ALLEGATO AL VERBALE DEL 6 FEBBRAIO 2007 ACCORDO PER L’ADEGUAMENTO TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE DAI CENTRI CONVENZIONATI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 833/78
Allegato B
ALLEGATO AL VERBALE DEL 6 FEBBRAIO 2007
ACCORDO PER L’ADEGUAMENTO TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE DAI CENTRI CONVENZIONATI
AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 833/78
Premessa
Il presente accordo perfeziona ed integra l’intesa già raggiunta il 6 marzo 2001, e recepita con delibera G..R n. 761 del 9 aprile 2001 con la quale sono state determinate le tariffe delle prestazioni di riabilitazione erogate dai centri con- venzionati ai sensi dell’ex art. 26, L. 833/78 per gli anni 1995-2000, e l’intesa già raggiunta il 7 agosto 2006 relativa alla determinazione delle nuove tariffe.
Per la determinazione dalle nuove tariffe nel rispetto della metodologia individuata nella delibera G.R. 761/2001, so- no stati presi in considerazione i due parametri in rapporto ai quali effettuare gli incrementi tariffari. Tali parametri sono i seguenti:
1) variazione dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (Fonte ISTAT);
2) costo di produzione che tiene conto sia dalla variazione dei livelli retributivi nel settore del Ssn (Fonte ISTAT) che dei costi di struttura.
Alla tariffa così determinata è stato applicato un ulteriore adeguamento conseguente alle innovazioni introdotte dalle linee guida sulla riabilitazione ed alla maggiore incidenza dei costi fissi di struttura, precedentemente spalmati in manie- ra uguale su tutte le tipologie di prestazioni, afferenti alle prestazioni rese in regime residenziale rispetto alle altre.
L’attività svolta ed i risultati a cui si è pervenuti sono descritti nella relazione allegala (Allegato 1) che fa parte inte- grante e sostanziale del presente accordo. In aggiusta alle tariffe sopradeterminata è stata introdotta una “tariffa specia- le” per le prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a favore di utenti affetti da gravissime disabilità fisiche, psichiche e/o sensoriali con grave compromissione del comportamento e/o del funzionamento sociale e/o delle attività comunicativo-relazionali.
1. Tariffe e prestazioni - Le nuove tariffe in vigore dal mese di gennaio 2007 per ciascuna tipologia di prestazioni erogate dai centri di riabilitazione sono riportate nella tabella seguente.
Tipologia di prestazione | Tariffa base | Tariffa aggiornata | Incremento |
Residenziale | 96,68 | 120,00 | 24,12% |
Semiresidenziale | 58,88 | 67,85 | 15,24% |
Ambulatoriale | 35,84 | 42,00 | 17,19% |
Domiciliare | 46,22 | 46,22 | 0% |
Ambulatoriale p. gruppo | 12,45 | 14,00 | 12,45% |
Si precisa che:
1) le tariffe base per le prestazioni residenziali e semiresidenziali sono riferite ad una giornata di assistenza. La retta, può essere incrementata fino ad un massimo del 30% in più, in ragione della riscontrata presenza di personale di assi- stenza in misura superiore all’organico standard, secondo quanto definito dalla delibera G.R. n. 225/2005;
2) le tariffe base per le prestazioni ambulatoriali:
a) si riferiscono ad una prestazione avente la durata di 60 minuti. In caso di programmi riabilitativi aventi una durata giornaliera superiore ad un’ora, la tariffa applicabile corrisponde a quella indicata in rapporto alla durata del trat- tamento (tariffa per unità di tempo), tenendo presente che non sono prescrivibili trattamenti riabilitativi aventi durata complessiva giornaliera non corrispondenti alle unità di tempo tariffate;
b) nel caso in cui il PRI e il programma riabilitativo prevedano una pluralità di prestazioni distribuite nell’ambito della settimana, fermo restando che l’accesso giornaliero non può essere programmato per una durata inferiore all’ora, in caso di eventi eccezionali che riducano il trattamento inferiore ad un’ora (ma mai al disotto di mezz’ora), la remune- razione è data dalla tariffa riferita all’accesso di un’ora riproporzionata al 50%;
c) per i programmi riabilitativi che prevedono accessi giornalieri che definiscono durate di trattamento superiori ad un’ora il riconoscimento della maggiore tariffa è subordinato alla vidimazione da parte dell’UVBR, che in tal caso sarà considerata insindacabile da parte della struttura erogatrice, in deroga alla procedura prevista dalle linee guida re- gionali. L’UVBR, in tal caso, ha 15 giorni di tempo per disporre la vidimazione o meno del PRI e del programma. In assenza di risposta da parte dell’UVBR entro il termine dei 15 giorni, vale quanto definito nelle linee guida e precisa- mente il PRI e relativi programmi si considerano approvati;
3) la tariffa base per le prestazioni ambulatoriali p. gruppo si riferisce ad una prestazione avente la durata di 60 minu- ti. Non sono previsti incrementi tariffari per durate superiori;
4) le prestazioni domiciliari, in deroga alla delibera G.R. n. 670/2004, hanno la durata di 45 minuti. Le tariffe base
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per tali prestazioni, nel caso in cui il comune di domicilio del soggetto beneficiario della prestazione disti dal comune in cui insiste la struttura erogante, o la sua più vicina sede distaccata, oltre i 15 km, viene incrementata di 3 euro.
2. Xxxxxxx speciali - Entro il limite massimo del 10% (con arrotondamento delle frazioni all’unità per eccesso) dei pa- sti autorizzati e accreditati per la presa in carico in regime residenziale o semiresidenziale, le strutture possono accettare utenti affetti da gravissime disabilità fisiche, psichiche e/o sensoriali con grave compromissione del comportamento e/o del funzionamento sociale e/o delle attività comunicativo-relazionali tale da generare potenziali situazioni di pericolo per la propria ed altrui incolumità (p. es. gravi turbe comportamentali o relazionali in soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e/o ritardo mentale); per le suddette condizioni tali pazienti necessitano di una vigilanza ed un’assistenza continuativa e particolarmente dedicata (rapporto assistente/paziente 1:1 o 1:2).
In tali casi l’équipe della struttura accreditata valuta l’ammissibilità dell’utente formulando un progetto riabilitativo individuale che espliciti e motivi il particolare e più intenso fabbisogno riabilitativo-assistenziale; la tariffa applicabile per tali casi, riconosciuta solamente in regime residenziale e semiresidenziale viene applicata in misura pari al 250% di quella base di cui all’art. 1 e l’accesso dell’utente, in deroga alla procedura ordinaria prevista dalle linee guida sulla ria- bilitazione, approvate con la delibera G.R. n. 670/2004, è subordinata alla preventiva autorizzazione del dipartimento dell’azienda usl competente per territorio.
