ERSU di Messina
ERSU di Messina
Bando di concorso
per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2019/20
Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 18.07.2019
SOMMARIO
CONTATTI 4
PROMEMORIA 5
DEFINIZIONI E ACRONIMI 7
BENEFICI EROGATI 8
PARTE PRIMA GENERALITÀ DEL CONCORSO 9
ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 9
ART. 2 FINALITÀ 10
ART. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 10
ART. 4 EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA 112
ART. 5 INCOMPATIBILITA’ 12
ART. 6 DESTINATARI 142
ART. 7 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI 184
ART. 8 REQUISITI ECONOMICO-PATRIMONIALI 15
ART. 9 REQUISITI DI MERITO 145
ART. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE 118
ART. 11 TRATTAMENTO DATI 19
ART. 12 ACCERTAMENTI 19
ART. 13 REVOCA DEI BENEFICI 20
ART. 14 FALSE DICHIARAZIONI, ESCLUSIONE DAI BENEFICI E SANZIONI D 21
ART. 15 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PARTECIPANTI 21
ART. 16 RETTIFICHE/INTEGRAZIONI DEI DATI DICHIARATI 22
ART. 17 GRADUATORIE 22
ART. 18 RICORSI AVVERSO LE GRADUATORIE 23
ART. 19 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 24
PARTE SECONDA BORSE DI STUDIO 26
ART. 20 MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE - CRITERI DI DISTRIBUZIONE 26
ART. 21 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI 28
ART. 22 STATUS DEI RICHIEDENTI BENEFICI IN BASE ALLA RESIDENZA 29
ART. 23 DICHIARAZIONE DI LOCAZIONE 29
ART. 24 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 31
ART. 25 MODALITÀ DI PAGAMENTO 33
ART. 26 RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 34
PARTE TERZA ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI 35
ART. 27 ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI 35
ART. 28 CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE 35
ART. 29 INTEGRAZIONE PER LAUREATI (PREMIO DI LAUREA) 37
PARTE QUARTA SERVIZIO ABITATIVO 39
ART. 30 CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO 39
ART. 31 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 39
ART. 32 CRITERI DI DISTRIBUZIONE 40
ART. 33 FRUIZIONE DEL POSTO LETTO 411
ART. 34 ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO 422
ART. 35 TERMINI PER L’ACCETTAZIONE DEL POSTO LETTO 422
ART. 36 MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEL POSTO LETTO 42
ART. 37 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL POSTO LETTO 43
ART. 38 RETTA PER LA FRUIZIONE DEL POSTO LETTO 44
ART. 39 DECADENZA DAL POSTO LETTO 45
PARTE QUINTA SERVIZIO RISTORAZIONE 47
ART. 40 SERVIZIO RISTORAZIONE 47
APPENDICE 50
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 74
CONTATTI
ERSU di Messina | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Xxx Xxxxxxxxxx xx000 - 00000 Xxxxxxx Tel. 000.0000000
email xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.xx pec xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
Ufficio Concorsi e Benefici
Via Ghibellina n°146 piano primo - 98123 Messina
Tel. 000.0000000 - 000.0000000 - 090.3718627 - 090.3718630
email xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.xx
Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30
mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Ufficio Ristorazione
Via Ghibellina n°146 piano terreno - 98123 Messina
Tel. 000.0000000 email xxx.xxxxxxx@xxxx.xx.xx xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.xx
Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30
mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Ufficio Residenze e foresterie
Xxx Xxxxxxxxxx xx000 xxxxx xxxxxxx - 00000 Xxxxxxx
Tel. 000.0000000 email xxx.xxxxxxx@xxxx.xx.xx xxxxx.xxxxx@xxxx.xx.xx
Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30
mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
PROMEMORIA
17 luglio 2019
Pubblicazione bando
10 agosto 2019
Termine di riferimento per il possesso dei requisiti di merito riferiti agli studenti iscritti ad anni
successivi al primo.
11 settembre 2019 ore 14:00
Termine di compilazione delle domande on-line per i benefici “borsa di studio” e “servizio abitativo”, per gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea e per quelli che formalizzeranno l’iscrizione successivamente alla scadenza, compresi quelli che partecipano ai test di accesso
per i corsi a numero programmato.
14 settembre 2019 ore 14:00
Termine di caricamento (upload) in unico file formato “.pdf” dell’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva prevista dal bando.
4 ottobre 2019
Pubblicazione elenco partecipanti “borsa di studio” e “servizio abitativo”.
Dal 5 ottobre 2019 alle ore 14:00 del 14 ottobre 2019
Termine di presentazione eventuali ricorsi e/o rettifiche utilizzando la procedura on line “borsa di studio” e “servizio abitativo” e di caricamento (upload) in unico file formato “.pdf” della documentazione di rettifica prevista dal bando.
22 ottobre 2019
Scadenza trasferimento delle richieste di “servizio abitativo” provenienti da altri Enti.
25 ottobre 2019
Pubblicazione graduatorie “servizio abitativo” con designazione assegnatari
31 ottobre 2019
Pubblicazione calendario assegnazione di posti alloggio gratuiti
4 novembre 2019
Inizio assegnazione di posti alloggio gratuiti
15 novembre 2019
Scadenza trasferimento delle richieste di “borsa di studio” provenienti da altri Enti.
20 novembre 2019
Pubblicazione graduatorie “borsa di studio” con designazione assegnatari
Dal 22 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 ore 14:00
Periodo presentazione on-line richiesta contributo per mobilità internazionale
Dal 22 novembre 2019 al 10 gennaio 2020 ore 14:00
Periodo presentazione online “Dichiarazione di locazione”
31 dicembre 2019
Termine ultimo per l’erogazione della prima rata della borsa di studio
3 gennaio 2020 ore 14,00
Termine di caricamento (upload) in unico file formato “.pdf” dell’autocertificazione relativa alla “mobilità internazionale” stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità.
3 febbraio 2020
Pubblicazione degli elenchi dei partecipanti per la “mobilità internazionale”.
Dal 3 febbraio 2020 al 14 febbraio 2020
Termine di compilazione eventuali ricorsi e/o rettifiche della “mobilità internazionale”.
13 marzo 2020
Pubblicazione delle graduatorie “mobilità internazionale” con designazione degli assegnatari.
Dal 1 aprile 2020 al 30 aprile 2020 ore 14:00
Periodo presentazione online richieste del “premio di laurea”.
4 maggio 2020 ore 14,00
Termine di caricamento (upload) in unico file formato “.pdf” dell’autocertificazione relativa al “premio di laurea” stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità.
18 maggio 2020
Pubblicazione degli elenchi dei partecipanti del “premio di laurea”.
29 maggio 2020
Pubblicazione graduatorie assestate “Borse di studio” anni successivi al primo
Dal 18 maggio 2020 al 1 giugno 2020
Termine di compilazione eventuali ricorsi e/o rettifiche del “premio di laurea”.
15 giugno 2020
Pubblicazione graduatorie del “premio di laurea” con designazione degli assegnatari.
30 giugno 2020
Termine per l’erogazione della seconda rata della borsa di studio per anni successivi al primo.
31 dicembre 2020
Termine per l’erogazione della seconda rata della borsa di studio per anni studenti di primo anno in regola con il merito di cui alla tabella 4 in appendice
DEFINIZIONI E ACRONIMI
• E.R.S.U.: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, istituito con L.R. n. 20/2002;
• Borsa di studio: Prestazione sociale agevolata, in Sicilia erogata dall’E.R.S.U. agli studenti aventi diritto, capaci e meritevoli, privi di mezzi;
• Alloggio: unità immobiliare autonoma con servizi annessi in camera o collettivi, contenente uno o più posti letto;
• Residenza: edificio organizzato su uno o più livelli contenente gli alloggi, ed i relativi spazi di servizio e collettivi di pertinenza;
• Servizio abitativo: assegnazione di posti letto presso le residenze universitarie e, in caso di indisponibilità degli stessi, in alternativa concessione di un contributo economico integrativo o contributo affitto riservato agli assegnatari di borsa di studio;
• Mensa: edificio o spazio organizzato per la distribuzione ed il consumo di pasti completi nell’ambito dei servizi di ristorazione;
• Pasto completo: si intende per pasto completo l’insieme di un primo piatto, di un secondo piatto, un contorno, pane, una frutta o dolce e bevande in bottiglia o alla spina;
• Servizio ristorazione: servizio per la distribuzione dei pasti completi serviti con la formula del self service presso le mense;
• A.N.DI.S.U.: Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario;
• M.I.U.R.: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
• A.A.: Anno accademico, periodo dell’anno in cui l’Università svolge la propria attività, in allineamento alle normative vigenti;
• “.pdf”: Il “Portable Document Format” è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli;
• P.E.C.: Posta Elettronica Certificata, avente effetto di raccomandata se inviata ad e-mail convenzionale e di raccomandata con ricevuta di ritorno se inviata ad altra P.E.C.;
• I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente: è un indicatore che misura la ricchezza posseduta dalle famiglie al fine di accedere a servizi, agevolazioni e contributi erogati dall'I.N.P.S. o da altri enti, quali comuni e Università;
• I.S.E.E.U. Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario: è un ricalcolo dell'I.S.E.E. che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università;
• D.S.U. Dichiarazione Sostitutiva Unica: contiene informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare;
• I.S.P.E.: Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente;
• I.S.P.E.U.: Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario;
• I.B.A.N. International Bank Account Number: più noto nella forma abbreviata I.B.A.N., è uno standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria;
• C.A.F.: Centro Assistenza Fiscale;
• I.R.PE.F.: Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche, istituita con la Riforma Tributaria del 1973;
• A.I.R.E.: Anagrafe Italiani Residenti all’Estero;
• I.N.P.S.: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
• T.A.R.: Tribunale Amministrativo Regionale;
• C.F.U.: Crediti Formativi Universitari;
• C.d.A.: Consiglio di Amministrazione
• D.S.A.: Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
BENEFICI EROGATI
Contributi economici
o Borse di studio ordinarie
o Borse di studio riservate
• Borse di studio riservate a studenti in condizioni di disabilità grave, di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001;
• Borse di studio riservate a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari particolarmente poveri, di cui al DM n. 358 del 3.5.2018, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
• Borse di studio riservate a studenti orfani di vittime del lavoro;
• Borse di studio riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
• Borse di studio riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia;
• Borse di studio riservate a studenti vittime dell'usura e/o a figli di vittime dell'usura;
• Borse di studio riservate a studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
• Borse di studio riservate a studenti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrano di essere ospiti o di essere stati ospiti in strutture di accoglienza, pubbliche o private.
o Altri contributi:
• Contributi per la mobilità internazionale;
• Integrazione per laureati (premio di laurea);
• Contributo economico integrativo o contributo affitto riservato agli assegnatari di borsa di studio.
Servizi
o Servizi abitativi;
o Servizi ristorazione.
ERSUME
Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio,
altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2019/20
PARTE PRIMA
Generalità del concorso
Art. 1
Normativa di riferimento
Il Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio per l’a.a. 2019/20, approvato con Delibera del Commissario straordinario di Messina N° 13 del 18/07/2019, è redatto tenendo conto delle “Linee guida per la redazione dei bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario degli E.R.S.U. di Catania, Enna, Palermo e Messina”, giusta nota dell’Assessore Regionale prot. 2428/GAB del 10 giugno 2019, dell’offerta formativa a.a. 2019/20 delle istituzioni universitarie afferenti l’ERSU Messina, di cui alla tabella 1 in appendice, e ai sensi della seguente normativa:
• Legge n. 390 del 2.12.1991, art. 21 non abrogato
• L.R. n. 10 del 27.04.1999 “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”
• D.M. n. 509/99 recante disposizioni sul nuovo ordinamento didattico degli Atenei che prevede: corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, specializzazione e dottorato di ricerca e l’introduzione dei crediti formativi universitari
• Legge n. 508 del 21.12.1999, “Riforma dei conservatori musicali”
• D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari
• L. R. n. 20 del 25.11.2002 sul diritto allo studio universitario in Sicilia
• Legge n. 214 del 22.12.2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
• X.Xxx. n. 68 del 29.03.2012 recante disposizioni in materia di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti
• D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7.11.2014 adottato di concerto con il Capo del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.11.2014
• D.M. n. 616 del 10.08.2017 avente per oggetto “Formazione iniziale e tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria”
• Decreto Interministeriale n. 798 del 11.10.2017 “Decreto fabbisogni finanziari regionale”
• Decreto Ministeriale n. 316 del 5.4.2019 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio A.A. 2019/20”
• Decreto Ministeriale n. 288 del 29.3.2019 “Aggiornamento soglie ISEE e ISPE A.A. 2019/20”
• D.M. n. 464 del 11.06.2019 avente per oggetto “Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9.4.2001”
• Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
• Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
• D.Lgs. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà”
• D.L. n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e povertà”
• L.R. n. 10 del 20.06.2019 “Disposizioni in materia di diritto allo studio”
Art. 2
Finalità
Il presente bando fissa le regole di partecipazione al concorso per la concessione di benefici da erogare in forma di borse di studio, di servizi e di contributi economici per l’anno accademico 2019/20.
Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:
• gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
• quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MIUR;
• risorse proprie dell’Ente;
• eventuali altre risorse assegnate all'Ente.
L’ERSU si riserva di erogare i benefici di cui sopra in base ai fondi assegnati e disponibili in cassa.
Le percentuali di finanziamento da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi economici sono riportati nella tabella 2 in appendice.
1/3 delle somme, escluse le riserve, sarà accantonato per l’attribuzione delle borse di studio agli iscritti al primo anno.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo, la somma restante (2/3) verrà proporzionalmente distribuita fra tutti i corsi di laurea e, all’interno di questi, per anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute entro i termini di scadenza fissati dal presente bando.
A tutti i corsi di laurea verrà garantita una borsa di studio per ogni anno di corso.
Il bando di concorso potrà essere consultabile sul sito dell'Ente: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Art. 3
Modalità di partecipazione
Per partecipare ai concorsi, i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:
1. registrarsi al portale studenti dell’ERSU di Messina (qualora non fossero già registrati);
2. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con le credenziali rilasciate al momento della registrazione;
3. compilare online la richiesta di partecipazione ai benefici entro la data fissata da ogni singolo concorso;
4. stampare e firmare la richiesta di partecipazione ai benefici (autocertificazione);
5. scannerizzare in un unico file pdf e della dimensione massima di 2 MB, l’autocertificazione firmata, la copia del documento d’identità e l’eventuale documentazione aggiuntiva, se prevista dal bando (es. certificazione che attesti invalidità, ecc);
6. caricare (upload) il suddetto file entro la data fissata da ogni singolo concorso.
Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura on-line, appositamente predisposta e sopra descritta, saranno escluse dal concorso.
Dopo il caricamento, ed entro le 24 ore successive, lo studente riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta protocollazione.
Sarà obbligatorio indicare una casella di posta elettronica valida.
Qualora gli studenti intendano rettificare entro la scadenza del relativo concorso i dati di una domanda già inoltrata, dovranno annullarla e ripetere l’intera procedura con le modalità sopra descritte. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso. Se invece il concorso è già scaduto, gli stessi avranno la possibilità di rettificare la domanda già presentata entro i termini fissati per le rettifiche.
Tutti gli studenti partecipanti ai concorsi sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ente ogni variazione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda relativamente alla propria carriera universitaria, situazione familiare, al cambio di domicilio, di residenza o di recapito, modifica o cessazione del contratto di locazione, ecc.
Art. 4
Eventuale documentazione aggiuntiva
Tutti gli studenti e le studentesse, al momento della richiesta dei benefici tramite la domanda di partecipazione al concorso, sono tenuti a caricare (upload) in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata a fine compilazione e firmata e la copia del documento d’identità in corso di validità.
Gli studenti partecipanti al concorso dovranno inoltre dimostrare di essere intestatari o co- intestatari di conto corrente bancario o postale, allegando alla richiesta benefici idonea documentazione rilasciata dall’istituto bancario o postale, a pena sospensione dei pagamenti o revoca d’ufficio dei benefici a coloro i quali, entro 12 mesi dall’assegnazione del beneficio, non avessero comunicato all’Ente il codice IBAN necessario per il pagamento.
