REGOLAMENTO TARI
Comune di Castelvetrano
Provincia di Trapani
REGOLAMENTO TARI
Art. 1. Oggetto del Regolamento 2
Art. 2. Presupposto per l’applicazione della TARI 2
Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell’obbligazione tributaria 2
Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti 3
Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 4
Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI 5
Art. 7. Determinazione delle tariffe della TARI 5
Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI 5
Art. 9. Periodi di applicazione della TARI 5
Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche 6
Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche 6
Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI 7
Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali 7
Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI 7
Art. 15. Tributo provinciale 8
Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche 8
Art. 17. Riduzione della Tariffa della TARI per l’avvio al recupero dei rifiuti delle utenze
non domestiche 9
Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio 9
Art. 19. Cumulo di riduzioni e agevolazioni 9
Art. 20. Dichiarazione TARI 9-10
Art. 23. Accertamento e Riscossione 12
Art. 25. Rimborsi e compensazioni 13
Art. 27. Diritto di interpello 14
Art. 28. Entrata in vigore e abrogazioni 14
Art. 1. Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) prevista dall’art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2. Presupposto per l’applicazione della TARI
1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 641, art. unico legge 147 del 2013).
2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e le relative pertinenze;
c) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147 del 2013).
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell’obbligazione tributaria
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, art. unico legge 147 del 2013).
2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori.
b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643, art. unico legge 147 del 2013).
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 644, art. unico legge 147 del 2013).
6. L’amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
e) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti
abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, art. unico legge 147 del 2013).
2. Non sono in particolare, soggette a TARI:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando un abbattimento forfettario del 40% della superficie complessiva tassabile ;
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l’attestazione del pagamento delle stesse.
5. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell’art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti
speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.
Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI
1. La superficie dei locali assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestatile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. (commi 645 e 648, art. unico legge 147 del 2013)
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50;
3. in caso contrario al metro quadro inferiore.
Art. 7. Determinazione delle tariffe della TARI.
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria (comma 650, art. unico legge 147 del 2013).
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico legge 147 del 2013).
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683, art. unico legge 147 del 2013).
4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente (comma 683, art. unico legge 147 del 2013).
Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI
1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
Art. 9. Periodi di applicazione della TARI
1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.
2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se l’utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell’occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.
Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
b) per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di 2 con superficie imponibile sino a 60 mq; 3 con superficie imponibile sino a 80 mq;. 4 con superficie imponibile sino a 100 mq.; 5 con superficie sino a 120 mq.; 6 con superficie superiore, salvo diversa dichiarazione presentata dall’utente o a seguito di verifica da parte del Comune;
c) nel caso di abitazioni non occupate la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 2 con superficie imponibile sino 60 mq; 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.; 4 con superficie sino a 100 mq.; 5 con superficie sino a 120 mq.; 6 con superficie superiore.
5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi i componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell’interessato, debitamente documentata.
6. Condizione per non considerare presente il componente che studia o lavora in altro comune italiano è che risulti nel contratto di locazione che la tassa sia a carico del locatario, nel caso in cui non sia espressamente specificato nel contratto di locazione, si può produrre dichiarazione di responsabilità, a firma del proprietario dell’immobile, che attesti che nel canone di locazione è inclusa la TARI.
Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.
Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta;
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). (comma 655, art. unico legge 147 del 2013).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico legge 147 del 2013).
Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI
1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (comma 662, art. unico legge 147 del 2013).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100% (comma 663, art. unico legge 147 del 2013).
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche (o del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (comma 664, art. unico legge 147 del 2013).
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico legge 147 del 2013).
Art. 15. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (comma 666, art. unico legge 147 del 2013).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale (comma 666, art. unico legge 147 del 2013).
Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30% nella parte variabile;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte variabile;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione del 30 %. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante l’avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 17. Riduzione della Tariffa della TARI per l’avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) Nuove attività commerciali e/o artigianali in locali con superficie inferiore al mq. 200 ubicati in area esterna al centro storico: riduzione del 30% della tariffa;
b) Nuove attività commerciali e/o artigianali in locali con superficie inferiore a mq. 200 ubicati in area interna al centro storico: riduzione del 50% della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano su richiesta del contribuente con le modalità ed i termini previsti all’art. 20 del presente regolamento. Le riduzioni si applicano per un biennio decorrente dalla data di inizio dell’attività commerciale e/o artigianale.
Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di cessione, sub ingresso, affitto d’azienda, re intestazione.
3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile (al 20%) della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l’attività (Kd massimo parte variabile).
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata al comma 1. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile (individuare eventualmente un’altra soluzione).
Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli del servizio
1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 43 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656, art. unico legge 14 del /2013).
Art. 19. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.
Art. 20. Dichiarazione TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio della detenzione o del possesso;
b) la cessazione della detenzione o del possesso;
c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti, la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; dal detentore o dal possessore nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l’alloggio,
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge.
3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
a) entro 60 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
b) entro 60 giorni successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.
5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., dell’attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento a/r, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
Art. 21. Poteri del Comune
1. Il comune designa un funzionario responsabile per la TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (comma 692, art. unico legge 147 del 2013).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni (comma 693, art. unico legge 147 del 2013).
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (comma 694, art. unico legge 147 del/2013).
4. Ai fini dell’attività di accertamento per la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al
tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (comma 646, art. unico legge 147 del 2013).
Art. 22. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall’art6icolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.471 del 1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
0.Xx caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione delle violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
e) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell’accertamento.
9. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno.
Art. 23. Accertamento e Riscossione
Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TARI sono gestite direttamente dal Comune.
1. L’importo della TARI dovuto per ciascun anno deve essere versato in 3 rate che scadono rispettivamente 30 aprile, 30 settembre e 20 dicembre. o con un unico versamento entro il 30 aprile
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
2. Il Comune, prima della scadenza della prima rata, invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell’ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. Il Comune assicura l’assistenza allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.
3. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell’anno, il Comune provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell’anno successivo. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, prima della scadenza della prima delle stesse.
4. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, prima dell’inizio della riscossione coattiva, può richiedere lo spostamento del termine di pagamento delle rate o una maggior rateizzazione.
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 25. Rimborsi e compensazioni
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 31, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune, può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L’istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine per il pagamento.
4. Il comune non procede all’accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 12,00 , con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta
violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296 del 2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d’imposta.
Art. 26. Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
Art. 27 Diritto di interpello
1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni,
circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della Tari, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
0.Xx risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.
Art. 28. Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.