CONTRATTO DI PREFINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DI PENSIONE/STIPENDIO - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
CONTRATTO DI PREFINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DI PENSIONE/STIPENDIO - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO |
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI |
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE | ||
Finanziatore Indirizzo Telefono Fax E-mail Pec Sito web Iscrizione nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB | We Finance S.p.A. Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx 02.84253600 02.84253699 xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx n. 164 | |
Intermediario del credito Indirizzo | ||
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO | ||
Tipo di contratto di credito | Prestito personale | |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | Euro | |
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. | L’importo totale del credito, al netto di eventuali anticipazioni o somme destinate ad estinguere altri debiti, sarà erogato al Cliente entro sessanta giorni dalla data di rilascio del benestare da parte dell’ATC | |
Durata del contratto di credito | Mesi | |
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Importo rate: euro Numero rate: Periodicità delle rate: Rimborso in un’unica soluzione Trovano applicazione gli artt 1193 e 1194 c.c.. Il consumatore pagherà le rate che sono comprensive di una quota capitale e u na quota di interessi secondo un piano di ammortamento alla francese. | |
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e costi connessi al credito. | Euro | |
3. COSTI DEL CREDITO | ||
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interessi diversi che si applicano al contratto di credito | TAN FISSO 0,000% Costi da considerarsi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento come da piano di ammortamento | |
Tasso annuale effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | TAEG: Il TAEG è calcolato con riferimento all’anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti voci: - oneri fiscali (imposta di bollo) Costi da considerarsi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento | |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un’assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG | NO NO | |
ORIGINALE PER WE FINANCE |
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3.1 Costi Connessi | |
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | Spese di produzione documentazione interne a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art 119 Tub): € 0,00. Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cliente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopraindicato. Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 2,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica. |
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | a) Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti oneri: – spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: Xxxxxxx 20% dell’importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00; – spese per interventi legali in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dal Finanziatore; – interessi di mora: dovuti sulla quota capitale su ciascuna rata scaduta e non pagata pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima prevista dalla legge al momento della conclusione del contratto. b) In caso di decadenza del beneficio del termine saranno anche addebitati al Consumatore: – il compenso a titolo di penale pari all’1% dell’importo da versare se l’ammortamento residuo del contratto è superiore ad un anno ed allo 0,50% se l’ammortamento residuo è pari o inferiore ad un anno. |
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, il Finanziatore potrà comunicare al consumatore proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di almeno 2 mesi. La modifica non potrà riguardare i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate e dovrà saldare, entro 30 gg. dalla data di recesso, ogni suo debito nei confronti del Finanziatore. |
4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI | |
Diritto di recesso Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | SI |
Xxxxxxxx anticipato Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | SI, in caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell’indennizzo: – massimo 1% del capitale residuo a scadere se la vita residua del contratto è superiore ad un anno; – massimo 0,5 % del capitale residuo a scadere se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto in caso di: – rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito; – rimborso anticipato corrispondente all’intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00; – rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile; – rinnovo dell’operazione di finanziamento con il Finanziatore stesso. |
Consultazione di una banca dati Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | SI |
Diritto a ricevere una copia del contratto Il Consumatore ha il diritto su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore al momento della richiesta non intende concludere il contratto. | SI |
ORIGINALE PER WE FINANCE |
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5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI | |
a) Finanziatore | |
Iscrizione | We Finance S.p.A. - Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n.164, cod. Abi 329060 |
Autorità di controllo | Banca d’Italia con sede in Xxxx 00000, Via Nazionale, 91 |
b) Contratto di credito | |
Esercizio del diritto di recesso | Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione. Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria prima della scadenza del termine di quattordici giorni di calendario, nelle modalità di seguito indicate: a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: We Finance S.p.A., Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; b) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; Se la Cessionaria ha già erogato il prestito o l’anticipazione, il Cliente dovrà restituire alla Cessionaria, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso: a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti; b) l’imposta di bollo applicata al contratto; c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base del TAN applicato. |
