Professione libera dedicato ai Consulenti IT contratto di assicurazione
Professione libera
dedicato ai Consulenti IT
polizza in regime “Claims Made”
Il presente set informativo contenente:
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione
Professione libera dedicato ai Consulenti IT contratto di assicurazione
in regime “Claims Made”
“Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari”
Mod. 3704 - edizione novembre 2019
Il presente documento è aggiornato alla data del 31 ottobre 2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 235.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS
n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Condizioni di Assicurazione – Professione libera dedicato ai Consulenti IT Mod. 3704 - Ed. 11/2019 - pag. 1 di 27
Professione libera
dedicato ai Consulenti IT
Condizioni di Assicurazione
Mod. 3704 - edizione novembre 2019
Indice
Indice
Indice 2
Premessa 3
Glossario 4
Norme che regolano l’assicurazione R.C. Professionale del Consulente IT 7
Premessa - Operatività garanzia, Massimale, Franchigia 7
Premessa - Ambito di operatività della garanzia - Massimale 7
Premessa - Operatività della Franchigia (o scoperto e relativo minimo) per Responsabilità Civile Professionale 7
Norme che regolano il contratto in generale 8
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Stipulazione della copertura assicurativa - cause di esclusione della operatività della polizza 8
Altre assicurazioni – secondo rischio 8
Durata dell’assicurazione - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 8
Modifiche dell’assicurazione 8
Inizio e termine della garanzia (principio “Claims Made”) 8
Aggravamento del rischio 9
Diminuzione del rischio 9
Disdetta in caso di sinistro 9
Oneri fiscali 9
Foro Competente 9
Rinvio e scelta delle norme di legge 9
Cessione 9
Rinnovo del contratto - Contratto senza tacito rinnovo 9
Avviso e Autorità 10
Risoluzione delle controversie - Arbitrato irrituale 10
Estensione territoriale 10
Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto 11
Responsabilità non solidale 11
Che cosa è assicurato 11
Garanzia Responsabilità civile professionale in regime di Claims made 11
Garanzie sempre operanti 11
Che cosa non è assicurato 13
Esclusioni 13
Persone non considerate terzi 15
Cosa fare in caso di sinistro 15
Cosa fare in caso di sinistro - Notifica di Richieste di risarcimento e circostanze 15
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 16
Concorso di colpa - Gestione della lite 16
Gestione della Difesa 16
Come posso ampliare la copertura assicurativa 18
Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) 18
Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie 20
Premessa
Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Professione libera dedicato ai Consulenti IT sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
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si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. 3705 (simplo di polizza e relative schede allegate);
il questionario Mod. 3706 forma parte integrante della presente polizza;
l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato indicato il massimale e corrisposto il relativo premio;
l'assicurazione è prestata per i massimali indicati, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa, nei relativi allegati o nel presente fascicolo Condizioni di Assicurazione;
le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall’art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).
Glossario
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Accesso l’accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l’autorizzazione o in
non autorizzato: violazione dei limiti previsti dall’autorizzazione concessa.
Agenti inquinanti: a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) qualunque sostanza solida, liquida o gassosa, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, acidi, alcali, sostanze chimiche e non, rifiuti in genere. Per rifiuti si intendono a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) anche i materiali da riciclare e ricondizionare.
Attività i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall’Assicurato in favore di terzi e professionale: definiti nella proposta di assicurazione compilata dall’Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall’Assicurato prima della decorrenza della
presente polizza.
Atto illecito: qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o a causa del mancato svolgimento, di servizi professionali, inclusi, ma non limitati a:
a) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dall’Assicurato;
b) qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla “privacy”, compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.
È considerato atto illecito anche il fatto doloso di un Prestatore di lavoro. dipendente o un praticante del professionista (o dello studio associato) o di persone fisiche delle quali l’Assicurato deve rispondere in base alla normativa vigente che regola il mercato del lavoro.