Alcune categorie di studenti e studentesse, affinché la richiesta di benefici sia ritenuta valida ai fini concorsuali, sono tenuti a caricare (upload) in un unico file PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte e nelle modalità previste dall’art. 2, unitamente all’autocertificazione stampata a fine compilazione e firmata e alla copia del documento d’identità, la seguente documentazione aggiuntiva:
• Studenti con disabilità - Certificazione medica, rilasciata dall’amministrazione pubblica competente, attestante il livello di invalidità non inferiore al 66% o le condizioni di disabilità grave di cui all'art.3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o il disturbo specifico dell’apprendimento di cui alla L. 170/2010;
• Studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) - idonea certificazione rilasciata da strutture pubbliche;
• Studenti stranieri extracomunitari - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell’avvenuto versamento per il suo rinnovo) ed eventuale calcolo
dell’ISEEU/ISPEU parificato;
• Studenti stranieri provenienti da paesi poveri (D.M. 351/2018) - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell’avvenuto versamento per il suo rinnovo) e Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale;
• Apolidi - Attestazione rilasciata dal Tribunale Civile;
• Rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale - Attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno;
• Studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero - Certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine ed eventuale calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato;
• Orfani di vittime del lavoro - Attestazione rilasciata dall’INAIL;
• Orfani per motivi di mafia - Attestazione rilasciata dalla Prefettura competente;
• Vittime dell’usura o figli di vittime dell’usura - Documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
• Orfani o studenti privi di responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, ospiti o ospitati da strutture di accoglienza pubbliche o private - Documentazione rilasciata dalla struttura competente.
I documenti prodotti dagli stranieri, rilasciati dalle competenti autorità del Paese e redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti in italiano e legalizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
Incompatibilità
Le borse di studio erogate dall’ERSU sono incompatibili con altre borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici o privati e con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato secondo il bando delle istituzioni interessate), bandite per l'anno accademico 2019/20, ad eccezione degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all’art. 3 comma 2 del DM 1047/2017.
Gli studenti assegnatari di borsa di studio ERSU, che volessero beneficiare di altre borse o dovessero svolgere le attività menzionate, avranno comunque diritto al conguaglio tra l’importo della borsa dell’ERSU e l’importo dell’altra borsa o dell’importo ricevuto dall'istituzione universitaria/istituto per le collaborazioni universitarie. Pertanto, essi dovranno presentare richiesta di conguaglio indicando l’importo della borsa di studio erogata da altri Enti pubblici/privati o l’importo ricevuto dall’istituzione universitaria/istituto per le suddette collaborazioni universitarie.
Art. 6
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti e le studentesse in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, che sono iscritti o che intendono iscriversi per l’a.a. 2019/20 alle Istituzioni Universitarie operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di Messina (vedi tabella 1 in appendice) per le seguenti tipologie di corso:
x. xxxxx di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale, in possesso dei requisiti economici e di merito specificati negli articoli 8 e 9;
x. xxxxx di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/1998
n. 210) purché non retribuiti;
x. xxxxx di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti;
x. xxxxx dell'Alta Formazione Musicale, cui si accede esclusivamente mediante il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore;
e. master di primo livello per gli studenti in possesso di laurea triennale. In questo caso, il master è alternativo al primo anno della laurea magistrale corrispondente;
x. xxxxx di laurea a ciclo unico, per studenti in possesso della laurea triennale, a condizione che per il corso in questione sia stata abolita la laurea magistrale biennale. In questo caso, gli studenti possono beneficiare per due anni, più l’ulteriore eventuale semestre fuori corso, a partire dal quarto anno e parteciperanno al concorso selezionando, nel modulo on line, la voce “prosecuzione della laurea triennale”;
x. xxxxx di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale, nei quali gli studenti abbiano effettuato passaggio di corso o di facoltà con convalida esami iscrivendosi ad un nuovo corso, anche se non risulti congruente con l’anno di prima immatricolazione, purché non abbiano usufruito di benefici per lo stesso anno di corso. In questo caso, la carriera universitaria verrà valutata al netto delle convalide;
Gli studenti e le studentesse che hanno effettuato una rinuncia agli studi o che sono decaduti dagli studi, possono partecipare al concorso purché paghino le tasse all’istituzione universitaria cui risultavano iscritti e restituiscano all’Ente per il diritto allo studio di riferimento le somme relative ai benefici concessi (borsa di studio, retta del posto letto, pasti) dell’anno accademico in questione.
Possono altresì partecipare al concorso:
• studenti di primo anno magistrale iscritti con riserva - la borsa di studio resterà sospesa ed erogata solo al perfezionamento dell’iscrizione al primo anno dell’A.A. 2019/20, secondo quanto disciplinato negli art. 9 e 17. In questo caso, l’eventuale servizio abitativo ed il servizio ristorazione saranno comunque erogati ad inizio assegnazione, fatta salva per l’ERSU la possibilità di recuperare il valore dei servizi erogati in caso di iscrizione non perfezionata.
• studenti laureandi che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all’anno accademico 2018/19 (marzo-aprile 2020) e che quindi non si iscriveranno per l’anno accademico 2019/20. In questo caso, potranno ottenere per un semestre il servizio abitativo dietro pagamento di una retta (vedi 13 tabella in appendice). Verrà comunque data priorità di assegnazione agli studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2019/2020 e vincitori di servizio abitativo a titolo gratuito e solo dopo ai laureandi, se dovessero restare posti disponibili.
• studenti che conseguono la laurea relativa all’anno accademico 2019/2020 (marzo-aprile 2020) e che risultano iscritti al primo semestre fuori corso. In questo caso, potranno ottenere per un semestre la borsa di studio (pagamento sospeso fino alla regolarizzazione dell’iscrizione all’università di Messina) ed il servizio abitativo a titolo gratuito (vedi tabella 12 in appendice).
Gli studenti che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei percorsi formativi previsti dal DM 606/2017 (FIT), purché in possesso dei requisiti di merito di reddito previsti dal presente bando, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentato di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.
Art. 7
Durata di concessione dei benefici
I benefici saranno concessi, a condizione che ricorrano i requisiti economici e di merito previsti, per i periodi sotto indicati:
□ Per i corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico (compresi i corsi triennali e biennali sperimentali dell'Alta Formazione Artistica e i corsi dell’Alta Formazione Musicale) la durata di concessione dei benefici è di sette semestri per i corsi di laurea triennale, di cinque semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
o nove semestri se la durata del corso è di 4 anni
o undici semestri se la durata del corso è di 5 anni
o tredici semestri se la durata del corso è di 6 anni.
Relativamente alla borsa di studio per il primo semestre del primo anno fuori corso lo studente ha diritto all'erogazione della borsa di studio dimezzata, rispetto agli importi standard previsti per tipologia e fascia, indicati nella tabella 12 in appendice.
□ Per gli studenti con disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui al DM 9 aprile 2001 o con disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla L. 170/2010 laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico (compresi i corsi triennali e biennali sperimentali dell'Alta Formazione Artistica e i corsi dell'Alta Formazione Musicale), la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di:
o undici semestri se la durata del corso è di 4 anni;
o tredici semestri se la durata del corso è di 5 anni;
o quindici semestri se la durata del corso è di 6 anni.
Relativamente alla borsa di studio per il primo semestre del secondo anno fuori corso lo studente ha diritto all'erogazione della borsa di studio dimezzata, rispetto agli importi standard previsti per tipologia e fascia, indicati nella tabella 12 in appendice.
Per i corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, la durata di concessione dei benefici è quella prevista dall’ordinamento didattico (non è previsto il 1° fuori corso).
Art. 8
Requisiti economico-patrimoniali
Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente sono individuate, rispettivamente, sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, D. Lgs. 147/2017 e D.L. n. 4/2019, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dell’Attestazione ISEE in corso di validità, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Coloro i quali si avvalgono per la richiesta benefici di Attestazione ISEE recante l'annotazione delle difformità, dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dall'intermediario (Banca, Poste Italiane, altro) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate, per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati
nella dichiarazione (vedi tabella 16 in appendice).
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Xxxxx gli studenti e le studentesse per i quali il valore ISEE e/o ISPE superi i limiti riportati nella tabella 6 in appendice.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini del calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, potrà essere presentata all’INPS, in via esclusivamente telematica (collegandosi al sito internet xxx.xxxx.xx o mediante le postazioni informatiche self service presenti presso le sedi INPS), ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o all’ERSU di Messina (Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata) per tramite dei Centri di Assistenza fiscale (CAF) aderenti alla Consulta Nazionale e firmatari del Protocollo d’intesa con l’ANDISU - Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio, sottoscritto in data del 3 giugno 2015 (vedasi in appendice tabella 14 elenco CAF). L’attestazione ISEE è rilasciata senza oneri per lo studente.
Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l’attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non siano ancora in possesso della stessa all’atto della compilazione della domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella richiesta online gli estremi della ricevuta (Protocollo Mittente/protocollo CAF), rilasciata dal CAF, attestante l’avvenuta presentazione della DSU, ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE.
Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.
Il DPCM n. 159/2013 prevede la possibilità di presentare ISEE corrente qualora i richiedenti accesso alle prestazioni agevolate intendano far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare. In questo caso, i nuovi valori ISEE e ISPE dovranno risultare inferiori ai limiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso.
Ai fini della corretta definizione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente (alcune indicazioni sono riportate nella tabella 7 in appendice).
Art. 9
Requisiti di merito
Ai fini della determinazione dell’anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, gli studenti partecipanti al concorso saranno valutati a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione. Si intende “anno di immatricolazione” quello nel quale per la prima volta è avvenuta l’iscrizione al corso di laurea attualmente frequentato, ovunque e in qualunque momento sia avvenuta o “reimmatricolazione” solo nel caso in cui oltre alla rinuncia agli studi lo studente abbia anche rinunciato ai crediti acquisiti. I servizi abitativi sono concessi per un ulteriore semestre, sempre a partire dall'anno della prima immatricolazione.
a. Iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico e master di primo livello
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale biennale, magistrale a ciclo unico e master di primo livello, fatto salvo il possesso del titolo di scuola media superiore, i requisiti di merito saranno valutati ex post, vale a dire all’atto di erogazione del saldo della borsa di studio, secondo quanto descritto all’art. 24 e riassunto nella tabella 4 in appendice.
b. Iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici. In questo caso, sarà verificata l’iscrizione all’Università di Messina per l’a.a. in corso.
c. Iscritti ad anni successivi al primo
Gli iscritti ad anni successivi al primo, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di un numero minimo di CFU (crediti formativi universitari). Tali crediti vanno acquisiti entro il 10 agosto 2019, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto MIUR del 3 novembre 1999 e riassunto nelle tabelle 5.1 e 5.3 in appendice.
Gli studenti partecipanti al concorso, nella richiesta online, dovranno dichiarare di essere in possesso del requisito di merito, specificando il numero complessivo di CFU conseguiti e registrati sul piano di studi alla data del 10 agosto 2019. In caso di mancata registrazione di crediti da parte della segreteria, la posizione dello studente verrà sospesa in attesa di definizione della stessa.
Consulta le LINEE GUIDA per la corretta determinazione del merito in
appendice al bando.
Qualora non fosse possibile acquisire d’ufficio le informazioni relative alle carriere universitarie ed il merito conseguito, l’ERSU si riserva di chiedere idonea documentazione allo studente.
Sulla base delle comunicazioni ufficiali da parte delle Istituzioni universitarie afferenti l’ERSU di Messina circa l'esistenza di piani di studio che prevedono una distribuzione dei CFU diversa da quella stabilita dall’art. 5 comma 2 del decreto MIUR del 3 novembre 1999 (ovvero 60 CFU per ogni anno di corso), per consentire agli studenti e alle studentesse di partecipare al concorso, l’ERSU rivaluta il numero di CFU previsto, applicando la medesima proporzione secondo l’art. 6 comma 4 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 (vedi tabelle 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 in appendice).
Il numero minimo di crediti è arrotondato utilizzando il criterio aritmetico.
I crediti a qualsiasi titolo convalidati non possono essere considerati, ai fini della valutazione del merito, anche nel caso in cui lo studente risulti rinunciatario o decaduto dagli studi presso qualunque Ateneo o Istituto di grado universitario;
Per i corsi di laurea il cui ordinamento didattico prevede moduli o blocchi, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti da moduli o blocchi chiusi che risultano registrati dalla segreteria di competenza sul libretto on line con data non successiva al 10.08.2019. I tirocini, i laboratori, i seminari e le altre attività formative sono considerati validi solo se registrati dalle segreterie sul libretto, con data non successiva al 10.08.2019.
I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici. Lo studente che ha effettuato passaggio di corso di laurea prima dell’a.a in corso non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove convalidate.
In caso di passaggio ad altro corso di laurea, successivamente alla pubblicazione delle relative graduatorie, lo studente viene inserito in calce alla graduatoria del nuovo corso di laurea in qualità di idoneo non beneficiario di borsa di studio.
Le norme sopra elencate si applicano anche agli studenti diversamente abili.
In casi eccezionali e comunque non imputabili agli studenti, a seguito dei quali non viene garantita da parte dell’Università di Messina la possibilità di sostenere appelli, l’ERSU di Messina disciplinerà le eventuali proroghe per l’acquisizione del merito previsto.
Gli studenti diversamente abili e quelli affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) in possesso di idonea certificazione rilasciata da strutture pubbliche devono acquisire entro il 10
agosto 2019 i crediti richiesti nelle tabelle 5.2 e 5.4 in appendice.
Studenti e studentesse in possesso della laurea triennale che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e ammessi al quarto anno
Essi possono usufruire dei benefici per due anni più l’ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso (per la laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni), oppure usufruire dei benefici per tre anni più l’ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso (per la laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni), a condizione che per il corso in questione sia stata abolita la laurea magistrale biennale. Potranno usufruire del semestre aggiuntivo, a condizione che non ne abbiano già usufruito nella laurea triennale. Durante la procedura online dovranno indicare nella sezione “Condizione particolare” che si tratta di “PROSECUZIONE LAUREA”.
Gli studenti partecipanti verranno inseriti in elenchi e graduatorie separate con i criteri stabiliti al successivo art. 19.
Ai fini del merito, gli studenti e le studentesse che accedono al quarto anno saranno valutati secondo quanto previsto per gli iscritti al primo anno (vedi TABELLA 4 in appendice), mentre coloro i quali accedono al quinto anno e successivi secondo quanto previsto per gli iscritti ad anni successivi al primo (vedi TABELLA 5.2 e seguenti in appendice).
d. Bonus
Qualora gli studenti partecipanti al concorso, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero minimo di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato con le seguenti modalità:
• Fino a 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
• Fino a 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
• Fino a 15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.
Gli studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, possono utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbiano mai usato.
Il bonus non può essere utilizzato dagli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato.
e. Studenti con disabilità in condizioni di gravità, di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 o con disturbi specifici dell’apprendimento, di cui alla L. 170/2010 (D.S.A.)
Per gli studenti in condizioni di disabilità grave, di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, o affette da disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.), di cui alla L. 170/2010, al fine di tenere conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, il requisito di merito è ridotto del 40%.
Per concorrere alla Borsa di Studio, gli iscritti ad anni successivi al primo dovranno aver superato entro il 10 agosto 2019 il numero dei CFU riportati nelle tabelle 5.2 e 5.4 in appendice ridotti del 40%.
Per gli studenti iscritti al primo anno, i requisiti di merito saranno valutati ex post secondo quanto riassunto nella tabella 4 in appendice.
La borsa di studio è assegnata agli studenti con disabilità secondo quanto previsto dall'art 7; il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore semestre.
Qualora gli studenti e le studentesse, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” (pari al 40% in meno rispetto a quelli indicati al punto e) maturato con le seguenti modalità:
• fino a 3 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
• fino a 7 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
• fino a 9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.
Gli studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea magistrale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito previsti, possono utilizzare il bonus per intero qualora non lo abbiano mai utilizzato.
Il bonus non può essere utilizzato dagli iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato.
