COMUNE DI SCORRANO
ALLEGATO “A” alla Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 18 novembre 2015
COMUNE DI SCORRANO
(Provincia di Lecce)
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Centrale unica di committenza (in seguito C.U.C.) istituita in esecuzione della convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvata con deliberazione degli organi consiliari dei Comuni aderenti e stipulata in data 14, tra i Comuni di Scorrano e di Poggiardo.
La disciplina recata dal presente regolamento ha valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto alle norme generali e alle disposizioni contenute nella convenzione e si interpreta in maniera compatibile con le stesse.
Art. 2 – Disposizioni generali
La C.U.C. è un modulo organizzativo per centralizzare le procedure di affidamento, volto ad impedire l’atomizzazione delle gare e ottenere risparmi sia in termini di costi di gestione delle procedure, sia di prezzi di lavori, beni e servizi.
La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all’art. 3, c. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e, cura per conto dei Comuni aderenti alla convenzione, l’affidamento di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
La C.U.C. è operativa dal 19 novembre 2015 per l’affidamento di servizi e forniture e lavori dal 19 novembre 2015 fatte salve diverse scadenze previste dalla legge.
Art. 3 - Sede della C.U.C.
La C.U.C. è istituita presso il Comune Capofila ed opera, di norma, con personale ed attrezzature dei Comuni associati.
La C.U.C. è incardinata nel settore Ufficio Tecnico.
Art. 4 - Ambito di competenza della C.U.C.
La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma aggregata.
I Comuni aderenti possono avvalersi della C.U.C., in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.
In particolare, la C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture, non acquisibili in autonomia dai comuni, ai sensi del successivo articolo 5.
Art. 5 - Ambito di competenza dei Comuni associati
Il Comune associato gestisce autonomamente le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:
a) acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante strumenti informatici e/o procedure interamente telematiche1;
1
Procedure interamente telematiche sono quelle gestite interamente con strumenti informatici/telematici
eai sensi dell’art. 85, c. 13 del D.Lgs. n. 163/2006. Sussiste l’obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all’art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 combinato con deroga prevista da art. 33, comma 3-bis del Codice in relazione all’utilizzo di strumenti elettronici di acquisto).
b) comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti (o altra soglia stabilita dal legislatore):
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.0002;
c) acquisti di beni e servizi acquisiti tramite il servizio economale, secondo la regolamentazione dei Comuni aderenti;
d) acquisiti di beni e servizi di qualunque valore previsti nelle tipologie individuate dall’art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali3;
e) acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure interamente telematiche o mediante strumenti informatici, comprese le piattaforme elettroniche4;
Poiché il comma 450 fa comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza, qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l’obbligo di acquisto previsto dallo stesso comma 450 utilizzando la convenzione (c.d. acquisto in base a verifica benchmark).
2 Alle seguenti condizioni: 1) aver verificato l’assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l’assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l’impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune).
Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l’obbligo di utilizzo, il Comune:
a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali
attive;
b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i
parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.
3 L’art. 1, c. 7 D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”.
4 Tuttavia qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l’obbligo di utilizzo, il Comune:
a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali
attive;
b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i
parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.
f) altri acquisti di beni e servizi per i quali, in base alla normativa vigente al momento dell’attivazione, non debba essere richiesto il Codice identificativo gara (CIG), come ad esempio:
- contratti di lavoro;
- contratti di sponsorizzazione (ove l’Ente è il soggetto sponsorizzato);
- incarichi di collaborazione ex art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2011 (contratto di lavoro autonomo);
- adesione ad un seminario o un convegno;
- servizi d’arbitrato e di conciliazione;
- incarichi di patrocinio legale;
- pagamenti di quote associative;
- acquisti tramite cassa economale;
- servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all’attività istituzionale;
- appalti pubblici di servizi aggiudicati ad altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici;
- affidamenti a soggetti sottoposti a controllo analogo;
- acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive;
- varianti ex artt. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e 310 del D.P.R. n. 207/2010;
g) comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti (o altra soglia stabilita dal legislatore)
affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000.
Art. 6 – Titolarità dei procedimenti
Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, se non si attiva l’Ufficio Decentrato, la C.U.C. è titolare del procedimento dall’indizione della gara e fino all’aggiudicazione provvisoria.
Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la C.U.C. è titolare del procedimento dall’indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune capofila assume le funzioni anche di soggetto contraente.
Art. 7 - Attività della C.U.C.
Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono attribuite le seguenti attività correlate in relazione all’acquisizione di lavori, servizi e beni:
a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
A.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del
d.P.R. n. 207/2010;
A.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell’ente o degli enti interessati;
A.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
A.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
A.5.) definizione, in collaborazione coni Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
A.6.) definizione, in collaborazione coni Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
A.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l’ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi d’imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
A.8.) predisposizione e adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata e omogenea;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
B.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera d’invito nelle procedure ristrette o negoziate;
B.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;
B.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell’aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
B.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
B.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all’espletamento della gara;
B.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
B.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
B.3.5.) verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità a quanto previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
B.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
B.3.7.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
B.3.8.) gestione di tutte le attività sino all’aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
c) nella fase di esecuzione del contratto:
C.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
C.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all’esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di scelte relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell’appalto, quando
comportanti l’intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l’affidamento mediante procedura negoziata.
