CONTRATTO DI SERVIZIO TRA
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA
IL COMUNE DI MUGGIA E NET S.p.A.
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
Dal 01.10.2015 al 31.12.2020
COMUNE DI MUGGIA
CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE
L’anno duemilaquindici, addì 07 del mese di settembre in Xxxxxx Xxxxxxx, 0, nella Residenza Comunale ;
fra
Il COMUNE DI MUGGIA, P.Iva 00111990321, rappresentato dall’arch. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Palmanova (UD) il 01/10/1963, in qualità di responsabile tecnico del Comune di Muggia, domiciliato per la carica in Muggia, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, autorizzato alla presente stipula con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 23.03.2015;
e
La Società NET S.P.A., con sede in Udine, xxxxx Xxxxx x. 0/X, C.F. 94015790309, iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine, rappresentata dal Direttore generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 29/01/1964, autorizzato alla firma del presente atto con verbale del Consiglio di Amministrazione della succitata società.
PREMESSO CHE
− la società Net Spa, società a capitale interamente pubblico, è nata dalla trasformazione dell’Azienda Speciale A.T.M., ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale di Udine n. 5 d’ord. del 22/01/2001;
− tra i compiti della succitata Azienda sono ricompresi i servizi di igiene urbana ed ambientale così come meglio specificati all’art. 4 dello Statuto aziendale;
− Il Comune di Muggia è attualmente socio della Net Spa;
− con deliberazione n. 3/2015 del 09/02/2015 il Consiglio comunale ha confermato il ricorso all’attuale modello dell’ “in house providing” per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed ha affidato il servizio suddetto alla Società NET spa stabilendo altresì l’istituzione nel prossimo futuro della raccolta porta a porta della frazione indifferenziata, e prosecuzione al momento della modalità attuale di svolgimento del servizio mediante rinnovo ed acquisto di nuovi contenitori di raccolta ammortizzabili per i successivi cinque anni con decorrenza 01.01.2016 pertanto fino al 31.12.2020 conferendo
contestualmente mandato alla Giunta comunale per la definizione degli atti contrattuali;
− che è stata pubblicata sul sito Web, del Comune di Muggia, a far data dal 16/03/2015 la Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2013;
− con deliberazione n. 62 del 23.03.2015 della Giunta del Comune di Muggia, in esecuzione della citata delibera consiliare n. 3/2015 è stata confermata l’ approvazione dello Statuto della società NET SpA e quanto contenuto nella Deliberazione di Consiglio Comunale citata;
− le schede tecniche relative agli aspetti quali/quantitativi ed economici del servizio, costituiscono allegati al presente contratto e ne fanno parte integrante e sostanziale;
− con deliberazione del Consiglio Comunale di Muggia n 52 del 24/06/1998 è stato adottato il Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani,
Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le sottoscritte parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del Contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento, in esclusiva, da parte del Comune di Muggia (di seguito chiamato “Comune”) a Net Spa (di seguito chiamata “Società”), ex art. 198 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni ed art. 34 comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179, del servizio di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e dei Rifiuti delle raccolte differenziate meglio specificati nella scheda tecnica allegata al presente contratto.
2. Ai fini della determinazione dei prezzi, della rinegoziazione degli stessi in caso di rinnovo, o di modifiche al servizio, della quantificazione dei corrispettivi mensili e della conseguente fatturazione, i servizi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono suddivisi come segue:
A) servizi di raccolta e trasporto;
B) servizi di trattamento-smaltimento.
3. Si intendono comprese nel presente contratto, in quanto necessarie per l’espletamento dei servizi di cui al precedente punto 1, anche le seguenti ulteriori attività:
(a) gestione ed elaborazione dei dati di produzione dei rifiuti ai fini statistici;
(b) studi e proposte di miglioramenti ed ottimizzazioni in relazione all’evoluzione della normativa nazionale o regionale, alla pianificazione regionale e provinciale, alle esigenze specifiche del Comune e/o, in generale, nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi;
(c) gestione autonoma dei rapporti con i consorzi CONAI e/o altri soggetti equivalenti per la gestione degli imballaggi, secondo quanto dettagliato al successivo art. 8;
(d) predisposizione e compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per tutte le tipologie di rifiuto gestite dalla Società per conto del Comune, restando cura e responsabilità dello stesso il relativo deposito presso la competente CCIAA;
Art. 2 - Servizi accessori
1. Le parti convengono che potranno essere distintamente affidati alla Società anche altri servizi accessori fra quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, inerenti il servizio di igiene ambientale:
a) Raccolte differenziate diverse da quelle indicate all’art. 1
b) Lavaggio strade
c) Custodia e gestione integrale delle eco piazzole
d) Gestione dei rifiuti prodotti in caso di manifestazioni (Carnevale)
e) Bonifica discariche abusive
f) Progettazione ed assistenza tecnica per il passaggio tassa-tariffa secondo la normativa in vigore
g) Gestione del sistema tariffario compresa eventuale bollettazione/ fatturazione/riscossione,
h) Consulenza tecnica di carattere ambientale e predisposizione di piani e/o regolamenti in materia
i) Progettazione di nuovi servizi /impianti
j) Progettazione e realizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione sui temi dell’igiene urbana
k) Gestione per conto del Comune di eventuali contratti di appalto sottoscritti dallo stesso con ditte terze.