Legge applicabile e/o Foro competente | Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia tra Finanziatore e Cliente, sarà competente il foro di domicilio o residenza del Cliente. Se il Cliente non risultasse residente sul territorio italiano, sarà competente il Foro di Milano. |
Lingua | Le condizioni contrattuali e le relative informazioni saranno riportate solo in lingua italiana che il Cliente dichiara di conoscere. |
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi | L’Ufficio Xxxxxxx risponderà al Cliente, mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, accogliendo o rigettando il reclamo e, in quest’ultimo caso, fornendo adeguata motivazione. In caso di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, il Cliente potrà rivolgersi comunque all’Arbitro Bancario Finanziario consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure rivolgendosi alle filiali della Banca d’Italia. Il Cliente dovrà anche esperire un tentativo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, quale organismo di mediazione prescelto. |
ORIGINALE PER WE FINANCE |
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IDENTIFICAZIONE CLIENTE - DATI ANAGRAFICI | |||
Nome: | Cognome: | Nazionalità: | |
Città di residenza | |||
Via: | |||
Nato il: | A: | ||
Codice Fiscale: | Email: | ||
Documento: | Num: | ||
Rilasciato da: | Data Rilascio: | Luogo: | Scadenza: |
Scopo Prestito: | |||
Occupazione: | Assunto dal: | ||
IDENTIFICAZIONE TERZO DEBITORE CEDUTO (ATC) | |||
Denominazione: | Sede Legale: | Via/X.xx: | |
Codice Fiscale / P.IVA: | PEC: | TEL: | |
Fax: | |||
CONDIZIONI FINANZIARIE | |||
A) Importo totale del credito: euro | D)Num. Rate: | ||
B) Costo totale del credito: euro | E) Importo Rata: euro | ||
B1) Interessi Nominali: euro | |||
B2) Imposta di Bollo: euro | F) TAN: 0,000% | ||
G) TEG: 0,000% | |||
H) TAEG: | |||
C) Importo totale dovuto (A+B): | euro | ||
I) Modalità di erogazione: | (§s) Bonifico | (§s) Assegno | |
IBAN: | |||
Data: Milano | Ora |
FIRMA DEL CLIENTE | LUOGO E DATA Milano | ||
ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO |
FIRMA DEL CLIENTE | LUOGO E DATA Milano | ||
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE |
Mediante la presente sottoscrizione, il Cliente dichiara di aver preso visione, aver letto, compreso e di aver accettato le Condizioni Finanziarie suindicate ritenendole adatte alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.
Mediante la presente sottoscrizione, il Cliente dichiara di aver preso visione, aver letto, compreso e di aver approvato espressamente le condizioni generali di Contratto riportate sul presente modulo.
ACCETTAZIONE CONDIZIONI FINANZIARIE
In base a quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 c.c., mediante la presente sottoscrizione, il Cliente dichiara di aver preso visione, aver letto, compreso e di aver approvato espressamente e specificatamente le seguenti clausole: Art. 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 6 (Modifica unilaterale delle Condizioni contrattuali), 7 (Diritto di recesso), 8 (Rimborso anticipato), 9 (Ritardo nei pagamenti), 10 (Cessione dello Stipendio/Pensione Obblighi dell’ Amministrazione Terza Ceduta e Notifica del Contratto), 11 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 12 (Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento – Cessione TFR/Indennità di Fine Servizio), 13 (Condizioni relative alla cessione del TFR o equivalente), 14 (Cessione verso Fondi Pensione), 15 (Procedure concorsuali a carico dell’ATC), 16 (Cambiamento di datore di lavoro o Pensionamento), 17 (Decadenza dal beneficio del termine), 19 (Cessione del contratto o diritti derivanti dal contratto), 21 (Legge applicabile).
FIRMA DEL CLIENTE | LUOGO E DATA Milano |
ORIGINALE PER WE FINANCE
LEGENDA
Arbitro Bancario e Finanziario: l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche o gli intermediari finanziari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, divenuto operativo a partire da ottobre 2009, dotato di imparzialità ed indipendenza. L’ABF può essere adito solo dal Cliente e solo se il preventivo e obbligatorio reclamo presentato all’Intermediario ha dato esito negativo. Nell’ipotesi in cui l’Intermediario non dovesse rispettare la decisione il suo inadempimento viene reso pubblico. Se, invece, il ricorso non dovesse avere esito positivo per il Cliente quest’ultimo potrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria. La Banca d’Italia fornisce i mezzi per il funzionamento dell’ABF.
ATC (Amministrazione Terza Obbligata): il datore di lavoro del Cliente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla
retribuzione/pensione del Cliente ed a versarle a We Finance, nonché vincolato, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e per effetto di essa, a riconoscere al Cliente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza, che, per effetto del contratto di prefinanziamento o del successivo contratto di finanziamento, dovranno essere versate, fino ad estinzione dello stesso, a We Finance. I predetti soggetti, accogliendo la domanda di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio/ pensione pertanto si costituiscono terzi debitori ceduti, ai sensi del DPR n. 180/50 e della Legge civile (artt. 1260 e segg. Cod. Civ.).
Capitale Residuo: residuo debito in linea capitale, comprensivo della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute, dedotta la quota di interessi, non ancora maturati che il Cliente deve ancora versare a We Finance. La verifica della quota capitale e quota interessi di ciascuna delle rate da rimborsare potrà essere verificata attraverso il piano di ammortamento del prestito.
Cessione del quinto dello stipendio/pensione: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede
la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, oltre che attraverso la cessione del TFR o equivalente secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950
n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.
E’ definita “Cessione del quinto” perché la quota oggetto di cessione (rata mensile) non può eccedere un quinto dello stipendio netto/pensione del dipendente/pensionato.
