TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI NORD
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI NORD
PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE
Ex art. 6 co 1, 7 bis co 1 e art. 10 e ss Legge 27 Gennaio 2012 n.3 s.m.i. ex art. 4- ter della legge 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020
Con contestuale istanza di sospensione della vendita all’asta nel proc. R.G.E.
346/2016 Tribunale di Napoli Nord, del 31/03/2022
*****
formulata da
XXXXXXXX XXXXXXX X
XXXXX XXXXXXX
Xxxx.xx Rag. Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxx x. 00 Xxxxxxxx (XX)
Gestore della Crisi (OCC c/o Odcec di Napoli Nord) pec: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Sommario
Premessa 3
1) Situazione familiare, economica e patrimoniale 15
2) Requisiti soggettivi e oggettivi 16
3) Contenuto dell’accordo ex art. 8 legge 3/2012 17
4) Tribunale competente ex art. 9 co 1 legge 3/2012 18
5) Elenco creditori 18
6) Elenco beni dei debitori 19
7) Informazioni sugli atti di disposizione entro il quinquennio 20
8) Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni 21
9) Elenco spese familiari correnti 22
10) Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata nell’assunzione delle obbligazioni
23
11) Ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte 27
12) Atti impugnati dai creditori 27
13) Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria 27
14) Costi della procedura 32
15) Proposta di accordo con i creditori 33
16) Mancata valutazione del merito creditizio nella fase genetica dei rapporti 39
17) Conclusioni 46
Allegati: 50
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Premessa
Il sig. Pezzella Gaetano1, nato a Grumo Nevano (NA) il 05/08/1972, c.f. PZZCTN72M05E224Y, è coniugato in regime di separazione dei beni per aver contratto matrimonio2 il 15/12/2001, atto n. 109 – Parte 2 – Serie A – Anno 0000 Xxxxx Xxxxxx (XX) con la sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, nata a Napoli (NA) il 27/03/1976, c.f. LNGRNN76C67F839Z; i coniugi sono conviventi3 e residenti4 in Xxx X. Xxxxx X. 00, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (XX) ed il debito principale (93,81%) ha origine comune, per cui ex art. 7 bis co 1 propongono l’odierna istanza congiunta.
Dal matrimonio sono nati i figli Xxxxxxx (cl.2010) e Xxxxxx (cl. 2011) con loro conviventi e presenti nello stato di famiglia.
La famiglia dei proponenti è attualmente monoreddito in quanto unico percettore di redditi è Xxxxxxxx Xxxxxxx, titolare della ditta Sartoria Galante di Pezzella Gaetano5, impresa individuale con sede legale in località Sepano lotto 3 area PIP, 80027 Frattamaggiore (NA), iscritta in data 17/02/2020 nel registro delle imprese di Napoli,
N. R.E.A. (NA – 1031414), avente cf: PZZGTN72M05E224Y, con la qualifica di Piccolo Imprenditore (sezione speciale) e con inizio
1 Copia documento identità e codice fiscale
2 Atto di matrimonio
3 Stato di famiglia
4 Certificato di residenza e stato di famiglia
5 Visura camera di commercio di Napoli
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dell'attività dell'impresa nel 2020, avente come attività prevalente il
“commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori”.
In precedenza Xxxxxxxx Xxxxxxx era socio della Sartoria Galante S.R.L6., Codice Fiscale 08887041211, con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Roma n. 5 CAP 80028, costituita con atto del 01/03/2018, avente per oggetto sociale la produzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio – nonché la rappresentanza - di tessuti, capi di abbigliamento, maglieria camiceria, ed affini, per uomo, donna e bambino, e tutto ciò che concerne la materia del vestiario e gli accessori, calzature, pelletterie, profumi, orologi e qualsiasi articolo collegato al settore della moda, nonché l'import – export degli stessi; - la vendita on-line dei suddetti prodotti. Il Sig. Pezzella era titolare del 50% del capitale sociale deliberato e interamente versato di €. 500,00.
Dal bilancio finale di liquidazione7 e dal piano di riparto8 del 31/12/2021 si evince che il capitale netto realizzato dalla liquidazione è pari a € 314,52, che è stato distribuito ai soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.
Dal 8/1/1996 il Sig. Xxxxxxxx ha lavorato non in maniera continuativa quale lavoratore dipendente nel settore dell’abbigliamento, come si evince dall’estratto contributivo Inps9.
I redditi di Xxxxxxxx Xxxxxxx sono stati sempre altalenanti, lavorando in un settore particolarmente esposto alla crisi finanziaria iniziata nel 2008 e poi nel 2012, quindi alla crisi economica
6 Visura camerale Sartoria Galante srl
7 Bilancio finale di liquidazione
8 Piano di riparto
9 Estratto contributivo Inps Xxxxxxxx Xxxxxxx
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx sopraggiunta nei primi mesi del 2020 a causa della pandemia da
Covid-19, per cui ha fruito ricorrentemente di cassa integrazione e mobilità.
La Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx ha svolto in passato l’attività di sartoria dal 2007 al 2011; attività poi interrotta per dedicarsi ai propri figli. Ultimo reddito percepito è rilevabile dalla CU 2018 per l’anno fiscale 2017 corrisposto dall’Inps.
I redditi familiari degli ultimi tredici anni, suddivisi tra quelli percepiti dal Pezzella e quella percepiti dalla Xxxxx, sono esposti nella tabella seguente:
XXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxx | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
YEAR | €.24.373,70 | € 18.069,00 | € 20,73 | € 21.081,60 | € 39.664,00 | € 21.806,40 | € 22.837,00 | € 21.842,00 | € 20.896,00 | € 20.875,00 | € 20.340,00 | € 19.997,00 | € 18.930,00 | € 19.162,00 | € 10.350,00 |
MONTHS | €. 2.031,14 | € 1.806,90 | € 1,59 | € 1.621,66 | € 3.051,08 | € 1.677,42 | € 1.756,69 | € 1.680,15 | € 1.607,38 | € 1.605,77 | € 1.564,62 | € 1.538,23 | € 1.456,15 | € 1.474,00 | € 1.478,57 |
XXXXX XXXXXXX
Redditi | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
YEAR | 0 | € 4.180,76 | € 3.254,00 | € 15.858,00 | € 11.565,00 | € 8.326,00 | € 5.891,00 | ||||||||
MONTHS | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 321,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250,31 | € 1.219,85 | € 889,62 | € 640,46 | € 1.178,20 |
TOTALE | €.24.373,70 | €. 18.069,00 | € 20,73 | € 21.081,60 | € 43.844,76 | € 21.806,40 | € 22.837,00 | € 21.842,00 | € 20.896,00 | € 20.875,00 | € 23.594,00 | € 35.855,00 | € 30.495,00 | € 27.488,00 | € 16.241,00 |
€. 2.031,14 | € 1.806,90 | € 1,59 | € 1.621,66 | € 3.372,67 | € 1.677,42 | € 1.756,69 | € 1.680,15 | € 1.607,38 | € 1.605,77 | € 1.814,92 | € 2.758,08 | € 2.345,77 | € 2.114,46 | € 2.656,77 |
I proponenti sono stati assistiti10 nella predisposizione della odierna proposta di accordo con i creditori dall’Avv. Xxxxx Xxxxxxx (CF: BNGLGU68E12A512B) pec.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx , e dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxx
Geofilo (CF: GFLMRS76M05G309U) pec.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, che li
10 Mandato
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx rappresentano e difendono nell’instaurando giudizio, presso il cui
studio in Aversa (CE) alla via A. Diaz n. 112 hanno eletto domicilio.
Gli Avv.ti Xxxxxxx e Xxxxxxx dichiarano di voler ricevere, ai sensi del DPR 11/02/05, art. 2, le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di telefax: 0818111557 e/o rispettivamente all’indirizzo pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
I proponenti hanno collaborato alla ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale e, coadiuvati dai legali, hanno predisposto il piano di accordo con i creditori che intendono sottoporre al Gestore della Crisi nominato dall’Occ presso l’Odcec di Napoli Nord, a cui è stata fatta istanza11.
I proponenti hanno proceduto alla ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale formulando la presente proposta di accordo con i creditori ex art.8 della Legge n.3/2012.
I proponenti, ai sensi dell’art. 7, legge n. 3/2012 e successive
modificazioni:
• dichiarano di versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge; si trovano “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte pari ad
€. 218.585,77 ed il loro patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, consistente nell’abitazione familiare, di proprietà12 di Xxxxx Xxxxxxx, per l’acquisto della quale i proponenti sono stati finanziati13
11 Istanza nomina gestore della crisi
12 Atto di compravendita
13 Atto di mutuo fondiario
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx rispettivamente in qualità di mutuatario e terzo datore d’ipoteca; il
valore dell’immobile, compresi accessori, è stato quantificato dal CTU14 della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 346/2016, pendente innanzi al tribunale di Napoli Nord, in €.104.319,60. È stata fissata la vendita15 all’asta il 31/03/2022 alle ore 17,30, di cui si chiede la sospensione, mediante il decreto di apertura della procedura.