Si precisa, ai fini del riconoscimento della tariffa speciale, che la compromissione del funzionamento dell’individuo deve sempre produrre una condizione di potenziale o concreto pericolo per la propria e l’altrui sicurezza ed Incolumità, e che il rischio di situazioni di pericolosità possa essere ragionevolmente ridotto da una assistenza dedicata al soggetto, cioè in grado di proporre un percorso educativo-abilitativo-riabilitativo che, aumentando le autonomie della persona, possa ridurre i rischi per la sua sicurezza.
Ai fini di un’adeguata definizione clinico-funzionale dalle persone nelle condizioni sopra descritte si ritiene opportu- no riferirsi alla Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF).
La tariffa speciale di cui al presente articolo entra anch’essa in vigore a partire dal mese di gennaio 2007.
3. Contratti tra aziende usl e centri di riabilitazione - Per le prestazioni rese a favore dei cittadini della Regione Basi- licata, le tariffe di cui sopra sono applicabili solo a seguito della stipula di appositi accordi contrattuali tra le aziende usl di competenza territoriale e le strutture private accreditate ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2 del D.Lgs. n. 502/92. In sede di stipula dei nuovi accordi contrattuali le aziende usl utilizzeranno, come riferimento, lo schema tipo, predispo- sto dalla Regione sentite le associazioni di categoria, allegato al presente accordo. In sede di prima stipula del contratto si suggerisce di dare validità allo stesso sino al 31 dicembre 2010 per allineare le scadenze ai contratti già stipulati.
Le tariffe di cui sopra avranno efficacia anche per le prestazioni rese per gli utenti residenti in altre Regioni, secondo la normativa nazionale che al momento non prevede un regime di compensazione infra-regionale; l’accesso alle presta- zioni offerte da strutture accreditate dalla Regione Basilicata potrà essere regolamentato da eventuali accordi che le strutture potranno sottoscrivere con le singole aziende usl extraregionali o potrà più semplicemente basarsi sull’applicazione delle linee guida sulla riabilitazione e sull’applicazione delle tariffe stabilite con la presente intesa.
Nell’ambito degli accordi contrattuali dovranno essere negoziati i volumi massimi di prestazioni erogabili o i conse- guenti tetti massimi di spesa che si intendono invalicabili per l’esigibilità.
In ogni caso le asl, competenti territorialmente, dovranno stipulare, laddove non esistenti, entro il primo semestre 2007, i contratti per una durata pari ad almeno quella del presente accordo in conformità allo schema tipo predisposto. Ai soli fini del computo economico delle prestazioni, il periodo dal 1° gennaio 2007 alla data di stipula del nuovo con- tratto sarà comunque regolato dalla clausole del presente accordo e sarà conguagliato a fine anno 2007.
4. Debito formativo - Al fine di consentire alle aziende usl e alla Regione la conoscenza dell’attività svolta da ciascun centro, anche ai fini della definizione del relativo fabbisogno, i centri riabilitativi si impegnano a trasmettere periodica- mente alla asl di riferimento contrattuale ed alla Regione un apposito flusso informativo, almeno trimestrale, per cia- scun assistito in carico.
Le modalità e i tempi di trasmissione saranno stabiliti con apposito atto della Ragione, sentite le associazioni di cate- goria.
Il mancato o incompleto adempimento comporterà l’automatica sospensione dei pagamenti da parte dell’azienda sa- nitaria di riferimento contrattuale per inadempimento contrattuale.
5. Durata dell’accordo - Il presente accordo andrà in vigore a far data dal 1° gennaio 2007 sino al 31 dicembre 2009.
6. Fase transitoria - Sulle questioni aperte relative al debito informativo e contratti le Parti concordano:
a) debito informativo - la Regione si impegna a definire i flussi informativi di cui al precedente art. 4 entro il mese di giugno p.v, i flussi andranno a regime a partire dal mese di settembre 2007 p.v, con i dati del mese di luglio 2007;
b) contratti - le Parti si impegnano a stipulare i contratti di cui al precedente art. 2, laddove non risultassero ancora stipulati, entro il mese di giugno p.v.;
c) tariffe - le Parti concordano che le tariffe, cosi come determinate all’art. 1, restano in vigore sino al 30 giugno 2008, data entro la quale saranno soggette a verifica per valutarne la congruità in rapporto ai costi di produzione e la compatibilità con le risorse destinate al Ssr.
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7. Norme finali - La sottoscrizione del presente accordo impegna le parti al puntuale rispetto di tutte le clausole in es- so contenute.
Le Parti concordano che il presente accordo è altresì soggetto a verifica annuale par consentire di valutarne i concreti effetti sia sotto il profilo della qualità dell’assistenza sanitaria erogata dalle strutture che sotto il profilo economico per la compatibilità con le risorse destinate al Ssr.
Le Parti si impegnano, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale attualmente in vigore, a realizzare le migliori condizioni affinché si possano effettuare controlli puntuali sui volumi di attività, sulla qualità delle prestazioni, sulla loro congruità, nonché sul mantenimento della continuità assistenziale compatibilmente con i budget economici assegnati a ciascuna struttura e nel rispetto della normativa vigente. Le modalità dovranno essere definite nell’ambito degli accordi contrattuali.
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Allegato C
ALLEGATO 1 ALL’ACCORDO PER L’ADEGUAMENTO TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE
DAI CENTRI CONVENZIONATI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 833/78
Il sistema tariffario vigente, applicabile alle strutture provvisoriamente accreditate per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva, è stato da ultimo approvato con la delibera G.R. 9 aprile 2001 n. 761 e con la delibera
G.R. 18 febbraio 2002, n. 225, prima dell’entrata in vigore delle linee guida di cui alla delibera G.R. 670 del 23 mar- zo 2004.
Con la richiamata delibera X.X. x. 000/0000 xx è proceduto ad adeguare il sistema tariffario derivante dalla normativa contenuta nel D.M. 18 maggio 1984 e dalla circolare del Ministero della sanità 7 giugno 1984, n. 500-6/AG.1105/1171, ritenuto ultrattivo in conseguenza della mancata approvazione dei decreti ministeriali sul nuovo sistema di accredita- mento.
Il vigente sistema tariffario prevede l’aggiornamento annuale delle tariffe, in applicazione dell’art. 13 dello schema di convenzione approvato con D.M. 18 maggio 1984 sulla base dell’incremento dei costi di produzione delle prestazioni (personale e spese generali).
Le tariffe attualmente vigenti si riferiscono ai costi di produzione aggiornati all’anno 2000.
La necessità di definire un nuovo sistema tariffario per le strutture accreditate che erogano prestazioni di riabilitazio- ne estensiva, rivolte al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da disabilità importanti, con possibili esiti per- manenti (par. 2.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4 linee guida) consegue all’approvazione delle linee guida sulla riabilitazione, approva- te con delibera G.R. n. 670 del 23 marzo 2004 (Bur 21/2004).