Art. 10
Motivi di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che:
1. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di nuova iscrizione e per il quale richiedono benefici, ossia:
a. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso del diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari);
b. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso di laurea di primo livello;
c. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di una laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico;
x. xxxxxxxx o che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea di primo livello o magistrale o laurea specialistica;
e. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea vecchio ordinamento (DM 509/99);
2. si iscrivono a tempo parziale nell’anno accademico di riferimento del presente bando;
3. si iscrivono o che si sono iscritti per abbreviazione corso nell’anno accademico di riferimento del presente bando;
4. frequentano corsi singoli;
5. non sono in possesso dei requisiti di merito ed economico-patrimoniali previsti dal bando;
6. hanno già usufruito di benefici per lo stesso anno di corso;
7. hanno inviato la domanda on-line priva di uno o più documenti richiesti;
8. non hanno sanato, entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d’ufficio e pubblicate negli elenchi dei partecipanti al concorso;
9. hanno autocertificato dati che risultino difformi da quanto riscontrabile nei documenti allegati e dalle banche dati;
10. hanno presentato attestazione ISEE irregolare (scaduta, non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità, ecc.) e che non hanno sanato entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicate negli elenchi dei partecipanti al concorso (vedi tabella 16 in appendice);
11. risultano morosi per revoca dei benefici di anni accademici precedenti e non hanno provveduto alla restituzione delle somme percepite (borsa di studio e altri benefici monetari e non);
12. non sono in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio per l’a.a. in corso perché non immatricolati o non iscritti all’università di Messina;
13. hanno inserito nel conteggio dei crediti convalide di esami derivanti da precedenti iscrizioni a corsi di laurea diversi da quello attualmente frequentato.
Art. 11
Trattamento dati
Prima della compilazione online e della presentazione della richiesta benefici (autocertificazione), gli studenti devono consultare l’informativa sulla privacy, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679.
Con la sottoscrizione della stessa, gli studenti e le studentesse dichiarano di avere letto il contenuto, ed in particolare che:
• i dati personali forniti, nonché quelli contenuti nella documentazione eventualmente prodotta, saranno trattati, senza il loro consenso espresso, per le finalità istituzionali (attività connesse alla gestione del concorso per l’attribuzione delle borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario, riconducibili inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all’art. 68 del Codice Privacy), per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per attività di rilevazione statistica;
• le categorie particolari di dati personali (informazioni che ”…rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona fisica”) eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate;
• il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena di esclusione dal concorso.
I dati personali non saranno diffusi. Nelle graduatorie, i nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero di pratica della domanda presentata (ID Web).
Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate nella domanda dei benefici e nell’informativa inserita in appendice.
Art. 12
Accertamenti
In base alla L. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, l’ERSU effettuerà controlli di quanto autocertificato dagli studenti con i mezzi e le modalità previste dalla normativa vigente.
L’ERSU potrà richiedere agli studenti chiarimenti su quanto dichiarato in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione dei benefici ed effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione:
• dell’ Agenzia delle Entrate
• dei Comuni
• dell'INPS
• dell'Università di Messina e delle altre Istituzioni Universitarie
• della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana dei Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano;
• dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono all’estero;
ed inoltre:
• dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché del Sistema di Interscambio Dati (SID), elaborati dall’Agenzia delle Entrate sui conti correnti dei contribuenti;
• del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
• del sistema informativo dell'INPS.
Si provvederà, inoltre, ad inviare all’INPS gli elenchi degli assegnatari di borsa di studio per gli adempimenti previsti dal decreto 8 marzo 2013 relativo alla “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE".
Art. 13
Revoca dei benefici
Xxxxxxx revocati i benefici attribuiti agli studenti e alle studentesse che:
✓ non siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2019/20 (fanno eccezione, per il servizio abitativo, i laureandi per i quali vedasi l’art. 6 entro la data di pubblicazione della graduatoria assestata del 29 maggio 2019, di cui al successivo art. 17;
✓ si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell’anno accademico 2019/20;
✓ rinuncino agli studi nel corso dell’anno accademico 2019/20;
✓ abbiano un patrimonio e/o un reddito che superi i valori previsti dal bando;
✓ non abbiano il merito previsto dalle tabelle 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4;
✓ non abbiano dichiarato eventuali rinunce agli studi, che risultino determinanti ai fini dell’assegnazione dei benefici;
✓ studenti del 1° anno che non abbiano conseguito i crediti previsti entro le date indicate nella tabella 4;
✓ siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l'anno accademico 2019/20 di cui all’art. 5, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo;
✓ si laureino entro la sessione straordinaria del 2018/19, anche se è stato effettuato il pagamento delle tasse per il 2019/20;
✓ gli studenti che vengano meno all’invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti nella comunicazione personale ricevuta;
✓ si trovino nelle ipotesi indicate all’art. 10, sopravvenute o delle quali l’ERSU venga a conoscenza successivamente.
Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di restituzione dei benefici monetari e dei servizi fruiti (borsa di studio, retta del posto letto e pasti secondo fascia di appartenenza, come da regolamento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, ad eccezione dei casi ricadenti nel successivo art. 14, a cui saranno applicate le disposizioni di legge.
Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere concessa la restituzione delle somme in più soluzioni, entro comunque dieci mesi dall’intimata revoca. Lo studente ha l'obbligo di consegnare agli uffici dell'Ente copia della ricevuta comprovante l'avvenuta restituzione.
Gli studenti decadono dal diritto ad usufruire dei benefici al conseguimento della laurea.
Gli studenti che perdono i requisiti di legge per la concessione della borsa di studio e delle provvidenze a seguito di revoca e/o rinuncia devono restituire il valore equivalente dei servizi fruiti secondo le seguenti tariffe:
• borsa di studio, per l’importo erogato;
• posto letto, alla tariffa mensile di € 130,00;
• pasto completo, secondo le fasce di reddito previste all’art. 40 (vedi tabella 14.1 in appendice).
Art. 14
False dichiarazioni, esclusione dai benefici e sanzioni
Gli studenti assegnatari dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all’Autorità giudiziaria per l’eventuale sussistenza di reati di:
• falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
• truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.).
In applicazione dell’art 10 del D.Lgs 29/03/2012 n°68, chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Ai sensi dell’art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l’Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.
Art. 15
Pubblicazione degli elenchi dei partecipanti
Gli elenchi di tutti gli studenti partecipanti ai concorsi e le successive graduatorie saranno pubblicati, entro le date elencate nel “Promemoria” di pag. 5, sul sito istituzionale dell'ERSU di Messina xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Gli esiti delle stesse graduatorie saranno altresì resi disponibili nella pagina personale del portale studenti servizi ERSU di Messina.
Gli studenti partecipanti dovranno porre particolare attenzione alle note pubblicate negli elenchi accanto agli esiti provvisori di sospensione o di respingimento. L'ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull’esito del concorso.
La pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie sul sito internet dell’ERSU di Messina e la conseguente disponibilità degli esiti nella pagina personale servizi ERSU del portale studenti costituiscono notifica all’interessato (art.32 comma 1 legge n°69 del 18/06/2009).
Art. 16
Rettifiche/integrazioni dei dati dichiarati
Eventuali rettifiche/integrazioni dei dati personali o delle dichiarazioni rese, potranno essere effettuate presentando online, tramite applicazione disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti, il “Modulo di rettifica/integrazione dati”, entro il termine fissato per ogni singolo concorso, come riportato nel “Promemoria” di pag. 5.
Per presentare il “Modulo di rettifica/integrazione, i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:
1. accedere nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti ed utilizzare l’apposita applicazione predisposta per le rettifiche;
2. compilare online la richiesta di partecipazione ai benefici entro il termine fissato per ogni singolo concorso;
3. stampare e firmare la richiesta di partecipazione ai benefici (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva prevista dal bando
5. caricare (upload) il suddetto file entro il termine fissato per ogni singolo concorso.
In caso di esclusione o rettifiche relative alla condizione economico/patrimoniale e conseguente DSU, la rettifica/integrazione deve contenere l’indicazione del numero di protocollo della nuova attestazione ISEE rilasciata dall’INPS. In caso di esclusione per altri motivi, alla rettifica/ integrazione deve essere allegato qualsiasi altro documento che possa sanare l’esclusione dalla graduatoria.
Nei casi di differimento della data di pubblicazione degli elenchi dei partecipanti, il periodo di presentazione del “Modulo di rettifiche/integrazioni dati” è fissato in 10 giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione degli stessi.
Per le attestazione ISEE recanti l'annotazione delle omissioni o difformità vedere tabella 16 in appendice.
Art. 17
Graduatorie
L’esito del concorso è definito attraverso la pubblicazione delle seguenti tipologie di graduatorie, in ordine cronologico:
• Graduatorie;
• Graduatorie con designazione assegnatari;
• Graduatorie assestate.
Graduatorie
Le Graduatorie sono compilate dopo la chiusura dei termini del concorso. All’esito di questa elaborazione, gli studenti e le studentesse potranno risultare:
✓ Idonei – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9;
✓ Respinti – gli esclusi dal concorso rientranti nelle casistiche di cui all’art. 7;
✓ Idonei sospesi - idonei che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali, ma che per almeno uno di essi è necessaria ulteriore verifica; per gli stessi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare nè l’idoneità, nè l’esclusione dal concorso.
Graduatorie con designazione assegnatari
In questa fase viene effettuato il riparto dei fondi disponibili per il concorso, con la conseguente designazione degli assegnatari.
All’esito di questa elaborazione, gli studenti e le studentesse potranno risultare:
✓ Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 ed ai quali è stata attribuita la borsa di studio;
✓ Xxxxxx non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 ed ai quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
✓ Respinti – gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui all’art. 7;
✓ Idonei sospesi – idonei che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali, ma che per almeno uno di essi è necessaria ulteriore verifica; per gli stessi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare nè l’idoneità, nè l’esclusione dal concorso.
Graduatorie assestate
Le graduatorie assestate sono compilate al termine delle operazioni di verifica della carriera universitaria, anche al fine di rimuovere le diverse ipotesi di sospensione di cui ai punti precedenti.
All’esito di questa elaborazione gli studenti possono risultare:
✓ Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
✓ Xxxxxx non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
✓ Respinti – gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui all’art. 7.
Nelle graduatorie assestate non saranno presenti studenti sospesi, ad eccezione degli studenti che hanno partecipato a programmi ERASMUS per i quali non è stata ancora definita la registrazione degli esami sostenuti.
Le graduatorie verranno pubblicate con le stesse modalità degli “elenchi dei partecipanti” entro le date indicate nel “Promemoria di pag. 5”.
Con la pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’ERSU di Messina sulla pagina personale servizi ERSU del portale studenti si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verrà data agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento. Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.
Per la tutela della privacy, i nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero identificativo della richiesta.
Art. 18
Ricorsi avverso le graduatorie
Successivamente alla data di pubblicazione, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Art. 19
Criteri di formulazione delle graduatorie
Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:
• gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
• quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MIUR;
• risorse proprie dell’Ente;
• eventuali altre risorse assegnate all’Ente.
Tali fondi saranno suddivisi in funzione della qualità degli utenti, nel modo di seguito indicato:
• 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
• 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca. Le somme disponibili saranno ripartite tra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, in rapporto al numero degli studenti risultati idonei nelle graduatorie della borsa di studio per l’A.A. 2019/20, assicurando per ogni anno di corso di laurea almeno una borsa di studio.
Le graduatorie verranno formulate così come di seguito indicato:
- Per gli studenti di primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, laurea triennale, laurea magistrale, dottorati, specializzazioni, master di primo livello, prosecuzione laurea triennale e Conservatorio “A. Corelli” di Messina tutti i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria (per ciascun beneficio), senza alcuna differenziazione per istituzione universitaria e corsi di laurea, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:
100*(1 – ISEE dichiarato/ISEE limite)
- Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo anno le graduatorie, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE prevale l’età anagrafica in ordine crescente. Verrà utilizzata la seguente formula:
70*(n. CFU superati/n. CFU previsti) + 28*(media aritmetica dei voti/30) + 0.5*n. lodi
(max n. 4 lodi)
Per “CFU previsti” si intendono 60 CFU per chi si iscrive al 2° anno, 120 CFU per chi si iscrive al 3° anno, ecc.
Nelle graduatorie il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell’idoneità alla partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.
Per il 4° dei corsi di prosecuzione laurea e per tutti i corsi per i quali non sarà possibile stabilire i parametri di merito, i benefici saranno attribuiti secondo i criteri reddituali come stabiliti nella
tabella 4 in appendice.
La borsa di studio sarà erogata agli studenti con condizione sospesa soltanto dopo la verifica della regolarizzazione degli adempimenti dovuti, confermando il diritto eventuale a permanere nella graduatoria degli assegnatari di posto letto, se richiesto.
PARTE SECONDA
Borse di studio
Art. 20
Modalità presentazione domande - Criteri di distribuzione
Per presentare la richiesta di “borsa di studio e di servizio abitativo” è necessario seguire la seguente procedura:
1. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con le credenziali rilasciate al momento della registrazione;
2. compilare online la richiesta dal 17 luglio 2019 alle ore 14:00 del 11 settembre 2019;
3. stampare e firmare la richiesta (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva (es. certificazioni mediche, ecc.);
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 14 settembre 2019.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 14 settembre 2019.
Una volta esaminate tutte le domande pervenute, l’ERSU di Messina pubblicherà gli elenchi dei partecipanti della borsa di studio in data 04.10.2019.
Dal 05.10.2019 al 14.10.2019 entro le ore 14:00 sarà possibile presentare eventuali ricorsi e/o rettifiche, utilizzando la procedura on line sia per le borse di studio che per il servizio abitativo, e caricare (upload) in unico file formato “.pdf” la documentazione di rettifica prevista dal bando.
Entro il 15.11.2019 dovranno pervenire all’ERSU di Messina le richieste di borsa di studio provenienti da altri Enti.
Una volta esaminati tutti i ricorsi e/o rettifiche pervenuti e le richieste di borsa di studio provenienti da altri Enti, l’ERSU di Messina pubblicherà la graduatoria con designazione assegnatari della borsa di studio in data 20.11.2019.
Entro il 29.05.2020 verrà pubblicata la graduatoria assestata della borsa di studio.
Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il trasferimento “in entrata” della domanda di borsa di studio presentata presso altri Enti per il diritto allo studio, dovrà inoltrare istanza all’Ente di appartenenza che dovrà far pervenire esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx, la domanda e la documentazione a corredo entro il 15 novembre 2019, a pena di esclusione, con oggetto “Trasferimento richiesta benefici
A.A. 2019/20”, a condizione che la domanda di partecipazione originaria sia stata presentata entro la scadenza del 11 settembre 2019, prevista da questo bando.
La richiesta di trasferimento “in entrata” della domanda di borsa di studio presentata presso altri Enti per il diritto allo studio non potrà essere accolta se dovesse pervenire dopo la pubblicazione della graduatoria della borsa di studio.
L’Ente declina ogni responsabilità se la documentazione dovesse pervenire oltre la data su indicata.
Fanno eccezione i corsi di laurea per i quali è prevista una graduatoria nazionale, cioè Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni sanitarie, Scienze formazione primaria, per i quali l’attribuzione dei posti viene effettuata in modo bilanciato tra coefficienti strutturali forniti dalle Università e fabbisogno del mercato del lavoro fornito dallo Stato e dalle regioni.
Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il trasferimento “in uscita” della domanda di borsa di studio presentata all’ERSU di Messina, dovrà inoltrare istanza all’ERSU di Messina utilizzando apposita applicazione online disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti, disponibile al link xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx. L’ERSU di Xxxxxxx provvederà d’ufficio alla trasmissione della stessa presso l’Ente di destinazione declinando ogni responsabilità nel caso in cui non dovesse essere accolta.
In fase di distribuzione delle borse di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 19, si terrà conto della riserva di borse elencate nella tabella 2 in appendice, fermi restando i requisiti economici e di merito specificati agli artt. 8 e 9, così regolamentata:
✓ fino ad un massimo di n. 40 borse di studio riservate agli studenti in condizione di disabilità grave, di cui all’art 3 comma 3 della L.104/92 o con invalidità riconosciuta non superiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001;
✓ fino ad un massimo di n. 30 borse di studio riservate a stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri, di cui alla tabella 8 in appendice, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
✓ fino ad un massimo di n. 10 borse di studio riservate a orfani di vittime del lavoro che alla data del 10.8.2019 siano in possesso della dichiarazione dell’ INAIL attestante che il genitore è deceduto per cause di lavoro;
✓ fino ad un massimo di n. 3 borse di studio riservate a stranieri figli di emigrati siciliani all'estero che alla data del 10.08.2019 risultano residenti da almeno 5 anni all’estero con tutto il nucleo familiare;
✓ fino ad un massimo di n. 2 borse di studio riservate a orfani vittime per motivi di mafia che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia;
✓ fino ad un massimo di n. 5 borse di studio riservate a vittime dell'usura o a figli di vittime dell'usura che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente;
✓ fino ad un massimo di n. 10 borse di studio riservate a residenti, da almeno 5 anni alla data del 10.8.2019, nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
✓ fino ad un massimo di n. 5 borse di studio riservate a orfani o studenti privi di responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrano, con idonea documentazione, di essere ospiti o essere stati ospitati in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.