Dalla sproporzione tra le obbligazioni a loro carico ed il patrimonio non prontamente liquidabile di cui dispone la Sig.ra Xxxxx, nonché dalle dichiarazioni del reddito familiare attuale, si evince lo stato di sovraindebitamento, in quanto la mutuante ha dato corso alla procedura esecutiva immobiliare in seguito all’inadempimento dei mutuatari.
Dalla esiguità dei redditi negli ultimi anni, contrattisi ulteriormente anche a causa della crisi finanziaria prima poi della crisi economica, in conseguenza della crisi sanitaria ancora in corso, deriva la definitiva incapacità dei proponenti di adempiere regolarmente le obbligazioni a loro carico alle scadenze nonché quelle scadute e interamente esigibili. I proponenti sono in possesso delle condizioni di ammissibilità di cui all’art.7 comma 2° della legge 3/2012, in quanto:
14 CTU
15 Avviso di vendita
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3, a tal’uopo si allega il Mod. Unico 2021 per l’anno fiscale 2020 del Pezzella;
b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012;
c) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L.3/2012;
d) hanno fornito tutta la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
d-bis) non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
d-quater) non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Ai fini della proposta entrambi i proponenti sono qualificabili “consumatore” per la natura dei debiti afferenti alla sfera personale familiare, aderendo all’accezione di cui all’art. 6, comma 2, L. 3/2012, essendo derivato l’indebitamento da crediti che, per loro natura e finalità, sono ascrivibili esclusivamente alla sfera personale e familiare.
Nella odierna procedura i proponenti hanno inteso congiuntamente predisporre una proposta di accordo con i creditori ex art. 10 e ss della legge 3/2012 ed ex art. 7 bis l. 3/2012, quest’ultimo integrato con il d.l. 137/2020 convertito con modificazioni con la l. 176/2020, in relazione all’ammissione delle
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx procedure familiari per i membri della stessa famiglia che siano
conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. I proponenti, come detto sopra, sono conviventi e la principale obbligazione, quella derivante dal mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione familiare, è stata assunta in solido tra loro, ed ha quindi origine comune.
Le masse attive e passive sono tenute distinte, benchè la proposta sia unica poiché l’attivo posto a disposizione della procedura deriva esclusivamente dai redditi futuri di Pezzella, che interviene in proprio e quale apportatore di finanza esterna per il coniuge, oltre all’apporto di finanza esterna di Xxxxxxxx Xxxxxxx (terzo).
La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sarà corrisposta con i redditi dei proponenti con la garanzia dei terzi, quale apporto di finanza esterna.
I proponenti intendono, quindi, accedere alla procedura di Accordo di Composizione della Crisi secondo le previsioni richiamate dalla Legge.
La proposta di accordo prevede una moratoria di dodici mesi per il pagamento dei crediti privilegiati ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co 4 della legge 3/2012, che saranno pagati dopo il pagamento dei crediti prededucibili (rectius i compensi degli organi della procedura).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co 1 della legge 3/2012 la proposta di accordo sarà depositata presso il tribunale di Napoli
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Nord, nel cui circondario risiedono i debitori e ove ha sede legale
l’impresa individuale del Pezzella, coincidente con il C.O.M.I.
Unitamente alla proposta sono depositati per ciascuno dei proponenti l'elenco16 di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l’elenco di tutti i beni17 dei debitori e l’autocertificazione in merito agli atti di disposizione18 del patrimonio negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi19, ove presenti, e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese20correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei proponenti, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
Pezzella deposita, altresì, le scritture contabili dell’impresa individuale dall’avvio dell’attività alla data odierna, con visto di conformità all’originale del proprio commercialista, che le ha redatte.
Alla proposta di accordo di composizione della crisi sarà allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che conterrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co 3-bis 1),
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assunzione delle obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
16 Elenco creditori
17 Inventario beni
18 Atti di disposizione
19 Dichiarazioni dei redditi ultimi
20 Elenco spese mensili
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura di cui si allegano i preventivi dell’Occ21 e degli Avv.ti Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx00, sottoscritti dai proponenti per accettazione;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, previste nella proposta.
L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, dovrà indicare anche se i soggetti finanziatori Unipol Banca e Fiditalia, ai fini della concessione dei rispettivi finanziamenti, abbiano tenuto conto del merito creditizio dei debitori.
L'organismo di composizione della crisi, dopo aver proceduto alla circolarizzazione dei crediti/debiti ha comunicato gli esiti della stessa, compresi quelli tributari, che sono stati opportunamente confrontati con quelli indicati nella proposta, e modificati laddove difformi da quelli precisati dai creditori23.
21 Preventivo Occ
22 Preventivo Avv.ti Benigno e Xxxxxxx
23 Precisazione crediti
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx il tribunale ritenga necessario che siano apportate
modifiche e/o integrazioni alla proposta, si chiederà di concedere allo scopo il termine ex art. 9 co 3-ter della legge 3/2012 per apportare le eventuali modifiche.
Nella proposta che segue, nella consapevolezza che per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorre possedere sia i requisiti soggettivi che oggettivi sia superare positivamente un giudizio di “meritevolezza” e, a seconda dei casi, un giudizio definibile di “diligenza” ed uno di “convenienza economica” si rappresenteranno compiutamente gli elementi che potranno condurre ad un giudizio complessivamente positivo, avendo in considerazione la bassa scolarizzazione dei proponenti, per nulla avvezzi a trattare e comprendere strumenti creditizi.
Consapevole che per “meritevolezza” s’intende nella procedura di accordo l’assenza di “atti in frode” avverso le ragioni dei creditori ex art. 7 co 2 d-quater della legge 3/2012, i proponenti dichiarano di non aver posto volontariamente in essere atti (anche omissivi) che abbiano potuto cagionare un danno ai creditori, come si dirà in seguito trattando delle cause del sovraindebitamento.
In merito alla “diligenza” impiegata nell’assunzione delle obbligazioni, i proponenti hanno esposto compiutamente le valutazioni da essi effettuate prima di ricorrere al credito ipotecario, i proponenti hanno percepito redditi nel 2007 per l’importo complessivo annuale di €. 16.241,00 (rilevati dall’estratto contributivo Inps). Dal 04 giugno 2007 al 31/12/2007 il Pezzella ha
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx lavorato alle dipendenze della Felamm Spa per sette mesi e la Xxxxx
ha lavorato alle dipendenze della Fashion Club srl dal 27/07/2007 al 31/12/2007 quindi con un reddito mensile familiare complessivo di
€. 2.656,77. Quindi, alla richiesta del mutuo fondiario la rata iniziale di €. 1.050,43 era senz’altro sostenibile poiché, al netto della stessa, residuavano per le esigenze della famiglia, composta all’epoca dai soli proponenti, l’importo mensile di €.1.606,34. Tal che la banca mutuante ha espresso un giudizio positivo di merito creditizio deliberando l’erogazione del credito, per cui essi non si sono indebitati colpevolmente mediante un ricorso eccessivo al credito poiché hanno effettuato la valutazione di sostenibilità della rata al momento dell’assunzione del debito, fidando sulle proprie capacità finanziarie presenti e prospettiche di fare fronte al rimborso, quindi hanno fatto ricorso al credito con la consapevolezza di poter adempiere al pagamento delle rate mensili, sebbene per un finanziamento di medio lungo termine possano essere non prevedibili circostanze che impediscano di mantenere gli impegni assunti.
A tal’uopo la valutazione circa la diligenza utilizzata per il ricorso al mutuo fondiario non può essere disgiunta dal livello di scolarizzazione dei proponenti, entrambi non dotati di conoscenze economiche e finanziarie né essendo in grado di fare previsioni sul lungo termine, ragion per cui si sono affidati alla banca mutuante alla quale hanno implicitamente richiesto la consulenza precontrattuale che un operatore esperto può e deve fornire a chi chiede credito.
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx X proponenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2,
L.3/2012, come da dichiarazione sostitutiva sottoscritta, non hanno posto in essere atti di disposizione negli ultimi cinque anni per cui l’Xxx.xx Giudicante a cui sarà sottoposta l’odierna proposta potrà accertare l’assenza di iniziative o atti in frode ai creditori e disporre tutti gli effetti protettivi, previsti dal procedimento di accordo, ai fini della sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 346/2016 innanzi all’intestato tribunale, nonché l’inibitoria ai creditori di avvio di ulteriori procedure esecutive.
Nella proposta sarà anche sviluppata una disamina circa la “convenienza economica” della proposta cioè l’utilità per i creditori concorsuali rispetto all’alternativa liquidatoria ex art. 14-ter e ss della legge 3/2012, compreso il presumibile esito della esecuzione forzata a cui è sottoposto l’immobile in cui vive la famiglia dei proponenti, al solo fine di rappresentare ai creditori chiamati al voto la convenienza della proposta rispetto a qualsiasi altra ipotesi liquidatoria.
