CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Del 25/06/2018
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI XXXXXXXXX XXXXXXX
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CURRICULARE
TRA
l'Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx, 00, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07154361005, Web xxx.xxxxxxxxxx.xx, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx,
e
(denominazione dell’Azienda, Istituzione o Ente)
Partita I.V.A. n.| | |__| | | | | | | |__|, con sede legale in
provincia Via _ N° CAP
d’ora in poi denominato Soggetto Ospitante/Ente, rappresentato da
in qualità di
PREMESSO CHE
- presso l’Università si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;
- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 8, comma 1°, della L. 19/11/1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;
- l’attività di tirocinio, oggetto della presente proposta, non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale.
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ART. 1
(Oggetto della convenzione)
L’Ente intendendo con questo contribuire all’acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse alla formazione degli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx, si impegna, senza oneri per l'Università salvo quanto previsto al successivo art. 9, a far partecipare alle proprie attività, ai fini della necessaria esperienza pratico-applicativa, gli studenti iscritti ai Corsi di Studio della suddetta Università.
ART. 2
(Modalità del tirocinio)
Le Parti si impegnano a concordare il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, gli enti ospitanti possono accogliere tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende il cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l’aspirante tirocinante.
Non è inoltre possibile effettuare il tirocinio in Enti/Aziende presso i quali il tirocinante abbia in corso altre attività di praticantato, stage, apprendistato o assimilabili.
ART . 3
(Finalità e contenuti del tirocinio)
L'accesso alle strutture dell'ente, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell’effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto Formativo di tirocinio di cui al successivo art. 4. L’Università assegna per ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico- organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Allo studente verrà rilasciato, dai competenti uffici
dell’Università, un libretto-diario nel quale il tutor dell’Ente attesta l’effettivo svolgimento delle attività programmate.
ART. 4
(Progetto formativo)
1. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
a) i dati anagrafici del tirocinante;
b) i nominativi del tutor dell'Università, del responsabile e del tutor dell’ente;
c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante;
d) indicazione dei tempi di presenza nell’ente;
e) le sedi presso cui si svolge il tirocinio;
f) estremi identificativi della copertura assicurativa.
ART . 5
(Compiti dell’Ente)
¯ L'Ente si impegna a far svolgere i tirocini, per gli studenti dei diversi Corsi di Studio, mettendo a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del tirocinio e a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente.
¯ L'Ente è tenuto ad affidare a propri dipendenti o collaboratori, con competenze specialistiche di settore e responsabilità, mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi come tirocinanti.
¯ Il tutor dell'Ente si impegna a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il libretto diario regolarmente rilasciato dall’Università.
¯ Al termine del tirocinio, l’Ente rilascia al tirocinante un’attestazione di avvenuto tirocinio.
¯ In nessun caso l’ente utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico.
ART . 6
(Compiti dell'Università)
L’Università garantisce la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo art. 9 e nomina un tutor interno alla struttura universitaria che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti.
Il tirocinante è tenuto a:
ART. 7
(Compiti del tirocinante)
¯ seguire le indicazioni di entrambi i tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
¯ osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all’ente conosciute sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
¯ rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
¯ compilare giornalmente il proprio registro presenze e redigere una relazione finale sull’attività svolta da consegnare all’Ufficio Tirocini dell’Università;
¯ compilare il libretto di tirocinio prima dell’inizio delle attività e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio;
¯ svolgere le attività definite nel contratto di tirocinio.
È consentita, per giustificati motivi, l’interruzione temporanea del tirocinio, previo accordo del tirocinante con l’ente e il consenso del tutor universitario. Il periodo di interruzione deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Tirocini dell’Università.
ART . 8
(Inosservanze di cui all'art. 7)
In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, qualora si verifichino episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Ente, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere all'Università l'allontanamento definitivo dello studente.
L'Università da parte sua, si riserva in tali casi, di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente.
ART . 9
(Copertura assicurativa)
L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all’Università,
facendo riferimento agli estremi identificativi delle assicurazioni stipulate dall’Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.
L’ente si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività e ad attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso lo studente provvederà, a suo carico, a presentare eventuale certificazione d’idoneità sanitaria necessaria allo svolgimento delle attività formative.
ART. 10
(Durata della convenzione)
La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di un anno e verrà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi prima della data di scadenza.
ART. 11
(Foro competente)
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente ed esclusivo è quello di Roma.
ART. 12
(Riservatezza)
Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all’attività dell’Università e agli studenti, di cui l'Ente dovesse venire a conoscenza nell'attuazione ed esecuzione del rapporto contrattuale in oggetto, sono strettamente confidenziali e l'Ente si impegna a non divulgarne il contenuto e/o a farne divulgare il contenuto a terzi senza previa autorizzazione dell’Università, anche successivamente al termine del rapporto contrattuale oggetto della presente Convenzione.
In relazione al suddetto trasferimento di dati, l'Università, con il presente atto, nomina l'Ente quale Responsabile del Trattamento.
Analogo obbligo di riservatezza viene assunto dall’Università in relazione ai dati ed alle informazioni personali relative ai dipendenti e/o collaboratori dell'Ente.
