Contract
Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali
Decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72
Esito pareri
1
giugno 2016
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Servizio Studi
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Atti del Governo n. 255/1 - Esito pareri
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I N D I C E
SCHEDE DI LETTURA
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario)) 4
Articolo 120-quinquies (Definizioni) 5
Articolo 120-sexies (Ambito di applicazione) 6
Articolo 120-septies (Principi generali) 6
Articolo 120-octies (Pubblicità) 7
Articolo 120-novies (Obblighi precontrattuali) 8
Articolo 120-decies (Obblighi di informazione relativi agli intermediari
del credito) 10
Articolo 120-undecies (Verifica del merito creditizio) 11
Articolo 120-duodecies (Valutazione dei beni immobili) 13
Articolo 120-terdecies (Servizi di consulenza) 13
Articolo 120-quaterdecies (Finanziamenti denominati in valuta estera) 14
Articolo 120-quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore) 15
Articolo 120-sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare) 20
Articolo 120-septiesdecies (Remunerazioni e requisiti di professionalità) 21
Articolo 120-octiesdecies (Pratiche di commercializzazione abbinata) 21
Articolo 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili) 22
Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 27
Articolo 3 (Disposizioni transitorie) 31
Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria) 33
Testo a fronte 35
Schede di lettura
Il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).
Lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.
La Direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l’erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito. Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari. Le disposizioni principali riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di crediti (con l’introduzione di alcune disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali), l’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, disposizioni sulle pratiche di vendita abbinata, la fissazione di principi riguardanti, ad esempio, l'educazione finanziaria, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti. In particolare, la Direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del TAEG.
Il termine di recepimento a livello nazionale è fissato dalla direttiva per il 21 marzo 2016.
Si ricorda in proposito che l’articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche UE), nella formulazione applicabile al momento di entrata in vigore della citata legge n. 114 del 2015, disponeva che i decreti legislativi di recepimento delle deleghe UE avvenisse entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Nel caso di specie,
dunque, il termine di adozione del decreto di recepimento della direttiva MCD era fissato al 21 gennaio 2016.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 31, tuttavia, ove sia prevista l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari ed il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, i termini di delega sono prorogati di tre mesi ovvero, nel caso di specie, al 21 aprile 2016.
Lo schema di decreto legislativo n. 256 è stato assegnato alle Commissioni parlamentari competenti il 21 gennaio 2016 (termine per l’espressione del parere fissato al 1° marzo 2016).
Alla Camera dei Deputati, la VI Commissione Finanze ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 9 marzo 2016. La Commissione XIV Politiche dell'Unione Europea ha espresso parere favorevole il 16 febbraio 2016 e la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con un rilievo il 18 febbraio 2016.
Al Senato, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 9 marzo 2016. La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) ha espresso parere non ostativo il 23 febbraio 2016. La 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha espresso parere non ostativo, con osservazioni, il 9 marzo 2016. La 14ª Commissione (Politiche dell'Unione Europea) ha espresso parere non ostativo, con osservazioni, il 17 febbraio 2016.
(Modifiche al decreto legislativo settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario))
L'articolo 1 novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il comma 1 reca modifiche di coordinamento. Il comma 2 introduce nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis, rubricato Credito immobiliare ai consumatori, comprendente gli articoli da 120-quinquies a 120- noviesdecies.
Il contenuto del nuovo Capo I-bis, Titolo VI, del testo unico bancario (comma 2)
Articolo 120-quinquies (Definizioni)
L’articolo 120-quinquies reca le definizioni - mutuate dall’articolo 4 della direttiva MCD - rilevanti ai fini del nuovo Capo I-bis, in alcuni casi allineando le nozioni già definite dal testo unico a quanto previsto dalla direttiva. In particolare, ai sensi della lettera b) del comma 1, il “consumatore” è il soggetto che agisce per scopi estranei all'attività “imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” eventualmente svolta dal medesimo soggetto. La lettera c) riconduce la definizione di “contratto di credito” ai casi di credito garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali ovvero ai casi in cui il credito è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; per “finanziatore” deve intendersi il soggetto che offre o stipula contratti di credito, mentre l’”intermediario” (lettera g)) svolge attività finalizzate alla conclusione di tali contratti, quali la loro presentazione e le attività inerenti la conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore (definito alla lettera e)).
Il comma 2 elenca le componenti del costo totale del credito, denominato dalla lettera m) del comma 1 quale "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG". Nel costo totale del credito sono inclusi i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi nonché i costi della valutazione dei beni. Sono esclusi i costi connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita dell'immobile e le eventuali penali per inadempimento di obblighi posti in capo al consumatore dal contratto.
Il comma 3 demanda alla Banca d'Italia il compito di fissare le modalità di calcolo del TAEG secondo le disposizioni della direttiva in recepimento e del TUB medesimo.
Non è stata accolta l’analoga osservazione, formulata nei pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e della 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato (lettera a) di entrambi i pareri), che invitava il Governo a valutare l'opportunità di introdurre nelle definizioni rilevanti anche quella di “banche dati creditizie”, intese quali centrali rischi pubbliche e private utilizzate a supporto della valutazione del merito creditizio.
Articolo 120-sexies (Ambito di applicazione)
L’articolo 120-sexies individua l’ambito di applicazione della disciplina introdotta la quale concerne, si ricorda, i contratti di credito comunque denominati, e cioè (coerentemente alle definizioni di cui all’articolo 120- quinquies introdotto dalle norme in esame, nonché all’articolo 3 della direttiva MCD) quelli relativi alla concessione di un credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale, ovvero volto ad acquistare un immobile.
La disposizione esclude esplicitamente (lettere a)-i)) alcune tipologie di contratto, quali:
▪ l’erogazione di credito a fronte dell’erogazione dei proventi derivanti della vendita futura di un bene immobile residenziale (ovvero dalla concessione di un diritto reale su tale bene) subordinando la richiesta di rimborso del credito al verificarsi di specifici eventi afferenti la vita del consumatore ovvero di altri eventi specificati dalla legge;
▪ i contratti relativi all’erogazione di credito da parte dei datori di lavoro ai dipendenti con tassi favorevoli al consumatore, al di fuori dell’attività principale svolta dal datore di lavoro;
▪ i contratti relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale;
▪ i contratti senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca;
▪ aperture di credito da rimborsare entro un mese;
▪ i contratti risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;
▪ contratti relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;
▪ i contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;
▪ i prestiti ponte, da attivare in caso in cui la vendita della vecchia abitazione e l'acquisto della nuova non sono contestuali.
