il proprio personale su argomenti relativi ai fattori umani, e considerare tali fattori nelle proprie procedure, al fine di minimizzare gli errori che, da questi, ne possono derivare.
09.07 - Il Fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:
· loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio;
· loro contributo alla sicurezza del prodotto;
· importanza del comportamento etico.
09.08 - Gli ordini possono essere soggetti a controllo governativo GQA (Assicurazione Qualità Governativa). L’eventuale applicabilità della clausola verrà comunicata su ordini e/o documenti di trasporto coinvolti.
Articolo 10 - LEGGE APPLICABILE
10.01 - Per tutto quanto non espressamente previsto e dedotto all’interno delle presenti CGF occorre fare riferimento alla Legislazione Italiana vigente in materia (Codice Civile e Leggi Speciali).
Articolo 11 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE
11.01 - In caso di contestazioni, le Parti si impegnano a definire bonariamente la contestazione. In caso di infruttuoso tentativo in tal senso, le Parti si accordano affinché tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione delle presenti CGF o comunque inerenti alle stesse, saranno devolute in via esclusiva al giudice competente del Foro di Brescia, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo.
Articolo 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO
12.01 - Nel caso in cui il Fornitore dovesse, per una qualsiasi causa (Forza Maggiore esclusa), reiteratamente violare il contenuto di una o più parti delle presenti CGF, TAMBURINI potrà, a sua sola discrezione, risolvere subitaneamente le presenti CGF dandone avviso al Fornitore a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno (ovvero altra forma equipollente di comunicazione) e perseguire il Fornitore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
12.02 - Premesso che la mancanza del Fornitore la quale intitola TAMBURINI a chiedere la risoluzione immediata delle CGF verrà qui di seguito definita “Violazione”, si precisa che TAMBURINI, una volta che la Violazione si sia
concretizzata, provvederà a darne notifica al Fornitore (ovviamente in forma scritta) e gli darà un termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi (a decorrere dalla data di avviso di ricevimento della predetta notifica) per fornire le proprie spiegazioni.
12.03 - Qualora il Fornitore non dia alcuna risposta entro il termine sancito qui di sopra ovvero nel caso in cui il motivo dell’avvenuta Violazione (se fornito entro il predetto termine) non sia riconosciuto da TAMBURINI come “scusabile”, TAMBURINI stessa, a sua discrezione, potrà:
• censurare (semplicemente) il commento del Fornitore e mantenere le presenti CGF (e relativo rapporto Contrattuale) in vita oppure
• risolvere immediatamente le presenti CGF e quindi perseguire il Fornitore in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Articolo 13 – DOVERE DI DILIGENZA E CONTROLLO DELLA CATENA DI FORNITURA
13.01 - Il Fornitore è tenuto a rispettare l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché a chiederne il rispetto anche agli eventuali propri danti causa. A tal proposito e nel rispetto del Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nel contesto delle catene di approvvigionamento per gli Importatori dell’Unione di stagno/tantalio/tungsteno/oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio, il processo di esercizio del dovere di diligenza consente al Fornitore di controllare che i minerali e i metalli che entrano nella catena di approvvigionamento provengano da fonti gestite in modo responsabile e, in caso contrario, di prendere provvedimenti in merito.
13.02 - Il Fornitore è ritenuto responsabile dell’individuazione, della prevenzione, dell’attenuazione e del rimedio dei rischi effettivi e potenziali che contribuiscano ad attività che alimentano la violenza, gli abusi dei diritti umani e gli impatti ambientali negativi.
Presa visione delle presenti CGF, specificatamente si approvano gli articoli in essa contenuti Luogo e data
Per il Fornitore
timbro & firma
Approvazione specifica
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e art. 1342 c.c., le parti approvano esplicitamente le clausole contenute nei seguenti numeri: 3 (CONFERMA D’ORDINE, ACCETTAZIONE, DOCUMENTO DI TRASPORTO, FATTURAZIONE e EXPEDITING); 4 (TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI E PREZZI); 5 (RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER VIZI DELL EMERCI, GARANZIA E SUBAPPALTO); 7 (CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO); 11 (CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE); 12 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO).
timbro & firma