AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO
COMUNE DI
Provincia di
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO
Annualità 2016 e residui 2014
IL COMUNE DI …………….……..
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016;
VISTA la deliberazione n. 630 del 25 ottobre 2016, pubblicata sul BURL n. 89 dell’8 novembre 2016, con la quale la Giunta Regionale approva le linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nonché le modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo, annualità 2016 e residui 2014;
VISTA la determinazione dirigenziale regionale n. G14096 del 28 novembre 2016 di ripartizione del fondo in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla D.G.R.L. n. 274/2003;
RENDE NOTO
che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio attribuiti a questo Comune con determinazione regionale n. G14096 del 28 novembre 2016.
Il bando comunale è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell’annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Lazio.
REQUISITI
Il moroso incolpevole è l’inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%.
I requisiti per l’accesso al contributo sono i seguenti:
- reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno.
Il Comune verifica che il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente:
- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune. La domanda di contributo deve essere sottoscritta sia dall’inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le dichiarazioni di competenza.
Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.
La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:
1) copia di un documento di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
3) attestazione ISE o ISEE dell’inquilino/richiedente, in corso di validità;
4) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente;
5) copia della citazione per la convalida di xxxxxxx.
Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate agli uffici comunali preposti ai fini dell’ottenimento del contributo.
CONTRIBUTO
Per l’inquilino moroso incolpevole, il contributo è finalizzato:
1) a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
2) a differire l’esecuzione del provvedimento di sfratto, qualora il proprietario dell’immobile lo consenta, per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa;
3) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione;
4) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato.
ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
L’entità dei contributi è quella stabilita nel punto 4 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 630/2016:
a) fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) fino a un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) fino a un massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.
I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicati possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
L’importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l’importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00).
Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell’alloggio:
1) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora rinunci formalmente alla procedura di sfratto;
2) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora abbia dato disponibilità al differimento dei termini di rilascio dell'alloggio;
3) come versamento del deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto;
4) come versamento di un numero di mensilità in caso di stipula di un nuovo contratto a canone concordato.
L’entità dei contributi erogati ai soggetti aventi titolo è fissata dal Comune secondo un principio di gradualità per favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. (scelta del Comune: se il Comune stabilisce la presente modalità di erogazione, vanno indicati i criteri di gradualità)