Articolo 120-septies (Principi generali)
L’articolo 120-septies recepisce l’articolo 7, par. 1 della direttiva MCD, richiamando i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall’intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore. Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le
informazioni riguardanti la situazione del consumatore e le specifiche esigenze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
Non è stata accolta l’analoga osservazione, formulata dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato (lettera b) di entrambi i pareri), la quale - con riferimento alla lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 120-septies - invitava il Governo a valutare l'opportunità di specificare maggiormente i suindicati principi comportamentali che devono essere rispettati da finanziatore e intermediario.
Articolo 120-octies (Pubblicità)
L’articolo 120-octies è dedicato alla pubblicità e detta disposizioni relative alle forme e ai contenuti essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della direttiva MCD.
Il comma 1 stabilisce che gli annunci pubblicitari devono essere chiari, corretti e non ingannevole. La disposizione mantiene ferma la disciplina recata dal Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), parte II, titolo III (relativo a Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 20 del predetto Codice, sono vietate le pratiche commerciali scorrette ed in particolare quelle ingannevoli o aggressive. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Il comma 2 elenca i contenuti necessari dell’informazione pubblicitaria. È specificato che tali informazioni debbano essere riportate in una forma chiara e facilmente leggibile (o udibile). Esse comprendono:
a) l’indicazione del finanziatore e l’eventuale intermediario del credito;
b) la specificazione che il contratto di credito sarà garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;
c) il tasso d'interesse - fisso o variabile o una combinazione dei due tipi - corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;
d) l'importo totale del credito;
e) il TAEG, evidenziato all'interno dell'annuncio in modo almeno equivalente a quello di ogni tasso di interesse;
f) l'esistenza di eventuali servizi accessori, qualora non inclusi nel TAEG, necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate;
g) la durata del contratto di credito, se determinata;
h) l'importo delle rate;
i) l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
j) il numero delle rate;
k) un'avvertenza relativa alle ricadute dovute ad eventuali fluttuazioni del tasso di cambio in caso di finanziamenti in valuta estera.
Le informazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), 1), sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo (comma 3). Il comma 4 demanda al CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), su proposta della Banca d'Italia, la definizione delle modalità specifiche di presentazione degli annunci.
Si ricorda che il CICR, ai sensi dell’articolo 2 del TUB, ha compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
Articolo 120-novies (Obblighi precontrattuali)
L’articolo 120-novies è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni di carattere generale (articolo 13 della direttiva MCD), alle informazioni personalizzate (articolo 14 MCD) e ai chiarimenti che devono essere forniti dal finanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito (articolo 16 MCD).
Il comma 1 stabilisce che le informazioni di carattere generale devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile dal finanziatore o dall’intermediario, in qualsiasi momento, in un documento su supporto cartaceo o altro supporto durevole (con “supporto durevole” si indica, ai sensi della definizione recata dall’articolo 120-quinquies, ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate). Tale documento contiene le informazioni (con i relativi termini temporali) che il consumatore deve fornire ai fini della valutazione del merito creditizio specificando inoltre che, in mancanza di dette informazioni, il credito non potrà essere accordato. Esso inoltre contiene indicazioni circa la possibilità
che venga consultata una banca dati e la possibilità eventuale di poter usufruire di servizi di consulenza.
Con riferimento alla consultazione di banche dati il comma in esame evidenzia che tale consultazione dovrà avvenire in conformità all’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Il citato articolo 13 reca l’obbligo di fornire adeguata informativa all’interessato circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; l'ambito di diffusione dei dati medesimi; il diritto di accesso e altri diritti dell’interessato; gli estremi del titolare e del responsabile della tenuta dei dati.
Il comma 2 stabilisce che le informazioni personalizzate devono essere fornite tempestivamente (e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta) attraverso la consegna al consumatore del "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato". Eventuali informazioni aggiuntive che il finanziatore o intermediario intendano fornire dovranno essere specificate su distinto documento. Tali informazioni devono consentire al consumatore di assumere una decisione informata attraverso il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e la valutazione delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di credito.
Ai fini di una decisione informata e per favorire il confronto tra le offerte sul mercato, il consumatore (comma 3) ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni, prima della conclusione del contratto di credito. Durante il periodo di riflessione l'offerta è vincolante per il finanziatore. Ulteriori obblighi informativi sono posti dal comma 4 quando si propone un’offerta al consumatore: l’offerta deve includere la bozza del contratto di credito e deve essere corredata dal "Prospetto informativo europeo standardizzato", quando tale modulo non è stato fornito in precedenza o nei casi di variazione delle caratteristiche dell'offerta rispetto a quanto esposto nel modulo precedentemente fornito. Chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori ai fini della valutazione delle specifiche esigenze e della situazione finanziaria del consumatore devono essere sempre forniti dal finanziatore o intermediario secondo quanto disposto dal comma 5.
Infine, il comma 6 demanda al CICR, su proposta della Banca d'Italia, le disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a: a) contenuto, criteri di redazione, informazioni precontrattuali; b) modalità e portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5; c) obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale.
Con riguardo a quanto previsto dalla lettera c) possono essere previste informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 67-novies del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).
Tale articolo 67-novies, inserito nella Sezione IV-bis del Titolo III del Codice dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, stabilisce che in caso di comunicazione mediante telefonia vocale l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore.
Inoltre devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni relative all’identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore; una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo; l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo; l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare. Si chiarisce tra l’altro che che il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura.
Rispetto all’originario testo dell’A.G. n. 256, le disposizioni emanate dal CICR riguardano (lettera d) anche l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, ai sensi del quale le parti possono convenire il trasferimento al creditore del bene che garantisce il credito, nell’ipotesi di inadempimento qualificato del debitore e a specifiche condizioni di legge (si veda oltre).
Tale disposizione sembra recepire l’analoga condizione, posta nei pareri resi dalle Commissioni Finanze di entrambi i rami del Parlamento (condizione n. 2 del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera e n. 3 del parere reso dalla 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato), ai sensi della quale le norme secondarie di attuazione devono essere volte – tra l’altro – a garantire che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole del contenuto del predetto accordo, evitando squilibri o asimmetrie informative tra le parti.
Articolo 120-decies
(Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito)
L’articolo 120-decies, comma 1, nel recepire l'articolo 15 della MCD reca disposizioni sugli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito. Il consumatore deve essere tempestivamente informato dei
seguenti elementi: la denominazione e la sede dell'intermediario; il registro in cui è iscritto, con gli estremi di registrazione e le modalità di verifica della stessa; se l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o opera con uno o più finanziatori; se l’intermediario presta servizi di consulenza; l’eventuale compenso dovuto all’intermediario ovvero le modalità di calcolo dello stesso; le modalità di reclamo e le eventuali modalità di accesso a composizione extragiudiziale di reclamo o ricorso.
Inoltre, l'intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario del credito dichiara di essere indipendente nei casi disciplinati dall'articolo 120- terdecies, comma 2 (si veda oltre).