Con la richiamata delibera G.R. n. 670/2004 sono state esplicitate le caratteristiche, i criteri di appropriatezza delle prestazioni, i livelli organizzativi e le procedure di accesso.
La ridefinizione del contenuto delle prestazioni e delle modalità di erogazione ha comportato una diversa composi- zione delle risorse che le strutture accreditate devono impiegare per rispondere ai requisiti fissati dalle linee guida.
La. durata minima dell’accesso giornaliero, fissata in 60 minuti e la previsione di una durata variabile che può oscil- lare tra un minimo di un’ora e un massimo di tre ore nella stessa giornata, la previsione del progetto riabilitativo indivi- duale, con annessi programmi riabilitativi, che l’équipe della struttura accreditata deve elaborare per la presa in carico dell’utente, unitamente alle innovazioni organizzative che il processo sull’accreditamento comportano, determinano un inevitabile incremento di risorse di cui le strutture devono farsi carico, che non può non avere conseguenze sul sistema tariffario.
Il D.M. 15 aprile 1994 (art. 3, comma 6) definisce i criteri generali utilizzabili per la determinazione delle tariffe, da parte delle Regioni, e prevede l’aggiornamento almeno triennale delle tariffe.
Il criterio generale è quello della individuazione del costo standard di produzione dello prestazioni, calcolato sulla base dei costi rilevati presso un campione di soggetti erogatori.
A seguito di consultazione delle associazioni di erogatori privati presenti sul territorio regionale (Ascriba e Aris), che rappresentano la quasi totalità dell’offerta attualmente presente in Regione Basilicata, è stata acquisita la documentazio- ne (data di arrivo 11 gennaio 2005) concernente i bilanci aziendali, gli organici e i costi di produzione.
È stato acquisito, inoltre, il piano aziendale (depositato dall’Aias di Melfi in data 29 dicembre 2004 e successivamen- te integrato in data 3 febbraio 2005) della maggiore struttura erogatrice, per volume e tipologia di prestazioni erogate, contenente una descrizione analitica della realtà aziendale, della pianta organica di tutti i fattori produttivi impiegati, della struttura patrimoniale e finanziaria dei volumi di prestazioni (consuntivi e programmati), della situazione econo- mica e dei costi sostenuti distinti per tipologia di prestazioni, del programma degli investimenti e della programmata dinamica organizzativa.
Dall’analisi degli atti prodotti e tenuto conto del contenuto delle prestazioni e delle modalità di erogazione del servi- zio, emerge che il fattore lavoro, più che in ogni altro settore, ha un peso molto rilevante rispetto al valore complessivo dei costi di produzione, variabile tra un minimo del 70% a un massimo del 90%, considerato che la prestazione sanitaria offerta è fondamentalmente costituita dal “lavoro terapeutico” del personale tecnico-sanitario, reso individualmente. Ciò determina un fortissimo legame tra la variazione del costo del lavoro (livelli delle retribuzioni), il costo di produzione delle prestazioni e, conseguentemente, le tariffe di remunerazione.
Premesso che:
a) è necessario “rivoluzionare” il sistema tariffario in modo da focalizzare l’attenzione sui fattori che si ritengono ap- propriati in funzione del singolo (o quasi) fabbisogno di prestazioni e, quindi, di risorse, in luogo dell’attuale sistema focalizzato, invece, troppo sinteticamente sulla struttura;
b) la revisione del sistema tariffario richiede, a regime, la definizione di un sistema di classificazione delle disabilità, indispensabile per definire lo standard di risorse più appropriato per ogni singolo caso e, conseguentemente, la remune- razione da riconoscere più coerente con il singolo caso;
c) è necessario avviare un lungo e complesso lavoro di analisi, con la partecipazione dei rappresentanti delle aziende usl, dei soggetti erogatori e delle società scientifiche;
d) nelle more della riforma del sistema tariffario, è necessario introdurre le innovazioni al sistema vigente, conse-
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guenti all’entrata in vigore delle nuove linee guida regionali sulla riabilitazione, al fine di rendere coerenti i contenuti delle prestazioni richieste alle strutture erogatrici con la remunerazione;
si definisce il nuovo sistema tariffario, nei termini di seguito rappresentati, in vigore dal 1° gennaio 2007.
Le tariffe applicabili sono quelle indicate nella successive tabelle nella colonna denominata “nuova tariffa” in corri- spondenza della riga “anno 2006”.
Le tabelle sono differenziate per forma di prestazioni, distinte come segue:
a) prestazioni in regime residenziale;
b) prestazioni in regime semiresidenziale;
c) prestazioni in regime ambulatoriale individuale;
d) prestazioni in regime domiciliare individuale;
e) prestazioni in regime ambulatoriale di piccolo gruppo.
Per tutte le forme di prestazioni, le tabelle riportano le tariffe rideterminate. La rideterminazione delle tariffe è stata effettuata seguendo i seguenti passi:
1) applicazione del criterio in precedenza utilizzato (variazione del costo del lavoro e indici ISTAT);
2) applicazione di un ulteriore adeguamento, analiticamente indicato nella colonna denominata “ulteriore variazione”, conseguente alle innovazioni introdotte dalle linee guida sulla riabilitazione ed alla maggiore incidenza dei costi fissi di struttura, precedentemente spalmati in maniera uguale su tutte le tipologie di prestazioni, afferenti alle prestazioni rese in regime residenziale rispetto alle altre.
Gli indici desunti dall’ISTAT sono i seguenti:
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
2001: 2,70% 2002: 2,40% 2003: 2,50% 2004: 2,00% 2005: 1,70% 2006: 1,60%
Indice generale di variazione dei livelli retributivi
2001: 1,90% 2002: 2,80% 2003: 2,30% 2004: 2,00% 2005: 4,00% 2006: 1,60%
La variazione delle tariffe è stata quantificata tenendo conto del diverso peso delle spese per il personale e delle spese generali, sintetizzati nella tabella che segue:
Residenziale | 96,68 | 74,70% | 25,30% | 100,00% |
Semiresidenziale | 58,88 | 72,90% | 27,10% | 100,00% |
Ambulatoriale | 35,84 | 89,20% | 10,80% | 100,00% |
Domiciliare | 46,22 | 91,60% | 8,40% | 100,00% |
Ambulatoriale piccolo gruppo | 12,45 | 69,50% | 30,50% | 100,00% |
Il risultato dei criteri sopra riportati è il seguente:
Residenziale | 96,68 | 74,70% | 25,30% | 100,00% | 111,45 | 15,28% | 120,00 | 24,12% |
Semiresidenziale | 58,88 | 72,90% | 27,10% | 100,00% | 67,88 | 15,24% | 67,85 | 15,24% |
Ambulatoriale | 35,84 | 89,20% | 10,80% | 100,00% | 41,43 | 15,60% | 42,00 | 17,19% |
Domiciliare | 46,22 | 91,60% | 8,40% | 100,00% | 53,45 | 15,65% | 46,22 | 0,00% |
Ambulatoriale piccolo gruppo | 12,45 | 69,50% | 30,50% | 100,00% | 14,34 | 15,16% | 14,00 | 12,45% |
Prestazioni in regime residenziale
Per le prestazioni erogate in forma residenziale la tariffa basa applicabile, con decorrenza 1° gennaio 2007 è pari a 120,00 euro, determinata sulla base degli elementi indicati nella tabella che segue.
