CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(LAVORO A PROGETTO)
Tra le sotto indicate Parti:
• La Società srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a
Milano in via …………., C.F. e P. IVA , di seguito la “Società
committente”;
• Il Signor ………., C.F di seguito il “Collaboratore”;
Al fine di definire i termini del rapporto di collaborazione, non occasionale, svolto senza vincolo di subordinazione in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati a fronte di un corrispettivo, tra il Collaboratore e la Società committente:
PREMESSO CHE
La Società committente è attiva nel campo della e che ha necessità di stipulare un contratto di collaborazione a progetto con un soggetto qualificato capace di fornire alla Società committente i propri servizi nel settore in cui essa opera, per la realizzazione del progetto di cui al successivo art 1, in coordinamento con l’attività della stessa Società committente;
il Collaboratore ha concordato con la Società committente la realizzazione del progetto, senza vincolo di subordinazione, a favore della medesima come Collaboratore coordinato e continuativo;
TUTTO CIO’ PREMESSO, si conviene quanto segue:
1. Oggetto del contratto e durata del progetto
Il Collaboratore, ai sensi del presente Contratto si obbliga a fornire alla Società committente e in coordinamento con l’attività della stessa Società committente, con lavoro personale e senza vincolo di subordinazione i propri servizi per la realizzazione del presente progetto:
………………
per un periodo dal al
2. Dichiarazioni del collaboratore
Il Collaboratore dichiara e garantisce che:
(a) nello svolgere l’Attività non viola diritti di terzi o impegni nei confronti di terzi,
sia all’estero che in Italia;
(b) non gli è inibito di svolgere l’Attività ai sensi di leggi o altre disposizioni applicabili, sia in Italia che all’estero;
c) è iscritto alla gestione separata INPS dal in base all’art. 44 comma 2 della Legge 289 del 27.12.2002 .
3. Corrispettivo
Quale corrispettivo per la realizzazione del progetto di cui all’art. 1 la società Committente corrisponderà al Collaboratore la somma di € ,00 (Euro: /00) lorde al mese.
3.1 Il compenso di cui sopra rappresenta il corrispettivo per l’attività svolta a norma del presente Contratto, a fronte della prestazione, gestita in autonomia dal Collaboratore tenendo presente che l’attività è svolta in coordinamento con il committente.
L’attività di collaborazione per la realizzazione del progetto oggetto del seguente contratto (art. 1), dovrà essere preventivamente concordata e svolta in coordinamento con ……… con incontri con cadenza settimanale
3.2 I compensi saranno corrisposti al Collaboratore dalla Società committente previa predisposizione di un prospetto riepilogativo, tenendo conto di quanto segue:
• il reddito interessato, secondo la normativa in vigore dal 1° Gennaio 2001 rientra tra quelli assimilati al lavoro dipendente (art 47,c.1. lettera c.bis), del DPR 917/86);
• la Società committente opererà, a norma della vigente normativa previdenziale, assistenziale e assicurativa, la trattenuta della quota contributiva (fondo pensioni gestione separata INPS, di cui all’art. 2 della L. 335/1995, e assicurazione INAIL) riservata al Collaboratore e che provvederà a versare alle amministrazioni interessate unitamente alla quota a proprio carico;
• la Società committente rilascerà entro i termini previsti la relativa certificazione annuale.
3.3 La Società committente provvederà, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ad assicurare il Collaboratore presso l’INAIL. Il Collaboratore provvederà direttamente all’iscrizione presso la gestione autonoma previdenziale istituita presso l’INPS dall’art. 2 comma 26 della L. 35/95.
3.4 Le spese sostenute dal Collaboratore per conto della Società committente nell’esecuzione dell’attività del Collaboratore, ai sensi del presente Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa ed inerenti allo svolgimento dell’attività del Collaboratore oggetto del presente Contratto saranno rimborsate dalla Società committente su presentazione delle ricevute che attestino i costi relativi.
Il Collaboratore presenterà richiesta corredata dalle pezze giustificative, entro il giorno 27 di ogni mese.
4. Assenza di subordinazione
Nel fornire i propri servizi e nella realizzazione del progetto, di cui all’art. 1, il Collaboratore opererà in autonomia e con le modalità che riterrà più opportune, nonché in totale libertà di svolgimento dell’incarico senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro, mantenendo un costante coordinamento in termini di obiettivi, risultati e scadenze con ………. srl nella persona del ………….. Egli agirà
impiegando le proprie personali capacità senza vincolo si subordinazione e non potrà delegare l’esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte.
5. Responsabilità del Collaboratore
Il Collaboratore dovrà operare con la dovuta diligenza e perizia. Egli potrà compiere, sempre in coordinamento con il Sig. ………….. quanto stabilito al precedente art. 4, tutti gli atti relativi ed inerenti all’attività oggetto del presente contratto.