Il consumatore dovrà essere informato delle eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi versano all'intermediario. Quando l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, deve essere fornita la spiegazione dell'eventuale detrazione della commissione - in tutto o in parte - dal compenso corrisposto dal consumatore stesso. Infine, ai sensi del comma 2, il consumatore deve essere posto nella posizione di poter comparare le commissioni dall’intermediario ricevute da più finanziatori. L'intermediario del credito è tenuto a comunicare al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore è tenuto a versargli ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel "Prospetto informativo europeo standardizzato” (comma 3). Gli intermediari del credito assicurano che i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare, la qualifica in base alla quale operano e l'intermediario che essi rappresentano (comma 4).
Articolo 120-undecies (Verifica del merito creditizio)
L’articolo 120-undecies stabilisce che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso. La norma dà attuazione agli articoli 18, 20 e 21 della MCD, che riguardano, rispettivamente, la valutazione del merito creditizio del consumatore, l'informativa e la verifica delle informazioni sul consumatore, l'accesso alle banche dati.
La valutazione si basa sulle informazioni fornite dal consumatore (comma 1) comprese, ai sensi del comma 2, quelle fornite dal consumatore tramite l’intermediario del credito. Il finanziatore può richiedere al consumatore ulteriori chiarimenti rispetto alle informazioni fornite.
Il comma 3 vieta al finanziatore di risolvere il contratto o di modificarlo a svantaggio del consumatore in caso di scorretta valutazione del merito creditizio o di informazione incompleta da parte del consumatore, a meno che quest’ultimo abbia intenzionalmente omesso talune informazioni richieste.
Ogni incremento significativo del credito presuppone una nuova verifica del merito creditizio, a meno che tale incremento non sia stato esplicitamente previsto dalla prima verifica (comma 4).
Il comma 5 impone al finanziatore di comunicare senza indugio il rifiuto del credito al consumatore, specificando, se del caso, che esso si basa sul trattamento automatico dei dati.
Le disposizioni in esame non pregiudicano l’applicazione di quanto previsto dal Codice del consumo (comma 6).
Il comma 7 prevede che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 125 del testo unico bancario, in materia di accesso alle banche dati: esso prevede che i finanziatori UE abbiano accesso alla Centrale dei Rischi e alle altre banche dati al pari dei finanziatori che operano in territorio italiano.
L’articolo 125 citato recepisce quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE in materia di offerta di contratti di credito ai consumatori.
Il comma 8 prevede che i finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l'ipoteca.
Il comma 9 demanda alla Banca d'Italia la definizione delle disposizioni attuative del presente articolo.
Non è stata accolta l’osservazione formulata dalle Commissioni Finanze di Senato e Camera (lettera c) di entrambi i pareri) che, con riferimento al richiamato comma 1 del nuovo articolo 120-undecies, invitavano il Governo a valutare l'opportunità di specificare quali fossero i fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore. Non è stata accolta neppure l’osservazione – di analogo tenore per entrambe le Commissioni Finanze, di cui alla lettera d) dei pareri - con la quale si invitava il Governo a valutare l'opportunità di inserire un esplicito riferimento alla consultazione di una banca dati creditizia, al fine della corretta valutazione del merito creditizio, informando immediatamente e gratuitamente il consumatore del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati consultata, nonché chiarendo al riguardo che tale consultazione non determina di per sé il rifiuto della domanda di credito, in quanto le informazioni in esse contenute possono esprimere solo la probabilità di inadempimento del debitore.
Articolo 120-duodecies (Valutazione dei beni immobili)
L’articolo 120-duodecies stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili (articolo 19 della direttiva MCD). Quando la valutazione è effettuata da soggetti diversi dal finanziatore, quest’ultimo assicura comunque che in sede di valutazione siano adottati gli stessi standard. La valutazione è condotta da professionisti competenti ed indipendenti. La valutazione è documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Si stabilisce che la Banca d'Italia detti disposizioni di attuazione, prevedendo anche l'applicazione di standard adottati dai finanziatori in sede di autoregolamentazione.
Non è stata accolta l’osservazione formulata dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato (lettera e) di entrambi i pareri) che proponeva di adottare esplicitamente il termine “valutatore” nel dettato normativo, in luogo di “persone” (intese quali persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito).
Articolo 120-terdecies (Servizi di consulenza)
L’articolo 120-terdecies disciplina i servizi di consulenza. Tali attività sono riservate ai finanziatori e agli intermediari del credito, costituendo attività separata rispetto alla concessione del credito e all’intermediazione. Il servizio è qualificabile come indipendente quando è svolto da soggetti che prestano professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente, a tal fine iscritti in una sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi (si veda oltre articolo 128-sexies, comma 2-bis inserito dal decreto legislativo in esame). Il comma 3 enuncia gli obblighi connessi con la prestazione di servizi di consulenza: a) agire nel migliore interesse del consumatore; b) acquisire informazioni aggiornate sulla sua situazione personale e finanziaria; c) predisporre una raccomandazione personalizzata al consumatore, adeguata ai suoi bisogni e alla situazione personale e finanziaria, anche in considerazione dei rischi connessi alla durata del contratto di credito proposto.
In accoglimento delle osservazioni di analogo tenore formulate dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato (lettera f) di entrambi i pareri), si prevede che la raccomandazione personalizzata fornita al consumatore riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito.
Ai fini della raccomandazione, si richiede che siano presi in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito
nell'ambito della gamma di prodotti offerti o dei contratti di credito disponibili sul mercato. Il comma 4 indica le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della prestazione di servizi di consulenza.
Non è stata accolta l’osservazione, formulata dalle predette Commissioni parlamentari (lettera g) di entrambi i pareri), che invitava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la consulenza al credito sia fornita obbligatoriamente nel caso in cui il consumatore stipuli un contratto di mutuo per la prima volta, e in tal caso che la consulenza debba essere prestata dal finanziatore con oneri a carico di quest'ultimo.
Articolo 120-quaterdecies (Finanziamenti denominati in valuta estera)
L'articolo 120-quaterdecies TUB, che dà attuazione all'articolo 23 della MCD, disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta; non è stata adottata la soluzione alternativa, prevista dalla MCD, di prevedere l'obbligo di inserire nel contratto di finanziamento in valuta meccanismi volti a limitare il rischio di cambio per il consumatore.
Il comma 1 stabilisce che se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute:
▪ la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;
▪ la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.
Il comma 2 prevede che il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:
a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;
b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore può essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.
Il comma 3 individua, salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione nella misura del
tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione.
Il comma 4 dispone che se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.
Non è stata accolta l’analoga osservazione formulata dalle Commissioni Finanze dei due rami del Parlamento (lettera h dei pareri resi), con la quale si invitava il Governo a prevedere espressamente che i prospetti informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse, nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione fornissero esemplificazioni chiare e utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme dovute dal debitore.