Tipologia prestazioni | Incrementi di costo | |||||||||||
Area resid.le | Tariffa A.P. | Spese del personale | Altre spese | Xxxx.xx xxxx.xx | Tariffa agg.ta | Xxxx.xx 2000 | Ulteriore variazione | Nuova tariffa | Xxxx.xx finale | |||
Incidenza | Variazione | Incidenza | Variazione | % | % | |||||||
2001 | 96,68 | 74,70% | 1,90% | 25,30% | 2,70% | 2,10% | 96,71 | 2,10% | 98,73 | |||
2002 | 98,71 | 74,70% | 2,80% | 25,30% | 2,40% | 2,70% | 101,38 | 4,86% | 103,38 | |||
2003 | 101,38 | 74,70% | 2,30% | 25,30% | 2,50% | 2,55% | 103,76 | 7,32% | 103,76 | |||
2004 | 103,76 | 74,70% | 2,00% | 25,30% | 2,00% | 2,22% | 106,07 | 9,73% | 106,07 | |||
2005 | 106,07 | 74,70% | 4,00% | 25,30% | 1,70% | 3,42% | 109,69 | 12,46% | 109,68 | |||
2006 | 109,69 | 74,70% | 1,60% | 25,30% | 1,60% | 1,60% | 111,45 | 15,25% | 8,55 | 7,67 | 120,00 | 24,13% |
La tariffa base è incrementata, fino ad un massimo del 30% in più o in meno (quantificato sul valore dell’intera retta base, come previsto dalla delibera G.R. n. 225/2005), in funzione dei maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza, giustificati dalla presenza di assistiti in condizioni di particolare gravità.
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Nelle more della definizione di specifiche direttive regionali relative all’integrazione della retta base, l’azienda usl, in fase di stipula degli accordi contrattuali procederanno al riconoscimento dell’incremento della retta base già in prece- denza riconosciuto, previa valutazione dell’organico di personale impiegato.
Per i cittadini utenti in trattamento riabilitativo in regime residenziale è riconosciuta la possibilità di brevi rientri in famiglia, anche al fine di consentire un riposo dal lavoro riabilitativo.
I rientri che, di norma, dovranno coincidere con le festività, saranno riconosciuti ai fini economici, fino ad un massi- mo di 30 giorni di assistenza nell’anno, in misura pari al 75% della tariffa giornaliera.
Prestazioni in regime semiresidenziale
Per le prestazioni erogate in forma semiresidenziale la tariffa base applicabile, con decorrenza 1° gennaio 2007 è pari a 67,85 euro, determinata sulla base dagli elementi indicati nella tabella che segue.
Tipologia prestazioni | Incrementi di costo | |||||||||||
Area Semi- res.le | Tariffa A.P. | Spese del personale | Altre spese | Xxxx.xx xxxx.xx | Tariffa agg.ta | Xxxx.xx 2000 | Ulteriore variazione | Nuova tariffa | Xxxx.xx finale | |||
Incidenza | Variazione | Incidenza | Variazione | % | % | |||||||
2001 | 58,55 | 72,90% | 1,90% | 27,10% | 2,70% | 2,12% | 60,13 | 2,12% | 60,13 | |||
2002 | 60,13 | 72,90% | 2,80% | 27,10% | 2,40% | 2,69% | 61,74 | 4,67% | 61,74 | |||
2003 | 61,74 | 72,90% | 2,30% | 27,10% | 2,50% | 2,55% | 63,20 | 7,33% | 63,20 | |||
2004 | 63,20 | 72,90% | 2,00% | 27,10% | 2,00% | 3,22% | 64,60 | 9,72% | 64,60 | |||
2005 | 64,60 | 72,90% | 4,00% | 27,10% | 1,70% | 3,38% | 66,78 | 12,42% | 66,78 | |||
2006 | 66,78 | 72,90% | 1,60% | 27,10% | 1,60% | 1,60% | 67,85 | 15,24% | 0,00% | 0,00% | 67,85 | 13,41% |
La tariffa unitaria si riferisce al complesso delle prestazioni erogate durante l’intera giornata (assistenza medica, ria- bilitativa, infermieristica, educativa, mensa), ad esclusione dei farmaci, delle protesi, degli esami diagnostici e del servi- zio di trasporto a carico del fondo sociale.
La tariffa base è incrementata, fino ad un massimo del 30% in più o in meno (quantificato sul valore dell’intera retta base, come previsto dalla delibera G.R. n. 225/2005). In funzione dei maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza giustificati dalla presenza di assistiti in condizione di particolare gravità.
Nelle more della definizione di specifiche direttive regionali relative all’integrazione della retta base, l’azienda usl, in fase di stipula degli accordi contrattuali procederanno al riconoscimento dell’incremento della retta base già in prece- denza riconosciuto, previa valutazione dell’organico di personale impiegato.
Prestazioni in regime ambulatoriale
Per le prestazioni erogate in forma ambulatoriale, con decorrenza 1° gennaio 2007 è pari a 42,00 euro, determinata sulla base degli elementi indicati nella tabella che segue.
