Comune di Mandas
Comune di Mandas
Provincia del Sud Sardegna
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA
FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER LAVORI EDILI NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRARDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CIG Z482C678AC)
SOMMARIO
PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI ART. 1 DEFINIZIONI
ART. 2 OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO ART. 3 DURATA DELL' ACCORDO QUADRO ART. 4 DURATA DELL' ACCORDO QUADRO ART. 5 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO
ART. 6 CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI E VERIFICA RISPONDENZA DEI BENI
ART. 7 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO ART. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA
ART. 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART.13 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZOINE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
ART. 14 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. 15 RECESSO
ART. 16 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ART. 17 CONTRATTO – CONDIZIONDI DI STIPULA
ART. 18 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
ART.19 SUBAPPALTO, CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI, CESSIONE DEL CREDITO
ART. 20 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ART. 21 RISERVATEZZA
ART. 22 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 24 DOMICILIO LEGALE
ART. 25 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ART. 27 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
PARTE SECONDA – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
ART. 2 ORDINATIVO
ART. 3 CONSEGNA
ART. 4 GESTIONE DELLE DIFFORMITÀ DI QUALITÀ/QUANTITÀ DELLA MERCE CONSEGNATA RISPETTO AGLI ORDINATIVI EFFETTUATI-VIZI DELLA COSA VENDUTA E RELATIVA GARANZIA
ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART. 6 TRACCIABILITÀ’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 7 REVISIONE DEI PREZZI
PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato Speciale si intende:
Per “impresa” o “impresa aggiudicataria” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “fornitore” o “ditta fornitrice” o “appaltatore” o “ditta appaltatrice”, il soggetto d’impresa aggiudicatario al quale viene affidata la fornitura di cui al presente Capitolato.
Per “stazione appaltante”, “amministrazione”, “amministrazione comunale”, “A.C.”, l’Amministrazione
Comunale di Mandas che affida all’Impresa quanto previsto dal presente Capitolato.
Per “accordo quadro” il contratto concluso da questa Stazione Appaltante con l'aggiudicatario della presente procedura di gara, il cui scopo è stabilire le clausole concernenti le forniture, durante il periodo di validità dell'accordo quadro, in particolar modo per quanto riguarda i prezzi, le quantità e le tipologie di arredo.
Per “contratti attuativi specifici”, i contratti che verranno stipulati fra Comune di Mandas e l'aggiudicatario, aventi la forma di determinazione dirigenziale e seguente ordinativo di spesa tramite PEC, nel rispetto dell'accordo quadro stesso.
Per “capitolato”, il presente documento.
ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Vista la necessità di garantire un’adeguata manutenzione del patrimonio comunale, si rende necessario provvedere all’individuazione di fornitori di materiale specifico, al fine di fornire alle maestranze comunali strumenti e materiali necessari per lo svolgimento delle lavorazioni di competenza sui beni comunali.
In particolare, il presente capitolato ha per oggetto la disciplina dell'accordo quadro finalizzato alla fornitura di materiale per lavori edili, da utilizzarsi per i lavori di manutenzione ordinaria effettuati da personale dipendente comunale o da eventuali cantieri comunali.
Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie del materiale che verrà acquistato, l’offerta economica delle ditte invitate dovrà indicare la percentuale unica di ribasso che le stesse applicheranno sui prezzi di listino, in vigore alla data della pubblicazione della procedura di gara.
Si fornisce, di seguito, l’elenco di massima degli articoli che si prevede di acquistare, precisando che tale elenco non è da intendersi esaustivo ma finalizzato ad individuare la tipologia dei materiali che potrebbero essere richiesti al soggetto aggiudicatario, senza precludere l’eventuale richiesta di altri materiali di tipologie similari.
MATERIALE IDRAULICO:
- cassette a muro in plastica
- cassette alte in plastica
- placche per cassette incasso a muro
- cassette a zaino in plastica
- galleggianti
- galleggianti da cassone
- saracinesche
- riduttore di pressione
- vasi di espansione per autoclave
- scaldabagni elettrici lt. 10 – 15 – 30 – 50 – 80 – 100
- pompe con galleggiante per pozzetti
- valvole radiatori per rame e ferro
- detentori per rame e ferro
- tenute meccaniche
- collari per staffaggio tubi
- valvole a sfera valvole di ritegno
- raccordi in ottone per tubi polietilene
- tubi flessibili metallici per gas e acqua
- guarnizioni generiche
- tubi di scarico a bicchiere
- raccordi di scarico
- tubi e raccordi per multistrato
- tubi di rame
- raccordi di rame a pressione e a stringere
- miscelatori per lavabo per acquaio e per pedale
- flessibili inox
- rubinetti sotto lavabo
- xxxxxx xxxxxx e plastica
- bocca di erogazione
- sifone per cassette alte
- gruppi a muro
- aste sali e scendi
- vasi piccoli – grandi e per disabili
- sedili universali per vasi
- lavandini
- doccette e sifoni per doccia
- raccorderia varia zingata e ottone
- fasce acciaio per tubi polietilene
- tubi polietilene
- catenelle per cassette alte
- raccordi per polietilene in plastica
- materiale per riparazioni varie (cannette-stagno-canapa-pasta ecc.)
