CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
TRA
La società/ditta individuale ..., con sede in ..., C.F. n. ..., P. IVA n. ..., rappresentata nel presente atto da ..., nato/a a ..., il ..., residente a ..., in via/piazza ..., C.F. n. ..., in qualità di titolare/legale rappresentante (di seguito anche “Committente”)
E
L’Associazione Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano Lodi Monza e Brianza, C.F. 80057430151, con sede in Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, rappresentata nel presente atto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Segretario Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione (di seguito anche “Esecutore del servizio” o “Esecutore”)
Premesso che:
Il d.l. n. 21/2022, il d.l. n. 115/2022, il d.l. n. 144/2022 e successive disposizioni (di seguito “Normativa”) hanno previsto la possibilità per le imprese di utilizzare un credito d’imposta quale parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
Il Committente è socio di Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano Lodi Monza e Brianza e in regola col pagamento della quota associativa;
Il Committente intende effettuare la verifica e il conteggio del credito d’imposta, eventualmente spettante in base alla normativa suindicata;
L’Esecutore è stato individuato dal Committente quale soggetto qualificato per svolgere detto servizio di verifica e conteggio del contributo straordinario, da erogarsi sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
tanto premesso, le Parti convengono quanto segue
1.1. Oggetto del Contratto è il conferimento all’Esecutore, che accetta, dell'incarico di svolgere a titolo gratuito il servizio di verifica e conteggio del contributo straordinario – da erogarsi sotto forma di credito d’imposta – eventualmente spettante al Committente, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, come previsto dalla Normativa.
2.1. Gli effetti del presente Contratto avranno decorrenza dalla data della sottoscrizione e termineranno il giorno della consegna da parte dell’Esecutore della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta, eventualmente spettante.
3. Obblighi del Committente
3.1. Il Committente si obbliga a comunicare all’Esecutore del servizio, in maniera completa ed esaustiva, nonché nei tempi e nei modi indicati da quest’ultimo, ogni dato, informazione o documento che si renda necessario per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente Contratto.
3.2. La documentazione necessaria è meglio specificata nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente Contratto.
4. Obblighi dell’Esecutore
4.1. L’Esecutore del servizio si impegna a fornire al Committente il conteggio del credito d’imposta eventualmente spettante, come previsto dalla suindicata normativa, entro il termine di 30 gg. dall’avvenuta consegna totale della documentazione necessaria di cui all’Allegato B.
5. Limitazione di responsabilità
5.1. L’Esecutore sarà considerato esente da qualsivoglia responsabilità che possa derivare direttamente o indirettamente da danni e/o vizi riconducibili all’erogazione delle sue prestazioni, salvo il caso di dolo o colpa grave dell’Esecutore stesso. Di conseguenza, l’Esecutore non potrà ritenersi garante esplicito o implicito dell’esattezza, attendibilità o completezza delle informazioni e/o dei conteggi rilasciati alla Committente.
5.2 Resta inteso che in ogni caso l’Esecutore non può esser ritenuto responsabile per danni e/o vizi che siano conseguenza dell’inesatta o incompleta comunicazione dei dati, informazioni o documenti di cui all’art. 3. A tal fine, il Committente si obbliga a tenere indenne l’Esecutore da qualsivoglia pretesa di terzi o sanzione dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa derivante dai suddetti danni e/o vizi.
6. Risoluzione e recesso
6.1. Tutte le obbligazioni previste dal presente contratto sono determinanti ai fini dell’erogazione del servizio. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle obbligazioni predette (a titolo esemplificativo, la mancata consegna della documentazione richiesta dall’Esecutore, nei tempi e nei modi indicati da quest’ultimo) comporterà la risoluzione ipso iure del contratto.
6.2. L’Esecutore potrà altresì recedere ad nutum dal presente contratto in qualsiasi momento. Resta inteso che, in ogni caso, l’Esecutore potrà recedere dal presente contratto in caso di impossibilità a svolgere la prestazione di cui all’art. 1.
6.3. La risoluzione e il recesso di cui ai precedenti commi si verificano automaticamente mediante unilaterale dichiarazione dell’Esecutore, da farsi con lettera raccomandata a.r. o PEC.
7. Legge applicabile e foro competente
7.1. Al Contratto si applica la legge italiana.
7.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
8. Modifiche
8.1. Eventuali accordi modificativi del Contratto dovranno essere conclusi per iscritto e sottoscritti da entrambe le Parti a pena di nullità.
9. Tolleranza
9.1. L’eventuale tolleranza di alcuna delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere dall’altra in violazione delle disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata quale rinunzia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previste.
10. Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del d.lgs. n. 196/2003 (“Codice della privacy”) e successive modificazioni. Il trattamento sarà svolto per le finalità e secondo le modalità specificate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto.
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Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente, intendendole come sottoscritte una per una.
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