CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
S.N.E.B.I.
SINDACATO NAZIONALE ENTI BONIFICA IRRIGAZIONE E MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROMA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA
E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Stipulato in data 1° giugno 2005 ed in vigore dal 1° gennaio 2004
Xxxx
Xxx X. Xxxxxx, 00
CCNL PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO (2004 - 2007)
Il giorno 1 giugno 2005, in Roma
tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Prof. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dai componenti la Commissione trattative Sigg.: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Avv. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, assistiti dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
e
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, dai Segretari regionali e territoriali Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, dalla delegazione trattante costituita dai Sigg. Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, assistiti dal Segretario Generale confederale Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
Finito di stampare nel luglio 2005 Stampa: Tipografica La Piramide - Roma Fotocomposizione: Eurografica - Roma
la FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx, dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Nazionali: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dai Sigg. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Regionali: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e dai com- ponenti la delegazione trattante Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx;
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Segretario Organizzativo Xxxxx Xxxxxxx e dai componenti il Consiglio Nazionale: Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx, assistiti dal Segretario Generale della UILA-UIL Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
si stipula il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Premesso
che le parti, come sopra costituite, riconoscono
- che la bonifica con le sue azioni contribuisce alla sicurezza territo- riale, alimentare ed ambientale in quanto in essa rientrano azioni per la difesa e conservazione del suolo, per la provvista, regolazione e utilizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salva- guardia dell’ambiente;
- che, pertanto, la bonifica è oggi caratterizzata da una significativa multifunzionalità;
- che per uno sviluppo economico sostenibile occorre in via prioritaria garantire protezione e salvaguardia alle risorse suolo e acqua, costi- tuenti fattori essenziali per la vita civile, economica e sociale;
- che nel nostro Paese tali problemi sono fortemente avvertiti in ragio- ne delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esi- stente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell’e- strema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili;
- che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni, nel- l’ambito delle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l’azio- ne della bonifica i cui interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un contributo importante allo sviluppo sostenibile;
- che nel rispetto del principio di sussidiarietà la gestione della bonifi- ca nelle distinte fasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e sor- veglianza delle opere e degli impianti va attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione quali enti pubblici di autogoverno, presenti diffusamente nel territorio, rientranti nell’ambito delle autonomie fun- zionali;
- che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere
e degli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio dall’attività consortile;
- che le funzioni dei Consorzi caratterizzate da una forte intersettoria- lità, e la rappresentatività di collettività settoriali, impongono all’isti- tuto consortile la ricerca di tutte quelle forme di collaborazione e concertazione con le altre istituzioni che operano per il territorio e per le risorse idriche (Autorità di bacino, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane ed Autorità d’ambito per i servizi idrici integrati, Agenzie regionali per l’ambiente, Enti parco);
- che, secondo le norme di cui al titolo V parte seconda della Costituzione, la materia della bonifica e dei Consorzi rientra nel- l’ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni.
Conseguentemente auspicano
• che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambito delle rispettive compe- tenze, riconoscano espressamente la multifunzionalità della bonifica nel senso sopraindicato, la natura dei Consorzi quali enti di autogo- verno rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali, cui compete la realizzazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.
Inoltre riconoscono
• con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali ed allo scopo di perseguire l’obiettivo di una migliore efficacia operativa dei Consorzi, nel piano di organizzazione variabile, lo strumento orga- nizzativo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l’ef- ficienza dei servizi consortili.
Sottolineando che
• agli effetti dell’assolvimento delle finalità istituzionali, sono determi-
nanti l’apporto e la collaborazione dei lavoratori dipendenti. A tal fine le parti opereranno per affermare buone e costruttive relazioni sin- dacali che consentano, oltre il pieno e costante rispetto delle dispo- sizioni contenute nel presente contratto, piena valorizzazione e rico- noscimento dei reciproci ruoli e competenze.
Considerato
• che, per quanto riguarda la trattativa condotta per la stipulazione del presente contratto, ha avuto luogo un approfondito ed articolato dibattito che ha tenuto conto della eccezionalità della situazione in atto con riferimento sia al potere di acquisto delle retribuzioni, sia all’obbligo del recupero dell’inflazione reale rispetto a quanto già erogato, nonché alle difficoltà operative ed istituzionali dei Consorzi nelle diverse realtà regionali;
• che, in una considerazione complessiva delle proposte avanzate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle esigenze organiz- zative e funzionali dei Consorzi, della necessità di adeguamento delle norme contrattuali collettive alle nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute, della sostenibilità degli oneri, si sono indi- viduate le modifiche normative di seguito definite nonché si è con- cordata l’erogazione graduale in quattro tranches (1/1/2004, 1/7/2004, 1/1/2005, 1/7/2005) di un complessivo aumento determi- nato in via eccezionale, per le ragioni suesposte, nel 6,5% su ogni livello di ciascuna fascia funzionale, di cui il 2,2% per recupero infla- zione reale anni 2002, 2003 sulla base dell’indice NIC;
tutto ciò premesso e considerato
le parti, come sopra costituite, hanno stipulato il presente contratto col- lettivo nazionale di lavoro.
PARTE I DISCIPLINA COMUNE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato inter- correnti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica mon- tana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordi- nato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli ope- rai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 41 e 42, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte
quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre-
sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art.
34.
Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli ope- rai avventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte IV del presen- te contratto, nonché per l’altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle seguenti fasce funzionali:
1ª fascia funzionale
Sono inquadrati in tale fascia funzionale tutti gli operai comuni addet- ti alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili.
2ª fascia funzionale
E’ inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a mansioni inerenti il servizio telefonico; il personale addetto alla custodia dei xxxxxx- cati, al servizio anticamera, il quale provvede altresì alla pulizia minuta dei locali e alle ordinarie commissioni di ufficio; il personale ausiliario tec- nico dei Consorzi di bonifica, il personale salariato dei Consorzi di miglio- ramento fondiario, nonché il personale operaio dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, avente una specifica qualificazione professio- nale, addetto alla custodia, all’esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili.
3ª fascia funzionale
Sono inquadrati in tale fascia funzionale il personale specializzato dei Consorzi di bonifica e i salariati specializzati dei Consorzi di migliora- mento fondiario addetti al funzionamento di impianti o all’esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili, capaci di eseguire lavori che richiedono specifica competenza, nonché il personale ausilia- rio di ufficio non rientrante nella 2ª fascia funzionale.
E’ inoltre inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici.
4ª fascia funzionale
Sono inquadrati in tale fascia funzionale:
- gli operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui cura- no altresì la manutenzione, nonché i conduttori di macchine operatri- ci complesse delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni;
- i meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di mac- chinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali;
- gli elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzio- ni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funziona- mento di essi;
5ª fascia funzionale
E’ inquadrato in tale fascia funzionale il personale addetto a mansioni d’ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo- contabile, tecnica ed agraria, nonché il personale dei Consorzi di bonifi- ca ed i salariati dei Consorzi di miglioramento fondiario preposti all’eser- cizio di una o più opere o impianti cui siano addetti stabilmente altri dipendenti inquadrati nelle fasce funzionali inferiori, nonché i capi operai preposti alla manutenzione che abbiano alle loro dirette dipendenze per- sonale stabile appartenente alle fasce funzionali inferiori.
6ª fascia funzionale
E’ inquadrato in tale fascia funzionale il personale con mansioni di concetto e con compiti di collaborazione con il diretto superiore per la realizzazione dei programmi di lavoro. In particolare, tale personale, nel- l’ambito dei suoi compiti, formula proposte circa i criteri operativi da adot- tare e, con iniziativa ed autonomia operativa, provvede alla istruttoria amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica o agraria e alla conse- guente definizione degli atti necessari curandone i relativi adempimenti organizzativi.
7ª fascia funzionale
E’ inquadrato in tale fascia funzionale il personale con funzioni diretti- ve che, con discrezionalità operativa ed autonomia, ha la responsabilità, il coordinamento e il controllo di un qualsiasi settore operativo dell’attività istituzionale ordinaria e straordinaria del Consorzio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, al quale risultino addetti dipendenti apparte- nenti alle fasce funzionali inferiori.
In particolare tale personale provvede alla gestione del settore e col- labora con il personale dirigente a cui risponde direttamente o, in man- canza, con l’Amministrazione, per la realizzazione dei programmi di lavo- ro, curandone direttamente gli atti di maggiore complessità ed importan- za. Ai prestatori di lavoro, sia tecnici che amministrativi, inquadrati nella
7ª f.f, che siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è rico- nosciuta la qualifica di “quadro”.
Oltre ai dipendenti di cui al precedente comma è altresì inquadrato in
7ª f.f. quel personale che, svolgendo le funzioni ed i compiti di cui ai commi 1 e 2 della presente declaratoria con le modalità ivi previste,
risponde, a causa della struttura organizzativa del Consorzio, diretta- mente ad altro personale inquadrato nella stessa 7ª f.f. con la qualifica di “quadro” anziché al dirigente.
CHIARIMENTO A VERBALE
Con l’espressione “opere e impianti consortili” si fa riferimento a tutte le opere di bonifica e miglioramento fondiario, sia pubbliche che private, in gestione ai Consorzi.
Art. 3
PIANI DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE
L’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di orga- nizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le neces- sarie strutture nonché, sulla base delle declaratorie esistenti per le sin- gole fasce funzionali, le qualifiche.
TITOLO II RAPPORTI SINDACALI
CAPO I
SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVlTA’ CONSORTILI PROGRAMMI DI ATTIVITA’ - OCCUPAZIONE
Art. 4
SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' CONSORTILI
In sede di predisposizione delle proposte di programmi d’esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di pro- grammazione, l’Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indi- xxxxx programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quan- titativi e qualitativi sull’occupazione, sia allo scopo finale di conseguire l’inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1° comma interes- si uno o più Consorzi di un’unica provincia, detti incontri preventivi si potranno realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l’anno le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, uni- tamente alle R.S.A. o R.S.U., per un’informazione sulle previsioni inerenti l’attività che si propongono di svolgere nell’anno successivo. Detto incon- tro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al
1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle atti- vità istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell’ambiente, agli inve- stimenti pubblici necessari per l’assolvimento di tali attività ed ai prevedi- bili effetti sull’occupazione.
A tal fine lo SNEBI invierà preventivamente alle Organizzazioni sin- dacali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.
Art. 5
DIVIETO DEL RICORSO ALL'APPALTO PER LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO DELLE OPERE E IMPIANTI CONSORTILI
I Consorzi provvedono all’esercizio delle opere e degli impianti con- sortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evi- tando di far ricorso per tali attività ad appalti.
Art. 6 CONTRATTO D'APPALTO
In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all’appalto i Consorzi inseriranno nel contratto d’appalto e nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obbli- ghi da esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme con- trattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Art. 7
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di manutenzione ordi- naria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo SNEBI si impegna, al fine di realizzare l’obiettivo dell’incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far sì che i Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.
CAPO II
DIRITTI SINDACALI E CONTROVERSIE
Art. 9
RAPPRESENTANZA SINDACALE DEI DIPENDENTI NELL'AZIENDA A
iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio, nell’ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie
Art. 8 MOBILITA'
Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazio- nali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all’e- sercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell’ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.
del presente contratto.
Ai fini dello svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Amministrazioni consortili viene riconosciuto alle RSA il seguente nume- ro di dirigenti:
a) un dirigente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavorato- ri firmatarie del presente contratto nei Consorzi che occupano fino a
50 dipendenti;
b) due dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavorato- ri firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 100;
c) tre dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipen- denti superiore a 100.
Le designazioni delle RSA e dei dirigenti delle stesse devono essere comunicate con lettera dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavo- ratori alle Amministrazioni dei Consorzi.
Le RSA ed i loro dirigenti vengono riconosciuti dalla data in cui al Consorzio perviene la comunicazione di cui al comma precedente.
Art. 10 RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
DEI DIPENDENTI NELL'AZIENDA
In luogo delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui al pre- cedente art. 9, possono essere costituite, presso ciascun Consorzio, rap- presentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi e nei limiti previsti nell’ac- cordo collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1999 allegato R al presen- te contratto.
Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni contrattuali collettive.
Art. 11
LOCALI DELLE R.S.A./R.S.U.
I Consorzi che occupino almeno 200 dipendenti pongono permanen- temente a disposizione comune delle R.S.A. o delle R.S.U., per l’eserci- zio delle loro funzioni, un idoneo locale all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I Consorzi che occupino più di 100 dipendenti pongono permanente- mente a disposizione comune delle R.S.A. o delle R.S.U. un locale, sem- pre che ciò sia possibile in relazione alla disponibilità di locali nell’ambito delle strutture consorziali.
Nei Consorzi con un numero di dipendenti pari o inferiore a 100, non- ché nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100, presso i quali le R.S.A. o le R.S.U. non abbiano ottenuto la disponibilità perma- nente di locali, le medesime Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 12 AFFISSIONI
Le R.S.A./R.S.U. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l’obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipen- denti all’interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabili- menti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di inte- resse sindacale e del lavoro.
Art. 13
COMPITI DEI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
Compito fondamentale dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive rela- zioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l’Amministrazione consortile, ai fini di una valutazio- ne globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manu- tenzione ordinaria delle opere nell’ambito del comprensorio e l’atti- vità di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l’esatta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale di 5ª, 6ª e 7ª fascia funzionale, per i quali l’Amministrazione informerà preventivamente le R.S.A./R.S.U.;
3) intervenire altresì per l’esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l’assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore, e dell’ambiente di lavoro;
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di
organizzazione variabile, esaminare con l’Amministrazione consor- tile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione variabile da questa predisposti ed espri- mere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere con- segnati alle R.S.A./R.S.U. di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.
Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle R.S.A./R.S.U. di norma, almeno 30 giorni prima.
All’inizio di ogni anno il Consorzio informerà le R.S.A./R.S.U. sul prevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior fun- zionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei cari- chi di lavoro;
5) esaminare con l’Amministrazione consortile entro il 30 aprile i pro- grammi di massima per i turni delle ferie al fine di un’auspicabile soluzione di comune soddisfazione del Consorzio e del personale interessato;
6) intervenire per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro;
7) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull’individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 26, 4° e 5° comma);
8) incontrarsi con l’Amministrazione consortile ai fini di quanto previsto all’art. 67, comma 4;
9) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese in ordine all’in- dividuazione e alla durata del periodo di applicazione ai dipendenti fissi e avventizi, addetti durante l’arco dell’anno per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per gli altri mesi a lavori continui, del diverso orario contrattuale previsto con riferi-
mento ai due diversi tipi di lavoro considerato (v. art. 46, commi 12° e 14° e art. 128, comma 8°);
10) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese in ordine alla durata, alla distribuzione ed all’ora iniziale e finale dell’orario ordi- nario giornaliero e settimanale per il personale fisso ed avventizio (art. 46, 6°, 7° e 16° comma ed art. 128, 8° e 9° comma) finalizzate al rispetto delle esigenze di idoneo funzionamento dei servizi con- sortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
11) raggiungere con l’Amministrazione consortile eventuali intese in ordine all’individuazione di percorrenze medie mensili del persona- le, di cui all’art. 2, lett. a) e b) dell’Accordo nazionale Trasferte e Missioni su cui determinare l’importo dell’indennità chilometrica (v. art. 9 Accordo Trasferte e Missioni allegato B);
12) raggiungere intese con l’Amministrazione consortile in ordine all’in- dividuazione del punto iniziale di computo della percorrenza chilo- metrica rimborsabile al personale addetto a compiti richiedenti isti- tuzionalmente o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell’ambito dalla zona o del reparto cui detto personale è destinato (v. art. 10 Accordo Trasferte e Missioni allegato B al presente con- tratto);
13) assistere gli interessati nell’individuazione, d’intesa con il Consorzio, dei periodi di godimento dei riposi compensativi delle festività soppresse di cui all’art. 1 dell’Accordo collettivo nazionale allegato D al presente contratto;
14) concordare con il Consorzio, qualora alla concessione dei riposi compensativi ostino esigenze di produttività, funzionali ed organiz- zative, che in luogo dei riposi compensativi venga corrisposto ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti un trattamento economico, aggiuntivo alla retribuzione mensile, pari ad una giorna- ta di retribuzione ordinaria per ogni riposo compensativo non godu- to (v. art. 2 allegato D al presente contratto);
15) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese per la conces- sione in qualsiasi momento dell’anticipazione sul T.F.R. nell’ipotesi di cui ai numeri 4, lett. a) e 9 dell’Accordo 30/3/1983, allegato H al presente contratto;
16) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
Nell’ipotesi in cui due o più Consorzi decidano di procedere a rag- gruppamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva alle RSA/RSU.
Ai lavoratori eventualmente coinvolti in detti processi va garantito quanto disposto dall’art. 152 c.c.n.l.
I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle R.S.A./R.S.U. nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle R.S.A./R.S.U. devono essere formulati per iscritto.
I Consorzi forniranno alle R.S.A./R.S.U., entro il termine statutaria- mente previsto per la pubblicazione delle delibere, copia dei provvedi- menti, assunti dai competenti organi deliberanti, relativi alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente.
Art. 14 ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI
DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
I dirigenti delle R.S.A./R.S.U. sono soggetti alle comuni norme con- trattuali e regolamentari e in particolare devono osservare l’orario di lavo- ro come tutti gli altri dipendenti.
I dirigenti delle R.S.A./R.S.U. devono essere posti in condizione di espletare il loro mandato senza peraltro creare intralci al normale anda- mento del lavoro.
Art. 15
TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
Il trasferimento dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. di cui ai precedenti articoli 9 e 10 può essere disposto solo previo nulla osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui il dipendente perde la qualità di diri- gente della rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 16
TUTELA DEI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzia- nità di servizio effettivo inferiore a 20 anni che abbiano la veste di diri- gente di R.S.A./R.S.U. in carica ed uscenti fino ad un anno dalla cessa- zione della carica, non possono essere licenziati senza il nulla osta della Organizzazione sindacale territoriale che rappresenta il lavoratore inte- ressato e dello SNEBI i quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto, in sede locale, su richiesta dell’Organizzazione dei lavo- ratori, entro 6 giorni dalla notifica del provvedimento di licenziamento effettuata dal Consorzio all’Organizzazione sindacale territoriale dei lavo- ratori; quest’ultima notifica segue la comunicazione fatta dal Consorzio stesso al dipendente interessato ed allo SNEBI.
Se il nulla osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato richiesto l’esame conciliativo, il provvedimento di licenziamento diviene operante.
Ove il nulla osta sia stato negato dall’Organizzazione sindacale alla quale il dipendente è iscritto o ha conferito mandato ed il Consorzio man- tenga fermo il suo provvedimento dandone comunicazione all’interessa- to, il dipendente stesso, con atto da lui sottoscritto, può ricorrere - trami- te la predetta Organizzazione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento consortile - avverso quest’ultimo provvedimento.
Il ricorso va proposto ad una Commissione costituita in conformità al disposto di cui al 4° comma dell’art. 105 del presente contratto.
La Commissione adita, qualora ritenga che il licenziamento sia dipen- dente da motivi connessi all’esercizio dei compiti spettanti al dipendente in qualità di dirigente di R.S.A./R.S.U., esprime parere in ordine all’ingiu- stificato licenziamento ed ha inizio quindi il procedimento di cui alla legge
15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni, trovando in ogni caso applicazione le disposizioni in essa contenute, a prescindere dal numero dei dipendenti del Consorzio.
Qualora viceversa, la Commissione ritenga che il licenziamento sia indipendente da motivi connessi all’esercizio dei compiti spettanti al dipendente in qualità di dirigente di rappresentanza sindacale aziendale, si esprime in tal senso.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma può procedersi al licenzia- mento, che rimane soggetto alla vigente normativa contrattuale e legisla- tiva.
Art. 17
ASPETTATIVA E PERMESSI DEI DIPENDENTI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l’esercizio del mandato nei limiti e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
Art. 18
PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI
Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retri- buiti, non computabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel set- tore consortile.
Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di
quelli indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni con- secutivi.
Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di:
• 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retri- buiti per l’espletamento dell’attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra.
I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limi- te di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali.
La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso.
I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei
seguenti limiti:
- nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita;
- nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA designa- te dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o frazione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero complessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U..
Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natu- ra sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l’anno.
I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.
Art. 19
ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee regionali, nonché i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sin- dacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere col- locati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
I periodi di aspettativa di cui al precedente comma, secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 20 maggio1970, n. 300, sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestio- ni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione pre- detta o che ne comportino comunque l’esonero.
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, con- serva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma non si applicano qualora a favore dei dipendenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 20 LAVORATORI STUDENTI
I dipendenti consorziali studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione pro- fessionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abili- tate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e a prestazioni di lavoro durante i riposi settimanali.
I dipendenti studenti, compresi quelli universitari che devono soste- nere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retri- buiti.
Il Consorzio potrà richiedere la produzione delle certificazioni neces- sarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 21 DIRITTO ALLO STUDIO
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei propri dipendenti i Consorzi riconoscono, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova e che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento sco- lastico o universitario e svolti presso scuole o università statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero a corsi di formazione professionale atti- nenti l’attività di bonifica finanziati dalle Amministrazioni pubbliche.
I corsi di studio di cui al comma precedente non possono comunque avere una durata inferiore alle 300 ore di insegnamento effettivo.
I dipendenti di cui al 1° comma possono richiedere permessi retribui- ti per un massimo di 150 ore “pro capite” in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell’arco del triennio può usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei dipendenti di cui al comma precedente, compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile.
Può comunque usufruire dei permessi retribuiti un dipendente nei Consorzi che occupino stabilmente almeno venti dipendenti.
Il dipendente che intende godere dei permessi retribuiti di cui al 3° comma del presente articolo, deve presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata e l’Istituto organizzatore.
Il dipendente deve fornire al Consorzio un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indica- zione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra
indicato viene seguito l’ordine di precedenza delle domande.
Art. 22
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 20 e 21 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rap- porto di lavoro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al com- pletamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conser- va il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi.
Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile.
Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipenden- te l’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipendenti.
In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipendenti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato.
Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del
corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle fasce funziona- li 3ª, 4ª, 6ª o 7ª o almeno un mese prima se inquadrato nelle altre fasce funzionali, specificandone il tipo e la durata ed indicando l’istituto scola- stico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa.
Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa e successivamente i certificati di frequenza. Nel
caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.
Art. 23
FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONTINUA
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, fermo rimanendo che la partecipazione finanziaria di cui all’ultimo periodo del 1° comma del citato art. 118, si limita alla quota relativa ai dipendenti per i quali i Consorzi siano tenuti a versare la contribuzione per la disoccupazione involontaria. Rimane altresì fermo che i corsi di formazione debbono riguardare le materie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavorato- ri dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili, sosten- gono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi.
Al fine di incentivare l’attività di formazione professionale le parti s’im- pegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e d’in- dirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risor- se pubbliche adeguate a garantire l’attuazione di programmi di formazio- ne.
I criteri d’individuazione dei lavoratori e le modalità d’orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale.
Art. 24 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI QUADRI
I quadri hanno diritto a permessi retribuiti, non superiori a 15 giorni in un biennio, cumulabili anche in un solo anno, per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, di carattere generale o su temi spe- cifici, organizzati, a livello nazionale o regionale, dall’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (A.N.B.I.).
I permessi di cui al primo comma del presente articolo potranno esse- re utilizzati, in alternativa alla frequenza ai corsi organizzati dall’A.N.B.I., per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati da enti o istituti specializzati e a convegni scientifici inerenti le specifiche competenze professionali.
I quadri devono fornire ai Consorzi l’attestazione di frequenza ai corsi o convegni di cui al presente articolo.
Qualora la partecipazione del quadro al corso o al convegno sia richiesta dal Xxxxxxxxx, rimangono a carico di quest’ultimo anche gli oneri connessi all’iscrizione al corso e/o al soggiorno.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Lo SNEBI si impegna a verificare con l’A.N.B.I. la possibilità che al ter- mine dei corsi organizzati dall’A.N.B.I. i quadri che lo richiedano possa- no sostenere un colloquio con i docenti dei corsi al fine di ottenere il rila- scio, in aggiunta all’attestato di frequenza, di un attestato di avvenuta e positiva formazione.
Art. 25
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'
Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà isti- tuita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pari- teticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sin- dacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6 rappresen-
tanti dello SNEBI, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca finalizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel settore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con par- ticolare riferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e lavoro.
