Condizioni generali di fornitura del Servizio Supervisor e Supervisor Plus rev.00
Condizioni generali di fornitura del Servizio Supervisor e Supervisor Plus rev.00
Art. 1) DEFINIZIONI E PREMESSE
1.1 Ai fini del presente accordo (di seguito “Accordo”) si adottano le seguenti definizioni:
- “Accordo” si intende quanto menzionato nelle presenti Condizioni;
-“Bene” e/o “Impianto” e/o “Prodotto”: si intendono esclusivamente i gruppi elettrogeni dotati di scheda di controllo Guard Revolution oppure di dispositivo Insync, installati e/o utilizzati esclusivamente nel Territorio;
-“Fornitore”: si intende la società “VisaSpa”, con sede in xxx Xx Xxxxxx, 00 x Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxxx;
-“Cliente”: si intende l’utilizzatore finale del Bene;
-“Supervior e/o SupervisorPlus”: si intendono Servizi di monitoraggio a distanza di Beni, come da art 3);
-“Onis Visa Web Supervisor”: si intende piattaforma internet fornita, gestita nonchè di proprietà da ComAp spol. Sr.o. Czech, azienda con sede in Repubblica Ceca xxx.xxxxx.xx , nella quale il servizio Supervisor e SupervisorPlus trovano applicazione;
- “Territorio”: si intende la Repubblica italiana, di San Marino e lo Stato del Vaticano.
-“Parti”: si intendono rispettivamente il Fornitore e il Cliente;
-“Parte”: si intende tanto il Fornitore quanto il Cliente;
1.2 Il presente Accordo disciplina il Servizio tra le Parti
1.3 Il Servizio non modifica o altera in alcun modo le prestazioni nonché le funzionalità dei Beni acquistati dal Cliente.
1.4 In deroga a quanto previsto dall’art. 1418 c.c., l’invalidità che dovesse investire una delle singole clausole, non andrà ad inficiare automaticamente la validità dell’intero Accordo.
1.5 Ogni eventuale modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.
1.6 Il fatto che una delle Parti si astenga, anche più volte, dal pretendere il puntuale adempimento del presente Accordo dall’altra Parte, non comporta rinuncia alcuna, da parte della prima, al pieno esercizio dei diritti nascenti dall’Accordo stesso.
Art. 2) OGGETTO DELL’ACCORDO
2.1 Il Fornitore concede al Cliente la facoltà di utilizzare il Servizio con lo scopo di monitorare e far monitorare a distanza le funzionalità dei Beni acquistati direttamente o indirettamente dal Fornitore, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Accordo.
2.2 Il Cliente dichiara e riconosce che il Bene acquistato è stato visionato ed è stato riscontrato conforme alle sue esigenze nonchè adatto all’uso.
2.3 Il Cliente dichiara, riconosce e autorizza che il Bene è dotato della seguente apparecchiatura:
2.3.1 SIM M2M Vodafone® di proprietà Visa Spa
2.3.2 Modulo 4G/GPS con antenna oppure modulo Internet Bridge con antenna
Art. 3) TERMINI DEL SERVIZIO
3.1 Servizio Supervisor: secondo quanto indicato all’art 2.1 il cliente potrà:
3.1.1 Monitorare i principali parametri del Bene, allarmi e preallarmi compresi
3.1.2 Geolocalizzare il Bene tramite posizionamento GPS.
3.1.3 Visualizzare i trend grafici relativi ai parametri monitorati per verificare l’andamento temporale (es. potenza erogata). Questi dati vengono salvati nel server del servizio con periodo di campionamento pari a 1 ora e resi disponibili per 6 (sei) mesi.
3.1.4 Visualizzare il report dei principali parametri ed esportalo in file pdf.
3.1.5 Scaricare in formato excel lo storico del controller (salvato periodicamente sul server) per consultare gli eventi registrati dalla centralina di controllo.
3.1.6 Ricevere notifica e-mail inviata da xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx (all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione) con identificativo del Bene e lista allarmi ad esso relativi.
3.1.7 Ricevere notifica tramite applicazione WebSupervisor 4.0 (per dispositivi Android e IoS) previa installazione dell’applicazione stessa..
3.2 Servizio SupervisorPlus: secondo quanto indicato all’art 2.1 il Cliente, oltre a quanto già espresso all’art. 3.1, potrà:
3.2.1 Concedere facoltà al Fornitore di ricevere notifica e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxx.xx con identificativo del Bene e lista allarmi ad esso relativi.