2. L’esecuzione dei servizi accessori di cui sopra, su precisa richiesta del Comune, dovrà essere concordata tra le parti, con le seguenti modalità:
a) richiesta scritta del Comune;
b) inoltro del preventivo tecnico – economico dell’intervento da parte della Società;
c) accettazione scritta da parte del Comune del preventivo tecnico – economico e conferma scritta della richiesta di esecuzione dell’intervento.
Art. 3 - Durata del contratto
1. Il presente contratto, avrà durata di anni 5 (cinque e 3 mesi) a decorrere dal 01.10.2015 al 31.12.2020.
2. Ferma restando l’esclusione del tacito rinnovo, il presente contratto potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per periodi inferiori, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, previa manifestazione di volontà delle Parti – da rendere con congruo anticipo in via formale e con riserva del diritto di rinegoziare le condizioni, sia tecniche che economiche - da formalizzare, prima della scadenza, da parte dei rispettivi Organi competenti. Ai fini del presente comma la proposta di rinnovo dovrà essere manifestata da una delle Parti entro il 20.10.2020, e la relativa accettazione o proposta di rinegoziazione della controparte dovrà essere manifestata entro i dieci giorni successivi al ricevimento della proposta, entrambe da recapitarsi a mezzo racc. A.R. o P.E.C. presso le rispettive sedi legali al momento delle predette comunicazioni.
3. Qualora per sopravvenute disposizioni normative o delle Pubbliche Autorità, il contratto dovesse essere risolto prima della scadenza naturale o rinnovata, le Parti nulla potranno reciprocamente pretendere l’una dall’altra, a titolo di indennizzo, risarcimento o quant’altro, in dipendenza della risoluzione anticipata per la predetta causa, fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni fino a quel momento eseguite.
4. Il Comune è altresì reso edotto che con riferimento agli artt. 200 e 202 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il presente contratto di servizio si interromperà automaticamente qualora, a seguito della delimitazione dell’ATO che dovrà comprendere anche il Comune di Muggia ed alla costituzione della relativa Autorità d’Ambito, quest’ultima dovesse procedere all’indizione ed all’aggiudicazione della prevista gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’intero ATO ad un unico nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, al quale, peraltro, tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore potranno cedere contestualmente il rispettivo ramo d’azienda (art. 202 comma 6 D.lgs 152/06).
Art. 4 - Passaggio Tassa-Tariffa-Tari
1. In relazione a quanto disposto dalle norme in materia e alle relative vigenti scadenze per il passaggio a Tariffa/TARI, la Società dovrà predisporre, nell’ambito dei servizi accessori di cui all’art. 2 del presente contratto, su richiesta del Comune formulata con un preavviso di almeno 2 (due) mesi ed a titolo gratuito, il relativo Piano Finanziario, che dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:
• Relazione tecnica di accompagnamento;
• Simulazione tariffaria;
• Eventuale Regolamento TARI o proposta di modifica del Regolamento esistente.
2. Su richiesta del Comune, la Società dovrà altresì predisporre un piano operativo per la gestione diretta dello sportello Tari, eventualmente in forma coordinata con altri Comuni del bacino della Società, in termini ed a condizioni economiche da definirsi tra le parti con apposito disciplinare aggiuntivo al presente contratto.
Art. 5 - Campagne informative e di sensibilizzazione
1. La Società, su richiesta del Comune e di concerto con lo stesso, nell’ambito dei servizi accessori di cui all’art. 2 del presente contratto, potrà svolgere funzioni di progettazione e gestione di attività d’informazione e sensibilizzazione ambientale della popolazione, con particolare riferimento al problema della produzione, della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti.