Cliente: impiegato e salariato dipendente dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione o da Aziende Private, ovvero pensionato, che può contrarre prestito contro cessione/delegazione di quote del proprio stipendio/pensione, altresì indicato come Xxxxxxx e/o Mutuatario.
Codice del Consumo: Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni e integrazioni.
Consumatore: Una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratti Assicurativi connessi al finanziamento: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture per il rischio vita ed impiego. Dette polizze sono stipulate dal
Finanziatore ai sensi del D.P.R. 180/50.
Contratti Assicurativi connessi al finanziamento: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all’operazione di finanziamento effettuata, ovvero rischio vita ed impiego.
Costo totale del credito: tutti i costi, compresi gli interessi, le imposte e le spese, che il Cliente deve pagare in relazione al contratto e di cui We Finance è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cliente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
D.Lgs. n.° 90 del 25 maggio 2017: Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
D.P.R. 180/50 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 895/1950: Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (G.U. n. 099 del 29/04/1950) - Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Decadenza del beneficio del termine (DBT): il Cliente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi: i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse; ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della delegazione dello stipendio e/o cessione del TFR nei confronti dell’ATC e/o del contratto di assicurazione; iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 rate.
Delegazione del quinto dello stipendio: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante delegazione del quinto della retribuzione del Cliente, oltre che attraverso la cessione del TFR o equivalente secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1268 e seguenti del codice civile, quanto alla delegazione ed agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, quanto alla cessione.
E’ definita “Delegazione del quinto” perché la quota oggetto di trattenuta (rata mensile) non può eccedere un quinto dello stipendio netto del dipendente.
Durata del Finanziamento: intervallo temporale decorrente dalla stipula entro cui il Cliente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.
Erogazione: atto attraverso cui We Finance versa al Cliente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l’importo concesso in prestito.
Estinzione anticipata: facoltà di chiudere il rapporto anticipatamente rispetto al termine concordato. In caso di estinzione anticipata al Cliente viene richiesto il versamento del capitale residuo, delle eventuali rate insolute (comprensive di interessi maturati), degli eventuali interessi di mora e, se previsto nel contratto, di un indennizzo, che non può comunque superare la percentuale massima prevista per legge. L’importo ad estinzione come sopra determinato, viene indicato nel documento denominato “conteggio estintivo”.
Estratto conto: documento che esprime la porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate sia delle rate non scadute, che il Cliente deve ancora versare a We Finance. Finanziatore: la società We Finance S.p.A. che, quale Intermediario Finanziario, concede forme di prestito a breve – medio termine tramite cessione e/o delega sullo stipendio e TFR. Le caratteristiche giuridiche e finanziarie rendono il prodotto funzionale all’acquisto di qualsiasi bene di consumo, ovvero a soddisfare le esigenze del Cliente e della sua famiglia. La restituzione del prestito avviene nell’arco di un periodo predefinito secondo un piano, detto ammortamento, attraverso la corresponsione di rate mensili.
Fondo di Garanzia presso l’I.N.P.S.: fondo istituito con la legge 297 del 1982, alimentato attraverso i contributi versati dai datori di lavoro. Il fondo di garanzia presso l‘INPS interviene nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto
ai lavoratori dipendenti nei casi in cui il Terzo Obbligato (datore di lavoro) non vi provveda nei casi previsti dalla legge. Il Cliente in ogni caso rimane obbligato sino a concorrenza delle somme dovute a rimborso del prestito nei confronti di We Finance.
Fondo di Tesoreria presso l’I.N.P.S.: è stato costituito con l’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007). E’ gestito dall’istituto per conto dello Stato e presso lo stesso e devono necessariamente confluire le quote di TFR maturate dai dipendenti di imprese con più di 50 lavoratori che non abbiano effettuato scelte alternative circa la destinazione del proprio TFR maturando. Le richieste di pagamento del TFR devono essere presentate al datore di lavoro, anche per quel che riguarda la quota versata all’Inps. Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti nel mese, il Fondo di Tesoreria INPS è tenuto a liquidare direttamente l’intera quota a suo carico.
Fondo Pensione: i Fondi Pensione sono forme pensionistiche o previdenziali complementari che erogano prestazioni previdenziali in favore degli iscritti. I fondi pensione si distinguono in due tipologie principali: negoziali e aperti. Quelli negoziali vengono istituiti per singola azienda o gruppi di aziende, per categorie di lavoratori o comparto di riferimento o per raggruppamenti territoriali, in seguito a contratti collettivi nazionali, accordi o regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. I fondi aperti sono normalmente istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM e consentono l’adesione su base collettiva o individuale, senza vincoli di appartenenza del lavoratore a specifiche aziende o categorie. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, riconosce a We Finance il diritto di richiedere al Fondo Pensione il pagamento delle somme da corrispondere al Cliente stesso in caso di cessazione del rapporto di lavoro sino a completa estinzione del prestito.