Le borse di studio riservate saranno assegnate, nei limiti previsti dalla tabella 2 e delle risorse economiche disponibili, in base a graduatorie formulate come di seguito indicato:
- per gli studenti e studentesse di primo anno, i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 19.
- per gli studenti e le studentesse di anni successivi al primo, i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per corsi di studio e anno di corso. Le graduatorie sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 19.
Art. 21
Criteri di determinazione degli importi
Gli importi delle Borse di studio e degli altri benefici concessi agli assegnatari saranno determinati in base all’ISEE (vedi tabella 6) e alla residenza dello studente (vedi tabelle 11.1 e
11.2 in appendice).
Agli studenti assegnatari di borsa di studio con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, o in condizione di gravità, di cui all’art 3 comma 3 della
L. 104/92, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 798/2017, l’importo della borsa sarà pari al doppio della borsa minima, distinguendo tra studente “in sede”, “pendolare” e “fuori sede” (vedi tabella 10 in appendice al bando).
Agli iscritti al 1° anno fuori corso sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio, incluse le borse riservate.
Agli studenti in condizione di disabilità grave, di cui all’art 3 comma 3 della L.104/92, o con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritti al 2° anno fuori corso sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio, incluse le borse riservate.
L’importo della borsa di studio degli assegnatari iscritti in uno dei poli didattici distaccati ove non esiste il servizio di ristorazione terrà conto di un contributo economico, il cui importo dipenderà dalla residenza dello studente, come dettagliato all’art. 22. In caso di attivazione di convenzione con ristoratori locali siti nei poli didattici distaccati, verrà garantito il servizio mensa invece del contributo economico.
La quota della Borsa di studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.
Art. 22
Status dei richiedenti benefici in base alla residenza
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, i richiedenti benefici sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come:
• “in sede”;
• “pendolari”;
• “fuori sede”.
In linea generale, ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.P.C.M. del 09/04/2001, sono considerati:
▪ “in sede”, i residenti nel comune o nell’area circostante la sede del corso di laurea cui sono iscritti (vedi tabella 11.1 in appendice);
▪ “pendolari”, i residenti in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato (vedi tabella 11.2 in appendice);
▪ “fuori sede”, i residenti in un luogo distante dalla sede del corso di laurea frequentato e che per tale motivo alloggia presso una residenza universitaria gestita dall’ENTE o dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti. Tale status deve comunque essere documentato così come specificato dall’articolo 23.
Per gli stranieri il cui nucleo familiare risiede in Italia, valgono le stesse regole applicate agli studenti italiani di cui ai punti precedenti. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia, verranno considerati comunque “fuori sede”, secondo quanto previsto dall’art.
13.3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (vedi tabella 9 in appendice).
Art. 23
Dichiarazione di locazione
In mancanza di convenzione con strutture ricettive e limitatamente all’a.a. 2019/2020 possono presentare dichiarazione di locazione gli studenti risultati vincitori “fuori sede” che frequentano le sedi distaccate di Noto, Priolo e Reggio Calabria, che prendono alloggio presso strutture private e/o pubbliche a titolo oneroso, per un periodo non inferiore a dieci mesi. L’ERSU, in mancanza di convenzione con ditte locali di ristorazione e limitatamente all’a.a. in corso, incrementa in questo caso la borsa di studio, dei seguenti importi:
• € 1.200,00 se vincitori “fuori sede”, ai sensi dell’art.22, che frequentano le sedi distaccate di Noto, Priolo e Reggio Calabria;
• € 600,00 se vincitori “in sede” e “pendolari” ai sensi dell’art.22.
Gli studenti risultati “idonei non beneficiari” della borsa di studio, che frequentano le sedi distaccate sopra elencate, potranno comunque presentare la citata dichiarazione del comma precedente. Questo consentirà loro di acquisire lo status di “fuori sede” e di ricevere il contributo affitto solo in caso di passaggio dallo status di “idoneo” a quello di “vincitore”, nell’eventualità di scorrimento della graduatoria di borsa di studio per assegnazione di ulteriori fondi da parte del Ministero.
Possono altresì presentare dichiarazione di locazione gli studenti che frequentano la sede universitaria di Messina e che risiedono oltre 45 km dalla stessa, ai sensi dell’art. 22, che trovandosi in situazioni particolari, prendono alloggio presso strutture private e/o pubbliche, a titolo oneroso, per un periodo non inferiore a dieci mesi. Si intendono per eccezionali tutti quei
casi che comportano la necessità da parte dello studente di alloggiare nei pressi della sede del corso frequentato per particolari disagi (es. ragazza madre con figlio minore al seguito, disabilità grave anche con accompagnatore, ecc.). Le suddette situazioni particolari dovranno essere opportunamente documentate e saranno valutate da una apposita commissione di questo Ente. L’ERSU riconosce in questo caso oltre al contributo affitto anche due pasti completi gratuiti.
Gli studenti che frequentano la sede universitaria di Messina e che risiedono oltre 45 km dalla stessa, ai sensi dell’art. 22, che non trovandosi in situazioni particolari, per ottenere il contributo affitto devono prioritariamente concorrere all’assegnazione del posto alloggio presso le Residenze dell’ERSU di Messina utilizzando la procedura on line e cliccando sull’apposita voce “servizio abitativo”.
Soltanto dopo il completamento della fase di consegna degli alloggi ai beneficiari, gli studenti risultati idonei non beneficiari nella graduatoria del posto alloggio per esaurimento posti alle Case dello studente, ai fini del riconoscimento del contributo affitto, devono presentare entro il 10.01.2020 la dichiarazione di locazione relativa all’affitto di un alloggio presso privati con le modalità indicate al comma precedente.
Nelle more della definizione delle procedure di cui sopra, gli studenti verranno inseriti nella graduatoria con designazione assegnatari della borsa di studio comunque come studenti “pendolari” e ad essi verrà corrisposta la prima rata entro il 31.12.2019. Solo successivamente alla presentazione del contratto di affitto, previa verifica della validità dello stesso, verrà erogato il contributo affitto insieme al saldo della borsa di studio calcolato come studente “fuori sede”. Verranno inoltre assegnati agli studenti “fuori sede” frequentanti la sede di Messina due pasti gratuiti ed un pasto gratuito agli studenti “in sede” e “pendolari”.
Gli studenti che non richiedono il posto alloggio presso le Residenze dell’ERSU di Messina perché già in possesso di regolare contratto di affitto dovranno presentare comunque la dichiarazione di locazione con le modalità sopra previste. Una volta verificata la regolarità della documentazione presentata, agli stessi verrà riconosciuto lo status di studente “fuori sede” e beneficeranno esclusivamente dell’integrazione della borsa di studio da “pendolare” a “fuori sede” e del secondo pasto completo gratuito.
Il contributo legato alla dichiarazione di locazione viene corrisposto soltanto agli aventi diritto, vincitori della borsa di studio, che hanno provveduto a presentare la documentazione richiesta, così come anche indicato nella tabella 9 e precisamente:
• € 1.300,00 agli studenti in possesso di un valore ISEE compreso tra € 0,00 e € 15.672,52;
• agli studenti in possesso di un valore ISEE compreso tra € 0,00 e € 15.672,52;
• € 780,00 agli studenti in possesso di un valore ISEE compreso tra € 15.672,53 e € 23.508,78.
Agli studenti richiedenti il contributo affitto, viene corrisposta la prima rata come “pendolari” entro il 31.12.2019. Solo successivamente alla presentazione del contratto di affitto, previa verifica della validità dello stesso, viene loro erogato il contributo affitto insieme al saldo della borsa di studio calcolata come studente “fuori sede”.
La dichiarazione di locazione dovrà fare riferimento a un contratto di locazione intestato o cointestato al soggetto richiedente benefici, regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2019 e il 31 ottobre 2020.
Per presentare la “Dichiarazione di locazione” i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:
1. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con le credenziali rilasciate al momento della registrazione;
2. compilare online la Dichiarazione di locazione dalle ore 9:00 del 22 novembre 2019 alle ore 14:00 del 10 gennaio 2020;
3. stampare e firmare l’autocertificazione;
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva (es. dichiarazione del locatore, ricevuta rinnovo/proroga contratto, ecc.);
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 10 gennaio 2020.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 10 gennaio 2020.
Coloro i quali hanno presentato la Dichiarazione di locazione sono tenuti a comunicare all’ERSU qualsiasi modifica di contratto (cessazione anticipata o elementi inseriti nel contratto) pena l’esclusione dalla quota aggiuntiva del beneficio.
Art. 24
Modalità di erogazione della borsa di studio
La parte in denaro della borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie proprie disponibili e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (accredito riversamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e delle eventuali altre risorse assegnate all’Ente in due soluzioni (acconto e saldo), con le seguenti modalità:
Erogazione prima rata (acconto)
Per gli assegnatari di primo anno, di quarto anno prosecuzione laurea triennale e di master di primo livello, in quanto non ancora in possesso dei crediti minimi richiesti, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio come studente “in sede” o “pendolare” sarà erogata nella misura del 30%, entro il 31 dicembre 2019 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universitaria per l’A.A. 2019/20.
Per gli assegnatari di anni successivi al primo, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio come studente “in sede” o “pendolare”, sarà erogata nella misura del 50%, entro il 31 dicembre 2019 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universitaria per l’A.A. 2019/20.
Agli assegnatari non “in sede” sarà attribuito temporaneamente lo status di “pendolare”, con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tabella 9).
Successivamente alla presentazione della dichiarazione di locazione (vedi art. 22) o dell'accettazione del posto letto, lo studente acquisirà lo status di “fuori sede” e quindi il diritto a ricevere il saldo secondo questo status.
Erogazione seconda rata (saldo)
Xxxx assegnatari di primo anno, di quarto anno prosecuzione laurea triennale e di master di primo livello, il saldo del 70% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di 15 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2020 e al conseguimento di un minimo di 20 (es. 15+5) crediti formativi entro il 30 Novembre 2020 (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001).
Nel caso abbiano acquisito solo 20 CFU entro il 30 Novembre 2020 e non anche 15 CFU entro il
10 agosto 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, manterranno i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) e riceveranno a saldo il rimanente 20% della borsa di studio.
Qualora non abbiano acquisito almeno 20 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, saranno revocati i benefici, con restituzione della borsa di studio, del servizio abitativo e del servizio ristorazione.
Xxxx assegnatari di primo anno con disabilità, il saldo del 70% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di 9 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2020 e al conseguimento di un minimo di 12 crediti (es. 9+3) formativi entro il 30 Novembre 2020 (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001).
Qualora non abbiano acquisito i 9 CFU entro il 10 Agosto 2020, ma abbiano acquisito i 12 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, manterranno i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) e riceveranno a saldo il rimanente 20% della borsa di studio.
Qualora non abbiano acquisito almeno 12 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalla segreterie studenti, saranno revocati i benefici, con restituzione della borsa di studio, del servizio abitativo e del servizio ristorazione.
Agli assegnatari di primo anno iscritti ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio come studente “in sede” o “pendolare” sarà erogata nella misura del 30%, entro il 31 dicembre 2019 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universitaria per l’A.A. 2019/20. Agli stessi il saldo del 70% della Borsa di Studio verrà corrisposto entro il 30.06.2020, previa verifica di regolare iscrizione all’ateneo messinese per l’a.a. 2019/2020.
L’erogazione del saldo agli assegnatari di primo anno, compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e delle eventuali altre risorse assegnate all’Ente, è prevista entro il 31 dicembre 2020.
Agli assegnatari di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte dell’ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 5.1 e 5.3, compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e delle eventuali altre risorse assegnate all’Ente, il saldo verrà erogato entro il 30 Giugno 2020.
Xxxx assegnatari di anni successivi al primo con disabilità, che, in seguito alla verifica da parte dell’ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 5.2 e 5.4, compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte
delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e delle eventuali altre risorse assegnate all’Ente, il saldo, verrà erogato entro il 30 Giugno 2020.
I laureandi che si laureano entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2019/20 (massimo previsto 30/04/2020) ma nel corso dell’A.A. 2018/2019, non riceveranno alcun beneficio monetario e decadranno dai benefici eventualmente attribuiti con riserva.
I laureandi che non si laureano entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2019/20 (massimo previsto 30/04/2020) riceveranno la borsa di studio, pari a metà dell’importo della borsa corrispondente, entro il 30 Giugno 2020.
I laureandi che si laureano entro la sessione straordinaria relativa all’anno accademico 2019/20 (massimo previsto 30/04/2020) ma fuori corso per l’A.A. 2018/2019, con iscrizione per l’anno accademico 2019/20 al primo semestre fuori corso, riceveranno la borsa di studio, pari a metà dell’importo della borsa corrispondente, entro il 30 Giugno 2020.
Art. 25
Modalità di pagamento
Le modalità operative di pagamento di tutti i benefici monetari consistono:
• nell’accredito su conto corrente con codice IBAN intestato o cointestato dei beneficiari;
• nell’accredito su carta prepagata con codice IBAN intestato o cointestato ai beneficiari.
Sarà cura dello studente presentare idonea documentazione attestante la titolarità del conto corrente.
Accertarsi che la carta prepagata o qualsiasi altro mezzo bancario o postale consenta l’accredito con bonifico delle somme previste dal bando di concorso.
Non sono ammessi libretti postali perché, pur se dotati di IBAN, non possono ricevere bonifici.
Non è ammesso il pagamento mediante quietanza diretta.
Coloro i quali dovessero riscontrare difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a loro nome, dovranno darne tempestiva segnalazione scritta o con email all’Ente.
Xxxx assegnatari che devono regolarizzare la propria posizione viene sospeso il pagamento.
Nel caso lo studente non provveda all’incasso delle rate o non comunichi il codice IBAN (per somme superiori a € 1.000,00) entro un anno dalla data in cui sono state messe in pagamento, decade dal beneficio della borsa stessa e l’ERSU provvederà ad incamerare le somme relative.
Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell’apposita sezione della pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti.
Trascorsi dodici mesi dall’emissione del mandato di pagamento le somme spettanti cadranno in prescrizione.
Art. 26
Rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio
Agli assegnatari e agli idonei non assegnatari di borsa di studio, il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio sarà effettuato d’ufficio.
Tale somma verrà erogata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, con apposito pagamento entro il 31.12.2020 per gli assegnatari/idonei di primo anno e di anni successivi al primo.
Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell’apposita sezione della pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti.
L'Ente non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sul rimborso della Tassa regionale. La pubblicazione nella pagina personale servizi “ersuonline” del portale studenti costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 legge n. 69 del 18/06/2009).
La tassa regionale non sarà rimborsata a coloro i quali sono stati revocati i benefici.
La competenza dell’eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie (ad esclusione della sola tassa regionale) spetta alle istituzioni universitarie.
PARTE TERZA
Altri contributi economici
Art. 27
Altri contributi economici
Per “altri contributi economici” si intendono:
✓ contributi per la mobilità internazionale.
✓ integrazione per laureati (premio di laurea).
Xxxxx restando gli adempimenti previsti dal bando di concorso, gli studenti richiedenti questi benefici dovranno produrre l’apposita documentazione per ciascun beneficio richiesto.
I contributi di cui al presente articolo sono compatibili con gli altri benefici erogati dall’Ente. Essi saranno assegnati nei limiti previsti dalla tabella 2 in appendice e delle risorse economiche disponibili.
Art. 28
Contributo per la mobilità internazionale
Il contributo per mobilità internazionale si rivolge agli studenti e studentesse iscritti ai corsi previsti dall’ateneo messinese e dal Conservatorio “X. Xxxxxxx” di Messina, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato e del primo anno di laurea magistrale, che per l'anno accademico 2019/20 risultano assegnatari della borsa di studio relativa ai programmi di studio promossi dall'Unione Europea o anche a programmi non comunitari.
In particolare, possono richiedere tale beneficio:
a. gli assegnatari o idonei alla borsa di studio nell’A.A. di riferimento;
b. coloro i quali non hanno partecipato al concorso per la borsa di studio ma che rientrano nei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando, nonché gli studenti che hanno i requisiti di merito (art. 9 del presente bando) e i cui valori reddituali non eccedono del 40% i limiti previsti dal presente bando (art. 8), a condizione che risultino vincitori di borsa di studio erogata dall'università/istituto di alta formazione musicale per importo non inferiore ad € 125,00 al mese + il contributo erogato dall’Unione Europea o da altra istituzione anche non comunitaria;
c. gli studenti e le studentesse coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma Xxxxxxxx, che risultano laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che sono risultati idonei per la Borsa di studio dell'ERSU nell'ultimo anno di studi.