Art. 8 – Adempimenti a carico dei Comuni aderenti
1. Restano in capo ai Comuni aderenti i seguenti adempimenti:
a. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l’adozione e l’approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
b. l’individuazione del R.U.P., ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 163/2006
c. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d. l’approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dal e X.Xxx. 163/2006 dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R.
n. 207/2010), e recanti l’attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;
e. l’adozione della determinazione a contrattare;
f. la scelta della modalità di gara;
g. la proposta dell’elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell’adozione di analoghi strumenti propri da parte della Centrale unica di committenza;
h. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
i. l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
j. la stipulazione e la gestione operativa del contratto, compresa la fase eventuale del precontenzioso e contenzioso;
k. le comunicazioni per le fasi della procedura di propria competenza all’Autorità nazionale competente della vigilanza e agli organismi da questa dipendenti, relative all’esecuzione del contratto.
Art. 9 – Trasferimento delle procedure alla C.U.C.
1. Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:
- la determinazione a contrarre, recante l’indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l’espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d’oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
- la dichiarazione, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito in L. n. 102/2009, di aver adottato, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- in caso di scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell’offerta tecnica;
- eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;
- il codice CUP (codice unico di progetto) e il codice identificativo gara (CIG);
- il nominativo R.U.P., telefono, fax, e.mail se diversa da PEC del Comune;
- l’indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi del 5° comma dell’art. 92 del Codice dei Contratti spettante all’ufficio di supporto al RUP – Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e suoi collaboratori;
- l’indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l’impegno a comunicare tale soggetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione di gara;
- la proposta dell’elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, ovvero l'autorizzazione alla C.U.C. a procedere all’indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre, come stabilito dalle direttive dell’AVCP.
2. La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell’AVCP, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P.. Dalla ricezione della richiesta di indizione della gara la C.U.C. è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando l’ordine cronologico di protocollazione delle richieste.
Art. 10 - Funzioni accessorie della C.U.C.
1. Oltre alle procedure di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, la C.U.C. può esercitare le seguenti funzioni accessorie:
- promuovere l’omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all’accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
- promuovere l’elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
- attivarsi per l’istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell’attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.
ART.11- Ufficio Comune E Uffici Decentrati- Attivita' E Servizi Centralizzati L'Ufficio Comune per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture degli enti convenzionati, che ha funzioni dì coordinamento, programmazione e verifica delle attività può attivare gli uffici decentrati presenti in ciascun ente aderente all’accordo consortile. Gli Uffici decentrati svolgono, attraverso i propri competenti uffici e con riferimento ai bisogni di propria competenza, le attività specificate al successivo articolo.
ART. 12 - Uffici Decentrati: Attivita' Di Competenza
Ogni ente convenzionato individua, con riferimento ai propri bisogni, le opere da realizzare ed i beni e servizi da acquisire, provvedendo alla nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006. Attraverso i propri Uffici decentrati, gli enti convenzionati svolgono le seguenti attività:
1. redazione degli atti di gara, ivi inclusa la determinazione a contrarre, il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di xxxxxx;
2. adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa;
3. presidenza e nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. aggiudicazione degli affidamenti;
5. adempimenti e comunicazioni alla competente autorità di vigilanza in materia;
6. gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;
7. stipulazione del contratto.
Art. 13 - Rapporti Tra Gli Enti
I Comuni aderenti alla presente convenzione assicurano la dotazione delle risorse umane all'Ufficio comune per lo svolgimento delle attività come individuate negli articoli precedenti. Gli enti aderenti all'accordo prestano la massima collaborazione all'Ufficio comune per lo svolgimento di tutte le attività ad esso attribuite in virtù del presente accordo consortile. Relativamente alle procedure di gara per acquisizioni in forma aggregata, gli enti aderenti definiscono di volta in volta con specifici atti, le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie, il riparto delle stesse ed ogni altra attività di collaborazione necessaria.
Art. 11 – Programmazione e calendario gare
1. L’ente associato comunica alla C.U.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, ed in ogni caso almeno sei mesi prima della scadenza:
- i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell’esercizio successivo
- i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti
segnalando eventuali emergenze e/o urgenze anche connesse ai finanziamenti. La comunicazione viene aggiornata, entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione, con l’elenco dei lavori, delle forniture dei servizi di cui è previsto l’affidamento nel corso dell’anno.