- rubinetti a pulsante
- rubinetti porta gomme
- pressostati per autoclave
- rubinetti di passaggio
- xxxxxxxxx xxxxx
- sifoni per acquaio
MATERIALE FERRAMENTA:
- copie chiavi
- serrature per porte in legno e ferro
- serrature di sicurezza
- maniglie per porta
- paletti da incasso e da appoggio
- maniglioni antipanico
- cilindri sagomati e ad oliva
- cilindri per cassettiere e armadietti
- cerniere a saldare
- cerniere per infissi alluminio
- molle chiudi porta aeree
- tiros vari tipi
- tobi di silicone
- tubi di chimico
- viti e bulloneria varia
- dischi lamellari
- dischi abrasivi
- lucchetti e catene
- punte ferro e muro – chiavi varie – trincetti ecc.
- eventuali utensili da lavoro (avvitatore-tassellatore-frullino ecc.)
MATERIALE EDILE:
- cemento a pronta presa
- cemento 325
- intonaco / premiscelati
- geolite
- malta
- calcestruzzo
- colla
- mattonelle per marciapiedi
- mattoni e foratelle
- chiusini – griglie in cemento e in ghisa
- attrezzature varie (paioli-xxxxxxxxx-mazzuoli-ecc.)
- calate e curve in plastica
- siliconi
MATERIALE PER IMBIANCATURA
- bidoni di idropittura
- antiruggine
- grafite
- bombolette spray
- plexiglas
- policarbonato
- catramina
- materiale vario (carta vetrata, nastro, teli, copri tutto, pennellesse, rulli da imbiancatura, ecc...)
MATERIALE ELETTRICO
- lampade normali
- lampade neon
- reattori lampade neon
MATERIALE VARIO
- cardarella
- cazzuola
- martello
- pale
- piccone
- xxxxxxx xxxxxxxxx
- materiali per pulizie (disinfettanti – pulizia vetri – pulizia bagni - igienizzante – rotolone carta asciugatutto carta igienica – sapone liquido per mani)
- filo per decespugliatori diametri vari bobina mt. 50;
Alle offerte dovrà essere allegato l'elenco dei cataloghi sui quali il partecipante intende applicare la percentuale di ribasso proposta.
Questa Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, potrà chiedere il completamento dell'offerta presentata dall'aggiudicatario, con prodotti che appartengono alla stessa categoria merceologica, contenuti nei listini allegati nell'offerta economica. Su tali listini verrà applicata la stessa percentuale di sconto (fatta salva la facoltà di negoziare un maggiore sconto) offerta per i prodotti presenti nella scheda dettaglio prezzi, che sarà valida per l'intero periodo di fornitura. Resta ferma la facoltà di questa Stazione Appaltante di acquisire i prodotti presenti a listino da altro fornitore, qualora lo ritenga economicamente più conveniente.
In nessun caso i contratti attuativi specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all'accordo quadro.
I contratti attuativi specifici assumeranno la forma dell'ordinativo di fornitura inviato tramite PEC, previa determinazione dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa.
Tutti i prodotti dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno 12 mesi decorrenti dalla data di consegna e rispettare i requisiti tecnici di cui al presente articolo e riportati all'art. 5 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
La fornitura si intende comprensiva:
-della consegna presso la sede del palazzo municipale, sito in Mandas, Xxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 0;
ART. 3 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, al concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale unica di sconto sui prezzi di listino (in vigore alla data della pubblicazione della procedura di gara). L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
ART.4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
L' accordo quadro ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ovvero potrà avere una minor durata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel paragrafo successivo.
Qualora nel periodo di cui sopra, non sia commissionata alcuna fornitura all'appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.
ART. 5 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell'art. 35 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo stimato in € 30.000, così suddiviso su ciascuna annualità.