È indispensabile che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di CFU, esami o che sia finalizzato alla predisposizione della prova conclusiva.
Gli studenti di primo anno saranno sottoposti alla verifica del merito:
- se raggiungeranno 15 CFU entro il 10 agosto 2019 e 20 (15+5) CFU entro il 30 novembre 2019, avranno diritto all'importo intero;
- se invece raggiungeranno il merito di 20 CFU entro il 30/11/2019 avranno diritto all'importo dimezzato.
Il contributo per mobilità internazionale è concesso una sola volta durante la carriera universitaria per ogni tipologia di corso.
L' importo del beneficio è determinato in base al periodo di permanenza ovvero:
• € 750,00 per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti che risultano assegnatari o idonei alla borsa di studio dell'ERSU. Da questo importo sarà dedotto l'ammontare della Borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
• € 200,00 per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti di cui alle lettere b. e c, del presente articolo e a condizione che il contributo dell’Università/istituto superi € 125,00 al mese.
Le spese di viaggio, opportunamente documentate, saranno rimborsate per un importo massimo di € 100,00 per i paesi europei e per un importo massimo di € 500,00 per i paesi extraeuropei.
Per presentare la richiesta di “Contributo per mobilità internazionale” è necessario eseguire la seguente procedura:
1. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con le credenziali rilasciate al momento della registrazione;
2. compilare online la richiesta contributo dalle ore 9:00 del 22 novembre 2019 alle
ore 14:00 del 31 dicembre 2019;
3. stampare e firmare la richiesta (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva (es. certificazioni mediche, ecc.);
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 3 gennaio 2020;
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 3 gennaio 2020.
Gli studenti e le studentesse dovranno indicare nella richiesta contributo gli elementi indispensabili per reperire le informazioni e/o i dati dichiarati relativi alla mobilità internazionale (Accordo di mobilità ai fini di studio stipulato con l’istituzione universitaria di riferimento, attività programmata - learning agreement, periodo di permanenza all’estero, eventuale proroga contratto o periodo permanenza, merito conseguito all’estero e riconosciuto dall’istituzione universitaria).
In data 03.02.2020 verranno pubblicati gli elenchi dei partecipanti della mobilità internazionale.
Coloro i quali hanno presentato la richiesta contributo per mobilità internazionale entro il 31/12/2019, avranno la possibilità di rettificare/integrare i dati o la documentazione precedentemente trasmessa (es. copia biglietti voli o spostamenti internazionali, altro) per la definizione della richiesta stessa.
Dal 03.02.2020, data di pubblicazione degli elenchi, fino al 14/02/2020, sarà possibile inviare rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al concorso a mezzo email a xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.xx
Il contributo per mobilità internazionale sarà assegnato nei limiti previsti dall’art. 2 e delle risorse economiche disponibili.
Qualora le richieste dovessero superare il numero dei contributi messi a concorso, si procederà
all’assegnazione del contributo nel modo seguente:
- per gli studenti e studentesse di primo anno, il contributo è attribuito sulla base di un’unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età (vedasi formula all’art. 19);
- per gli studenti e studentesse di anni successivi al primo, il contributo è attribuito sulla base di un’unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio o anno di corso, definita in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri stabiliti dall’art. 19 del bando (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età.
Sarà data priorità agli assegnatari di borsa di studio e, a seguire, agli idonei non assegnatari di borsa di studio.
A seguire verranno posti in un’unica graduatoria gli altri studenti di cui ai punti b) e c) indicati nel primo capoverso del presente articolo; la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età.
Gli studenti di cui al precedente punto b) non possono utilizzare il bonus ai fini del raggiungimento del requisito di merito.
L’erogazione della somma spettante avverrà solamente dopo il riconoscimento accademico delle prove superate anche se solo in parte. In ogni caso il contributo verrà erogato al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati sopra previsti, dei dati auto certificati e della documentazione presentata.
In data 13/03/2020 sarà pubblicata la graduatoria della mobilità internazionale con designazione degli assegnatari.
Art. 29
Integrazione per laureati “premio di laurea”
Esaurita la graduatoria degli studenti idonei alla borsa di studio e nei limiti delle disponibilità finanziarie, comunque entro il limite di € 75.000,00, sarà concesso ad integrazione della borsa di studio il “premio di laurea”, riservato agli assegnatari di borsa di studio per l'A.A. 2018/19 che conseguono il titolo di laurea triennale, laurea magistrale biennale e laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
Il contributo può essere concesso un sola volta nella carriera. Pertanto gli studenti che hanno già beneficiato o che intendono beneficiare di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale non potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale. Ovvero, gli studenti che non hanno già beneficiato di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale.
Per presentare la richiesta del “premio di laurea”, è necessario eseguire la seguente procedura:
1. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con le credenziali al momento della registrazione;
2. compilare online la richiesta dalle ore 9:00 del 1 aprile 2020 alle ore 14:00 del 30 aprile 2020;
3. stampare e firmare la richiesta (autocertificazione) completa di dati relativi ad anno accademico di conseguimento della laurea (A.A. 2018/2019 se laurea in corso), votazione riportata, eventuale lode accademica e data conseguimento titolo;
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità;
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 4 maggio 2020.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 4 maggio 2020.
Gli importi del contributo per laureati sono indicati nella tabella 9 bis in appendice.
In data 18/05/2020 verranno pubblicati gli elenchi dei partecipanti del premio di laurea. Dalla data di pubblicazione degli elenchi fino al 01/06/2020, sarà possibile inviare rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al concorso a mezzo email a xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.xx
In data 15/06/2020 sarà pubblicata la graduatoria del premio di laurea con designazione degli assegnatari.
Il beneficio verrà erogato solo dopo l’accertamento, da parte dell’ufficio preposto, del titolo conseguito, nei limiti della percentuale di riserva prevista dalla tabella 2 in appendice e ferma restando la disponibilità economica dell’Ente in base alla formulazione di una graduatoria. Per l’ottenimento del premio di laurea la graduatoria è formulata in ordine decrescente rispetto al voto di laurea conseguito e, a parità di punteggio, in ordine crescente rispetto al valore ISEE, punti 0,50 sono attribuiti alla lode. A parità dei parametri sopra indicati, si prendono in considerazione, rispettivamente, il valore ISPE e l’età anagrafica entrambi in ordine crescente.
PARTE QUARTA
Servizio abitativo
Art. 30
Caratteristiche del beneficio
L’Ente offre la possibilità ai partecipanti al bando di concorso regolarmente iscritti alla sede universitaria di Messina (ad esclusione degli studenti “in sede”, di cui alla tabella 11.1 in appendice e degli studenti “pendolari”, di cui alla tabella 11.2 in appendice), di richiedere l’assegnazione di un posto letto e di alloggiare presso una delle residenze universitarie gestite dall’ERSU Messina.
Il servizio abitativo può essere richiesto nelle modalità di cui all’art. 3, contestualmente alla domanda di borsa di studio. Se invece è stata richiesta solo la borsa di studio, sarà possibile richiedere anche il servizio abitativo presentando il “Modulo di rettifica/integrazione dati”, nelle modalità e nei tempi indicati nell’art. 16.
Art. 31
Modalità di partecipazione
Per presentare la richiesta di “servizio abitativo” è necessario seguire la seguente procedura:
1. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con le credenziali rilasciate al momento della registrazione;
2. compilare online la richiesta dal 17 luglio 2019 alle ore 14:00 del 11 settembre 2019;
3. stampare e firmare la richiesta (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva (es. certificazioni mediche, ecc.);
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 14 settembre 2019.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 14 settembre 2019.
Una volta esaminate tutte le domande pervenute, l’ERSU di Messina pubblicherà gli elenchi dei partecipanti della borsa di studio in data 04.10.2019.
Dal 05.10.2019 al 14.10.2019 entro le ore 14:00 sarà possibile presentare eventuali ricorsi e/o rettifiche, utilizzando la procedura on line sia per le borse di studio che per il servizio abitativo, e termine del caricamento (upload) in unico file formato “.pdf” della documentazione di rettifica prevista dal bando.
Entro il 22.10.2019 dovranno pervenire all’ERSU di Messina le richieste di servizio abitativo provenienti da altri Enti.
Una volta esaminati tutti i ricorsi e/o rettifiche pervenuti, l’ERSU di Messina pubblicherà la graduatoria con designazione assegnatari del servizio abitativo in data 25.10.2019.
In data 31.10.2019, verrà pubblicato il calendario assegnazione di posti alloggio gratuiti.
Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il trasferimento “in entrata” della domanda di servizio abitativo presentata presso altri Enti per il diritto allo studio, dovrà inoltrare istanza all’Ente di appartenenza che dovrà far pervenire esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx, la domanda e la documentazione a corredo entro il 22 ottobre 2019, a pena di esclusione, con oggetto “Trasferimento richiesta benefici
A.A. 2019/20”, a condizione che la domanda di partecipazione originaria sia stata presentata entro la scadenza del 11 settembre 2019, prevista da questo bando.
Qualora la richiesta di trasferimento “in entrata” della domanda di borsa di studio presentata presso altri Enti per il diritto allo studio dovesse pervenire dopo la pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo, quest’ultimo non potrà essere concesso.
Fanno eccezione i corsi di laurea per i quali è prevista una graduatoria nazionale, cioè Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni sanitarie, Scienze formazione primaria, per i quali l’attribuzione dei posti viene effettuata in modo bilanciato tra coefficienti strutturali forniti dalle Università e fabbisogno del mercato del lavoro fornito dallo Stato e dalle regioni.
L’Ente declina ogni responsabilità se la documentazione dovesse pervenire oltre la data su indicata.
Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il trasferimento “in uscita” della domanda di borsa di studio presentata all’ERSU di Messina, dovrà inoltrare istanza all’ERSU di Messina utilizzando apposita applicazione online disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti, disponibile al link xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx. L’ERSU di Xxxxxxx provvederà d’ufficio alla trasmissione della stessa presso l’Ente di destinazione declinando ogni responsabilità nel caso in cui non dovesse essere accolta.
Art. 32
Criteri di distribuzione
I posti letto disponibili saranno suddivisi nel modo di seguito indicato:
• 1/5 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
• 4/5 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.
I posti letto, complessivamente n. 275 per la sede di Messina, destinati agli studenti aventi sede di corso di laurea a Messina, saranno così ripartiti (vedi tabella 15 in appendice):
• n°62 presso la residenza del Papardo;
• n°83 presso la residenza dell’Annunziata;
• n°130 posti presso il Residenza Gravitelli.
La suddivisione di cui al precedente comma, non è vincolante per l’ERSU in quanto soggetta all’effettiva disponibilità dei posti.
La ripartizione dei n°275 posti alloggio, avverrà nel modo seguente:
- n°14 posti alloggio riservati, nella misura massima del 5% dei posti disponibili, così suddivisi:
• n°5 posti per studenti diversamente abili alla residenza di Xxxxxxxxxx;
• n°2 posti a studenti diversamente abili alla residenza di Papardo;
• n°1 posto a studente diversamente abile alla residenza dell’Annunziata;
• n°2 posti a studenti residenti da almeno cinque anni nelle isole minori della Sicilia;
• n°2 posti a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari particolarmente poveri, di cui al DM n. 358 del 3.5.2018, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
• n°2 posti a studenti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrano di essere ospiti o di essere stati ospiti in strutture di accoglienza, pubbliche o private.
I posti letto per riserve di cui ai punti precedenti saranno equamente ripartiti tra gli studenti di “primo anno” e quelli di “anni successivi”, con in ogni caso la finalità dell’assegnazione di tutti gli alloggi riservati.
- n°261 posti alloggio, così suddivisi:
- 1/5 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
- 4/5 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.
Art. 33
Fruizione del posto letto
Gli assegnatari di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell’accettazione e fino al 16 ottobre 2020, ad esclusione dei seguenti periodi:
o dal 21/12/2019 al 06/01/2020 (chiusura festività natalizie)
o dal 25/07/2020 al 06/09/2020 (chiusura estiva)
Eventuali aggiunte, deroghe o variazioni ai periodi ed ai giorni della settimana previsti in questo e nel precedente comma, saranno comunicati da questo Ente attraverso avvisi pubblicati in bacheca e sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Salvo diverse disposizioni, che in ogni caso saranno eccezionali, nei periodi sopra previsti, dovendo questo Ente garantire gli scambi culturali, gli alloggi devono essere sgombrati dagli assegnatari e da qualsivoglia loro effetto personale.
Al rientro dalla chiusura estiva non sarà consentito allo studente il reingresso nelle strutture abitative in assenza di domanda valida per l’anno accademico successivo; pertanto, si riterrà conclusa la permanenza dello studente presso le strutture alla data del 25/07/2020.
Gli assegnatari di posto letto nell'A.A. 2019/20, che dovessero risultare idonei ma non assegnatari del posto letto per l'A.A. 2019/20, dovranno lasciare il posto letto occupato in una delle Residenze Universitarie entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di posto letto, a pena di decadenza da tutti i benefici e i servizi erogati dall'ERSU.
Gli assegnatari che si laureano dovranno lasciare il posto letto entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo
Art. 34
Assegnazione del posto letto
Gli studenti vengono ammessi nelle residenze secondo l’ordine di precedenza stabilito nelle graduatorie e devono prendere possesso del posto alloggio entro cinque giorni dalla data prevista per l’assegnazione, pena la decadenza dal diritto. L’ERSU si riserva la facoltà di trasferimento da una residenza universitaria all’altra per giustificati motivi.
Agli assegnatari di borsa di studio che avranno richiesto il servizio abitativo ma che risulteranno idonei non assegnatari del beneficio per indisponibilità posti letto, sarà concesso un contributo economico integrativo alla borsa di studio o contributo affitto (pari ad € 1.300,00 se prima fascia ed € 780,00 se seconda fascia quale quota integrativa servizio abitativo) a condizione che abbiano presentato regolare “Dichiarazione di locazione” nelle modalità e nei termini indicati nell’art. 23.
Gli assegnatari di borsa di studio che non avranno richiesto il servizio abitativo o che avranno rinunciato al beneficio o che non avranno accettato il posto letto o che risulteranno decaduti, non avranno diritto alla quota integrativa del servizio abitativo.
Art. 35
Termini per l’accettazione del posto letto
Gli assegnatari di posto letto, di primo anno e di anni successivi al primo, non ospiti delle Residenze Universitarie, dovranno effettuare l’accettazione del beneficio entro 5 giorni dalla data prevista per l’assegnazione, a pena di decadenza dal beneficio.
Con la pubblicazione della graduatoria di posto letto sul sito istituzionale dell'Ente, si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e non verrà effettuata agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.
Gli studenti assegnatari che, per giustificati motivi di studio (partecipazione a programmi di mobilità internazionale) e/o gravi motivi personali, non potranno fare accettazione entro le date di scadenza sopra menzionate, dovranno inviare, all’indirizzo di posta elettronica xxxxx.xxxxx@xxxx.xx.xx, apposita giustificazione prima della scadenza delle accettazioni.
Al fine di una piena distribuzione dei posti letto messi a concorso, dopo la pubblicazione delle graduatorie, l'assegnatario di posto letto non potrà rinunciare a tale beneficio e contemporaneamente optare per la consegna della dichiarazione di locazione (vedi anche art. 23 del bando).
Gli studenti che pur avendo manifestato l’interesse per l’assegnazione del posto letto non rientreranno nell’assegnazione del beneficio per indisponibilità di posti, potranno usufruire del contributo economico integrativo o contributo affitto solo se vincitori di borsa di studio e ferma restando la disponibilità dei fondi dell’Ente.
Art. 36
Modalità di accettazione del posto letto
Per effettuare l'accettazione del posto letto è necessario consegnare nella residenza di assegnazione i seguenti documenti:
a. certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da
una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 15 giorni, attestante che il richiedente (studente) non soffra di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
b. ricevuta dell'avvenuto versamento di € 150,00, da effettuare sul x/x xxxxxxx xx000000 intestato all’ERSU di Messina, quale deposito cauzionale, richiesto a preventiva copertura di eventuali danni che lo studente potrebbe arrecare ai beni dell'Ente. Dopo la verifica da parte di questo Ente di eventuali danni arrecati dallo studente all’alloggio o alle strutture pertinenti delle residenze, il deposito cauzionale viene restituito in tutto o in parte a fine a.a.;
c. ricevuta di avvenuto versamento della retta alloggio 2019/20, se dovuta (vedi successivo art. 37);
d. fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari o copia dell’avvenuto versamento per il suo rinnovo;
e. fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
La mancata osservazione anche di uno solo dei punti precedenti di questo comma, non consente la presa di possesso dell’alloggio fino al perfezionamento di quanto prescritto, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data prevista per l’assegnazione.