Assicurato: il soggetto nominato quale Assicurato nelle Dichiarazioni rese in polizza nonché qualsiasi Impiegato, Dirigente, Amministratore, presente passato e futuro, impiegato quale dipendente dell’Assicurato, che agisca, nelle sue funzioni e nell’ambito dei suoi doveri per conto dell’Assicurato, compresi i dipendenti a tempo determinato, i collaboratori esterni e i soggetti che, in genere, siano sotto il controllo e la diretta supervisione dell’Assicurato, o che abbiano stipulato un contratto di servizi con l’Assicurato.
Assicurazione: si intende il contratto di assicurazione.
AXA: l’assicuratore, AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Claims Made: per regime “claims made” si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa è valida per la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia temporale della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall’Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività).
Computer virus: qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione e che versa il premio dovuto alla Società.
Xxxxx: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamento a cose.
Data di retroattività: si intende la data specificata nel simplo di polizza di polizza.
Documenti: ogni genere di documenti pertinenti all’attività professionale dichiarata, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.
Eventi speciali: qualsiasi evento reale o presunto che segue:
1. Trasmissione di un computer virus;
2. Accesso non autorizzato o uso non autorizzato ad un sistema per computer;
3. Interruzione e/o mancato accesso attraverso Internet ai Servizi Internet dell’Assicurato.
Franchigia: l'importo prestabilito di perdite patrimoniali o danni, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Fatturato: l’ammontare complessivo dei corrispettivi e delle prestazioni di servizi derivanti dall’esercizio della professione che l’Assicurato dichiara ai fini I.V.A., al netto dell’I.V.A. che deve distintamente identificato tra:
• Fatturato Totale Spazio Economico Europeo
• Fatturato Totale USA e CANADA
• Fatturato Totale ROW (escluso Spazio Economico Europeo e USA e CANADA)
Nel caso di società si intende il fatturato complessivo (come sopra definito) relativo alle competenze professionali dei Consulenti indicati in polizza.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di richiesta di risarcimento.
Internet: il web mondiale o la rete mondiale di computers.
Internet advertising: qualsiasi forma di pubblicità o promozione dell’Assicurato stesso o a favore di terzi inclusa ma non limitata a disegno grafico, disegno del logo, disegno di marchi commerciali, acquisto di spazi pubblicitari in genere per conto di terzi svolta tramite Internet.
Massimale: l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese in uno stesso periodo assicurativo (si veda anche quanto normato in premessa di polizza).
Materiale contenuto: qualsiasi contenuto (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, articoli giornalistici e informazioni commerciali, eccetera) trasmesso o comunicato attraverso un servizio di internet advertising e/o un servizio internet.;
Parti: il Contraente e AXA.
Periodo di il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza richiamati in
Assicurazione: polizza compresi gli eventuali rinnovi contrattuali.
Perdite patrimoniali: qualsiasi somma per la quale l’Assicurato sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell’Assicurato, o ad accordi extragiudiziali negoziati da AXA con l'autorizzazione scritta dell’Assicurato, a condizione che tali Perdite patrimoniali non derivino da sanzioni di natura fiscale, multe, ammende, e penali contrattuali in genere, imposte e qualsiasi rischio non assicurabile secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita. Non saranno considerate Perdite patrimoniali, ai fini della presente Polizza, i corrispettivi che l’Assicurato abbia riscosso dai propri clienti e che l’Assicurato sia tenuto a restituire in conseguenza del totale e/o parziale inadempimento da parte dei servizi professionali definiti in polizza.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dalla Contraente ad AXA.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
PKI (Public key metodi, strumenti e procedure incluso il software, hardware e firmware ad essi connesso, per infrastructure) stabilire e gestire un sistema sicuro per lo scambio di informazioni elettroniche che comportino l’uso di Authority di certificazione, certificati digitali, firme digitali, chiavi pubbliche e/o private, o
qualunque altra similare forma di tecnologia, in qualunque modo sia denominata.
Richiesta qualsiasi richiesta intentata nei confronti dell’Assicurato per Perdite patrimoniali o altre
di risarcimento: perdite economiche per le quali è prestata l’Assicurazione.