La proposta, per quanto di competenza, sarà sottoposta al Tribunale Civile di Napoli Nord, Sez. Fallimentare, affinchè, verificati i presupposti di accesso ex art. 7,8 e 9 della legge 3/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 co 1 della legge 3/2012 fissi immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, della proposta e del decreto avendo cura, secondo il richiamo dell’ultimo capoverso del medesimo articolo, che tra il giorno del
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non
devono decorrere più di sessanta giorni.
Il giudizio sulla convenienza economica sarà, invece, rimesso ai creditori che si esprimono con il voto. Non è previsto che vi sia, come nel piano del consumatore, il giudizio dell’O.C.C. sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria proprio perché sono i diretti interessati a valutare tale aspetto, benchè egli sia chiamato a fornire gli elementi informativi in base ai quali i creditori possano esprimere un giudizio consapevole sul punto ed il Xxxxxxx delegato possa avere tutti gli elementi sul punto affinchè, qualora il dissenso sia espresso sulla mancanza di convenienza, Egli possa comunque procedere all’omologazione dell’accordo.
1) Situazione familiare, economica e patrimoniale
a) composizione nucleo familiare: oltre ai proponenti il nucleo familiare è composto dai figli entrambi minori Xxxxxxx (Cl. 2010) e Serena (Cl. 2011), entrambi studenti;
b) il proponente Xxxxxxxx, come già detto, è titolare dell’impresa individuale, con la qualifica di piccolo imprenditore, avendo realizzando nel 2021 utili d’impresa di €. 24.373,70 come si evince dall’estratto dallo SP della ditta individuale, per cui il reddito mensile annuale del 2021 può essere determinato in €. 2.031,14, a fronte di una rata mensile proposta di €.821,97, residuando per il piano la disponibilità dell’importo di €. 851,14. Per consentire la sostenibilità tecnico/economica del piano proposto, in caso di necessità, interviene in garanzia quali terzo apportatore di finanza esterna il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, fratello del proponente, che sottoscrive la
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx presente proposta, per garantire ex art. 8 co 2 legge 3/2012 la
fattibilità dell'accordo, consentendo in tal modo il conferimento in garanzia di redditi sufficienti per assicurarne l’attuabilità, dei quali si allega l’ultima (2021) dichiarazione24 dei redditi;
c) I proponenti dichiarano che le spese mensili ricorrenti e necessarie per il sostentamento della loro famiglia ammontano ad €.1.180,00, circa, allegando le ricevute di quelle ricorrenti.
2) Requisiti soggettivi e oggettivi
Stato di sovraindebitamento (Art. 6 co 2 lett. a)
I proponenti versano in uno stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all’art. 6 co 2 lett. a) della legge 3/2012, inteso quale “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; invero, le obbligazioni a carico dei proponenti ammontano ad €. 218.585,77 circa, derivanti per il 96,41% dal residuo mutuo ipotecario erogato da Unipol Banca, dal finanziamento per il pagamento delle rate da essa Unipol Banca erogato nel 2012, nonché dal saldo residuo di conto corrente aperto dalla banca mutuante per canalizzare le rate del mutuo. Le obbligazioni a carico dei proponenti non potranno giammai essere adempiute con i redditi attuali né con il proprio patrimonio, in quanto non prontamente liquidabile, né tantomeno esso è idoneo a soddisfare i creditori, in quanto, peraltro, la
24 Dichiarazioni dei redditi 2021 di Xxxxxxxx Xxxxxxx
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx prevalente obbligazione ipotecaria comune ha dato origine alla
procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 346/2016, pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, per la quale è stata fissata la vendita all’asta il 31/03/2022, con un prezzo posto a base d’asta notevolmente inferiore all’importo complessivo delle obbligazioni a loro carico. Le obbligazioni non potrebbero nemmeno essere adempiute con la liquidazione dei loro beni, consistenti nell’abitazione in cui vive la loro famiglia il cui valore, come da perizia di stima del CTU della procedura esecutiva immobiliare R.G. 346/2016 è di €. 104.319,60 circa, che è stato posto quale prezzo base della prima vendita all’asta fissata per il 31/03/2022.
Una eventuale aggiudicazione all’asta dell’abitazione familiare costringerebbe i proponenti a locare un immobile in cui stabilire la residenza della propria famiglia il cui canone di locazione andrebbe ad aggiungersi alle spese mensili aggravando la stessa possibilità di mantenimento della loro famiglia, non potendo destinare alcuna quota, neanche futura, del reddito al pagamento dei creditori.
3) Contenuto dell’accordo ex art. 8 legge 3/2012
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, co 1 della legge 3/2012 la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione dei redditi futuri del Pezzella e/o della Xxxxx, qualora sopravvenienti, detratto quanto necessario al sostentamento dei debitori e della loro famiglia, con la garanzia di poter adempiere gli impegni proposti anche mediante
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
l’intervento del terzo che garantisce la sostenibilità del piano prescindendo dai redditi dei proponenti e che sottoscrive la proposta, avendone la capacità finanziaria, assumendo l’impegno a garanzia dei debitori ma non nei confronti dei loro creditori.
4) Tribunale competente ex art. 9 co 1 legge 3/2012
La proposta di accordo sarà depositata presso il Tribunale di Napoli Nord, in quanto i debitori sono residenti nel circondario di detto tribunale.
La proposta, contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni, sarà presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base del domicilio fiscale dei proponenti e contiene la ricostruzione della loro posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
5) Elenco creditori
Unitamente alla proposta è depositato l’elenco dei creditori per ciascuno dei proponenti, con l’indicazione delle somme dovute, che comunque si indicano anche nel corpo della proposta stessa, nella tabella riepilogativa seguente:
Creditori di Xxxxxxxx Xxxxxxx:
Creditore | Causale | Grado | Importo deb. Residuo |
UNIPOL BANCA SPA/GRECALE ABS SRL PEZZELLA MUTUATARIO E XXXXX 3^ DATORE IPOTECA | MUTUO FONDIARIO RGE 346/2016 | Privilegiato | 100.242,54 |
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
UNIPOL SAI | FINANZIAMENTO | Chirografario | 5.121,84 |
UNIPOL SAI | CONTO CORRENTE 01/232/866 | Chirografario | 9,41 |
AER NAPOLI | TRIBUTI E SANZ. CDS | Chirografario | 1.219,98 |
FIDITALIA PEZZELLA | PRESTITO PERSONALE 0010573037506210 | Chirografario | 2.043,33 |
AER NAPOLI PEZZELLA | TRIBUTI E SANZ. CDS | Privilegiato | 214,37 |
Chirografario | 1.005,61 | ||
CAMERA DI COMMERCIO NAPOLI | Iscrizione annuale | Chirografario | 31,80 |
Privilegiato | 159,00 | ||
REGIONE CAMPANIA | Tasse auto | Privilegiato | 1.986,66 |
Chirografario | 76,00 | ||
Totale creditori ante procedura | 110.890,56 |
Creditori di Xxxxx Xxxxxxx:
Creditore | Causale | Grado | Importo deb. Residuo |
UNIPOL BANCA SPA/GRECALE ABS SRL PEZZELLA MUTUATARIO E XXXXX 3^ DATORE IPOTECA | MUTUO FONDIARIO RGE 346/2016 | Privilegiato | 100.242,54 |
UNIPOL SAI | FINANZIAMENTO | Chirografario | 5.121,84 |
UNIPOL SAI | CONTO CORRENTE 01/232/866 | Chirografario | 9,41 |
COMUNE DI GRUMO NEVANO A.E.R. | TARI | Privilegiato | 1.106,27 |
Chirografario | 159,00 | ||
REGIONE CAMPANIA | TASSE AUTO | Privilegiato | 1.056,15 |
Totale creditori ante procedura | 107.695,21 |
Le obbligazioni in solido tra i proponenti e precisamente quelle nei confronti della banca mutuante e finanziatrice sono suddivise al 50% tra i proponenti.
L’obbligazione derivante dal mutuo fondiario è gestita da UnipolRec in seguito ad una operazione di fusione, come indicato nella precisazione dei crediti.
6) Elenco beni dei debitori
Con le dichiarazioni sostitutive allegate alla proposta si
produce l’elenco di tutti i beni dei debitori suscettibili di una
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx valorizzazione economica e gli stessi beni si riportano nella tabella
seguente con l’indicazione del loro presumibile valore:
Attivo di Xxxxxxxx Xxxxxxx
Descrizione | Possessore e % | Valore | |||
Conto corrente MPS n. 7161/43 saldo al 14/01/2022 | at1 | €.1.708,68 | |||
Conto corrente MPS n. 7200/61 saldo al 31/12/2021 (aziendale) | at2 | €. 148,83 | |||
Autovettura Citroen Saxo Imm. 2004 | at3 | Rottamata | Nessun valore | ||
Attivo di Xxxxx Xxxxxxx
Descrizione | Possessore e % | Valore | |||
Immobile + Cantinola xxx X. Xxxxx x. 00 p. 3 S1 int. 4 GRUMO NEVANO PROPRIETA’ XXXXX XXXXXXX | at1 | 100,00% | 104.319,60 | ||
Autovettura Opel Meriva TG: DN163LJ Anno imm. 2008 | at2 | 100,00% | 1.000,00 | ||
Carta prepagata Postepay N. 91893540 saldo al 10/02/2022 | at3 | 100,00% | €.381,38 | ||
Libretto postale n. 38881047 intestato A Xxxxx Xxxxxxx con saldo al 10/02/2022 | at4 | 100,00% | €.2.356,09 | ||
108.057,07 |
Si producono gli atti della procedura esecutiva immobiliare presenti nel fascicolo telematico recante R.G.E. 346/2016, oggetto di opposizione all’esecuzione, oltre all’atto di provenienza25 dell’immobile, la visura catastale26 e l’ispezione ipotecaria27 dell’immobile, oltre alla visura al PRA di Pezzella28 e di Longo29.