Nel caso lo studente fruisca di una borsa di studio all’interno del progetto “Erasmus” è tenuto a comunicarlo a questo Ente con congruo anticipo e per tutto il periodo di fruizione perderà l’utilizzo dell’alloggio. Lo studente per tutto il periodo suddetto deve liberare l’alloggio da tutti i propri oggetti personali poiché l’ERSU potrà utilizzare l’alloggio per garantire il servizio ad altri studenti.
I Responsabili delle Residenze Universitarie potranno consentire l’accesso e la conseguente presa di possesso dell’alloggio all’interessato solo dopo l’avvenuta acquisizione di tutta la documentazione prevista.
Art. 37
Manifestazione di interesse al posto letto
Al fine di una piena e celere distribuzione dei posti letto messi a concorso, chiusi i termini per l'accettazione dell’alloggio presso le residenze dell’ERSU, tutti gli studenti e le studentesse che sono risultati idonei nella graduatoria per “servizio abitativo” dovranno manifestare il loro reale interesse all’assegnazione del posto letto, secondo quanto dettagliato di seguito:
- per gli studenti e studentesse di primo anno che hanno manifestato interesse al servizio abitativo, sarà elaborata un’unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età (vedasi formula art. 19);
- per gli studenti e studentesse di anni successivi al primo, sarà elaborata un’unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio o anno di corso, definita in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri stabiliti dall’art. 19 del bando (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età.
Per manifestare l’interesse al servizio abitativo, è necessario eseguire la seguente procedura:
1. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con le credenziali rilasciate al momento della registrazione;
2. compilare online la richiesta entro le ore 14:00 del 13.11.2019;
3. stampare e firmare la manifestazione d’interesse (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva (es. certificazioni mediche, ecc.);
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 15.11.2019;
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 15.11.2019.
La graduatoria dei nuovi assegnatari di posto letto che hanno manifestato l’interesse all’alloggio sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ERSU.
L’accettazione del posto letto dovrà essere effettuata entro le ore 14:00 del quinto giorno dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, a pena di decadenza del beneficio, con le stesse modalità previste dall'art. 35.
Le assegnazioni terranno conto dei posti rimasti disponibili, una volta soddisfatte le esigenze discendenti dalle graduatorie e dalla vicinanza delle residenze stesse ai poli didattici frequentati.
Lo studente che per vari motivi non dovesse dare riscontro alla comunicazione dell’ERSU di assegnazione del posto alloggio verrà considerato rinunciatario e non potrà presentare dichiarazione di locazione, ai sensi dell’articolo 23.
Lo studente non rinunciatario, che non viene assegnato alle residenze universitarie per indisponibilità di alloggi, potrà accedere al contributo affitto, con le modalità e nei tempi previsti dall’articolo 23.
Le eventuali ulteriori assegnazioni saranno comunicate tramite avviso sul sito istituzionale. Nessuna comunicazione sarà inviata via email o effettuata telefonicamente. La comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale è valida a tutti gli effetti come notifica.
Art. 38
Retta per la fruizione del posto letto
Non pagano la retta:
✓ gli idonei di borsa di studio e gli assegnatari di posto letto;
✓ gli studenti con disabilità.
Pagano la retta:
✓ gli assegnatari di posto letto che non hanno richiesto la borsa di studio;
✓ gli idonei e i vincitori di borsa di studio e assegnatari di posto letto iscritti al primo anno fuori corso. Costoro effettueranno il pagamento anticipato della retta, nella misura del 50% di quanto previsto secondo la fascia di appartenenza;
✓ gli idonei e i vincitori di borsa di studio e assegnatari di posto letto non iscritti per l’A.A. 2019/20, in quanto laureandi, che effettueranno il pagamento anticipato della retta, nella misura del 50% di quanto previsto secondo la fascia di appartenenza.
Come disposto nella tabella 4 del bando, dopo la verifica dei crediti conseguiti alla data del
30/11/2019, gli studenti di primo anno, idonei di Borsa di studio e i vincitori e assegnatari di posto letto, che conseguano solo 20 CFU entro il 30/11/2019 dovranno pagare la retta di posto letto nella misura del 50% di quanto previsto.
Gli importi delle rette sono definiti nella tabella 13 in appendice e sono commisurati al periodo in cui l'ERSU erogherà i servizi abitativi.
Il pagamento della retta si effettua tramite versamento sul X/X xxxxxxx x. 000000 intestato a ERSU di Messina indicando come causale: “Versamento retta A.A. 2019/20 – cognome e nome, matricola, anno di corso e corso di laurea”.
Gli assegnatari di posto letto sono tenuti a consegnare, all’atto dell’accettazione del posto letto, la ricevuta dell’avvenuto pagamento della retta nella residenza di assegnazione.
Nel caso in cui il ritardo del pagamento della retta si protragga oltre 15 giorni dai termini dell’accettazione del posto letto, si procederà alla sospensione dei benefici attribuiti.
Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre i 30 giorni, si procederà alla revoca dei benefici.
Art. 39
Decadenza dal servizio abitativo
Decadono dal servizio abitativo e, se assegnatari di borsa di studio, non hanno più diritto all’eventuale quota aggiuntiva alla borsa di studio, gli assegnatari del servizio abitativo che:
• non accettano il posto letto e/o non si presentano per l’assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall’Ente;
• non presentano la manifestazione d’interesse al posto letto;
• omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
• conseguono la laurea;
• rinunciano formalmente al posto letto;
• violano il vigente Regolamento delle Residenze Universitarie dell’Ente;
• si trasferiscono presso altra università;
• non sono in regola con il pagamento della retta (vedi art. 37);
• hanno consentito a terzi, a qualunque titolo, l'indebito utilizzo del proprio posto alloggio. In questo caso gli interessati sono tenuti anche a corrispondere un importo pari al "costo medio effettivo" giornaliero per i giorni di indebito utilizzo;
• risultano assenti per dieci o più giorni dall’alloggio senza fornire adeguata giustificazione al Dirigente dell’U.O.B. 2 “Residenze e ristorazione universitaria”. In tal caso, gli stessi sono tenuti anche a corrispondere un importo pari al “costo medio effettivo” giornaliero per il periodo in cui sono risultati assenti ingiustificati. La presenza, oltre che essere attestata dalla firma apposta ogni settimana negli appositi registri, deve essere comprovata dall’occupazione effettiva dell’alloggio assegnato;
• iscritti ad un primo anno di corso, non hanno conseguito almeno 15 crediti alla data del 10.08.2020 ed almeno 20 crediti entro il 30.11.2020 (art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09.04.2001) così come dettagliato nella tabella 4. In questo caso, per il periodo di fruizione per il quale gli stessi non avevano diritto all’alloggio, dovranno rimborsare € 130,00 per ciascun mese o un importo pari al “costo medio effettivo” giornaliero per frazione di mese;
• iscritti ad un primo anno di corso, con disabilità o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) non hanno conseguito almeno 9 crediti alla data del 10.08.2020 ed almeno 12 crediti entro il 30.11.2020 (art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09.04.2001) così come dettagliato nella tabella 4. In questo caso, per il periodo di fruizione per il quale gli
stessi non avevano diritto all’alloggio, dovranno rimborsare € 130,00 per ciascun mese o un importo pari al “costo medio effettivo” giornaliero per frazione di mese;
• iscritti ad anni successivi al primo, non hanno i requisiti richiesti a seguito verifica effettuata da questo ERSU. In questo caso, per il periodo di fruizione per il quale gli stessi non avevano diritto all’alloggio, dovranno rimborsare € 130,00 per ciascun mese o un importo pari al “costo medio effettivo” giornaliero per frazione di mese;
• iscritti ad anni successivi al primo, con disabilità o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), non hanno i requisiti richiesti a seguito verifica effettuata da questo ERSU. In questo caso, per il periodo di fruizione per il quale gli stessi non avevano diritto all’alloggio, dovranno rimborsare € 130,00 per ciascun mese o un importo pari al “costo medio effettivo” giornaliero per frazione di mese;
• conseguono la laurea e quindi devono lasciare la stanza entro cinque giorni dal giorno della laurea. In ogni caso, il conseguimento della laurea va comunicato tempestivamente ai competenti Uffici dell’E.R.S.U. per non incorrere in ulteriori sanzioni;
• si trovano in situazione sospesa perché non hanno regolarizzato l’iscrizione all’Università. Pertanto, in questo caso, sono tenuti a lasciare il posto alloggio e per il periodo di fruizione per il quale non avevano diritto all’alloggio, dovranno rimborsare € 130,00 per ciascun mese o un importo pari al “costo medio effettivo” giornaliero per frazione di mese.
Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi suddetti, dovrà pagare la retta come previsto dall’art 13, relativa al periodo per il quale ha usufruito del beneficio.
PARTE QUINTA
Servizio ristorazione
Art. 40
Servizio ristorazione
Le mense di questo Ente sono distribuite sul territorio del comune di Messina in prossimità dei centri di studio universitari, nel seguente modo:
• mensa centrale xxx Xxxxxxxxxx, 000, – 00000 Xxxxxxx, in prossimità della sede centrale dell’Università degli studi di Messina - ore pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14:30, tutta la settimana; ore cena dalle ore 19:00 alle ore 20:30, tutta la settimana; ed in ogni caso chiusa nei giorni di festività comandate e nei giorni previsti nel comma successivo;
• xxxxx Xxxxxxxxxxx, viale Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, all’interno della cittadella dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “X. Xxxxxxx” – xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx - ore pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14:30, dal lunedì al venerdì; ore cena chiusa; ed in ogni caso chiusa nei giorni prefestivi e festivi ed in quelli previsti nel comma successivo;
• xxxxx Xxxxxxxxxx, all’interno della cittadella UnimeSport Annunziata via X.Xxxxxxx – 98168 Messina - ore pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14:30, dal lunedì al venerdì; ore cena dalle ore 19:00 alle ore 20:30, dal lunedì al giovedì; ed in ogni caso chiusa il nei giorni prefestivi e festivi ed in quelli previsti nel comma successivo;
• xxxxx Xxxxxxx, all’interno della cittadella universitaria sita in contrada Papardo viale Xxxxxxxxxx Xxxxxx D’Alcontres – 98158 Messina - ore pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14:30, dal lunedì al venerdì; ore cena dalle ore 19:00 alle ore 20:30, dal lunedì al giovedì; ed in ogni caso chiusa nei giorni prefestivi e festivi ed in quelli previsti nel comma successivo.
Tutti gli orari sopra descritti sono riferiti agli orari delle casse. Pertanto, è consentito rimanere all’interno delle mense fino a mezzora dopo l’orario di chiusura, per completare la consumazione dei pasti.
I periodi di chiusura di tutte le mense coincidono all’incirca con quelli del servizio abitativo, sempre erogato da questo Ente, secondo la seguente distribuzione nell’arco dell’anno:
• dal 21/12/2019 al 06/01/2020, chiusura festività natalizie;
• dal 25/07/2020 al 06/09/2020 chiusura estiva.
Eventuali periodi di chiusura, individuati per varie cause da questo Ente, verranno comunicati attraverso avvisi pubblicati in bacheca e sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Per usufruire del servizio ristorazione, si può accedere alle mense universitarie unicamente secondo le seguenti modalità:
✓ con tesserino provvisto di microchip “Genius Card”, così come da convenzione con l’Università di Messina approvata con Decreto n° 6 del 23.06.2015 del Presidente dell’ERSU, per gli studenti regolarmente iscritti o che si iscriveranno regolarmente all’Ateneo di Messina ai corsi:
• di laurea triennale;
• di laurea magistrale;
• di laurea magistrale a ciclo unico;
✓ con tesserino magnetico rilasciato dall’ERSU di Messina per tutti gli iscritti ai corsi:
• di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs 04.08.1999, n° 368);
• di dottorato di ricerca, che non beneficiano di borse di studio di cui al D.M. 30.04.1999 n°224 o di altre borse di studio;
• triennali e magistrali del Conservatorio “X. Xxxxxxx” di Messina;
• master di primo livello.
Il servizio ristorazione è rivolto alla generalità degli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/2020 all’Università di Messina nonché al conservatorio musicale “X. Xxxxxxx”, limitatamente agli studenti iscritti a corsi per i quali è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria. Per gli studenti sono previste 5 diverse fasce di reddito con relativo importo da pagare al momento dell’accesso in mensa (vedi regolamento ristorazione disponibile sul sito dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
Il servizio ristorazione è totalmente gratuito per tutti gli studenti vincitori del servizio abitativo o assegnatari del contributo affitto, così come dettagliato nella tabella 9.
Il servizio ristorazione è gratuito una sola volta al giorno, a pranzo o a cena, per tutti gli studenti vincitori di primo anno e vincitori ed idonei di anni successivi al primo della borsa di studio. Lo studente che consuma il pasto completo a pranzo dovrà pagare a cena il costo del pasto completo secondo la fascia di appartenenza, così come specificato nella tabella 14.1 e precisamente:
• per la prima fascia con ISEE compreso tra € 0,00 e 1/3 del limite (fino a € 7.836,26), il costo del pasto completo è di € 1,60;
• per la seconda fascia con ISEE compreso tra 1/3 del limite e 2/3 del limite (da € 7.836,27 fino a € 15.672,52), il costo del pasto completo è di € 2,10;
• per la terza fascia con ISEE compreso tra 2/3 del limite e il limite (da € 15.672,53 fino a
€ 23.508,78), il costo del pasto completo è di € 2,60.
Il beneficio della fruizione del servizio ristorazione viene concesso a:
• studenti “fuori sede”, in quanto vincitori del servizio abitativo o assegnatari di contributo affitto, ai sensi dell’art. 23 del presente bando. Gli stessi avranno diritto a due pasti gratuiti, dalla data di accettazione del posto alloggio o dalla data di pubblicazione della graduatoria della borsa di studio, sino alla data di pubblicazione della graduatoria della borsa di studio per l’a.a. 2020/2021. In questo caso, hanno diritto ad un numero di pasti equivalenti complessivo pari a 600 da consumare entro l’anno accademico, così come riportato nella tabella 14 in appendice;
• studenti delle sedi distaccate dell’Università di Messina ai quali viene riconosciuto il contributo affitto, secondo le modalità di cui all’art. 23. In questo caso, in mancanza di convenzione con ditte di ristorazione locali, gli stessi percepiranno un’integrazione alla borsa di studio, pari a € 600,00 per gli studenti in sede e pendolari e € 1.200,00 per gli studenti fuori sede;
• studenti che frequentano la sede di Messina che si trovano in situazioni particolari ai quali viene riconosciuto il contributo affitto, secondo le modalità di cui all’art. 23. Gli stessi avranno diritto a due pasti gratuiti, dalla data di pubblicazione della graduatoria della borsa di studio, sino alla data di pubblicazione della graduatoria della borsa di studio per l’a.a. 2020/2021. In questo caso, hanno diritto ad un numero di pasti equivalenti complessivo pari a 600 da consumare entro l’anno accademico, così come riportato nella tabella 14 in appendice;
• studenti vincitori della borsa di studio a.a. 2019/2020, fuori sede, dalla pubblicazione delle graduatorie sino alla pubblicazione delle graduatoria della borsa di studio dell’a.a. successivo. In questo caso, gli stessi hanno diritto ad un numero di pasti equivalenti complessivo pari a 600 da consumare entro l’anno accademico, così come riportato nella tabella 14 in appendice;
• studenti in sede e pendolari, idonei e assegnatari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo e agli studenti di primo anno, in sede e pendolari, assegnatari di borsa di studio, un pasto gratuito giornaliero dalla pubblicazione delle graduatorie sino alla pubblicazione delle graduatoria della borsa di studio dell’a.a. successivo. In questo caso, hanno diritto ad un numero di pasti equivalenti complessivo pari a 300 da consumare entro l’anno accademico, così come riportato nella tabella in appendice al bando.
• studenti idonei alla borsa di studio al primo anno, il servizio ristorazione viene erogato alla tariffa corrispondente alla prima fascia, pari a € 1,60.