Servizi internet: i seguenti servizi resi sulla rete mondiale, comunemente denominata “Internet”:
1. Servizi per computers in relazione ad hardware e software;
2. Servizi Internet tecnologici;
3. Internet advertising;
4. Servizi Internet Media;
5. accesso diretto o “on line” alla rete internet;
6. disegno, costruzione, direzione e/o manutenzione di un sito internet;
7. servizi elettronici e-mail;
8. direzione e controllo di “chat rooms” e siti interattivi in genere;
9. sviluppo e installazione di software per crittografare da usarsi sulla rete; 10.integrazione di informazioni elettroniche in un sito internet;
11. accesso alla rete Internet tramite browser e/o la comunicazione di un indirizzo internet;
12. acquisto, ricerca, raccolta, registrazione e preparazione di materiale per i succitati servizi.
Servizi Internet i servizi di Internet Advertising, webcasting, pubblicazioni elettroniche, trasmissioni,
Media: ripubblicazioni, ritrasmissioni, nonché creazione, produzione, distribuzione, esibizione, ricerca e preparazione di materiale contenuto in connessione con i servizi internet resi dall’Assicurato.
Servizi per servizi per computers comprese analisi ed integrazioni di sistemi computerizzati inclusi
computer: disegno, programmazione ed elaborazione nonchè consulenza, distribuzione, installazione e manutenzione di hardware e software nonché attività di formazione per l’uso di tale hardware/software in connessione con i servizi internet resi dall’Assicurato.
Servizi Tecnologici qualunque servizio informatico e computerizzato realizzato dall’Assicurato o da chi opera per
Internet: l’Assicurato, o da chi agisce in nome dell’Assicurato in cambio di un compenso, compresi analisi di sistema, programmazione, elaborazione di dati, disegno nonché installazione e manutenzione di hardware e software nonché network in connessione con i servizi internet resi dall’Assicurato.
Sistemi per qualunque computer, sistema per l’elaborazione di dati, sistema per l’immagazzinamento e
Computer: recupero di dati, sistema di comunicazione in genere o parti di, network, microchip, circuiti integrati, protocolli o parti di, qualunque software per computers (incluso software di applicazione), firmware o strumenti similari.
Sinistro: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o danni per i quali è prestata l’assicurazione;
Uso non autorizzato:l’uso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l’autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall’autorizzazione concessa.
Studio Associato: associazione o società tra Consulenti Informatici per lo svolgimento della professione in forma associata.
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati/Collaboratori dello Studio.
Norme che regolano l’assicurazione R.C. Professionale del Consulente IT
Premessa - Operatività garanzia, Massimale, Franchigia
Premessa - Ambito di operatività della garanzia - Massimale
L’assicurazione di responsabilità civile professionale è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato in uno stesso periodo assicurativo.
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Il massimale per il periodo di estensione della garanzia sarà parte del massimale totale per il periodo di polizza e non in aggiunta ad esso. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza e sono da intendersi in aggiunta al massimale indicato nel frontespizio di polizza.
In caso di più richieste di risarcimento riferite, direttamente od indirettamente, al medesimo atto illecito professionale, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se comunicate sotto la vigenza di altra polizza che abbia rinnovato o sostituito la presente polizza.
I limiti di indennizzo previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima di AXA, nello stesso periodo assicurativo.
AXA sarà obbligata a pagare l’indennizzo per le Perdite patrimoniali soltanto qualora:
1) l’Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo;
2) l’Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali;
e
3) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa “Claims made”) o il Periodo di osservazione (ove previsto).
Premessa - Operatività della Franchigia (o scoperto e relativo minimo) per Responsabilità Civile Professionale
AXA risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia indicata in scheda di polizza per ogni singola garanzia, che deve intendersi come Franchigia assoluta. La Franchigia indicata in scheda di polizza, resta a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata.
Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto.
Nel caso Richieste di risarcimento correlate, sarà applicata un'unica Franchigia valida e operante per tutte le perdite patrimoniali riconducibili al medesimo Atto illecito.