2. La C.U.C., d’intesa con i Comuni aderenti, programma le gare da istruire ed espletare nel corso dell’anno, anche al fine di aggregare in un’unica gara gli acquisti omogenei per conseguire economie di scala. Nella stesura del programma la priorità è assegnata alle gare con finanziamenti in scadenza, in subordine a quelle per l’affidamento di servizi alla persona ed agli interventi a tutela della pubblica incolumità.
3. Le gare sono calendarizzate, nel rispetto del programma di cui al comma 2, seguendo l’ordine di richiesta di attivazione della procedura e le rappresentate esigenze di priorità, previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria.
Art. 12 – Procedure per affidamenti congiunti
Negli affidamenti comuni agli Enti associati, anche per lotti con unico affidatario, di cui al precedente art. 6, comma 2:
- i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
- le funzioni di responsabile del procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;
La C.U.C. nella fase successiva all’aggiudicazione provvisoria:
a. inoltra richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del contratto;
b. gestisce la fase di verifica precontrattuale;
c. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni fino alla fase di stipulazione;
d. procede alla stipulazione del contratto.
Art. 13 – Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della fase di affidamento della
C.U.C. (se la gara non è svolta dall’ufficio decentrato)
1. Il R.U.P. di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, nominato dal Comune nel cui interesse si svolge la gara,:
- assicura la tempestività degli adempimenti previsti in convenzione;
- attesta la congruità degli importi posti a base di gara, con riguardo in particolare alle spese relative al costo del personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- individua i criteri di massima per la valutazione delle offerte, le priorità tra i parametri di valutazione ed i relativi pesi;
- cura la verifica dell’anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.
2. Il responsabile della CUC conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all’ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura, e nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici della competenza tecnica necessaria.
3. Il “Responsabile del procedimento della fase di affidamento” e i suoi collaboratori, per le sole procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l’ufficio di supporto del
R.U.P. e rientrano nella ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 nei modi e secondo le previsioni contenute nei Regolamenti in vigore presso i singoli Comuni aderenti.
Art. 14 – Funzionamento della C.U.C.
1. La C.U.C. ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la C.U.C. la massima collaborazione. La C.U.C. collabora fattivamente ed informa costantemente il Comune aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento.
Art. 15 - Struttura organizzativa
1. La C.U.C. è un’unità organizzativa istituita presso la sede del Comune capofila.
2. Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della C.U.C., e chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Responsabile della C.U.C. sono attribuite le funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000.
3. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza i comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del tuel, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della giunta del comune capofila, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale
nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.
4. Il Responsabile della C.U.C., opera mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate in qualità di responsabile dei servizi dei quali gli è affidata la gestione nell’ente di appartenenza. Tali determinazioni vengono tempestivamente trasmesse all’ente associato nel cui interesse la procedura di gara è stata attivata.
5. Fatta salva l’applicabilità dei regolamenti che disciplinano l’attività contrattuale di ciascuna dei Comuni aderenti, alle procedure svolte dalla C.U.C. si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso il Comune capofila.
Art. 16 – Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti
1. La Conferenza dei Sindaci è l’organo d’indirizzo della gestione associata per l’elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata. Si riunisce per la prima volta entro 7 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Sindaci su convocazione del Sindaco del Comune capofila.
2. La Conferenza si riunisce anche su richiesta di un solo componente entro quindici giorni dalla richiesta stessa.
La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
- La programmazione delle linee d’indirizzo per lo svolgimento dei servizi e delle attività;
- L’individuazione di modalità e opportunità relative all’effettuazione dei servizi e delle attività;
- La valutazione degli standard di efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi e delle attività;
- Il controllo su tutte le attività gestionali dei servizi e delle attività;
- L’esame della previsione e del rendiconto dell’attività, delle spese, dei proventi e del riparto dei costi tra gli enti convenzionati.
3. Le decisioni della Conferenza, qualora il numero dei comuni aderenti sia superiore a due, sono approvate con il voto favorevole dei rappresentanti degli Enti convenzionati, che costituiscano almeno la metà più uno dei Comuni associati, senza necessità di successiva ratifica da parte degli organi comunali, salvo il caso di modifiche alla Convenzione
Art. 17 – Contenzioso
1.Per gli affidamenti a beneficio esclusivo di singoli enti aderenti, le parti danno atto che ogni ente è tenuto, in caso di presentazione di ricorso al TAR a decidere quanto segue:
Decidere e indicare in forma scritta ogni aspetto relativo alla strategia difensiva da adottare (decidere se richiede un parere legale preventivo, se costituirsi giudizio, se rimanere contumaci, ecc.)
Provvedere a predisporre impegno di spesa adeguato alla difesa in giudizio atto che ogni decisione inerente la strategia difensiva è di competenza della commissione
2.Per gli affidamenti a beneficio degli enti aderenti, le parti danno atto che ogni ente è tenuto a sostenere le spese in misura proporzionale alla partecipazione all’appalto
Art. 18 - Disposizioni Conclusive
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti ed a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori, con l'adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte dei rispettivi organi esecutivi, nel rispetto della vigente normativa.