CONTRATTO
A.S.S.T. NORD MILANO
Xxxxx Xxxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) Repertorio n. del
CONTRATTO
per l’esecuzione dei lavori di demolizione di una struttura a rustico e la realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad uffici amministrativi presso l’ospedale Bassini a Cinisello Balsamo (MI). CUP E75F17000060002 e CIG 79640405B6.
L'anno 2019 il giorno del mese di ottobre, presso la sede dell’A.S.S.T. Nord Milano tra i Signori:
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Firenze il 12.02.1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’A.S.S.T. Nord Milano, C.F. e P.IVA 09320420962, che rappresenta nella sua qualità di Legale Rappresentante;
E
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Bondeno (FE) il 19.11.1950, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa ITI Impresa generale s.p.a. con sede a Modena, in Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena al n. 01029050364, C.F. e P.IVA
n. 01029050364, in qualità di mandataria del RTI costituito con atto notarile rep.n. 120.738, raccolta n. 37.827 del 26.09.2019, registrato a Reggio Xxxxxx al n. 14442 del 30.09.2019 con l’impresa SISTEM Costruzioni s.r.l., di seguito nel presente atto denominato “Appaltatore”;
P R E M E S S O
- che con atto deliberativo n. 431del 09.07.2019, successivamente integrata con deliberazione n. 460 del 18.07.2019, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a), per l’affidamento delle opere in parola, per un importo dei lavori da affidare di € 2.450.752,52 di cui € 2.408.752,52 oggetto dell'offerta ed € 42.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che a conclusione della procedura concorsuale, il cui verbale di gara è stato redatto in data 10.09.2019, con delibera n. 581 del 16.09.2019 i lavori sono stati affidati all'Impresa ITI Impresa generale s.p.a. per il prezzo complessivo di € 2.388.124,95 come di seguito specificato, in seguito all'offerta del 2,60% di ribasso sull’importo dell’appalto posto a base di gara;
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori in premessa indicati, che possono riassumersi sommariamente nella realizzazione di un nuovo edificio per uffici amministrativi previa demolizione della struttura al rustico ex Auditorium. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.
Art. 2 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, dal Capitolato speciale d’appalto, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali e della descrizione delle opere, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria.
I predetti documenti sono da ritenersi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto per l’appalto dei lavori citati in epigrafe.
Trattandosi di appalto “a corpo”, è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n.50/16 e s.m., dal D.P.R. n.207/2010e s.m. e dal capitolato generale di cui al DM LL.PP. n.145/2000 nelle parti non abrogate.
Art. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale viene fissato nella somma complessiva di € 2.388.124,95 di cui € 2.346.124.95 oggetto dell'offerta ed € 42.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. da considerarsi al 10% per i lavori ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del X.X.xx. 50/2016.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/16.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si potrà procedere alla revisione prezzi alle condizioni e con le modalità ivi previste.
Art. 4 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 243 (duecentoquarantatregiorni), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo il cronoprogramma dei lavori progettuale. L'inizio delle attività sarà certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione tra le parti di apposito verbale di consegna lavori.
Art. 5 - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento
a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato agli articolo da 50 a 52, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
impianto, manutenzione e illuminazione del cantiere;
trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del Certificato di Collaudo;
le vie di accesso al cantiere;
custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del Certificato di Collaudo.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire ed autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 7 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto stabilito dall’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Art. 8 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base all’elenco dei prezzi unitari allegati al presente contratto e ad eventuali nuovi prezzi stabiliti mediante Verbale di Concordamento con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore, previa garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa e su accertamento del responsabile del procedimento dell’effettivo inizio dei lavori, di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, che sarà recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo.
L’impresa ha diritto al pagamento ai sensi degli artt. 20 e 21 del capitolato speciale d’appalto, ogniqualvolta abbia maturato S.A.L. per un importo non inferiore a € 250.000,00, al netto del ribasso offerto e della ritenuta di garanzia per i lavori eseguiti.
I termini per l’emissione dei certificati di pagamento sono regolati dall’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e i pagamenti delle fatture emesse dall’Appaltatore saranno effettuati a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
Il pagamento della rata di saldo, liquidato all’emissione del certificato di collaudo, non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell’art.1666, 2° comma, del Codice Civile.
Art. 10 - RITARDO NEI PAGAMENTI
Trascorsi i termini di cui sopra, o nel caso in cui l'ammontare delle rate d’acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.