Prima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione presenterà una relazione sulla situazione emersa e valuterà l’esigenza di organizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore.
Art. 26
AMBIENTE DI LAVORO E NOCIVITA'
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavo- ro, il rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere e consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
I lavori per il cui espletamento ricorra l’utilizzazione o la presenza di agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previsti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente legislazione.
I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di eli- minare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove ciò non fosse possibile, i Consorzi si impegnano a definire, d’intesa con le RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro.
I Consorzi, d’intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente 2° comma al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Le Amministrazioni, d’intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno nelle attività di cui al precedente 2° comma.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari per la tute- la della loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possi- bilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l’uso dovranno essere sostituiti dal Consorzio.
Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all’anno per l’effettuazione di visite medi- che, mirate all’accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.
I lavoratori eventualmente esposti al rischio amianto devono essere sottoposti a tutte le misure di prevenzione e di sorveglianza previste dalle norme vigenti e devono disporre di mezzi di prevenzione e prote- zione individuale che garantiscano la necessaria sicurezza.
Art. 27 ASSEMBLEA DEI LAVORATORI
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limi- ti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o grup- pi di essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del pre- sente contratto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comuni- cato al Consorzio.
Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede di lavoro purché indette in ore corrispondenti alle ultime dell’orario giornaliero di lavoro.
Le ore annue di assemblea possono esser cumulate in un anno nel limite massimo di 2/3 del totale delle ore di assemblea spettanti per il triennio.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al Consorzio, dirigen- ti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 28 REFERENDUM
Il Consorzio deve consentire lo svolgimento, all’interno della propria organizzazione e fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i dipendenti, con diritto di parte- cipazione di tutti i dipendenti del Consorzio o di tutti quelli appartenenti alla categoria particolarmente interessata.
Art. 29 CONTRIBUTI SINDACALI
I dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro Organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento della attività del Consorzio.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente con- tratto, hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i con- tributi sindacali che i dipendenti e pensionati indicati all’art. 1 del regola- mento Allegato E al presente contratto intendono loro versare, con le modalità di cui al citato regolamento.
Art. 30
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE
I dipendenti provvedono a versare, nei termini, nella misura e con le modalità indicati nell’Allegato F al presente contratto, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, il contributo per assistenza contrattuale.
Art. 31
DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO
Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipenden- te consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle stesse.
Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione del rapporto con diritto alla conservazione del posto.
Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a cari- co del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nell’ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quel- le erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili).
I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento del periodo di prova e del diritto alle ferie.
Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio pres- so il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione.
Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sinda- cali.
Decorsi quattro anni dall’inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà pre- ventiva comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organizzazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione sindacale provve- derà a darne comunicazione all’interessato.
In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 luglio 2000.
Art. 32 CONTROVERSIE INDIVIDUALI
Per l’esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un ten-
tativo di conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l’Organizzazione sindacale dei Consorzi e l’Organizzazione regionale del Sindacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato. L’esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza
previsti dalla legge.
La data e la sede della riunione per l’esperimento del tentativo di con- ciliazione vengono determinate d’accordo tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate.
La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data dell’i- stanza avanzata dall’Organizzazione sindacale che rappresenta il dipen- dente. Decorso infruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa negativamente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Art. 33 CONTROVERSIE COLLETTIVE
risultino amichevolmente risolte entro 45 giorni.
Esauriti tali tentativi, le parti hanno la più ampia libertà d’azione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Art. 34
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
E’ istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compi- to di esaminare le eventuali divergenze in ordine all’interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo SNEBI e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavo- ratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i mem-
bri.
La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesi- ma.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo SNEBI.
La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 mem- bri.
Per tutte le controversie collettive che insorgano fra le parti per l’ap- plicazione del presente contratto, deve essere esperito, prima di ogni altra azione nella sede competente, un tentativo di conciliazione a mezzo dello SNEBI e delle Organizzazioni regionali dei dipendenti consorziali, facenti capo alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente con- tratto, salva la facoltà di proporre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.
Ove tale azione in sede regionale risultasse vana, le parti esperiran- no il tentativo di conciliazione in sede nazionale.
I tentativi, tanto in sede regionale quanto in sede nazionale, si consi- derano in ogni caso conclusi negativamente ove le relative vertenze non
Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all’esame della Commissione verrà redatto un verbale.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE CHE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODO ESCLUSIVO E CONTINUATIVO PER I CONSORZI
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 35
REQUISITI PER L'ASSUNZIONE
Per l’assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea; b) godimento dei diritti civili e politici;
c) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elet- torato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del succes- sivo art. 56;
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
e) i titoli di studio prescritti dalla legge e dai singoli regolamenti consor- ziali, unitamente al possesso delle necessarie attitudini e capacità per il regolare disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica da asse- gnare.
Nell’ipotesi di assunzione per pubblico concorso effettuata da Consorzi di bonifica è richiesto anche il requisito di un’età non inferiore agli anni 18.
In caso assunzione di lavoratori extracomunitari o apolidi, regolar- mente soggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla precedente lettera a).
Art. 36 ASSUNZIONE DEL PERSONALE
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico sono assunti per chiamata o per concorso.
I dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario di irrigazione, idraulici, di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati sono assunti per chiamata.
Art. 37
DIRITTI DI PRECEDENZA
I Xxxxxxxx, nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, daranno la precedenza a quegli operai avventizi che, negli anni precedenti, abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con qualifica d’assunzione uguale a quella per la quale occorre proce- dere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Consorzi formeranno, tra gli operai avventizi con qualifica d’assunzione uguale a quella per la quale occorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un’apposita graduatoria che terrà conto:
• della valutazione del lavoro svolto, compiuta dall’Amministrazione sentito il parere del Direttore dell’Area nell’ambito della quale hanno lavorato gli operai avventizi;
• dell’assenza di provvedimenti disciplinari;
• dell’assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le assen- ze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, la malattia o l’infortunio per causa di servizio, i ricoveri ospedalieri, i permessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pub- bliche elettive di cui all’art. 17 del presente contratto);
• del numero di giornate di lavoro svolte alle dipendenze del Consorzio nel quinquennio precedente all’assunzione a tempo indeterminato;
• dei carichi di famiglia.
A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. I criteri per l’attribuzione dei punti relati- vi a ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano d’organizza- zione variabile.
Art. 38 APPRENDISTATO
E’ in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico – professionale.
Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti:
• per la sesta fascia funzionale:
- collaboratore di contabilità;
- collaboratore di segreteria;
- collaboratore catastale;
- collaboratore dell’ufficio paghe e contributi.
- collaboratori tecnici;
• per la quinta fascia funzionale:
- disegnatore tecnico;
- assistente ai lavori.
• per la quarta fascia funzionale:
- elettromeccanico – impiantista;
- meccanico d’officina;
- escavatorista;
- conduttore di macchine operatrici complesse.
• per la terza fascia funzionale:
- operai specializzati inquadrati in tale fascia funzionale.
La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta, di due anni per le qualifi- che rientranti in quarta fascia funzionale e di un anno per le qualifiche rientranti nella terza fascia funzionale.
L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teo- rico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quarta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saran- no così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.
Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno.
Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordina- rie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-profes- sionali.
Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione.
Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual-
mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta.
Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 112 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistato.
Le norme contenute nel presente articolo troveranno applicazione non appena sarà stata approvata da regioni e province autonome la regola- mentazione dei profili normativi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano a riesaminare la norma di cui al penultimo comma del precedente articolo, al momento in cui dovesse essere modi- ficato il regime previdenziale in vigore, per l’apprendistato, alla data di sti- pula dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 17 aprile 2002.
Art. 39 CONTRATTO DI INSERIMENTO
E’ in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, ai sensi degli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle com- petenze professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio ed all’organizzazione delle stesse sul territorio, l’inserimento ovvero il rein- serimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di età compresa tra i ventinove ed i trentadue anni, che siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di cinquant’anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato da almeno due anni;
e) donne, di qualsiasi età, residenti in un’area geografica svantaggiata dal punto di vista occupazionale secondo quanto previsto alla lett. e) dell’art. 54 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il Consorzio che intende avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di inserimento di cui al precedente comma, deve definire, all’interno del contratto, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento al contesto lavorativo delle competenze professionali del lavoratore con il quale stipula il contratto.
Le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento e la qualità e l’entità dell’eventuale attività formativa da svolgere per realizza- re l’inserimento, sono quelle indicate nel fac simile di contratto/progetto, Allegato M al presente c.c.n.l. Il progetto deve prevedere una formazio- ne teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestra- mento specifico, impartite anche con modalità di istruzione informatica, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. La formazione pratica effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è affidata ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale, dovrà possedere quale requisito minimo quello di essere inquadrato in categoria non inferiore a quella di sbocco del lavoratore titolare del contratto d’inserimento. La formazione imparti- ta dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino previsto dal- l’art. 2, lettera I del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle more dell’ap- provazione del citato libretto la formazione sarà annotata dal Consorzio su libretti eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e deve contene- re il progetto individuale di inserimento di cui ai precedenti commi. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
La durata del contratto d’inserimento è la seguente:
a) non superiore ad 11 mesi per il conseguimento delle qualifiche inqua- drate nelle fasce funzionali 2ª e 3ª;
b) non superiore a 14 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadra- te nelle fasce funzionali 4ª e 5ª;
c) non superiore a 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadra- te nelle fasce funzionali superiori alla 5ª.
In caso di assunzione di lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto può essere estesa a trentasei mesi. Nel computo del limite massimo di durata del contratto d’inseri- mento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o del servizio civile nonché dei periodi di astensione per maternità.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata previsto ai precedenti comma.
Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato al quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 6 settem- bre 2001, n. 368.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento è soggetto ad un periodo di prova di durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per il conseguimento della quale è stipulato il contratto d’inserimento. Durante il periodo di prova
entrambe le parti possono liberamente recedere dal contratto. Durante il rapporto di inserimento il Consorzio assegnerà al lavorato- re, ai fini del trattamento economico, tenuto conto delle esperienze lavo- rative e del grado di professionalità posseduti, una fascia funzionale infe- riore non più di due rispetto a quella spettante, ai sensi del contratto col- lettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti
a quelle per le quali il contratto di inserimento è stato costituito.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal com- puto dei limiti numerici previsti dalla legge o dal presente contratto col- lettivo per l’applicazione di particolari normative od istituti.
Per poter assumere mediante contratto d’inserimento i Consorzi dovranno avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi preceden- ti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licen- ziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro abbia- no rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Si considerano mantenu- ti in servizio ai fini di legge i lavoratori il cui rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione di cui al primo periodo del comma precedente non trova applicazione quando nei diciotto mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Art. 40 PROMOZIONE
La promozione e l’assegnazione di mansioni superiori vengono dispo- ste dal Consorzio, in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le superiori mansioni, tra i dipendenti che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno nella fascia funzionale immediatamente inferiore a quella propria delle mansioni superiori, purché siano in possesso del prescritto titolo di studio.
In deroga a quanto previsto al primo comma può altresì disporsi, in base agli stessi criteri, la promozione al livello più basso della 5ª f.f. dei dipendenti che risultino inquadrati nella 3ª f.f..
Nell’ipotesi di promozione la valutazione del merito comparativo deve essere effettuata sulla base dei criteri nell’ordine sottoindicati:
1) attitudine alle mansioni da svolgere e valutazione del lavoro svolto;
2) assiduità: a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, malattia o infortu- nio per causa di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per motivi sin- dacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive di cui all’articolo 17 del presente contratto;
3) assenza di provvedimenti disciplinari;
4) titoli posseduti in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal piano di organizzazione variabile per la qualifica da assegnare ed attinenti alle nuove mansioni;
5) frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di esito positivo.
I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un punteg- gio complessivo massimo di 100 punti, saranno determinati per ogni fascia funzionale dal piano di organizzazione variabile.
A nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3 dei punti complessivi.
Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente attribuzione dei punti previsti, viene formata la graduato- ria dei dipendenti secondo l’ordine decrescente del punteggio comples- sivo conseguito dagli stessi.
Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla promozione alla qualifica per la quale è stata formulata e non può spie- gare alcun altro effetto immediato o futuro.
Ai fini dell’idoneità occorre conseguire almeno il 60 per cento dei punti complessivi e comunque non meno del 20 per cento dei punti comples- sivi nella nota di merito relativa alle attitudini a disimpegnare mansioni inerenti la qualifica da assegnare ed alla valutazione del lavoro svolto presso il Consorzio.
A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza, nell’ordine: l’anzianità nella fascia inferiore, l’età.
I requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo devono essere posseduti alla data in cui si delibera di procedere all’as- segnazione della qualifica superiore mediante promozione.
La promozione deve essere stabilita con delibera dei competenti organi, pubblicata secondo quanto disposto dallo Statuto.
Art. 41 FORME DI CONCORSO
Il concorso, a scelta del Consorzio, può farsi per titoli, per esami, ovvero per titoli ed esami.
Art. 42
NORME PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
Le norme concernenti il bando di concorso, l’espletamento del con- corso stesso, le funzioni e la composizione della Commissione giudica- trice, la formazione della graduatoria, la nomina del vincitore, sono stabi- lite nelle norme aventi natura regolamentare adottate dal Consorzio.
Della Commissione giudicatrice deve in ogni caso far parte un rap- presentante del personale di grado almeno pari a quello del posto messo a concorso, designato, d’accordo, dalle Organizzazioni provinciali dei Sindacati aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Tale designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richie- sta fatta dall’Amministrazione, debitamente pubblicata.
Trascorso infruttuosamente tale termine, si decade dal diritto di rap- presentanza in seno alla Commissione giudicatrice e quest’ultima sarà integrata con un membro nominato dall’assemblea dei lavoratori del Consorzio iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 43 PERIODO DI PROVA
Il dipendente di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di sei mesi se appartenente alla 7ª fascia funzio- nale, e di tre mesi se appartenente ad altre fasce.
Il periodo di prova è suscettibile, nei casi che danno luogo alla
sospensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi ed interruzioni simili), di proroga per un periodo di tempo corrispondente.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di prova è dovuto al dipendente il trattamento di fine rapporto di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297.
Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenu- ta determinazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, il dipenden- te si intenderà definitivamente assunto con la qualifica assegnata.
Art. 44
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituisce con l’accettazione della lettera di assunzione, nella quale devono essere indicati:
a) gli estremi del provvedimento di assunzione;
b) la natura del rapporto (a tempo indeterminato o a tempo determinato); c) le mansioni alle quali il lavoratore verrà adibito all’inizio del rapporto; d) la qualifica, la fascia funzionale, l’importo del relativo livello retributivo
e la sede assegnata;
e) la data d’inizio del rapporto;
f) la durata del periodo di prova;
g) la retribuzione nei suoi elementi costitutivi.
CAPO II
DOVERI DEL PERSONALE
Art. 45
DOVERI DEL PERSONALE
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dal piano di organizzazione variabile.
In particolare i dipendenti hanno l’obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro confe- rite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l’intero orario d’ufficio e pre- starsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l’impiego consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d’ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimen- to delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti e stru- menti o macchine loro affidati;
d) giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento. Per quanto riguarda le assenze per malattia o infortunio trova applicazione la norma di cui al comma 6 del succes- sivo art. 95;
e) risiedere nella località ove trovasi l’ufficio, lo stabilimento o l’impianto presso il quale prestano servizio, sempreché tale obbligo discenda dall’effettiva esigenza di garantire il regolare ed il pieno assolvimento delle mansioni loro affidate.
Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione.
Art. 46 ORARIO DI LAVORO
La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitata- mente per quest’ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordi- ne, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-conta- bile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3ª fascia funziona- le addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informa- tici.
Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il per- sonale inquadrato nella 1ª e nella 4ª fascia funzionale, l’orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media
dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’o- rario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre.
L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si pre- vederà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione del-
l’orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzio- ne di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato.
In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell’anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, con un mas-
xxxx, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di sem- plice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.
L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane l’anno, da 50 a 43 ore.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U..
I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussi- stenza dell’obbligo di custodia.
La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei ser- vizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro.
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati noci- vi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il comple- tamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo.
CHIARIMENTO A VERBALE
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma, indipen- dentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l’i- potesi contemplata al comma 11°.
Art. 47 RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di alme- no 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dalla legge.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:
- le attività di lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornalie- ro o settimanale;
- le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la gior- nata.
Nel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente articolo il riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i tre giorni successivi alla fine del secondo turno.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il perso- nale interessato a modelli tecnico – organizzativi di turnazione particola- re ovvero addetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica utilità.
Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle attività di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e quarto, nei con- fronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre giorni dal mancato riposo.
Art. 48 LAVORO NOTTURNO
Nelle ventiquattro ore è individuato un periodo “notturno”, che è il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6.
E’ definito “lavoratore notturno”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in modo normale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, per almeno quattro ore per un minimo di sessanta notti all’anno.
Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6.
Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio d’età inferiore a tre anni o, in alterna- tiva, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice od il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni;
c) la lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
d) i lavoratori rientranti nella sfera d’applicazione delle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162.
Nell’ipotesi d’introduzione del lavoro notturno o di modificazione della disciplina del lavoro notturno in essere, il Consorzio effettuerà una con- sultazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di almeno tre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni dall’inizio.
Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effet- tuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
L’orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo i casi di esigenze con-
nesse ad eventi eccezionali ed emergenze.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro not- turno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del Consorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro carattere d’urgenza, riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il servizio sanitario nazionale.
Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi par- ticolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell’elenco appro- vato con l’emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza, con le RSA/RSU, appropria- te misure di prevenzione e di protezione personale e collettiva.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inido- neità alle prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico compe- tente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al
lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. Nell’ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento eco-
nomico in godimento.
Art. 49 FESTIVITÀ
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubbli- ci uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località dove il dipendente presta servizio.
Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettua- te nei giorni in cui ricadono le festività soppresse dalla L. 5 marzo 1977,
n. 54, trova applicazione la normativa di cui all’accordo 20 maggio 1977,
allegato D) al presente contratto, così come aggiornata a seguito del- l’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e della L. 20 novembre 2000, n. 336, (cfr. dichiarazione a verbale in calce all’allegato D al presente contratto).
Per il personale appartenente, alla 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fascia funzionale con esclusione del personale ausiliario di ufficio, del personale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici e per il personale appartenente alla 5ª fascia funzionale limitatamente, per que- st’ultima, al personale previsto al 2° comma del precedente art. 46, trova applicazione, nell’ipotesi di ricorrenza festiva coincidente con la domeni- ca, la norma di cui all’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90 e suc- cessive modifiche.
Art. 50 REPERIBILITA'
I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità.
I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo:
- reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00;
- reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00;
Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne).
NOTA A VERBALE
Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
CAPO III PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 51 DISPOSIZIONI GENERALI
Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso.
Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato.
Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata.
In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che
sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato causa.
Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un
Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La san- zione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto.
Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 52 SANZIONI DISCIPLINARI
Il dipendente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura scritta;
b) sospensione dal servizio;
c) licenziamento in tronco;
d) licenziamento di diritto.
Art. 53 CENSURA SCRITTA
La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per ingiustificato ritardo nell’inizio o per anticipazione nella cessazio- ne del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;
c) per abuso di fiducia che non abbia recato danno al Consorzio;
d) per insufficiente rendimento;
e) in genere per lievi trasgressioni all’osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli ordini di servizio.
Art. 54 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
La sospensione dal servizio consiste nell’allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all’articolo preceden- te;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
c) per simulazione di malattia;
d) per contegno scorretto verso l’Amministrazione consortile, i colle- ghi, i dipendenti, il pubblico;
e) per insubordinazione;
f) per inosservanza del segreto d’ufficio che non abbia prodotto con- seguenze dannose al Consorzio;
g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di con- tegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
h) per denigrazione dell’Amministrazione consortile o dei superiori;
i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particola- re gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina;
2) da quattro a dieci giorni:
l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad i);
m) per ripetizione entro l’anno della recidiva di cui alla lettera b);
n) per uso dell’impiego a fini personali;
o) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al Consorzio;
p) per inosservanza del segreto d’ufficio che abbia recato danno al Consorzio.
La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamen- to, comporta la sospensione di diritto dal servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci giorni.
Art. 55 LICENZIAMENTO IN TRONCO
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell’art. 54;
b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l’anno della recidiva prevista alle lettere l) e m) dell’art. 54;
c) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso mora- le e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del Consorzio;
d) per violazione dolosa dei doveri d’ufficio con grave pregiudizio del Consorzio o di privati ovvero per perturbazione della sicurezza pub- blica;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in depo- sito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipenden- ti;
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
g) per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in relazione agli affari trattati per ragioni d’ufficio;
h) per reiterato insufficiente rendimento.
Il licenziamento in tronco è adottato dall’Amministrazione consortile, esperita la procedura di contestazione degli addebiti di cui al 3° comma dell’art. 51, sulla base del parere di un’apposita Commissione composta da:
• un rappresentante del Consorzio designato dal Consorzio stesso;
• un rappresentante del dipendente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Consorzio effettuata con lettera raccomandata A.R., dall’Organizzazione sindacale territoriale aderente all’Organizzazione nazionale firmataria del presente contratto cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato;
• un terzo membro, con funzioni di Presidente, designato dall’Assessorato
regionale al lavoro della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di tale designazione, dalla Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio.
Nell’ipotesi di mancata designazione nei termini di cui al precedente comma del rappresentante del dipendente, tale designazione è devoluta all’Organizzazione sindacale nazionale cui il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e con gli stessi ter- mini di cui al precedente comma.
Il licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di quiescenza maturato.
Art. 56 LICENZIAMENTO DI DIRITTO
Il licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pub- blica ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice penale, all’art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all’art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di xxxxxxxx, malversa- zione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdi- zione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura
di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinata- mente all’esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’art. 48 del presente contratto.
Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
Art. 57
SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA
Xxx sia emesso mandato di cattura il Consorzio sospende il dipen- dente dal servizio.
Art. 58
SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA
Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all’art. 55, può sospendere il dipen- dente dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto.
Nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conse- guente diritto del dipendente alla riammissione in servizio ed alla corre- sponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta degli addebiti non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione.
Se alla sospensione cautelare non segue il provvedimento di licen- ziamento in tronco, la sospensione cautelare perde ogni effetto, con con- seguente applicazione del disposto di cui al precedente comma.
Tranne l’ipotesi di pendenza del procedimento penale, qualora il pro- cedimento disciplinare instaurato non si concluda entro 6 mesi dalla data della contestazione degli addebiti, il dipendente viene riammesso in ser- vizio con diritto alla retribuzione da tale data, fermo restando il prosieguo del procedimento disciplinare in corso ed i conseguenti provvedimenti.
Art. 59
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE
Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al ter- mine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso, salve le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti.
Art. 60
EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Quando il procedimento penale si concluda con sentenza di proscio- glimento o di assoluzione passata in giudicato, perché il fatto non sussi- ste o perché il dipendente non lo ha commesso, il procedimento discipli- nare non può essere instaurato né proseguito venendo meno ogni effet- to degli atti posti in essere, compreso il provvedimento di sospensione cautelare eventualmente emanato, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell’art. 58.
Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscio- glimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quel- li indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dipendente abbia notificato al Consorzio la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, eventualmente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del Consorzio.
La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere effettuata dal dipendente entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l’azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta perde ogni effetto, con conseguente applica- zione del disposto del 2° comma dell’art. 58.
Art. 61 ASSEGNO ALIMENTARE
Nell’ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione della retri- buzione di cui all’art. 58 va contestualmente disposta la corresponsione mensile, ai familiari del dipendente che continuano a fruire del diritto agli assegni familiari in dipendenza del rapporto di lavoro in atto con il Consorzio, di un assegno alimentare di ammontare pari alla metà della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente.
Le somme corrisposte a questo titolo vanno detratte dagli emolumen- ti eventualmente spettanti al dipendente in applicazione del 2° comma dell’art. 58 e delle altre disposizioni che fanno rinvio a questa norma.
Art. 62
OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Nelle ipotesi di cui all’art. 55, entro 20 giorni dalla data di notifica a mezzo lettera raccomandata A.R. del provvedimento assunto, può esse- re proposta opposizione davanti lo stesso Organo collegiale che lo ha emanato.