7) Informazioni sugli atti di disposizione entro il quinquennio
I debitori con le dichiarazioni sostitutive allegate dichiarano di non aver posto in essere atti di disposizione del
25 Atto di provenienza
26 Visura catastale
27 Ispezione ipotecaria 28 Visura PRA Pezzella 29 Visura PRA Xxxxx
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx patrimonio nel corso degli ultimi cinque anni, come si evince anche
dalla visura ipocatastale, dalla visura al pubblico registro automobilistico nonché dall’estratto conto bancario30, ad eccezione della cessione dell’unica autovettura Opel Meriva targata DN163LJ in uso alla famiglia ceduta nel 2015 da Pezzella al coniuge Xxxxx Xxxxxxx per fruire di un più contenuto costo del premio assicurativo; autovettura che permane nell’alveo del patrimonio dei proponenti, quand’anche di irrilevante valore.
8) Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni
Al fine di offrire una ricostruzione completa delle vicende economiche e patrimoniali che hanno caratterizzato la storia economica e finanziaria dei proponenti si riportano i redditi familiari dei proponenti rilevati dagli estratti contributivi Inps nonché dalle dichiarazioni dei redditi estratte dal rispettivo cassetto fiscale di Agenzia delle Entrate.
Redditi di Xxxxxxxx Xxxxxxx e redditi di Xxxxx Xxxxxxx (redditi familiari)
XXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxx | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
YEAR | €.24.373,70 | 18.069,00 | € 20,73 | € 21.081,60 | € 39.664,00 | € 21.806,40 | € 22.837,00 | € 21.842,00 | € 20.896,00 | € 20.875,00 | € 20.340,00 | € 19.997,00 | € 18.930,00 | € 19.162,00 | € 10.350,00 |
MONTHS | €. 2.031,14 | € 1.806,90 | € 1,59 | € 1.621,66 | € 3.051,08 | € 1.677,42 | € 1.756,69 | € 1.680,15 | € 1.607,38 | € 1.605,77 | € 1.564,62 | € 1.538,23 | € 1.456,15 | € 1.474,00 | € 1.478,57 |
XXXXX XXXXXXX
Redditi | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
YEAR | 0 | € 4.180,76 | € 3.254,00 | € 15.858,00 | € 11.565,00 | € 8.326,00 | € 5.891,00 | ||||||||
MONTHS | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 321,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250,31 | € 1.219,85 | € 889,62 | € 640,46 | € 1.178,20 |
TOTALE | €.24.373,70 | € 18.069,00 | € 20,73 | € 21.081,60 | € 43.844,76 | € 21.806,40 | € 22.837,00 | € 21.842,00 | € 20.896,00 | € 20.875,00 | € 23.594,00 | € 35.855,00 | € 30.495,00 | € 27.488,00 | € 16.241,00 |
€. 2.031,14 | €. 1.806,9 | € 1,59 | € 1.621,66 | € 3.372,67 | € 1.677,42 | € 1.756,69 | € 1.680,15 | € 1.607,38 | € 1.605,77 | € 1.814,92 | € 2.758,08 | € 2.345,77 | € 2.114,46 | € 2.656,77 |
30 Estratto conto
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
L’ultimo reddito dichiarato da Xxxxxxxx Xxxxxxx si riferisce a quello derivante dalla ditta individuale relativamente all’anno fiscale 2021 per un utile dall’attività d’impresa di €. 24.373,70. La Sig.ra Xxxxx è attualmente inoccupata.
9) Elenco spese familiari correnti
I proponenti dichiarano che le spese mensili necessarie al sostentamento della loro famiglia, corredate delle relative ricevute, sono sostenute con il reddito di Xxxxxxxx Xxxxxxx e con il supporto di familiari e sono elencate nella tabella seguente:
Spese (mensilizzate) | Importo |
Alimenti e bevande | 500,00 |
Energia elettrica | 120,00 |
Gas | 150,00 |
Telefono e internet | 30,00 |
Tassa rifiuti | 30,00 |
Assicurazione auto | 80,00 |
Tassa di circolazione | 20,00 |
Carburante | 100,00 |
Spese scolastiche | 50,00 |
Tempo libero | 50,00 |
Altro | 50,00 |
Totale 1.180,00
La soglia di povertà assoluta calcolata sul sito dell’Istat per una famiglia composta da due adulti di età compresa tra 18 e 59 anni e due minori che vivono nel mezzogiorno d’Italia in un comune con abitanti inferiori a 50.000 è di €. 1.312,21 circa per l’anno 2020 (ultimo disponibile). xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx-xxxxxxx-x- prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Le spese dichiarate dai proponenti sono inferiori alla soglia
di povertà assoluta. Ciò a dimostrazione che i proponenti sono disponibili a sostenere qualunque sforzo pur di ricomporre la loro situazione debitoria.
L’Istat prevede per una famiglia composta di due persone adulte con due figli minori che vivono nel mezzogiorno d’Italia una spesa media mensile per consumi di €. 2 396.94 (cfr. xxxx://xxxx.xxxxx.xx/Xxxxx.xxxx?XxxxxXxx00000 ).
Quindi ben può comprendersi il sacrificio che i debitori sono disposti a sostenere.
10)Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata nell’assunzione delle
obbligazioni
Al fine di consentire all’OCC di redigere la relazione particolareggiata che ex art. 9 co 3-bis.1 comprenda l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, di seguito sono esposte le cause e la diligenza da essi impiegata.
Il ricorso al credito è stato finalizzato all’acquisto dell’abitazione in cui stabilire la residenza della famiglia dei proponenti e per il sostentamento della rata essi potevano contare sui loro redditi nonché sul supporto dei familiari della famiglia nucleare di ciascuno di essi, in quanto la mamma del Pezzella fruiva e fruisce della pensione di reversibilità del coniuge e della pensione di invalidità, mentre i genitori della Xxxxx fruiscono della pensione di quiescenza ed invalidità il papà e della pensione di invalidità la mamma. Essi, privi di scolarizzazione e cultura finanziaria, si sono
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx affidati alla banca mutuante, che ha ritenuto la sussistenza del merito
creditizio procedendo al finanziamento e per la cui verifica si chiede che l’Occ proceda ad argomentare sul punto ex art. 9 co 3 bis 2 nonché in merito alla eventuale responsabilità dell’istituto mutuante, qualora abbia disatteso la preventiva verifica del merito creditizio ex art. 000 xxx xxx x.x.x. con le conseguenze ex art. 12 co 3 ter della legge 3/2012 applicabili a suo carico.
Xxxxxxxx ha svolto sin dal 1991 l’attività di sartoria alle dipendenze di diverse società, con alterne vicende a causa della perenne crisi lavorativa, con diverse integrazioni saliari occorse nel tempo, come si evince dall’estratto contributivo Inps, quindi decide insieme al coniuge di chiedere un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione familiare offrendo alla banca la garanzia ipotecaria sull’immobile. Unipol Banca concede il finanziamento a favore dei coniugi ed iscrive ipoteca sull’abitazione familiare intestata alla sola Xxxxx Xxxxxxx, iscrivendo ipoteca volontaria.
L’attività di entrambi i coniugi non genera successivamente i redditi sperati per cui ad un certo punto essi non riescono più a sostenere la rata del mutuo e del successivo finanziamento erogato da Unipol Banca nel 2012 per pagare le rate di mutuo arretrate.
Cominciano ad accumularsi rate insolute fino a quando nel 2016 la banca mutuante notifica l’atto di pignoramento dando avvio alla procedura esecutiva immobiliare.
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx i finanziamenti da essi contratti, così
come si evince dai contratti e dalla centrale rischi di Banca d’Italia31, sono riassunti nella tabella seguente:
Merito creditizio | Rate | Data | Nucleo familiare | Netto mensile | reddito/ rate | Merito si/no |
UNIPOL BANCA SPA/GRECALE ABS SRL PEZZELLA MUTUATARIO E XXXXX 3^ DATORE IPOTECA | 1.050,43 | 26/09/2007 | 2 | 2.656,77 | 39,54% | NO |
UNIPOL SAI | 1.050,43 | 06/12/2012 | 4 | 1.605,77 | 65,42% | NO |
FIDITALIA PEZZELLA | 1.133,43 | 23/08/2017 | 4 | 3.051,08 | 37,15% | NO |
Il rapporto rate reddito appare certamente abnorme rispetto a quello consentito alle banche, mediamente non superiore al 30%.