Articolo 120-quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore)
L'introdotto articolo 120-quinquiesdecies TUB dà attuazione all'articolo 28 della MCD, il quale disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive.
Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del Testo Unico Bancario), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti.
In relazione alla condizione di analogo tenore espressa dalle Commissioni Finanze del Senato (condizione n. 5) e della Camera (condizione n. 4), che richiedeva di imporre alla Banca d'Italia l'adozione delle disposizioni di attuazione in materia, la norma stabilisce che la Banca d'Italia provvede in tal senso. Si rileva che la cogenza di tale previsione sarebbe risultata potenziata dall'apposizione di un termine entro il quale adempiere tale prescrizione. Dette disposizioni attuative fanno in particolare riferimento agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché - in accoglimento della condizione posta dalla 6ª Commissione Finanze del Senato (seconda parte della condizione n. 5) - ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.
Il comma 2 vieta al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.
Il comma 3 è stato modificato in più punti rispetto al testo originariamente previsto dall’A.G. n. 256, al fine di recepire le condizioni espresse dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.
In primo luogo, accogliendo la condizione di analogo tenore posta dalle Commissioni Finanze della Camera (condizione n. 3, lettera a)) e del Senato (condizione n. 4, lettera a)), si chiarisce che le nuove norme mantengono fermo il divieto di patto commissorio di cui all’articolo 2744 del codice civile.
Le norme in esame consentono alle parti di un contratto di credito di convenire, con clausola espressa sottoscritta al momento della conclusione del contratto medesimo, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comportano l'estinzione dell’intero debito a carico del consumatore.
In accoglimento delle condizioni poste dalla 6ª Commissione Finanze del Senato (condizione n. 4, lettera b), prima parte) e della VI Commissione Finanze della Camera (condizione n. 3, lettera b), prima parte), l’estinzione del debito avviene anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito, ovvero l'ammontare dei proventi della vendita, è inferiore al debito residuo.
Inoltre, coerentemente alla condizione analoga posta dalla 6ª Commissione Finanze del Senato (condizione n. 4, lettera d), prima parte), all’osservazione della 2ª Commissione Giustizia del Senato (lettera a) del parere) e alla condizione posta dalla VI Commissione Finanze della Camera (condizione n. 3, lettera d), prima parte), rispetto alla formulazione originaria dell’A.G. n. 256 è stata soppressa la possibilità di convenire la suddetta clausola successivamente alla stipula del contratto.
Il medesimo comma 3 prevede poi che, se il valore dell'immobile stimato dal perito, ovvero l'ammontare dei proventi della vendita, è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza.
In ogni caso, le norme prevedono che il finanziatore si adoperi con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo (recependo in tal modo la condizione posta dalla VI Commissione Finanze della Camera, n. 3 lettera c), seconda parte).
Accogliendo le condizioni poste dalla 6ª Commissione Finanze del Senato (condizione n. 4, lettera d), seconda parte) e della VI Commissione Finanze della Camera (condizione n. 3, lettera d), seconda parte), il “patto
marciano” non può essere concluso in caso di surrogazione nel contratto di credito, ai sensi delle norme del Testo Unico Bancario.
Il comma 4 reca alcune precisazioni sull’operatività dell’accordo disciplinato dal comma 3. In particolare si chiarisce che, agli effetti del comma 3:
▪ il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola di trasferimento di cui al comma 3 (in accoglimento delle analoghe condizioni n. 3, lettera e) della VI Commissione Finanze della Camera e n. 4, lettera e) della 6ª Commissione Finanze del Senato);
▪ se il contratto di credito contiene un accordo in tal senso, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza (in accoglimento delle analoghe condizioni n. 3, lettera f)
della VI Commissione Finanze della Camera e n. 4, lettera f) della 6ª Commissione Finanze del Senato);
▪ costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi del richiamato articolo 40, comma 2 del Testo Unico Bancario (in sostanziale accoglimento delle analoghe condizioni n. 3, lettera a), seconda parte della VI Commissione Finanze della Camera e n. 4, lettera a), seconda parte della 6ª Commissione Finanze del Senato, che demandavano parte di tali precisazioni alla normativa secondaria);
▪ il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente, scelto dalle parti di comune accordo. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il perito nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalità di cui al terzo
comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile. Le conformi condizioni poste dalla 2ª Commissione Giustizia del Senato (lettera b) del parere) e dalle Commissioni Finanze di entrambi i rami del Parlamento ( lettera g) del n. 3 del parere reso alla Camera e lettera g) del n. 4 del parere reso al Senato) stabilivano che "il perito scelto dalle parti per stimare il valore dell'immobile oggetto della garanzia [...] deve possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, prevedendo a tal fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuita al Presidente del Tribunale territorialmente competente". La perizia deve essere successiva all'inadempimento e si applica quanto previsto ai sensi dell'introdotto articolo 120-duodecies (per cui si veda sopra) in materia di valutazione degli immobili.
La ratio della disposizione in esame è di snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che si dimostrano molto lunghe e complesse, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore. Tale semplificazione, nell’intenzione del legislatore delegato e del legislatore comunitario, dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori. La previsione si inserisce inoltre nell’attuale dibattito relativo alla soluzione del problema delle sofferenze bancarie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito.
Come già anticipato, la fattispecie così delineata sembra rivestire un'ipotesi di cd. patto marciano che, pur in assenza di un riconoscimento legislativo codificato, è stato ritenuto legittimo dalla prevalente giurisprudenza. In tal senso appare dunque compatibile non solo con la Costituzione, ma anche con il codice civile sotto il profilo del rispetto del divieto di patto commissorio, di cui all’articolo 2744 del codice civile, il quale dispone la nullità del patto col quale si conviene che “in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”.
Nel cosiddetto patto marciano, infatti, il creditore diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempie, ma si prevedono alcune garanzie: in primo luogo, l'obbligo che il bene stesso venga stimato da un perito scelto dalle parti di comune accordo successivamente all'inadempimento, ed inoltre che il creditore versi al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene. Tale previsione può essere vantaggiosa anche per il debitore, dal momento che l'espropriazione e la vendita coattiva del bene realizzano, di regola, un valore inferiore a quello effettivo del bene stesso. Si vedano in merito le sentenze della Cassazione civile elaborate da ultimo in relazione al contratto di sale and lease back.
Merita altresì ricordare che già la vigente disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede strumenti molto incisivi a favore del creditore in caso di inadempimento del debitore, consentendo in tal caso al creditore stesso di porre in vendita direttamente l’immobile gravato da ipoteca a garanzia del finanziamento. Infatti il comma 12-quater dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005, stabilisce che qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi di specifici eventi, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso.
