Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Per Una Buona Amministrazione
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Per Una Buona Amministrazione
Anni 2022-2024
(approvato con Decreto del Presidente n. 51 del 29.04.2022)
Art. 1 – Disposizioni generali relative alla parte I
CODICE ETICO PARTE PRIMA
ALLEGATO N. 5
1. Chi intenda concorrere alle gare d’appalto o alle negoziazioni per contratti di lavori, forniture e servizi della Provincia deve attenersi alle regole di comportamento del presente codice etico.
2. Le stesse regole di comportamento e prescrizioni valgono per gli appaltatori, subappaltatori e per chiunque intenda subentrare, anche in parte, nei contratti di lavori, forniture e servizi della Provincia.
3. Il presente codice etico costituisce parte integrante delle offerte presentate alla Provincia per le gare
d’appalto o negoziazioni di cui sopra.
Art. 2 – Dovere di correttezza
1. I soggetti indicati all’art. 1 devono agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Provincia e di correttezza professionale e lealtà nei confronti degli altri soggetti concorrenti durante la gara d’appalto e nel corso delle trattative contrattuali.
Art. 3 – Concorrenza
1. In particolare, i soggetti indicati all’art. 1 devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990.
2. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:
a) qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o riti- rino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
b) qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione
dell’appalto o di stipulazione del contratto;
c) qualunque accordo sulle altre condizioni dell’offerta diretto a condizionare l’aggiudicazione o l’esito della
trattativa contrattuale.
Art. 4 – Collegamenti
1. I soggetti concorrenti non devono avvalersi dell’esistenza di forme di controllo o di collegamento con altri soggetti concorrenti di cui all’art. 2359 c.c. né devono avvalersi dell’esistenza di altre forme di collega- mento sostanziale che possano comunque influenzare l’esito della gara.
Art. 5 – Rapporti con gli uffici provinciali
1. I soggetti indicati nell’art. 1 devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condi- zioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti provinciali che gestiscono o promuovono appalti o tratta- tive finalizzate alla stipulazione di contratti di lavori, forniture o servizi.
Art. 6 – Dovere di segnalazione
1. I soggetti indicati nell’art. 1 devono segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o di- storsione nelle fasi di svolgimento della gara e della trattativa da parte di ogni altro concorrente o inte- ressato, di cui vengano comunque a conoscenza.
2. I soggetti indicati nell’art. 1 segnalano, altresì, qualsiasi richiesta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto, da parte dei dipendenti provinciali che gestiscono o promuovono appalti o trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.
Art. 7 – Mancata accettazione
1. La mancata allegazione di una copia del presente codice etico alla documentazione di gara, copia debi- tamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, comporta l’automatica esclusione dalla gara.
2. Una copia del presente codice etico sottoscritta per accettazione deve essere consegnata all’ufficio pro- vinciale da chiunque intenda stipulare con la Provincia contratti relativi a lavori, servizi o forniture.
Art. 8 – Violazione delle norme del codice etico
1. L’accertamento di violazioni alle norme del presente codice comporta l’esclusione dalla gara o decadenza dall’aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato alla Provincia per effetto dell’inadempimento agli obblighi assunti con l’accettazione del codice.
2. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di riso- luzione del contratto per colpa.
PARTE SECONDA
Art. 9 – Disposizioni generali relative alla parte II
1. I dipendenti della Provincia che gestiscono o promuovono appalti o trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di lavori, forniture o servizi, devono attenersi alle seguenti disposizioni del codice etico.
2. Ogni loro violazione rappresenta inadempimento a doveri d’ufficio e può comportare l’apertura di un
procedimento disciplinare con l‘applicazione delle sanzioni conseguenti.
Art. 10 – Obbligo di imparzialità
1. Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.
2. Pertanto, il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come de- ve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.
Art. 11 – Obbligo di riservatezza
1. Il dipendente, nel corso delle gare d’appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento.
2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente all’attività negoziale ed i nominativi dei concorren-
ti prima dell’aggiudicazione o affidamento.
Art. 12 – Obbligo di evitare conflitto di interessi
1. Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Provincia nella gestione di gare di appalto e di trattative contrattuali.
2. Pertanto, qualora egli fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all’attività del soggetto che intende concorrere alla gara d’appalto pro- vinciale o stipulare contratti di lavori, forniture e servizi con la Provincia, deve darne immediata comuni- cazione al suo Dirigente/Responsabile di servizio e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.
3. Per famigliari o congiunti si intendono il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado e le persone conviventi.
Art. 13 – Obbligo di rifiutare regalie
1. Il dipendente deve rifiutare qualsiasi offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio an- che indiretto da soggetti che intendano partecipare alle gare d’appalto provinciali o stipulare con la Pro- vincia contratti di lavori, forniture e servizi.
Art. 14 – Obbligo di non prestare attività a favore di concorrenti o stipulanti
1. Il dipendente deve astenersi da qualsiasi prestazione professionale, tecnica o amministrativa al di fuori dei suoi compiti d’ufficio anche occasionale, a favore e per conto di soggetti interessati a gare d’appalto provinciali o a trattative per stipulazione di contratti con La Provincia.
Art. 15 – Doveri del Dirigente
1. Il Dirigente responsabile della gestione degli appalti e delle trattative per contratti di lavori, forniture e servizi, è personalmente obbligato all’osservanza delle norme precedenti e deve vigilare affinché il personale addetto alla gestione degli appalti ed alle trattative contrattuali rispetti la stessa normati- va.