• studenti non rientranti nelle categorie di cui ai precedenti commi di questo articolo vale quanto normato nel “Regolamento del servizio ristorazione”.
Gli utenti che raggiungeranno il massimale dei pasti, previsto nei precedenti capoversi, potranno usufruire del servizio ristorazione a prezzo intero.
Gli studenti di primo anno che nelle graduatorie di Borsa di studio risulteranno idonei, avranno attribuita la fascia agevolata in base a quanto previsto nel regolamento ristorazione.
Gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e che sono in possesso del proprio numero di matricola, ovvero dimostrino di essere iscritti per l’A.A. 2019/20, nelle more della pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno ottenere l'attivazione del servizio ristorazione. Ad essi sarà attribuita la fascia relativa all’ISEE dichiarato, come previsto nel regolamento ristorazione.
Gli studenti assegnatari di borsa di studio, iscritti nei poli didattici di Noto, Priolo e Reggio Calabria potranno usufruire dei pasti presso un locale convenzionato. In alternativa, verrà incrementato l’importo della borsa di studio di € 600,00 per gli studenti “in sede” e “pendolari” e di € 1.200,00 per gli studenti “fuori sede”.
Per quanto non espressamente riportato, si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento del servizio ristorazione pubblicato nell’apposita sezione del portale “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
Messina, 18-07-2019
Il Commissario Straordinario Arch. Xxxxxx Lo Xxxxxx
APPENDICE
Tabella 1 – Elenco istituzioni universitarie afferenti l’ERSU di Messina
Università degli Studi di Messina Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina
Tabella 2 – Percentuali di finanziamento da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi
Il 3,5% delle risorse economiche assegnate sarà riservato alle seguenti categorie:
• 38%, fino ad un massimo di 40, borse riservate a studenti con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, o in condizioni di gravità, di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92;
• 29%, fino ad un massimo di 30, borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari, di cui alla tabella 8 in appendice, o a studenti stranieri rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
• 9%, fino ad un massimo di 10, borse riservate a studenti orfani di vittime del lavoro;
• 3%, fino ad un massimo di 3, borse riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
• 2%, fino ad un massimo di 2, borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia;
• 5%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti vittime dell'usura e/o a studenti figli di vittime dell'usura;
• 9%, fino ad un massimo di 10, borse riservate a studenti residenti da almeno 5 anni nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
• 5%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.
Fino ad un massimo del 4,0% delle risorse economiche assegnate sarà riservato ai contributi per la mobilità internazionale.
Il contributo “Integrazione per laureati” (premio di laurea) sarà erogato dopo esaurimento graduatorie borse di studio.
Tabella 3 – LINEE GUIDA ai fini della corretta determinazione del merito
• Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove risulteranno registrate sul piano di studi dalle Segreterie studenti con data non successiva al 10 agosto 2019;
• Per i corsi di laurea, il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e/o corsi integrati completi, che dovranno comunque risultare registrati sul piano di studi dalle Segreterie studenti entro il 10 agosto 2019;
• I tirocini e le attività formative saranno considerati validi solo se registrati sul piano di studi con data non successiva al 10 agosto 2019;
• I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate;
• Ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria relativi alla pregressa carriera universitaria o preaccademica, nè quelli derivanti da carriere rinunciate o decadute;
• Non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi;
• I crediti conseguiti all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale sono considerati validi solo se sostenuti entro il 10 agosto 2019, anche se convalidati dalla segreteria con data successiva.
Tabella 4 - Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno e quarto anno “prosecuzione laurea triennale”
ASSEGNATARI di Borsa di studio
Opzione A → se conseguono 15 CFU entro il 10 agosto 2020 → Hanno il diritto alla seconda rata e al rimborso della
e 20 CFU entro il 30 novembre 2020 Tassa regionale
Opzione B → se conseguono solo 20 CFU entro il 30
novembre 2020
Opzione C → se non rientrano nell'opzione A o B
→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio, pari al 30%, a saldo il rimanente 20% e pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata e dovranno pagare la metà dell’eventuale posto letto assegnato
→ Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati secondo fascia e dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato
XXXXXX non assegnatari di Borsa di studio
Opzione D → se conseguono 15 CFU entro il 10 agosto 2020 → Mantengono l’idoneità ai benefici e il diritto al
e 20 CFU entro il 30 novembre 2020 rimborso della Tassa Regionale
Opzione E → se conseguono solo 20 CFU entro il 30
novembre 2020
→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma dovranno pagare la metà dell’eventuale posto letto assegnato
Opzione F → se non rientrano nell'opzione D o E
→ Dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato e i pasti eventualmente consumati secondo fascia
ASSEGNATARI di Borsa di studio, con disabilità
Opzione G → se conseguono 9 CFU entro il 10 agosto 2020 e 12 CFU entro il 30 novembre 2020
→ Hanno il diritto alla seconda rata di borsa di studio e il diritto all’esonero della Tassa Regionale
Opzione H
→ se conseguono solo 12 CFU entro il 30 novembre 2020
→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio, pari al 30%, a saldo il rimanente 20% e pasti consumati, pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata
→ Mantengono i benefici concessi (pasti consumati ed
Opzione I → se non rientrano nell'opzione G o H
eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale, ma dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio
XXXXXX non assegnatari di Borsa di studio, con disabilità
Opzione L →
se conseguono 9 CFU entro il 10 agosto 2020 e 12 CFU entro il 30 novembre 2020
→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale
Opzione M
se conseguono solo 12 CFU entro il 30 novembre → Xxxxxxxxxx l’idoneità ai benefici concessi (pasti
→ 2020
consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale
Opzione N → se non rientrano nell'opzione L o M → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti
consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il
diritto all’esonero della Tassa Regionale
Tabella 5.1 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2019
Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso a coloro i quali frequentano corsi di laurea che prevedono una distribuzione di CFU uguale a quella stabilita dal MIUR (es. 60 CFU per ogni anno di corso)
Anno di immatricolazione
TIPOLOGIA CORSI | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 |
LAUREA Triennale | 25 | 80 | 135 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 30 | 80 | - | - | - | - |
LAUREA Magistrale a ciclo unico | 25 | 80 | 135 | 190 | 245 | 300 |
PROSECUZIONE laurea triennale - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
190 245
PROSECUZIONE laurea triennale - FARMACIA 190 245
PROSECUZIONE laurea triennale - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICA
190 245
Tabella 5.2 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2019
Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso agli studenti con disabilità e con DSA che frequentano corsi di laurea che prevedono una distribuzione di CFU uguale a quella stabilita dal MIUR (es. 60 CFU per ogni anno di corso)
Anno di immatricolazione
TIPOLOGIA CORSI | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/11 |
LAUREA TRIENNALE | 15 | 48 | 81 | 114 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 18 | 48 | 81 | - | - | - | - |
LAUREA Magistrale a ciclo unico | 15 | 48 | 81 | 114 | 147 | 180 | 213 |
PROSECUZIONE laurea triennale - FARMACIA | 15 | 48 | 81 | 114 | 147 | 180 | 213 |
PROSECUZIONE laurea triennale - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
15 48 81 114 147 180 213
PROSECUZIONE laurea triennale TECNOLOGIA FARMACEUTICA | - | CHIMICA | E | 15 | 48 | 81 | 114 | 147 | 180 | 213 |
Tabella 5.3 - Requisito di merito rivalutato da conseguire entro il 10 agosto 2019 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso agli studenti frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di CFU diversa da quella stabilita dal MIUR
N.B.: Il numero minimo di crediti è arrotondato utilizzando il criterio aritmetico.
Anno di immatricolazione
L-36 - SCIENZE POLITICHE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 27 | 84 | 135 | |
L-26 - SCIENZE GASTRONOMICHE / SCIENZE E | 21 | 80 | 135 - | |
TECNOLOGIE XXXXXXXXXX | ||||
X-0 - XXXXXXXXXXXXX | 00 | 82 | 135 | - |
L-33- ECONOMIA, BANCA E FINANZA | 21 | 75 | 135 | - |
L-27 – CHIMICA | 22 | 77 | 135 | |
L-38 - SCIENZE, TECNOLOGIA E SICUREZZA DELLE | ||||
PRODUZIONI ANIMALI | ||||
L-18 - MANAGEMENT D'IMPRESA | 26 | 83 | 135 | |
L-18 - ECONOMIA AZIENDALE | 27 | 84 | 135 | |
L-30 – FISICA | 22 | 75 | 135 | |
L-16/L-36 - SCIENZE POLITICHE AMMINISTRAZIONE | 23 | 77 | 135 | |
E SERVIZI | ||||
L-31 – INFORMATICA | 24 | 80 | 135 | |
L-35 – MATEMATICA | 24 | 78 | 135 | |
L/SNT1 – INFERMIERISTICA | 16 | 67 | 135 | |
L/SNT2 - ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGIA | 28 | 84 | 135 | |
L-13 - SCIENZE BIOLOGICHE | 23 | 73 | 135 | |
L-9 - INGEGNERIA INDUSTRIALE | 25 | 76 | 135 |
TIPOLOGIA CORSI TRIENNALI 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
23 79 135
L-34 - ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI
25 82 135
Tab. 5.3 - Requisito di merito rivalutato da conseguire entro il 10 agosto 2019 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso agli studenti frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di CFU diversa da quella stabilita dal MIUR
Anno di immatricolazione
TIPOLOGIA CORSI MAGISTRALI 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
LM-63 – SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LM-23 - INGEGNERIA CIVILE - CURRICULUM: PROTEZIONE SISMICA
LM-23 - INGEGNERIA CIVILE - CURRICULUM: INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL
LM-SNT1 - SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
25 80
24 80
27 80
26 80
LM-17 - FISICA 27 80
LM-32/18 - INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE IN LINGUA INGLESE
27 80
LM-40 – MATEMATICA 27 80
LM-56 - SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 27 80
LM-6 – BIOLOGIA 29 80
LM-/SNT2 - SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
LM-52/81 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
31 80
31 80
LM-9 - BIOTECNOLOGIE DELLA SALUTE 31 80
LM-77 – CONSULENZA E PROFESSIONE PROVENIENZA MASTER EPEA
21 80
LM-17 - PHYSICS 21 80
Tabella 5.3 - Requisito di merito rivalutato da conseguire entro il 10 agosto 2019 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso agli studenti frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di CFU diversa da quella stabilita dal MIUR
TIPOLOGIA CORSI MAGISTRALI A CICLO
Anno di immatricolazione
UNICO | |||||
LM-42 – VETERINARIA | 24 | 77 | 136 | 192 | 245 |
LMG/01 –GIURISPRUDENZA | 23 | 73 | 130 | 188 | 245 |
2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
LM-41 - MEDICINA E CHIRURGIA | 19 | 63 | 104 | 155 | 218 | 273 |
LM-41 - MEDICINE AND SURGERY | 21 | 67 | 128 | 177 | 234 | 282 |
PROSECUZIONE laurea triennale – VETERINARIA | 192 | 245 | ||||
PROSECUZIONE laurea triennale – GIURISPRUDENZA | 188 | 245 | ||||
PROSECUZIONE laurea triennale – MEDICINA E CHIRURGIA | 155 | 218 | 273 |
Tabella 5.4 - Requisito di merito rivalutato da conseguire entro il 10 agosto 2019 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso alle persone con disabilità e con DSA frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di CFU diversa da quella stabilita dal MIUR
Per studenti con disabilità e affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di CFU diversa da quella stabilita dal MIUR, il requisito di merito determinato nelle modalità di cui alla tabella 5.3 è ridotto del 40%. Il numero minimo di crediti è arrotondato utilizzando il criterio aritmetico.
Anno di immatricolazione
TIPOLOGIA CORSI TRIENNALI 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
L-36 - SCIENZE POLITICHE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
L-26 - SCIENZE GASTRONOMICHE / SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
14 50 81
16 48 81
L-2 - BIOTECNOLOGIE 15 51 81
L-33- ECONOMIA, BANCA E FINANZA 16 45 81
L-27 – CHIMICA 16 46 81
L-38 - SCIENZE, TECNOLOGIA E SICUREZZA DELLE PRODUZIONI ANIMALI
16 47 81
L-18 - MANAGEMENT D'IMPRESA 16 50 81
L-18 - ECONOMIA AZIENDALE 14 50 81
L-30 – FISICA 16 45 81
L-16/L-36 - SCIENZE POLITICHE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
16 46 81
L-31 – INFORMATICA 15 48 81
L-35 – MATEMATICA 15 47 81
L/SNT1 – INFERMIERISTICA 16 40 81
L/SNT2 - ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGIA 14 50 81
L-13 - SCIENZE BIOLOGICHE 16 44 81
L-9 - INGEGNERIA INDUSTRIALE 15 46 81
L-34 - ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI
15 51 81
Anno di immatricolazione
TIPOLOGIA CORSI MAGISTRALI 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
LM-63 – SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LM-23 - INGEGNERIA CIVILE - CURRICULUM: PROTEZIONE SISMICA
LM-23 - INGEGNERIA CIVILE - CURRICULUM: INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL
LM-SNT1 - SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
15 48
14 48
16 48
16 48
LM-17 - FISICA 16 48
LM-32/18 - INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE IN LINGUA INGLESE
16 48
LM-40 – MATEMATICA 16 48
LM-56 - SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 16 48
LM-6 – BIOLOGIA 17 48
LM-/SNT2 - SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
LM-52/81 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
19 48
19 48
LM-9 - BIOTECNOLOGIE DELLA SALUTE 19 48
LM-77 – CONSULENZA E PROFESSIONE PROVENIENZA MASTER EPEA
16 48
LM-17 - PHYSICS 16 48
TIPOLOGIA CORSI MAGISTRALI A CICLO UNICO
Anno di immatricolazione
2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
LM-42 – VETERINARIA 14 46 82 115 147
LMG/01 –GIURISPRUDENZA 14 44 78 113 147
LM-41 - MEDICINA E CHIRURGIA 11 38 62 93 131 164
LM-41 - MEDICINE AND SURGERY 12 40 73 106 140 169
PROSECUZIONE laurea triennale – VETERINARIA 115 147
PROSECUZIONE laurea triennale – GIURISPRUDENZA 113 147
PROSECUZIONE laurea triennale – MEDICINA E
CHIRURGIA 93 131 164
Tabella 6 – Requisito economico-patrimoniale
ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente € 23.508,78
ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente € 51.106,05
Tabella 7 – Definizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.
Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.
Pertanto, lo studente che risiede con studenti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad es. nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve integrare, ai fini ISEE, al proprio stato di famiglia anagrafico anche quello dei genitori e dichiarare i redditi prodotti dai propri genitori (ISEE attratto).
In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.
Per i corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, il richiedente benefici ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare “ristretto” composto da se stesso, coniuge e figli, se presenti (DPCM n. 159/2013).
Lo studente autonomo, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d’origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.
In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell’attestazione ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d’origine.
Lo studente coniugato e/o avente figli e non avente le condizioni per essere considerato “studente autonomo” (limitatamente al punto b, redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 6.500,00 anche se prodotti dal coniuge), ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere comunque essere “attratto” nel nucleo familiare di origine senza eventuali coniuge e/0 figli.
Lo studente straniero è tenuto a presentare il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato (rivolgersi ai CAF per la determinazione). In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibile il patrimonio della famiglia d'origine, è necessario allegare, altresì, alla richiesta di Borsa di studio, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, tradotta in italiano e legalizzata, se prevista. Lo studente straniero è sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Lo studente straniero residente in Italia, senza redditi e patrimonio all'estero, essendo equiparato agli studenti italiani, dovrà essere in possesso dell'Attestazione ISEE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Qualora gli interessati, pur avendo richiesto il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, non siano in possesso dello stesso all'atto della compilazione della domanda, potranno allegare la suddetta documentazione alla richiesta di Borsa di Studio. L’Ente provvederà d'ufficio al calcolo degli indicatori di situazione economica patrimoniale per le prestazioni per il diritto allo studio
Ai fini della corretta determinazione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.