Art. 6 - Corrispettivo e revisione prezzi
1 Per l’anno 2016 il corrispettivo presunto dovuto dal Comune alla Società per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento-smaltimento di tutti i rifiuti di cui all’art. 1 del presente contratto sarà pari a circa complessivi € 1.512.777,20 circa (diconsi unmilionecinquecentododicimilasettecentosettantasette,20), di cui € 1.005.000,00 (diconsi unmilionecinquemilaeuro,00) per i servizi di spazzamento, pulizia caditoie, presidio centro di raccolta, raccolta e trasporto rifiuti ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge.
L’importo per i servizi di recupero-smaltimento risulta dal prodotto tra i prezzi unitari delle prestazioni e le quantità stimate delle stesse per l’intero anno 2016, come da proposta economica allegata al presente contratto.
Pertanto, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il corrispettivo complessivo effettivo per il 2016 (lo stesso varrà anche per gli anni successivi), potrà discostarsi dal valore sopra indicato soltanto in relazione alle quantità/modalità delle prestazioni di raccolta e trasporto che dovessero modificarsi nel frattempo e/o alle quantità dei rifiuti che saranno effettivamente trattati-smaltiti per conto del Comune, fermi restando i prezzi unitari offerti (o revisionati).
2. A partire dal 01.01.2017, salvo eventuali modifiche quali - quantitative dei servizi previsti di raccolta e trasporto, il cui costo in tal caso sarà soggetto ad adeguamento dal momento dell’attuazione delle modifiche stesse secondo quanto indicato all’art. 13, il costo di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto (ed i relativi prezzi unitari) di cui al punto 1 dell’articolo 6, sarà soggetto a sola rivalutazione annuale con la formula di revisione del successivo punto 6.
3. I prezzi di trattamento-smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto prevista, saranno riformulati da Net Spa ad inizio di ciascun anno sulla base dell’evoluzione delle condizioni di mercato vigenti al momento e prevedibili per l’intero anno e della disponibilità e localizzazione degli impianti che potranno essere utilizzati da Net in ambito sia provinciale, che regionale che nazionale o all’estero. Tali prezzi saranno rideterminati entro la fine dell’anno al quale i servizi si riferiscono qualora si verifichino variazioni nella quantità di rifiuti complessivamente affidati in gestione a Net e/o nei prezzi praticati dai fornitori della stessa Net, tali da comportarne la diminuzione dei relativi costi di funzionamento precedentemente determinati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all’art. 19 dello statuto, procede alla rideterminazione dei prezzi precedentemente applicati.
4. Nel caso di aggiornamento da parte degli Enti competenti delle tasse locali di smaltimento, i prezzi di trattamento-smaltimento verranno automaticamente ed immediatamente adeguati in relazione alla variazione intervenuta, così come nel caso di ulteriori e diverse imposte e/o tasse che dovessero essere introdotte o modificate per effetto di legge.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, i prezzi per smaltimento verranno automaticamente e prontamente adeguati in relazione alla variazione intervenuta anche nel caso di accadimenti straordinari ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà delle Parti, che comportino modifiche per Net delle condizioni di mercato relative agli smaltimenti di taluni rifiuti oggetto di contratto,
ivi compreso lo smaltimento di rifiuti inerenti i servizi accessori. A tal fine la Società si obbliga ad informare prontamente il Comune delle nuove condizioni economiche ad essa applicate.
6. I prezzi unitari dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed attività complementari ed il corrispettivo complessivo annuo degli stessi (salvo modifiche quali- quantitative), saranno soggetti annualmente a revisione (prima revisione 01.01.2017) assumendo a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT FOI NT 3.1..
In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all’art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
7. In caso di rinnovo del presente contratto, tutti i corrispettivi andranno nuovamente rinegoziati, come previsto al precedente art. 3, comma 2.
Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo
1. Il corrispettivo annuo di cui al precedente art. 6, verrà fatturato con frequenza mensile, nella misura di 1/12 dell’importo complessivo annuo, per tutte le voci di costo indicate nella proposta economica allegata al presente contratto, con eccezione di quelle relative agli smaltimenti, il cui corrispettivo verrà fatturato con frequenza mensile sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente trattate/smaltite nel mese di competenza.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo avverrà su presentazione di regolare fattura emessa l’ultimo giorno del mese di competenza, con scadenza del pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte del Comune.