Il testo dei commi 3 e 4 sembra sostanzialmente accogliere le condizioni poste dalla 6ª Commissione Finanze del Senato (condizione n. 2) e della VI Commissione Finanze della Camera (condizione n. 1); viene formalizzato nella norma di rango primario quanto già sostanzialmente sancito dalla citata giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare la sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 9 maggio 2013, n. 10986), configurando un’ipotesi di patto marciano nel quale sono predisposti appositi strumenti che eliminano la sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia.
Le Commissioni parlamentari competenti hanno invitato il Governo a specificare, nel predetto comma 3, che - in caso di inadempimento - il trasferimento dell'immobile oggetto della garanzia avviene mediante separato atto di disposizione del bene stesso da parte del debitore (condizione n. 4, lettera c), prima parte del parere reso dalla Commissione 6ª Finanze del Senato; condizione n. 3, lettera c), prima parte del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera e osservazione d) del parere reso dalla 2° Commissione Giustizia del Senato). Infatti, l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile alla banca, vincolando il bene al soddisfacimento del creditore stipulante, rischia di compromettere il principio di par condicio creditorum, sottraendolo di fatto all’aggressione degli altri eventuali aventi diritto e, per di più, mantenendo al privilegiato la garanzia patrimoniale ordinaria per l’eventuale residuo creditorio.
Tale specificazione non è stata effettuata nel testo del decreto legislativo in commento e, dunque, non sono state accolte le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari.
Non è stata accolta l’osservazione di cui alla lettera c) del parere reso dalla 2ª Commissione Giustizia del Senato, che invitava il Governo a eliminare dal comma 3 il riferimento all’ipotesi di “restituzione” del bene oggetto di garanzia in caso di inadempimento, in quanto a parere della Commissione non appariva chiaro a cosa facesse riferimento detto termine.
In mancanza di un chiarimento esplicito, la persistenza del termine “restituzione” sembrerebbe riferirsi all’ipotesi in cui il credito sia stato concesso dal finanziatore a fronte dell’attribuzione di un diritto “temporaneo” sull’immobile (ad es. come avviene nel leasing immobiliare abitativo disciplinato dalla legge di stabilità 2016); in tal caso l’inadempimento qualificato, una volta sottoscritto il patto “marciano”, potrebbe dar luogo alla restituzione del bene al finanziatore medesimo (e non al trasferimento).
Il comma 5 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Banca d'Italia, il compito di dettare le disposizioni di attuazione dei predetti commi 3 e 4. Con tale previsione sono accolte le analoghe condizioni n. 2
e n. 3 – prima parte - espresse, rispettivamente, dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla 6ª Commissione Finanze del Senato.
Il comma 6 stabilisce che, nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e, a seguito dell'escussione della garanzia, residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. La formulazione della norma accoglie le analoghe condizioni n. 3, lettera b) e n. 4, lettera b) espresse, rispettivamente, dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla 6ª Commissione Finanze del Senato, nonché la condizione di cui alla lettera e) del parere reso dalla 2ª Commissione Giustizia del Senato. Dal momento che l’adempimento del “patto marciano” estingue il debito qualsiasi sia il valore del bene immobile, la norma relativa al pagamento del debito residuo è riferibile all’espropriazione immobiliare svolta secondo le regole ordinarie. Ancorché venga precisato chiaramente che si tratta di casi diversi da quelli di cui al comma 3, va comunque rilevato che le sopra citate condizioni formulate in sede parlamentare richiedevano la collocazione della disposizione "in altro articolo, al fine di evitare qualsiasi equivoco".
In questa sede si ricorda che l’articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2016, all’esame del Senato per la conversione in legge, reca una specifica disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.
Articolo 120-sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare)
L'articolo 120-sexiesdecies TUB, in attuazione dell'articolo 26 della MCD, attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.
L'Osservatorio cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative al mercato nazionale delle compravendite e
delle locazioni immobiliari, con il duplice obiettivo di concorrere alla trasparenza del mercato immobiliare e di fornire elementi informativi rilevanti per l'attività dell'Agenzia nel campo dei processi estimali.
L'Osservatorio collabora già, nell'ambito della convenzione sottoscritta tra l'ISTAT e l'Agenzia delle Entrate, con la Direzione Centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei prezzi al consumo dell'ISTAT; in tale contesto, l'OMI fornisce i dati per l'elaborazione dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB), che misura la variazione nel tempo dei prezzi degli immobili residenziali acquistati dalle famiglie sia per fini abitativi sia per fini d'investimento.
Articolo 120-septiesdecies (Remunerazioni e requisiti di professionalità)
L'articolo 120-septiesdecies TUB dà attuazione all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 9 della MCD, che disciplinano, rispettivamente, le remunerazioni pagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e i requisiti di conoscenza e di competenza del personale.
Si prevede (comma 1) che i finanziatori remunerino il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da garantire il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del capo 1-bis e assicurino (comma 2) che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo, nonché prestare servizi di consulenza.
Il comma 3 prevede che la Banca d'Italia detti disposizioni di attuazione, anche individuando le categorie di personale interessate.
Il Governo, nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 256, ha affermato che con la normativa secondaria verranno altresì recepite le Linee Guida emanate dall'Autorità Bancaria Europea in materia di politiche e prassi di remunerazione relative all'offerta di prodotti e servizi bancari.
Articolo 120-octiesdecies (Pratiche di commercializzazione abbinata)
L'articolo 120-octiesdecies TUB dà attuazione all'articolo 12 della MCD. Il recepimento è circoscritto alla trasposizione del divieto delle cd. pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.
Il comma 1 vieta l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.
Il comma 2 fa salvo quanto stabilito da alcune disposizioni volte a tutelare i consumatori (articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo).
La prima delle disposizioni citate dal comma 2 esclude l'applicazione delle disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis, ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
L'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede che qualora le banche, gli istituti finanziari e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che il finanziatore è obbligato ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare.
Si ricorda che il disegno di legge annuale sulla concorrenza (A.S. 2085, già esaminato dalla Camera e attualmente in esame in commissione al Senato) prevede alcune modifiche al richiamato articolo 28; in particolare (articolo 40 del DDL) si intende estendere anche alle polizze assicurative connesse e accessorie all’erogazione di mutui, ovvero di credito al consumo il richiamato obbligo, posto in capo all’intermediario finanziario o alla banca che erogano il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Infine, si ricorda che l'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo considera scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.
Articolo 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili)
Il comma 1 individua le disposizioni contenute nel medesimo Testo unico che si applicano ai contratti di credito; si tratta degli articoli 117 (Contratti), 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119
(Comunicazioni periodiche alla clientela), 120, comma 2 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), 120-ter (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-quater (Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità), 125-sexies, comma 1 (Rimborso anticipato).
Il comma 2 impone al finanziatore e all'intermediario del credito di fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis, che consente che siano a carico del cliente le spese relative alle informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI del TUB, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.
Ulteriori disposizioni recate dall’articolo 1 (commi 3-10)
Il comma 3, modificando l'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, anche se hanno una durata inferiore o pari a cinque anni.
Inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 122, che esclude l'applicazione del capo II ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, prevede invece tale applicazione ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a
75.000 euro.
Si ricorda che l'articolo 122 TUB delinea l'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori contenuta nel capo II del titolo VI del TUB. In sostanza le norme sono finalizzate ad adattarne il perimetro rispetto all'ambito di applicazione della disciplina sul credito immobiliare di cui al nuovo capo 1-bis.
Il comma 4 modifica l'articolo 128-sexies del TUB. Tale articolo definisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In particolare:
▪ inserisce il comma 2-bis, che prevede che il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2;
▪ inserisce il comma 3-bis, che impone al soggetto di cui al comma 2-bis di svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata, nonché attività connesse
o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente;
▪ integra il comma 4, prevedendo che anche il consulente di cui al comma 2-bis, oltre al mediatore creditizio, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo n. 256 chiariva che le predette modifiche hanno inteso dare attuazione all'art. 22, paragrafo 4, della MCD il quale, nel disciplinare i servizi di consulenza, enuclea i tratti distintivi della "consulenza indipendente", consistenti nell'obbligo di prendere in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito ipotecario presenti sul mercato, e nel divieto, per l'intermediario del credito, di percepire compensi da parte del finanziatore o di altri soggetti ad eccezione del consumatore. Stante il vigente quadro normativo e alla luce del fatto che la figura del mediatore creditizio non è interamente indipendente rispetto agli intermediari finanziari, dai quali può ricevere un compenso, con il nuovo comma 2-bis dell'articolo 128-sexies TUB viene riconosciuta la figura del "consulente del credito" quale soggetto professionale cui è riservata la prestazione in via esclusiva di servizi di consulenza indipendente, che costituiscono, come detto, un nucleo specifico nell'ambito della consulenza e sono oggetto di un regime ad hoc. La figura del "consulente del credito", nel rispetto dei requisiti sopra menzionati, potrà essere ricondotta all'interno della categoria, già esistente, del mediatore creditizio: il consulente dovrà pertanto richiedere l'iscrizione in una sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-sexies, comma 2, TUB tenuto dall'Organismo in virtù dell'articolo 128-undecies, TUB.
La ratio del comma 3-bis è da rinvenirsi nell'obiettivo di assicurare, in ossequio a quanto previsto dal legislatore europeo, un elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore e un'adeguata gestione dei conflitti d'interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, affinché la consulenza sia fornita nel migliore interesse del consumatore.
Il comma 5 prevede che l'iscrizione dei consulenti del credito alla citata sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata ai medesimi requisiti previsti per i mediatori creditizi, i.e.:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.
Il comma 6 inserisce il comma 1-bis all'articolo 128-octies del TUB, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, sentita la Banca d'Italia, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente del credito di cui all'articolo 128-sexies, comma 2- bis.
Il comma 7 inserisce all'articolo 128-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 3-bis, che, fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, demanda alla Banca d'Italia il compito di individuare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.
Il comma 8 reca disposizioni di coordinamento alla normativa per integrare nella stessa le modifiche di cui al precedente comma 7.
Il comma 9, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993, estende (lettera a)) le sanzioni previste nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, pari a euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, anche all'inosservanza degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies (inserite con il presente capo).
Si prevede altresì (lettera b)) che l'intermediario mandante, qualora rilevi tali inosservanze nel comportamento dell'agente in attività finanziaria, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'organismo di cui all'articolo 128-undecies (competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e dotato di poteri sanzionatori), anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies (che prevede il richiamo scritto, la sospensione dall'esercizio dell'attività da 6 a 12 mesi o la cancellazione dagli elenchi previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività stessa); infine (lettera c)) condiziona l'applicazione delle predette sanzioni al fatto che le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
Il comma 10 dispone l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Il comma 1 integra l'articolo 12 di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, relativamente alle disposizioni ivi previste di attuazione di cui all'articolo 128-quatersexies (Agenti e mediatori in attività finanziaria) della Direttiva 2008/48/CE, inserendo il comma 1-quater.
Si ricorda che con il menzionato decreto legislativo n. 141 del 2010 sono state recepite nell’ordinamento italiano le norme della predetta Direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori (al Titolo I). Accanto a tale intervento, il provvedimento ha ricondotto all’interno del TUB altre disposizioni, contenute in leggi speciali, intervenute nel tempo in materia di trasparenza dei contratti bancari (Titolo II). Il Titolo III del D.Lgs. n. 141/2010 ha operato una revisione della disciplina degli operatori finanziari mentre il Titolo IV è intervenuto in materia di agenti in attività finanziaria e di attività di mediazione creditizia.
Si demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazione relative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla Direttiva che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia. È da considerarsi implicito, all'interno della categoria dei mediatori creditizi, il rimando anche alla nuova figura del consulente del credito di cui all'art. 128-sexies, comma 2-bis, del TUB. L'impostazione contenuta nella novella appare coerente con quella prevista dalla Direttiva, per cui si prevede che le persone che presentano o rinviano semplicemente un cliente ad intermediario del credito, a titolo accessorio nell'esercizio della loro attività professionale, non devono essere considerate intermediari del credito.
La Direttiva 2008/48/CE armonizza le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei paesi dell’Unione europea relative al credito concesso ai consumatori per finanziare l’acquisto di beni e servizi). La Direttiva è finalizzata all'apertura del mercato europeo del credito al consumo, aumentando la trasparenza dei termini contrattuali e il livello di tutela del consumatore.
La Direttiva non si applica ai contratti di credito:
▪ garantiti da ipoteca e regolati dalla Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito per i consumatori riguardanti beni immobili residenziali;
▪ sottoscritti al fine di acquisire terreni o proprietà e disciplinati dalla Direttiva 2014/17/UE;
▪ il cui importo totale sia inferiore a 200 euro o superiore a 75 000 euro. Entro il termine massimo del 21 marzo 2016 (data entro la quale la Direttiva 2014/17/UE dovrà essere trasposta) la Direttiva dovrà essere applicata ai contratti di credito non garantiti volti a consentire la ristrutturazione degli immobili residenziali, per importi superiori a 75.000 euro.
Il comma 2 integra l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo13 agosto 2010, n. 141, recante norme di attuazione dell'articolo 128-sexies (Mediatori creditizi) della citata Direttiva, inserendo il comma 1-bis, in cui si prevede che, con apposito regolamento, si provvede alla definizione della disciplina di dettaglio relativa:
1) al servizio di consulenza indipendente, che potrà riguardare ogni tipologia di finanziamento, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore;
2) con riferimento ai contratti di credito ipotecario, alla indicazione dei requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso tali agenti se dotati di personalità giuridica e mediatori creditizi, del loro personale e dei loro collaboratori, nonché alle caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nel rispetto della disciplina vigente di cui al titolo IV(Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo 1-bis del TUB.