Forniture per il 1° anno €. 10.000 per il 2° anno €. 10.000
per il 3° anno €. 10.000 Totale soggetto a ribasso d'asta €. 30.000,00
Alla suddetta cifra occorre aggiungere IVA di legge per IVA al 22%
Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.
La suddetta cifra è stata stimata sulla base di quanto speso dall'Amministrazione negli ultimi tre anni per l'acquisto di materiale per lavori edili necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo
Quadro con il quale stipulare il contratto attuativo. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo.
I prezzi unitari per articolo risultanti dalla scheda dettaglio prezzi, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi contratti attuativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta indicate sugli ordini di acquisto sulla base delle effettive esigenze dell’Amministrazione.
I prezzi resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di chiedere la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 7 parte seconda del presente Capitolato.
ART. 6 CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI E VERIFICA RISPONDENZA DEI BENI
Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa
CEE ed avere regolare marcatura “CE”, ove prevista.
Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il
trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.
Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per un anno, decorrente dalla data di consegna.
Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR vigenti.
In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato, durante la durata dell'accordo quadro, di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento, l’Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.
ART. 7 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.
In particolare, si intendono a carico dell’impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nelle sedi di destinazione, compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso, e gli oneri di smaltimento dei materiali di imballaggio e confezionamento.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.
La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’aggiudicatario si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’aggiudicatario, infine, si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato e ai singoli ordinativi di fornitura.
ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche;
b) tutti gli elaborati della fornitura posta a base di gara;
c) i listini offerti dall’Aggiudicatario in sede di gara;
d) la garanzia di cui all’Art. 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
ART. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e della fornitura per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione delle modalità d’esecuzione e del luogo della fornitura, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
a) Alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della
sussistenza in capo all’Appaltatore:
• dei requisiti di carattere generale cieca l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
• dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economica finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
• del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
• alla presentazione delle garanzie di legge.
ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento del valore complessivo dell'accordo quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (compreso penali), il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché quanto ulteriormente previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e cessa di avere effetto solo alla scadenza dell'accordo quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo.
L’importo della garanzia definitiva sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione definitiva.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempimenti dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103 c. 1 D.Lgs 50/2016ss.mm.ii).
La garanzia può essere ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. La garanzia verrà svincolata come previsto dalla normativa vigente.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)
Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n.3)
ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L'Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il mancato rispetto, anche solamente di uno degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto.
ART.13 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
In caso di accertate inadempienze contrattuali (ritardata, cattiva, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni) tali da non rappresentare motivo di risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al RUP in merito a tali inadempienze; il RUP trasmette una contestazione all’Operatore economico descrivendo la non conformità rilevata e richiedendo l’attivazione delle apposite azioni correttive.
In riferimento alle contestazioni rilevate, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, che saranno applicate per ogni singola contestazione con eventuale e paritaria detrazione economica relativa alla quota d’intervento non eseguita.
n. | DESCRIZIONE | Penale |
1 | consegna incompleta e/o errata: una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura e/o sostituzione della merce non conforme, oltre il termine di 5 gg. lavorativi per consegne ordinarie e di 24 ore per consegne urgenti, di cui all’art. 3 parte seconda del presente Capitolato. | 0,5‰ dell’ammontare netto del contratto applicativo/giorno |
2 | ritardata consegna per consegne ordinarie rispetto al termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura. | 5‰ dell’importo del contratto applicativo/giorno |
3 | ritardata consegna per consegne urgenti rispetto al termine di 24 ore dal ricevimento dell’ordinativo, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura | 1% dell’importo del contratto applicativo/giorno |
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali stabilite nel
presente capitolato, saranno contestati all'Operatore Economico per iscritto e trasmessi tramite pec.
L'Operatore Economico, sempre per iscritto, dovrà comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione comunale, nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempimento, potranno essere applicate le penali stabilite dal presente capitolato.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Responsabile competente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'Operatore Economico, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l’inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all’Amministrazione comunale.
ART. 14 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 c. 1del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
L'Amministrazione dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108 c. 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.
In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui agli articoli: 19 (subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti), 22 (Trasparenza), 23 (Brevetti industriali e diritti d’autore), art. 6 Parte 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Costituiscono altresì causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione della fornitura;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
d) sospensione dell’Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;
h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP contesta gli addebiti all’Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto della medesima al risarcimento dell’ulteriore danno, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.
Nei casi di risoluzione previsti dal punto a), la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara all'Operatore Economico che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa; in tale caso l' amministrazione darà comunque un mese di preavviso.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).
ART. 15 RECESSO
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle forniture eseguite, nonché previo formale preavviso non inferiore a venti giorni.