Norme che regolano il contratto in generale
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Stipulazione della copertura assicurativa - cause di esclusione della operatività della polizza
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, AXA ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario Mod. 3706 e nei suoi eventuali allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza.
Altre assicurazioni – secondo rischio
Qualora per un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza siano operanti, a favore dell’assicurato, altre assicurazioni, da chiunque stipulate, la presente polizza si intende prestata in secondo rischio e cioè opera in eccedenza rispetto a massimali, limiti e/o somme stipulati nelle predette altre polizza per tali medesime garanzie, con espressa esclusione della normativa di cui all’art. 1910 c.c.
Qualora le garanzie sopra indicate siano state sottoscritte da AXA e/o da altra Società facente parte del Gruppo:
a) i massimali, limiti e/o somme previsti da ciascuna di tali coperture non si cumuleranno;
b) la massima somma indennizzabile dall’Assicurato in base a tutte le coperture assicurative di cui sopra, non potrà comunque eccedere la somma corrispondente al massimale più elevato da questa previsto.
Resta fermo che in nessun caso i massimali, limiti e/o somme di cui alla presente polizza verranno o potranno intendersi incrementati per effetto della presente disposizione.
Durata dell’assicurazione - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il contratto ha durata di un anno come indicato in scheda di polizza ed è stipulato nella forma senza tacito rinnovo, pertanto il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta (per l’eventuale rinnovo si veda quanto previsto dal successivo Art. 15 - “Rinnovo del contratto - Contratto senza tacito rinnovo”).
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.
Se è stato concesso il frazionamento del premio in più rate ed il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza della rata di frazionamento e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di AXA ad ottenere il pagamento dei premi di rata scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Inizio e termine della garanzia (principio “Claims Made”)
La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.
Aggravamento del rischio
L’Assicurato o la Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, in base all’art. 1898 del
Codice Civile.
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, AXA può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte di AXA ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato da AXA, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso AXA rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia da parte di AXA ad avvalersi della facoltà di recesso.
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Foro Competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione di AXA.
Rinvio e scelta delle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Cessione
I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza,
Rinnovo del contratto - Contratto senza tacito rinnovo
Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo, pertanto il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
L’eventuale proposta di rinnovo del contratto, qualora prevista da AXA, con evidenza del nuovo premio assicurativo annuo, viene messa a disposizione del Contraente presso l’Agenzia AXA (od ufficio che gestisce il contratto) almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.
In ogni caso nei 30 giorni prima della scadenza del contratto al fine di poter rinnovare l’assicurazione o di stipulare tempestivamente un’altra copertura con altra impresa assicuratrice, il Contraente potrà richiedere all’Agenzia (o ufficio che gestisce il contratto) conferma sull’eventuale presenza (o meno di proposta) di rinnovo del contratto.
La proposta di rinnovo con il nuovo premio assicurativo annuo, è predisposta da AXA sulla base degli ultimi dati di fatturato disponibili comunicati ad AXA dal Contraente stesso (fatturato garanzia base ed eventuale fatturato separato relativo alle cosiddette garanzie ad Alto Rischio) come dichiarato in origine nell’emissione della polizza ovvero come formalizzato nell’ultima variazione scritta del contratto (es. appendice di polizza).
L’accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo del contratto è espressa con il pagamento del nuovo premio (c.d. quietanza premio di rinnovo), sempre che il pagamento del premio relativo alla nuova annualità avvenga non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto in corso; in tal caso l’assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità, ferme restando tutte le condizioni normative in corso, sulla base degli ultimi dati di fatturato disponibili comunicati ad AXA dal Contraente.
Qualora il fatturato del Contraente dell’ultima annualità sia variato in aumento in misura superiore al 20% rispetto agli ultimi dati assicurati formalizzati in, il Contraente si impegna, entro 30 giorni dal pagamento del premio di rinnovo del contratto, a chiedere all’Agenzia AXA (od ufficio che gestisce il contratto) di aggiornare il contratto e di assicurare il maggior importo di fatturato con appendice integrativa di polizza.