Salvo il ricorso alla competente autorità giurisdizionale e, limitata- mente ai dipendenti dai Consorzi di bonifica, il ricorso ai competenti orga- ni di tutela e vigilanza previsti dalla legge, sulla opposizione, che non ha effetto sospensivo, si decide entro 2 mesi dalla data di notifica della medesima, mediante provvedimento definitivo.
Art. 63 PREMORIENZA DEL DIPENDENTE ALLA
DECISIONE DEL RICORSO
Se il dipendente decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale, o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del provvedimento disciplinare, ai familiari
del dipendente aventi diritto a fruire degli assegni familiari spettano tutti gli assegni non percepiti durante il periodo della sospensione o del licen- ziamento, nonché gli eventuali aumenti periodici di stipendio successiva- mente maturati sino alla data del decesso del dipendente stesso.
A tale data deve essere altresì ricalcolato il trattamento di quiescenza eventualmente già corrisposto.
CAPO IV DIRITTI DEL PERSONALE
Art. 64
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 70 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª C di cui al pre- cedente contratto 8 novembre 1972, dall’eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell’art. 35, commi 2° e 3°, del c.c.n.l. 25 marzo 1976.
Qualora all’espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione.
Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corri- sposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge.
Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell’ente, l’importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitu- tivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo lordo del- l’eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.
NOTA A VERBALE
Nei minimi di stipendio base sono state conglobate, con effetto 1° gennaio 2006, le voci retributive già previste nell’art. 61 del c.c.n.l. 17 aprile 2002 (quota di percentuale ISTAT non conglobata, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione e indennità integrativa).
Art. 65
MINIMI DI STIPENDIO BASE
I minimi di stipendio base sono fissati nelle tabelle di cui all’Allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto.
Per l’individuazione delle fasce funzionali nelle quali rientrano le diver- se qualifiche, agli effetti della determinazione dei minimi di stipendio base, si fa riferimento ai criteri sanciti al precedente art. 2.
Le determinazioni in ordine a quanto previsto al precedente comma debbono essere adottate acquisito il parere dei rappresentanti sindacali aziendali nelle forme e con le modalità fissate al terz’ultimo e penultimo comma del precedente art. 13.
Per quanto riguarda i Consorzi i cui provvedimenti nella specifica materia siano soggetti a controllo, il parere di cui al precedente comma deve essere trasmesso ai competenti organi di tutela e vigilanza, unita- mente alla relativa deliberazione consortile.
Art. 66 CUMULO DI MANSIONI
Al personale possono essere affidate, all’atto dell’assunzione o della promozione, più mansioni pertinenti a diverse qualifiche, anche ricadenti nell’ambito di diverse fasce funzionali. In tal caso al personale viene rico- nosciuto il minimo di stipendio base della qualifica corrispondente alla mansione prevalente.
Art. 67 CAMBIAMENTO DI MANSIONI - EFFETTI
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma equivalenti a quelle di assunzione o a quelle suc- cessivamente affidategli, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
L’assegnazione al dipendente di mansioni corrispondenti ad una fascia funzionale superiore a quella in cui il dipendente risulta inquadra- to comporta, dall’inizio dell’effettivo espletamento delle suddette mansio- ni, la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza tra lo
stipendio base del livello più basso della fascia superiore e quello base del livello in cui risulta inquadrato nella fascia di appartenenza. Qualora l’assegnazione a mansioni superiori - salvo il caso di sostitu- zione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - si protragga oltre tre mesi, il dipendente ha senz’altro diritto al passaggio nella nuova qualifica, con conseguente applicazione dell’art. 74 qualora ricorra uno dei casi ivi previsti; ovvero con il riconoscimento, nella nuova posizione retributiva, dell’intera anzianità di servizio già maturata dal dipendente nella precedente posizione agli effetti degli aumenti periodici,
negli altri casi.
In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi limitati nell’arco dell’anno, è consentito richiedere al personale lo svolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente infe- riori a quelle proprie della qualifica senza alcuna diminuzione della retri- buzione, previo confronto con le R.S.A./R.S.U..
Art. 68
PRESTAZIONI DEL QUADRO A FAVORE DI XXX' CONSORZI
Al requisito dell’esclusività delle prestazioni di cui all’art. 1 può dero- garsi unicamente nell’ipotesi in cui, in seguito ad appositi accordi inter- corsi tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l’interessato, il quadro esplichi contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di due o più Consorzi.
In tale caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento econo- mico, si intende instaurato un unico rapporto ed i relativi oneri sono ripar- titi tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi.
Art. 69
PARTECIPAZIONE DEI QUADRI AD INIZIATIVE DI CARATTERE INTERCONSORTILE
I quadri, su invito del Consorzio di appartenenza, possono partecipare ad iniziative di carattere interconsortile, concernenti azioni o interventi inter- settoriali, prendendo parte a gruppi di lavoro appositamente costituiti.
In tal caso le prestazioni di lavoro straordinario svolte nel gruppo di lavoro saranno retribuite, secondo quanto previsto dal presente contrat- to, dal Consorzio di appartenenza.
Art. 70
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
I dipendenti hanno diritto, per il servizio prestato dalla data di assun- zione, fatti salvi gli effetti del successivo art. 74, a 6 aumenti periodici biennali della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli importi indi- cati nel successivo 3° comma.
Per i dipendenti con qualifica di quadro, assunti a decorrere dall’1/1/1990, i primi due aumenti periodici hanno periodicità annuale.
1^ f.f. | Euro 38,45 | |||
2^ f.f. | Euro 40,77 | |||
3^ f.f. | 1° | liv. | Euro 44,25 | |
2° | liv. | Euro 41,16 | ||
4^ f.f. | 1° | liv. | Euro 47,73 | |
2° | liv. | Euro 44,44 | ||
5^ f.f. | 1° | liv. | Euro 50,05 | |
2° | liv. | Euro 47,92 | ||
6^ f.f. | 1° | liv. | Euro 60,68 | |
2° | liv. | Euro 51,99 | ||
3° | liv. | Euro 50,25 | ||
7^ f.f. | 1° | liv. | Euro 71,32 | |
2° | liv. | Euro 65,14 | ||
3° | liv. | Euro 61,08 |
Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici sono i seguenti:
In caso di passaggio automatico di livello retributivo o di promozione vengono attribuiti gli aumenti periodici, determinati ai sensi del successi- vo art. 74 e calcolati sulla base dell’importo unitario previsto per la fascia funzionale e livello retributivo attribuibili a seguito della promozione o del passaggio automatico di livello.
In deroga a quanto previsto ai precedenti commi i dipendenti in servi- zio alla data dell’11/7/2000 conservano a titolo personale il numero di aumenti periodici e la periodicità già previsti dal c.c.n.l. 6/3/1996. L’importo di ciascun aumento periodico è determinato in cifra fissa, di ammontare pari, per ciascuna fascia funzionale e per ciascun livello, a quello indicato al precedente 3° comma.
Per il personale in servizio alla data dell’11/7/2000 continuano altresì a trovare applicazione le norme di cui al 4° comma dell’art. 63 del c.c.n.l.
6/3/1996.
Art. 71
ANZIANITÀ PER BENEMERENZE BELLICHE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai fini del trattamento economico trovano applicazione le benemeren- ze belliche che a tal fine, a norma di legge, diano luogo per il personale civile dello Stato al riconoscimento di anzianità convenzionale.
Le maggiorazioni di anzianità di cui al precedente comma debbono essere richieste con domanda scritta, corredata da certificazione della competente autorità militare.
Art. 72
ANZIANITÀ CONVENZIONALE AI FINI DEGLI AUMENTI PERIODICI Il
Consorzio, entro il termine di un anno dalla scadenza del periodo di prova, può, in tutto o in parte, riconoscere al dipendente, sotto forma di anzianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici, il ser- vizio prestato, con funzioni analoghe e per congrua durata, presso
Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, nonché presso Enti ed aziende similari od Amministrazioni pubbli- che o, limitatamente al caso di Consorzi di miglioramento fondiario, di irri- gazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti, presso aziende private.
Dal limite di un anno di cui al precedente comma si prescinde per i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 1975.
Art. 73
SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA ECONOMICA
I dipendenti inquadrati in livelli di stipendio per i quali è previsto dalle tabelle di cui all’Allegato A) un periodo massimo di permanenza sono, alla scadenza di tale periodo, automaticamente inquadrati nel livello immediatamente superiore, salvo quelli che, nel periodo anzidetto, entro i limiti massimi di un quadriennio, a giudizio dell’Amministrazione con- sortile, sulla base di parere espresso dalla Commissione disciplinare di cui all’art. 55, abbiano demeritato. In quest’ultimo caso il passaggio di livello viene ritardato di 2 anni.
Art. 74
EFFETTI DELLA PROMOZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA ECONOMICA SUGLI AUMENTI PERIODICI
In caso di promozione o di passaggio di livello, disposti ai sensi degli articoli, rispettivamente, 40 e 73, deve essere assicurato al dipendente un aumento della retribuzione goduta all’atto della promozione o del pas- saggio di livello, almeno pari all’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare del minimo di stipendio base del nuovo livello e l’ammonta- re del minimo di stipendio base del livello goduto dall’interessato all’atto della promozione, o del passaggio di livello, mediante attribuzione, occor- rendo, del numero di aumenti periodici all’uopo necessari.
Qualora la promozione o il passaggio di livello coincidano con la matu- razione dell’aumento periodico, compete al dipendente sia l’aumento di cui al comma precedente, sia il riconoscimento dell’aumento periodico.
Nella nuova posizione, il primo aumento periodico, anche successivo a quelli eventualmente attribuiti ai sensi dei commi precedenti, compete al momento del compimento del periodo biennale o triennale decorrente dalla data dell’ultimo aumento periodico maturato nella precedente posi- zione.
Art. 75 RETRIBUZIONE ANNUA
Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici mensilità di retribuzione.
Le due mensilità eccedenti le prime dodici vengono corrisposte, una nel mese di giugno e l’altra nel mese di dicembre, in misura pari all’im- porto della retribuzione mensile spettante per i mesi anzidetti.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare delle due mensilità previste al 2° comma quanti sono i mesi di servizio presta- ti e da prestarsi nell’anno medesimo.
Art. 76
INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I QUADRI
Ai dipendenti con la qualifica di quadro viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile ai medesimi spettante e quale elemento distin- to della stessa, un’indennità di funzione in misura fissa pari ad Euro 113,62 da corrispondere per quattordici mensilità. A decorrere dal 1° luglio 2004 l’importo di cui al presente articolo è elevato ad euro 140,00.
Art. 77
INDENNITÀ PER GLI OPERAI CON INCARICO DI CAPO DEGLI OPERAI AVVENTIZI
Agli operai addetti agli impianti, inquadrati nelle fasce funzionali infe- riori alla quinta, ai quali, in aggiunta all’espletamento delle mansioni pro- prie della qualifica posseduta, viene affidato l’incarico di capo operaio per il coordinamento ed il controllo di operai avventizi, è riconosciuta, per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, un’indennità pari al 10% dello stipendio base di qualifica.
Art. 78
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, pre- stazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per cia- scun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carat- tere eccezionale da concordare con le RSA/RSU.
Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 79, il lavoro compiuto oltre l’orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavo- ro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno.
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l’i- potesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno.
Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano
applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successi- ve modifiche.
Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato ese- guito.
Art. 79 BANCA DELLE ORE
I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla tra- sformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straor- dinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo com- pensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate uni- tamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordina- rio.
La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordina- rio in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo.
Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straor- dinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensati- vo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordi- nario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.
Art. 80
COMPENSO PER LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
Il dipendente che, in relazione alle mansioni espletate, è tenuto a svol- xxxx normalmente il proprio lavoro di notte per una durata non inferiore a 20 notti in un mese, ha diritto, per ogni ora di effettivo lavoro notturno, ad un compenso pari al 15% del valore orario della retribuzione mensile determinato ai sensi del precedente articolo.
Tale compenso è ridotto al 10% nell’ipotesi in cui il lavoro notturno non raggiunga la durata di cui al comma precedente.
Art. 81
COMPENSO PER LAVORO PRESTATO IN TURNI
Il lavoro compiuto in turni entro il normale orario settimanale dà diritto alle seguenti maggiorazioni del valore orario della retribuzione mensile di qualifica di cui al precedente art. 64:
a) lavoro festivo o domenicale diurno 10%
b) lavoro feriale notturno 15%
c) lavoro festivo o domenicale notturno 20%
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
Art. 82 TRASFERTE E MISSIONI
Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’Allegato B), che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto o in alternativa, nell’ipotesi di opzione prevista dall’art. 13 del citato allegato, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigo- re alla data del 27 ottobre 1978.
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Art. 83
RIMBORSO DANNI ALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL DIPENDENTE
I Consorzi debbono stipulare, in favore di quei dipendenti che si impe- gnino ad utilizzare per ragioni di servizio l’automezzo di loro proprietà, polizze assicurative collettive, con franchigia di Euro 77,47, destinate a sollevare i dipendenti interessati dagli eventuali danni ai propri automez- zi, causati da essi stessi per colpa in occasione degli spostamenti neces- sari allo svolgimento delle loro funzioni.
Art. 84
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
Il dipendente non può essere trasferito se non per comprovate ragio- ni tecniche ed organizzative.
Ricorre l’ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda neces- sario il cambiamento di residenza anagrafica.
Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi sei.
Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del perio- do di preavviso, il trattamento di trasferta.
Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto suo, della sua famiglia e delle masserizie, con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.
Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità di condizioni d’alloggio, al dipendente trasferito spetta il rimborso di tale maggiore spesa.
Detto rimborso compete anche in caso di trasferimento da alloggio con- sorziale calcolandosi in tale ipotesi il predetto maggiore onere sulla base della differenza tra l’importo della nuova pigione e l’importo dei canoni di affitto vigenti nel luogo di provenienza, a parità di condizioni di alloggio.
Il dipendente trasferito ha diritto, in tutti i casi di cessazione del rap- porto di lavoro, escluso quello per dimissioni volontarie rassegnate entro i cinque anni successivi alla data dal trasferimento, al rimborso di cui al
5° comma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché sia effettuato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che non ricorre l’ipotesi di trasferimento in tutti i casi di cambiamento della sede degli uffici del Consorzio e che, pertan- to, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente arti- colo.
Art. 85 RITENUTE
Le retribuzioni mensili e gli altri emolumenti vengono assoggettati alle ritenute che, secondo le disposizioni legislative e contrattuali, fanno cari- co al personale.
Art. 86 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
In adempimento dell’obbligo sancito dall’art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, i Consorzi debbono stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti con qualifica di quadro dalla responsabilità civi- le verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni con- trattuali.
Analoghe polizze sono stipulate per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa.
Art. 87 RIMBORSO SPESE LEGALI
Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all’esercizio di particolari mansioni loro affidate sono rimborsate, nei limi- ti delle tariffe professionali medie, le spese legali sostenute e documen- tate con notula vistata dal Consiglio dell’Ordine professionale, sempre- ché risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e purché non ci sia conflitto di interesse con il Consorzio.
Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile sia penale, di un dipendente con qualifica di quadro per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del quadro sono anticipate dal Consorzio, sempreché non sussista conflitto di interessi.
La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del dipendente con qualifica di quadro per dolo o colpa grave comporta il diritto del Consorzio al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie.
Nel caso in cui i procedimenti giudiziari siano intentati nei confronti del dipendente con qualifica di quadro in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per fatti accaduti durante il rapporto stesso, il Consorzio è tenuto a rimborsare al quadro le spese legali sostenute sem- preché risulti esclusa da sentenza passata in giudicato la responsabilità del quadro per dolo o colpa grave.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2°, 3° e 4° si applicano anche per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa.
Art. 88 INNOVAZIONI ED INVENZIONI
E’ istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il com- pito di valutare la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 4 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, per le innovazioni o invenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadro, ferme restando le disposizioni di cui al
libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.
La predetta Commissione provvede anche, qualora ricorra l’ipotesi di cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio1985, n. 190, alla determinazio- ne dell’entità del corrispettivo economico dell’utilizzo da parte del Consorzio delle predette innovazioni o invenzioni.
La Commissione è composta da sette membri: tre designati dallo SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavora- tori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per cia- scuna Organizzazione ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comu- ne accordo fra le parti, tra i professori universitari, ordinari o associati, incaricati dell’insegnamento delle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i mem-
bri.
La Commissione si riunisce su richiesta dell’Organizzazione sindaca- le cui aderisce il dipendente con qualifica di quadro che intende sotto- porre ad esame la propria innovazione o invenzione, entro sessanta gior- ni dalla richiesta della medesima.
La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.
CAPO V
INTERRUZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL SERVIZIO
Art. 89 FERIE ANNUALI
Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni.
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente.
Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei perio- di stabiliti.
In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre.
Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx.
Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo.
Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma.
Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an-
no solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato e da prestarsi nell’anno medesimo.
Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- scono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno successivo.
Art. 90 PERMESSI ORDINARI
Vengono riconosciute ai dipendenti trentotto ore annue di permessi retribuiti.
I permessi di cui al precedente comma non sono cumulabili con le ferie ordinarie annuali.
Le domande di godimento dei permessi di cui al presente articolo devono essere inoltrate con il preavviso di almeno 24 ore.
I permessi di cui ai precedenti commi devono essere accordati nei giorni richiesti dai dipendenti, a meno che a ciò ostino imprescindibili esi- genze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
Art. 91 PERMESSI STRAORDINARI
Possono accordarsi al personale, in circostanze speciali e subordina- tamente alle esigenze del servizio, permessi straordinari, non computa- bili nelle ferie, della durata non superiore a 2 giorni l’anno anche conse- cutivi, con la corresponsione dei normali emolumenti.
Art. 92
CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito l’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavo- ratore risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o fra- zionato, non superiore a 2 anni.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previ- denziali.
Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.
Art. 93 CONGEDO MATRIMONIALE
Al dipendente che contrae matrimonio spetta un congedo straordina- rio retribuito di 15 giorni non computabile nelle ferie.
Art. 94
CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI
Al personale chiamato o richiamato alle armi, oltre alla conservazione del posto, spetta il trattamento previsto dalle leggi 10 giugno 1940, n. 653,
13 settembre 1946, n. 303 e 3 maggio 1955, n. 370 e successive modifi- che ed integrazioni.
Il periodo trascorso sotto le armi per servizio obbligatorio in seguito alla chiamata od al richiamo va computato agli effetti degli aumenti perio- dici di anzianità, del passaggio di livello di cui all’art. 73 e del trattamen- to di fine rapporto secondo le modalità indicate nell’Allegato L al presen- te contratto.
Il periodo di cui al precedente comma va altresì computato agli effetti dell’anzianità utile per il calcolo della pensione prevista agli articoli 96 e 105.
Al dipendente chiamato o richiamato alle armi viene conservato, com- patibilmente con le esigenze del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione, l’alloggio di proprietà del Consorzio di cui fruisca insieme con i familiari conviventi ed a suo carico all’atto della chiamata o del richiamo. In caso contrario deve essere corrisposta una indennità di ammontare pari al valore locativo dell’alloggio, già determinato ai sensi dell’art. 64.
Art. 95
INFORTUNIO E MALATTIA EXTRAPROFESSIONALI
Nei casi di infortunio o di malattia non ascrivibili a causa di servizio, ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, deve essere garan- tita, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali e assistenziali, l’intera retribuzione per i primi dieci mesi di assenza e la metà di essa per i successivi cinque mesi.
Qualora lo stato di malattia o di infortunio si protragga oltre il quindi- cesimo mese di cui al primo comma e sempreché sussista - a seguito dei relativi accertamenti sanitari effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ovvero in caso di contestazione, dal Collegio medico di cui agli ultimi due commi del presente articolo - prognosi di guarigione con pos- sibilità di efficiente ripresa del servizio, al dipendente viene, a sua xxxxxx- sta, conservato il posto per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Durante tale periodo, che non viene computato ad alcun effetto, non spettano emolumenti di sorta.
Trascorso il termine di cui al 2° comma del presente articolo senza che il dipendente abbia potuto riprendere servizio, ovvero anteriormente a tale scadenza, qualora, in seguito a nuova prognosi, risulti che lo stes- so non possa efficacemente riprendere il servizio, il rapporto si risolve di diritto.
Qualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne verifi- chi un’altra, l’assenza relativa a quest’ultima malattia viene considerata come prosieguo della prima a tutti gli effetti.
Dello stato di malattia e di infortunio deve essere data immediata comunicazione al Consorzio, seguita dall’invio della documentazione relativa entro tre giorni dalla data dell’insorgenza.
Il Consorzio ha facoltà di fare eseguire visite di controllo delle assen- ze per infermità attraverso i servizi ispettivi dei competenti organi pubbli- ci preposti al servizio sanitario.
Le contestazioni che dovessero eventualmente sorgere sono devolu- te ad un Collegio medico composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia del dipendente e da un terzo designato dall’Ordine dei medici della Provincia ove ha sede il Consorzio, su richie- sta di uno dei due anzidetti sanitari.
Qualora una delle parti, debitamente invitata dall’altra, non provveda entro quindici giorni dalla ricezione di tale invito alla designazione del sanitario di sua fiducia, la nomina di quest’ultimo spetta allo stesso Ordine dei medici.
Art. 96
INFORTUNIO E MALATTIA PER CAUSE DI SERVIZIO
In caso di infortunio o malattia ascrivibili a causa di servizio ed in rela- zione diretta ed immediata con l’esercizio delle mansioni commesse al dipendente, si fa luogo al seguente trattamento:
a) se al dipendente sia derivata invalidità temporanea che non gli con- senta l’espletamento delle mansioni commesse, al dipendente mede- simo deve essere garantita, per tutto il periodo dell’inabilità, la con- servazione del posto nonché, mediante integrazione delle somme a
tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, l’inte- ra retribuzione percepita all’atto del verificarsi della malattia o del- l’infortunio.
Il dipendente ha diritto altresì all’anticipo o al rimborso delle spese di cura e di degenza preventivamente autorizzate dal Consorzio, ed in caso di contestazione, determinate dal Collegio medico di cui all’art. 95;
b) se al dipendente sia derivata invalidità permanente che lo renda ina- bile all’espletamento delle mansioni già svolte od altre che possano essere assegnate allo stesso e da quest’ultimo accettate, il rapporto si risolve di diritto con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di invalidità permanente e, oltre all’anticipo o al rimborso di quanto previsto all’ultimo comma della precedente lettera a), al dipen- dente è corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui al successivo articolo 115.
Nell’ipotesi in cui sia derivata invalidità permanente ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed enti con- sortili similari di diritto pubblico con anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 20 anni viene corrisposto, in luogo del trattamento di fine rapporto, un trattamento annuo di pensione pari ai 9/10 dell’importo della retribuzione mensile, determinata ai sensi del successivo terzo comma della presente lettera b), goduta all’atto del verificarsi dell’e- vento, moltiplicata per quattordici.
Ai fini del calcolo del trattamento di cui al 2° comma della presente lett. b), dalla retribuzione mensile è detratto un importo pari al 34% del 3% di ISTAT non conglobata di cui all’allegato G al c.c.n.l. 17 aprile 2002 ed un importo pari al 34% della contingenza scattata dal 1° mag- gio 1977 al 31 dicembre 1991 di cui all’allegato H al c.c.n.l. 17 aprile 2002.
L’ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in dodici o in quattordici rate mensili a seconda della richiesta del dipendente all’at- to del collocamento a riposo; le due rate eccedenti le prime dodici ven- gono corrisposte una nel mese di giugno e l’altra nel mese di dicembre. L’ammontare della pensione come determinato ai sensi del presente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della vita.
Ai fini della determinazione dell’importo della pensione consortile, dal- l’ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo vengono detratti i 2/3 dell’importo annuo della pensione corri- sposta dall’INPS o della pensione sostitutiva di quella INPS corrispo- sta da altri Enti previdenziali all’ex dipendente od ai suoi aventi causa, esclusa la parte afferente al riscatto eventualmente effettuato dal dipendente ed esclusa altresì la parte afferente ai versamenti even- tualmente effettuati per il servizio prestato presso altri datori di lavoro, e non riconosciuto dal Consorzio a titolo di anzianità convenzionale agli effetti del trattamento di quiescenza.