3.2.2 Usufruire del servizio di assistenza telefonica del personale tecnico (SAT), disponibile telefonicamente nei soli giorni feriali lavorativi, dal lunedì al venerdì compresi, con il seguente orario: 09.00-12.00 e 14.00-17.00 (esclusi periodi di chiusura stabilimento – festività nazionali e/o locali).
3.2.3 Programmare automaticamente gli intervalli di manutenzione per i quali verrà emessa separatamente un’offerta ad-hoc in base all’esecuzione dell’intervento che si renderà necessario
3.3 Il Cliente inoltre, previo inoltro autorizzazione scritta al Fornitore, acconsente al Fornitore di interagire da remoto con il dispositivo di comando del Bene per un’analisi più accurata dell’anomalia con la possibilità di rimettere in servizio il bene stesso.
Art. 4) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
4.1 I termini di cui all’art 3) sono attuabili esclusivamente attraverso l’attivazione del Servizio, previa registrazione (massimo tre utenti per Cliente), compilando il format di registrazione al link xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx .
4.2 La registrazione al sito di cui all’articolo precedente deve avvenire perentoriamente attraverso la piattaforma “Onis Visa WebSupervisor” messa a disposizione dal Fornitore e comunque entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna del Bene, salvo diverso accordo con il Fornitore.
4.3 I nominativi indicati in fase di registrazione, saranno autorizzate al monitoraggio come da art. 3.1.; saranno di riferimento per le eventuali chiamate del personale SAT qualora ci siano necessità come da art. 3.2.2; si assumeranno tutte le responsabilità qualora richiedano autorizzazioni al personale SAT di eseguire comandi da remoto come da art 3.3
Art. 5) DURATA E RINNOVO DEL SERVIZIO
5.1 Il Servizio, di cui all’art. 3), viene concesso gratuitamente per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi, salvo diverso accordo tra le Parti, decorrenti dalla data di registrazione come da art. 4.2..
5.2 Prima dello scadere del termine di cui all’art. 5.1 verrà inviata una segnalazione al Cliente con la quale potrà optare per:
5.2.1 far interrompere automaticamente il Servizio, al termine del periodo di cui all’art. 5.1, senza costi ne addebiti per il Cliente, oppure;
5.2.2 proseguire con il Servizio Supervisor Plus, come da art. 3.2), riconoscendo al Fornitore un canone mensile per il quale sarà inviata offerta separata;
5.2.3 proseguire con il Servizio Supervisor, usufruendo dei soli servizi come da art. 3.1, riconoscendo al Fornitore un importo una tantum che verrà formalizzato con offerta separata in base ai dispositivi in dotazione del Bene.
5.3 Nel caso in cui il Cliente opti per la proposta come da art. 5.2.3, la SIM card M2M Vodafone® di proprietà del Fornitore verrà disattivata e il Cliente dovrà adoperarsi per siglare un nuovo contratto telefonico di scambio dati con operatore da lui scelto i cui costi saranno a proprio carico.
5.4 Nel caso in cui il Servizio venga rinnovato come da art. 5.2.2, lo stesso si intenderà tacitamente prorogato salvo disdetta da comunicarsi per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima dello scadere del termine temporale citato nell’offerta.
Art. 6) RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
6.1. Il Servizio verrà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora si incorra in una delle seguenti ipotesi:
a) mancato pagamento di quanto formalizzato con nostre offerte entro i termini in esse indicati;
b) è stato avviato un procedimento di insolvenza (fallimento) nei confronti del Cliente;
c) il Cliente è in stato di liquidazione sia essa volontaria che coatta amministrativa;
d) condanna del Cliente per reati relativi alle sue attività commerciali, sia commesso da lui stesso o da una persona avente poteri decisionali e/o direttivi;
e) il Cliente manometta l’apparecchiatura citata all’art. 2.3 oppure il Bene stesso per trarne ingiustificato vantaggio o profitto;
6.2. La risoluzione sarà comunicata dal Fornitore direttamente al Cliente mediante avviso scritto (la notifica è considerata consegnata 5 giorni dopo l'invio a mezzo posta elettronica o 10 giorni dopo l'invio tramite posta ordinaria
6.3. Il Servizio potrà essere sospeso:
a) qualora vi sia l’aggiornamento o la manutenzione della piattaforma Onis Visa Web Supervisor
b) qualora il dispositivo di controllo del Bene risulti disattivato o spento o la batteria risulti essere scarica
c) nel caso in cui ci sia mancanza di rete/banda/segnale fornito dal gestore Vodafone®
d) per la sola geolocalizzazione, nel caso in cui non ci siano sufficienti satelliti che raggiungano il luogo in cui è ubicato il Bene
e) ad insindacabile giudizio del Fornitore durante il periodo gratuito dei 12 mesi
Art. 7) RESPONSABILITA’
9.1 Il Cliente con la presa in consegna del Bene ne risponderà in caso di sabotaggio, di danni a terzi, persone e cose, e di quanto altro, anche se qui non espressamente indicato, sia riconducibile a sua responsabilità.