Con il pagamento del corrispondente premio in aumento conseguente all’aggiornamento del fatturato, AXA rinuncerà applicare il disposto dell’art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo.
Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto o AXA Assicurazioni S.p.A. non effettui la proposta di xxxxxxx, la polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
La presente estensione si intende operante solo ed esclusivamente qualora indicato “SI” nella casella Proposta Proroga prevista sul simplo di polizza mod. 3702.
Nel caso in cui nella casella Proposta Xxxxxxx fosse indicato “NO” la presente clausola si intende NON operante e pertanto il presente contratto cesserà automaticamente alla sua naturale senza obbligo di disdetta e senza facoltà di rinnovo a scadenza.
Avviso e Autorità
Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la Contraente della polizza conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. L’Assicurato conviene che in questi casi la Contraente della polizza agirà per loro conto.
Risoluzione delle controversie - Arbitrato irrituale
Qualora le Parti concordino sull'operatività della garanzia R.C. Professionale in base al presente contratto, AXA dà facoltà all’Assicurato di proporre al terzo danneggiato (e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali in caso di errori professionali riguardanti attività di sindaco od altre attività similari, qualora previste in polizza) il ricorso ad un collegio arbitrale, in luogo dell’azione avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il collegio arbitrale sarà formato, con scrittura privata, da un collegio di tre arbitri nominati uno per Parte ed il terzo arbitro nominato dai primi due di comune accordo (considerando anche eventuali nominativi proposti dal terzo danneggiato) ovvero in caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio arbitrale risiede, a scelta dell’Assicurato, presso la sede di AXA o presso la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Tale collegio arbitrale sarà chiamato a decidere sulla natura dell’atto illecito/errore professionale, sulle sue conseguenze e sull’entità della perdita patrimoniale. Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone scelte tra i professionisti iscritti all’albo professionale (commercialisti o consulenti del lavoro), le quali potranno intervenire sulla determinazione e quantificazione della perdita patrimoniale, senza però avere alcun voto deliberativo.
Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
In ogni caso alle vertenze relative ai diritti nascenti dal contratto di assicurazione rimane ferma la competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Estensione territoriale
La presente polizza terrà indenne l’Assicurato per perdite patrimoniali derivanti da richiesta/e di risarcimento fatte contro l’Assicurato che riguardino:
i. La presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale dei Paesi dell’Europa.
ii. qualsiasi atto illecito professionale che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato territorio;
iii. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali l’Assicurato sia a qualsiasi titolo implicato.
Resta sempre operante l’esclusione U.S.A./Canada (Art. 23 – “Esclusioni” punto 23.22) Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Responsabilità non solidale
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con terzi, AXA risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.
A tal fine, in caso di giudizio, l’Assicurato si impegna a richiedere l’accertamento del grado di responsabilità propria di ciascuno dei diversi responsabili.
Che cosa è assicurato
Garanzia Responsabilità civile professionale in regime di Claims made
21.1. Errori ed omissioni
AXA si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di un atto illecito nell'esercizio dell’attività professionale assicurata descritta in polizza e nella modulistica allegata; attività svolta nei termini delle leggi che la regolano.
L’assicurazione è operante per le sole perdite patrimoniali cagionate posteriormente alla data di retroattività stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciata ad AXA, durante il periodo di assicurazione in corso. Terminato tale periodo cessa ogni effetto dell’assicurazione e nessuna denuncia potrà essere presentata ad AXA.
21.2. Gestione delle vertenze di danno - spese legali
AXA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Le spese relative alla difesa e alla resistenza alle azioni promosse contro l’Assicurato sono a carico di AXA entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza ed in aggiunta al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.
AXA non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Garanzie sempre operanti
Nei termini e alle condizioni previste dalla presente Polizza, l’assicurazione è estesa anche a:
22.1. Dolo dei dipendenti
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dell’Assicurato.