Tipologia prestazioni | Incrementi di costo | |||||||||||
Area Amb.le | Tariffa A.P. | Spese del personale | Altre spese | Xxxx.xx xxxx.xx | Tariffa agg.ta | Xxxx.xx 2000 | Ulteriore variazione | Nuova tariffa | Xxxx.xx finale | |||
Incidenza | Variazione | Incidenza | Variazione | % | % | |||||||
2001 | 35,84 | 89,20% | 1,90% | 10,80% | 2,70% | 1,89% | 36,55 | 3,99% | 36,55 | |||
2002 | 36,55 | 89,20% | 2,80% | 10,80% | 2,40% | 3,70% | 37,56 | 4,60% | 37,56 | |||
2003 | 37,56 | 89,20% | 2,30% | 10,80% | 2,50% | 2,32% | 38.43 | 7,28% | 38.43 | |||
2004 | 38,43 | 89,20% | 2,00% | 10,80% | 2,00% | 2,87% | 39,80 | 9,66% | 39,80 | |||
2005 | 39,50 | 89,20% | 4,00% | 10,80% | 1,70% | 3,75% | 40,78 | 12,78% | 40,78 | |||
2006 | 40,78 | 89,20% | 1,60% | 10,80% | 1,60% | 1,60% | 42,00 | 15,60% | 0,57% | 1,38% | 42,00 | 17,10% |
La suindicata tariffa si riferisce ad un accesso avente la durata giornaliera complessiva di 60 minuti. In caso di pro- grammi riabilitativi che prescrivono un accesso avente una durata giornaliera superiore ad un’ora la tariffa applicabile corrisponde a quella indicata nella tabella sotto riportata, in rapporto alla durata dell’accesso giornaliero (tariffa per uni- tà di tempo), tenendo presente che non sono prescrivibili trattamenti riabilitativi aventi durata complessiva giornaliera non corrispondenti alle unità di tempo tariffate:
h 1,30 = 63,0
h 2,00 = 84,0
h 2,30-3,00 = 105,0
Per i programmi riabilitativi che prevedono accessi giornalieri che definiscono durata di trattamento superiori ad un’ora il riconoscimento della maggiore tariffa è subordinato alla vidimazione da parte dell’UVBR, che in tal caso sarà considerata insindacabile da parte dalla struttura erogatrice, in deroga alla procedura prevista dalle linee guida regionali. L’UVBR, in tal caso, ha 15 giorni di tempo per disporre la vidimazione o meno del PRI e del programma. In assenza di
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risposta da parte dell’UVBR entro il termine dei 15 giorni, vale quanto definito nelle linee guida e precisamente il PRI e relativi programmi si considerano approvati.
Resta fermo l’onere a carico del UVBR di motivare adeguatamente i provvedimenti con cui si dispone la negazione o la proposta .di variazione dei PRI e dei relativi programmi, previa valutazione oggettiva del cittadino-utente. La tariffa di cui sopra non è comprensiva degli oneri connessi ad eventuale trasporto dell’assistito che restano comunque a carico del fondo sociale.
Prestazioni in regime domiciliare
Per le prestazioni erogate in forma domiciliare si concorda di lasciare invariata la tariffa del 2000, pari a 46,22 euro in considerazione della deroga concordata in merito alla durata effettiva del trattamento riabilitativo che non potrà comun- que essere inferiore a 45 minuti. Ciò in deroga alla delibera G.R. n. 670/2004.
La tariffa base per le prestazioni domiciliari, nel caso in cui il soggetto beneficiario della prestazione disti dal comune in cui insiste la struttura erogante, o la sua più vicina sede distaccata, oltre i 15 km, viene incrementata di 3 euro, pas- sando quindi ad un valore di 49,22 euro.
Si chiarisce che la tariffa si riferisce ad un accesso avente la durata giornaliera complessiva di 45 minuti.
Prestazioni in domicilio provvisorio
Per le prestazioni rese nei domicili provvisori (istituti scolastici, centro diurno, casa protetta, ecc.) si applica la tariffa prevista per l’accesso ambulatoriale, con riferimento alla durata di 60 minuti. Si chiarisce che, in tali casi, non sono pre- scrivibili trattamenti che prevedono accessi giornalieri che superano tale durata.
Prestazioni in regime ambulatoriale di piccolo gruppo
Per le prestazioni erogate in forma ambulatoriale di piccolo gruppo (n. 4 assistiti) la tariffa unitaria applicabile, con decorrenza 1° gennaio 2007 è pari a 14,00 euro, determinata sulla base degli elementi indicati nella tabella che segue.
Tipologia prestazioni | Incrementi di costo | |||||||||||
Area amb.le piccolo gruppo | Tariffa A.P. | Spese del personale | Altre spese | Xxxx.xx xxxx.xx | Tariffa agg.ta | Xxxx.xx 2000 | Ulteriore variazione | Nuova tariffa | Xxxx.xx finale | |||
Incidenza | Variazione | Incidenza | Variazione | % | % | |||||||
2001 | 12,45 | 69,50% | 1,90% | 30,50% | 2,70% | 2,14% | 12,72 | 2,14% | 12,72 | |||
2002 | 12,72 | 69,50% | 2,80% | 30,50% | 2,40% | 2,60% | 13,05 | 4,86% | 13,05 | |||
2003 | 13,08 | 69,50% | 2,30% | 30,50% | 2,50% | 2,36% | 13,39 | 7,32% | 13,39 | |||
2004 | 13,27 | 69,50% | 2,00% | 30,50% | 2,00% | 2,23% | 13,57 | 9,73% | 13,57 | |||
2005 | 13,66 | 69,50% | 4,00% | 30,50% | 1,70% | 3,20% | 13,89 | 12,46% | 13,89 | |||
2006 | 14,12 | 69,50% | 1,60% | 30,50% | 1,60% | 1,60% | 14,00 | 15,25% | 0,34% | 2,27% | 14,00 | 18,15% |
La suindicata tariffa si riferisce ad un accesso avente la durata giornaliera complessiva di 60 minuti. Non sono previ- sti incrementi tariffari per durate superiori.
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Allegato D
SCHEMA TIPO ACCORDO CONTRATTUALE
(art. 8-xxxxxxxxx, D.Lgs. n. 502/92)
Contratto per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva
L'anno , il giorno del mese di , tra:
• l'azienda sanitaria usl , con sede legale in alla Via , di seguito de- nominata committente o azienda, rappresentata dal direttore generale Dr. nato a il
C.F. ;
• la società , con sede legale in alla Via , C.F. , di seguito denominato erogatore o centro accreditato, nella persona del suo legale rappresentante nato a
il
PREMESSO CHE
a) i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;
b) ai sensi del comma 3 dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D.M. n. 229/99, l’esercizio di attività sanitaria da parte di erogatore pubblico e/o privato, per conto e a carico del Ssn è subordinato al possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 8-ter e all’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater;
c) con provvedimento n. 2753 del 30 dicembre 2005 la Giunta Regionale di Basilicata ha approvato il manuale per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d) la struttura privata è stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria per l'erogazione di prestazioni di riabilita- zione estensiva rivolte alla presa in carico di disabilità importanti che richiedono l'elaborazione di un progetto riabilita- tivo individuato con provvedimento ;
e) la struttura privata è in possesso di accreditamento istituzionale
;
1 rilasciato con provvedimento
f) che l'art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/92, prevede che la Regione e le unità sanitarie locali stipulano con- tratti con le strutture private accreditate;
g) l'art. 16 della L.R. n. 28/2000, come modificato dalla L.R. n. 5/2002, al punto n. 6 prevede che "la Giunta Regiona- le conclude accordi con le rappresentanze delle strutture sanitarie private per la definizione di percentuali di abbattimen- to delle tariffe medesime al raggiungimento di .predeterminati volumi di attività";
h) nell'ambito degli accordi contrattuali è necessario negoziare anche i volumi massimi di prestazioni erogabili ed i conseguenti tetti massimi di spesa (art. 4, delibera G.R. 225/02; art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. 229/99);
i) le tariffe di remunerazione attualmente vigenti, salvo successive modifiche, integrazioni e conguagli, distinte per tipologie di prestazione di trattamento riabilitativo erogate dai centri di riabilitazione accreditati sono quelle definite dalla delibera G.R. ;
j) agli utenti in trattamento riabilitativo in solo regime residenziale è data la possibilità di brevi rientri in famiglia an- che al fine di consentire un riposo del lavoro riabilitativo; i rientri, che di norma dovranno coincidere con le festività, saranno riconosciuti ai fini economici fino ad un massimo di trenta giorni di assistenza nell'anno, in misura pari al set- tentacinque per cento (75%) della tariffa giornaliera;
k) è essenziale il coinvolgimento dall'erogatore rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di carattere generale della tenuta finanziaria del sistema, che deve realizzarsi attraverso continue azioni volte alla razionalizzazione e all'utilizzo efficiente delle risorse impiegate;
l) si rende necessario collocare l'offerta riabilitativa in un ambito di appropriattezza, contestualizzandola a risorse fi- nanziarie certe;
tutto ciò promesso, le parti sottoscrivono e stipulano il presente contratto, destinato a regolamentare l'acquisto di attività socio-sanitarie, di riabilitazione estensiva, rivolte a soggetti affetti da disabilità importanti, neurologiche, psichiche, fisi- che e sensoriali, dipendenti da qualunque causa (ex art. 26, L. 833/78). che richiedono una presa in carico globale e multidisciplinare con oneri da porre a carico del bilancio dell'azienda.