Giustificato motivo: da intendersi come qualsiasi condizione che, per l’effetto del suo verificarsi, determini una diminuzione della garanzia del credito spettante al finanziatore. Costituiscono ipotesi di Giustificato Motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’insolvenza, l’ammissione del datore di lavoro ad una qualsiasi procedura concorsuale, ovvero la cessazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il Cliente.
Importo Finanziato: corrisponde alla somma erogata al Cliente da parte di We Finance, anche sotto forma di anticipazioni o estinzione di altri prestiti.
Importo totale del credito: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del Cliente in virtù del contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore: la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.
Insolvenza: mancato o ritardato rimborso a We Finance di una o più rate da parte del Cliente e/o dell’ATC.
Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cliente e/o dall’ATC a We Finance in caso di insolvenza e/o ritardo da parte del Cliente e/o dell’ATC.
Legge N. 108/96: Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura e successive modificazioni e integrazioni.
Metodo scalare “alla francese”: piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più ridotta.
Penale rimborso anticipato: spesa aggiuntiva chiesta al Cliente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell’estinzione.
PEPs (Persone Politicamente esposte): indica le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonchè i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 1 del DLgs. 90 del 25 maggio 2017.
Perfezionamento contratto: il contratto di finanziamento si perfeziona ed ha efficacia tra le parti dal momento dell’accettazione della richiesta di prestito da parte della società We Finance. In caso di servizi finanziari commercializzati mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza (di seguito T.C.D.) - anche ai fini del diritto di ripensamento, come previsto dal contratto - il perfezionamento resta sospeso fino al ricevimento, da parte di We Finance, del contratto debitamente sottoscritto dal Cliente e della eventuale ulteriore documentazione richiesta da We Finance. Una volta perfezionato il contratto, in attesa che si realizzino i presupposti per l’erogazione del finanziamento, We Finance potrà, a proprio insindacabile giudizio, concedere un’anticipazione. L’erogazione del finanziamento, al netto dell’eventuale anticipazione concessa e delle eventuali somme necessarie per l’estinzione di un precedente prestito, avrà luogo al ricevimento da parte di We Finance della dichiarazione scritta del Datore di lavoro/Ente previdenziale (Terzo Obbligato), contenente l’impegno a trattenere le quote vincolate della retribuzione/pensione mensile del Cliente stesso ovvero con il versamento da parte del Terzo Obbligato della 1^ trattenuta mensile in favore di We Finance.
Piano di ammortamento: modello finanziario che riporta, per l’operazione di finanziamento rateale, l’importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.
Prefinanziamento: anticipazione richiesta dal Cliente, sul prestito e che dovrà essere rimborsata contestualmente all’erogazione del finanziamento, tramite compensazione con il netto ricavo, oppure, in caso di mancata erogazione del prestito, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di prefinanziamento, il Cliente sarà tenuto a restituire in unica soluzione l’anticipazione ricevuta.
Quota capitale: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.
Quota interessi: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.
Rata: versamento periodico mensile da corrispondere a We Finance come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata, da trattenere sullo stipendio del Cliente direttamente dal terzo obbligato con il quale, comunque, il Cliente rimane obbligato in solido.
Rimborso anticipato: diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cliente viene richiesto
il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge.
Rischio di credito: rischio che il Cliente ovvero l’ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di We Finance.
TAEG: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale. Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Il TAEG comprende il tasso di interesse ed ogni altra voce di spesa. Rientrano nel calcolo del TAEG, oltre al capitale, le seguenti voci: - Interessi di dilazione; le spese postali, gli oneri relativi alle Convenzioni, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione/delegazione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione, anche con riguardo alla notifica del contratto all’ATC, nonché alle attività di adeguata verifica ed alle attività volte a prevenire l’utilizzo di sistemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs. 90/2017. Non rientrano nel calcolo del TAEG le voci per estinzione anticipata ed eventuali somme dovute per l’inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora; eventuali spese rilascio documentazione archiviata relativa a pratiche estinte; eventuali spese per duplicati documenti relativi a pratiche in corso.
TAN (Xxxxx Xxxxx Nominale)/Tasso Contrattuale: è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua che, calcolato sull’ammontare del finanziato tempo per tempo dovuto, determina gli interessi che il Cliente dovrà corrispondere all’Intermediario. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali spese e imposte.
XXXXX XXXXXX: il tasso fissato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, in base a quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, oltre al quale gli interessi sono sempre usurari. Il TEGM e i Tassi Soglia applicati trimestralmente, sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e presso gli uffici di We Finance.
TEG: Tasso Effettivo Globale. Il TEG è un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia anti - usura ed include, oltre al capitale ed agli interessi di dilazione, tutte le spese a qualsiasi titolo, le remunerazioni a qualsiasi titolo, esclusi gli oneri fiscali sul contratto.
TEGM: Tasso Effettivo Globale Medio. Tasso pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso (TEG) del prestito contro cessione/delegazione del quinto dello stipendio è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio (TEGM) non può essere superiore a otto punti percentuali.