Il comma 3 integra l'articolo 16 del decreto legislativo n. 141/2010, al fine di assicurarne la conformità al contenuto del Regolamento UE 1125/2014 (Norme tecniche di regolamentazione sull'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito) laddove, tra l'altro, si stabilisce l'importo minimo dell'assicurazione per responsabilità civile professionale, prevista ad hoc per gli intermediari del credito.
Il Regolamento UE 1125/2014 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della UE il 24 ottobre 2014 ed integra la citata Direttiva 2014/017/UE relativa ai crediti ipotecari.
Nell’ambito dell’articolata Direttiva è previsto, all’articolo 29, che gli intermediari del credito devono essere in possesso di un'assicurazione della responsabilità civile professionale valida in tutto il territorio dei paesi nei quali
offrono i propri servizi, oppure di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione.
In tale contesto il regolamento delegato identifica che l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), primo comma, della Direttiva 2014/17/UE, ammonta a:
a) 460 000 EUR per singolo sinistro;
b) 750 000 EUR per anno civile, globalmente per tutti i sinistri.
L'aggiunta del comma 1-bis al citato articolo fa in modo che le norme ivi contenute dovranno pertanto adeguarsi al citato quadro normativo europeo di riferimento.
Si ricorda che i commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hanno riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, prevedendo l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:
▪ consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico Finanziario – TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);
▪ persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);
▪ società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria ex
articolo 18-ter del TUF);
A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.
L'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 210 del 2015 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore. Dunque,
nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015).
(Disposizioni transitorie)
L’articolo 3 reca disposizioni transitorie, non presenti nel testo dell’A.G. n. 256.
Il comma 1 dispone, in particolare, che le norme del decreto in esame si applichino a partire dal 1°luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data, salvo quanto disposto dai commi successivi (2-4).
In tal modo si recepisce sostanzialmente la condizione, formulata dalla 6ª Commissione Finanze del Senato (condizione n. 1 del parere), relativa alla necessità di esplicitare che le norme di recepimento della direttiva MCD si applicano ai contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento.
Ai contratti sottoscritti anteriormente al 1° luglio 2016 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ossia al 4 giugno 2016.
Si fa esplicito divieto, inoltre, di inserire la clausola di cui al già commentato articolo 120-quinquiesdecies, comma 3 (cd. “patto marciano”) nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un contratto di credito, come definito ai sensi delle norme in esame (si veda l’articolo 1, che introduce tra l’altro la definizione di cui all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), nel TUB) concluso anteriormente al 4 giugno 2016, ossia prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi da 2 a 4 recano specifiche prescrizioni in merito all’applicazione di alcune delle norme del provvedimento in commento. In particolare, ai sensi del comma 2, le norme relative alla pubblicità dei contratti di credito (articolo 120-octies), agli obblighi precontrattuali (articolo 120-novies) e alle informazioni sul compenso dell’intermediario ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel “Prospetto informativo europeo standardizzato” (articolo 120-decies, comma 3) si applicano a partire dal 1° novembre 2016. Le relative disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applicano le norme generali del TUB (articolo 116) in materia di pubblicità.
Il comma 3 dispone che l'articolo 120-duodecies in tema di valutazione dei beni immobili si applica a partire dal 1° novembre 2016 e che le disposizioni di attuazione del medesimo articolo siano emanate entro il 30 settembre 2016.
Infine, i commi 3 e 4 dell'articolo 120-quinquiesdecies (cd. “patto marciano”), si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore delle
relative disposizioni di attuazione, che devono essere adottate entro il 1° dicembre 2016.
(Clausola di invarianza finanziaria)
L'articolo 4 (articolo 3 dell’A.G. n. 256) contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 3 dell’A.G. 256 conteneva anche un comma 2, non riprodotto nel testo del decreto legislativo vigente, ai sensi del quale si disponeva che le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedessero all’adempimento di quanto previsto dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
Schema di decreto legislativo “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.” | Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. |
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) | Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) |
1. All'articolo 115 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico. |
a) al comma 1 la parola: "capo" è sostituita dalla seguente: "titolo"; | a) identica. |
b) al comma 3 le parole: "dal capo II" sono sostituite dalle seguenti: "dai capi I-bis e II''. | b) identica. |
2. AI Titolo VI dopo il Capo l del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: | 2. Identico |
"Capo l-BIS | "Capo l-BIS |
Credito immobiliare ai consumatori | Credito immobiliare ai consumatori |
ART. 120-quinquies (Definizioni) | ART. 120-quinquies (Definizioni) |
1. Nel presente capo, l'espressione: | 1. Identico. |
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; | a) identica; |
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; | b) identica; |
c) "contratto di credito" indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del | c) identica; |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; | |
d) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza; | d) identica; |
e) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito; | e) identica; |
f) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messia disposizione in virtù di un contratto di credito; | f) identica; |
g) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività: | g) identica: |
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; | 1) identico; |
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. | 2) identico. |
h) "servizio accessorio connesso con il contratto di credito" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito; | h) identica; |
i) “servizio di consulenza” indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120- octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza; | i) identica; |
l) “supporto durevole” indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi | l) identica; |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; | |
m) “Tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito; | m) identica; |
n) “valuta estera” indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto. | n) identica. |
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito. | 2. Identico. |
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto. | 3. Identico. |
ART. 120-sexies (Ambito di applicazione) | ART. 120-sexies (Ambito di applicazione) |
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: | 1. Identico: |
a) contratti di credito in cui il finanziatore: | a) identica; |
1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e; | 1) identico; |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito; | 2) identico; |
b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere; | b) identica; |
c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato; | c) identica; |
d) contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca; | d) identica; |
e) contratti di credito nella forma dell'apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese; | e) identica; |
f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge; | f) identica; |
g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca; | g) identica; |
h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale; | h) identica; |
i) contratti di credito in cui la durata non è determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed è destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprietà di un bene immobile. | i) identica. |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
ART. 120-septies (Principi generali) | ART. 120-septies (Principi generali) |
1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo: | 1. Identico: |
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; | a) identica; |
b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito. | b) identica. |
ART. 120-octies (Pubblicità) | ART. 120-octies (Pubblicità) |
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito. | 1. Identico. |
2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile: | 2. Identico. |
a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito; | a) identica; |
b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali; | b) identica; |
c) il tasso d'interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore; | c) identica; |
d) l'importo totale del credito; | d) identica; |
e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse; | e) identica; |
f) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo | f identica; |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; | |
g) la durata del contratto di credito, se determinata; | g) identica; |
h) se del caso, l'importo delle rate; | h) identica; |
i) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare; | i) identica; |
l) se del caso, il numero delle rate; | l) identica; |
m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo che il consumatore è tenuto a pagare. | m) identica; |
3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo. | 3. Identico. |
4. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalità per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo. | 4. Identico. |
ART. 120-nonies (Obblighi precontrattuali) | ART. 120-nonies (Obblighi precontrattuali) |
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche: | 1. Identico: |
a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite; | a) identica; |
b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione; | b) identica; |
c) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; | c) identica; |
d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza. | d) identica. |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato”. Il modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'articolo 120- undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto. | 2. Identico. |
3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l'offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento. | 3. Identico. |
4. Quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato” se: | 4. Identico: |
a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o | a) identica; |
b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato” precedentemente fornito. | b) identica. |
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. | 5. Identico. |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a: | 6. Identico: |
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; | a) identica; |
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5; | b) identica; |