1. Oggetto - Il centro accreditato si impegna ad erogare per conto del Servizio sanitario pubblico, in regime di accre- ditamento, le prestazioni sanitarie di riabilitazione estensiva, rivolte al trattamento di disabilità importanti, neurologiche,
1 Inserire la voce corrispondente alla situazione di accreditamento della struttura tra le seguenti: “transitorio”, “di I livello”, “di II livello”.
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psichiche, fisiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa che richiedono l'elaborazione di un progetto riabilitativo individuale (PRI).
2. Finalità - Il centro si impegna ad assicurare ogni prestazione specificamente dirette al recupero funzionale e socia- le dell'assistito, secondo il piano di assistenza personalizzato contenuto nell'ambito del PRI, avendo cura di coinvolgere la famiglia e, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, gli altri servizi socio-assistenziali presenti nel territorio dell'assi- stito. Non costituiscono oggetto del presente contratto ogni e qualsiasi altra prestazione e/o attività, come il servizio di trasporto, che, pur se ausiliarie o strumentali rispetto all'intervento riabilitativo, sono a carico degli enti competenti se- condo la normativa nazionale e regionale.
L'erogatore si impegna a comunicare al committente, con congrua tempestività, l'eventuale sospensione, in tutto o in parte, di funzioni o attività oggetto del presente contratto.
3. Tipologia delle prestazioni e standard qualitativi e organizzativi - L'erogatore si impegna a garantire e mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e re- gionale vigente, nei termini o nei tempi stabiliti dalla stessa normativa, relativamente ai presidi, centri e ambulatori in- dicati nel presente articolo, costituenti un'unica struttura aziendale, sul piano organizzativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della L.R. n. 28/2000.
Al momento di stipula del presente contratto, la struttura è accreditata con il servizio sanitario regionale (provvedi- mento n. del ), per l'erogazione delle prestazioni in regime:
a) residenziale (R);
b) semi-residenziale (S);
c) ambulatoriale (A);
d) domiciliare (D);
nei presidi elencati di seguito.
Il presente contratto regola l'erogazione delle prestazioni con riferimento al centro di riabilitazione e alle sue articola- zioni territoriali, funzionalmente dipendenti dalla sede centrale, di seguito indicate:2
Progressivo presidio | Ubicazione presidio | Tipologia di prestazione erogata prog | ||||
R | S | A | D | Apg | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
N. |
L'erogatore si impegna, altresì, ad utilizzare personale qualificato, in possesso dei titoli richiesti (con contratto di la- voro subordinato e/o autonomo), operante sotto la diretta responsabilità del responsabile della struttura.
Le strutture territoriali potranno fornire prestazioni riabilitative solo in presenza dei requisiti strutturali e organizzati- vi riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti; nelle more, le prestazioni potranno essere erogate presso le altre articolazioni territoriali del centro o presso le sedi autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti.
La struttura accreditata si impegna a garantire le prestazioni oggetto del presente accordo mantenendo la dotazione organica, nel rispetto degli standard definiti dalla Regione Basilicata, sentite le associazioni datoriali.
L'erogatore si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori, in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di lavoro, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria, e nella località relative al presente contratto.
Si chiarisce che per gli ambulatori distaccati e dipendenti dal presidio principale, il sanitario responsabile potrà coin- cidere con il medico responsabile-direttore sanitario-direttore medico del presidio principale e che la presenza del per- sonale medico e tecnico dovrà essere assicurata, in termini di ore lavoro settimanali, in rapporto alle concrete necessità organizzativo-assistenziali della sede distaccata.
In aggiunta alle prestazioni sopra elencate la struttura privata si impegna ad erogare prestazioni residenziali e semiresi- denziali a favore di utenti affetti da gravissime disabilità fisiche, psichiche e/o sensoriali con grave compromissione del comportamento e/o del funzionamento sociale tipo delle attività comunicativo-relazionali secondo le modalità previste dal- la delibera G.R. di recepimento dell'accordo del 6 febbraio 2007 tra la Regione e i rappresentanti delle categorie.
Le prestazioni riabilitative potranno essere erogate all'interno dei plessi scolastici, previo consenso degli istituti scola- stici, purché non confliggenti con il principio dall'integrazione scolastica e sempre che adeguatamente motivate nel- l'ambito dei singoli progetti riabilitativi individuali; tali prestazioni saranno remunerate con la tariffa prevista per le pre- stazioni ambulatoriali.
L'accertamento della perdita dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine (comunque mai inferiore a sei mesi, prorogabile in presenza di particolari circostanze), la riso- luzione dal presente contratto.
2 Al primo rigo della tabella si riporta la sede primaria del centro.
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La revoca e la sospensione dell'accreditamento, a seguito di provvedimento regionale, determina la risoluzione o la sospensione del presente accordo contrattuale.
4. Criteri di accesso - L'erogatore utilizzerà adeguati protocolli diagnostici e terapeutici, definiti dall'équipe multidi- sciplinare della struttura, avendo cura di consentirne la consultazione al personale modico e tecnico.
L'erogatore si impegna a ridurre le liste di attesa nel rispetto delle direttive fissate dal Ministero della sanità e dalla Regione Basilicata.