3. La Società applicherà gli interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. N. 231 del 09/10/02, a partire dal quinto giorno successivo al ricevimento da parte del Comune della diffida ad adempiere. Detti interessi saranno automaticamente addebitati al Comune sulla prima fattura emessa dopo il pagamento.
4. Le modalità di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi inerenti i servizi accessori saranno stabilite nell’ambito degli specifici accordi di cui al punto 2 del precedente art. 2.
Art. 8 - Rapporti con il CONAI
1. Il Comune si impegna a rilasciare alla Società la delega per la riscossione dei contributi di cui all’Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio, secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 1, e fino alla scadenza naturale dello stesso, salvo gli eventuali successivi rinnovi.
2. Il Comune darà immediata comunicazione alle filiere del CONAI dell’espressa delega rilasciata alla Società circa la riscossione dei contributi stessi.
Art. 9 - Attrezzature di servizio, proprietà
1. La Società potrà fornire, su richiesta del Comune, proprie attrezzature per l’espletamento del servizio, a fronte di un corrispettivo da stabilirsi con i prezzi di mercato del momento. La Società potrà, inoltre, fornire attrezzature per l’ottimizzazione del servizio anche di propria iniziativa ed eventualmente consegnare le stesse direttamente agli utenti in comodato d’uso gratuito, sulla scorta di appositi separati contratti d’uso. La Net utilizzerà (per inizio appalto) le attrezzature già in uso al Comune ed acquisterà per conto del Comune e previa intesa con lo stesso quelle necessarie per espletare i servizi.
2. Al termine del contratto, da qualunque motivo determinato, tutte le suddette attrezzature di proprietà della Società date in comodato gratuito, sia insistenti sul territorio comunale, sia consegnate in uso agli utenti, saranno ritirate dalla Società o cedute a titolo oneroso al Comune qualora interessato, per consentire la prosecuzione dell’utilizzo degli stessi da parte degli interessati.
Art. 10 - Carattere del Servizio
1. Tutti i servizi oggetto del presente contratto sono da considerare, ad ogni effetto, servizi di pubblico interesse di cui alla L. 146/1990. Tali servizi, pertanto, non possono essere abbandonati, sospesi, interrotti, salvi i casi di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Società.
2. In caso di sospensione, di abbandono, di interruzione, anche parziali, senza giustificato motivo, il Comune potrà sostituirsi alla Società per l’esecuzione dei medesimi, addebitando a questa l’onere sostenuto per l’espletamento in via sostitutiva delle attività succitate anche mediante ricorso a imprese terze, ferma restando la congruità del costo addebitato per il servizio sostitutivo effettuato, sulla base dei prezzi previsti nel presente contratto.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Società si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss. mm. relative alla copertura dei servizi pubblici essenziali indicati dal Comune.
4. Il Comune, per tutto il periodo di affidamento del servizio, permette alla Società di utilizzare il suolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione, manutenzione ed estensione dei servizi oggetto di contratto, senza diritto alla corresponsione di indennizzo alcuno e senza necessità di preventiva richiesta di autorizzazione al Comune.
5. Tutti i rifiuti raccolti sul territorio comunale diventano di proprietà della Società dal momento del conferimento da parte dell’utenza servita nelle forme e nei contenitori previsti.
6. La Società garantisce a proprio carico il corretto recupero/smaltimento di ogni tipologia e frazione di rifiuto secondo le disposizioni di legge ed il criterio dell’economia aziendale.
Art. 11 - Obblighi e responsabilità della Società
1. La Società si impegna ad espletare il servizio di cui al presente contratto secondo le disposizioni e con le modalità previste dal contratto stesso, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché in ottemperanza ai regolamenti e alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità.
2. In particolare la Società si impegna a mantenere o a realizzare, ove e come previsto, gli standard quali-quantitativi di servizio risultanti dalla scheda dei servizi allegata al presente contratto.
3. Nel corso dell’espletamento dei servizi la Società è tenuta a dare pronta comunicazione al Comune di qualsiasi illecito riscontrato (conferimento abusivo di rifiuti, depositi di immondizie od altro sulle strade, danneggiamenti ai beni mobili ed immobili di servizio, ecc.) fornendo tutte le indicazioni possibili per l’individuazione dei trasgressori.