Art. 11 - PENALI
1. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 4, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore e, pertanto, la penale non sarà dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
2. L’Appaltatore è tenuto a corrispondere una penale per la mancata o parziale o inesatta esecuzione delle proposte migliorative e/o varianti formulate con l’offerta tecnica in sede di gara, nella seguente misura:
Proposte contenute nell’offerta tecnica | Penale |
FASCICOLO B – Relazione tecnica in ordine ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili nella fase di esecuzione dei lavori | |
Specifiche tecniche del cantiere | 1% dell’importo contrattuale |
Specifiche tecniche dei componenti edilizi | 1% dell’importo contrattuale |
FASCICOLO C – Relazione tecnica sulle modalità di carattere organizzati- vo/operativo/logistico, dalle fasi di cantierizzazione a quelle di collaudo | |
Accorgimenti di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e organizzazione dell’area di cantiere al fine di ottemperare ai disposti del D.Lgs. 81/2008 | 1% dell’importo contrattuale |
Aspetti organizzativi connessi all’approvvigionamento e al controllo dei materiali da costruzione. | 1% dell’importo contrattuale |
Attuazione delle fasi di esecuzione in ordine alle misure per la mitigazione degli effetti da interferenza con le attività adiacenti e, più in generale, con i flussi ospedalieri | 1% dell’importo contrattuale |
Struttura operativa proposta e organigramma adottato dall’Impresa con profili professionali e curricula di responsabili e coadiutori | 1% dell’importo contrattuale |
Profilo professionale del capo cantiere che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione e impegno minimo garantito di ore presenza in cantiere. | 1% dell’importo contrattuale |
Profilo professionale del direttore tecnico che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione e impegno minimo garantito di ore presenza in cantiere | 1% dell’importo contrattuale |
FASCICOLO D – Relazione tecnica sulle proposte migliorative offerte | |
Proposta di miglioramento della qualità tecnologica e prestazionale degli impianti previsti in progetto | 4% dell’importo contrattuale |
Proposta di miglioramento della qualità tecnologica, estetica e prestazionale degli elementi edilizi previsti in progetto. | 4% dell’importo contrattuale |
FASCICOLO E – Relazione tecnica sulle proposte di variante ex art. 95 comma 14 d.lgs. 50/2016 | |
Proposta di variante per la sistemazione delle aree esterne | pari all’importo delle opere offerte e non eseguite o eseguite in modo non conforme alla proposta originaria + 4% dell’importo contrattuale |
Proposta di variante per la copertura dell’edificio | pari all’importo delle opere offerte e non eseguite o eseguite in modo non conforme alla proposta originaria + 4% dell’importo contrattuale |
3. La misura delle penali di cui ai punti 1 e 2 non può superare, ciascuna, il 10% del prezzo complessivo del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o altri oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi fatti registrare dall’Appaltatore ed a lui imputabili.
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
k) qualora la misura delle penali, di cui all’art. 5, punti 1 e 2, superi, ciascuna, il 10% del prezzo complessivo del Contratto.
2. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.
L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016. In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti medesimi.
Art. 14 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
Con riferimento all’art. 39 del Capitolato Speciale l’Appaltatore ha trasmesso un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo della Stazione Appaltante.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente comma 1, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente Contratto d’Appalto ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, ne formano parte integrante.
L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dall’aggiudicatario ad eccezione delle forniture di materiale necessario all’esecuzione dei lavori e dei noli a freddo ed a caldo.
Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede d’offerta possono essere subappaltati nella misura massima consentita dalla vigente normativa, alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il deposito dell’istanza di subappalto e del relativo contratto presso questo Ente deve effettuarsi almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni cui si riferisce.
Art. 16 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, a garanzia degli impegni assunti col presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, pari a € 95.525,00, è stata costituita in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al
D.M. n. 123/2004 aggiornati alle modifiche introdotte dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante garanzia fidejussoria n. 4149.04.27.2799771865 del 01/10/2019 rilasciata da SACE BT S.p.A. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali la stazione appaltante potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate.
La cauzione definitiva è svincolata, secondo la normativa vigente, all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 17 - RESPONSABILITA' PER RISCHI D’ESECUZIONE E CIVILE VERSO TERZI
Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n.123/2004, che tiene indenne la stazione appaltante per danni nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo con polizza numero 07528/11/80505992, emessa in data 01/10/2019, rilasciata da HELVETIA
Assicurazioni - Direzione Milano, per i seguenti massimali:
- per danni alle opere, anche preesistenti: importo di aggiudicazione dei lavori, pari a € 2.388.124,95;
- per responsabilità civile verso terzi : € 500.000,00.
Art. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG n. 79640405B6 - CUP n. 75F17000060002, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’A.S.S.T. Nord Milano ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 19 - CONTROVERSIE
La definizione delle controversie che insorgessero fra la stazione appaltante e l'appaltatore, saranno trattate secondo le procedure di cui all'art.205 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le controversie derivanti dal presente contratto è demandata al Foro di Monza.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 20 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
il Capitolato Speciale d’Appalto (Parte amministrativa, descrizione delle opere e specifiche tecniche);
le relazioni generale, specialistiche e di calcolo;
gli elaborati grafici di progetto;
l’elenco dei prezzi unitari;
l’offerta tecnica, l’offerta economica, nonché le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta;
i Piani di Sicurezza previsti dall’articolo 14 del presente Contratto;
il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema regionale ex DGR N. xi/1751/2019
Art. 21 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A., interamente a carico della stazione appaltante.
Art. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per effetto del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio in Modena, Via Portogallo n. 60 – Tel. 000.000000, Fax 000.000000, pec xxxxxx@xxxxxxxxx.xx .
Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa resa dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali e consenso alla comunicazione degli stessi ai soggetti specificamente indicati.
Art. 24 - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intende efficace e, perciò, esecutivo, con la firma delle parti contraenti.
Esso è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.
Per l’ A.S.S.T. Nord Milano Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Presidente del C.d.A. (Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxxxx Xxxxxxx)