Per quanto attiene all'appropriatezza clinica, alla procedura di accesso e alla presentazione della documentazione a corredo della richiesta dei trattamenti da effettuare e i relativi compiti della competente UVBR (Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi) dell'azienda, valgono le direttive stabilite dalle linee giuda regionali in materia di riabilitazio- ne, delibera G.R. n. 670 del 23 marzo 2004 pubblicate sul Bur del 5 aprile 2004.
5. Assistiti - Le prestazioni oggetto del presente contratto sono rivolte ai cittadini residenti nei comuni dell’azienda usl n. di , che ne hanno diritto secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
L'azienda si impegna ad estendere l'efficacia del presente accordo anche alle altre aziende sanitarie usl della Regione Basilicata che, a tale scopo, abbiano rilasciato apposita delega; in tal caso le prestazioni erogate per le altre aziende re- gionali non concorreranno al tetto di spesa definito nel presente accordo.
6. Volumi di attività - Fermo restando il volume massimo delle risorse annuali assegnate, così come definito dall'art. 8 del presente contratto, il centro accreditato è impegnato ad erogare, per il quinquennio : il seguente numero massimo di prestazioni distinte per tipologia.
Tipologia prestazioni | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
Residenziale | |||||
Semiresidenziale | |||||
Ambulatoriale | |||||
Domiciliare |
Il centro potrà erogare le prestazioni in misura superiore al volume annuale programmato per una categoria a fronte di un minor volume di prestazioni di altra categoria, fermo restando i limiti strutturali relativamente alle prestazioni in forma residenziale, semi-residenziale e ambulatoriale rispetto alle quali l'erogato è tenuto a contenere i livelli di attività in rapporto alla riconosciuta capacità operativa della struttura.
7. Modalità di remunerazione - La struttura privata si impegna a consegnare la documentazione attestante le prestazioni eseguite entro il trentesimo giorno successivo al trimestre di riferimento, con l'utilizzo delle procedure informatizzate ela- borate dalla Regione Basilicata o in loro assenza secondo il modello definito della Asl competente territorialmente.
L'azienda si impegna a liquidare e pagare le competenze dovute in quote mensili pari ad un dodicesimo (1/12) della somma annuale prevista all'art. 8 del presente contratto.
Il centro è tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle prestazioni effettivamente erogate, contenente l'elenco analitico degli utenti e il volume delle prestazioni erogate per ogni singolo utente, corredato della scheda mensile di o- gni utente comprovante l'avvenuta erogazione delle prestazioni.
Alla fine di ogni anno, in sede di liquidazione delle competenze del mese di dicembre, l'azienda committente provve- derà ad effettuare il conguaglio della remunerazione effettivamente dovuta all'erogatore sulla scorta delle prestazioni effettivamente erogate.
All'azienda committente è riservata la facoltà unilaterale di autorizzare e, quindi, remunerare, l'accesso degli utenti, presso l'erogatore, nel caso in cui tali prestazioni superino il volume contrattualizzato.
A tal fine il centro accreditato è tenuto a segnalare tempestivamente il raggiungimento del volume massimo di presta- zioni (con riferimento ai volumi progressivi dei mesi precedenti), al fine di consentire all'UVBR aziendale di autorizza- re l’accesso e la conseguente remunerazione che dovrà essere riconosciuta anche se risulterà in eccedenza, alla fine del- l'anno, rispetto al tetto di spesa programmato.
In tal caso, la remunerazione avverrà sulla base:
a) della tariffa unitaria intera, per le prestazioni in forma residenziale e semi-residenziale;
b) della tariffa ridotta del 10% per le prestazioni in forma ambulatoriale e domiciliare.
Al fine di consentire il riconoscimento della remunerazione extra-budget, l'erogatore è tenuto, a pena di decadenza, a segnalare l'eventuale raggiungimento del volume massimo, contestualmente all’inoltro della documentazione necessaria per l'accesso alle prestazioni del singolo utente; in deroga a quanto previsto dalla delibera X.X. x. 000/0000, xx chiarisce che nella fattispecie l'accesso potrà avvenire solamente previa esplicita autorizzazione proveniente dall'UVBR aziendale.
8. Tetti di spesa - In relazione ai volumi di attività stabiliti all'art. 6 del presente contratto, le parti definiscono i relati- vi tetti di spesa annuali, fissi e invariabili, come di seguito indicati:
anno 1 tetto di spesa € ; anno 2 tetto di spesa € ;
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anno 3 tetto di spesa € ; anno 4 tetto di spesa € ; anno 5 tetto di spesa € ;
9. Rideterminazioni tariffarie - In caso di aumento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione, l'impegno di spesa di cui all'art. 8 sarà automaticamente aumentato annualmente secondo l'incremento delle varie tipologie di prestazioni regolate dal presente contratto in accordo con i volumi di cui all'art. 6.
La quantificazione dal tetto di spesa, per l’anno è stata determinata applicando le tariffe unitarie vigenti (delibe- ra G.R. n. ), di seguito riportate:
domiciliare ............................. € ;
ambulatoriale ......................... € ;
semi-residenziale ................... € ; residenziale € .
Per le tariffe riferite alle prestazioni residenziali e semiresidenziali è stato riconosciuto (± 30%).3
10. Rientri terapeutici - Per gli utenti presi in carico in regime residenziale, i rientri dovranno coincidere, di norma, con la festività e, fermo restando il limite massimo di trenta giorni nell'anno, saranno remunerati in misura ridotta, per ciascun giorno di assenza, per assicurare la copertura delle spese fisse della struttura, corrispondente al settantacinque per cento (75%) della tariffa giornaliera.
11. Termini di pagamento - Le competenze spettanti, secondo quanto previsto dall'art. 7, saranno pagate entro 30 giorni dalla data di valida presentazione della fattura.
Le competenze spettanti per i cittadini residenti nelle altre aziende sanitarie usl della Regione Basilicata verranno liqui- date solo in presenza di apposita delega all'uopo rilasciata dalle stesse e dovranno essere contabilizzate con atti separati.
In caso di ritardato pagamento, per cause imputabili all'azienda, saranno applicali ali interessi legali secondo il tasso vigente decorrenti dalla data di richiesta della struttura privata.
Qualora dovessero emergere contestazioni sulle prestazioni fatturate, l'azienda effettuerà trattenute di importo corri- spondente alle somme contestate sulle competenze del mese successivo, con l'obbligo, da parte dell’erogatore, di emis- sione di nota credito di importo pari alla somma contestata.
12. Responsabilità - L'erogatore non potrà avanzare alcuna pretesa civile, amministrativa e penale nei confronti del committente per danni diretti, indiretti, accidentali e consequenziali nei confronti degli utenti che usufruiscono delle prestazioni. Tale limitazioni di responsabilità verrà applicata anche nel caso di eventuali controversie relative alla man- cata applicazione dei regolari contratti di lavoro del personale operante a qualsiasi titolo presso il centro.