4. La Società si impegna altresì a porre in essere tutte le attività necessarie per consentire al Comune di verificare, periodicamente, il rispetto degli standard di qualità-quantità dei servizi erogati.
5. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di previdenza sociale, è tenuta all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito.
6. La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati alle persone e alle cose, tanto del Comune quanto di terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio espletato per fatti ad essa imputabili. A tal fine, la Società si obbliga ad adottare nell’esecuzione dei lavori, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e l’incolumità dei terzi.
7. La Società è tenuta a cautelarsi con la stipula di idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, intendendosi come tale, a tutti gli effetti, anche il Comune.
8. La Società ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ed agli organi di controllo preposti eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi provocati da terzi e rilevati nell’espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.
9. La Società si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque pretesa, azione o rivalsa avanzate da terzi, che possa derivare da comprovato mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente previsti per negligenza o per colpa della Società.
10. La Società si impegna a fornire al Comune i dati fondamentali relativi alla gestione tecnica del servizio e a tenere informato il Comune in relazione a possibili rischi ambientali, di cui dovesse venire a conoscenza.
11. Il Comune autorizza la Società all’affidamento di tutte o di parte delle prestazioni a terzi, fatta salva comunque l’esclusiva responsabilità della Società per gli obblighi derivanti dal presente contratto, rimanendo essa unico responsabile nei confronti del Comune per l’esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.
12. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali soggetti operanti per conto della Società. Divergenze ed accordi intercorrenti tra le stesse e la Società non daranno diritto alle medesime di avanzare richieste o pretese alcune o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
13. La Società è tenuta a vigilare sul comportamento decoroso e professionale degli operatori nei confronti dell’utenza.
14. La Società sarà responsabile della manutenzione e conservazione delle attrezzature che le verranno affidate dal Comune quali risultanti da verbale di consegna siglato dalle Parti. Essa avrà altresì l’obbligo di segnalare al Comune ogni situazione di pericolo derivante dal malfunzionamento, danneggiamento o non conformità delle suddette attrezzature, qualora non riparabili in via ordinaria, al fine di consentire al
Comune la pronta sostituzione delle stesse.
Art. 12 - Obblighi del Comune
1. Ferma restando la piena autonomia organizzativa e gestionale della Società, Il Comune - in qualità di titolare del servizio - si impegna a cooperare con la Società per agevolare il miglior espletamento possibile del servizio oggetto del presente contratto, con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti necessari ed opportuni.
2. Il suddetto obbligo di cooperazione comporterà in particolare:
(a) l’emissione delle Ordinanze Comunali che dovessero rendersi necessarie per l’espletamento del servizio;
(b) l’adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il posizionamento dei contenitori per l’effettuazione del servizio e delle eventuali basi prefabbricate per gli stessi, ove occorrenti;
(c) l’adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il transito dei mezzi addetti all’espletamento del servizio (ad esempio transito su corsie riservate, accesso alle aree chiuse al traffico, permessi di sosta temporanea gratuita nelle aree a pagamento dei mezzi ed autovetture di servizio durante lo svolgimento dello stesso, ecc.);
(d) l’apposizione della segnaletica stradale orizzontale, che delimita il posizionamento dei cassonetti, altri contenitori e simili;
(e) la concessione alla Società del diritto di posa e occupazione temporanea e permanente sul terreno di proprietà comunale sia patrimoniale sia demaniale delle attrezzature ed opere accessorie (in particolare cassonetti) necessarie all’espletamento del servizio, senza pagamento di corrispettivi, tasse, canoni o indennizzi e senza necessità di preventivo consenso da parte del Comune;
(f) l’apposizione della segnaletica di divieto di sosta in relazione agli eventuali programmi di spazzamento;
(g) l’agevolazione di ogni intervento della Società per l’esecuzione di attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell’igiene ambientale e comunque al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano degli investimenti;
(h) la comunicazione alla Società, con congruo anticipo, delle proposte di modifica dei Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, acquisendone un parere preventivo e consultivo, e comunicandone tempestivamente le modifiche e gli standard adottati;
(i) l’aggiornamento costante del regolamento di igiene urbana in tema di orari e