c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 67-novies del Codice del consumo; | c) identica; |
d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'articolo 120- quinquiesdecies, comma 3. | |
ART. 120-decies (Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito) | ART. 120-decies (Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito) |
1. L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: | 1. Identico: |
a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito; | a) identica; |
b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione; | b) identica; |
c) se l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori; in questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario del credito può dichiarare di essere indipendente se è un consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2; | c) identica; |
d) se presta servizi di consulenza; | d) identica; |
e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso; | e) identica; |
f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti | f) identica; |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
dell'intermediario del credito e le modalità di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente; | |
g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo non è noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato”; | g) identica; |
h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso; | h) identica; |
i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o più finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2. | i) identica. |
2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l'intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest'ultimo informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore. | 2. Identico. |
3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato”, l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore è tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito. | 3. Identico. |
4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano. | 4. Identico. |
ART. 120-undecies (Verifica del merito creditizio) | ART. 120-undecies (Verifica del merito creditizio) |
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione | 1. Identico. |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate. | |
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio. | 2. Identico. |
3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false. | 3. Identico. |
4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria. | 4. Identico. |
5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. | 5. Identico. |
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. | 6. Identico. |
7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125. | 7. Identico. |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l'ipoteca. | 8. Identico. |
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo. | 9. Identico. |
ART. 120- duodecies (Valutazione dei beni immobili) | ART. 120- duodecies (Valutazione dei beni immobili) |
1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili. | 1. Identico. |
2. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. | 2. Identico. |
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare; ai fini del comma 1 può essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione. | 3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 può essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione. |
ART. 120 - terdecies (Servizi di consulenza) | ART. 120 - terdecies (Servizi di consulenza) |
1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito. | 1. Identico. |
2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis. | 2. Identico. |
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito: | 3. Identico: |
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore; | a) identica; |
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore; | b) identica; |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato; | c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato; |
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato. | d) identica. |
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: | 4. Identico: |
a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione; | a) identica; |
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo; | b) identica; |
c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza. | c) identica. |
ART. 120 - quaterdecies (Finanziamenti denominati in valuta estera) | ART. 120 - quaterdecies (Finanziamenti denominati in valuta estera) |
1. Se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute: | 1. Identico: |
a) la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito; | a) identica; |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione. | b) identica. |
2. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a: | 2. Identico: |
a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4; | a) identica; |
b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore può essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto. | b) identica. |
3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione è pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione. | 3. Identico. |
4. Se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo. | 4. Identico. |
ART. 120 - quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore) | ART. 120 - quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore) |
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia | 1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore. |
2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. | 2. Identico. |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
3. Le parti | 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non può essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo 120-quater. |
4. conclusione della procedura esecutiva | 4. Agli effetti del comma 3: |
a. il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola; | |
b. se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza; | |
c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2; | |
d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile, con una perizia |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
successiva all'inadempimento. Si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 120- duodecies. | |
5. Con decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4. | |
6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e, a seguito dell'escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. | |
ART. 120 - sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare) | ART. 120 - sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare) |
1. L'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale. | 1. Identico. |
ART. 120 - septiesdecies (Remunerazioni e requisiti di professionalità) | ART. 120 - septiesdecies (Remunerazioni e requisiti di professionalità) |
1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo. | 1. Identico. |
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonché prestare servizi di consulenza. | 2. Identico. |
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate. | 3. Identico. |
ART. 120 - octiesdecies (Pratiche di commercializzazione abbinata) | ART. 120 - octiesdecies (Pratiche di commercializzazione abbinata) |
1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il | 1. Identico. |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente. | |
2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo. | 2. Identico. |
ART. 120 - noviesdecies (Disposizioni applicabili) | ART. 120 - noviesdecies (Disposizioni applicabili) |
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125- sexies, comma 1. | 1. Identico. |
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.”. | 2. Identico. |
3. All'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: | 3. Identico: |
a) al comma 1, lettera f), le parole: “aventi una durata superiore a cinque anni;” sono soppresse; | a) identica; |
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.”. | b) identica; |
4. All'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: | 4. Identico: |
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2.”; | a) identica; |
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.”; | b) identica; |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
c) al comma 4, dopo le parole: “Il mediatore creditizio” sono inserite le seguenti: “ovvero il consulente di cui al comma 2-bis,”. | c) identica. |
5. All'articolo 128-septies, al comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “articolo 128-sexies, comma 2” sono inserite le seguenti: “, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis,”. | 5. Identico. |
6. All'articolo 128-octies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.”. | 6. Identico. |
7. All'articolo 128-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.”. | 7. Identico. |
8. All'articolo 128-duodecies, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “lettere b) e c)” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e del comma 3-bis”. | 8. Identico. |
9. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: | 9. Identico: |
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120- duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120- noviesdecies.”; | a) identica; |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
b) al comma 5-bis, le parole: “ed e)” sono sostituite dalle seguenti “e) ed e-bis)”; | b) identica; |
c) al comma 8, le parole: “ed e)” sono sostituite dalle seguenti “e) ed e-bis)”. | c) identica. |
10. I decreto di cui all’articolo 128- duodecies, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. | 10. Identico. |
Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) | Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) |
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: “1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia.”. | 1. Identico. |
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: | 2. Identico: |
a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore; | a) identica; |
b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: | b) identica: |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
1) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori; | 1) identico; |
2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”. | 2) identico. |
3. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE.”. | 3. Identico. |
Articolo 3 (Disposizioni transitorie) | |
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La clausola di cui all'articolo 120- quinquiesdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non può essere inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un contratto di credito come definito dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto | |
2. Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120- decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire |
Atto del Governo n. 256 | D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 Raffronto con l’Atto n. 256 |
dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. | |
3. L'articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo sono emanate entro il 30 settembre 2016. | |
4. I commi 3 e 4 dell'articolo 120- quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 5 del medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. | |
Articolo 3 (Disposizioni finanziarie) | Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria) |
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. | 1. Identico. |
2. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all’adempimento di quanto previsto dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | 2. Soppresso. |