13. Comunicazione e stato della dotazione organica - Il centro accreditato deve inviare agli uffici competenti dell'a- zienda, con cadenza almeno semestrale, l'elenco di tutto il personale operante a qualsiasi titolo presso il centro, comuni- cando tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni del personale stesso; per quanto concerne le dichiarazioni di incompatibilità del personale operante, valgono le disposizioni della L. n. 28/2000 e successive modificazioni e integra- zioni. Il centro accreditato deve, altresì, comunicare tempestivamente eventuali giorni in cui la struttura rimane chiusa per qualsiasi motivazione.
14. Modifiche alla struttura - Per quanto attiene eventuali richieste di modifiche alla struttura, lavori di ristrutturazio- ne e simili, valgono le disposizioni della L. n. 28 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
15. Orario settimanale - Il centro accreditato si impegna ad operare nell'arco di sette giorni settimanali per le presta- zioni residenziali, in sei giorni par le prestazioni semi-residenziali e almeno cinque giorni per le rimanenti tipologie di prestazioni.
16. Controlli - L'agenzia sanitaria effettuerà, i controlli secondo quanto previsto dal certificato di accreditamento e dal punto 8 della delibera G.R. 225/02. Il centro si impegna a consentire l’effettuazione dei controlli, anche mediante verifiche periodiche presso le proprie sedi da parte di dirigenti e funzionari dell’azienda; le verifiche dovranno tendere ad accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni na- zionali e regionali. Al fine delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, il centro accreditato si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea a richiesta dei dirigenti e/o dei funzionari dell'azienda. Nel ca- so in cui la struttura aziendale di controllo dovesse riscontrare irregolarità nell'effettuazione delle prestazioni o nella ta- riffazione dello stesso provvederà, a cura del dirigente preposto, alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate
3 Tale comma va riportato laddove applicabile.
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assegnando il termine non inferiore a giorni trenta per le controdeduzioni. Xxxx'accoglimento dalle controdeduzioni de- cide il direttore generale sentito il direttore sanitario. Nel caso sorgano controversie esse saranno devolute al collegio arbitrale di cui al successivo art. 19.
17. Durata del contratto - La durata del presente contratto è stabilito in anni cinque, con inizio dal e termi- ne al . Al fine di consentire alla struttura accreditata di attuare tutte le azioni organizzative necessarie ad a- deguarsi al contenuto del successivo accordo, le parti sono impegnate ad avviare l’attività di contrattazione prima dell'i- nizio del nuovo periodo contrattuale, in caso di approvazione, da parte della Regione Basilicata, di uno schema di ac- cordo contrattuale, riferito al settore della riabilitazione, difforme dal presente, il suo recepimento resta comunque su- bordinato alla concorde volontà delle parti.
18. Contenzioso4 - In applicazione di quanto stabilito dalle linee guida, approvate con la delibera G.R. n. 670 del 23 marzo 2004, nel caso in cui l'équipe del centro accreditato ritenga di non recepire le proposte di modifica dei progetti riabilitativi individuali e/o dei singoli programmi o, comunque, la mancata vidimazione del singolo PRI, da parte del- l'UVBR, non trovi la condivisione dell'équipe del centro accreditato, la controversia dovrà essere risolta attraverso l'e- same dei singoli casi affidato ad una commissione tecnica di conciliazione, composta da un rappresentante designato dall'azienda, un rappresentante designato dalla struttura accreditata e da un terzo componente, con funzioni di presiden- te, designato di comune accordo dai due componenti nominati; in caso di disaccordo la designazione del terzo compo- nente, con funzioni di presidente, nel rispetto del principio di indipendenza dalle parti, è affidata a .
In qualunque momento l'azienda o la struttura accreditata possono modificare la designazione precedentemente ope- rata rispetto ai componenti di parte.
Il presidente della commissione, salvo dimissioni, non potrà essere revocato dall'ente designatore ed avrà una durata di due anni.
La commissione, che avrà sede presso l'azienda sanitaria, si riunirà entro 7 giorni dalla richiesta avanzata dall'azienda o dalla struttura accreditata e dovrà comunicare le sue decisioni entro i successivi due giorni.
Al solo presidente della commissione spetterà il seguente trattamento economico:
a) il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate;
b) un gettone di presenza, forfetario, pari a € per ogni seduta giornaliera.
Il compenso dovuto al solo presidente, come sopra determinato, graverà sulle parti in ragione della soccombenza.
Le parti convengono, di comune accordo, di fare decidere tutte le controversie nascenti dal contratto e concernente diritti soggettivi devoluto alla giurisdizione dal giudice competente, da un collegio arbitrale formato da tre arbitri.
Ciascuna della parti nominerà un arbitro; il terzo arbitro, che presiederà il collegio, dovrà essere nominato dalle parti di comune accordo.
In caso di mancato raggiungimento dell'accordo ciascuna parte potrà richiederà la nomina del presidente del collegio arbitrale con ricorso al presidente del Tribunale di .
L'arbitrato dovrà essere deciso secondo le nonne di diritto e previa assunzione di tutti i mezzi di prova che il collegio arbitrale riterrà necessario per la decisione.
In ogni caso dovrà esservi il contraddittorio tra le parti e, in particolare, dovrà essere assicurata la possibilità di pro- durre documenti e presentare memorie e repliche alle deduzioni avversarie.
Il lodo dovrà essere pronunciato entro il termine di 60 giorni.
19. Recepimento della delibera G.R. n. del - Con il presente contratto le parti recepiscono com- piutamente, anche per quanto non esplicitamente indicato nello stesso, il contenuto dell'accordo approvato con delibera
G.R. n. del intervenuto tra la Regione Basilicata e i rappresentanti delle associazioni di categoria Ascriba e Aris del 6 febbraio 2007 che qui si intende integralmente riportato ed accettato incondizionatamente.
20. Debito informativo - La struttura si impegna ad adempiere con diligenza al proprio debito informativo nei con- fronti del committente, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.
Il mancato o incompleto adempimento comporterà la sospensione dei pagamenti dopo l'inutile trascorrere di 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte dell'azienda, salvo che questo non sia dovuto a problematiche di tipo tecnico non imputabili alla struttura privata.
La struttura privata si impegna altresì a fornire la propria collaborazione nelle iniziative messe in campo dall'azienda o dalla Regione in materia di sanità elettronica (e-health).
21. Spese contrattuali - Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del presente contratto saranno a carico e- sclusivo della struttura privata.
4 Questo articolo va personalizzato da ciascuna azienda in funzione della propria organizzazione e rapporto con le strutture. Quello qui riportato è a solo titolo esemplificativo.
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