AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2021 (DGR n. 82 del 30/01/2017 - DGR n. 1672 del 28/12/2021)
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2021 (DGR n. 82 del 30/01/2017 - DGR n. 1672 del 28/12/2021)
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
VISTO l’art. 6 co. 5 D.L. n. 102/2013 che istituisce il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 maggio 2014 pubblicato sulla GU nr. 161 del 14/07/2014;
Vista la delibera della Giunta della Regione Marche n. 82 del 30/01/2017 che revoca la DGR n. 1119/2014 e la DGR 125/2015 e approva le nuove linee guida per l'utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
Vista la Delibera della Regione Marche n. 1672 del 28/12/2021 con cui vengono approvate le Linee Guida per l’anno 2021 relative all’utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli a integrazione e modifica della DGR n. 82 del 30/01/2017 e s.m.i.;
Vista la determina del Responsabile del I° Settore n. 20 del 27/01/2022 di emanazione del presente Avviso Pubblico;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dall’Unione dei Comuni Terra dei Castelli, per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.
CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE:
per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in un Comune diverso da quello di attuale residenza.
A. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno pervenire dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sino al termine ultimo del 21/02/2022.
B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, indirizzata all’Unione Terra dei Castelli, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta su apposito modulo e relativi allegati predisposti dall’Unione, recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto.
La domanda deve essere inoltrata con raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo dell’Unione Terra dei Castelli sito in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx, oppure tramite PEC al seguente indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure, in caso di assoluta necessità, mediante consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali presso il Comune di Polverigi negli orari di apertura al pubblico.
Saranno accolte tutte le domande ammissibili, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
C. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono avanzare richiesta di contributo i nuclei familiari in cui, entro e non oltre la data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, il destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita ovvero uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dalla crisi economica, abbia subito una riduzione della capacità reddituale per un evento quale:
1. licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga di cui al D.L. 18 del 17 marzo 2020, che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, aperte da almeno dodici mesi, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare tale da incidere / aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso.
Requisiti soggettivi:
a) essere residente nei Comuni di Agugliano o Polverigi;
b) reddito ISE del nucleo familiare di appartenenza, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00; in entrambi i casi, i valori sono calcolati ai sensi della vigente normativa in materia;
c) essere destinatario, entro e non oltre la data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida;
d) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel comune di residenza e avere residenza anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
e) cittadinanza italiana o di un paese dell'UE ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
f) non essere titolare, come tutti gli altri membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio provinciale.
Per l’anno 2021 sono altresì ammessi a beneficiare del contributo i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e, inoltre, di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Con riguardo al requisito della perdita del reddito familiare si precisa che:
la riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
In quest’ultimo caso si precisa che:
- se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2019 e alla somma dei redditi percepiti nel 2020;
- se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire dall’anno 2020, i relativi importi sono considerati nella misura del 50%.
D. FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono erogati in favore di:
Cat. A) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole o per i quali l'intimazione di sfratto non sia ancora stata convalidata, per i quali il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Cat. B) inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio per almeno 6 mesi.
Cat. C) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
Cat. D) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).
Cat. E) inquilini che intendano regolarizzare i pagamenti dei canoni di locazione relativi all’anno 2021 a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all’emergenza da COVID 19.
E. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’Unione dei Comuni, nell'istruttoria delle domande presentate dai richiedenti, verifica la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria in ordine di presentazione delle domande. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del fondo regionale all’Unione Terra dei Castelli, fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso. Ne consegue che, oltre tale limite, la collocazione in graduatoria non è utile ai fini della erogazione del beneficio. Il contributo massimo erogabile è così determinato:
Per gli inquilini di cui al paragrafo D, Cat. A): il contributo non può essere superiore all'importo complessivo dei canoni di locazione insoluti con un massimo di: € 8.000,00
Per gli inquilini di cui al paragrafo D, Cat. B): il contributo è graduato in funzione dell'entità del canone mensile e del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto (minimo 6 mesi) con un massimo di: € 6.000,00
Per gli inquilini di cui al paragrafo D Cat. C): il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di: €. 1.800,00
Per gli inquilini di cui al paragrafo D Cat. D): il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può avere un importo massimo di: € 12.000,00
Per gli inquilini di cui al paragrafo D Cat. E): il contributo copre il canone locativo delle mensilità a contratto per l’anno 2021, pari al 40% del relativo importo, fino a un massimo di € 2.500,00/mese.
Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore dopo l’avvenuta conclusione degli accordi/contratti tra le parti. L’importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per i casi degli inquilini di cui alle lettere a), b), c), d) non può comunque superare l’importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 DM 30 marzo 2016 GU luglio 2016).
Nei casi degli inquilini di cui alla lettera d), all’atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l’erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata, previa verifica del mantenimento della residenza dell’inquilino nell’alloggio oggetto del contratto e verifica semestrale relativa all’incidenza del canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare.
Se, in occasione di predetta verifica, l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE risultasse ridotta in modo significativo rispetto alla situazione esistente al momento di presentazione della domanda, il contributo avrà una riduzione pari all’aumento percentuale del valore ISEE.
Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell’alloggio oggetto del contratto o che l’incidenza del canone sull’ISEE risulti inferiore al 15%, l’erogazione del contributo verrà interrotta.
Le tipologie di inquilini di cui al paragrafo D lett. a), lett. b), lett. c) e lett. d) sono ordinati in una graduatoria formulata in ordine di presentazione delle domande. In caso di domande presentate contestualmente, costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):
1. ultrasettantenne;
2. minore
3. con invalidità accertata per almeno il 74%;
4. in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
F. DOCUMENTI
Al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate, i richiedenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta sul modello di richiesta predisposto dall’Unione dei Comuni che reca tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del contributo in relazione al precedente paragrafo D, Xxxxxxxxx A, B, C, D, E di inquilini.
I soggetti ammessi alla graduatoria per l’erogazione dei contributi, se non allegata alla domanda, dovranno fornire all’ufficio competente, con tempistiche stabilite dall’Ente, la seguente documentazione:
1. copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione precedenti all'insorgere della morosità o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo;
2. copia del contratto di locazione registrato relativo all'alloggio oggetto di procedura di sfratto;
3. copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario;
4. documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità reddituale e la condizione di morosità incolpevole e precisamente:
• copia atto di licenziamento;
• copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell'orario di lavoro o busta paga;
• copia accordo o comunicazione inerente all’applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria o busta paga;
• documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata (aperta da almeno dodici mesi), derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
• documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• documentazione comprovante la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare tale da incidere/aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso;
5. Dichiarazione del proprietario dell'alloggio redatta alternativamente nel Quadro A, B, C, D o E rispettivamente per gli inquilini di cui al precedente paragrafo D, Xxx. A, B, C, D, E corredata da documento di identità del proprietario medesimo recante l'autorizzazione all’Unione Terra dei Castelli al trattamento dei propri dati personali (in particolare codice IBAN, dati anagrafici, dati sull'alloggio);
6. Documentazione comprovante la perdita di reddito IRPEF superiore al 25% mediante confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
G. CONTROLLI
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO | UNIONE TERRA DEI CASTELLI - Sede Legale: Comune di Agugliano Via Leopardi, 5 - xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx protocollo@unionecastelli.it- 071/9068031-90904216 |
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI | IDEA PUBBLICA - Sig. XXXXX XXXXXXXX xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxx@xxx.xx |
FINALITÀ | La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di servizi socio- assistenziali è esclusivamente il servizio richiesto. |
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