Nell’importo annuo della pensione previdenziale detraibile non vanno calcolate altresì le quote costituenti maggiorazioni della pensione pre- videnziale, sia per carichi di famiglia, sia per anzianità per beneme- renze belliche, ivi compresi il servizio di leva e il richiamo alle armi, non riconosciuti dal Consorzio ai fini del trattamento di quiescenza. L’importo della quota di pensione previdenziale detraibile, determina- to all’atto del collocamento a riposo, non subisce, successivamente a tale data, alcuna variazione, tranne l’ipotesi in cui intervenga una rili- quidazione di pensione INPS o di pensione sostitutiva, determinata da accertamenti di maggiori importi retributivi e contributivi a carico del Consorzio;
c) in caso di morte del dipendente, in conseguenza dell’infortunio o della malattia riconosciuti per causa di servizio, oltre all’anticipo o al rim- borso di cui all’ultimo comma della precedente lettera a), agli aventi diritto compete il trattamento di fine rapporto di cui al successivo arti- colo 115.
In deroga a quanto previsto nella precedente lettera c), nell’ipotesi di decesso per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed enti consortili similari di diritto pubblico con anzianità di servizio effet- tivo pari o superiore a 20 anni, verrà corrisposto agli aventi diritto di cui al successivo articolo 120 il trattamento di pensione di cui al secondo comma della precedente lettera b) con la detrazione di cui al 4° comma dell’art. 99 del presente contratto e con le riduzioni di cui al successivo art. 120.
Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui al 2° comma della precedente lettera b) e di cui alla precedente lettera c), le frazioni di anno superiori a sei mesi valgono come anno intero.
E’ fatta comunque salva la facoltà di opzione, sia nell’ipotesi di cui alla lettera b), sia nell’ipotesi di cui alla lettera c) del presente articolo, per il trattamento di fine rapporto maturato all’atto del verificarsi dell’evento che ha dato luogo alla cessazione del rapporto.
Gli accertamenti ed il giudizio sul grado di invalidità sono deferiti ad un Collegio medico costituito nel modo previsto al precedente art. 95.
IMPEGNO A VERBALE
A decorrere dal 15 luglio 1985 e per il restante periodo di vigenza del contratto, nell’ipotesi in cui si verifichino cessazioni di rapporti di lavoro per infortunio o malattia per cause di servizio di dipendenti dei Consorzi di bonifica i quali non abbiano i requisiti necessari per avere diritto al trat- tamento di pensione ai sensi della lett. b), 2° comma e della lett. c), 2° comma del precedente articolo 96, lo SNEBI e le Organizzazioni sinda- cali dei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno, in sede nazionale, per individuare un idoneo trattamento risarcitorio, aggiuntivo al trattamento di fine rapporto, che rientrerà tra gli obblighi contrattuali collettivi.
Art. 97 ACCERTAMENTI SANITARI
Il Consorzio ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipenden- te da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all’ultimo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 98
MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
In caso di malattia o di infortunio, al dipendente viene mantenuto l’al- loggio consorziale eventualmente in godimento, per tutto il periodo di conservazione del posto, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione.
In caso contrario, deve essere corrisposta una indennità di ammonta- re pari al valore locativo dell’alloggio, già determinato ai sensi dell’art. 64.
Art. 99
ANTICIPAZIONE, CUMULO E DETRAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI
Nelle ipotesi previste al primo comma dell’art. 95 e alla lettera a) del- l’art. 96 il Consorzio anticipa al dipendente mensilmente, in coincidenza con la corresponsione delle quote a suo carico, le somme dovute al dipendente stesso dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Tali somme dovranno essere rimborsate dal dipendente al Consorzio all’atto della liquidazione delle stesse da parte dei predetti Istituti.
Le somme corrisposte mensilmente al dipendente a titolo di anticipa- zione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio ai sensi del precedente comma, sono assoggettate esclusivamente alle ritenute fiscali legislativamente previste.
Le somme versate mensilmente dal Consorzio a titolo di integrazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio, dovute dagli istitu- ti previdenziali ed assistenziali sono, viceversa, assoggettate oltreché alle ritenute fiscali anche alle trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali secondo le disposizioni legislative vigenti.
In caso di infortunio o di malattia per causa di servizio, l’importo delle spese di cura e di degenza liquidato dagli Enti previdenziali, viene, nei limiti dell’anticipo o del rimborso di cui alla lettera a) dell’art. 96, detratto dal trattamento corrisposto dal Consorzio.
Le somme liquidate e le prestazioni erogate al dipendente da Istituti
previdenziali o assicurativi presso i quali esso sia iscritto tanto in forza di legge che di altre disposizioni obbligatorie per la copertura dei rischi di infortunio o per l’istituzione di fondi di previdenza, rimangono a beneficio del dipendente, salva l’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 96.
IMPEGNO A VERBALE
Le parti si impegnano a prendere contatto con l’INPS al fine di verifi- care la possibilità di chiarire, in apposito accordo, che le somme corri- sposte dai Consorzi a titolo di anticipazione delle prestazioni assicurati- ve e previdenziali non costituiscono imponibile previdenziale e di ottene- re che le prestazioni anticipate dai Consorzi vengano restituite dall’INPS agli aventi diritto mediante assegno recapitato presso la sede del Consorzio.
Art. 100 GRAVIDANZA E PUERPERIO
In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in mate- ria di tutela e sostegno della maternità e paternità.
A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richia- mate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente prece- dente a quello nel corso del quale ha inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro.
Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato
dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio della malattia, il trattamento di cui all’art. 95 se risulti ad essa più favorevole.
Art. 101
ASPETTATIVA SENZA DIRITTO A RETRIBUZIONE
E’ in facoltà del Consorzio concedere al dipendente che abbia com- piuto almeno tre anni di servizio effettivo, un periodo di aspettativa la cui durata non può, in un quinquennio, essere complessivamente superiore a dodici mesi.
Durante il periodo di aspettativa, che non viene computato ad alcun effetto, al dipendente non spettano emolumenti di sorta.
CAPO VI
PRESTAZIONI SANITARIE E PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
Art. 102
PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato sono garantite le prestazioni sanitarie di cui all’Allegato O) del presente contratto, alle con- dizioni e con le modalità ivi indicate.
Art. 103 PREVIDENZA INTEGRATIVA
È istituita una Commissione paritetica, composta da due rappresen- tanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da sei rappresentanti nominati dallo SNEBI, avente il compito di individuare una disciplina per l’istituzione di un fondo di previdenza complementare alimentato con una quota della percentua- le che i Consorzi attualmente versano all’ENPAIA per l’accantonamento del T.F.R. dei dipendenti consorziali, maturato a decorrere dall’1-6-1982 (7,40%), con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stes- so fondo.
La Commissione disciplinerà la previdenza complementare nel setto- re consortile, senza aggravio di costi a carico dei Consorzi, tenuto conto di quanto stabilito nel protocollo d’intesa allegato al presente contratto, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, e secondo le dispo- sizioni contenute nelle norme attuative della legge delega.
CAPO VII
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 104
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Sono cause di cessazione del rapporto:
a) la morte del dipendente;
b) la perdita della cittadinanza italiana per provvedimento delle competenti Autorità;
c) la revoca dell’assunzione alla scadenza del periodo di prova;
d) la malattia e l’infortunio, nei modi e nei termini previsti agli artt. 95 e 96;
e) la dispensa nell’interesse del servizio;
f) il licenziamento di cui all’art. 55;
g) il licenziamento di diritto di cui all’art. 56;
h) le dimissioni volontarie rassegnate o dichiarate di ufficio;
i) il raggiungimento dei limiti di età previsti dal successivo art. 108;
l) il recesso del Consorzio dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi 15 luglio 1966, n.
604, e 11 maggio 1990, n. 108;
m) la scadenza del termine prefissato per il rapporto a tempo determinato.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti contraenti, nell’intento di evitare future controversie interpretati- ve, espressamente si obbligano ad applicare, per il personale con rap- porto a tempo indeterminato, la legge 15 luglio 1966, n. 604, anche nel- l’ipotesi di una pluralità di licenziamenti individuali intimati coevamente, fermo restando in ogni caso il disposto di cui al 2° comma dell’art. 11 della citata legge.
Art. 105
DISPENSA NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO
Il dipendente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata incapacità all’a- dempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, è adottato dal Consorzio sulla base del parere espresso da un Collegio medico costituito nel modo previsto all’art. 95.
Acquisito il parere del Collegio medico e prima di adottare il relativo provvedimento, il Consorzio, su richiesta del lavoratore interessato, dovrà valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte e ad esse equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godi- mento, purché la prestazione da rendere nelle nuove mansioni sia profi- cuamente utilizzabile nell’ambito della struttura organizzativa consortile. Il provvedimento di dispensa per incapacità deve essere preceduto
dal conforme parere di una Commissione composta da cinque membri, nominati come segue:
• uno, con funzioni di Presidente, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio;
• due dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;
• due dal Sindacato al quale il dipendente è iscritto od ha conferito man- dato nell’ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spet- tanza, queste sono devolute all’Assessorato regionale al lavoro o, in caso di mancata designazione di quest’ultimo nello stesso termine, all’Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede il Consorzio.
In caso di dispensa dal servizio al dipendente con almeno venti anni di anzianità effettiva di servizio, è corrisposto un trattamento annuo di pensione pari a tanti trentacinquesimi dei 9/10 dell’ultima retribuzione mensile, calcolata secondo quanto disposto al 3° comma della lett. b) del precedente articolo 96 moltiplicata per quattordici, quanti sono gli anni di anzianità di servizio effettiva e convenzionale, conseguita dal dipenden- te all’atto della cessazione del rapporto, con il massimo di trentacinque trentacinquesimi, detratta la pensione previdenziale secondo quanto disposto ai commi 6, 7 e 8 della lettera b) del precedente articolo 96.
Per gli impiegati con funzioni direttive e per i quadri, il calcolo di cui al precedente comma viene effettuato sulla base di trentesimi, con il mas- simo di trenta trentesimi.
L’ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in dodi- ci o in quattordici rate mensili a seconda della richiesta del dipendente all’atto del collocamento a riposo; le due rate eccedenti le prime dodici vengono corrisposte una nel mese di giugno e l’altra nel mese di dicem- bre.
L’ammontare della pensione come determinato ai sensi del presente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della vita.
E’ fatta comunque salva la facoltà di opzione per il trattamento di fine rapporto maturato alla data del provvedimento di dispensa dal servizio.
Art. 106 DIMISSIONI VOLONTARIE
Il dipendente che intenda rassegnare le dimissioni deve notificarle con lettera raccomandata A.R., rispettando i termini di preavviso di cui al suc- cessivo art. 112, ridotti a metà.
Art. 107 DIMISSIONI D'UFFICIO
Vengono dichiarate le dimissioni d’ufficio qualora il dipendente, quan- tunque diffidato dal Consorzio con lettera raccomandata A.R.:
a) contravvenga al divieto sancito dall’ultimo comma dell’art. 45;
b) rifiuti di assumere servizio nel posto in cui sia stato trasferito;
c) rimanga ingiustificatamente assente dall’ufficio per un periodo supe- riore a dieci giorni;
d) non riassuma servizio - salvo comprovato motivo di impedimento - entro dieci giorni dal termine prestabilito, nei casi di sospensione del rapporto per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa.
Il provvedimento di cui al presente articolo va adottato previa conte- stazione dell’addebito e concessione di un termine per deduzioni, non inferiore a 15 giorni, nonché sulla base di parere di apposita Commissione costituita in conformità al disposto di cui al 3° e 4° comma dell’art. 105.
97
Art. 108 LIMITI DI ETÀ
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il dipen- dente compie il 65° anno di età.
IMPEGNO A VERBALE
Art. 111 CONSEGNE
Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al dipendente di conse- gnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i fasci- coli delle pratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimen- to.
Nell’ipotesi in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, vengano emanate norme di legge che prevedano la facoltà del datore di lavoro e del lavoratore di convenire la prosecuzione del rappor- to di lavoro oltre il compimento del 65° anno di età del lavoratore, le parti si incontreranno per esaminare gli effetti di tali norme sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti consortili.
Art. 109
DIVIETO DI CONTRATTI D'OPERA CON EX DIPENDENTI CONSORZIALI
Agli ex dipendenti consorziali, il cui rapporto di lavoro sia cessato per raggiunti limiti di età e/o di servizio o per le altre cause indicate alle let- tere da d) ad l) dell’art. 104, non possono essere conferiti incarichi pro- fessionali da parte dei Consorzi, rimanendo quindi esclusa la facoltà di stipulare con i predetti ex dipendenti contratti d’opera.
Art. 110 CERTIFICATO DI SERVIZIO
All’atto della cessazione del rapporto, viene rilasciato, al dipendente che ne faccia richiesta, un certificato di servizio con le indicazioni relative alla durata del servizio stesso, alla qualifica e alle mansioni disimpegnate.
Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico.
Se il dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera disposizione del Consorzio gli immobili avuti in godimento, è tenu- ta sospesa la liquidazione delle somme spettantigli fino all’avvenuto rila- scio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.
Art. 112 PREAVVISO
Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per le cause indica- te alle lettere e) ed l) dell’art. 104, è dovuto dal Consorzio il preavviso, osservati i seguenti termini in relazione all’anzianità di servizio effettivo:
- per il personale appartenente alla 7ª fascia funzionale:
a) quattro mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) sei mesi per anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni;
c) otto mesi per anzianità superiore a dieci e fino a quindici anni; d) dieci mesi per anzianità superiore a quindici e fino a venti anni; e) dodici mesi per anzianità superiore a venti anni;
- per il personale appartenente alla 6a fascia funzionale:
a) due mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni,
b) quattro mesi per anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni,
c) sei mesi per anzianità superiore a dieci e fino a venti anni;
d) otto mesi per anzianità superiore a venti anni.
- per il rimanente personale:
a) due mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni;
c) quattro mesi per anzianità superiore a dieci e fino a venti anni;
d) sei mesi per anzianità superiore a venti anni.
NORMA TRANSITORIA
Per il personale con rapporto a tempo indeterminato con anzianità di servizio al 31/7/1994 superiore a 10 anni e fino a 20 anni, nell’ipotesi di cessazione del rapporto ai sensi della lettera l) dell’art. 104, i termini di preavviso indicati al precedente art. 106 sono prolungati di ulteriori due mesi.
Art. 113
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
In caso di morte del dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di cui alla lettera d) dell’art. 104 nonché nell’ipotesi d’inosservanza dei termini di cui all’articolo precedente, il Consorzio è obbligato a corrispon- dere ai sensi degli articoli 2118 e 2122 c.c., indipendentemente dal trat-
tamento di quiescenza da corrispondere, una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso.
Lo stesso obbligo incombe al dipendente nel caso di mancato rispet- to dei termini di preavviso ai sensi dell’art. 106.
Art. 114
COMPUTO DEL PERIODO DI PREAVVISO
Tranne il caso di morte, il periodo di preavviso, sostituito dalla corri- spondente indennità, è considerato come servizio effettivo per il calcolo dell’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione spettante in caso di cessazione del rapporto per infortunio o malattia per causa di servizio.
CAPO VIII TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 115
DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di cui agli articoli 96, lett. b) e c), e 105 del presente contratto, spetta al dipendente il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.
Art. 116 ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Ai fini della determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata al 31 maggio 1982, l’anzianità di servizio è determinata dalla durata del servizio ininterrottamente prestato, in via continuativa ed esclusiva, dalla data di inizio del rapporto alla data del 31 maggio 1982, ivi compreso il periodo di prova seguito da conferma e quelli di interru- zione che, per disposizioni di legge e del presente contratto, siano con- siderati come servizio effettivo.
Va altresì considerato, a tutti gli effetti, servizio effettivo quello presta- to con le stesse caratteristiche di cui al comma precedente in qualità di giornaliero o straordinario presso lo stesso Xxxxxxxxx, senza che sia intervenuta interruzione nel rapporto di lavoro.
Le anzianità convenzionali già riconosciute al 31 maggio 1982 ai fini del trattamento di quiescenza vengono considerate in aggiunta alla anzianità suddetta, nei casi e nei limiti previsti dalle norme contrattuali vigenti all’epoca in cui sono state assunte le delibere che le hanno accor- date.
Art. 117 ARROTONDAMENTO DELLE FRAZIONI DI MESE
Ai fini della determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata fino al 31maggio 1982, le frazioni di anno vanno computate in dodicesimi, calcolandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Art. 118
ANZIANITÀ PER BENEMERENZE BELLICHE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO DAI
DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA FINO AL 31 MAGGIO 1982
Ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione della quota di T.F.R. maturata sino al 31 maggio 1982 dai dipendenti dei Consorzi di bonifica trovano applicazione le benemerenze belliche già riconosciute che, in base alle leggi vigenti per il personale civile dello Stato, diano luogo al riconoscimento ai dipendenti statali di anzianità con- venzionale per il trattamento di pensione. Dette benemerenze si applica- no in ragione di un ventesimo dell’anzianità convenzionale complessiva per ogni anno di effettivo servizio prestato, alle dipendenze del Consorzio, fino al 31 maggio 1982 con un massimo di 20 ventesimi.
Le anzidette benemerenze belliche vengono anche computate in aumento dell’anzianità utile per il calcolo del trattamento di pensione nei casi previsti agli articoli 96, lettere b) e c), e 105 del presente contratto.
Le stesse benemerenze non valgono invece per il conseguimento del- l’anzianità di servizio minima per avere diritto al trattamento di pensione nei casi previsti ai sopra citati articoli.
Art. 119
ANZIANITÀ PER BENEMERENZE BELLICHE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO DAI DIPENDENTI DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
FINO AL 31 MAGGIO 1982
Ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata sino al 31 maggio 1982 dai dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario trovano applicazione le benemerenze belliche già riconosciute a norma della legi- slazione sugli ex combattenti antecedente alla L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche che diano luogo per il personale civile dello Stato al riconoscimento di anzianità convenzionale per il trattamento di quie- scenza.
Le anzidette benemerenze si applicano ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata sino al 31 maggio 1982, in ragione di un ventesimo dell’anzianità convenzionale complessiva per ogni anno di effettivo servi- zio prestato alle dipendenze del Consorzio, dall’inizio del rapporto sino al 31 maggio 1982, fino ad un massimo di venti ventesimi.
Art. 120
REVERSIBILITÀ DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE LIQUIDATI FINO AL 31 MAGGIO 1982 O SPETTANTI NEI CASI SPECIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 96 E 105
Alla morte del pensionato, nonché nell’ipotesi in cui il dipendente dei Consorzi di bonifica ed enti consortili similari di diritto pubblico con rap- porto a tempo indeterminato ed anzianità di servizio pari o superiore a 20 anni, deceda per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio, la pensione è reversibile:
a) al coniuge fino a quando non contragga nuove nozze;
b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti e agli affiliati durante il periodo di minore età, salvo che trattandosi di figlie nubili contraggano matrimonio;
c) ai figli di cui alla precedente lettera b) anche se maggiorenni, purché inabili al lavoro;
d) ai figli di cui alla precedente lettera b) fino al conseguimento del diplo- ma di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età.
La pensione di reversibilità compete nelle seguenti misure:
a) il 60% al coniuge;
b) il 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge oppu- re il 40% se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessiva- mente né inferiore al 60% né superiore all’intero ammontare della pen- sione diretta.
Il coniuge non ha diritto a pensione quando sussista separazione per- sonale per sua colpa, in virtù di sentenza passata in giudicato.
I figli adottivi e gli affiliati nonché gli adottanti e gli affilianti non hanno diritto a pensione se l’adozione e l’affiliazione hanno effetto dopo la ces- sazione del rapporto di lavoro.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che alla data della morte del pensionato risultino a suo carico.
In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli xxxxxx e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del xxxxx causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
La pensione spettante ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.
Nel caso di concorso di più aventi diritto, fermo rimanendo il limite inferiore del 15%, la pensione non può essere complessivamente supe- riore all’intero importo della pensione diretta.
TITOLO IV
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E TELELAVORO
Art. 121
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a rap- porti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dall’art 46 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, con esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro, si attengono alle seguenti modalità.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede un orario di lavoro ridotto, non inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi di quello normale, considerato nella sua consistenza settimanale, con distribuzione giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme. In casi particolari, qualora la tipologia del rapporto a tempo parziale lo richieda (es. servizi di pulizia) la percentuale del 33% può essere ridotta fino al 30%.
Le frazioni di ora risultanti dall’applicazione delle percentuali di cui al precedente comma si arrotondano per eccesso o per difetto all’ora intera.
Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi pos- sono costituire rapporti di lavoro “part-time” di tipo verticale, quando sia previsto che l’attività lavorativa sia svolta ad orario normale ma limitata- mente a giorni predeterminati nell’arco della settimana e per tutte le set- timane dell’anno ovvero che sia svolta a periodi predeterminati nell’arco dell’anno, con copertura dell’intero orario normale giornaliero e settima- nale.
Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il princi- pio della parità di trattamento per cui tutti gli istituti del presente contrat- to applicabili ai lavoratori a tempo pieno devono essere applicati al per- sonale a tempo parziale in misura proporzionale alla minor durata del- l’attività svolta, sempreché siano compatibili con la speciale natura del
rapporto.
In particolare:
a) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione;
b) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno l’anzianità di servizio maturata ai fini degli aumenti periodici di anzianità durante il rapporto di lavoro a tempo parziale viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è stato prestato il lavoro a tempo parziale;
c) ai lavoratori con rapporto di lavoro, a tempo parziale di tipo orizzonta- le, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effet- tuate);
d) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale che preveda lo svolgimento dell’attività lavorativa a giorni predetermi- nati della settimana lungo tutto l’arco dell’anno spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti sono i giorni lavo- rativi settimanali previsti nel contratto a tempo parziale, moltiplicato 4,33;
e) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che pre- veda lo svolgimento di attività lavorativa in periodi predeterminati nel- l’arco dell’anno per l’intero orario di lavoro giornaliero e settimanale spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti ne risultano dal rapporto tra il numero delle settimane lavorate e le 52 settimane annue;
f) l’indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con riferimento alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui ai commi 2 e 4 del presen- te articolo possono essere costituiti anche a tempo determinato, ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere, nel caso di part–time oriz- zontale, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle concordate nel contratto individuale. Il numero massimo di ore di lavoro supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è di una.
Il lavoro supplementare può essere richiesto nei periodi di accentua- ta operatività degli impianti idrovori e/o irrigui ed ogni qual volta sia necessario all’ente compiere un’opera od un servizio collegati a termini di scadenza improrogabili.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie.
In caso di superamento del limite massimo delle ore di lavoro supple- mentare, richiedibili nell’arco della settimana, è dovuta, sul compenso relativo ad ogni ora di lavoro supplementare eccedente, una maggiora- zione del 25%.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in relazione alla giorna- ta di attività lavorativa. Le prestazioni di lavoro straordinario rese dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono com- pensate così come previsto all’art. 78 del presente contratto.
L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è consentita anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo determinato nelle ipotesi previste dal X.Xxx. 6 set- tembre 2001, n. 368.
I limiti alle prestazioni di lavoro straordinario rispettivamente di 225 ore e di 250 ore all’anno, previsti per i lavoratori a tempo pieno dall’art.
78 e per gli operai avventizi dall’art. 135 del presente contratto, sono riproporzionati in relazione al minor orario di lavoro pattuito con il lavora- tore con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Su accordo scritto tra lavoratore, assistito da un componente della RSA/RSU da lui designato e Consorzio potrà essere prevista l’inserzione nel contratto a tempo parziale di:
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa;
- clausole elastiche, esclusivamente per il part – time di tipo verticale, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavo- rativa.
La variazione della durata e/o della collocazione temporale della pre- stazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire soltan- to in caso di comprovate ragioni tecniche ed organizzative.
La variazione della durata e/o della collocazione temporale della pre-
stazione lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore a tempo parziale con un preavviso scritto, non inferiore a tre giorni, recante l’indicazione delle ragioni tecniche ed organizzative che rendono necessarie le varia- zioni medesime.
La durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita potrà esse- re variata in aumento fino al 20%, arrotondandosi per eccesso o per difet- to le frazioni di ora.
La variazione della durata e/o della collocazione temporale della pre- stazione lavorativa comporta, in favore del lavoratore, una maggiorazio- ne della retribuzione del 10%, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi, contrattuali e legali indiretti e differiti.
Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con le moda- lità elastiche o flessibili senza il rispetto delle condizioni previste nei pre- cedenti commi, comporta, a favore del lavoratore, il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, pari al 25% della retribuzione dovuta per
il periodo di violazione delle norme contrattuali collettive concernenti le modalità elastiche o flessibili di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, stabilite nei commi 16, 17, 18 e 19 del presente articolo. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto che consente la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa ini- zialmente concordata non costituisce infrazione disciplinare né può inte- grare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno non costitui- sce infrazione disciplinare né può integrare in alcun caso giustificato motivo di licenziamento.