Inoltre, Unipol Banca ha finanziato i debitori nel 2007 e nel 2012 senza effettuare la preventiva valutazione del merito creditizio.
La banca nel 2012 finanzia ulteriormente i debitori per pagare le rate del mutuo ipotecario.
Anche il finanziamento erogato da Fiditalia nel 2017 non è preceduto dalla valutazione del merito creditizio neanche attraverso l’interrogazione delle centrali rischio essendo stata avviata la procedura esecutiva immobiliare nel 2016.
Quindi le cause del sovraindebitamento sono da attribuirsi anche alla partecipazione degli enti finanziatori, che hanno erogato i crediti senza effettuare la preventiva valutazione del merito creditizio.
In merito alla “diligenza”, intesa quale mancanza di colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni l’Occ è chiamato a verificare, sulla base di quanto esposto dai debitori nonché sulla base delle verifiche documentali, anche mediante diretta acquisizione presso le banche dati pubbliche e private, oltre alla disamina e valutazione della
31 Centrale rischi Banca d’Italia
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx documentazione ufficiale prodotta, che i debitori siano scevri da
“colpa grave, malafede o frode” nella causazione del sovraindebitamento poiché esso è da attribuirsi all’andamento del lavoro, alla crisi finanziaria iniziata nel 2008 poi nel 2012 e alla crisi economica iniziata nel 2020, senza soluzione di continuità, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi. Il sovraindebitamento è ascrivibile causalmente Ai rapporti di lavoro di entrambi i proponenti, caratterizzati da instabilità e ricorrente accesso agli ammortizzatori sociali.
Si ritiene che i proponenti siano meritevoli di accedere alla procedura di sovraindebitamento e al termine di ottenere l’esdebitazione, anche perché dalla ricostruzione della loro situazione economico/patrimoniale non emergono condotte connotate da colpevolezza cosciente nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto per soddisfare le necessità economiche della famiglia a cui hanno inteso assicurare un tetto; nessuna colpa grave è ascrivibile ai debitori per le ragioni suddette, che hanno richiesto credito solo per consentire alla propria famiglia la residenza familiare per poter soddisfare i bisogni primari, la casa. Si tenga comunque conto del basso grado di scolarizzazione dei proponenti, che non ha consentito di effettuare una idonea programmazione finanziaria delle spese familiari fidandosi e affidandosi ad esperti qualificati, quali le banche, nella valutazione di sostenibilità del credito ad esse richiesto, che hanno evidentemente hanno erogato il credito fidando solo sulla garanzia reale offerta, per quanto riguarda Unipol Banca.
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
11) Ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte
Le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte sono desumibili dall’andamento dei redditi di entrambi i proponenti, legato alle vicende dei datori di lavoro.
Nel 2020 il Pezzella ha avviato la nuova ditta individuale affidandosi stavolta a dei consulenti, che hanno programmato l’attività e i flussi prospettici anche per sostenere la famiglia dei debitori. Il sovraindebitamento deriva esclusivamente dai debiti contratti per l’acquisto dell’abitazione familiare e dalle vicende lavorative dei proponenti.
12)Atti impugnati dai creditori
Allo stato non si evincono atti dei proponenti impugnati dai creditori
13)Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria
In merito alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, occorre fare riferimento alla valutazione dell’attivo liquidabile in capo ai debitori, tenendo comunque presente che, in caso di liquidazione dei beni, consistenti nell’abitazione familiare e nell’autovettura in uso alla famiglia e di proprietà della Xxxxx nonché alle giacenze sui conti correnti e sul libretto postale, essi sarebbero costretti a prendere in locazione un immobile senza
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx poter destinare alcuna quota del reddito futuro alla soddisfazione dei
creditori.
Per il credito di Unipol Banca, successivamente ceduto a Grecale ABS, cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13/05/2008, si chiede al Tribunale di ordinare l’esibizione del contratto di cessione del credito per verificare la legittimazione attiva della cessionaria nonché per determinare la sua percentuale di partecipazione al voto, da quantificarsi per il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria sul prezzo di acquisto del credito e non evidentemente sull’importo nominale del credito ad essa ceduto.
Il credito portato dalle cartelle di Agenzia delle Entrate Riscossione è suddiviso tra privilegio generale e chirografo, per il complessivo importo a carico del Pezzella di €. 1.219,18, di cui €. 214,37 al privilegio generale ed €. 1.005,61 al chirografo, comunque derivante da tributi personali.
Dall’estratto di ruolo di A.E.R. risultano a carico di Xxxxx Xxxxxxx cartelle esattoriali per l’importo di €.1.575,01. È stata inviata agli enti impositori e ad A.E.R. istanza in autotutela32 per eccepire l’intervenuta prescrizione della cartella n. 07120190137515253000 per la quale è maturata la prescrizione breve, come accolta da Sapna con comunicazione del 15/03/2022.
Fatta questa premessa, il valore dell’immobile in cui risiede
la famiglia dei proponenti è stato valutato dal CTU della procedura
32 Istanza autotutela
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx esecutiva immobiliare R.G.E. 346/2016 €.104.319,60, i cui diritti di
possesso fanno capo alla proponente Xxxxx Xxxxxxx.
I debitori pongono a disposizione dei creditori nella
odierna proposta l’importo complessivo di €. 98.635,85.
Dall’Occasion Papers33 di Banca d’Italia sulle procedure esecutive immobiliari, datato 2018, si evince che la durata media delle procedure esecutive immobiliari, parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili, è per le regioni del sud Italia pari mesi 71 (5,91 anni) con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché dei ribassi del prezzo posto a base d’asta oppure posto a base della vendita competitiva.
Tale parametro è riscontrabile anche dal portale delle vendite pubbliche, all’indirizzo (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxxxx_xxxxxxx.xxxx?xxxx_xxxxxx mmobili&geo=raggio&indirizzo=Grumo+Nevano%2C+NA%2C
+Italia&raggio=25&lat=40.937512&lng=14.2601093&procedura= &anno=&prezzo_da=&prezzo_a=&idInserzione=&ricerca_libera
=) , da cui si evince | che vi | sono le seguenti procedure: | N° |
Procedura 714/2009, | N° | Procedura 852/2000, | N° |
Procedura 624/2015, | N° | Procedura 598/2015 e | N° |
Procedura 22/2009 non ancora aggiudicate dopo diversi tentativi di vendita.
33 Occasional Papers di Banca d’Italia
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Il numero medio degli esperimenti di vendita nelle regioni del sud Italia prima della vendita è di 2,64, per cui si potrebbe avere l’aggiudicazione non prima del terzo tentativo di vendita oppure un’offerta di prezzo nella vendita competitiva analogo a quello posto a base d’asta del terzo esperimento.
Posto il valore di partenza dell’immobile di €. 104.319,60, esso dopo i primi due ribassi del 25% ciascuno, esporrebbe l’immobile alla vendita all’asta o alla vendita competitiva per l’importo di €. 58.679,78, con cui sarebbe pagato il solo creditore
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx ipotecario, e dal quale importo dovrebbero essere dedotte le spese
della procedura esecutiva o della procedura di liquidazione del patrimonio, alle quali dovrebbero aggiungersi i compensi del liquidatore.
Quindi, dovendo prendere in locazione altro immobile in cui stabilire la residenza della propria famiglia, con gli attuali redditi i proponenti non potrebbero destinare alcunchè alla soddisfazione dei creditori concorsuali.
Quindi, l’importo proposto è ictu oculi più conveniente di quello ritraibile dalla liquidazione del patrimonio, anche tenendo conto della regola del concorso.
Nella procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14
– ter della legge 3/2012, pur volendo considerare il presumibile valore di realizzo di €. 58.679,78, a cui andrebbero ad aggiungersi gli ulteriori importi di €. 1.000,00 per il presumibile valore di realizzo dell’autovettura, nonché di €. 4.594,98 derivante dal saldo sui conti e sul libretto postale, per un totale complessivo di €. 64.274,76 ad esso bisognerebbe sottrarre i compensi degli organi della procedura, quantificabili in €. 22.654,42 circa, oltre alle spese di pubblicità, alla trascrizione nei pubblici registri, etc. Quindi, l’importo realizzabile sarebbe presumibilmente pari ad €. 41.620,34, per la soddisfazione del creditore ipotecario sarebbe senz’altro peggiorativa rispetto alla proposta e nessuna disponibilità residuerebbe dai redditi futuri in quanto i debitori dovrebbero sostenere un canone di locazione, per cui nulla percepirebbero gli altri creditori concorsuali.
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xx riporta di seguito la tabella dei compensi degli organi della
procedura in caso di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ess L. 3/2012
Creditore | Tipologia | Privilegi | Importo | |||||||
OCC | Oneri e compenso | Prededuzione | 8.992,80 | |||||||
Avvocato | Oneri e compenso | Prededuzione | 4.668,82 | |||||||
Liquidatore | Oneri e compenso | Prededuzione | 8.992,80 | |||||||
TOT. 22.654,42 |
Per cui l’importo presumibilmente disponibile per il solo creditore ipotecario sarebbe di €. €. 41.620,34 rispetto a €. 91.397,76 offerto.