22.2. Assicurazione automatica in caso di acquisizioni
L'Assicurato inoltrerà ad AXA un avviso scritto, entro novanta (90) giorni dal verificarsi di rischi aggiuntivi derivanti da:
• l’acquisizione del pacchetto azionario di controllo di, o
• l’acquisizione delle attività di
qualunque altro ente i cui introiti sono superiori al 5% degli introiti lordi dell’Assicurato alla data della unione, incorporazione o acquisizione.
Tale ente sarà inserito in polizza come Assicurato addizionale previo versamento di un premio addizionale e/o dell’inserimento delle modifiche contrattuali ritenute necessarie da AXA e concordate con l’Assicurato.
La presente estensione si intende prestata solo per gli atti illeciti che si siano verificati dopo la data dell’acquisizione.
22.3. Periodo di estensione della garanzia
Se alla scadenza della presente polizza AXA dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza, cosi come se la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o da violazione degli obblighi contrattuali, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di giorni 90 (novanta) dopo la scadenza della presente polizza, senza dovere pagare un premio addizionale.
Questo periodo di estensione della garanzia di 90 giorni sarà parte del periodo di assicurazione e non in aggiunta ad esso.
22.4. Diritti d’autore e marchi di fabbrica
AXA si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi posteriormente alla data di retroattività stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all’Assicurato e da questi regolarmente denunciata alla Società durante il periodo di assicurazione in corso, connesse alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei servizi professionali descritti in polizza e non sia di natura dolosa.
22.5. Perdita di documenti
AXA si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza della perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell’Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.
Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall’Assicurato e da AXA di comune accordo.
Relativamente ai supporti dati, quali dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati, la garanzia è prestata per il solo costo di riparazione, qualora non antieconomica, e/o sostituzione degli stessi con altri aventi identiche caratteristiche isofunzionali.
La presente garanzia viene prestata con l’applicazione della franchigia per la garanzia base riportata in polizza ed un sottolimite di indennizzo indicato nella tabella riepilogativa.
Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato per richieste di risarcimento che siano conseguenza naturale dell’uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell’azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.
22.6. Eventi Speciali
AXA si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi posteriormente alla data di retroattività stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all’Assicurato e da questi regolarmente denunciata all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione in corso, connesso a un evento speciale, che sia a sua volta la conseguenza dell'esercizio dei servizi internet descritti in polizza o del mancato o errato esercizio dei medesimi servizi internet.
La presente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx viene prestata con l’applicazione della franchigia per la garanzia base riportata in polizza ed un sottolimite di indennizzo indicato nella tabella riepilogativa per tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati nello stesso periodo di assicurazione.
Che cosa non è assicurato
Esclusioni
L’Assicurazione non vale per: 23.1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentate all’Assicurato da società controllate, collegate, partecipate o società aventi una partecipazione finanziaria nella attività dell’Assicurato o da cui l’Assicurato è controllato a meno che tale richiesta di risarcimento sia a sua volta presentata da terzi alle predette società relativamente all’attività professionale svolta dall’Assicurato; (Società controllate/collegate) 23.2. qualsiasi richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose; (Lesioni personali e danni a cose) 23.3. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da qualunque materiale contenuto immesso, divulgato o pubblicato sul sito internet dell’Assicurato, a cui possa accedere vasto pubblico, e di cui l’Assicurato non abbia preventiva cognizione per quanto concerne il contenuto o la fonte del materiale contenuto stesso; (Materiale pubblicato su internet) 23.4. qualsiasi richiesta di risarcimento riconducibile ad una: (Rischio contrattuale puro) | |
1. penalità contrattuale in genere. | |
2. Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato. | |
3. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in | |
solido al pagamento | |
23.5. | qualsiasi richiesta di risarcimento relativa alle spese di correzione o di nuova esecuzione o di |
completamento di qualunque servizio professionale effettuato dall’Assicurato; (Costi di | |
correzione) | |
23.6. | qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in |
presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l’Assicurato colpevole di uno o più fatti | |
costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere | |
restituiti dall’Assicurato; (Atti dolosi) | |
23.7. | qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto che costituisca: (Pubblicità falsa o |