Il lavoratore può negare la propria disponibilità alla variazione dell’o- rario qualora sopravvengano le seguenti documentate ragioni:
a) necessità di assistere i genitori od il coniuge od il convivente, i figli od altri famigliari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assi- stenza nell’ambito famigliare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b) precedente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale, attuato ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera T, del X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276, a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
Nell’ipotesi in cui il Consorzio intenda procedere ad assunzioni di per- sonale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il Consorzio medesimo è tenuto a darne preventiva informazione al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche mediante comunicazione scritta, esposta in luogo accessibile a tutti presso la sede consortile e a prende- re in considerazione eventuali domande di trasformazione a tempo par- ziale del rapporto di lavoro a tempo pieno, inoltrate dai dipendenti in ser- vizio. Qualora il Consorzio ravvisi l’opportunità di accogliere le domande dei dipendenti in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, darà la precedenza alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri che devono accudire bambini di età inferiore ai sei anni ed ai lavoratori che prestano assistenza a fami- gliari portatori di handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno, o che prestano assistenza al coniuge o ad un parente entro il secondo grado o al convivente, ammalati in condizioni di gravità, accer- tata dal servizio sanitario nazionale e stabilmente conviventi con il lavo- ratore.
I Consorzi informeranno annualmente le RSA/RSU, mediante conse- gna del modulo Allegato V al presente contratto, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell’anno precedente.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le dispo- sizioni contenute nel D.Lgs. 21 gennaio 2000, n. 61, così come modifi- cato dal X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 122
DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO
I Consorzi hanno la facoltà di definire progetti per la sperimentazione del telelavoro e di attuarli, d’intesa con i lavoratori con le modalità e nei limiti stabiliti nell’allegato Z al presente contratto collettivo.
TITOLO V
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI OPERAI AVVENTIZI
Art. 123 CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Gli operai avventizi stagionali sono quelli addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irri- gazione, riordino delle scoline, ecc.) nonché gli operai avventizi addetti alla esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta.
Gli operai di cui al precedente comma sono classificati nelle fasce fun- zionali di cui all’art. 2 ed in conformità ai criteri sanciti dallo stesso art. 2. I predetti operai sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determi- nato
ai sensi e con le norme di cui alla D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 ed all’art. 23, 1° comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che i lavori di esecuzione indicati al 1° comma sono costituiti da opere di miglioramento fondiario - volontarie e coattive
- d’interesse di un singolo fondo o comuni a più fondi e che pertanto trat- tasi di interventi distinti dalle opere, i cui addetti rientrano nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
Art. 124 REQUISITI PER L'ASSUNZIONE
Gli operai sono assunti in base alle norme di legge vigenti. Per l’assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elet- torato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del prece- dente art. 56;
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.
In caso di avviamento al lavoro, a seguito di chiamata al collocamen- to, di lavoratori extracomunitari o apolidi, regolarmente soggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla precedente lette- ra a).
Art. 125 PERIODO DI PROVA
L’operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di 6 giorni.
Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenu- ta determinazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, l’operaio s’intenderà definitivamente assunto.
Art. 126
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituisce, salve le deroghe previste dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, con l’accettazione della lettera di assunzione, nella quale debbono essere indicati:
a) gli estremi del provvedimento di assunzione;
b) la durata del rapporto, con espressa indicazione della data di inizio e di cessazione del rapporto stesso, ovvero mediante l’indicazione del termine finale del rapporto “per relationem” con espressa menzione dei lavori stagionali per i quali l’operaio è assunto;
c) la durata del periodo di prova;
d) la qualifica e la fascia funzionale;
e) la retribuzione nei suoi elementi costitutivi;
f) l’ambito territoriale all’interno del quale l’operaio deve svolgere le sue mansioni.
Art. 127 DOVERI DEGLI OPERAI
Gli operai hanno l’obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dalle norme regolamentari consortili.
In particolare gli operai hanno l’obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro confe- rite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l’intero orario di lavoro e pre- starsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il lavoro consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d’ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimen-
to delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti o stru- menti o macchine loro affidati;
d) giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento.
Art. 128
ORARIO DI LAVORO - FESTIVITÀ
La durata dell’orario ordinario settimanale non può superare le 38 ore settimanali di media nell’arco della durata del rapporto.
La ripartizione dell’orario normale nei vari mesi in modo che sia rispet- tata la media, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U..
Nell’effettuare tale ripartizione le parti potranno fissare, per un perio- do corrispondente alla metà della durata del rapporto, orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media, dei minori orari fissati per il restante periodo, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per le occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata massima del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata massima giornaliera di lavoro ordinario non può supe- rare le 10 ore.
La durata dell’orario di lavoro dei dipendenti addetti alle occupazioni di cui al precedente comma è ridotta, per un periodo pari al 30% della durata dell’intero rapporto di lavoro, da 50 a 44 ore settimanali.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante il rapporto di lavoro per alcuni periodi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al preceden- te comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 6° comma saranno determinate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U..
La durata e la distribuzione dell’orario ordinario giornaliero e settima- nale per tutto il personale contemplato nel presente articolo vengono fis- sate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U., al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione Provinciale del lavoro.
Resta ferma, per gli operai avventizi dei Consorzi di miglioramento fondiario, l’eventuale diversa disciplina dell’orario di lavoro già concorda- ta in sede locale, purché nel rispetto della media di orario annuo di cui ai precedenti commi.
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubbli- ci uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località ove il dipendente presta servizio.
Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettua- te nei giorni riconosciuti festivi prima dell’entrata in vigore della L. 5 marzo 1977, n. 54, trova applicazione la normativa di cui all’accordo 20 maggio 1977, Allegato D) al presente contratto.
Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai sensi del CCNL. 30 luglio 1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in vigore le riduzioni dell’orario ordinario di lavoro contemplate dai pre- detti accordi circoscrizionali in vigore al 31 dicembre 1973. In mancanza di tali accordi trova applicazione la norma di cui al 17° comma dell’art. 46 del presente contratto.
CHIARIMENTO A VERBALE
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore distribuite secondo le intese di cui al 9° comma, deve intendersi riferita alle ore per
le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 4° comma, indipen- dentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l’i- potesi contemplata al 7° comma.
Art. 129 CAMBIAMENTO DI MANSIONI - EFFETTI
L’operaio deve essere adibito alle mansioni per le quali viene assun- to o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma equivalenti a quelle di assunzione o a quelle suc- cessivamente affidategli.
L’assegnazione all’operaio di mansioni superiori comporta, dall’inizio dell’effettivo espletamento delle suddette mansioni, la corresponsione della retribuzione corrispondente alle nuove mansioni.
Qualora l’assegnazione delle mansioni superiori - salvo il caso di sostituzione di operaio assente con diritto alla conservazione del posto - si protragga oltre tre mesi, l’operaio ha senz’altro diritto all’attribuzione della nuova qualifica, con le modalità sopraindicate per quanto attiene alla misura della retribuzione.
Art. 130 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura dei rapporti di lavoro degli operai avventizi, le corrispondenti disposizioni dettate agli articoli dal 51 al 63 del presente contratto, fermo restando che relativamente ai termini per la contestazione degli addebiti e successive procedure, valgono le disposi- zioni di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 131 RETRIBUZIONE
La retribuzione oraria dell’operaio avventizio stagionale è composta dai seguenti elementi:
a) minimo di paga base oraria;
b) 3° elemento.
La retribuzione può essere corrisposta settimanalmente, quattordici- nalmente, quindicinalmente o mensilmente a seconda della durata del rapporto.
Quando il periodo di paga sia quattordicinale o quindicinale, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% della retribu- zione.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre quindici giorni dalla scadenza del perio- do di paga cui si riferisce.
Nel caso che il datore di lavoro ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l’operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento. Per com- provati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato pre- vio accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavo- ratori.
Nel caso che la paga sia corrisposta in località diversa dal posto di lavoro, si concederà all’operaio di cessare il lavoro in modo da poter rag- giungere il luogo in cui si corrisponde la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante il periodo di sosta giornaliera.
Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione del Consorzio, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, tutti gli ele- menti che concorrono a formare la somma globale che viene corrisposta, l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e le ritenute di cui al succes- sivo art. 138.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative non- ché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento.
NOTA A VERBALE
Nel minimo di paga base oraria sono state conglobate, con effetto 1° gennaio 2006, le voci retributive già previste nelle lettere da b) ad e) com- prese dell’art. 129 del c.c.n.l. 17 aprile 2002 (quota di percentuale ISTAT non conglobata, indennità di contingenza, indennità integrativa ed ele- mento distinto della retribuzione).
Art. 132
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13ª MENSILITÀ,
14ª MENSILITÀ, FESTIVITÀ E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (3° ELEMENTO)
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività nazionali e infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla L. 5 marzo 1977, n. 54, 13ª e 14ª mensilità e trattamento di fine rapporto è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base, del 39,07% così suddivisa:
a) ferie 8,33%
b) festività nazionali e infrasettimanali 5,44%
c) tredicesima mensilità 8,33%
d) quattordicesima mensilità 8,33%
e) trattamento di fine rapporto 8,64%
Art. 133 | 3) lavoro festivo straordinario | 50% |
MINIMI DI PAGA BASE | 4) lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici | 27% |
Per la individuazione delle fasce funzionali nelle quali classificare gli operai agli effetti della determinazione dei minimi di paga base, si fa rife- | 5) lavoro notturno ordinario compreso in turni periodici | 10% |
rimento ai criteri sanciti all’art. 2. Gli importi del minimo di paga base oraria sono quelli indicati nelle | 6) lavoro notturno straordinario | 38% |
tabelle di cui all’Allegato A) per le fasce funzionali prima, seconda e terza, divisi per 164,67. | 7) lavoro festivo notturno escluso quello compreso | |
in turni periodici | 46% | |
Art. 134 | 8) lavoro festivo notturno compreso in turni periodici | 15% |
CUMULO DI MANSIONI | 9) lavoro festivo notturno straordinario | 66% |
All’operaio cui vengono affidate mansioni pertinenti a diverse qualifi- che è riconosciuto il minimo di stipendio della qualifica corrispondente | 10) lavoro domenicale con riposo compensativo esclusi i turnisti | 8% |
alla mansione prevalente, tenendo anche debito conto della mansione superiore qualora quest’ultima non sia la prevalente.
Art. 135
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, pre- stazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere le 250 ore annue, salvo caso eccezionali.
Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato.
Il lavoro compiuto oltre l’orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario del minimo di paga base, maggiorato come segue:
1) lavoro straordinario diurno 25%
2) lavoro festivo diurno 39%
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato ese- guito.
Art. 136 TRASFERTE E MISSIONI
Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’Allegato B) o, in alternativa, nell’ipotesi di opzione esercitata ai sensi dell’art. 11 del punto 8 dell’Accordo nazionale 27 ottobre 1978, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigore alla data del 27 otto- bre 1978.
Art. 137 INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
L’operaio non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche ed organizzative.
Ricorre l’ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda neces- sario il cambiamento di residenza anagrafica.
Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi 6.
Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del perio- do di preavviso, il trattamento di trasferta.
All’operaio trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto suo, della famiglia e delle masserizie, con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.
Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità di condizioni di alloggio, all’operaio trasferito spetta il rimborso di tale maggiore spesa.
L’operaio trasferito ha diritto, in tutti i casi di anticipata cessazione del rapporto di lavoro che intervenga prima della scadenza del termine, escluso quello per dimissioni volontarie, al rimborso di cui al 5° comma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché esso sia effettuato entro 1 mese dalla cessazione del rapporto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che non ricorre l’ipotesi di trasferimento in tutti i casi di cambiamento di sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 138 RITENUTE
Le retribuzioni e gli altri emolumenti vengono assoggettati alle ritenu- te che secondo le disposizioni legislative e contrattuali fanno carico all’o- peraio.
Art. 139
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
Nell’ipotesi in cui l’operaio giunto al posto di lavoro non possa inizia- re la prestazione o la stessa abbia una durata inferiore a 2 ore, l’operaio ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giorna- liera di qualifica.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma qualora la prestazio- ne abbia una durata superiore a 2 ore e fino a 3 ore, l’operaio ha diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore a 3 ore e sino a 4 ore e mezza il lavoratore ha diritto al 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore a 4 ore e mezza il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione giornaliera di qualifica.
Art. 140
ASSICURAZIONI SOCIALI E INTEGRAZIONE TRATTAMENTI
Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l’assicurazione contro gli infortuni, per l’assistenza malattie e per l’assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
Agli operai che godono del trattamento previdenziale previsto dalla legge per il settore dell’agricoltura compete, ad integrazione del tratta- mento predetto e per i periodi in cui lo stesso viene corrisposto, una indennità giornaliera di importo pari alla differenza tra il 70% o il 90% della retribuzione globale giornaliera, a seconda che si tratti di malattia o di infortunio, e l’importo delle somme corrisposte all’operaio dagli Istituti previdenziali.
Le predette integrazioni sono corrisposte entro 15 giorni dalla pre- sentazione da parte dell’interessato del documento attestante i paga- menti effettuati all’operaio stesso dagli Istituti previdenziali.
Le somme versate dal Consorzio a titolo di integrazione delle presta- zioni economiche di malattia ed infortunio dovute dagli Istituti previden- ziali ed assistenziali, sono assoggettate a ritenute previdenziali e fiscali secondo le disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento di cui al 2° comma del presente articolo, non trova appli- cazione nei confronti degli operai dipendenti da quei Consorzi presso i quali si è convenuto di versare il contributo volontario alla cassa integrazione malattie e infortuni (c.d. “casse extra legem” istituite nel settore agricolo).
Art. 141
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Sono cause di anticipata cessazione del rapporto:
a) la morte;
b) la perdita della cittadinanza italiana per provvedimento delle compe- tenti autorità;
c) la revoca dell’assunzione alla scadenza del periodo di prova;
d) il licenziamento di diritto di cui all’art. 56;
e) le dimissioni volontarie;
f) la sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro indipendente da fatto imputabile all’operaio o al Consorzio.
Sono cause di cessazione del rapporto:
a) la scadenza del termine prefissato;
b) la fine dei lavori per i quali l’operaio è stato assunto.
Art. 142 CONSEGNE
Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo all’operaio di consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera dispo-
sizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.
Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico.
Se l’operaio non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera
disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimen- to, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme eventualmente spet- tantigli fino all’avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.
Art. 143 PREAVVISO
Nell’ipotesi in cui nell’atto di assunzione il termine finale del rapporto sia indicato “per relationem” con riferimento alla durata dei lavori per i quali l’operaio è stato assunto, e sempreché il rapporto di lavoro si sia protratto per oltre 14 giorni, all’operaio, nei casi di cessazione del rap- porto di cui alla lettera f) dell’art. 141 è dovuto dalla parte recedente il preavviso ed il rapporto di lavoro, tranne che per il caso di morte e di dimissioni senza preavviso lavorato, si estingue alla scadenza dei termi- ni indicati al comma successivo.
La durata del periodo di preavviso è così determinata:
• un giorno per gli operai con anzianità ininterrotta di servizio compresa tra quindici giorni e un mese;
• tre giorni per gli operai con anzianità ininterrotta di servizio superiore a un mese e fino a tre mesi;
• cinque giorni per gli operai con anzianità superiore a tre mesi.
In caso di morte dell’operaio e nell’ipotesi di inosservanza dei termini di
cui al precedente comma, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all’operaio o ai suoi aventi diritto di cui all’art. 2122 c.c. una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso.
Art. 144
RIASSUNZIONE OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Gli operai assunti con rapporto a tempo determinato per i lavori di carattere stagionale, hanno diritto di precedenza nell’assunzione con la medesima qualifica già ricoperta presso lo stesso Xxxxxxxxx, a condizio- ne che manifestino al Consorzio ed al competente Centro per l’impiego la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rap- porto di lavoro.
Art. 145
TRASFORMAZIONE RAPPORTO OPERAI AVVENTIZI
Tutti gli operai avventizi rientranti nella sfera di applicazione del pre- sente contratto che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, effettuino per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari a duecento giorni all’anno alle dipendenze del medesimo Consorzio, saranno assunti, a decorrere dall’inizio del quarto anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al precedente comma, resta escluso per quegli operai i quali, pur avendo effettuato per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari a duecento giorni all’anno alle dipendenze del medesimo Consorzio, abbiano compiuto il 65° anno di età.
PARTE II DISCIPLINA SPECIFICA
TITOLO I
DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA
Art. 146
ESTENSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non soggetti all’assicurazione infortuni ENPAIA, il Consorzio accantonerà, con onere a suo carico, una somma annua pari al 2% della retribuzione, che verrà liquidata al dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La predetta somma potrà essere depositata a decorrere dall’1 gen- naio 1985 presso l’Istituto di credito tesoriere del Consorzio, con apertu- ra di un conto vincolato su cui saranno accreditati, a decorrere dalla pre- detta data, i relativi interessi che annualmente matureranno.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ai singoli dipendenti verrà liquidata sia la somma capitale di cui al primo comma, sia gli inte- ressi di cui al secondo comma maturati a decorrere dall’1 gennaio 1985 e fino alla data di cessazione del rapporto.
Qualora non si proceda all’anzidetto accantonamento presso un isti- tuto di credito, il Consorzio sarà ugualmente obbligato a versare ai dipen- denti di cui al 1° comma sia la somma capitale determinata ai sensi del 1° comma, sia un ammontare pari agli interessi che sarebbero maturati, a decorrere dall’1 gennaio 1985, se la somma fosse stata depositata secondo quanto previsto al 2° comma. In tal caso gli interessi saranno calcolati nella misura annua corrispondente a quella riconosciuta in cia- scun anno dall’Istituto di credito tesoriere del Consorzio per i conti vinco- lati di importi corrispondenti a quelli annualmente maturati per i singoli dipendenti.
TITOLO II
DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Art. 147
ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
E DELLE INDENNITÀ PER CASSA INTEGRAZIONE SALARI OPERAI AGRICOLI (C.I.S.O.A.) AGLI OPERAI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Gli operai consorziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono chiedere, a titolo di anticipazione, al Consorzio dal quale dipen- dono, l’erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall’INPS a titolo di assegno per il nucleo familiare, impegnandosi a restituire le stes- se, nei modi e nei termini previsti nello schema di domanda di cui all’Allegato G) al presente contratto collettivo. Il Consorzio, verificata la conformità delle richieste al predetto schema, provvederà all’erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall’INPS a titolo di assegno per il nucleo familiare, riscontrando la sussistenza dei requisiti di legge e visto l’impegno assunto per la restituzione come sopra indicato.
Agli operai consorziali di cui al precedente comma, nell’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per le cause indicate nella L. 8 ago- sto 1972, n. 457, con conseguente intervento della Cassa integrazione, deve essere garantita dal Consorzio, mediante anticipazione ed integra- zione delle somme corrisposte dalla Cassa integrazione, una retribuzio- ne mensile pari al cento per cento di quella in atto nel periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale si è verificata la sospen- sione.
PARTE III CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Art. 148 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l’istituzione di un premio di risultato.
Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un’unica soluzione al termine del biennio o in due solu- zioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del secondo anno del biennio. Il premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da cia- scuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all’utenza.
I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente quantificabili.
I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente secondo comma.
La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle R.S.A./R.S.U., assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoria- li.
I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti inte- grativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre dell’anno di scadenza.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti chiariscono che la presenza delle Organizzazioni sindacali territoriali, aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, al tavolo delle trattative aziendali non può essere negata.
Art. 149
INCENTIVI ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
Nell’ipotesi in cui il Consorzio realizzi opere pubbliche in qualità di concessionario dello Stato o della Regione e comunque con relativo finanziamento a totale carico pubblico, per ogni opera pubblica agli inca- ricati della redazione del progetto esecutivo cantierabile, al responsabile unico del procedimento, agli incaricati del piano di sicurezza, della dire- zione lavori, del collaudo nonché ai collaboratori nelle predette specifiche attività è attribuito un incentivo ripartito in sede aziendale tra i diversi sog- getti, non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara della rela- tiva opera, al netto dell’IVA.
L’individuazione delle specifiche prestazioni da svolgere, e la gradua- zione della percentuale effettiva, nel predetto limite massimo dell’1,5%, sono stabilite dalle parti in sede aziendale in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.
Ugualmente in sede aziendale è fissata dalle parti la ripartizione di detta percentuale sulla base delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
L’importo, derivante dalla percentuale di cui ai precedenti commi, è comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Occorrerà inoltre, in sede di riparto, tener conto delle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno al Consorzio. Le quote corrispondenti a tali prestazioni costituiranno eco- nomie.
Le specifiche prestazioni che determinano l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo non possono essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del premio risultato di cui all’ art. 148.
PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 150
MANTENIMENTO A TITOLO PERSONALE DELLA STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
I dipendenti in servizio, con rapporto di ruolo, alla data del 31 luglio 1994 mantengono a titolo personale la stabilità del rapporto che era loro garantita dal posto di ruolo nonché gli istituti concernenti la cessazione del rapporto ed i relativi trattamenti di quiescenza già in atto per il rap- porto di ruolo ai sensi del CCNL. 3 agosto 1990. Tali trattamenti vengo- no mantenuti anche nel caso di accorpamento o fusione di Consorzi. Tali trattamenti vengono conservati a titolo personale anche dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio, alla data del 31 luglio 1994, pari o superiore a 20 anni.
Art. 151
COPERTURA AUTOMATICA DEI POSTI DI RUOLO VACANTI AL 1° AGOSTO 1994
I Consorzi provvederanno alla copertura dei posti di ruolo, vacanti al 1° agosto 1994 da almeno 5 mesi e per i quali non sia stato assunto lo specifico provvedimento previsto all’ottavo comma dell’art. 129 del CCNL 3 agosto 1990, riconoscendo ai dipendenti aventi diritto, ai sensi dell’art. 129 stesso, l’immissione automatica nei predetti posti.
Art. 152
ACCORPAMENTI O FUSIONI DI PIU' CONSORZI
In caso di accorpamenti o fusioni di più Consorzi sono conservate a titolo personale le condizioni di miglior favore godute da ciascun dipen- dente presso il Consorzio di provenienza, derivanti da provvedimenti consortili formalmente assunti.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le condizioni di miglior favore di cui al precedente art. 152 sono con- servate con i medesimi contenuti e caratteristiche con i quali sono state riconosciute dal Consorzio di provenienza.
Art. 153
COMMISSIONE PARITETICA PER L'ESAME DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
È costituita una Commissione paritetica, composta di sei membri in rappresentanza dello SNEBI e di sei membri nominati da Flai-CGIL, Fai- CISL, e Filbi-UIL, in ragione di due per ogni organizzazione, avente il compito di valutare se i criteri di classificazione del personale consortile, previsti dal presente c.c.n.l. siano tutt’ora rispondenti alle odierne esi- genze funzionali ed organizzative dei Consorzi e di formulare conse- guenti proposte in merito.
La Commissione concluderà i lavori con una relazione, sottoscritta da tutti i componenti, che sarà trasmessa alle Organizzazioni sindacali fir- matarie del presente contratto per le successive determinazioni.
La Commissione inizierà i propri lavori entro sei mesi dalla data di sti- pula del presente contratto e li concluderà otto mesi prima della scaden- za del contratto medesimo.
TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI
Art. 154
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra Governo e Sindacati datoriali e dei lavoratori, il contratto collet- tivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
In sede di rinnovo biennale dei minimi di stipendio base si farà riferi- mento ai tassi di inflazione programmata per il biennio. Ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazio- ne programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce dell’andamento delle retribuzioni.
Il presente contratto decorre dall’1 gennaio 2004 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2007. Per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta di una delle parti contraenti almeno 8 mesi prima della scadenza mediante raccomandata A.R..