ART. 16 SCORRIMENTO GRADUATORIA
In caso di fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dall' art. 110 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii, recesso o risoluzione anticipata del contratto con l’originario appaltatore, l’Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della fornitura. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 17 CONTRATTO - CONDIZIONI DI STIPULA
Il contratto avrà la forma della scrittura privata (art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii), secondo lo schema predisposto da questa Stazione Appaltante e allegato agli atti di gara.
Il contratto si considera perfezionato, quando la Stazione Appaltante riceve, tramite PEC, al Protocollo
dell’Ente, il contratto firmato digitalmente dalla controparte, per accettazione.
L’esecuzione in via d’urgenza del contratto, è ammessa nei casi previsti dall’art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
ART. 18 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno singolarmente effetto, fino a che la stazione appaltante, non abbia accertato il possesso dei requisiti del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, in base alla normativa vigente.
ART. 19 SUBAPPALTO, CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI, CESSIONE DEL CREDITO
Non è ammesso il subappalto.
È vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo quadro o del contratto attuativo, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e all’incameramento della cauzione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii).
La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti attuativi stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dalla Legge 21.02.1991, n. 00 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxx. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii).
La cessione del credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'Amministrazione Comunale.
ART. 20 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ultimata l’esecuzione della fornitura, il RUP emetterà il certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 8 sarà effettuato solo alla scadenza dell'accordo quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo.
ART. 21 RISERVATEZZA
L'Operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L'Operatore Economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.
L'Operatore Economico potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.
Fermo restando quanto previsto all’art. 23 “Trattamento dei dati”, il fornitore si impegna, altresì, a rispettare
quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ART. 22 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere privativa altrui; il Operatore economico, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente e per iscritto l'Operatore Economico delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:
a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
c. la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura;
d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale dell’ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
e. Il Comune di Mandas, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.
In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
f. Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del contratto Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto del Comune di Mandas
ART. 23 DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti contrattuali la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Mandas, nel Palazzo Comunale avente sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 0.
ART. 24 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
l foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di Mandas.
ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Geom. Xxxxxx Xxxxx, Responsabile dell’Area Tecnica
ART. 26 RINVIO A NORME DI LEGGE VIGENTE
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
L’Amministrazione verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Come previsto nelle Linee Guida Anac n. 3 (paragrafo 10 punto 2 lettera e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento, il direttore dell'esecuzione può essere soggetto diverso dal Rup.
Pertanto per il presente appalto direttore dell'esecuzione è il Geom. Xxxxxx Xxxxx.
Il direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del contratto stipulato con questa stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
ART. 2 ORDINATIVO
I contratti attuativi specifici assumeranno la forma dell'ordinativo di fornitura inviato tramite PEC, previa determinazione dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa, sulla base delle richieste pervenute dal Cantiere Comunale.
I quantitativi minimi e massimi delle forniture vengono stabiliti di volta in volta al momento dell’ordine.
ART. 3 CONSEGNE
La consegna dei materiali ordinati si intende franco nostro magazzino ed il termine massimo previsto è di giorni 5 (cinque) lavorativi a decorrere dalla data dell’ordine (salvo diversa indicazione contenuta nell’ordinativo di fornitura). La consegna di materiali necessari ad eseguire interventi urgenti di manutenzione dovrà essere effettuata nel termine di 24 ore; nel caso in cui il magazzino della ditta sia ubicato ad una distanza non superiore a 5km dal nostro Comune, il ritiro potrà essere effettuato anche direttamente dal personale comunale.
Tutti i materiali forniti devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.
Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo delle spese di trasporto e consegna presso la sede del Cantiere comunale, nonché di tutti gli altri eventuali oneri, spese e prestazioni inerenti la fornitura. Niente altro, oltre al prezzo di aggiudicazione, sarà dovuto dall’Amministrazione comunale.
Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. Tuttavia, l’Amministrazione, previa tempestiva domanda del Operatore economico, può concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore (es: scioperi, incendi , alluvioni ecc…).
Nel caso in cui il Operatore economico non sia in grado di provare la forza maggiore dell’evento, l’Amministrazione comunale potrà approvvigionarsi a suo insindacabile giudizio presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. L’Amministrazione procederà altresì all’applicazione delle penali previste dal presente capitolato, salva la facoltà di rivalsa sulla cauzione per eventuali danni subiti.