Trattamento di fine rapporto (TFR) o equivalente (indennità di fine rapporto, indennità di fine servizio, etc.): è la somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 2120 del codice civile). Il diritto al TFR matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, oltre che presso il datore di lavoro il TFR può maturare presso i Fondi pensione e/o presso il Fondo di Tesoreria Inps.
TU Bancario: D. LGS. 385/1993: Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni.
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CONTRATTO DI PREFINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DI PENSIONE/STIPENDIO - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO | |
Articolo 1 – Oggetto del xxxxxxxxx. Xx Cliente (di seguito il “Cedente”), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo che può avvenire anche con apposizione di Firma Elettronica Qualificata, richiede a We Finance (di seguito “Cessionaria”), Intermediario soggetto a vigilanza di Banca d’Italia ed iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 164, un’anticipazione sul prestito personale garantito da cessione pro-solvendo del quinto della pensione/stipendio e intero TFR o equivalente o delegazione di pagamento (di seguito Prestito o Finanziamento o Contratto), secondo quanto previsto dal Testo Unico Dpr n. 180/50, dal regolamento attuativo Dpr n. 895/50 e dagli artt. 1260 ss c.c., salvo quanto espressamente derogato con il presente contratto. Tali garanzie si estendono anche all’eventuale rinnovo del prestito, nonché alla presente richiesta di anticipazione. La Cessionaria si riserva il diritto insindacabile e discrezionale di non accogliere la richiesta di prestito e di anticipazione, senza dover fornire motivazione alcuna al Cedente. Articolo 2 – Conclusione del xxxxxxxxx. Xx contratto si intende concluso quando la Cessionaria accetta la richiesta di prefinanziamento, dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito creditizio del Cliente e dei suoi garanti x xxxxx causa (Xxxxx Xxxxxx) e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica in materia di anticiriciclaggio, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dal DLgs 90 del 25 maggio 2017. In caso di eventuale accoglimento della domanda di finanziamento, risultante dalla comunicazione inviataLe al Suo domicilio e comunque resa nota con l’accredito dell’importo richiesto, le condizioni relative al prestito saranno regolate da quanto pattuito con la sottoscrizione di questo modulo. Articolo 3 - Condizioni del prefinanziamento e xxxxxxxx. Xx società We Finance potrà concedere, a titolo di anticipazione, al Cedente l’importo richiesto per la durata di sei mesi, periodo massimo necessario per la conclusione dell’istruttoria del finanziamento indicato in premessa. Il rimborso del Prefinanziamento avverrà in un’unica soluzione, mediante trattenuta a compensazione sul Netto Ricavo del finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” e/o delegazione di pagamento di quote della retribuzione e/o pensione mensile netta, delle somme erogate da We Finance a titolo di anticipo sullo stesso. A tal fine il Cliente autorizza irrevocabilmente ora per allora We Finance, con espresso esonero da ogni responsabilità, a trattenere dal netto ricavo del finanziamento di cui sopra l’ammontare di detta anticipazione. Nel caso in cui il finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” e/o delegazione di pagamento di quote della retribuzione e/o pensione mensile netta, per qualunque motivo non venga erogato entro il termine sopra indicato o comunque non si perfezioni, il Cliente si impegna a rimborsare al Finanziatore, in un’unica soluzione, entro sette giorni dalla richiesta, le somme dallo stesso erogate in esecuzione del Prefinanziamento. In caso di mancato rimborso immediato del Prefinanziamento, sarà facoltà di We Finance attivare le garanzie accessorie rappresentate da cessione del quinto dello stipendio/pensione e intero TFR o delegazione di pagamento, sino alla completa estinzione del credito concesso a titolo di Prefinanziamento, con l’applicazione degli interessi contrattuali suindicati. Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria, presso il domicilio della stessa. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento scalare francese. Gli interessi maturati durante l’eventuale periodo di preammortamento si sommano all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto. Il Cedente e l’ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore della Cessionaria. Articolo 5 - Oneri e spese. Sono a carico del Cedente: a) le spese riportate alla voce “Costo totale del credito”; b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate nel modulo “Informazioni Europee di Base Sul Credito ai Consumatori”; c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto. Sono sempre gratuite: a) le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica; b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Articolo 6 - Modifica unilaterale delle Condizioni xxxxxxxxxxxx. Xx caso di giustificato motivo, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse. In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cedente ha diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente in vigore. Articolo 7 - Diritto di xxxxxxx. Xx Cedente ha diritto di recedere dal Contratto entro quattordici giorni dalla conclusione. Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria prima della scadenza del termine di quattordici giorni, nelle modalità di seguito indicate: a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: We Finance S.p.A., xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; b) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Xx la Cessionaria ha già erogato il prestito o l’anticipazione, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso: a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti; b) l’imposta di bollo applicata al contratto; c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto. Articolo 8 - Rimborso xxxxxxxxxx. Xx Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi rimborsabili, legati all’ammortamento del prestito. In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente: a) l’ammontare del capitale residuo; b) gli interessi e gli altri oneri maturati; c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti; d) il compenso a titolo di penale pari all’1% dell’importo rimborsato anticipatamente (capitale residuo a scadere) se l’ammortamento residuo del contratto è superiore ad un anno ed allo 0,50% se l’ammortamento residuo è pari o inferiore ad un anno. Si precisa che in caso di rimborso anticipato saranno restituite le seguenti somme: • gli interessi nominali non maturati alla data della chiusura effettiva del finanziamento con il metodo scalare francese. Si precisa inoltre che in caso di rimborso anticipato non saranno restituite le imposte e spese di bollo in quanto maturate interamente all’atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall’estinzione del finanziamento. | Articolo 9 – Ritardo nei pagamenti. In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l’ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all’importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nel frontespizio di questo contratto a seguito di: a) eventuali interventi di recupero credito giudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria; b) eventuali interventi legali, anche stragiudiziali. In caso di attivazione delle trattenute sullo stipendio, la Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento), con l’applicazione degli interessi corrispettivi pattuiti contrattualmente. Articolo 10 – Cessione dello Stipendio/Pensione - Obblighi dell’Amministrazione Terza Ceduta (ATC) e Notifica del contratto. Il Cedente, a garanzia della restituzione del prefinanziamento, cede “pro-solvendo”, con effetto immediato, in favore della Cessionaria, che accetta, il proprio credito verso l’ATC (Datore di Lavoro/Amministrazione) rappresentato dal quinto dello stipendio/ pensione pari alla rata contrattuale, nonché l’intero TFR o equivalente, in base alle vigenti disposizioni di legge con riguardo al Testo Unico DPR n. 180/50 e relativo regolamento DPR n. 895/50 ed ai sensi artt.1260 e segg. Cod.Civ.. Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria potrà notificare il presente contratto ed eventuali allegati, autorizzata in tal senso dal Cedente, al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito “ATC” o Azienda Terza Ceduta) dalla quale il Cedente dipende o da cui percepisce emolumenti. La Cessionaria comunicherà all’ATC le modalità di attivazione delle trattenute mensili, che in caso di mancato perfezionamento del prestito, avverranno in seguito al mancato rimborso in unica soluzione dell’anticipazione da parte del Cedente, mentre in caso di perfezionamento del prestito, seguiranno le modalità contenute nel successivo contratto di finanziamento, che estinguerà il presente contratto di prefinanziamento. Articolo 11 – Riduzione della Retribuzione/Pensione. Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie. Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazione della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria – con le modalità che gli verranno comunicate – la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell’Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell’Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto). Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l’Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l’obbligo per il Cedente all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile. In ogni caso, l’ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione/ pensione mensile del Cedente ed ad eseguire i relativi pagamenti in favore della Cessionaria sino alla totale estinzione del finanziamento. Il Cedente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l’intera rata non pagata dall’ATC o la differenza di importo tra l’intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall’ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati nel presente contratto. Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento – Cessione TFR/Indennità di Fine Servizio. II Cedente a garanzia del prestito, cede pro-solvendo irrevocabilmente con effetto immediato, a favore della Cessionaria, che accetta, l’intero importo maturato e maturando per TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l’indennità di fine servizio accantonata presso l’INPS, Fondo Tesoreria o qualsiasi Ente o Fondo Pensione, e le somme accantonate presso i fondi pensione, sino ad estinzione del prestito, in base al Testo Unico DPR n. 180/50 e relativo regolamento DPR n. 895/50 ed agli artt.1260 ss cod.civ.. Il Cedente e l’ATC dovranno comunicare alla Cessionaria qualsiasi variazione disposta dallo stesso Cedente per la destinazione del TFR. Il Cedente conferisce mandato irrevocabile all’ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all’INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest’ultima. Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere finanziamento o l’ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un’unica soluzione la somma necessaria all’estinzione del finanziamento. Articolo 13 – Condizioni relative alla cessione del TFR o equivalente. Il Cedente si impegna a non avvalersi, sino all’integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR, così come il Terzo Debitore Ceduto non potrà concedere anticipazioni, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto da parte della Cessionaria ed in mancanza, l’anticipazione sarà da intendersi non opponibile alla Cessionaria stessa, con obbligo dell’ATC al versamento dello stesso importo in caso di cessazione del rapporto di lavoro in favore della Cessionaria. Il Cedente esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dall’ATC, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati. Il Cedente dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata e/o di voler recedere dagli stessi. Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto, tramite estensione della trattenuta di un quinto sull’emolumento di cui il Cedente sarà creditore, mentre le somme dovute una tantum sono cedute per intero. Il Cedente autorizza e dispone che l’ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento. Articolo 14 – Cessione verso Fondi Pensione. Il Cedente cede ai sensi dell’art. 1260 e seguenti del codice civile “pro-solvendo” con effetto immediato a favore della Cessionaria, che accetta, l’intero importo maturato e maturando dovuto da qualsiasi Fondo Pensione e/o altro Ente o forma previdenziale o pensionistica complementare o integrativa, in caso di liquidazione del capitale accantonato, sia come rendita sia in unica soluzione. Anche in deroga a quanto previsto dalla legge e/o dallo statuto del Fondo Pensione e/o dell’Ente o forma previdenziale o pensionistica complementare cui il Cedente abbia aderito, il Cliente con questo contratto conferisce alla Cessionaria, che accetta, mandato irrevocabile, anche ai sensi dell’art. 1723 del codice civile, sino all’integrale rimborso del finanziamento concesso con questo contratto e dei relativi accessori, ad esercitare il diritto di recedere dal Fondo Pensione e/o dall’Ente o forma previdenziale o pensionistica complementare, in nome e per conto del Cedente stesso e/o a |
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domandare il riscatto e/o la liquidazione del capitale maturato, con il pagamento in favore della Cessionaria medesima (o eventuali altre società che subentrassero nella titolarità del credito), sino all’integrale rimborso del finanziamento concesso con questo contratto e dei relativi accessori. Il Cedente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell’importo residuo a suo debito verso la Cessionaria, previa autorizzazione scritta di quest’ultima. Il Cedente autorizza la Cessionaria a notificare questo contratto a qualsiasi Fondo Pensione e/o Ente o forma previdenziale o pensionistica complementare cui il Cliente abbia aderito, o dovesse risultare aver aderito. Articolo 15 – Procedure concorsuali a carico dell’XXX. Xx caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, il Cedente autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria a domandare alla procedura e al Fondo di Garanzia INPS la liquidazione del TFR e delle ultime tre trattenute, rinunciandovi per le somme spettanti alla Cessionaria, riconoscendo in favore di quest’ultima la qualità di “avente diritto” ai sensi dell’art. 2 Legge n. 297 del 1982. Il Cedente autorizza il Fondo di Garanzia presso l’INPS ad effettuare il pagamento dell’intero importo dovuto direttamente in favore della Cessionaria, sino alla concorrenza del credito residuo dichiarato da quest’ultima, sollevando l’INPS da qualsivoglia responsabilità in proposito. Il Cedente cede con effetto immediato in favore della Cessionaria, che accetta, qualsiasi somma dovuta dal Fondo di Garanzia INPS e/o dal Fondo di Tesoreria INPS o equivalente, sino a completa estinzione del prestito in oggetto, sia come erogazione una tantum per intero, mentre in caso di rendita o emolumento periodico mensile, nella misura del quinto. Articolo 16 - Cambiamento di datore di lavoro o Xxxxxxxxxxxxx. Xx il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente. Il Cedente autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all’eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l’importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora). Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile concordata fino alla totale estinzione del finanziamento e in caso di cessazione del rapporto dovrà versare l’intero TFR alla Cessionaria sino alla concorrenza del credito residuo della stessa. Le garanzie di cui al presente contratto si estenderanno automaticamente sino all’integrale rimborso del finanziamento: (i) all’eventuale nuovo rapporto di lavoro che il Cedente instaurerà, sia di natura subordinata a tempo indeterminato, determinato o interinale, sia come collaboratore, procacciatore, agente, socio, amministratore presso altra azienda, oppure (ii) al trattamento pensionistico e/o previdenziale, anche integrativo del Cedente. A garanzia del rimborso del credito residuo della Cessionaria, pertanto il Cedente cede pro-solvendo a favore della Cessionaria stessa, che accetta, il quinto del proprio futuro stipendio/ pensione, nonché cede pro-solvendo l’intero maturando trattamento di fine rapporto o equivalente nascente dal nuovo rapporto, sino alla concorrenza del predetto credito residuo. Articolo 17 - Decadenza dal beneficio del xxxxxxx. Xx Cessionaria avrà facoltà di comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 1186 del codice civile, anche nei seguenti casi: a) eventuale mancato perfezionamento o inefficacia della cessione “pro-solvendo” degli emolumenti nei confronti dell’ATC o dei Fondi Pensione o dell’INPS; b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione che assiste il prestito; c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno tre rate; d) variazione all’ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento; e) qualora emergano dichiarazioni inesatte o reticenti rilasciate dal Cedente in fase di istruttoria o nelle dichiarazioni contrattuali. A seguito della decadenza dal beneficio del termine, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un’unica soluzione: a) le rate scadute e non pagate; b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate; c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata; d) il capitale residuo; e) l’eventuale compenso previsto a titolo di penale; f) gli importi per eventuali interventi di recupero credito giudiziale e/o stragiudiziali; g) gli importi per eventuali interventi legali. Articolo 18 - Cessione del contratto o diritti derivanti dal xxxxxxxxx. Xx Cedente autorizza il Cessionario e presta sin d’ora il proprio consenso ex art. 1406 c.c. affinché possa essere ceduto il presente contratto a terzi e/o i diritti ed i crediti derivanti dal contratto stesso e le relative garanzie. Il cessionario del contratto avrà gli stessi diritti, privilegi, facoltà, garanzie previste in favore dell’attuale Cessionaria, autorizzando il Cedente in tal senso. | Articolo 19 - Assistenza alla clientela. Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente nr. 02/84253600. Articolo 20 – Clausola di salvaguardia. L’eventuale nullità, annullabilità, inefficacia di una clausola o parte di essa, non inficerà la validità dell’intero contratto o della parte di clausola che risulti comunque efficace e l’eventuale contrarietà a norme inderogabili non ne comporterà la nullità poiché le Parti accettano e concordano l’applicazione del regime previsto dalla norma inderogabile confliggente, in quanto il Cliente avrebbe comunque concluso questo contratto (ad esempio anche con un importo di rata diverso e una maggiore durata del finanziamento). Articolo 21 - Legge applicabile. A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana. Articolo 22 – Reclami. L’Ufficio Xxxxxxx risponderà al Cedente, mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, accogliendo o rigettando il reclamo e, in quest’ultimo caso, fornendo adeguata motivazione. In caso di insoddisfazione, in relazione alla risposta dell’Xxxxxxx Xxxxxxx, il Cliente avrà facoltà di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario. Articolo 23 – Arbitro Bancario Finanziario. In caso di rigetto del reclamo, ovvero se il Cedente non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, lo stesso potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), trasmettendo copia (per posta, fax, PEC) della propria contestazione alla Filiale competente della Banca d’Italia e, per conoscenza, alla Cessionaria. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Cessionaria stessa. Il costo del ricorso è di euro 20,00 per contributo spese e sarà rimborsato al Cedente dalla Cessionaria in caso di accoglimento del ricorso. Resta in ogni caso inteso che il Cedente avrà sempre diritto di presentare qualsiasi contestazione presso la competente Autorità Giudiziaria. Articolo 24 – Mediazione. In caso di controversia, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Cliente sarà tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, quale organismo di mediazione prescelto. Sarà tuttavia facoltà delle parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nel relativo Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Cliente potrà tuttavia ricorrere anche all’Arbitro Bancario Finanziario, in base a quanto descritto nel presente contratto, in osservanza della normativa vigente. Articolo 25 – Comunicazioni e contatti. Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto. Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all’ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile ed indicare i propri recapiti. Il Cliente acconsente a che tutte le comunicazioni possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazione a distanza - “T.C.D.” - (es. mediante utilizzo della posta elettronica o Short Message Script - S.M.S.), salvo non diversamente previsto dalla legge, con facoltà di richiedere per iscritto la modifica della T.C.D. eventualmente utilizzata. Il Cliente garantisce l’esclusiva titolarità dell’indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera We Finance da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all’indirizzo stesso o al numero fornito, anche in caso di trasferimento dello stesso. Letto, confermato e sottoscritto il giorno IL CLIENTE |
FIRMA DEL CLIENTE | LUOGO E DATA Milano | ||
ADEGUATA VERIFICA |
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
a. di aver ottenuto e che gli è stato consegnato prima della firma del presente contratto, copia del Modulo SECCI - Informazioni Europee Di Base Sul Credito Xx Xxxxxxxxxxx, nonché prospetto del TEGM relativo al contratto di finanziamento sottoscritto, con indicazione del relativo Tasso Soglia previsto dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/96).
b. di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento SECCI - Informazioni Europee Di Base Sul Credito Xx Xxxxxxxxxxx.
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE
xx Xxxxxxx, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a We Finance di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dal DLgs 90 del 25 maggio 2017 dichiara: a) di essere, in relazione all’operazione richiesta, il titolare effettivo, b) di impegnarsi a comunicare a We Finance ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell’identificazione del titolare effettivo prendendo atto che in mancanza di comunicazione We Finance intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all’atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente. In caso di titolare effettivo diverso dal Cliente o di Cliente persona esposta politicamente, dovrà essere compilato apposito modulo.
FIRMA DEL CLIENTE | LUOGO E DATA Milano | |
SPAZIO RISERVATO ALL’INCARICATO ALL’IDENTIFICAZIONE - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DLGS. 90/ 2017 |
Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia responsabilità, che quanto indicato in frontespizio della presente richiesta di finanziamento corrisponde a verità e che vere e autentiche sono le firme apposte personalmente dal Cliente, in mia presenza, come titolare effettivo e che in base alla documentazione raccolta non ci sono elementi da far supporre che il beneficiario del finanziamento non è altro soggetto, da me identificato ex D.Lgs. 90/2017, i cui dati personali sono stati riportati sulla presente richiesta e da me accertati
AGENTE / MEDIATORE / INTERMEDIARIO FINANZIARIO | LUOGO E DATA Milano | |
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