In caso di disdetta il contratto continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
Art. 155 DISPOSIZIONI IRRETROATTIVE
In deroga alla norma che fissa la decorrenza del presente contratto all’1.1.2004, trovano applicazione dal 2 luglio 2004 le seguenti norme:
a) il quint’ultimo comma dell’art. 13 sull’informazione preventiva alle RSA/RSU in caso di raggruppamento di uffici;
b) le innovazioni apportate al punto 4 dell’art. 13 relative alla consegna
alle RSA/RSU degli schemi dei piani di organizzazione variabile;
c) l’art. 23 relativo alla formazione professionale e continua;
d) le nuove norme, contenute nell’art. 26 sull’ambiente di lavoro e noci- vità;
e) le innovazioni apportate alla disciplina dei diritti di precedenza di cui all’art. 37;
f) la modifica alla disciplina della promozione per merito comparativo di cui al punto 5 dell’art. 40;
g) le modifiche apportate alla disciplina dell’orario di lavoro di cui all’art. 46;
h) la disciplina del riposo settimanale di cui all’art. 47;
i) la disciplina del lavoro notturno di cui all’art. 48;
l) i nuovi importi dell’indennità di reperibilità di cui all’art. 50;
m) la modifica apportata alla disciplina della “banca delle ore” di cui all’art 79, comma 1;
n) le modifiche apportate alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 121;
o) la disciplina dei contratti d’inserimento di cui all’art. 39;
p) le modifiche alla disciplina delle consegne di cui agli articoli 111 e 142;
q) la modifica del comma 2 dell’art. 148, relativo alla contrattazione aziendale;
r) la modifica del punto 3 dell’Allegato H relativo alle anticipazioni del trattamento di fine rapporto;
s) l’elevazione degli importi dell’indennità di trasferta di cui all’art. 5 dell’Allegato B;
t) le modifiche concernenti l’elettorato passivo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’Allegato P.
Decorrono dal 1 gennaio 2005 le modifiche alla disciplina delle pre- stazioni sanitarie integrative di cui all’Allegato O.
La norma relativa ai contratti d’apprendistato troverà applicazione non appena sarà stata approvata dalle Regioni e dalle Province autonome la regolamentazione dei profili formativi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Derogano altresì alla norma che fissa la decorrenza del presente con-
tratto all’1/1/2004 tutte le norme per le quali è espressamente prevista una decorrenza diversa.
Art. 156 PROCEDURE DI RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
La parte che ha disdetto il CCNL ai sensi del precedente articolo pre- senterà le proposte per il rinnovo del contratto collettivo almeno sei mesi prima della scadenza. L’apertura della trattativa avverrà tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo.
Durante il periodo di tre mesi di cui al precedente comma e per il mese successivo alla scadenza del contratto collettivo, le parti non assume- ranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Se la pre- sentazione delle proposte per il rinnovo del contratto avviene in data suc- cessiva a quella dei tre mesi precedenti la scadenza del contratto, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali e a non procedere ad azioni dirette per un periodo di quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il contrat- to medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso annuo di infla- zione programmata, applicato ai minimi di stipendio base, aumentati della ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso annuo di inflazione programmata applicato sulle voci retributive di cui al precedente comma. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione dell’indennità di vacanza con- trattuale di cui ai precedenti commi slitta, in caso di ritardata presenta- zione del documento di proposte per il rinnovo del contratto, di un perio- do pari ai giorni di ritardo.
La violazione del periodo di raffreddamento di cui al secondo comma del presente articolo comporterà, come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattua- le di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
Le proposte per l’adeguamento biennale dei minimi di stipendio base dovranno essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza. Le trattative inizieranno entro i 15 giorni successivi.
Art. 157 ALLEGATI
Gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto stesso.
Allegati
A) Tabelle dei minimi di stipendio base dei dipendenti consortili e tabelle delle retribuzioni orarie degli operai avventizi.
B) Accordo nazionale trasferte e missioni.
C) Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo di inden- nità di anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982.
D) Accordo 20 maggio 1977 sulle “Festività soppresse”.
E) Regolamento delle trattenute per contributi sindacali.
F) Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale.
G) Accordi 20 settembre 1983 per l’attuazione della L. 31 marzo 1979, n. 92.
H) Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall’accordo 24 apri- le 1985, per la concessione delle anticipazioni sul T.F.R. di cui all’art. 2120 cod. civ. nuovo testo.
I) Documento della commissione tecnica intersindacale in ordine all’attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 297.
L) Accordo 24 aprile 1985 relativo all’applicazione sul T.F.R. dei benefici di cui all’art. 2 della L. 24 maggio 1970 n. 336.
M) Fac-simile di contratto di inserimento. N) Fac-simile di contratto di apprendistato.
O) Prestazioni sanitarie integrative.
P) Accordo collettivo nazionale 22/1/1996 recante norme per l’ap- plicazione del nuovo regime in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 19/9/94, n.626).
Q) Accordo collettivo nazionale 29/7/1996 per la definizione degli
indirizzi di attuazione della contrattazione integrativa aziendale. TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE
Allegato A
R) Accordo collettivo nazionale 27/7/1999 per l’elezione della RSU.
S) Protocollo d’intesa 11/7/2000 sulla “previdenza integrativa”.
T) Accordo collettivo nazionale 24/4/2001 sulla determinazione dei minimi di stipendio base spettante al personale con rappor- to di lavoro a tempo determinato, assunto successivamente al 15/7/2000.
U) Accordo 18/6/2001 per l’attuazione della legge 12/6/1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei ser- vizi pubblici essenziali.
V) Fac-simile di lettera di informazione alle RSA/RSU sull’assun- zione di lavoratoria tempo parziale e sullo svolgimento di lavo- ro supplementare.
Z) Disciplina sperimentale del telelavoro.
a) Molestie sessuali e “mobbing”.
Dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario in servizio al 15 luglio 2000
decorrenza 01/01/2004
1^ f.f. | 981,96 | illimitato | |
2^ f.f. | 1.038,36 | illimitato | |
3^ f.f. | 1° liv. | 1.123,28 | illimitato |
2° liv. | 1.048,38 | 1 anno | |
4^ f.f. | 1° liv. | 1.208,42 | illimitato |
2° liv. | 1.128,00 | 2 anni | |
5^ f.f. | 1° liv. | 1.264,40 | illimitato |
2° liv. | 1.211,50 | 2 anni | |
6^ f.f. | 1° liv. | 1.524,03 | illimitato |
2° liv. | 1.312,60 | 4 anni | |
3° liv. | 1.269,21 | 3 anni | |
7^ f.f. | 1° liv. | 1.784,98 | illimitato |
2° liv. | 1.634,58 | 4 anni | |
3° liv. | 1.535,17 | 3 anni |
Fascia funzionale Minimi di stipendio base Tempo di permanenza
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE
Dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario in servizio al
15 luglio 2000
decorrenza 01/07/2004
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE
Dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario in servizio al 15 luglio 2000
decorrenza 01/01/2005
Fascia funzionale Minimi di stipendio base Tempo di permanenza Fascia funzionale Minimi di stipendio base Tempo di permanenza
1^ f.f. | 998,13 | illimitato | 1^ f.f. | 1.007,64 | illimitato | ||
2^ f.f. | 1.055,47 | illimitato | 2^ f.f. | 1.065,54 | illimitato | ||
3^ f.f. | 1° liv. | 1.141,81 | illimitato | 3^ f.f. | 1° liv. | 1.152,71 | illimitato |
2° liv. | 1.065,66 | 1 anno | 2° liv. | 1.075,82 | 1 anno | ||
4^ f.f. | 1° liv. | 1.228,36 | illimitato | 4^ f.f. | 1° liv. | 1.240,09 | illimitato |
2° liv. | 1.146,60 | 2 anni | 2° liv. | 1.157,54 | 2 anni | ||
5^ f.f. | 1° liv. | 1.285,27 | illimitato | 5^ f.f. | 1° liv. | 1.297,55 | illimitato |
2° liv. | 1.231,49 | 2 anni | 2° liv. | 1.243,25 | 2 anni | ||
6^ f.f. | 1° liv. | 1.549,22 | illimitato | 6^ f.f. | 1° liv. | 1.564,04 | illimitato |
2° liv. | 1.334,27 | 4 anni | 2° liv. | 1.347,02 | 4 anni | ||
3° liv. | 1.290,16 | 3 anni | 3° liv. | 1.302,49 | 3 anni | ||
7^ f.f. | 1° liv. | 1.814,51 | illimitato | 7^ f.f. | 1° liv. | 1.831,88 | illimitato |
2° liv. | 1.661,61 | 4 anni | 2° liv. | 1.677,51 | 4 anni | ||
3° liv. | 1.560,55 | 3 anni | 3° liv. | 1.575,48 | 3 anni |
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE
Dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario in servizio al
15 luglio 2000
decorrenza 01/07/2005
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE
Dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario
in servizio con rapporto a tempo indeterminato assunti dal 15 luglio 2000
decorrenza 01/01/2004
Fascia funzionale Minimi di stipendio base Tempo di permanenza Fascia funzionale Minimi di stipendio base Tempo di permanenza
1^ f.f. | 1.022,86 | illimitato | 1^ f.f. | 1.002,18 | illimitato | ||
2^ f.f. | 1.081,65 | illimitato | 2^ f.f. | 1.060,98 | illimitato | ||
3^ f.f. | 1° liv. | 1.170,15 | illimitato | 3^ f.f. | 1° liv. | 1.149,55 | illimitato |
2° liv. | 1.092,08 | 1 anno | 2° liv. | 1.071,42 | 1 anno | ||
4^ f.f. | 1° liv. | 1.258,86 | illimitato | 4^ f.f. | 1° liv. | 1.238,33 | illimitato |
2° liv. | 1.175,05 | 2 anni | 2° liv. | 1.154,47 | 2 anni | ||
5^ f.f. | 1° liv. | 1.317,19 | illimitato | 5^ f.f. | 1° liv. | 1.296,73 | illimitato |
2° liv. | 1.262,07 | 2 anni | 2° liv. | 1.241,61 | 2 anni | ||
6^ f.f. | 1° liv. | 1.587,75 | illimitato | 6^ f.f. | 1° liv. | 1.567,48 | illimitato |
2° liv. | 1.367,42 | 4 anni | 2° liv. | 1.346,96 | 4 anni | ||
3° liv. | 1.322,21 | 3 anni | 3° liv. | 1.301,74 | 3 anni | ||
7^ f.f. | 1° liv. | 1.859,67 | illimitato | 7^ f.f. | 1° liv. | 1.839,53 | illimitato |
2° liv. | 1.702,95 | 4 anni | 2° liv. | 1.682,68 | 4 anni | ||
3° liv. | 1.599,36 | 3 anni | 3° liv. | 1.579,02 | 3 anni |
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE
Dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario
in servizio con rapporto a tempo indeterminato assunti dal 15 luglio 2000
decorrenza 01/07/2004
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE
Dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario
in servizio con rapporto a tempo indeterminato assunti dal 15 luglio 2000
decorrenza 01/01/2005
Fascia funzionale Minimi di stipendio base Tempo di permanenza Fascia funzionale Minimi di stipendio base Tempo di permanenza
1^ f.f. | 1.018,69 | Illimitato | 1^ f.f. | 1.028,40 | Illimitato | ||
2^ f.f. | 1.078,47 | Illimitato | 2^ f.f. | 1.088,76 | Illimitato | ||
3^ f.f. | 1° liv. | 1.168,51 | Illimitato | 3^ f.f. | 1° liv. | 1.179,66 | Illimitato |
2° liv. | 1.089,08 | 1 anno | 2° liv. | 1.099,47 | 1 anno | ||
4^ f.f. | 1° liv. | 1.258,77 | Illimitato | 4^ f.f. | 1° liv. | 1.270,79 | Illimitato |
2° liv. | 1.173,51 | 2 anni | 2° liv. | 1.184,71 | 2 anni | ||
5^ f.f. | 1° liv. | 1.318,14 | Illimitato | 5^ f.f. | 1° liv. | 1.330,73 | Illimitato |
2° liv. | 1.262,10 | 2 anni | 2° liv. | 1.274,16 | 2 anni | ||
6^ f.f. | 1° liv. | 1.593,39 | Illimitato | 6^ f.f. | 1° liv. | 1.608,63 | Illimitato |
2° liv. | 1.369,21 | 4 anni | 2° liv. | 1.382,30 | 4 anni | ||
3° liv. | 1.323,23 | 3 anni | 3° liv. | 1.335,87 | 3 anni | ||
7^ f.f. | 1° liv. | 1.869,97 | Illimitato | 7^ f.f. | 1° liv. | 1.887,88 | Illimitato |
2° liv. | 1.710,51 | 4 anni | 2° liv. | 1.726,88 | 4 anni | ||
3° liv. | 1.605,13 | 3 anni | 3° liv. | 1.620,49 | 3 anni |
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE
Dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario
in servizio con rapporto a tempo indeterminato assunti dal 15 luglio 2000
decorrenza 01/07/2005
1^ f.f. | 1.043,94 | illimitato | |
2^ f.f. | 1.105,22 | illimitato | |
3^ f.f. | 1° liv. | 1.197,54 | illimitato |
2° liv. | 1.116,09 | 1 anno | |
4^ f.f. | 1° liv. | 1.290,03 | illimitato |
2° liv. | 1.202,63 | 2 anni | |
5^ f.f. | 1° liv. | 1.350,88 | illimitato |
2° liv. | 1.293,45 | 2 anni | |
6^ f.f. | 1° liv. | 1.633,02 | illimitato |
2° liv. | 1.403,24 | 4 anni | |
3° liv. | 1.356,10 | 3 anni | |
7^ f.f. | 1° liv. | 1.916,53 | illimitato |
2° liv. | 1.753,07 | 4 anni | |
3° liv. | 1.645,06 | 3 anni |
Fascia funzionale Minimi di stipendio base Tempo di permanenza
OPERAI AVVENTIZI
Retribuzioni orarie in euro in vigore dall'1/1/2004.
A B C Minimi di
3° elemento | Totale di | ||
stipendio base | 39,07% di A | A+B | |
Operaio comune | 6,09 | 2,38 | 8,47 |
Operaio qualificato | 6,45 | 2,52 | 8,97 |
Operaio specializzato | 6,51 | 2,54 | 9,05 |
Operaio di 4^ f.f. | 7,02 | 2,74 | 9,76 |
Avvertenze: le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate divi- dendo per 164,67 gli importi mensili dello stipendio base.
OPERAI AVVENTIZI
Retribuzioni orarie in euro in vigore dall'1/7/2004.
OPERAI AVVENTIZI
Retribuzioni orarie in euro in vigore dall'1/1/2005.
A | B | C | Minimi | A | B | C Minimi di | ||
di | 3° elemento | Totale di | 3° elemento | Totale di | ||||
stipendio base | 39,07% di A | A+B | stipendio base | 39,07% di A | A+B | |||
Operaio comune | 6,19 | 2,42 | 8,61 | Operaio comune | 6,25 | 2,44 | 8,69 | |
Operaio qualificato | 6,55 | 2,56 | 9,11 | Operaio qualificato | 6,61 | 2,58 | 9,19 | |
Operaio specializzato | 6,62 | 2,59 | 9,21 | Operaio specializzato | 6,68 | 2,61 | 9,29 | |
Operaio di 4^ f.f. | 7,14 | 2,79 | 9,93 | Operaio di 4^ f.f. | 7,20 | 2,81 | 10,01 |
Avvertenze: le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate divi- dendo per 164,67 gli importi mensili dello stipendio base.
Avvertenze: le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate divi- dendo per 164,67 gli importi mensili dello stipendio base.
OPERAI AVVENTIZI
Retribuzioni orariein euro in vigore dall'1/7/2005.
A B C Minimi di 3° elemento Totale di
stipendio base | 39,07% di A | A+B | |
Operaio comune | 6,35 | 2,48 | 8,83 |
Operaio qualificato | 6,71 | 2,62 | 9,33 |
Operaio specializzato | 6,78 | 2,65 | 9,43 |
Operaio di 4^ f.f. | 7,31 | 2,86 | 10,17 |
Avvertenze: le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate divi- dendo per 164,67 gli importi mensili dello stipendio base.
Allegato B
ACCORDO NAZIONALE TRASFERTE E MISSIONI
(Artt. 82 e 136 del contratto)
Art. 1 - Si considerano in trasferta i dipendenti comandati a prestare la loro opera fuori dell’abituale sede di lavoro e del relativo centro abita- to, nell’ambito del comprensorio consortile o all’esterno dello stesso, senza che i dipendenti stessi, a causa dell’incarico loro affidato, pernotti- no in una località diversa dal proprio domicilio.
Art. 2 - Non vengono considerati in trasferta:
a) i dipendenti comandati a prestare la loro opera in località distanti meno di 8 Km dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abita- to, sempreché la durata dell’assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore.
In ogni caso, a prescindere dalla distanza, non vengono considerati in trasferta i dipendenti comandati, durante l’orario di lavoro, a prestare la propria opera fuori dalla sede abituale di lavoro e dal relativo cen- tro abitato per l’espletamento di incarichi presso uffici, sempreché la durata dell’assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore;
b) il personale comunque addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica e irrigue, richie- denti istituzionalmente o per disposizioni regolamentari abituali spo- stamenti nell’ambito del comprensorio consortile ovvero nell’ambito della zona o del reparto cui il dipendente è destinato, nell’ipotesi in cui il comprensorio sia o venga suddiviso in zone o reparti.
Art. 3 - Si considerano in missione i dipendenti che, comandati a pre- stare la propria opera fuori dell’abituale sede di lavoro, nell’ambito del comprensorio consortile o all’esterno dello stesso, pernottino, a causa
dell’incarico loro affidato, in una località diversa dal proprio domicilio.
Art. 4 - Il trattamento di trasferta non si applica ai dipendenti addetti in via esclusiva alla guida di automezzi di proprietà del Consorzio (autisti di ufficio).
I dipendenti di cui al precedente comma hanno diritto al rimborso delle spese per il pasto consumato fuori sede entro gli importi massimi fissati dall’art. 5. In caso di pernottamento in località diverse dal proprio domici- lio, ai dipendenti di cui al precedente comma compete il trattamento con- templato per la missione dal successivo art. 6.
Art. 5 - Al personale considerato in trasferta ai sensi del precedente art. 1 e con le esclusioni di cui al precedente art. 2, in aggiunta alla nor- male retribuzione, compete il seguente trattamento:
a) Euro 1,50 per servizi prestati in trasferta entro l’arco della mezza gior- nata sia antimeridiana che pomeridiana;
b) Euro 2,00 per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata in riferi- mento all’intero orario d’obbligo.
La previsione di cui alla precedente lettera b) ricorre nell’ipotesi in cui il dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, consuma- re il pasto in trasferta con prosecuzione della sua attività successiva- mente alla consumazione del pasto.
Nei Consorzi presso i quali sia in vigore l’orario unico, il trattamento di Euro 2,00 compete nell’ipotesi che i servizi prestati in trasferta coincida- no con l’intero orario d’obbligo; in ogni altro caso compete il trattamento di Euro 1,50.
Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta non deve essere computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla pro- pria abitazione all’abituale sede di lavoro.
Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta, deve essere computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla sede abituale di lavoro alla destinazione assegnata al dipendente.
Nella durata della trasferta resta escluso il tempo di interruzione del servizio per il consumo del pasto ed altri motivi convenuti in sede azien- dale.
Qualora le modalità di svolgimento della trasferta siano affidate all’ini- ziativa del dipendente, resta escluso il diritto alla corresponsione, in aggiunta alla indennità di cui al 1° comma, di qualsiasi compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
E’ fatta eccezione a quanto previsto dal comma precedente nel solo caso in cui, in base a indilazionabili esigenze di servizio, il personale in trasferta sia preventivamente autorizzato, con apposita richiesta scritta dell’Ente, ad effettuare prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo.
Qualora i dipendenti in trasferta ai sensi dell’art. 1, con l’esclusione di cui all’art. 2, rientrino nella sede abituale di lavoro dopo le 7 ore di assen- za o dopo le ore 14, agli stessi compete, dietro esibizione del relativo documento, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il pasto consumato fuori sede presso esercizi pubblici, ristoranti, trattorie e simili di media categoria.
In alternativa al rimborso a piè di lista di cui al precedente comma i dipendenti comandati in trasferta possono chiedere, per il pasto consu- mato fuori sede, sempre nelle ipotesi indicate al precedente comma, un rimborso forfettario, che viene fissato nella misura di Euro 5,16.
Art. 6 - Al dipendente comandato in missione è corrisposto il seguente trattamento:
a) il rimborso a piè di lista, dietro esibizione della relativa documentazio- ne, delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, pernottamen- to in alberghi di 2ª categoria e per la consumazione dei pasti in eser- cizi pubblici di media categoria;
b) in alternativa al trattamento di cui alla precedente lett. a), il dipenden- te comandato in missione può chiedere un rimborso forfettario delle spese sostenute, che viene fissato nella misura di Euro 41,32 giorna- lieri per missioni effettuate entro il territorio nazionale e di Euro 61,97 giornalieri per missioni effettuate all’estero.
Nel caso in cui si faccia luogo a trattamento forfettario e la missione prosegua oltre le 24 ore e per una durata inferiore ad altre 24 vengono corrisposti, per le ore successive alle prime 24, tanti ventiquattresimi del trattamento forfettario di missione quante sono le ore in eccedenza.
Il trattamento di missione esclude il diritto alla corresponsione di qual- siasi ulteriore compenso per prestazione di lavoro straordinario.
Art. 7 - Ai dipendenti in trasferta od in missione compete, per gli spo- stamenti effettuati utilizzando i mezzi di trasporto ferroviari, il rimborso delle tariffe di 2ª classe per gli spostamenti sino a 200 Km di percorren- za complessiva e di 1ª classe per quelli di distanza superiore.
Art. 8 - Il Consorzio, qualora la località da raggiungere non sia colle- gata col servizio ferroviario o con altri mezzi di linea, deve mettere a disposizione del personale, comandato in trasferta od in missione, il mezzo di trasporto necessario.
Nell’ipotesi in cui non venga messo a disposizione il mezzo di pro- prietà del Consorzio, i Consorzi possono richiedere ai dipendenti, con apposita domanda scritta, di utilizzare, per l’espletamento delle mansio- ni inerenti al posto occupato, i mezzi di trasporto di proprietà dei dipen- denti medesimi.
L’accettazione dei dipendenti interessati dovrà pervenire al Consorzio entro quindici giorni dalla ricezione della domanda.
La domanda e l’accettazione devono redigersi secondo il modello Allegato A) al presente accordo trasferte e missioni.
Art. 9 - Nell’ipotesi, prevista dal precedente articolo 8, di utilizzazione del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, quest’ultimo ha dirit- to, per ogni Km percorso, ad un rimborso così determinato:
a) 19% del prezzo della benzina per autovetture di cilindrata fino a 900 c.c.;
b) 21% del prezzo della benzina per autovetture di cilindrata da 901 a 1100 c.c.;
c) 22% del prezzo della benzina per autovetture di cilindrata oltre 1100 c.c.;
d) 8% del prezzo della benzina per i motocicli;
e) 5,74% del prezzo della benzina per i ciclomotori.
Il prezzo della benzina su cui calcolare le predette percentuali è quel- lo in vigore al momento dell’utilizzazione del mezzo proprio.
I rimborsi di cui sopra competono anche al personale di cui all’art. 2 lett. a) e b) del presente accordo, per gli spostamenti effettuati con mezzi propri nelle ipotesi riguardate da tale norma.
Per il personale di cui al precedente comma, può essere individuata, d’intesa tra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., una percorrenza media men- sile, su cui determinare l’importo della indennità chilometrica.
Art. 10 - Per il personale operaio di cui alla lett. b) dell’art. 2 le Amministrazioni dei Consorzi provvederanno a determinare, d’intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, la località costituente il punto ini- ziale di computo della percorrenza chilometrica, ai fini della correspon- sione della relativa indennità.
Art. 11 - Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano, tramite le loro Organizzazioni territoriali, ad intervenire presso i competenti organi pubblici perché venga assicurato il collega- mento, con mezzi pubblici, tra i centri abitati più importanti ricadenti nel comprensorio e le sedi abituali di lavoro.
Art. 12 - Il pagamento delle indennità e rimborsi previsti dal presente accordo deve essere effettuato entro il mese successivo a quello nel quale sono state effettuate le singole prestazioni lavorative.
Art. 13 - I dipendenti consorziali che, a norma del punto 8, articolo 11 dell’accordo 27 ottobre 1978, hanno optato per il mantenimento del trat- tamento economico e normativo per le trasferte e missioni, loro com- plessivamente attribuito dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali in vigore al 27 ottobre 1978, possono, tramite comunicazione raccomanda- ta A.R., da inviare al Consorzio dal quale dipendono, optare per il com- plessivo trattamento economico e normativo previsto per le trasferte e missioni dal presente contratto.