Nessuna utilità riceverebbero tutti gli altri creditori.
14)Costi della procedura
I costi della procedura si riferiscono al compenso per la prestazione a favore dei legali, quelli per la ricostruzione economico patrimoniale e quella per l’assistenza in giudizio, nonché per quello dell’Occ.
Gli Avv. Xxxxxxx e Xxxxxxx hanno sottoposto ai proponenti il preventivo, da essi sottoscritto per accettazione, per l’importo complessivo di €. 4.668,82.
Il compenso dell’Occ è stato calcolato sulla base delle tabelle contenute nel D.M. 202/2014 ed ha totalizzato l’importo di €. 8.992,80, comprensivo di accessori.
Il tutto, oltre spese per contributo unificato e diritti di cancelleria, per €.125,00.
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
15)Proposta di accordo con i creditori
Nella proposta di accordo sono indicati la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; sono previste due classi in cui sono inseriti i creditori muniti di preferenze e nell’altra i chirografari originari e quelli degradati a chirografo.
Il credito prededucibile degli Avv. Xxxxxxx e Xxxxxxx, pari ad
€. 4.668,82, viene proposto in pagamento nelle prime dodici rate,
insieme al saldo del compenso dell’Occ con una rata complessiva di
€. 913,65
Creditore | Tipologia | Privilegi | Importo | FONTE | acconto al deposito | SALDO | Importo rata | A partire dal mese post omologa n. | ||||||||||
OCC | Oneri e compenso | Prededuzione | 8.992,80 | preventivo | 2.697,84 | 6.294,96 | 12 | 524,58 | 1 | |||||||||
Avvocato | Oneri e compenso | Prededuzione | 4.668,82 | preventivo | 4.668,82 | 12 | 389,07 | 1 | ||||||||||
TOTALE | 13.661,62 | 10.963,78 | 12 | 913,65 | 1 |
Il creditore ipotecario sarà pagato in 120 rate mensili, comunque in un tempo inferiore alla durata residua del piano di ammortamento originario (2037 – RATE N. 180), in privilegio ipotecario per l’importo pari a quello minimo della seconda asta, equivalente a quello che sarebbe posto a base della terza asta ed il residuo è degradato a chirografo e sarà pagato insieme a tutti gli altri crediti privilegiati al 100% e chirografari nella percentuale del 20% e in 120 rate mensili costanti dopo l’omologa dell’accordo. I crediti muniti di privilegio generale e speciale sono relativi a quelli pretesi da Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Campania e saranno pagati in una percentuale del 100% in 120 rate mensili dopo il pagamento dei prededucibili, insieme a tutti gli altri. La proposta prevede una moratoria di mesi dodici, non essendo prevista la liquidazione dei beni sui quali insistono le preferenze:
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Tabella pagamenti
Creditore | Causale | Grado | Importo deb. residuo | % falcidia | debito post stralcio | N. rate | Importo rata | Decorrenza pagamenti |
UNIPOL BANCA SPA/GRECALE ABS SRL PEZZELLA MUTUATARIO E XXXXX 3^ DATORE IPOTECA | MUTUO FONDIARIO RGE 346/2016 | Privilegiato | 200.485,08 | 64.125,93 | 120 | 534,38 | 13 | |
Chirografario | 136.359,16 | 80,00% | 27.271,83 | 120 | 227,27 | 13 | ||
UNIPOL SAI | FINANZIAMENTO | Chirografario | 10.243,68 | 80,00% | 2.048,74 | 120 | 17,07 | 13 |
UNIPOL SAI | CONTO CORRENTE 01/232/866 | Chirografario | 18,82 | 80,00% | 3,76 | 120 | 0,03 | 13 |
FIDITALIA PEZZELLA | PRESTITO PERSONALE 0010573037506210 | Chirografario | 2.043,33 | 80,00% | 408,67 | 120 | 3,41 | 13 |
AER NAPOLI PEZZELLA | TRIBUTI E SANZ. CDS | Privilegiato | 214,37 | 0,00% | 214,37 | 120 | 1,79 | 13 |
Chirografario | 1.005,61 | 80,00% | 201,12 | 120 | 1,68 | 13 | ||
CAMERA DI COMMERCIO NAPOLI | Iscrizione annuale | Chirografario | 31,80 | 80,00% | 6,36 | 120 | 0,05 | 13 |
Privilegiato | 159,00 | 0,00% | 159,00 | 120 | 1,33 | 13 | ||
AER XXXXX | TARI | Privilegiato | 1.106,27 | 0,00% | 1.106,27 | 120 | 9,22 | 13 |
Chirografario | 159,00 | 80,00% | 31,80 | 120 | 0,27 | 13 | ||
REGIONE CAMPANIA PEZZELLA | TASSE AUTO | Privilegiato | 1.986,66 | 0,00% | 1.986,66 | 120 | 16,56 | 13 |
Chirografario | 76,00 | 80,00% | 15,20 | 120 | 0,13 | 13 | ||
REGIONE CAMPANIA XXXXX | TASSE AUTO | Privilegiato | 1.056,15 | 0,00% | 1.056,15 | 120 | 8,80 | 13 |
Totale creditori ante procedura | 218.585,77 | Totale | 98.635,85 | RATA N.13 | 821,97 |
Saranno pagati tutti i crediti, quello ipotecario nella percentuale del 45,59%, secondo la previsione di cui all’art. 7 co 1, 2^ cpv della legge n. 3/2012 secondo la quale “E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. Non essendovi altri beni su cui esercitare il privilegio, oltre l’immobile interamente attinto dal creditore ipotecario e l’autovettura di non rilevante valore l’importo proposto ai crediti muniti di privilegio generale e speciale è migliorativo rispetto a qualsiasi altra alternativa, per cui la proposta è rispettosa della norma richiamata; i privilegiati generali saranno pagati nella
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx percentuale del 100% in quanto potrebbero essere in egual misura
soddisfatti con il saldo dei conti correnti attuali e con la cessione dell’autovettura; i chirografari originari e quello residuo del mutuo degradato a chirografo saranno pagati nella percentuale del 20%; il credito ipotecario sarà pagato in 120 mesi (anni 10) insieme a tutti gli altri a decorrere dalla 13^ rata.
Quindi l’importo totale proposto in procedura è di €. 98.635,85 (45,12%), derivante dai redditi futuri dei proponenti e/o dalla finanza esterna del terzo in garanzia.
Il G.D., accertata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa con decreto l’udienza senza indugio, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
Con il decreto di apertura della procedura il G.D. stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto; dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del
giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
Il decreto di apertura della procedura deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento, con la sospensione ex lege della procedura esecutiva immobiliare e l’inibizione dell’avvio di altre procedure esecutive e/o l’iscrizione di diritti di prelazione sui beni dei proponenti.
I creditori ammessi al voto, il cui credito non è pagato integralmente, faranno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 3/2012. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.
Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.
I creditori muniti di privilegio generale e speciale, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e hanno diritto di esprimersi sulla proposta poiché i pagamenti sono comunque dilazionati.
Creditori ammessi al voto e relative percentuali:
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Creditore | Causale | Grado | Importo deb. residuo | % falcidia | debito post stralcio | % Voto |
UNIPOL BANCA SPA/GRECALE ABS SRL PEZZELLA MUTUATARIO E XXXXX 3^ DATORE IPOTECA | MUTUO FONDIARIO RGE 346/2016 | Privilegiato | 200.485,08 | 31,99% | 64.125,93 | 91,72% |
Chirografario | 136.359,16 | 80,00% | 27.271,83 | |||
UNIPOL SAI | FINANZIAMENTO | Chirografario | 10.243,68 | 80,00% | 2.048,74 | 4,69% |
UNIPOL SAI | CONTO CORRENTE 01/232/866 | Chirografario | 18,82 | 80,00% | 3,76 | 0,01% |
FIDITALIA PEZZELLA | PRESTITO PERSONALE 0010573037506210 | Chirografario | 2.043,33 | 80,00% | 408,67 | 0,93% |
AER NAPOLI PEZZELLA | TRIBUTI E SANZ. CDS | Privilegiato | 214,37 | 0,00% | 214,37 | 0,10% |
Chirografario | 1.005,61 | 80,00% | 201,12 | 0,46% | ||
CAMERA DI COMMERCIO NAPOLI | Iscrizione annuale | Chirografario | 31,80 | 80,00% | 6,36 | 0,01% |
Privilegiato | 159,00 | 0,00% | 159,00 | 0,07% | ||
AER XXXXX | TARI | Privilegiato | 1.106,27 | 0,00% | 1.106,27 | 0,51% |
Chirografario | 159,00 | 80,00% | 31,80 | 0,07% | ||
REGIONE CAMPANIA PEZZELLA | TASSE AUTO | Privilegiato | 1.986,66 | 0,00% | 1.986,66 | 0,91% |
Chirografario | 76,00 | 80,00% | 15,20 | 0,03% | ||
REGIONE CAMPANIA XXXXX | TASSE AUTO | Privilegiato | 1.056,15 | 0,00% | 1.056,15 | 0,48% |
4.522,45 | Totale creditori ante procedura | 218.585,77 | Totale | 98.635,85 | 100,00% |
La percentuale di voto attribuita a ciascun creditore ammesso è stata calcolata sulla somma dei crediti, compresi quelli privilegiati il cui pagamento, sebbene proposto integralmente, è dilazionato nel tempo.
