TRA
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI GUARENE, BARBARESCO, CASTAGNITO, MONTICELLO D’ALBA E NEIVE.
L'anno duemila addì del mese di nella Residenza municipale di Guarene
TRA
il Comune di GUARENE, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig XXXXXXX XXXXXX , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
il Comune di BARBARESCO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. XXXXX XXXXX, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
il Comune di CASTAGNITO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. XXXXX XXXXX, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
il Comune di MONTICELLO D’ALBA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. ARTUSIO XXXXX XXXXXX il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
il Comune di NEIVE, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. XXXXXX XXXXXXXX , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
• che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
• che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale;
• che l'art. 10 del D.P.R. n.465/1997, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segretario comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
• che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 150 del 15.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale;
• con deliberazione n. 135 del 29.05.2000 e n. 164 del 27.07.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
• con deliberazione n. 113 del 2.05.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
• con deliberazione n. 270 del 6.09.2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia relativo alla riclassificazione delle Segreterie comunali e provinciali, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
• con Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni ed istituzionali, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Prot. 0000485- E (P) del 24.03.2015 è stato rivisto il criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria;
• che con delibera consiliare del Comune di Guarene n. del
2019 ,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
• che con delibera consiliare del Comune di Barbaresco n. del
2019,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
• che con delibera consiliare del Comune di Castagnito n.
del
.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale, ai sensi dell'art.30 del
T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
• che con delibera consiliare del Comune di Monticello D’Alba n. _ del
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
• che con delibera consiliare del Comune di Neive n. del , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale, ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di GUARENE, BARBARESCO, CASTAGNITO , MONTICELLO D’ALBA
e NEIVE, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.
Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di GUARENE presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n.267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GUARENE.
Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari comunali e provinciali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario comunale in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di GUARENE venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata, previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, II cpv. del D.P.R. 465/1997 sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Guarene nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Guarene provvederà altresì:
• ad indicare alla competente Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
• a richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
• ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.
Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di GUARENE, BARBARESCO, CASTAGNITO MONTICELLO
D’ALBA e NEIVE. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l’Agenzia Autonoma. Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci del Comune di BARBARESCO, CASTAGNITO , MONTICELLO D’ALBA e NEIVE). Al contratto
suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.
Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 15 ore presso il Comune di GUARENE, n. 02 ore presso il Comune di BARBARESCO, n. 06 ore presso il Comune di
CASTAGNITO TINELLA, per n. 05 ore presso il Comune di MONTICELLO D’ALBA e n.08 ore presso il Comune di NEIVE.
Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario comunale graverà in proporzione sul Comune di Guarene per 41,67/36, sul Comune di Barbaresco per 5,55/36, sul Comune di Castagnito 16,67, sul Comune di Monticello D’Alba per - 13,89 /36 e sul Comune di Neive per 22,22/36.
Il Segretario comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.
Art. 5 - Forme di consultazione
I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto. In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
• Nomina del Segretario comunale;
• Revoca del Segretario comunale;
• Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.
Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di GUARENE, BARBARESCO, CASTAGNITO, MONTICELLO D’ALBA e NEIVE, il trattamento
economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune di Guarene, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Guarene le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso, di cui all’art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.
Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
• a carico del Comune di GUARENE 41,67 /36;
• a carico del Comune di BARBARESCO 5,55/36
• a carico del Comune di CASTAGNITO 16,67/36
• a carico del Comune di MONTICELLO D’ALBA13,89/36.
• a carico del Comune di NEIVE 22,22/36.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell’Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di GUARENE, nella sua veste di Capo convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di BARBARESCO, CASTAGNITO, MONTICELLO D’ALBA e NEIVE.
I Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari comunali e provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti i Comuni di BARBARESCO, CASTAGNITO. MONTICELLO D’ALBA e NEIVE rilasceranno, a favore del Comune Capo-convenzione di GUARENE, idonea delegazione di pagamento, emessa sul proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.
Per accedere ai Comuni convenzionati di BARBARESCO, CASTAGNITO, MONTICELLO D’ALBA e NEIVE al Segretario comunale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica come definita dalla determina del Presidente dell’Unità di Missione prot. 0025531 del 17.05.2011. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di BARBARESCO, CASTAGNITO, MONTICELLO D’ALBA e NEIVE sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di GUARENE, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di BARBARESCO, CASTAGNITO, MONTICELLO D’ALBA e NEIVE,
comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione.
La presente convenzione viene stabilita nel periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario comunale ricoprirà l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti ,ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario comunale titolare. In tal caso le Amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le Amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente Agenzia o con Segretari Ccomunali titolari di altre sedi (con il sistema dello “scavalco").
c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli comunali. In tale ipotesi i Xxxxxxx, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario comunale ricoprirà l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo convenzione di GUARENE (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999). Dell’avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo convenzione, alla competente Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma, per l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza.
d. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni dalla ricezione dell’ultima notifica alle amministrazioni interessate Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo convenzione di GUARENE (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).Dell’avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma, per l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza.
Art.8 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.
Art.9 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in
merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di GUARENE, BARBARESCO, CASTAGNITO, MONTICELLO D’ALBA e NEIVE verrà inviata, a
norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465, alla Prefettura di Torino, Ufficio territoriale del Governo, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale del Piemonte, a cura del Comune Capo convenzione.