modalità di svolgimento delle raccolte e di pulizia delle strade, anche recependo le proposte formulate in tal senso dalla Società, affinché risultino adeguatamente disciplinati in qualsiasi momento anche i comportamenti che devono essere tenuti dai cittadini-utenti;
(j) l’attuazione di efficaci e costanti interventi di controllo dei comportamenti dei cittadini e di sanzionamento degli autori delle infrazioni al regolamento comunale di gestione dei rifiuti, anche per salvaguardare l’operato quotidiano degli operatori della Società, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti (per es. per abbandoni di rifiuti in luoghi non autorizzati, o fuori orario, o nei giorni non ammessi, o al di fuori dei contenitori, o nei contenitori sbagliati, ecc.);
(k) la verifica, all’atto del rilascio di qualsiasi autorizzazione per uso ed occupazione di suolo pubblico a qualsiasi fine (commercio ambulante, manifestazioni, spettacoli, esposizione di sedie e tavolini, realizzazione di chioschi temporanei, ecc.) che i richiedenti abbiano previamente concordato con la Società le condizioni di fornitura degli occorrenti servizi straordinari di pulizia del suolo pubblico e di asporto dei rifiuti derivanti dalle autorizzande attività, per tutto il tempo previsto;
(l) la pronta verifica che, in caso contrario, i soggetti obbligati provvedano effettivamente a ridurre in pristino stato le aree occupate, a propria cura e spese ed a produrre prova del regolare smaltimento di tutti i rifiuti prodotti;
(m) il permesso di accedere a tutte le informazioni in possesso del Comune necessarie alla gestione del servizio di igiene urbana, garantendo la massima disponibilità e collaborazione da parte dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
(n) la tempestiva comunicazione alla Società dei programmi di sviluppo urbanistico inerenti a nuovi insediamenti abitativi o produttivi o nuova urbanizzazione, al fine di concordare eventuali potenziamenti dei servizi in atto.
3. I rapporti relativi al presente contratto verranno gestiti, per il Comune, da un dirigente e/o funzionario che verrà individuato mediante apposita comunicazione. Analoga comunicazione verrà effettuata da parte della Società per l’indicazione del proprio referente.
Art. 13 - Variazione della consistenza dei servizi
1. Il Comune e la Società possono richiedere e, rispettivamente, proporre in qualsiasi momento, la modifica delle modalità di svolgimento di singoli servizi o la loro implementazione (per esempio per l’introduzione di nuove forme e/o tipologie di raccolta differenziata).
In tutti i casi suddetti si procederà all’analisi dei costi ed alla determinazione puntuale delle variazioni degli stessi rispetto alla situazione preesistente.
2. Le modalità di esecuzione e l’entità dei singoli servizi sono quelle previste negli allegati, che dovranno essere puntualmente aggiornati a seguito di qualsiasi modifica delle previste condizioni operative, o integrati a fronte dell‘istituzione di qualsiasi nuovo servizio.
Ogni nuova modifica dello stesso andrà soggetta all’approvazione preventiva e puntuale da parte della Giunta Comunale.
Art. 14 - Forme di controllo sul servizio
La Società è tenuta a presentare al Comune report mensili, riportanti i dati quantitativi dei rifiuti raccolti, e su richiesta del Comune ulteriori report contenenti dati, atti a verificare la corretta gestione del servizio in relazione agli standard qualitativi previsti e alla corretta esecuzione dei servizi affidati.
Il Comune potrà comunque richiedere alla Società l’effettuazione in qualsiasi momento di ispezioni e/o controlli in contraddittorio della qualità e regolarità di espletamento dei servizi.
Le parti potranno altresì concordare l’organizzazione di incontri di carattere tecnico per l’analisi e la risoluzione di qualsiasi problematica relativa ai servizi svolti.
Art. 15 - Penali
Salvo che il fatto non implichi anche l’applicazione di sanzioni penali, o non ricorra uno dei casi previsti dal presente Capitolato per il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal Capitolato di servizio, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e notificate dal Comune, la Società oltre all'obbligo di ovviare al più presto, è passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 800,00 (ottocento/00) per ogni singola infrazione, determinata ed applicata ad insindacabile giudizio e parere dal Comune in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.
L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la Società avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo fax.
Le sanzioni verranno applicate alla Società anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o
per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.
L’entità delle penali è così stabilita:
a)- Per la completa o parziale interruzione del servizio di raccolta e trasporto:
per ogni giorno di completa o parziale interruzione di ogni singola tipologia di servizio non svolto nel giorno prestabilito: Euro. 800
b)- Per qualsiasi altra inadempienza o inosservanza al presente Capitolato: per ogni fatto accertato: minimo Euro. 100, massimo Euro. 800.