A tal fine si chiede che il creditore cessionario del credito ipotecario esibisca il contratto di cessione del credito per la verifica della percentuale di voto ad esso spettante sulla base del prezzo di cessione e non sulla base del valore nominale del credito qualora esprima il proprio dissenso contestando la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria ex art. 14 ter e ss della legge n. 3/2012.
Al raggiungimento dell'accordo con la percentuale minima del 60% dei crediti ammessi al voto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2,
allegando il testo dell'accordo stesso.
Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sull’esito del voto e sulla fattibilità del piano.
Il G.D. procederà all’omologa dell'accordo disponendone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili.
Qualora uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Nel concordato fallimentare la valutazione dell'interesse di cui all'art. 129 legge fall., necessario ai fini della legittimazione all'opposizione, implica un accertamento in concreto e suppone che sia dedotta l'incidenza negativa del concordato, rispetto al fallimento, sulla situazione giuridica di cui l'opponente è titolare; l'opponente, come del resto il creditore dissenziente, deve, infatti, avere una ragione oggettiva
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx per opporsi al concordato, dovendo egli quantomeno allegare
uno svantaggio per la posizione sostanziale, derivante dalla soluzione concordataria e non, invece, dal fallimento. Essendo tale procedura assimilabile al concordato preventivo e la liquidazione del patrimonio a quella fallimentare, si ritiene ad essa applicabile la stessa regola in merito all’eventuale opposizione dei creditori.
L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Ai sensi dell’art. 12 co 3-bis della legge 3/2012 l'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
16)Mancata valutazione del merito creditizio nella fase genetica dei rapporti
L’art. 9 co 3-bis.2 prevede che “L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”.
Riscontrata tale grave violazione, l’Occ ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 co 3-ter della legge 3/2012 relazionerà al G.D. nella relazione particolareggiata.
A carico dei creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i princìpi di cui
all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385, sono previste delle preclusioni processuali per cui ad essi è inibito presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenzienti, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Dalla ricostruzione effettuata, riportata nella tabella seguente, si evincono i creditori che hanno disatteso la prescritta preventiva verifica del merito creditizio prima dell’erogazione del relativo credito, per i quali si ritengono applicabili le sanzioni processuali di cui sopra, per cui il G.D. in caso di contestazioni, è chiamato a non tenerne conto, si come debba escludersi il voto di dissenso che non derivi da atti in frode commessi dai debitori.
Tabella merito creditizio:
Merito creditizio | Rate | Data | Nucleo familiare | Netto mensile | reddito/ rate | Merito si/no |
UNIPOL BANCA SPA/GRECALE ABS SRL PEZZELLA MUTUATARIO E XXXXX 3^ DATORE IPOTECA | 1.050,43 | 26/09/2007 | 2 | 2.656,77 | 39,54% | NO |
UNIPOL SAI | 1.050,43 | 06/12/2012 | 4 | 1.605,77 | 65,42% | NO |
FIDITALIA PEZZELLA | 1.133,43 | 23/08/2017 | 4 | 3.051,08 | 37,15% | NO |
Non è stato verificato il merito creditizio, salvo prova contraria, prima della erogazione del credito da parte di Unipol Banca sia per il credito fondiario sia per il finanziamento erogato successivamente, si come non ha effettuato la verifica del merito creditizio il creditore Fiditalia.
Tutti gli istituti di credito non hanno proceduto alla preventiva valutazione del merito creditizio, e Fiditalia ha erogato senza verificare che il nominativo dei richiedenti fosse iscritto nelle
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx centrali rischio, per cui essi sono da ritenersi colpevoli di aver
contribuito all’indebitamento dei proponenti e/o di aver aggravato o contribuito ad aggravare la situazione di sovraindebitamento dei proponenti e a carico di essi potranno essere applicate le preclusioni ex art. 12 co 3-ter della legge 3/2012 vigente, che recita: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i princìpi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Ai sensi dell’art. 12 co 3-ter, L. 3/2012 in caso necessitino integrazioni alla proposta si chiede al G.D. di concedere il termine di quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
In merito alla durata dell’accordo proposto
In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, quindi della individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l’ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento è opportuno svolgere una ponderata valutazione della fattispecie in esame. In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, il giudice opererà un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra, bilanciamento
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro
temporale fisso in base al quale vagliare l’ammissibilità della procedura. Occorre invece tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità della odierna proposta al fine di non frustrare la finalità cui mira la procedura in esame, vale a dire la tutela del sovraindebitato, riconoscendo per lui una seconda “chance”. Nel caso di specie, dunque, il Giudice delegato è chiamato a valutare la proposta tenendo conto in particolare, sia della compatibilità della dilazione, dopo i dodici mesi di moratoria per il pagamento dei compensi degli organi della procedura, accordando ai creditori una somma presumibilmente maggiore di quella ottenibile tramite la vendita dei beni dei debitori (considerato il valore degli stessi e il loro prevedibile ribasso d’asta o di vendita competitiva). Come noto, infatti, la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio e l’esdebitazione del debitore incapiente) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell’accordo di composizione della crisi, determina un’imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono solamente contestare la convenienza del piano, contestazione che tuttavia non impedisce al giudice di omologare
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx ugualmente il piano qualora lo ritenga economicamente conveniente
rispetto alla soluzione liquidatoria. Alcune corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la procedura fallimentare, affinché rispetti i dettami dell’art. 2, comma 2, L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) e i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non possa superare i cinque anni nel caso di media complessità e i sette anni in caso di notevole complessità (Cass., 28 maggio 2012, n. 8468 e Xxxx., 12
ottobre 2017, n. 23982). Inoltre, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, le Sezioni unite, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere operato tenendo conto della ragionevole durata del piano. Si registrano pronunce di alcuni tribunali che hanno omologato piani del consumatore della durata ben superiore al limite dei 5-7 anni adottato dalle corti sopracitate. Tra i tribunali che hanno aderito a questo indirizzo meno restrittivo, alcuni non hanno neppure affrontato il problema del limite temporale che debba rispettare il piano (Tribunale di Napoli, decr. 28 ottobre 2015, e decreto del 23 luglio 2019 RG 1866/2018, Tribunale di Catania, decreti 28 gennaio 2016 e 27 febbraio 2017, che hanno omologato piani rispettivamente di 18, 22, 20 e 30 anni). Altri, invece, hanno adottato quale limite quello dei 6-10 anni, corrispondenti alle 72 ovvero 120 rate mensili in cui sono dilazionabili i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, ai sensi
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
dell’art. 19 D.p.r. 602/1973, ovvero quello dell’aspettativa di vita del debitore, calcolata in base alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6). (Così Tribunale di Napoli, decr. 18 febbraio 2017, Tribunale di Catania decreti del 27 aprile 2016, 17 maggio 2016, 24
maggio 2016, 12 luglio 2016 e 15 settembre 2016; x. Xxxxxxxxxx, Al sovraindebitato dilazioni fino a 30 anni e prima casa salva, in xxxxxx.xx, 7 novembre 2016). In merito alla odierna procedura si chiede che l’xxx.xx Giudicante vagli l’ammissibilità della proposta senza una rigida verifica del rispetto da parte della stessa di un dato limite di durata massima, valutando, in base alle peculiarità del caso concreto, che la proposta di accordo costituisca, tanto per i debitori quanto per i creditori, la soluzione migliore rispetto alle procedure alternative, quali la liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012. Nel caso di specie, infatti, non è da escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati con un accordo che prevede una dilazione di 10 anni, comunque inferiore al residuo piano di ammortamento originario del mutuo ipotecario (15 anni circa), e di 10 anni per tutti gli altri creditori, piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio dei debitori, tenendo conto che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti muniti di privilegio generale, sebbene migliorativa rispetto alla liquidazione del patrimonio, mentre il patrimonio dei debitori, aggredito tramite esecuzione forzata o mediante vendita competitiva, non è in grado di soddisfare le ragioni dei creditori privilegiati generali e nulla potrebbe essere attribuito agli altri creditori chirografari, in quanto il patrimonio liquidabile è costituito dall’immobile adibito ad abitazione, ed dall’autovettura, il
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx cui valore realizzabile è indeterminabile a causa della vetustà della
stessa. Se, pertanto, la ratio dell’applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nel caso de quo è senz’altro opportuno derogare a tale limite, concedendo l’omologa alla proposta di accordo con i creditori, anche se della durata di anni dieci, termine, peraltro, coincidente con quello previsto per le transazioni fiscali. Tale soluzione trova conforto anche in adesione al principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della c.d second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. L’adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata ultraquinquennale delle stesse, rischia di minare l’effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Non va dimenticato poi che la L. 3/2012 non è stata introdotta soltanto sulla spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all’interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell’usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (v. relazione illustrativa alla L. 3/2012, in cui si annovera tra le finalità della legge, quella “di evitare inutili
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento
dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”). Si auspica, pertanto, che l’xxx.xx Giudicante, nell’operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi della ragionevole durata del processo, da una parte, e dell’effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra, tenga conto delle finalità sociali e dei principi ispiratori della procedura in esame. (cfr. Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – Xxxxxxx X. Xxxxxxxx). Inoltre i proponenti, sin d’ora esprimono formale rinuncia all’impugnazione ai sensi della L. 89/2001 per la durata del piano (ultraquinquennale).