fuorviante) | |
1. una rappresentazione falsa e/o una forma di advertising fuorviante, delle qualità e/o caratteristiche dei prodotti e/o servizi dell’Assicurato stesso; 2. un atto di concorrenza sleale, una violazione del diritto di concorrenza compreso, ma non limitato a, la violazione delle leggi a protezione del consumatore; 23.8. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da azioni legali e/o ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall’attività professionale assicurata effettuata dall’Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati; (Enti pubblici/Authority di regolamentazione) 23.9. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell’Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di assicurazione; (Insolvenza) 23.10.qualsiasi richiesta di risarcimento: (Pluralità di Assicurati) | |
1. di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato; 2. nei confronti dell’Assicurato da parte di una Società collegata, controllata, di una filiale, o da parte di qualunque persona o ente che abbia un interesse finanziario nelle operazioni svolte dall’Assicurato 23.11.qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali; (Diritti di brevetto) |
23.12.qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell’Assicurato per servizi svolti dall’Assicurato in nome e per conto di altre Società e/o associazioni di cui l’Assicurato sia parte, per la quota di responsabilità a carico delle predette Società e/o associazioni in joint ventures con l’Assicurato, a meno che non si sia ottenuto l’accordo della Società e apposita Appendice alla presente polizza sia stata emessa; (Joint ventures) 23.13.qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da o riferentesi a un reale o presunto o minacciato versamento di agenti inquinanti; (Inquinamento) 23.14.qualsiasi richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dall’uso non autorizzato di, o dall’accesso non autorizzato ad un sistema per computer; (Accesso non autorizzato) 23.15.qualsiasi Richiesta di Risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue: | |
1. operazioni sul capitale 2. finanziamenti 3. ricapitalizzazioni 4. liquidazioni o vendite di beni 5. azioni o quote societarie in genere o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti. (Gestione di polizze o servizi finanziari) | |
23.16.qualsiasi Richiesta di Risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue: | |
1. disponibilità di fondi 2. proprietà immobiliari o personali 3. beni e/o merci 4. qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. (RC Contrattuale - Valore futuro rendimento) | |
23.17.qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto illecito precedente alla data di retroattività specificata all’Articolo 6 del frontespizio di polizza, (Atti illeciti preesistenti) 23.18.qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all’Assicurato prima dell’inizio del periodo di assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; (Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti) 23.19.qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da tecnologia PKI (Public key infrastructure) o da analoga tecnologia di criptazione atta a garantire la sicurezza di un sistema di computer. (Misure di sicurezza) 23.20.qualsiasi richiesta di risarcimento relativa al valore monetario di qualsiasi trasferimento elettronico di fondi da parte e per conto dell’Assicurato, che siano persi o danneggiati durante il trasferimento nei conti e tra i conti dell’Assicurato. (Trasferimenti di denaro) 23.21.qualsiasi richiesta di risarcimento relativa al ritiro o la sostituzione del software utilizzato per la gestione delle conoscenze aziendali oggetto dell’attività del Contraente. (Spese di ritiro) 23.22.qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l’Assicurato: (Esclusione giurisdizione USA/ Canada) | |
1. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; 2. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada. 23.23.qualsiasi sinistro che si verifica o insorga in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi. (Atti di ostilità) |
23.24.qualsiasi richiesta di risarcimento derivante, ai sensi delle vigenti normative CEE, da vizi dei prodotti venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione o di servizi in genere, fatta esclusione per il software fornito dall’Assicurato. Questa esclusione non è applicabile alla consulenza fornita dall’Assicurato in connessione con la vendita o fornitura dei suddetti beni o prodotti durante lo svolgimento dell’attività professionale assicurata; (RC Prodotti)
23.25.Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a: (Infrastruttura)
1. guasto meccanico;
2. guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out; oppure
3. guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione, salvo che tale guasto derivi da un atto illecito commesso dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale assicurata.
Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone alle quali, in base alle Definizioni di polizza, compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) qualora l’Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
Cosa fare in caso di sinistro
Cosa fare in caso di sinistro - Notifica di Richieste di risarcimento e circostanze
L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.