Il Comune procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di risoluzione del contenzioso. E’ ammessa, su motivata richiesta della Società, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l’inadempienza non è imputabile alla Società.
L’applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti della Società per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Società rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti la Società deve dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio e deve essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio. Il Comune effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati del Comune, senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.
Art. 16 - Recesso, Risoluzione
1- Per quanto concerne l’espletamento di tutti i servizi previsti dal contratto , nel caso di eventuali nuovi obblighi imposti dalle Autorità competenti nazionali, regionali e locali, nonché in relazione ad ogni possibile accadimento indipendente dalla volontà delle Parti, vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto, la Società ed il Comune saranno legittimati a chiedere la revisione delle presenti condizioni contrattuali, fatto salvo il diritto di recesso, anche ai sensi di quanto prevede l’art.
1467 del C.C..
2- Fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, costituiscono cause di risoluzione del contratto:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi e dei doveri contrattuali di entrambe le parti, ivi compreso il mancato puntuale pagamento – totale o parziale – del corrispettivo contrattualmente pattuito;
b) abbandono, interruzione, sospensione, anche parziali dei servizi oggetto del presente contratto, salvo il caso in cui gli stessi siano giustificati da motivi di caso fortuito e/o forza maggiore o, comunque, non imputabili alla Società o nell’ipotesi in cui vi sia stato un preventivo assenso del Comune.
Art. 17 - Cessione del contratto
1. In caso di conferimento del ramo aziendale di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte di Net Spa ad altro costituendo soggetto pubblico, o in caso di fusione con altre aziende pubbliche similari, il nuovo soggetto subentrerà alla Società senza soluzione di continuità anche nello svolgimento di tutti i servizi regolati dal presente contratto ed in tutti gli obblighi conseguenti ed inerenti salva l’autorizzazione del Comune di Muggia.
Art. 18 - Controversie
1. La Società elegge il proprio domicilio in Udine, xxxxx Xxxxx 0/X, il Comune presso la sede municipale.
Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione o esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente all’esercizio della gestione, saranno devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Udine.
Art. 19 - Rinvio normativo
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore.
Art. 20 - Allegati al Contratto
1. Fanno parte integrante del Contratto i seguenti allegati tecnici:
A. Prospetto per prezzi unitari già avanzato da NET s.p.a. (dopo approvazione del controllo analogo aziendale)
B. Capitolato Servizi
Art. 21 - Spese
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell’affidatario.
Art. 22 - Registrazione
1. Le prestazioni indicate nel presente contratto sono integralmente imponibili IVA. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente.
Il Comune Net Spa
Art. 23 - Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 C.C. si approvano espressamente per iscritto, previa lettura, le seguenti clausole:
Art. 3 (Durata del contratto) Art. 6 (Corrispettivo)
Art. 15 (Penali)
Art. 16 (Risoluzione, Recesso) Art. 18 (Controversie)
Il Comune Net Spa
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Data verifica 10-09-2015 12:11 GMT
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Impronta del documento B83A1E9FFD022591668AECAFC03C5FB590C226FD
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Numero di firmatari: 2
XXXXXXX XXXXXXX
Firmatario 1
Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
Codice Identificativo 14532358
Validità del certificato 29-06-2015 00:00 GMT / 28-06-2018 23:59 GMT Data e ora della Firma 08-09-2015 15:02 GMT
Ente Certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione non presente
Stato IT
Algoritmo SHA-256
Impronta firma:
Firma Valida
2A 24 B5 A1 C7 2F 0D CA 53 13 60 94 BE X0 0X D8
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FC 1D F0 F8 81 91 91 A6 2A D0 4F 9F E1 04 66 44
Scarica certificato firma
XXXXX XXXXXXXX XXXXX
Firmatario 2
Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
Codice Identificativo 2010111625645
Validità del certificato 02-10-2013 07:51 GMT / 02-10-2016 00:00 GMT Data e ora della Firma 07-09-2015 10:36 GMT
Ente Certificatore InfoCert Firma Qualificata
Organizzazione NON PRESENTE
Stato IT
Algoritmo SHA-256
Impronta firma:
4C 6C 95 67 28 61 81 13 AB A0 2A D1 F7 D2 0A 64
E1 81 37 1A 22 2B 51 39 09 7B FF CA 02 10 E8 15
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Verifica firma Pagina 2 di 2
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6E C9 F2 1D 09 X0 0X F1 A4 9F 74 70 2A FA 61 5F
Firma Valida
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