17)Conclusioni
Sulla base di quanto in premessa e della documentazione allegata alla presente proposta e delle informazioni in essa esplicitate Voglia il Gestore della Crisi accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura nonché la fattibilità economico finanziaria della proposta di accordo con i creditori verificando in particolare che non siano stati compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni, come per legge. L’accordo con i creditori sarà presentato in uno con il ricorso a cura degli Avv. Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx con l’attivazione ex lege delle misure protettive previste dalla normativa. L’importo proposto dai proponenti è certamente migliorativo rispetto all’attuale alternativa liquidatoria ex art. 14 ter della legge n. 3 del 27 gennaio 2012. Inoltre, la procedura di liquidazione del patrimonio genererebbe delle spese ulteriori che, in caso di vendita, andrebbero dedotte dal prezzo. La
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Proposta di Accordo per come formulata, dilazionata garantirebbe ai
proponenti ed alla loro famiglia di salvaguardare l’abitazione familiare e, in caso contrario, non soltanto non sarebbe possibile rimborsare i debiti concorsuali in una percentuale migliorativa rispetto alla proposta di accordo ma i proponenti non riuscirebbero neanche a soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza a causa della mancanza di ulteriori risorse finanziarie e dell’ulteriore onere a loro carico derivante dal canone di locazione di un immobile da destinare a residenza della famiglia. I Proponenti, assistiti dagli Avv. Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx,
Chiedono
che con il deposito della Proposta di Accordo il Gestore incaricato proceda, come per legge, alle verifiche di competenza indi consentire di presentare il ricorso per il deposito congiunto presso il Tribunale di Napoli Nord, potendo attivare ex officio le misure protettive con la sospensione dei procedimenti esecutivi in corso nelle more della convocazione dei creditori, nonché al fine di sospendere la procedura esecutiva immobiliare e di inibire l’avvio di eventuali ulteriori procedure esecutive mobiliari e immobiliari. L'accordo in esame è una convenzione tra i debitori proponenti ed i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza l'intervento decisivo dell'Autorità Giudiziaria chiamata ad omologarlo. Si tratta, dunque, di un atto complesso a formazione progressiva che necessita, ai fini dell'efficacia, del giudizio positivo del Tribunale. Trattasi, quindi, di un contratto vero e proprio anche se contestualizzato in una procedura in cui l'omologa si configurerebbe
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx come mera condizione di efficacia. Il Tribunale, quindi, diviene
garante della legalità del procedimento ma i contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dai debitori ed anche il controllo del Giudice Delegato assumerebbe natura formale e non dovrebbe incidere direttamente sul piano di rateazione. Particolare rilievo, invece, acquista la valutazione dell'Organismo di Composizione della Crisi sulla fattibilità del piano; per quanto al punto precedente ne consegue che, se i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ammessi al voto aderisce alla proposta, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, in assenza di contestazioni promosse dai creditori o da altri interessati, il Giudice Delegato deve omologare l'accordo disponendone l'immediata pubblicazione; quanto detto senza porre, preventivamente, alcun limite temporale; nel caso che ci riguarda, infine, la previsione di un piano di rimborso di 10 anni per il creditore munito di privilegio ipotecario e per i creditori chirografari è stato determinato dalla necessità di garantire al nucleo familiare dei sovraindebitati la preservazione della propria abitazione ed il minimo vitale per la propria famiglia, composta di due minori. Una proposta di Accordo modificata accorciando i tempi di rimborso sarebbe difficilmente fattibile e sostenibile. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, si richiede che il Gestore della Crisi nominato, previa verifica ad egli demandata dalla legge, confermi i giudizi di fattibilità e di sostenibilità della Proposta di Accordo nella relazione particolareggiata la cui redazione è ad egli demandata, dandone notizia per il deposito del ricorso, rimanendo a sua
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx disposizione per qualsiasi informazione o integrazione documentale.
Aversa 4 febbraio 2022-15/03/2022
Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Allegati:
1. Copia documento identità e codice fiscale
2. Atto di matrimonio
3. Stato di famiglia
4. Certificato di residenza e stato di famiglia
5. Visura camera di commercio Sartoria Galante di Xxxxxxxx Xxxxxxx
6. Visura camerale Sartoria Galante srl
7. Bilancio finale di liquidazione Sartoria Galante srl
8. Piano di riparto liquidazione Sartoria Galante srl
9. Estratto contributivo Inps Xxxxxxxx Xxxxxxx
10. Mandato
11. Istanza nomina gestore della crisi
12. Atto di compravendita
13. Atto di mutuo fondiario
14. CTU
15. Avviso di vendita
16. Elenco creditori Pezzella
17. Inventario beni Pezzella
18. Atti di disposizione Pezzella
19. Dichiarazioni dei redditi Pezzella
20. Elenco spese mensili Pezzella/Xxxxx
21. Preventivo Occ
22. Preventivo Avv.ti Benigno e Xxxxxxx
23. Precisazione crediti
24. Dichiarazioni dei redditi 2021 di Xxxxxxxx Xxxxxxx
25. Visura catastale immobile
26.Ispezione ipotecaria immobile
27. Visura PRA Pezzella
28. Visura PRA Xxxxx
29. Estratto conto MPS Personale Pezzella
30. Estratto conto MPS Ditta individuale Pezzella
31. Centrale rischi Banca d’Italia Pezzella
32. Istanza autotutela Xxxxx 33.Occasional Papers di Banca d’Italia 34.Visura catastale Xxxxx 35.Ispezione ipotecaria Xxxxx
36.Estratto conto Postepay e libretto postale Xxxxx
37.Contratto Fiditalia
38.Estratto contributivo Inps Xxxxx Xxxxxxx
Debitori: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Difensori Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
39.Estratto di ruolo A.E.R. Xxxxxxxx Xxxxxxx
40.Estratto di ruolo A.E.R. Xxxxx Xxxxxxx
41.Certificato di stato civile con rapporti di parentela Xxxxx 42.Certificato di stato di famiglia e stato civile Xxxxx 43.Xxxx Xxxxx
44.Crif Pezzella 45.CTC Xxxxx 46.CTC Pezzella 47.Experian Pezzella 48.CAI Pezzella 49.CAI Xxxxx 00.XX BDI Xxxxx
51.Bilancio Scalare Uso Bollo 2020 SARTORIA GALANTE 52.SP Sartoria Galante di Xxxxxxxx Xxxxxxx al 31.12.21 53.Atto di pignoramento e nota di trascrizione
54.Avviso di vendita 31 MARZO 2022
55.Visura protesti Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx
56.Casellario Giudiziale Xxxxx
57.Certificato dei carichi pendenti XXXXX 58.Certificato dei carichi pendenti PEZZELLA 59.Certificato del casellario giudiziale PEZZELLA 60.Cessione del credito ipotecario a GRECALE ABS 61.CTU rge_346_2016
62.Elenco creditori Xxxxx
63.Dichiarazione sostitutiva atti dispositivi Xxxxx
64.Inventario beni Xxxxx 65.Riscontro istanza autotutela Sapna 66.Mod. Unico 2021 Pezzella
Tribunale Ordinario di Napoli nord Terza Sezione civile
Il Giudice, dott.ssa Xxxxx Xx Xxxx,
nel procedimento per l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
iscritto al n. 2 del ruolo fallimentare dell’anno 2022; ha pronunciato il seguente
DECRETO
letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx e la relazione del’o.c.c., come integrate in data 18.03.2022;
Firmato Da: DE VIVO XXXXX Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 406e5da17d5422fa
letto l’art. 10 L. 3/2012;
FISSA
l’udienza davanti a sé del 9 maggio 2022 ore 10,30;
DISPONE
che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
MANDA
l’Organismo di composizione della crisi per la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termini di cui all’art. 11 co.1 L. 3/2012, della proposta e del decreto ai creditori, con le modalità previste dall’art. 10 c.1 della L. 3/2012;
INVITA
i creditori a far pervenire all’Organismo di composizione della crisi, con le modalità previste dall’art.
11 co.1 l. 3/2012, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci
giorni prima dell’udienza sopra fissata, dovendosi presumere in mancanza il consenso favorevole alla proposta come comunicata;
DISPONE
che a cura della cancelleria la proposta, come integrata il 18.03.2022, ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Napoli nord e nel registro delle imprese;
MANDA
la Cancelleria per le comunicazioni ai proponenti e all’Organismo di composizione della crisi. Aversa, 21/03/2022
Firmato Da: DE VIVO XXXXX Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 406e5da17d5422fa
Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxx