REPUBBLICA ITALIANA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Città metropolitana Allegato n.1 al Prot. n.47483 del 16/09/2020 Classificazione: 1.6.1.0.0.0/4/2020
REPERTORIO N. 36 fasc. 1.6.1/4/2020
REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L.N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA E MODENA, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI – CIG 8136723C39.
Oggi, 16 settembre nell’anno 2020 (16/09/2020) alle ore 13,00 nella sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, dotata degli strumenti necessari per il collegamento telematico, avanti a me Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente e avendone i requisiti di legge, espressamente rinunziato, intervengono anche da remoto, connessi in via telematica, nel presente contratto:
- Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Grottaglie (TA) il 02/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell’Ente (C.F./P. IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce, in conformità all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e all’art. 39 dello Statuto dell’Ente, nonché all’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 2295 del 29 luglio 2020, PG 38715;
- Sig. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Arce (FR) il 9/10/1955, il quale dichiara di costituirsi nel presente atto in qualità di procuratore “ad negotia” - come da procura Rep. n. 7618 - raccolta 5454 - del 26 settembre
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2006 del Notaio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, in nome e per conto di XXXXXXXX ELEVATORS s.r.l., con sede legale in Roma, xxx Xxxxxxxxx 000/X – 00159 – C.F./P. IVA 03986821001 e ivi domiciliato per la carica.
Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l’identità personale e la qualifica di detti comparenti mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibitimi ed acquisiti via mail.
PREMESSO CHE
1. la Città metropolitana di Bologna è iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera X.x.xx. n.
781 del 14/9/2019, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014;
2. ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 “i Soggetti Aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3”;
3. con d.p.c.m. 11 luglio 2018 sono state quindi individuate, a decorrere dal 2018, le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del S.s.n., nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore;
4. la Città metropolitana di Bologna, in attuazione di quanto precede e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a evidenza pubblica a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di una Convenzione relativa alla prestazione in oggetto;
5. la suddetta procedura si è conclusa il 29/06/2020 con la proposta di aggiudicazione dell’appalto al Fornitore suindicato (verbale seduta PG n. 32723/2020);
6. con determinazione dirigenziale n. 2295/2020 del 29/7/2020, PG n. 38715, sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio;
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7. la comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 31 luglio 2020 con nota PG n. 39155; pertanto ai sensi dell’art. 32, comma 9, del citato Decreto, il termine dilatorio è decorso;
8. l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG n. 42957/2020), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo, e i concorrenti ne sono stati notiziati tramite la piattaforma SATER;
9. In applicazione del disposto dell'art. 92, comma 3, del D. lgs. n.159/2011, essendo decorso il termine per il rilascio dell'informazione antimafia previsto dal citato articolo 92, comma 2, primo periodo, la presente convenzione è stipulata, in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
10. il Fornitore aggiudicatario, Xxxxxxxx Elevators s.r.l., ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare detto servizio, oggetto della presente convenzione, e a eseguire gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi “OF”) emessi dalle Amministrazioni contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nella presente Convenzione e nei documenti ivi richiamati;
11. la presente convenzione costituisce a tutti gli effetti un contratto normativo che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti che ad essa aderiranno, se e in quanto, tramite l'emissione di OF, verranno a perfezionarsi singoli contratti, secondo le modalità e i termini qui descritti, nei quali quindi saranno specificati i servizi e il relativo ammontare;
12. il presente contratto normativo costituirà parte integrante degli OF e, pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina in esso prevista;
13. l’obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara e pari a Euro 2.000.000,00=, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;
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14. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi “Capitolato”) e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e dichiara altresì di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni stesse al fine anche della formulazione delle offerte;
15. dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo iter di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l’emissione dei relativi OF;
16. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna delle stesse emesse;
17. il Fornitore ai fini della stipula ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;
18. la presente Convenzione viene quindi sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.
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Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente contratto normativo (o Convenzione), nonché l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, il Capitolato e il Disciplinare di Gara e relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, cui si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.
Art. 2 - Oggetto della convenzione
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1. La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di Manutenzione Impianti di Trasporto e di Sollevamento installati negli edifici di proprietà o in uso alle pubbliche amministrazioni/enti aventi sede nelle Province di Bologna, Ferrara e Modena, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderire alla presente convenzione, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del capitolato.
2. Con la presente Convenzione l'aggiudicatario (Fornitore) si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alla medesima, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio di Manutenzione Impianti di Trasporto e di Sollevamento è articolato nelle diverse attività di cui all'art. 4.1 del Capitolato.
3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui al successivo art. 17 (corrispettivi).
4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall’Amministrazione solo singolarmente nel rispetto dell’Ordinativo Minimo (art. 11, comma 4).
5. Il Servizio dovrà essere erogato dal Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, e garantire:
• i livelli prestazionali previsti per ciascuna attività come da eventuali proposte migliorative offerte;
• l’acquisizione di un quadro conoscitivo degli edifici.
Art. 3 – Durata, opzioni e valore della Convenzione
1. La durata della Convenzione, intesa come il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario, è pari a 24 mesi dalla data della sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di seguito descritte.
2. Qualora, prima di detta scadenza, il massimale della convenzione si esaurisca integralmente o in misura pari al 99% del suo importo, al fine di soddisfare ulteriori adesioni, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa ex lege attribuita, il SA si riserva, agli stessi prezzi, patti e
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condizioni, la facoltà di rinnovarla per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo pari alla metà del valore, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A.
3. Qualora invece allo spirare del termine di 24 mesi il massimale non sia esaurito, il SA si riserva, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la facoltà di prorogare la durata della Convenzione fino all'esaurimento del massimale medesimo e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
4. L'importo della presente convenzione, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a Euro 2.000.000,00=, al netto degli oneri per la sicurezza stimati in complessivi Euro 20.000,00=, ed esclusa l’IVA.
5. La stipula della convenzione, che riveste carattere normativo, non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì obbliga unicamente il Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, e fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale, anche incrementato a seguito del rinnovo di cui al precedente comma 2, gli OF e gli Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura (d’ora innanzi OAF) emess i dalle Amministrazioni contraenti, salvo quanto stabilito per l'ordinativo “Minimo” al successivo art. 11, comma 4.
6. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.
7. La presente convenzione tuttavia rimane valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OF dalla data della sua stipulazione e per tutta la durata degli OF medesimi.
Art. 4 - Durata dei contratti Attuativi e/o di Fornitura
1. I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della convenzione.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.
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3. Una volta scaduta la Convenzione non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’OF.
Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:
a) dalle clausole della presente convenzione, dal capitolato, suoi allegati e dagli atti ivi richiamati, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.
2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.
3. La presente convenzione, rientrante a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi e lavori per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura come contratto pubblico di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.Lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando 8 Direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell’X.x.xx. (Det. 7/2015), in qua nto l’oggetto principale è costituito, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo economico, da servizi di gestione immobiliare con una quota meramente accessoria di lavori.
Art. 6- Clausola sociale
1. In adempimento all'art. 50 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, salva l'armonizzazione con la propria organizzazione aziendale. A tal fine ciascuna amministrazione, in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo contratto, ai sensi delle Linee Guida X.x.xx. n. 13, come chiarito dal comunicato del Presidente della medesima Autorità in data
29 maggio 2019, fornisce all’affidatario della convenzione le informazioni relative al personale
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utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l’aggiudicatario presenta all’amministrazione richiedente il piano di compatibilità.
Art. 7 - Esecuzione dei servizi in convenzione
1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel capitolato, come eventualmente migliorato in offerta tecnica, cui integralmente si rimanda.
2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto della presente convenzione dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la relativa categoria merceologica, in particolare a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.
Art. 8 - Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione
1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forni ture aventi sede nel territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
2. L’Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve seguire il seguente iter procedurale:
a) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), da trasmettere per conoscenza anche
al SA;
b) fornire al Fornitore le informazioni e l'assistenza necessarie alle attività di sopralluogo di cui all'art. 9.1;
c) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (PDS) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;
d) emettere l’Ordinativo di Fornitura (OF) relativo ai Servizi richiesti;
e) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.
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3. Il Fornitore, ricevuta la RPF, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:
a) comunicare la completezza e correttezza della RPF (e comunque prestare il supporto
eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l’OF rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data d'inizio delle attività di sopralluogo;
b) elaborare e trasmettere all’Amministrazione il PDS e la documentazione allegata;
c) recepire nel PDS e allegati le eventuali osservazioni dell’Amministrazione;
d) formalizzare, ricevuto l’OF, il Verbale di presa in Consegna degli edifici relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli.
4. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.
Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione del Servizio e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.
Art. 9 - Richiesta preliminare di fornitura (RPF)
1. La RPF è il documento con cui l’Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.
2. La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l’OF rispetto alle eventuali e successive RPF.
3. Le RPF devono:
1. indicare gli edifici in uso all’Amministrazione Contraente (Nome Ente, Citta, Indirizzo, ecc.) da inserire nell'OF;
2. indicare il tipo di impianto di trasporto e sollevamento presente all'interno degli edifici di cui sopra; le corrette quantità saranno, invece, identificate in sede di sopralluogo;
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3. (eventualmente) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica);
4. individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo;
5. essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.
4. L’attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.
Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a:
a) comunicare all’Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la ricevibilità della RPF. La possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito al sopralluogo. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 21 della presente convenzione;
b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico- economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l’Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni;
c) confermare o meno per iscritto all’Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l’eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l’applicazione della penale prevista nell'art. 21, Tabella n. 1, lett. C). La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l’OF fino alla sua emissione.
1. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite e di attività di check necessarie a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche degli impianti affidati e a raccogliere tutti i dati necessari a determinare il dettaglio dei Servizi richiesti e i corrispettivi, che saranno riportati all’interno delle Sezioni del PDS di seguito descritte.
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2. Ai fini della redazione del PDS il Fornitore infatti dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso gli edifici, finalizzati a rilevare e raccogliere i dati tecnici e amministrativi necessari all’individuazione dei parametri utili alla determinazione dei corrispettivi e delle attività dei Servizi e al corretto avvio e gestione degli stessi.
3. L’Amministrazione è tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza.
4. I sopralluoghi dovranno essere svolti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della ricevibilità della RPF, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 21, Tabella n. 1, lett. B). Detto termine può essere derogato tramite accordo scritto con l'amministraz ione/ente aderente in cui si individui un nuovo termine.
9.2 - Piano Dettagliato del Servizio
1. Il PDS è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie per la corretta preventivazione e definizione dei Servizi richiesti dall’Amministrazione.
Unitamente alla documentazione allegata formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell’OF cui è obbligatoriamente allegato.
2. Il PDS dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all’Amministrazione entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 21, Tabella n. 1, lett. D).
3. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del PDS l'Amministrazione potrà:
• approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche; ovvero
• richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi 7 (sette) giorni, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 21. Xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal ricevimento del PDS modificato, l’Amministrazione Contraente potrà approvarlo
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mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PDS, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni per l'approvazione da parte dell'Amministrazione nei successivi 30 (trenta) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).
Le osservazioni al PDS potranno riguardare tutte le sezioni dello stesso.
4. Ove l’Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il PDS non si intenderà approvato e decadrà automaticamente la priorità acquisita con la RPF. Per riacquisire una nuova priorità, sarà necessario emettere una nuova RPF. Il PDS sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi (rif. successivo art. 18) e/o specifica comunicazione dell'Ente relativa ad una variazione del perimetro affidato.
5. Sarà compito del referente verificare che, all’interno di tutte le sezioni del PDS, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell’Amministrazione Contraente sotto il profilo tecnico ed economico.
6. Il PDS approvato e i relativi allegati devono essere allegati all’OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 11 e 12): in quest’ultimo caso il PDS è allegato a integrazione o sostituzione di quello allegato all’OF, costituendo parte integrante dello stesso.
7. Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il PDS e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto della presente convenzione:
1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 9.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 9.2.2);
• Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 9.2.2.1);
• Altri dati e/o informazioni (9.2.2.2);
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3. Sezione Economica (rif. Art. 9.2.3);
4. Sezione gestionale (rif. Art. 9.2.4);
• Modalità di avvio del Servizio (art. 9.2.4.1);
• Personale dedicato all'appalto (9.2.4.2);
• Extracanone (rif. Art. 9.2.4.3).
9.2.1- Sezione Introduttiva
Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:
• identificare l’Amministrazione in riferimento all’RPF ricevuta;
• identificare il documento di cui il PDS costituisce l’allegato (OF, OAF ecc.)
• identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali (destinazione d’uso dell’edificio e delle sue parti), ecc.;
• indicare la data prevista di inizio di erogazione del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo e impianti connessi; eventuali ritardi comporteranno l’applicazione della penale di cui al successivo art. 21.
I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno degli edifici.
9.2.2- Sezione Tecnica
In relazione al Servizio richiesto e per ogni edificio il Fornitore deve descrivere almeno:
• la consistenza impiantistica relativa all'edificio come definito al precedente punto;
• la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 9.2.3;
• la codifica degli elementi tecnologici presenti nell’edificio comprendente la localizzazione nell'edificio, il tipo e la funzione;
• i dati e le informazioni necessari anche a determinare il corrispettivo dei Servizi richiesti (rif.
Art. 10 del Capitolato);
• le schede relative alle attività manutentive indicate nel Capitolato e alle eventuali altre attività
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offerte dal Fornitore in fase di gara, personalizzate per componente, sottocomponente e frequenza; la scheda deve essere realizzata contenendo almeno quanto previsto nei documenti di gara;
• il cronoprogramma delle attività manutentive;
• la modalità di esecuzione delle eventuali attività extracanone.
9.2.2.1- Documentazione tecnica e amministrativa
Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli dall’Amministrazione Contraente; indica e descrive, poi, quella eventualmente mancante e/o non disponibile e, con espressa indicazione delle eventuali relative attività necessarie per l’ottenimento, la procedura e il termine di presentazione della stessa.
9.2.2.2- Altri dati e/o informazioni
Il Fornitore descrive quant’altro necessario per la definizione degli aspetti tecnici dei Servizi richiesti.
9.2.3- Sezione Economica
La sezione economica, per ogni edificio, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del servizio oggetto della convenzione, calcolato annualmente e per l’intera durata del contratto. Il Fornitore evidenzia altresì l’eventuale comunicazione dell’Amministrazione relativa all’intenzione di attivare la quota extra canone di cui all’art. 10.2 del capitolato.
Il Fornitore evidenzia per il servizio gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui all'art. 10 del capitolato. Tali importi hanno valore fino alla successiva revisione dei Prezzi Unitari di cui all’art 10.6 del capitolato. Trascorsa tale data, il Fornitore deve aggiornare gli importi applicando i Prezzi Unitari revisionati.
9.2.4- Sezione Gestionale
In relazione ai Servizi richiesti dall’Amministrazione per ogni Edificio, il Fornitore deve descrivere quantomeno:
• le modalità di avvio del Servizio;
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• il calendario delle attività relative al singolo edificio (al fine di verificare eventuali interferenze con le attività istituzionali), in base al quale dovranno, quindi, essere esplicitate le date delle attività manutentive o di altre attività previste.
9.2.4.1- Modalità di avvio del Servizio
Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.
Se viceversa non vi sia evidenza dell’espletamento dell’attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata nel PDS entro 30 giorni solari dall’avvio del servizio e/o comunque nella data concordata con il referente.
Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.
Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l’elenco del personale dell’Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.
9.2.4.2- Personale dedicato all'appalto
Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell’Amministrazione, sono definite all’Art. 5 del Capitolato, e declinate nell’Offerta tecnica.
9.2.4.3- Extra canone
L'Amministrazione può attivare una quota definita di extra canone come specificato all'art. 10.2 del capitolato. Nel caso in cui l'Amministrazione ne abbia già comunicato l'intenzione (eventualmente indicandone anche l'importo) il Fornitore inserirà nel PDS una parte relativa alle attività extra canone (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile). Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia comunicato alcuna intenzione, il Fornitore non compila questa parte, mentre r imane l'obbligo di compilazione della parte di cui all'art. 9.2.2. Se l'amministrazione comunicasse durante la durata del contratto, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare la quota di extra canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS.
Art. 10 - Piano di Costituzione e Gestione dell’Anagrafe Tecnica
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1. Qualora l’Amministrazione attivi il servizio di Gestione e Costituzione dell’Anagrafe Tecnica, il Fornitore descrive il programma delle attività relative in cui dovranno essere indicati almeno:
• la valutazione della documentazione consegnata dall’Amministrazione Contraente;
• il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie alla costituzione, che dovrà tenere conto degli eventuali disagi arrecabili allo svolgimento delle attività del personale dell’Amministrazione Contraente, motivo per il quale quest'ultima potrà richiedere le opportune modifiche anche in corso di esecuzione, con un preavviso minimo di 24 ore;
• un piano di consegne.
Art. 11 – Ordinativo di Fornitura (OF)
1. L'Ordinativo di Fornitura (d'ora innanzi “OF”) è il contratto con cui le Amministrazioni/Enti contraenti obbligano il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche proposte nell'offerta Economica.
2. L'OF, quindi, regola i rapporti tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.
3. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell’Ordinativo stesso.
4. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 10.000,00 netti.
5. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione.
11.1 - Presa in consegna e avvio del servizio
1. Nel PDS allegato all’OF l’Amministrazione deve indicare la data prevista per l'avvio, data in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna degli immobili e relativi impianti. Il Verbale di presa in Consegna va redatto all'avvio del servizio.
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2. La data di presa in consegna è simultanea per l'intero OF; in caso di presa in consegna differenziata, richiesta dall'Amministrazione/Ente, la data di presa in consegna del primo edificio/impianto determina la data di inizio e conseguentemente di scadenza del contratto.
3. Eventuali ritardi nell’inizio di erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, daranno luogo alla penale di cui al successivo art. 21.
4. Le variazioni/aggiornamenti all’OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo art. 12.
11.2 - Verbale di presa in consegna
1. È cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS.
In particolare, il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Xxxxx in Consegna che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico gli immobili medesimi e gli impianti e le attrezzature per tutta la durata del contratto.
2. Il Verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.
Art. 12 - Ordine Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (OAF)
1. L’OF può essere modificato/integrato tramite Ordine Aggiuntivo di Fornitura (d'ora innanzi “OAF”) formalizzato ai sensi del precedente art. 8 della Convenzione, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto, qualora intervenga, su richiesta dell’Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei LUOGHI originari (ad esempio attivazione del servizio per edifici diversi da quelli di cui all’OF ovvero inserimento di uno o più nuovi edifici, ovvero inserimento di uno o più nuovi impianti/attrezzature).
2. Gli OAF possono essere emessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della Convenzione.
3. L’OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso a integrazione o sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.
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4. L’emissione di uno o più OAF non comporta variazioni della scadenza del Contratto che rimane fissata nel termine di 2 (due) anni dall’attivazione del primo servizio ordinato. Pertanto, tramite eventuali successivi OAF potranno essere attivati servizi, la cui scadenza sarà pari a quella del primo servizio attivato nell’OF.
5. Le Amministrazioni contraenti possono altresì modificare in diminuzione il numero degli edifici/impianti/attrezzature affidati al Fornitore con l'OF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al Fornitore.
6. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio entro il termine del bimestre nel corso del quale è giunta la predetta comunicazione.
Art. 13 - Riconsegna dei luoghi e collaudo finale
1. Alla fine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare all’Amministrazione gli edifici e relativi impianti/attrezzature, facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.
2. La riconsegna dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del singolo OF, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna dei suddetti immobili e la scadenza del contratto, il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eventuali attività di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessarie. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione (qualora non sia già agli atti della stessa), tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il contratto.
3. L'Amministrazione/Ente contraente può nominare un collaudatore allo scopo di accertare le risultanze dell'esecuzione contrattuale.