9.2 Il Fornitore declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone, animali o cose qualora:
a) i danni siano causati da:
I) negligenza, incuria, uso improprio e/o errato da parte del Cliente e dei suoi ausiliari;
II) modifiche o manomissioni;
III) mancato rispetto delle istruzioni contenute nei manuali d’istruzione;
IV) utilizzo di parti di ricambio non originali;
b) il Bene e/o Servizio non siano stati utilizzati da personale adeguatamente informato e formato;
c) incorrano altresì i seguenti casi:
I) ci sia mancanza di rete/banda/segnale fornito dal gestore Vodafone®
II) La piattaforma Onis Visa Web Supervisor risulti essere in manutenzione o aggiornamento
III) non ci siano sufficienti satelliti che raggiungano il luogo in cui è ubicato il Bene affinchè possano procedere con la geolocalizzaione dello stesso.
IV) i dati e le notifiche non siano aggiornati o non giungano al Cliente in tempo reale.
V) la SIM card M2M Vodafone ® venga utilizzata per altri scopi che non siano quelli a cui la stessa è destinata.
VI) la SIM card M2M Vodafone ®, nonché l’apparecchiatura citata all’art. 2.3.2 siano stati tolti dal loro alloggiamento e asportati dal Bene.
Nei casi suddetti il Cliente si impegna a sollevare esplicitamente il Fornitore da ogni pretesa a qualsivoglia titolo avanzata personalmente o da terzi nei confronti del Fornitore..
Art. 8) Obblighi del Cliente
8.1 Il cliente risulta essere l’unico responsabile della conduzione del Bene, e in ogni caso si obbliga a: consentire a Visa Spa - ovvero a personale da questa incaricato -, l'accesso ai dati del Bene ed utilizzare gli stessi per gli scopi consentiti ; mettere a disposizione tutte le informazioni e le attrezzature che risultino indispensabili al fine di consentire il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali; offrire adeguata assistenza al personale Visa Spa ed ai tecnici eventualmente utilizzati da quest'ultima; non intervenire, direttamente ovvero mediante terzi, sulle apparecchiature installate, sui software, sulle schede SIM e, più in generale, su qualsivoglia componente/apparato fornito da Visa Spa, senza il diretto consenso del Fornitore, tranne nel caso in cui si verifichi quanto riportato all’art. 5.3.
Art. 9) CESSIONE DELL’ACCORDO
Il Cliente non potrà trasferire tale Accordo, né i diritti ed obblighi da esso scaturenti, salvo nei casi di subentro autorizzati dal Fornitore.
Art. 10) TUTELA ALLA PRIVACY
Le Parti titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'Art 13) della Legge 675/96 e successive modifiche. Ai sensi e agli effetti della Legge 31.12.1996 n 675 e successive modifiche, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti siano oggetto di trattamento nell'archivio Clienti/ Fornitori per gli dempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali, statistiche, commerciali e di marketing. Le Parti titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei reciproci diritti derivanti dall’applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche. Art. 11). FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo è stato redatto in conformtirà della legge italiana, che ne regola i contenuti. Per ogni controversia relativa o comunque connessa al presente Contratto, è esclusivamente competente il Foro di Treviso. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Fornitore potrà promuovere la controversia anche presso il Foro del Cliente
timbro e firma del Fornitore timbro e firma del Cliente
Le Parti dichiarano di avere preso atto delle Condizioni Generali di vendita sopra riportate nella loro totalità. Dichiarano altresì di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le clausole contraddistinte con i numeri:
art. 2) Oggetto dell’accordo; art. 3) Termini del Sevizio; art. 4) Attivazione del Servizio; art. 5) Durata e rinnovo del Servizio; art. 6)Risoluzione e sospensione del Servizio art. 7) Responsabilità–; art. 8) Montaggio Obblighi del Cliente ; art. 11) Foro competente.
timbro e firma del Fornitore timbro e firma del Cliente