VERBALE DI INCONTRO
VERBALE DI INCONTRO
In data in Milano, si sono incontrati:
la Società Compass Banca S.p.A
e
le RSA delle XX.XX dei lavoratori di seguito rappresentate:
FABI - FIRST-CISL - FISAC-CGIL – UILCA - UNISIN
Premesso che:
- L’ “Accordo Premio Aziendale 2018/2019 e 2019/2020” del 23 aprile 2019 prevede, con riferimento all’esercizio fiscale 2019/2020, l’impegno delle Parti ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2019 per l’individuazione degli obiettivi incrementali il cui raggiungimento è condizione necessaria per l’erogazione del premio secondo gli importi ivi stabiliti;
- L’“Accordo Quota Welfare” del 23 aprile 2019 prevede anche per l’esercizio fiscale 2019/2020 la corresponsione di servizi welfare di importo equivalente ad € 150,00 in caso di raggiungimento degli obiettivi incrementali nell’esercizio di riferimento;
- Il “Verbale di Accordo Premio Aziendale 2019/2020” del 19 dicembre 2019 definisce gli indicatori incrementali per l’esercizio 2019/2020 al verificarsi di almeno uno dei quali è subordinata l’erogazione del premio aziendale negli importi ivi stabiliti;
- l’art. 3 dell’accordo sindacale del 19 dicembre 2019 prevede l’impegno delle Parti ad incontrarsi per una verifica congiunta dell’andamento degli indicatori incrementali di cui all’art. 2 del suddetto accordo;
- la Società – sulla base dei dati di preconsuntivo ad oggi noti – ha comunicato che al 30.6.2020, a causa dei problemi rivenienti dall’emergenza sanitaria COVID – 19, nessuno degli indicatori di cui all’accordo sindacale del 19 dicembre 2019 avrà un incremento tale da consentire la corresponsione sia dei servizi welfare di importo equivalente ad € 150,00 di cui all’accordo del 23.4.2019 (“Accordo Quota Welfare”) sia degli importi del premio aziendale pattuiti nell’accordo del 23.4.2019 e ribaditi nell’accordo del 19.12.2019, escludendo inoltre la possibilità di accesso al beneficio della detassazione e/o della convertibilità del premio in servizi welfare;
si conviene quanto segue:
Compass Banca, raccogliendo anche le richieste sindacali pervenute in tal senso e con l’intento di voler premiare ugualmente il personale dipendente per l’impegno profuso durante l’esercizio 2019/2020, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 48 del vigente CCNL, ha deciso quanto segue:
1. Erogare, ai sensi dell’art. 48 del CCNL, un importo esclusivamente cash corrispondente ai valori sotto riportati:
INQUADRAMENTO | IMPORTI LORDI |
Inquadramento | CASH 100% |
IMPIEGATO EX 1 A – 2 A | 635,78 |
IMPIEGATO 3AP 1LR | 744,98 |
IMPIEGATO 3AP 2LR | 771,75 |
IMPIEGATO 3AP 3LR | 880,95 |
IMPIEGATO 3AP 4LR | 913,50 |
QUADRO 1° LIVELLO | 1006,43 |
QUADRO 2° LIVELLO | 1061,55 |
QUADRO 3° LIVELLO | 1279,43 |
QUADRO 4° LIVELLO | 1733,03 |
- Tali importi – che non beneficeranno di alcuna agevolazione fiscale – saranno erogati con il cedolino del mese di luglio 2020 alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi in base all’inquadramento individuale al 30 giugno 2020, unicamente al personale in forza al momento dell’erogazione;
- Per quanto riguarda il computo delle assenze ai fini dell’erogazione del Premio Aziendale saranno applicate le disposizioni di cui al vigente CCNL (art. 48) prendendo come periodo temporale ai fini del computo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020.
- Per il personale assunto nel corso dell’esercizio 2019-2020, l’erogazione avverrà in proporzione ai mesi di
servizio prestati considerando come mese intero l’eventuale frazione;
- Per i contratti part – time, il premio sarà riproporzionato alla % oraria effettivamente svolta nel corso
dell’esercizio.
2. Riconoscere, condividendo l’opportunità di un piano sociale, un’elargizione ON TOP fruibile solo in forma welfare attraverso la piattaforma Edenred secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.
- Tale elargizione, il cui ammontare varierà a seconda dell’inquadramento individuale al 30.6.2020, spetterà
unicamente al personale in forza alla data di inizio del periodo di spesa.
- Per il personale assunto nel corso dell’esercizio 2019-2020, l’erogazione avverrà in proporzione ai mesi di
servizio prestati considerando come mese intero l’eventuale frazione.
- Per i contratti part – time, il premio sarà riproporzionato alla % oraria effettivamente svolta nel corso
dell’esercizio.
Letto, confermato e sottoscritto