ALLEGATO “A” ALL’ACCORDO NAZIONALE TRASFERTE E MISSIONI
Il Consorzio di Bonifica ......................................................... richiede al
Sig. ........................................................... alle dipendenze del Consorzio
medesimo con la qualifica di ............................................. di utilizzare, per l’espletamento delle mansioni affidategli, il mezzo di trasporto di pro-
Allegato C TABELLA DELLE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITA' DI ANZIANITA'
PER SERVIZIO PRESTATO FINO AL 31 MAGGIO 1982
prietà del medesimo Sig. ...........................................................
Con la presente il Sig. dipendente
del Consorzio ...................... con la qualifica di ..........................................
dichiara di accettare la proposta del Consorzio medesimo di utilizzare, per l’espletamento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, il mezzo di trasporto di sua proprietà.
Con un preavviso di tre mesi, il dipendente potrà, mediante comunica- zione scritta da inviare al Consorzio, recedere dall’impegno di utilizzare per l’espletamento delle sue mansioni l’automezzo di sua proprietà.
Anni
di servizio utile
Mensilità
1 | 1 | 21 | 29 1/2 | |
2 | 2 | 22 | 31 1/2 | |
3 | 3 | 23 | 33 1/2 | |
4 | 4 | 24 | 35 1/2 | |
5 | 5 | 25 | 37 1/2 | |
6 | 6 | 26 | 39 1/2 | |
7 | 7 | 27 | 41 1/2 | |
8 | 8 | 28 | 43 1/2 | |
9 | 9 | 29 | 45 1/2 | |
10 | 10 | 30 | 47 1/2 | |
11 | 11 | 1/2 | 31 | 50 |
12 | 13 | 32 | 52 1/2 | |
13 | 14 | 1/2 | 33 | 55 |
14 | 16 | 34 | 57 1/2 | |
15 | 17 | 1/2 | 35 | 60 |
16 | 19 | 1/2 | 36 | 62 1/2 |
17 | 21 | 1/2 | 37 | 65 |
18 | 23 | 1/2 | 38 | 67 1/2 |
19 | 25 | 1/2 | 39 | 70 |
20 | 27 | 1/2 | ecc. | ecc. |
di retribuzione spettanti
Anni
di servizio utile
Mensilità
di retribuzione spettanti
ACCORDO SULLE “FESTIVITA' SOPPRESSE” 20 MAGGIO 1977
Allegato D proporzionalmente ridotto in relazione al numero dei giorni di omessa prestazione lavorativa.
Il periodo di godimento del predetto riposo compensativo, non cumulabi- le con le ferie ordinarie annuali, sarà concordato tra gli interessati assi- stiti dalla R.S.A. ed il Consorzio, in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative degli uffici e degli impianti consortili e tenuto anche conto,
Il giorno 20 maggio 1977, in Roma, presso la sede dello SNEBI, via di X.
Xxxxxx, 23
tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, dal Comm. Xxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
e
la Federbraccianti-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx;
la FNITA-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali: Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xx Xxxxx e dai Sigg. Xxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, presente il Segretario Nazionale della FISBA Sig. Xxxxxx Xxxxxx;
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx,
si stipula il presente accordo collettivo nazionale.
Art. 1 - A tutti i dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL. 25 marzo 1976, che prestino la loro opera nelle cinque festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54 (art.
1, 1° comma), sono concessi 5 giorni di riposo compensativo.
Qualora in alcune delle predette festività soppresse non venga effettuata prestazione lavorativa, il numero dei giorni di riposo compensativo sarà
per quanto possibile, delle richieste dei lavoratori.
Art. 2 - Qualora alla concessione del riposo compensativo ostino esigen- ze di produttività, funzionali ed organizzative, può concordarsi tra il Consorzio e le R.S.A. che, in luogo del riposo compensativo di cui al pre- cedente articolo, ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti, di cui al precedente articolo, si attribuisca il seguente trattamento economi- co: per le prestazioni lavorative effettuate nelle cinque festività soppres- se con legge 5 marzo 1977, n. 54 (art. 1 - 1° comma), viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile, una giornata di retribuzione ordina- ria (costituita da stipendio base, aumenti periodici, ISTAT ed indennità integrativa) per ogni giorno di lavoro effettuato in occasione di festività soppresse.
Art. 3 - Per il personale appartenente alla 1ª, 2ª, 3ª fascia funzionale con esclusione del personale ausiliario di ufficio e per il personale apparte- nente alla 4ª fascia funzionale limitatamente, per quest’ultima, al perso- nale previsto al 2° comma, trova applicazione, per le due festività nazio- nali (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, rispet- tivamente, alla prima domenica di giugno e di novembre, la norma di cui all’art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche che disciplina l’ipotesi di festività nazionale coincidente con la domenica.
Al restante personale, qualora il 2 giugno e il 4 novembre non ricadano di domenica e ci sia prestazione lavorativa, è riconosciuto il corrispon- dente giorno di riposo compensativo in aggiunta e con le stesse modalità stabilite ai precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4 - Per gli operai con rapporto a tempo determinato, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL. 25 marzo 1976 il trattamento economico per le feste nazionali e per le festività, soppresse e vigenti, è soddisfatto con la percentuale di maggiorazione della retribuzione (c.d. 3° elemento)
di cui all’art. 89 del CCNL. 25 marzo 1976, quando non vi sia prestazio- ne lavorativa. Conseguentemente la predetta percentuale viene confer- mata nella misura vigente.
Qualora gli operai di cui al precedente comma prestino la loro opera nelle cinque festività soppresse e nei giorni 2 giugno e 4 novembre, agli stes- si sarà corrisposta la retribuzione ordinaria per le ore di lavoro svolte,
REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI
(Art. 29 del contratto)
Allegato E
senza la maggiorazione del lavoro festivo.
Art. 5 - Le norme contenute nel presente accordo trovano applicazione anche per i dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario.
Art. 6 - Le norme contenute nel presente accordo decorrono dall’8 marzo 1977 e hanno validità fino al 31 dicembre 1977, e sono automaticamen- te prorogate di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l’accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti riconoscono che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre1985, n. 792, che ha ripristinato gli effetti civili dell’Epifania, e della L. 20 novembre 2000, n. 336, che ha ricollocato la Festa della Repubblica nel giorno 2 giugno, le norme dell’accordo collettivo di lavoro 20 maggio 1977 sulle “Festività soppresse” non riguardano più le festività dell’Epifania e della Festa della Repubblica.
Art. 1 - Le trattenute per contributi sindacali, da effettuarsi qualora sia stata rilasciata apposita delega da parte dell’interessato, vengono opera- te dal Consorzio nei confronti dei dipendenti tanto in servizio quanto in pensione nonché degli eventuali aventi causa da questi ultimi, beneficia- ri di pensione di reversibilità, il cui rapporto di lavoro, ovvero trattamento di pensione, sia disciplinato dal contratto cui è allegato il presente rego- lamento.
Art. 2 - La delega di cui all’articolo precedente deve essere redatta su apposito modulo, conforme all’accluso fac-simile, predisposto dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, firmatarie del contratto cui è allegato il presente regolamento.
Art. 3 - L’importo delle trattenute da operarsi mensilmente, in quote posticipate, deve essere unico per ciascuna delle Organizzazioni sinda- cali di cui all’articolo precedente e viene calcolato in ragione dell’1% della paga base in vigore nel mese considerato e dell’indennità di contingenza in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’importo di tali trattenute indicato nella delega rilasciata dal dipen- dente subirà le variazioni derivanti dagli accordi all’uopo stipulati tra le Organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto cui è allegato il presente regolamento.
Art. 4 - Il Consorzio, con periodicità trimestrale, dispone il versamen- to, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, delle quote sin- dacali a favore delle Organizzazioni interessate, mediante accredito su apposito conto corrente che le Organizzazioni stesse provvederanno a precisare tempestivamente ai singoli Consorzi.
Art. 5 - La delega ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre di ogni anno, e s’intende taci-
tamente rinnovata per ogni anno solare ove non venga revocata dall’in- teressato entro la stessa data, salvo le ipotesi di cessazione del rappor- to senza corresponsione della pensione consorziale.
La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega.
In caso di revoca della delega, la trattenuta viene a cessare dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui la revoca è stata validamente eserci- tata.
Art. 6 - Il rilascio e la revoca della delega, nonché la cessazione dal servizio con la corresponsione dell’intera indennità di anzianità, debbono essere comunicati nominativamente e trimestralmente dai Consorzi alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori interessati, firmatarie del contratto cui è allegato il presente regolamento.
Art. 7 - Le deleghe già rilasciate alla data di stipulazione del presen- te contratto, ai sensi dell’art. 89 del CCNL. 7 agosto 1969, conservano integralmente la propria validità ed efficacia sempreché non revocate dagli interessati ai sensi del precedente articolo 5.
Fac-simile
DELEGA PER LA TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
Spett.le CONSORZIO DI BONIFICA
......................................................
......................................................
......................................................
Io sottoscritto .............................................................................................
con la presente delego codesto Consorzio, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro a trattenere sulla mia (1) ...........................
in quote mensili posticipate coincidenti col pagamento delle retribuzioni o ratei di pensione, la somma mensile indicata, ai sensi del regolamento delle trattenute per contributi sindacali allegato all’anzidetto contratto, dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, e ad effettuarne il versa- mento, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, per mio conto, quale mio contributo sindacale, a favore della Organizzazione sin- dacale ......................... a partire dal mese dell’anno
.................. .
La presente annulla e sostituisce ogni altra delega precedentemente rila- sciata a tale titolo dal sottoscritto.
In fede.
.....................................................................
(Firma)
Data ..........................
(1) retribuzione o pensione
Allegato F
REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER IL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 1 - Il contributo di assistenza contrattuale che i dipendenti in ser- vizio dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, ecc., intendono versare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto cui è allegato il presente regola- mento sarà corrisposto a tali Organizzazioni, unitariamente, tramite rite- nuta sulla retribuzione da effettuarsi dai singoli Consorzi nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.
Art. 2 - Le ritenute saranno effettuate dai Consorzi, salva sempre la volontà contraria dei singoli dipendenti da manifestare, in ogni momento, attraverso l’inoltro al Consorzio dal quale dipendono di una espressa dichiarazione conforme all’allegato fac-simile, che sarà a cura dei Consorzi medesimi consegnato a ciascun dipendente che ne faccia espressa richiesta, a seguito di apposita comunicazione scritta del Consorzio da consegnarsi nel mese antecedente a quello in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta.
Resta comunque salva per il dipendente la possibilità di manifestare la volontà contraria alle ritenute in una forma equipollente a quella indi- cata nel comma precedente.
Art. 3 - L’importo delle ritenute, da effettuarsi sull’ammontare netto delle retribuzioni, viene fissato in L. 400 mensili per i dipendenti fissi e L. 15 giornaliere per i dipendenti avventizi.
Le ritenute saranno effettuate dai Consorzi mensilmente o a più brevi intervalli in coincidenza col pagamento della retribuzione ai singoli dipen- denti.
Art. 4 - Mensilmente il Consorzio dispone il versamento delle relative somme a favore delle Organizzazioni sindacali, mediante accredito sul- l’apposito conto corrente intestato unitariamente alle Organizzazioni medesime.
Fac-simile
AL CONSORZIO
................................................
................................................
.....................
Il sottoscritto .............................................................................................
con la presente dichiara espressamente che non intende effettuare alcun versamento per contributo di assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
In conseguenza, nessuna ritenuta sulla retribuzione deve essere effet- tuata (o proseguita) da codesto Consorzio, per il titolo sopra specificato dalla data di ricezione della presente dichiarazione la quale deve inten- dersi anche, per quanto di ragione, quale revoca espressa di ogni e qual- siasi assenso al riguardo prestato dal sottoscritto.
In fede.
.....................................................................
(Firma)
Data ..........................
Allegato G
ACCORDO 20 SETTEMBRE 1983 PER L'ATTUAZIONE
della legge 31 marzo 1979 n. 92
Il giorno 20 settembre 1983, in Roma
tra
lo SNEBI, rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
e
la Federbraccianti-C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario del Settore bonifica Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
la FISBA-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Nazionali della Consulta degli Impiegati e Tecnici Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Generali Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, e dai Segretari Nazionali Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, si stipula quanto segue:
premesso
- che gli operai consorziali vanno inquadrati a fini previdenziali nel setto- re dell’agricoltura;
- che, peraltro, fino all’entrata in vigore della legge 54/1982, il predetto inquadramento non ha trovato piena ed incondizionata applicazione su
tutto il territorio nazionale, per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di ruolo e non di ruolo;
- che, inoltre, anche allo stato attuale, nonostante l’entrata in vigore della citata legge, si riscontra che non tutti i predetti operai consorziali sono inquadrati a fini previdenziali nel settore dell’agricoltura, con notevole disparità di trattamento fra dipendenti svolgenti analoghe mansioni;
- che la predetta legge 54/1982 ha, con decorrenza 1-1-1982, arrecato rilevanti e positive innovazioni in materia di prestazioni assicurative e previdenziali, con il conseguente venir meno di quasi tutte le differenze esistenti tra i settori industria e agricoltura in tema di prestazioni previ- denziali ed assicurative per gli operai con rapporto a tempo indetermi- nato, sia di ruolo che non di ruolo;
- che, con l’accordo raggiunto in data odierna in materia di erogazione anticipata degli assegni familiari e di trattamento garantito in caso di sospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione, ven- gono eliminate le residue differenze;
- che, nonostante ciò, il passaggio, al momento attuale, dal settore indu- stria a quello dell’agricoltura presso quei Consorzi che non hanno dato puntuale applicazione alla citata legge sin dal 1979 incontra notevoli resistenze;
- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, pur non potendo misco- noscere il carattere imperativo delle disposizioni contenute nei citati provvedimenti legislativi, frappongono ostacoli all’applicazione della citata legge in relazione alle istanze in tal senso avanzate dagli operai tuttora inquadrati nel settore industria;
- che, peraltro, tale atteggiamento è collegato alla posizione previden- ziale di tali operai per cui, da un lato, si chiede per gli operai inquadra- ti nel settore agricolo in data successiva all’1.1.1982 la irretroattività di tale inquadramento, dall’altro che in ogni caso sia garantito, all’atto del collocamento a riposo degli operai attualmente in servizio, il calcolo dell’intera pensione sulla base della legge 54/1982 che garantisce la
parità di trattamento previdenziale tra settore agricolo e settore indu- striale;
- che lo SNEBI contesta la legittimità e la fondatezza di tale richiesta, atteso che le norme previdenziali sono disposizioni di ordine pubblico non derogabili con atti dispositivi tra le parti;
- che, peraltro, dopo lungo e approfondito dibattito, tenuto conto delle situazioni in atto, al solo scopo di favorire un’immediata, piena ed incondizionata applicazione su tutto il territorio nazionale dell’inquadra- mento nel settore agricolo di tutti gli operai consorziali, di ruolo e non di ruolo, addetti alla manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) non- ché all’esercizio delle opere e degli impianti consortili,
le parti ravvisano l’opportunità di convenire quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;
2) ai sensi dell’art. 6 lett. b) della legge 31 marzo 1979, n. 92 gli operai consorziali di ruolo e non di ruolo, addetti alla manutenzione (sia ordi- naria che straordinaria) ed all’esercizio delle opere e degli impianti consortili sono inquadrati, a fini previdenziali, nel settore agricolo;
3) nell’ambito di applicazione della citata legge 54/1982, le parti rinver- ranno in sede sindacale l’individuazione delle soluzioni che consenta- no, per gli operai consorziali attualmente in servizio, inquadrati nel settore industria prima dell’applicazione della legge 92/1979, il perse- guimento dell’obiettivo che la retribuzione su cui è calcolata la contri- buzione previdenziale nei cinque anni precedenti la data di risoluzio- ne del rapporto, che si verifichi successivamente all’entrata in vigore del presente accordo, sia quella effettivamente percepita: tale finalità potrà essere raggiunta o consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età ovvero, per gli operai il cui inquadramento nel settore agricolo è intervenuto in data successiva all’1-1-1982, non aderendo a richieste di retroattività della modifica d’inquadramento, ovvero con altre diverse modalità che saranno definite in sede sinda- cale tra le R.S.A., assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali
dei lavoratori, ed i Consorzi, assistiti dalle Circoscrizioni SNEBI. Qualora entro sei mesi dall’inizio dell’esame in sede territoriale non sia rinvenuta una soluzione, la questione sarà deferita in sede nazio- nale ove le relative determinazioni saranno assunte entro i quattro mesi successivi.
Ai fini di un sicuro e valido conseguimento delle intese sopra indicate le parti convengono che, nelle ipotesi sopra indicate, il proseguimen- to del rapporto oltre il 60° anno d’età deve essere dal Consorzio accordato a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui al 2° comma dell’art. 85 del CCNL. 16 novembre 1982.
La disposizione di cui al precedente comma ha efficacia fino al 31.12.1986;
4) resta comunque inteso che con il presente accordo nulla si intende modificare o rinunciare per quanto attiene ai diritti degli operai in materia pensionistica previdenziale obbligatoria.
X.xx S.N.E.B.I
X.xx Federbraccianti-C.G.I.L. X.xx F.I.S.B.A.-C.I.S.L.
X.xx F.I.L.B.I.-U.I.L.
Il giorno 20 settembre 1983, in Roma
tra
lo S.N.E.B.I., rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
e
la Federbraccianti - C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario del Settore Bonifica Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
la F.I.S.B.A.-C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Nazionali della Consulta degli Impiegati e Tecnici Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
la F.I.L.B.I.-U.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Generali Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, e dai Segretari Nazionali Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
si stipula quanto segue:
premesso
- che, ai sensi dell’art. 6 lett. b) della L. 92/1979, gli operai consorziali, di ruolo e non di ruolo, addetti alla manutenzione (ordinaria e straordina- ria) e all’esercizio delle opere e degli impianti di bonifica vanno inqua- drati a fini previdenziali nel settore dell’agricoltura;
- che, a seguito dell’emanazione della citata legge 54/1982, avente decorrenza dall’1.1.1982, la regolamentazione vigente in tema di pre- stazioni assicurative e previdenziali nel settore dell’agricoltura ha subi- to rilevanti positive innovazioni, con conseguente venir meno delle dif- ferenze esistenti tra i settori industria e agricoltura in tema di presta-
xxxxx agli operai con rapporto a tempo indeterminato, di ruolo e non di ruolo;
- che peraltro rimane ancora vigente, per gli anzidetti operai inquadrati a fini previdenziali nel settore dell’agricoltura, la regola della correspon- sione degli assegni familiari da parte dell’INPS, che li eroga con note- vole ritardo rispetto alla scadenza mensile;
- che l’intervento della Cassa integrazione nei casi previsti dalla L. 8-8- 1972, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, è limitato all’80% della retribuzione in atto nel periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificata la sospensione;
- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, viste le regolamentazio- ni già in atto in altri settori in tema di garanzia del salario ed in virtù del- l’elevato tasso inflazionistico, hanno richiesto che anche agli anzidetti operai consorziali sia garantita la puntuale percezione degli assegni familiari, nonché la garanzia del cento per cento della retribuzione nel- l’ipotesi in cui gli stessi siano posti in Cassa integrazione;
- che lo SNEBI, d’intesa con le predette Organizzazioni, ha già chiesto, con nota 10-1-1983, all’INPS un incontro per la soluzione del problema relativo alla corresponsione degli assegni familiari, dichiarando la pro- pria disponibilità per una cessione ai Consorzi del credito vantato dai dipendenti nei confronti dell’INPS medesimo, in modo che i Consorzi corrispondano direttamente gli assegni familiari, detraendo tali somme da quelle dovute per contributi previdenziali allo stesso INPS;
- che, peraltro, finora non è stato possibile definire in seno all’INPS tale problema per cui si rende necessario, in relazione alle attese della categoria ed alla volontà manifestata dai Consorzi, di trovare una solu- zione transitoria volta a risolvere momentaneamente il problema;
- che si è ritenuto, quindi, di procedere provvisoriamente ed in attesa che la questione sia risolta in seno all’INPS, attraverso una richiesta dei dipendenti interessati predisposta secondo lo schema che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- che, tenuto conto delle disposizioni già vigenti in altri settori dove ricor- rono le sospensioni dal lavoro, con conseguente erogazione dei tratta- menti da parte della Cassa integrazione, si è convenuto di garantire agli operai, il cui rapporto sarà sospeso per i casi previsti dalla L. 8-8- 1972, n. 457 e successive modificazioni, una retribuzione pari al cento per cento di quella in atto nel periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificata la sospensione e per tutta la durata della stessa;
tutto ciò premesso
le parti convengono quanto segue:
1) le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente accor- do;
2) in attesa che il problema venga definitivamente risolto in via ammini- xxxxxxxx in seno all’INPS, gli operai consorziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia di ruolo che non di ruolo, inquadrati a fini previdenziali nel settore agricoltura, possono chiedere, a titolo di anti- cipazione, al Consorzio dal quale dipendono l’erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall’INPS a titolo di assegni familiari, impegnandosi a restituire le stesse, nei modi e nei termini di cui all’al- legato schema di domanda, che costituisce parte integrante ed essen- ziale del presente accordo. Il Consorzio, verificata la conformità delle richieste al predetto schema, provvederà all’erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall’INPS a titolo di assegni familiari, riscon- trando la sussistenza dei requisiti di legge e visto l’impegno assunto per la restituzione come sopra indicato;
3) agli operai consorziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se con garanzia di stabilità, nell’ipotesi di sospensione del rap- porto di lavoro per le cause indicate nella L. 8.8.1972, n. 457 e suc- cessive modificazioni, con conseguente intervento della Cassa inte- grazione, deve essere garantita dal Consorzio, mediante anticipazio- ne ed integrazione delle somme corrisposte dalla Cassa integrazione, una retribuzione mensile pari al cento per cento di quella in atto nel
periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale si è verificata la sospensione.
X.xx S.N.E.B.I.
X.xx Federbraccianti-C.G.I.L. X.xx F.I.S.B.A.-C.I.S.L.
X.xx F.I.L.B.I.-U.I.L.
SCHEMA DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
Il sottoscritto ..............................................................................................
nato a ....................................................................il.............………………
dipendente dal Consorzio..........................................................……....…..
con la qualifica di. e
con rapporto di lavoro (1)................................................................…….
chiede, ai sensi dell’accordo collettivo nazionale..........................………..
che il Consorzio voglia provvedere, a titolo di anticipazione, all’erogazio- ne mensile delle somme spettanti al sottoscritto secondo l’allegata certi- ficazione, a titolo di assegni familiari, e a tal fine cede al Consorzio stes- so il credito vantato nei confronti dell’INPS allo stesso titolo.
Peraltro in attesa di poter definire con l’intervento dell’INPS medesimo tale cessione di credito, in forza della quale possa aver luogo il paga- mento diretto delle predette somme dell’INPS al Consorzio, si impegna a restituire direttamente al Consorzio stesso le somme percepite a titolo di erogazione anticipata degli assegni familiari, effettuata dal Consorzio in luogo dell’INPS. Tale restituzione avverrà non appena il sottoscritto rice- verà dall’INPS le predette somme e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione dell’assegno dell’INPS, quale risulta dal tim- bro postale apposto sulla relativa raccomandata spedita dall’INPS.
L’inadempimento nei termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione, determina automaticamente la sospensione da parte del Consorzio, del- l’erogazione delle predette somme, salva la trattenuta legale della retri- buzione, sin d’ora dal sottoscritto autorizzata, delle somme già riscosse e non restituite.
Nel caso di cessazione del rapporto che intervenga in data in cui il sotto- scritto non abbia potuto procedere alla restituzione di tutte le somme anti- cipate dal Consorzio a titolo di assegni familiari per mancata erogazione da parte dell’INPS, il sottoscritto autorizza con il presente atto il Consorzio ad effettuare una trattenuta, d’importo pari al residuo debito, dal trattamento di fine rapporto.
Il sottoscritto s’impegna altresì a comunicare al Consorzio, tempestiva- mente e comunque non oltre un mese dalla data in cui l’evento si sia veri-
ficato, ogni variazione del proprio nucleo familiare che abbia rilevanza ai fini della determinazione dei soggetti per i quali il sottoscritto ha diritto alla percezione degli assegni familiari. In caso di mancato adempimento di tale comunicazione nei termini, il Consorzio è autorizzato a sospendere automaticamente l’erogazione diretta degli assegni familiari ed a tratte- nere dalla retribuzione mensile il corrispondente importo indebitamente erogato.