Il termine massimo per l’invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).
25.1 - Richieste di risarcimento correlate
Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:
a) al medesimo Atto illecito o a più Atti collegati o continuati; o,
b) ad Atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;
sarà considerata come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.
Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare ad AXA una Richiesta di risarcimento:
c) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o,
d) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto illecito identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,
la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento è stata notificata ad AXA.
25.2 - Circostanze (sinistro cautelativo)
Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta ad AXA. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione (c.d. sinistro cautelativo).
25.3 - Richieste di risarcimento fraudolente
Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite patrimoniali in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite patrimoniali si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite patrimoniali e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
AXA si riserva la facoltà5di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.
Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Concorso di colpa - Gestione della lite
In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e AXA per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.
Gestione della Difesa
28.1 Difesa
L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Xxxxxxxxx non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.
28.2 Anticipo dei costi
AXA assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Xxxxx di difesa e le Spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l’Assicurato. AXA, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.
28.3 Consenso dell'Assicuratore
È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite patrimoniali in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Xxxxx di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
28.4 Consenso dell'Assicurato
AXA potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità di AXA per tutte le Perdite patrimoniali riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale AXA avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto da AXA e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.
28.5 Cooperazione
Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve:
I. fornire ad AXA ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso;
II. utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite patrimoniali ai sensi della presente polizza;
III. fornire ad AXA le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite patrimoniali o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.
28.6 Surrogazione
Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, AXA si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. AXA avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato da AXA sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti da AXA. AXA si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente.
28.7 Termini per la formulazione dell’offerta per l’eventuale pagamento dell’indennizzo
AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell’interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
Come posso ampliare la copertura assicurativa
Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)
29.1. Responsabilità civile verso terzi (RCT)
AXA risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Xxxxx da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.
L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale indicato in polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa indicato nella tabella riepilogativa.
29.2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
AXA risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione:
• ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL;
• ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell’Assicurato. Dall’Assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.
La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale indicato in polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali ferma l’applicazione della franchigia fissa indicato nella tabella riepilogativa.
29.3. Precisazione
L’Assicurazione di cui agli articoli 29.1 e 29.2 vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1 984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni
29.4. Esclusioni
Le seguenti Esclusioni sono aggiunte alla polizza e trovano applicazione esclusivamente nell’ambito della presente estensione; sono esclusi:
a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970
n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;
e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
j) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
l) i danni da furto;
m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
o) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
p) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi.
q) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere.
r) da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
s) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
t) derivanti da campi elettromagnetici.
u) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
29.5. Soggetti non considerati terzi ai fini dell’estensione RCT
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati “terzi”:
a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui all’articolo 29.2 “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”
Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | ||
Garanzia Base R.C. | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Garanzia base per le perdite patrimoniali in genere previste in polizza (salvo quanto diversamente indicato in polizza) | Fino a concorrenza del massimale di polizza | Scoperto e/o franchigia previsti per garanzia base |
Costi di difesa | Fino ad un quarto del | |
massimale di polizza | ||
150.000,00 per sinistro e per | ||
anno con un sottolimite per | ||
Perdita di documenti | supporti dati di euro 10.000 per | |
sinistro elevato a euro 20.000 | ||
per anno | ||
Eventi Speciali | 150.000,00 per sinistro e per | |
anno | ||
Condizioni Speciali (operanti se richiamate) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) | Fino a concorrenza del massimale previsto in polizza | R.C.T. Franchigia fissa 1.000,00 euro R.C.O. Franchigia fissa 2.500,00 euro |
1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l’oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1418 C.C. Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile
(…) Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
2359 C.C. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
2463 C.C. Costituzione
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
2482 bis C.C.Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
2482 ter C.C. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. (…)
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4 , anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicura-zione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (c.d. “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio. In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
7 Cfr. nota 2
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione
R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (c.d. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web: xxx.xxx.xx
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La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche “Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l’utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento del Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l’utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
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I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
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b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
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Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad:
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In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.