4. Lo stato di conservazione deve essere accertato congiuntamente dall’Amministrazione e dal Fornitore in un apposito verbale di riconsegna.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l’Amministrazione volesse dismettere il servizio per un edificio e/o per un impianto, dovrà essere seguito lo stesso iter procedurale previsto per la
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riconsegna finale.
6. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, al fine di agevolare il passaggio delle consegne all’Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.
7. La violazione delle predette modalità di riconsegna comporta l'applicazione della penale di cui all'art.
21, Tabella n. 1, lett. G).
Art. 14 - Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli immobili delle Amministrazioni/Enti debbono essere
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eseguite secondo modalità e tempi concordati. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti immobili continueranno ad essere utilizzati, in ragione della propria destinazione istituzionale, dal personale e/o da terzi autorizzati; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto compatibilmente con l'attività manutentiva da eseguirsi e/o con l'intervento in atto.
6. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dal SA, riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’OF.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere negli immobili delle Amministrazioni/Enti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è suo onere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Enti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Enti
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e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF.
11. Resta espressamente inteso che il SA non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni/Enti contraenti.
12. Parimenti ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.
Art. 15 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) garantire e prestare i servizi alle condizioni stabilite nel Capitolato, nel PDS e negli OF/OAF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell’Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
b) eseguire gli OF, anche Xxxxxxxxxx, in conformità a quanto stabilito nel PDS sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21;
c) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell’Esecuzione per non arrecare disturbo o intralcio al regolare svolgimento delle attività nel rispetto degli orari di lavoro concordati;
d) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell’attività manutentiva, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e degli OF;
e) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell’OF - entro e non oltre 5 (cinque) giorni;
f) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti/attrezzature, a beni pubblici o privati;
g) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento
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di cui al DPR n. 62/2013 e di quello delle amministrazioni contraenti;
h) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell’esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna a impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;
l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
m) mantenere, nel corso della durata degli OF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;
n) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’OAF;
o) eseguire le prestazioni extracanone di cui all’art. 10.2 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative;
p) trasmettere al SA un report bimestrale contenente la rappresentazione aggiornata dei dati relativi al numero di enti aderenti, ai relativi importi contrattuali e alla capienza residua della convenzione.
2. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun OF, si impegna a nominare un Responsabile del
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Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente.
3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente.
4. Il Fornitore si obbliga altresì a inviare al SA, tramite PEC, il DGUE aggiornato nel caso del sopravvenire di alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore deve, inoltre:
1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività;
3. rispettare quanto previsto all’art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all’art. 105, comma 9, del D.Lgs.
50/2016;
4. esibire, su richiesta, il libro unico del lavoro;
5. comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell’inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Art. 17 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone/extracanone saranno calcolati sulla base di quanto previsto nel Capitolato ai relativi artt. 10 e
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10.3.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel PDS e nell’OF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.
1. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, avviene separatamente per le varie com- ponenti del canone e verrà effettuata su base annuale sulla base di quanto previsto nel Capitolato al rela- tivo art. 10.6.
2. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l’anno successivo. Non sono ammesse variazioni retroattive, fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all’art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della L. 28/12/2015 n. 208.
Art. 19 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità previste all'art. 10.5 del capitolato.
2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, il tutto conformemente alla normativa vigente.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti
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dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere alle Amministrazioni il servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nei singoli OF/OAF, pena la risoluzione di diritto degli stessi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.
4. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi del successivo art. 21.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del c.c.p., sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del DURC.
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli OF.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., che sarà verificata dalle amministrazioni/enti aderenti.
Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione/Ente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, a pena di nullità assoluta, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell'Amministrazione/Ente contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
3. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa. Copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
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13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Art. 21 – Penali
1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.
2. In caso di inadempimento non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA e le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi, per gli importi e a favore del soggetto indicato nelle Tabelle seguenti:
INADEMPIMENTO SANZIONATO | VALORE PENALE | SOGGETTO | |
A | Ritardo nella comunicazione della ricevibilità della RPF | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9 della presente convenzione | Soggetto Aggregatore |
B | Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9.1 della presente convenzione | Soggetto Aggregatore |
C | Ritardo nella comunicazione della possibilità di accettare | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai | Soggetto Aggregatore |
TABELLA N. 1 - PENALI VALIDE PER L’ATTIVAZIONE/CHIUSURA DELLA CONVENZIONE
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l'eventuale OF | termini previsti nell'art. 9 della presente convenzione | ||
D | Xxxxxxx nella presentazione del PDS | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9.2 della presente convenzione | Soggetto Aggregatore |
E | Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9.2 della presente convenzione | Soggetto Aggregatore |
F | Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11 della presente convenzione | Amministrazione contraente |
G | Ritardo nella riconsegna degli edifici e relativi impianti/attrezzature | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 13 della presente convenzione | Amministrazione contraente |
3. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente:
TABELLA N. 2 - PENALI RELATIVE AI SERVIZI ORDINABILI NELLA CONVENZIONE
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INADEMPIMENTO SANZIONATO | VALORE PENALE | |
A | Ritardo nella consegna del Programma di Manutenzione | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all’art. 4.1.1.1 |
B | Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Manutenzione | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all’art. 4.1.1.1 |
C | Ritardo nella consegna del Programma di Interventi | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all’art. 4.1.1.2 |
D | Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Interventi | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all’art. 4.1.1.2 |
E | Ritardo nella consegna del Verbale di Controllo | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all’art. 4.1.1.3 eventualmente modificato in offerta tecnica |
F | Ritardo e/o mancata attivazione del Contact Center | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all’art. 4.1.1.5 |
G | Ritardo e/o mancata attivazione del Sistema Informativo | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all’art. 4.1.1.6 |
H | Mancato rispetto delle prestazioni del Sistema Informativo | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo o inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni, rispetto al termine previsto nel Capitolato all’art. 4.1.1.6, eventualmente modificato in offerta tecnica |
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I | Ritardo nell'aggiornamento del Libretto delle verifiche | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella compilazione e aggiornamento dei libretti di impianto come previsto all’art. 4.1.2 “Tenuta ed aggiornamento del libretto delle verifiche” del capitolato |
L | Ritardo nelle attività propedeutiche alla costituzione dell'Anagrafe Tecnica | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4.1.5 del capitolato |
M | Xxxxxxx nella consegna dell'Anagrafe Tecnica | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all’art. 4.1.5.1 del capitolato |
N | Ritardo nella gestione dell'Anagrafe Tecnica | Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l’aggiornamento di cui all’art. 4.1.5.2 del capitolato |
O | Ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria come previsto nel Capitolato all’art. 4.1.3 del capitolato |
P | Mancata esecuzione delle attività di assistenza e supporto per l’effettuazione delle verifiche biennali | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni mancata attività di assistenza e supporto per l’effettuazione delle verifiche biennali come previsto all’art. 4.1.3.1 del capitolato |
Q | Ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento come previsto nel Capitolato all’art. 4.1.3.2 del capitolato. L'importo della penale è pari a Euro 50,00 (cinquanta) per il |
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mancato intervento entro il termine stabilito in caso di guasto con presenza di persona all'interno dello ascensore | ||
R | Ritardo nella esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica |
S | Non corretta esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni non corretta esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica. |
T | Mancata e/o ritardata consegna al DEC dell'elenco degli im- pianti da sottoporre a verifica biennale (art. 4.1.3.1 del capito- lato) | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'elenco (rif. art. 4.1.3.1 capitolato). |
4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:
• La penale non esime dall’onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.
• Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica. In questo caso per l’applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta e comunque alla più breve.
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• Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato è comunque applicabile. In questo caso l’eventuale inadempienza (ritardo o mancata o non corretta esecuzione) comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).
5. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.
6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo della convenzione, ha la potestà di risolverla di diritto.
7. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall’Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle. Il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa.
Qualora dette deduzioni non pervengano nei termini ovvero non siano accolte, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 22 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del d.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 04/09/2020 dalla Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE) avente n. 2299772 di importo pari ad Euro 70.000,00=
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(settantamila/00), in favore del SA e delle Amministrazioni Contraenti.
2. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi e sarà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 103, citato.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal SA.
3. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.
4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, e dall'art.
102 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.
Art. 23 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione
Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del cod. civ., nonché in caso di violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici, adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019 e sottoscritto dal Fornitore in sede di partecipazione alla gara e di violazione, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n. 62/2013) e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di
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Bologna, per quanto compatibili, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite posta elettronica certificata.
Art. 24 – Clausole risolutive espresse
1. Ferma restando la facoltà di cui all'art. 23 della presente Convenzione, il SA e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
c) nelle ipotesi previste dall'art. 21, commi 5 e 6 della presente convenzione;
d) nei casi di cui agli articoli 19 (Fatturazione e Pagamenti), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Garanzia definitiva), 26 (Riservatezza), 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 28 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 29 (Subappalto), 30 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) della presente Convenzione;
e) mancato rispetto delle norme di sicurezza;
f) in tutte le altre diverse ipotesi previste dalla presente convenzione.
2. Il SA e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare
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la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i risolto/i; ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del SA al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
Art. 25 - Recesso
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.
3. Qualora il SA receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.
Art. 26 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o
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predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n.
679/2016.
Art. 27 – Brevetti industriali e diritti d'autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Contraente e il SA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o il SA sono tenuti a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
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Art. 28 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF/OAF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa il cui massimale non sia inferiore a Euro 4.100.000,00= (importo complessivo a copertura dei tre lotti di gara, in quanto aggiudicati al medesimo Fornitore) a beneficio anche delle Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni OF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF/OAF. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni/Enti Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF/OAF.
3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, la Convenzione ed ogni singolo OF si risolvono di diritto.
Art. 29 – Subappalto
1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione dell'Ente aderente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.
2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni/Enti e del SA.
3. Il Fornitore può affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni indicate in sede di
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offerta: manutenzione ordinaria, correttiva, a guasto; reperibilità e pronto intervento.
4. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 30 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione/Ente debitrice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.m.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF, per quanto di rispettiva ragione.
Art. 31 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nei Sigg.ri Laturra Xxxxxxx cell.
0000000000 e Xxxxx Xxxxxxxx cell. 0000000000, i Responsabili del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, i quali sono Referenti nei confronti del SA.
2. All'atto dell'emissione dei singoli OF potrà designare il referente per ciascun Amministrazione/Ente.
Art. 32 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Art. 33 - Trattamento dei dati e Designazione del responsabile del trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679 del 2016,
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esclusivamente nell’ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal regolamento medesimo.
2. In ogni caso le Amministrazioni/Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.
4. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Regolamento metropolitano”), il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all’esecuzione della presente convenzione ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
5. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016 e dell'art. 7 del Regolamento metropolitano, come da accordo per il trattamento di dati personali, volto a disciplinare oneri e responsabilità in osservanza del citato Regolamento metropolitano, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nel testo vigente, del citato GDPR e di ogni altra normativa applicabile, sottoscritto tra le parti in data odierna che, pur non venendo materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il rispetto delle istruzioni di cui al detto accordo, nonché della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso
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delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli OF incluse bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge. In particolare l'imposta di bollo e di registrazione relative al presente contratto sono state versate come da documentazione in atti al PG 45481/2020.
Art. 35 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica alla presente non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Art. 36 - Clausole vessatorie
Il sottoscritto, quale procuratore/legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile, di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:
Art. 15 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Art. 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Art. 21 (Penali); Art. 24 (Clausole risolutive espresse); Art. 25 (Recesso); Art. 28 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Art. 30 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti); Art. 32 (Foro competente); Art. 34 (Oneri fiscali e spese contrattuali).
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Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 39 pagine intere a video.
Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Città metropolitana di Bologna, letto, mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza), alle parti contraenti collegate da remoto mediante video conferenza che lo riconoscono conforme alla loro volontà. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.
Città metropolitana: il Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Affidatario del servizio: il procuratore “ad negotia” Sig. Xxxxx Xxxxxxxx Il Segretario Generale: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Imposta di bollo e registro assolte con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 245,00.
Documento firmato digitalmente
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