Premesso che:
ART. 13
(Trattamento dei dati)
ai sensi dell'art. 4, lettera a) del G.D.P.R. per interessato si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali, con ciò escludendosi la persona giuridica;
ai sensi del Considerando 14 del G.D.P.R. “la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”;
e considerato che:
nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, l'Università può venire a conoscenza, per mezzo di comunicazioni ad opera dell'Ente, di dati personali (e.g. nominativo, indirizzo email aziendale, recapito telefonico ecc.) riferiti a dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi che hanno o hanno avuto rapporti con l'Ente nell'ambito della sua attività economica, che rivestiranno la qualifica di tutor, quali responsabili della didattica e dell'organizzazione dello svolgimento del tirocinio,
l'Università, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (qui di seguito General Data Protection Regulation, per brevità “G.D.P.R.”) e delle disposizioni nazionali, di tempo in tempo, applicabili, fornisce di seguito alcune informazioni circa il trattamento dei dati personali degli Interessati:
a) L'Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Tel. 00.000000 - Fax 00.00000000 – e-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00, in persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, è titolare del trattamento (qui di seguito “Titolare del Trattamento”) dei dati personali che riguardano gli Interessati, come sopra individuati, e che, in adempimento della presente Convenzione l'Ente, ha fornito o fornirà al Titolare del Trattamento.
b) Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Xxxx Xxxxxxxxx (e-mail: xxx_xxxx@xxxxxxxxxx.xx).
c) Le categorie di dati appartenenti agli Interessati (di seguito congiuntamente “Dati Personali”) che verranno trattati dal Titolare del Trattamento sono:
1) Dati comuni:
- nome e cognome;
- indirizzo e-mail e numero di telefono.
d) I Dati Personali degli Interessati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento per le seguenti finalità:
1) provvedere alla gestione del servizio di tutorato in favore degli studenti;
2) garantire il corretto espletamento delle procedure di natura organizzativa ed amministrativa per gli adempimenti connessi alla piena attuazione del servizio di tutorato tra lo studente ed il Titolare del Trattamento;
3) nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio di tutorato, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti;
e) I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del G.D.P.R. e della normativa nazionale applicabile per l’esecuzione della presente Convenzione tra l'Ente ed il Titolare del Trattamento, in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.
f) I Dati Personali degli Interessati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui alla lettera
d) a dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del Trattamento è conoscibile a mera richiesta presso l'Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Via Plinio n. 44 – 00000 Xxxx, o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
g) I Dati Personali degli Interessati così raccolti potranno essere comunicati dal Titolare del Trattamento ai seguenti soggetti (di seguito “Destinatari”):
Pubbliche Amministrazioni, Enti locali ed Organi istituzionali allo scopo di eseguire obblighi di legge per esigenze relative all’esecuzione della presente Convenzione tra l'Ente ed il Titolare del Trattamento e/o per esigenze di tipo istituzionale, amministrativo, operativo e gestionale connesse e/o strumentali alla piena attuazione della presente Convenzione;
Amministrazione Finanziaria, Autorità Giudiziaria nonché tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione dei dati dell'Interessato sia obbligatoria per legge, regolamento e/o normativa comunitaria;
organismi sindacali o patronali;
istituti di assicurazione per la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni;
persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto con il Titolare del Trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare del Trattamento.
h) I Dati Personali degli Interessati potranno, altresì, essere trasferiti dal Titolare del Trattamento verso Paesi terzi ove quest'ultimo ha o avrà le proprie sedi. Il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche nel caso in cui tale Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato in quanto avviene in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del G.D.P.R..
In mancanza di una decisione ai sensi dell'art. 45 del G.D.P.R., il Titolare del Trattamento potrà trasferire i Dati Personali degli Interessati verso un Paese terzo solo se sussistono le garanzie e le condizioni di cui all'art. 49 del G.D.P.R..
i) La gestione e la conservazione dei Dati Personali degli Interessati avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare del Trattamento e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia ed Olanda. Resta in ogni caso inteso che il Titolare del Trattamento, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server anche in Paesi extra-UE, assicurando in tal caso, sin d'ora, che tale trasferimento avvenga in conformità alle disposizioni di legge applicabili e/o stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
j) I Dati Personali degli Interessati così raccolti saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità descritte alla lettera d), nonché
al fine di esercitare o difendere in giudizio i propri diritti. Decorso tale termine di conservazione, i Dati Personali degli Interessati saranno distrutti o resi anonimi. I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del G.D.P.R. saranno oggetto di pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.
k) Gli Interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
l) Gli Interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudizio alla liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
m) Gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la Protezione dei Dati Personali (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
n) La comunicazione dei Dati Personali da parte dell'Interessato al Titolare del Trattamento per le finalità di cui alla lettera d) costituisce un requisito necessario per l'espletamento del servizio di tutorato in favore degli studenti, senza la quale non è possibile procedere alla sua erogazione.
o) Ai sensi dell'art. 21 del G.D.P.R. il Titolare del Trattamento informa, altresì, l'Interessato che è suo diritto opporsi in qualsiasi momento:
- per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
- al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano per fini statistici.
p) Ai sensi dell'art. 34 del G.D.P.R. l'Interessato ha il diritto di essere informato, senza giustificato ritardo, dal Titolare del Trattamento nel caso in cui si verifichi una violazione dei propri Dati Personali e tale violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato ai propri diritti e libertà, salvo che sussista una delle condizioni previste al comma 3 dell'art. 34 citato.
I diritti sopra esposti potranno essere esercitati dall'Interessato scrivendo a mezzo posta a: Università
degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Via Plinio n. 44 – 00000 Xxxx, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: xxx_xxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori (e di qualsiasi altro soggetto interessato alla comunicazione dei dati all'Università), nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, il contenuto della presente informativa e di aver ottenuto da questi soggetti il consenso alla relativa comunicazione al Titolare del Trattamento ai sensi delle normative applicabili. Conseguentemente l’Ente si obbliga a manlevare l’Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.
ART. 14
(Norme finali)
Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L.196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all’art. 1. Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l’ufficio Tirocinio e/o presso l’archivio dell’Università.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al “soggetto ospitante" e una all'Università.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Xx, _ _ / _ _ / _ _ _ _
Timbro e firma dell’Università Timbro e firma del soggetto ospitante