Tabella 8 – Elenco dei paesi particolarmente poveri ai sensi del D.M. n. 464/2019
Afganistan | Djibouti | Madagascar | Solomon Islands |
Angola | Eritrea | Malawi | Somalia |
Bangladesh | Ethiopia | Mali | South Sudan |
Benin | Gambia | Mauritania | Sudan |
Bhutan | Guinea | Mozambico | Tanzania |
Burkina Faso | Guinea Bissau | Myanmar | Timor-Leste |
Burundi | Haiti | Nepal | Togo |
Cambogia | Kiribati | Niger | Tuvalu |
Central African Rep. | Korea Dem. Rep. | Rwanda | Uganda |
Chad
Laos People’s Democratic Republic
Sao Tome & Principe Vanuatu
Comoros Lesotho Senegal Yemen Congo Dem. Rep. Liberia Sierra leone Zambia
Zimbabwe
Tabella 9 – Importi della borsa di studio
ISEE inferiore o uguale a 2/3 limite ISEE superiore a 2/3 e fino al limite
agli assegnatari di posto letto:
€ 2.731,58 importo borsa di studio
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, fino ad un massimo di 600 (quota servizio ristorazione)
agli assegnatari di posto letto:
€ 1.638,95 importo borsa di studio
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, fino ad un massimo di 600 (quota servizio ristorazione)
Status “fuori sede”
agli idonei non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”:
€ 2.731,58 importo borsa di studio
+ € 1.300,00 quota integrativa servizio abitativo
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 600 (quota servizio ristorazione)
ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione:
€ 2.731,58 importo borsa di studio
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, fino ad un massimo di 600 (quota servizio ristorazione)
agli idonei non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”:
€ 1.638,95importo borsa di studio
+ € 780,00 quota integrativa servizio abitativo
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 600 (quota servizio ristorazione)
ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione:
€ 1.638,95importo borsa di studio
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, fino ad un massimo di 600 (quota servizio ristorazione)
Status “pendolari” € 2.284,09 importo borsa di studio
+ 1 pasto equivalente gratuito giornaliero, fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
€ 1.370,45 importo borsa di studio
+ 1 pasto equivalente gratuito giornaliero, fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
Status “in sede” € 1.971,89 importo borsa di studio
+ 1 pasto equivalente gratuito giornaliero, fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
€ 1.183,13 importo borsa di studio
+ 1 pasto equivalente gratuito giornaliero, fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
N.B. Gli studenti assegnatari di borsa di studio, iscritti nei poli didattici di Noto, Priolo e Reggio Calabria potranno usufruire dei pasti presso un locale convenzionato. In alternativa, verrà incrementato l’importo della borsa di studio di
€ 600,00 per gli studenti “in sede” e “pendolari” e di € 1.200,00 per gli studenti “fuori sede”.
Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, a meno che non abbiano richiesto ed ottenuto il posto letto o abbiano presentato la “Dichiarazione di locazione”, verranno considerati comunque “fuori sede” con il riconoscimento dell’erogazione di un importo pari a € 2.731,58 + 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, per ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite, o € 1.638,95 + 2 pasti giornalieri, per ISEE superiore ai 2/3 del limite e fino al limite.
Tabella 9 bis – Importi dei premi di laurea
ISEE inferiore o uguale a 2/3 limite ISEE superiore a 2/3 e fino al limite
Status “fuori sede” € 1.337,50 € 891,50
Status “pendolari” € 1.126,50 € 751,00
Status “in sede” € 975,00 € 650,00
Tabella 10 – Importi della borsa di studio corrisposta alle persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001
Importo pari al doppio della borsa minima distinguendo tra studente “in sede”, “pendolare” e “fuori sede”, di cui al Decreto interministeriale n. 798/2017
Status “fuori sede” | € 3.277,90 |
Status “pendolari” | € 2.740,90 |
Status “in sede” | € 2.366,26 |
Tabella 11.1 – Status “in sede” in base alla residenza
SEDE DEL CORSO COMUNE DI RESIDENZA
XXXXXXX XXXXXXX
NOTO NOTO
XXXXXX XXXXXX
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA
Tabella 11.2 – Status “pendolari” in base alla residenza
SEDE DEL CORSO COMUNE DI RESIDENZA
Alì, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Nizza di Sicilia, Pace del
MESSINA
NOTO
Mela, Pagliara, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, San Xxxxxxx del Mela, San Xxxx Xxxxxx, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Santa Xxxxxx di Riva, Saponara, Scaletta Zanclea, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena
Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Ispica, Modica, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Pozzallo, Rosolini, Scicli, Siracusa
XXXXXX Xxxxxxx, Xxxxx, Canicattini Bagni, Carlentini, Xxxxx, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino
Bagaladi, Bagnara Calabra, Xxxx Xxxxxx, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico,
REGGIO CALABRIA
Motta San Xxxxxxxx, San Xxxxxxx, Sant'Alessio in Aspromonte, Scilla, Seminara, Sinopoli, Villa San Xxxxxxxx
Tabella 12 – Importi della borsa di studio – studenti iscritti al primo semestre fuori corso
ISEE inferiore o uguale a 2/3 limite ISEE superiore a 2/3 e fino al limite
agli assegnatari di posto letto:
€ 1.365,79 importo borsa di studio
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
agli assegnatari di posto letto:
€ 819,47 importo borsa di studio
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
Status “fuori sede”
agli idonei non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”:
€ 1.365,79 importo borsa di studio
+ € 1.300,00 quota integrativa servizio abitativo
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione:
€ 1.365,79 importo borsa di studio
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
agli idonei non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”:
€ 819,47 importo borsa di studio
+ € 780,00 quota integrativa servizio abitativo
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione:
€ 819,47mporto borsa di studio
+ 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, fino ad un massimo di 300 (quota servizio ristorazione)
Status “pendolari” € 1.142,04 importo borsa di studio
+ 1 pasto equivalente gratuito giornaliero, fino ad un massimo di 150 (quota servizio ristorazione)
€ 685,22 importo borsa di studio
+ 1 pasto equivalente gratuito giornaliero, fino ad un massimo di 150 (quota servizio ristorazione)
Status “in sede” € 985,94 importo borsa di studio
+ 1 pasto equivalente gratuito giornaliero, fino ad un massimo di 150 (quota servizio ristorazione)
€ 591,56 importo borsa di studio
+ 1 pasto equivalente gratuito giornaliero, fino ad un massimo di 150 (quota servizio ristorazione)
N.B. Gli studenti assegnatari di borsa di studio, iscritti nei poli didattici di Noto, Priolo e Reggio Calabria potranno usufruire dei pasti presso un locale convenzionato. In alternativa, verrà incrementato l’importo della borsa di studio di
€ 600,00 per gli studenti “in sede” e “pendolari” e di € 1.200,00 per gli studenti “fuori sede”.
Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, a meno che non abbiano richiesto ed ottenuto il posto letto o abbiano presentato la “Dichiarazione di locazione”, verranno considerati comunque FUORI SEDE con il riconoscimento dell’erogazione di un importo pari a € 1.365,79 + 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, per ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite, o € 819,47+ 2 pasti giornalieri, per ISEE superiore ai 2/3 del limite e fino al limite.
Tabella 13 – Importo annuo retta posto letto
ISEE compreso tra
€ 0,00 e 1\3 del limite
ISEE compreso tra 1\3 del limite
e
2\3 del limite
ISEE compreso tra 2\3 del limite e il limite
€ 433,00 € 866,00 € 1.300,00
Tabella 14 – Servizio ristorazione
TIPOLOGIA “Fuori sede” “Pendolari” – “In sede”
Studenti assegnatari
di borsa di studio “primo anno”
2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 600
1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 300
Studenti non assegnatari
di borsa di studio “primo anno”
2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 600
1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 300
Studenti assegnatari di borsa di studio anni successivi al primo
Studenti non assegnatari di borsa di studio anni successivi al primo
2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 600
2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 600
1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 300
1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 300
N.B. - Per gli studenti “Pendolari” e “In sede” il secondo pasto fruito nella stessa giornata sarà erogato secondo fascia di reddito di appartenenza.
_
Tabella 14.1 – Costo a carico dello studente del pasto intero per accedere al servizio ristorazione
ISEE compreso tra
€ 0,00 e 1\3 del limite
ISEE compreso tra 1\3 del limite
e
2\3 del limite
ISEE compreso tra 2\3 del limite e il limite
€ 1,60 € 2,10 € 2,60
Tab. 15 – Distribuzione dei posti letto
I posti letto, complessivamente n. 275 per la sede di Messina, destinati agli studenti aventi sede di corso di laurea a Messina, saranno così ripartiti:
✓ n°62 presso la residenza del Papardo;
✓ n°83 presso la residenza dell’Annunziata;
✓ n°130 posti presso il Residenza Gravitelli.
La suddivisione di cui al precedente comma, non è vincolante per l’ERSU in quanto soggetta all’effettiva disponibilità dei posti.
La ripartizione dei n°275 posti alloggio, avverrà nel modo seguente:
- n°14 posti alloggio riservati, nella misura massima del 5% dei posti disponibili, così suddivisi:
• n°5 posti per studenti diversamente abili alla residenza di Xxxxxxxxxx;
• n°2 posti a studenti diversamente abili alla residenza di Papardo;
• n°1 posto a studente diversamente abile alla residenza dell’Annunziata;
• n°2 posti a studenti residenti da almeno cinque anni nelle isole minori della Sicilia;
• n°2 posti a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari particolarmente poveri, di cui al DM n. 358 del 3.5.2018, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
• n°2 posti a studenti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrano di essere ospiti o di essere stati ospiti in strutture di accoglienza, pubbliche o private.
- n°261 posti alloggio, così suddivisi:
- 1/5 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
- 4/5 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.
Tabella 16 – DSU con omissioni/difformità
In relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l’Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3, D.P.C.M. n.159/2013).
Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti, l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti rapporti finanziari riferiti a quel componente.
Nei casi di omissioni o difformità, secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo 11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:
1) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.
2) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità ed allegando idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate.
A far data dalla pubblicazione degli elenchi ed entro la data della fine del periodo delle rettifiche/integrazioni il richiedente dovrà attivarsi per risolvere il provvisorio respingimento della domanda in una delle due summenzionate possibilità.
Tabella 17 – Elenco CAF convenzionati
Allo scopo di agevolare gli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU, ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, si riporta, di seguito, elenco dei CAF - Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l’ERSU di Messina, in quanto iscritti all’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti, aderenti alla Consulta Nazionale e firmatari del Protocollo d’intesa con l’ANDISU – Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, sottoscritto in data 3 giugno 2016.
Per maggiori informazioni è possibile contattare i suddetti CAF presso tutte le sedi ubicate nel territorio nazionale e/o consultare i loro siti.
✓ CONSORZIO NAZIONALE CAF CGIL > xxx.xxxxxxx.xx
✓ CAF CISL SRL > xxx.xxxxxxxx.xx
✓ CAF CONFSAL SRL > xxx.xxxxxxxxxx.xx
✓ CAF U.G.L. SRL > xxx.xxxxxx.xx
✓ C.A.A.F. F.A.B.I. SRL > xxx.xxxxxxxx.xx
✓ CAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF PENSIONATI E DIPENDENTI C.I.A. SRL > xxx.xxx-xxx.xx
✓ CAF CISAL SRL > xxx.xxxxxxxx.xx
✓ CAF COLDIRETTI SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
✓ ASSOCAAF SPA > xxx.xxxxxxxx.xx
✓ CAF 50 & PIU’ SRL > xxx.00xxxx.xx
✓ CAF DELL’INDUSTRIA DELL’EMILIA CENTRALE SPA > xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
✓ C.A.F. – U.C.I. SRL > xxx.xxxxxx.xx
✓ CAF SICUREZZA FISCALE SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF CONFARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDENTI SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF E.N.P.T.A. SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL > xxx.xxxx.xx
✓ TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
✓ CENTRODI ASSISTENZA FISCALE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI SPA > xxx.xxxxxx.xx
✓ CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE ASSOCINTRIBUENTI SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF SERVIZI FISCALI SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF DIPENDENTI E PENSIONATI U.S.P.P.I.D.A.P. SRL > xxx.xxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF FE.NA.PI. SRL > xxx.xxxxxx.xx
✓ CAF C.A.S.A. DIPENDENTI E PENSIONATI SRL > xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
✓ CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE U.S.A.E. SRL > xxx.xxxxxxx.xx
✓ CAF DIPENDENTI E PENSIONATI A.I.C. SRL > xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
✓ SILCED ZEROCARTA CAF SRL UNIPERSONALE > xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
✓ C.A.F. CNAI SRL – CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE CNAI SRL > xxx.xxxx.xx
✓ ASPPI CAF SRL > xxx.xxxxxxxx.xx
✓ EUROCAF SRL > xxx.xxxxxxx.xx
✓ CAF CISAS SRL > xxx.xxxxxxxx.xx
✓ CENTRO ASSISTENZA FISCALE – AEUROPEAN SRL > xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF ITALIA SRL > xxx.xxxxxxxxx.xxx
✓ CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF CNDL SPA – CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA > xxx.xxxx.xx
✓ CAF CONFLAVORATORI SRL
✓ CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI SRL > xxx.xxxxxxxxxx.xx
✓ CAF UNIMPRESA SRL > xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx00.xxx
✓ CAF PROFESSIONE FISCO SRL > xxx.xxxxx.xx
✓ CAF – LAVORO E FISCO SRL > xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
✓ CAF UNSIC SRL > xxx.xxxxx.xx
✓ CAF SIALS SRL > xxx.xxxxxxxx.xx
✓ CENTRO DI ASSISTENZA SERVIZI DI BASE SRL > xxx.xxxxxx.xx
✓ C.A.F. CONF.A.S.I. SRL > xxx.xxxxxxxxxx.xx
✓ CAF EUROPEO SRL > xxx.xxxxxxxxxx.xx
✓ CAF ANMIL SRL > xxx.xxx.xxxxx.xx
✓ CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL > xxx.xxxxxxxxxx.xx
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Oggetto del trattamento sono i dati personali ossia le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.
2. Finalità del trattamento
Per “trattamento” di dati personali si intende qualsiasi operazione, o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. E' sufficiente anche una sola delle operazioni elencate per ritenere in corso un trattamento di dati personale.
Senza il suo consenso espresso, i dati personali saranno trattati per le finalità istituzionali (attività connesse all’erogazione dei benefici richiesti - borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario - riconducibili agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all’art. 68 del Codice Privacy), e per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le categorie particolari di dati personali (informazioni che “…rilevano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona fisica”) eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate. Altre finalità saranno ricondotte alle attività di rilevazione statistica.
Solo con il suo consenso espresso, i dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti, alla promozione degli stessi e delle iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate e/o patrocinate dall’Ente (invio email, posta e/o sms e/o contatti telefonici).
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n°2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
4. Base giuridica del trattamento
Il trattamento di dati personali da parte del Titolare, soggetto pubblico non economico, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18 comma 2 del Codice Privacy). Il trattamento dei dati sensibili da parte del Titolare, soggetto pubblico non economico, è consentito per le finalità istituzionali riconducibili agli interventi di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 68 del Codice Privacy.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dal concorso e l’impossibilità ad ottenere i benefici.
6. Accesso ai dati
I Suoi dati saranno trattati dal Titolare, dal Responsabile della protezione dati, dai Responsabili del trattamento (da lui nominati), dagli Incaricati del trattamento (strettamente autorizzati) e dagli Amministratori di sistema. Essi saranno accessibili inoltre a quei studenti ai quali è affidato il compito di svolgere attività per conto del Titolare per l’espletamento delle finalità istituzionali.
7. Comunicazione dei dati a terzi
Senza il suo consenso espresso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei studenti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento delle finalità istituzionali (es. Istituzioni universitarie, Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza, Istituti di credito, Questura, ecc.). I Suoi dati personali, altresì, potranno essere comunicati ad altri studenti che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e a terzi, fornitori di servizi, cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle finalità istituzionali (es. CAF, ecc.). I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
8. Tempi di conservazione
L'ERSU di Xxxxxxx conserva i dati personali per non oltre 10 anni dalla conclusione dei procedimenti amministrativi per le finalità istituzionali e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge.
9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
10. Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
11. Modalità di esercizio dei diritti
In qualsiasi momento, potrà esercitare i Suoi diritti (di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso nei casi in cui il trattamento non sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per adempiere a un obbligo legale; di proporre reclamo al Garante della Privacy) inviando una raccomandata a/r all’ERSU di Messina, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxx xx000 00000 Xxxxxxx, una email a xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.xx oppure una PEC a xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
12. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’ERSU di Messina nella figura del Presidente del C.d.A., con sede legale in xxx Xxxxxxxxxx xx000 00000 Xxxxxxx, tel. 000.0000000 e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è il Dirigente Arch. Xxx Xxxxxxx tel. 090/3718636 email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente U.O.B.1 Arch. Xxxxxx Xxxxxxx (tel. 090/3718620 email xxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.xx