ART. 4 GESTIONE DELLE DIFFORMITÀ DI QUALITÀ’/QUANTITÀ’ DELLA MERCE CONSEGNATA RISPETTO
AGLI ORDINATIVI EFFETTUATI – VIZI DELLA COSA VENDUTA E RELATIVA GARANZIA
Al momento della consegna della merce, il Direttore dell’esecuzione, o suo incaricato, provvederà ad accertare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente capitolato e a quanto contenuto nell’Ordinativo di fornitura.
Qualora dal controllo della corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, l’Amministrazione rilevi difformità di quantità oppure difformità di qualità rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo, ne darà tempestiva comunicazione al fornitore attivando così la pratica di reso.
In caso di difformità di qualità, l' Operatore economico si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro 5 giorni dall’invio della segnalazione, la merce non conforme, concordando con il direttore dell'esecuzione le modalità di ritiro.
Entro lo stesso termine, il Operatore economico dovrà altresì provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti. Resta ferma l’applicazione delle penali (art. 12), nel caso l’integrazione avvenga oltre il termine di 5 gg. lavorativi
Trascorsi 5 giorni dall’invio della segnalazione, senza che l’aggiudicatario abbia provveduto a sostituire i prodotti oggetto di contestazione, l’Amministrazione potrà acquistare gli stessi presso terzi fornitori, addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo, e sarà libera da ogni vincolo di custodia della merce.
In caso di difformità di quantità, l'Operatore economico dovrà provvedere a ritirare senza alcun addebito la merce non ordinata oppure ad integrare la stessa nel caso fosse stata consegnata in quantità minore rispetto all’ordinativo.
Trascorso il termine di 5 giorni dall’invio della segnalazione, senza che il Operatore economico abbia provveduto all’integrazione dell’ordinativo l’Amministrazione potrà acquistare la merce non consegnata presso terzi fornitori, addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo. Resta ferma l’applicazione delle penali (art. 12), nel caso l’integrazione avvenga oltre il termine di 5 gg. lavorativi
Trascorso il termine di 5 giorni dall’invio della segnalazione, senza che il Operatore economico abbia provveduto al ritiro della merce non ordinata l’Amministrazione sarà libera da ogni vincolo di custodia della merce medesima.
Il fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest’ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità), sia già stata fatturata. La nota di credito dovrà riportare chiara indicazione degli estremi della fattura.
In ogni caso trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 5 g. lavorativi, il ritardo sarà considerato
“mancata consegna”, ai fini dell’applicazione delle penali (art. 12).
In ogni caso il Operatore economico è tenuto alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c. L'accettazione delle forniture da parte di questa Amministrazione, non solleva il Operatore economico dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti delle forniture, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.
In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, l'amministrazione Comunale, farà presente tempestivamente e per iscritto al fornitore i vizi rilevati e previo contraddittorio di cui all'art. 12 del presente Capitolato, potrà a propria scelta optare tra la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, e la sostituzione dei beni, a seconda della gravità del vizio accertato, riservandosi la facoltà
dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12. Nel caso in cui la merce non venga accettata dall'Amministrazione, la medesima attiverà la pratica di reso di cui sopra.
ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I corrispettivi, indicati nell’offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel
pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Operatore Economico dall’esecuzione del presente capitolato e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.
Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- codice CIG (Codice Identificativo Gara)
- codice univoco ufficio DZG3VB
- il riferimento della determina di affidamento del contratto attuativo con indicazione del n. di capitolo e di impegno della spesa;
- le bolle di trasporto e consegna dei materiali.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture del Comune di Mandas, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Prima della liquidazione di ogni fattura, questa Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell’impresa aggiudicataria. Qualora essa risulti irregolare, l’Amministrazione procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle indicazioni operative dell’INPS e INAIL.
L'Operatore Economico sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell’importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'Operatore Economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della
contestazione dell’irregolarità da parte dell’Amministrazione.
Eventuali oneri a carico dell'Operatore Economico quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le penalità, potranno essere detratti direttamente dalla prima fattura utile in pagamento.
Questa Amministrazione, inoltre, rientra nel regime previsto dal decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1 c. 629 lett. B della Legge 23 dicembre n. 190, pertanto sulle fatture andrà aggiunta la dicitura “scissione dei pagamenti”.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Si ricorda infine che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, questa
Amministrazione, a decorrere dal 31/3/2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato decreto.
Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
ART. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell’aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG)
attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici.
L’appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).
I pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell’appaltatore dovranno transitare sul conto
corrente dedicato.
L’ appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 7 REVISIONE DEI PREZZI
Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio del contratto, è facoltà dell' aggiudicatario dell'accordo quadro chiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'aggiudicatario dell'accordo quadro. Gli adeguamenti, semprechè tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.