(1) indicare se di ruolo o non di ruolo.
Allegato H
ACCORDO 30 MARZO 1983, COME MODIFICATO DALL'ACCORDO 24 APRILE 1985 E DALL'A.C.N.L. 11 LUGLIO 2000, PER
LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL T.F.R. DI CUI ALL'ART. 2120 COD. CIV. NUOVO TESTO
Il giorno 30 marzo 1983, in Roma presso lo SNEBI, via di X. Xxxxxx, n. 23,
tra
- lo SNEBI rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
e
- la Federbraccianti-CGIL rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx;
- la FISBA-CISL rappresentata dai Sigg. Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx;
- la FILBI-UIL rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; premesso
- che ai sensi dell’art. 1 della L. 297/1982 i dipendenti consorziali in possesso di specifici requisiti indicati nella legge stessa possono chie- dere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione sul tratta- mento di fine rapporto, d’importo non superiore al 70% del trattamen- to cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
- che la stessa legge 297/1982 prevede che su tale materia possono
intervenire accordi collettivi anche allo scopo di stabilire criteri di prio- xxxx per l’accoglimento delle richieste;
- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno avanzato una serie di richieste volte, da un lato, a stabilire i criteri di priorità per una equa applicazione della legge e, dall’altro, condizioni di miglior favore in ordine alla sfera di applicabilità;
- che dopo una attenta valutazione congiunta delle diverse richieste si è convenuto di rinvenire un accordo della durata di due anni che pone in essere una disciplina di miglior favore rispetto a quella legislativa, nei termini di seguito indicati;
- che, per un’esigenza di completezza, si è ritenuto di riportare altresì nell’accordo le disposizioni già vigenti per effetto delle norme conte- nute nella legge stessa, trattandosi di una regolamentazione nuova della quale è opportuno fornire un quadro completo.
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;
2) i dipendenti consorziali, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso Xxxxxxxxx, possono chiedere, in costanza di rapporto di lavo- ro, un’anticipazione, non superiore al 70 per cento, sul trattamento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rap- porto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto;
3) le richieste degli aventi diritto di cui al precedente numero 2) sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi tito- lo, di cui al precedente numero 2) e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
Nel caso in cui il numero degli aventi titolo sia inferiore a 10 unità ed
il numero complessivo dei dipendenti sia inferiore a 25 unità, si avrà diritto ad un’anticipazione annua;
4) nell’accoglimento delle richieste di anticipazione, nei limiti indicati al precedente numero 3), i Consorzi seguiranno il seguente ordine di priorità:
a) interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità in Italia o all’estero dietro presentazione di idonea documentazione medica;
b) l’acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi sul quale grava un provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente, o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente senza fami- liari conviventi sul quale grava un provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto;
d) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familia- ri conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lett. b); che l’alloggio da acquistare sia situato nel comune sede di lavo- ro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro; che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;
e) costruzione di prima casa di abitazione nella stessa ipotesi di cui alla precedente lett. d), a condizione che il suolo risulti nella piena proprietà e disponibilità del richiedente. In tale ipotesi la richiesta di anticipazione verrà ritenuta ammissibile solo se alla domanda sarà allegata la copia autenticata della concessione edilizia accompa- gnata dal preventivo di spesa per la costruzione. L’erogazione della somma oggetto di anticipazione avverrà per “tranches” sulla base
degli stati di avanzamento dei lavori, e secondo le modalità in vigo- re per la corresponsione di mutui ipotecari per la costruzione delle case di abitazione da parte dell’ENPAIA.
Le domande accolte ai sensi della presente lettera e) rientrano tra quelle dell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando, sulle quote non ancora erogate, le rivalutazioni previste dalla legge fino alla erogazione dell’intero importo richiesto;
f) costruzione in cooperativa di prima casa di abitazione nelle stesse ipotesi di cui alla precedente lett. d);
g) ristrutturazione della prima casa di abitazione, necessaria a ren- dere la medesima idonea alle esigenze abitative del nucleo fami- liare del dipendente;
h) acquisto della prima casa di abitazione per i figli o costruzione della medesima alle condizioni e nei limiti di cui alla precedente lett. e);
i) spese sanitarie per terapie ed interventi anche per i familiari a cari- co, non rientranti nella lett. a), la cui necessità va documentata con certificato rilasciato dalla competente Unità Sanitaria Locale all’at- to della richiesta di anticipazione. La spesa dovrà risultare da rego- lare fattura attestante la spesa sostenuta in data successiva al 31 maggio 1982.
Sarà valido anche il preventivo di spesa, riconosciuto dall’Unità Sanitaria Locale, purché accompagnato da una dichiarazione d’im- pegno a presentare la regolare fattura;
l) spese per il sostentamento dei lavoratori durante i periodi di frui- zione dei congedi per la formazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 53 dell’8/3/2000.
L’anticipazione sul trattamento di fine rapporto potrà essere rico- nosciuta, nelle ipotesi contemplate dalla lett. b) alla lett. h) com- prese, anche a lavoratori che abbiano perfezionato l’acquisto del- l’abitazione per sé o per i figli o ne abbiano iniziato la costruzione in un momento antecedente alla data di richiesta dell’anticipazione
purché non risulti ancora saldato il prezzo od estinto il mutuo. L’anticipazione in tali ipotesi verrà riconosciuta nei limiti del residuo prezzo da saldare o delle residue rate di mutuo;
5) le domande di anticipazione per i titoli di cui alle lettere da b) ad e) del precedente numero 4) dovranno essere accompagnate da atto noto- rio, con dichiarazione di responsabilità attestante che il richiedente versa in una delle condizioni previste alle lettere testé citate. Farà seguito la documentazione relativa.
Nell’ipotesi di cui alla lett. f) del precedente numero 4) la domanda di anti- cipazione deve essere accompagnata:
- dall’atto notorio di cui al primo comma;
- dalla dichiarazione del Presidente della cooperativa, con sottoscrizione autenticata, da cui risulti: che la cooperativa è iscritta al Tribunale Civile; che il richiedente è socio della cooperativa; che la cooperativa ha acquisito la proprietà del suolo; che la cooperativa ha ottenuto il rila- scio della concessione edilizia assumendo l’impegno degli oneri con- cessori e risulti altresì l’entità dell’importo previsto per l’alloggio;
- dall’atto di assegnazione provvisoria comprovata dall’estratto notarile della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della coo- perativa;
- da una dichiarazione resa davanti a un notaio con la quale il richieden- te si impegna a presentare l’atto notarile di assegnazione definitiva del- l’immobile, con trasferimento della proprietà in capo all’assegnatario entro 90 giorni dalla data della medesima.
Il richiedente dovrà inoltre produrre annualmente una dichiarazione del Presidente della cooperativa, con sottoscrizione autenticata, attestante il permanere della qualità di socio. In caso di cessione della quota il lavora- tore è obbligato a restituire le somme conseguite a titolo di anticipazione, maggiorate secondo quanto previsto al successivo numero 12).
L’erogazione della somma oggetto dell’anticipazione avverrà nei tempi e
con le modalità previste alla precedente lett. e) del precedente numero 4) e sarà effettuata a favore della cooperativa. A tale scopo l’interessato dovrà rilasciare al Consorzio apposita delegazione di pagamento.
Nell’ipotesi di cui alla lett. l) del precedente numero 4) la domanda di anti- cipazione deve essere accompagnata dalle indicazioni di cui al comma 9 dell’art. 22 del c.c.n.l. cui è allegato il presente accordo.
All’inizio del corso di studio o dell’attività formativa il lavoratore dovrà pro- durre al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formati- va. Durante il corso di studio o formativo il lavoratore dovrà produrre il certificato di frequenza ed alla sua conclusione il certificato di avvenuta frequenza.
6) tutte le domande di anticipazione dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata A.R.;
7) l’accettazione della domanda di anticipazione per l’acquisto della casa nei limiti sopra indicati è subordinata alla presentazione di una copia dell’atto notarile di compravendita. L’anticipazione viene concessa anche qualora, prima dell’acquisto, sia stato stipulato compromesso di vendita con atto notarile da allegarsi alla domanda. Per i soci di cooperative l’anticipazione verrà erogata dietro presentazione dell’at- to notarile di assegnazione definitiva o della documentazione di cui al precedente numero 5);
8) le domande di anticipazione, motivate e documentate come indicato agli alinea del precedente numero 5), dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazio- ne delle R.S.A./R.S.U., sarà formata entro i due mesi successivi ed approvata entro gli ulteriori due mesi dal Comitato appositamente isti- tuito presso l’ENPAIA, ovvero dai competenti organi del Consorzio qualora quest’ultimo non risulti iscritto al Fondo di accantonamento gestito dall’ENPAIA. Per il 1983 il termine del 28 febbraio si intende spostato al 15 maggio.
Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno e per il 1983 al 15 maggio;
9) per i casi urgenti di cui alla lett. a) del numero 4) si riconoscerà, d’in- tesa con le R.S.A./R.S.U., l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte dal numero di quelle accogli- bili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.
Nei casi urgenti è compreso il caso di richiesta di anticipazione per spese per il sostentamento delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri durante i periodi di astensione facoltativa di cui all’art. 7, 1° comma, della legge n. 1204 del 30/12/1971 come sostituito dall’art.
3, 2° comma, della legge n. 53 dell’8/3/2000.
L’anticipazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 29/5/1982, n. 297, può essere richiesta nella misura massima necessaria a garantire, mediante integrazione dell’indennità spettante ai sensi dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, una retribuzione mensile pari a quella perce- pita dalla lavoratrice o dal lavoratore nel mese precedente l’inizio dell’a- stensione obbligatoria. Resta fermo che l’interessato, qualora l’importo complessivo delle somme anticipate non raggiunga il 70% dell’accanto- nato, potrà, in un momento successivo, chiedere un’ulteriore anticipazio- ne per ottenere la differenza tra quanto già percepito e il predetto 70% dell’accantonato, nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste nel presente accordo;
10) nei casi di cui al comma 2 del numero 9) ed alla lett. l) del prece- dente numero 4), l’anticipazione è corrisposta nel mese precedente la data di inizio del congedo;
11) fermi restando i criteri di priorità di cui al precedente numero 4), l’or- dine di graduatoria, ad eccezione dell’ipotesi di cui alla lett. a) del numero 4) e al numero 9), sarà predisposto sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande;
12) in tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti; qua-
xxxx la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari;
13) i dipendenti consorziali, i quali abbiano percepito l’anticipazione del trattamento di fine rapporto ai sensi della L. 29/5/1982, n. 297, ed il cui rapporto di lavoro cessi per infortunio o malattia professionale (art. 89 c.c.n.l. 6/3/1996), per dispensa nell’interesse del servizio (art. 98 c.c.n.l. 6/3/1996) o per collocamento in disponibilità nell’ipo- tesi di godimento, a titolo personale, della stabilità di impiego (cfr. art. 144 c.c.n.l. 6/3/1996), possono optare per il trattamento di pen- sione consortile, sempreché sussistano le condizioni previste dal citato c.c.n.l. 6/3/1996, previa restituzione delle somme ottenute come anticipazione, maggiorate degli interessi legali;
14) il presente accordo ha validità fino al 31-12-1984. S’intenderà rin- novato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale rinnovo.
Allegato I DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA INTERSINDACALE
COMPOSTA DALLO SNEBI E DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI FEDERBRACCIANTI-CGIL,
FISBA-CISL E UISBA-UIL
premesso
- che l’entrata in vigore della L. 29-5-1982, n. 297, recante “Norme sulla disciplina del trattamento di fine rapporto e in materia pensionistica” ha posto, con riferimento al settore consorziale, numerosi problemi appli- cativi collegati all’incidenza che il citato testo legislativo ha dispiegato sulla disciplina contrattuale previgente in materia;
- che le parti hanno ritenuto necessario effettuare una serie di incontri di studio allo scopo di verificare le rispettive posizioni in ordine ai proble- mi sollevati dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 e possibilmente pervenire a valutazioni comuni, in ordine alla sua interpretazione, che consentis- sero di diramare al riguardo direttive concordate volte ad eliminare one- rose conflittualità;
- che a tale scopo, durante i numerosi incontri effettuati, è stato condot- to un approfondito esame del testo dell’intera L. 29 maggio 1982, n.
297.
- Da tali incontri sono emersi gli orientamenti comuni sui punti di seguito indicati.
1) Nozione di retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rap- porto
• Visto il 2° comma dell’art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297 che impo- ne di computare ai fini del trattamento di fine rapporto, a decorrere dall’1 giugno 1982, “tutte le somme, compreso l’equivalente delle pre- stazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”;
• esaminate, alla luce di tale criterio, le varie voci retributive contrattuali previste dalla vigente disciplina collettiva;
si ritengono computabili, a decorrere dall’1 giugno 1982, ai fini del trat- tamento di fine rapporto:
a) lo stipendio base;
b) gli aumenti periodici;
c) l’indennità di contingenza scattata successivamente all’entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297 (ossia a decorrere dall’1-8-
1982);
d) l’indennità integrativa;
e) le mensilità aggiuntive;
f) il corrispettivo del godimento di beni in natura che non rivesta carat- tere occasionale (orto, energia elettrica e simili);
g) alloggio di servizio;
h) le maggiorazioni per lavoro notturno ordinario previste dall’art. 63 del CCNL 16-11-1982;
i) i compensi per lavoro straordinario corrisposti in via forfettaria;
l) i compensi per indennità di trasferta corrisposti in via forfettaria, esclu- si i rimborsi spese anche se forfetizzati.
In ordine all’elencazione di cui sopra le parti precisano quanto segue.
Con riferimento alla lettera g), ed in particolare al caso di godimento dell’alloggio di servizio il cui valore non sia stato già individuato dalle parti
e detratto dalla retribuzione, le parti hanno ritenuto che in tal caso o trat- tasi di “comodato” ossia prestito gratuito per uso senza corrispettivo di sorta, ed in tal caso non assume alcuna rilevanza ai fini del trattamento di fine rapporto, ovvero trattasi di alloggio di servizio attribuito in funzio- ne delle particolari mansioni svolte dal dipendente e in tal caso, doven- dosi riconoscere allo stesso un valore, atteso che trattasi di godimento conferito in aggiunta alla retribuzione ed in funzione del servizio svolto, occorrerà determinare l’equivalente in denaro. A tale fine le parti conven- gono che si faccia riferimento ai valori individuati nelle tabelle provinciali predisposte in materia per la determinazione dell’equivalente dell’alloggio per gli impiegati agricoli.
Circa le maggiorazioni per lavoro straordinario corrisposto non in via forfettaria, le parti convengono che, qualora tale straordinario venga effettuato con periodicità costante e non in via occasionale, dello stesso occorrerà tener conto ai fini del trattamento di fine rapporto.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per le indennità di trasferta corrisposte non in via forfettaria, ma con periodicità costante. Ovviamente la commutabilità è limitata alle somme corrisposte a titolo di indennità e non di rimborso spese.
Con riferimento all’esistenza di eventuali trattamenti extracontrattuali le parti, in applicazione della L. 297 del 1982, convengono che devono computarsi ai fini del trattamento di fine rapporto:
a) gli eventuali superminimi;
b) gli eventuali assegni “ad personam”.
Per quanto riguarda l’indennità di contingenza scattata dall’1-2-1977 al 31-5-1982, presa visione della norma transitoria di cui al 2° comma dell’art. 5 della L. 297 del 1982, ai sensi della quale detta indennità tor- nerà ad essere computata nella retribuzione annua utile a scaglioni di 25 punti con periodicità semestrale decorrente dall’1-1-1983, le parti con- vengono che sui punti di contingenza via via reinseriti torneranno a pro- durre i loro effetti, anche ai fini del trattamento di fine rapporto, gli aumen- ti periodici, secondo la disciplina del ricalcolo prevista contrattualmente. In ordine alla particolare situazione in materia di indennità di contin- genza
nel settore consortile, nell’ambito del quale l’importo della contin-
genza “congelata” ammonta a 166 punti anziché a 175, dato che gli aumenti del costo della vita verificatisi nel trimestre novembre 1976 - gennaio 1977 sono stati computati in parte conglobando negli stipendi una percentuale di adeguamento ISTAT pari al 135% ed in parte con una percentuale ISTAT non conglobata del 3%, le parti convengono quanto segue: la contingenza congelata verrà reinserita a scaglioni di 25 punti a semestre con decorrenza 1-1-1983. Il 3% di ISTAT non conglobata ed i residui 16 punti verranno reinseriti con decorrenza 1-1-1986.
2) Sospensione della prestazione lavorativa
Esaminata la disposizione di cui al 3° comma dell’art. 1 della L. 297 del 1982, le parti convengono sulla computabilità, ai fini del trattamento di fine rapporto, nei casi di sospensione del rapporto per malattia od infortunio, per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, per richiamo alle armi e nel caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, dell’equivalente della retribuzione, a cui il dipendente o la dipendente avrebbero avuto diritto in caso di nor- male svolgimento del rapporto di lavoro.
Le parti convengono altresì che la sospensione del rapporto durante il periodo di astensione facoltativa per puerperio comporta la computabi- lità, ai fini del trattamento di fine rapporto, esclusivamente delle somme effettivamente corrisposte dal Consorzio.
In caso di chiamata alle armi le parti convengono di computare, ai fini del trattamento di fine rapporto, una retribuzione figurativa pari alla retri- buzione percepita all’atto della chiamata.
Roma, li 29 marzo 1983
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti contraenti espressamente riconoscono la computabilità, ai fini del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di funzione spettante ai quadri.
Roma, li 30 luglio 1991.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti contraenti espressamente riconoscono la computabilità, ai fini del trattamento di fine rapporto dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art. 71.
Roma, li 6 marzo 1996
Allegato L ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE SUL TFR DEI BENEFICI
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24 MAGGIO 0000 X. 000
Xx giorno 24 aprile 1985, in Roma presso lo SNEBI, via di X. Xxxxxx, n. 23, tra
- lo SNEBI rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
e
- la Federbraccianti-CGIL rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- la FISBA-CISL rappresentata dai Sigg. Xxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- la FILBI-UIL rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; premesso
- che tra i problemi sorti dopo l’entrata in vigore della L. 29-5-1982, n. 297 era rimasto irrisolto quello relativo all’applicazione dei benefici bel- lici previsti all’art. 2 della L. 24-5-1970, n. 336, in ordine al quale lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori avevano assunto posizioni divergenti;
- che, nelle more, sulla questione della sopravvivenza dei benefici com- battentistici di cui all’art. 2 della citata legge, anche dopo l’entrata in vigore della L. 297 del 29-5-1982, sono stati elaborati numerosi studi che hanno permesso un maggior approfondimento del problema;
- che si è reso pertanto possibile un riesame dello stesso alla luce dei nuovi elementi di giudizio;
tutto ciò premesso
le parti convengono sulla seguente interpretazione del combinato disposto della L. 29-5-1982, n. 297 e dell’art. 2 della L. 24-5-1970, n. 336. I benefici previsti a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti dal- l’art. 2
CONTRATTO DI INSERIMENTO
(Art. 39 del contratto)
Allegato M
della L. 24-5-1970, n. 336 trovano applicazione sull’ultima retribu- zione utile ai fini della determinazione della quota di T.F.R. (indennità di anzianità) maturata al 31-5-1982, calcolata ai sensi degli artt. 1 e 5 della L.
29-5-1982, n. 297, ed esauriscono la loro efficacia a tale data non dispiegando effetto alcuno sulle retribuzioni percepite successivamente.
* * *
In sede di stesura definitiva del testo del contratto collettivo naziona- le di lavoro cui è allegato il presente accordo si è altresì convenuto quan- to segue:
“I benefici di cui all’art. 2 della L. 24-5-1970, n. 336 trovano applica- zione anche sull’ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di pensione, spettante nelle ipotesi di cessazione del rappor- to per infortunio o malattia per cause di servizio, per dispensa nell’inte- resse del servizio e per soppressione del posto di ruolo”.
L’anno .............. il giorno .......... del mese di presso la sede
del Consorzio (indicare se di bonifica o di miglioramento fondiario) di seguito, per brevità denominato “Consorzio”...........................................
in .......................... via ;
tra
il ........................................................................ nato a il
................................... che agisce in qualità di presidente (1) e legale rappresentante del Consorzio ...................................................................
C.F. ............................................................, con sede in e
in quanto autorizzato al presente atto di deliberazione n. del
................................ della Deputazione amministrativa;
(1) Oppure Commissario. In tal caso non è ovviamente necessaria la delibera di autorizzazione
ed
il Sig. .................................................... nato a ....................... il e
residente a ...................................... C.F. ...............................................
premesso che il Consorzio:
- ritiene di stipulare un contratto di inserimento, ai sensi del Xxxxxx XX, Xxxx XX, xxx X.Xxx. 00 settembre 2003, n. 276 e dell’art. … del c.c.n.l. al quale è allegato il presente schema di contratto, con un giovane di età compresa tra diciotto ed i ventinove anni (se la persona da assu- mere non è un giovane occorre indicare quale degli altri soggetti rien- tranti nelle categorie elencate nell’art. … del c.c.n.l. al quale è allegato il presente schema);
- ha individuato nel Sig. ................................... nato a e
residente a............................(se il contratto è stipulato con un sog- getto diverso da un giovane occorre indicare la qualità. Es. disoccupa-
to in cerca d’occupazione da almeno 12 mesi, etc.) la persona con la quale stipulare il predetto contratto d’inserimento;
- che il testé indicato Sig. si è dichiarato dispo-
nibile alla stipula di tale contratto d’inserimento;
tutto ciò premesso
tra il Consorzio ed il Signor si conviene e si
stipula quanto segue.
Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del pre- sente atto.
Art. 2 - Il Consorzio come sopra rappresentato, assume alle proprie dipendenze il Sig. che accetta, con contratto d’inserimen- to,
alle condizioni previste dai seguenti articoli.
Art. 3 – Il contratto avrà la durata di mesi………………….. (la durata massima del contratto d’inserimento è di 11 mesi per il conseguimento delle qualifiche rientranti nelle fasce funzionali seconda e terza; di 14 mesi per il conseguimento di qualifiche rientranti nelle fasce funzionali quarta e quinta; di 18 mesi per il conseguimento di qualifiche rientranti nelle fasce funzionali superiori alla quinta).
Art. 4 – Il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di
………..(indicare una durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per la quale è stipu- lato il contratto d’inserimento).
Art. 5 – L’orario di lavoro è il seguente ………………………………
(indicare, se il rapporto di lavoro è a tempo pieno, la distribuzione giorna- liera e settimanale delle trentotto ore settimanali contrattualmente previste. Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale, la durata della prestazione lavo- rativa ridotta va individuata con riferimento sia al giorno, sia alla settimana, sia al mese. Se il rapporto part time è lungo almeno un anno va indicata anche la distribuzione dell’orario di lavoro su base annua).
Art. 6 – La fascia funzionale ed il livello retributivo assegnati sono, tenuto conto delle esperienze lavorative e del grado di professionalità posseduti, …………………….(la fascia funzionale non deve essere infe- riore, più di due, a quella corrispondente, a norma di contratto collettivo, alla qualifica per la quale si stipula il contratto d’inserimento).
Art. 7 - Per l’intera durata del presente contratto, al Sig. .....................
sarà attribuito, pertanto, il seguente trattamento economico e previden- ziale:
- stipendio base (................... f.f. ................ livello) ;
- iscrizione all’INPS, ai fini previdenziali ed assistenziali;
- iscrizione all’ENPAIA per l’assicurazione infortuni e malattie professio- nali nonché per il fondo di previdenza (tale iscrizione non riguarda il personale operaio).
Art. 8 – Nei casi di infortunio o malattia non ascrivibili a causa di ser- vizio, al Signor……………….. assunto con contratto d’inserimento, sarà garantita, qualora abbia superato il periodo di prova, mediante integra- zione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, l’intera retribuzione per un periodo di settanta giorni di calendario.
Art. 9 – Allo scopo di garantire al Signor l’adeguamento
delle competenze professionali possedute al contesto lavorativo della realtà consortile e la loro valorizzazione, le parti definiscono consensual- mente il seguente progetto individuale d’inserimento:
- il progetto d’inserimento è preordinato a conseguire la qualifica di………………………. e comporta lo svolgimento delle seguenti man- sioni………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
….;
- per il conseguimento della citata qualifica verrà svolta la seguente atti-