Il Collaboratore non potrà comunque fornire garanzie per conto della Società committente né stipulare contratti in nome o per conto della Società committente.
Il Collaboratore sarà responsabile dei danni subiti direttamente ed indirettamente dalla Società Committente in caso di violazione per dolo o colpa grave di quanto previsto nel precedente paragrafo e degli obblighi relativi alla riservatezza di cui all’art 7.
6. Recesso anticipato dal contratto
Il committente e il collaboratore hanno diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento con disdetta da comunicarsi almeno 30 giorni prima a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso anticipato il collaboratore riceverà il corrispettivo di cui all’art. 3.1 maturato fino alla data de recesso, il rimborso delle spese di cui all’art. 3.4 sostenute fino alla data del recesso.
In caso di violazione da parte del Collaboratore per dolo o colpa grave delle pattuizioni in merito alla esclusività nell’ambito della specifica attività di cui al presente contratto, alla riservatezza come definita all’art. 7, o protratta volontaria inerzia del Collaboratore stesso durante lo svolgimento, la Società committente può recedere dal contratto senza il preavviso di cui al precedente periodo e il Collaboratore avrà titolo, lasciando in pregiudicato l’eventuale diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito dalla Società committente, al solo corrispettivo di cui all’articolo 3.1 maturato alla data del recesso ed al rimborso delle spese di cui all’art. 3.4 sostenute fino alla data del recesso.
In caso di recesso per morte del Collaboratore, i suoi aventi causa avranno titolo al corrispettivo di cui all’articolo 3.1 maturate alla data del decesso ed al rimborso delle spese di cui all’art. 3.4 sostenute dal Collaboratore fino alla data del decesso. In caso di sopravvenuta incapacità al lavoro per malattia e infortunio il contratto si intende risolto trascorsi 30 giorni di assenza. Il collaboratore riceverà il corrispettivo di cui all’art. 3.1 maturato fino alla data in cui è stata resa la prestazione lavorativa, il rimborso delle spese di cui all’art. 3.4 sostenute fino alla data del recesso.
Se il recesso anticipato da parte del Collaboratore è causato da inadempienze contrattuali commesse dalla Società Committente, il Collaboratore avrà diritto a corrispettivo maturato fino alla data del recesso.
7. Riservatezza - segretezza
Ai fini del presente Contratto per Informazione Riservata si intende una informazione non resa pubblica della Società Committente relativa alla sua attività, all’organizzazione, alle operazioni, alle situazione economica e finanziaria, inclusi i nomi, le denominazioni ed i dati
relativi ai Clienti attuali e precedenti, di cui il Collaboratore sia entrato in possesso nello svolgimento dell’Attività.
8. Modifiche del Contratto
Le disposizioni del presente Contratto a progetto non possono essere modificate a meno che tali modifiche siano concordate per iscritto e sottoscritte dal Collaboratore e dalla Società committente.
9. Cessione del contratto
Il Collaboratore non potrà cedere o delegare a terzi i propri obblighi nascenti dal presente Contratto.
10. Comunicazioni
Qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, anche se preceduta da telefax o messaggio di posta elettronica, dovrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata all’ultimo indirizzo noto o domicilio o sede legale. Tale comunicazione sarà considerata come pervenuta 24 ore (escluso sabato, domenica e le feste nazionali) dopo il relativo invio.
11. Completezza del contratto
Il presente contratto contiene l’intero accordo delle Parti e il Collaboratore dà atto di non avere fatto affidamento su alcuna altra dichiarazione, garanzia o intesa, orale o scritta, da parte della Società committente.
12. Privacy
Per quanto riguarda la tutela ed il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche, sopraccitate e dei soggetti che le rappresentano, il contratto in oggetto fa riferimento a D.lgs. 196/2003 (Testo unico sulla Privacy)
13. Legge applicabile e giurisdizione
Il presente Contratto a Progetto è governato dalla legge italiana.
Le parti convengono che qualunque controversia relativa all’esecuzione e all’interpretazione del presente contratto di sarà soggetta all’esclusiva giurisdizione del Tribunale di Milano.
Fatto in due originali in Milano,
Per accettazione dei termini e condizioni del presente contratto
La Società Committente Il Collaboratore
……… ……………….
………….
Vengono espressamente approvati l’Articolo 1 (Oggetto del contratto e durata), l’Articolo 4 (Assenza di subordinazione), l’Articolo 6 (Recesso anticipato), l’Articolo 7 (Riservatezza e segretezza), art. 9 (cessione del contratto) e l’Articolo 13 (legge applicabile e giurisdizione).
La Società Committente Il Collaboratore
……… ……………….
………….