ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A., con unico socio, (di seguito “IPZS”), Partita IVA n. 00880711007, Codice Fiscale e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629,con sede in Roma, via Salaria 1027 - capitale sociale di € 340.000.000,00 interamente versato, rappresentato a tutti gli effetti di legge per il presente atto dall’Amministratore Delegato, Dr. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto,
E
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Ente di diritto pubblico, (di seguito “CNR”), Partita IVA n. IT02118311006 e Codice Fiscale n. 80054330586 con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato a tutti gli effetti di legge per il presente atto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente,
(di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o congiuntamente “Parti”)
PREMESSO CHE
IPZS, ha per compiti Istituzionali ex art. 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;
Il Decreto del 23 dicembre 2013, emesso dal Ministero dell’Economia e Finanze e pubblicato in G.U.
n.305 del 31/12/2013, individua nell’Allegato A quali siano le produzioni e la fornitura delle carte valori di competenza esclusiva di IPZS;
IPZS promuove attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali, metodi e dispositivi per l’identificazione e la tracciatura di materiali, opere, beni e prodotti, da tali materiali derivati, e della carta valori ed affini, al fine di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni;
IPZS intende avviare azioni di collaborazione scientifica e tecnica con Enti di Ricerca Pubblici operanti sul territorio Italiano al fine di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca sulla sicurezza ed anticontraffazione di interesse comune;
Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica
generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
− stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
− partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
− promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
− partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
− commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot n. 0033411 del 26 Maggio 2015,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 giugno 2015, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;
il CNR, attraverso la partecipazione a programmi di ricerca competitivi, realizza progetti che generano conoscenze utili allo sviluppo ed al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale, tutelando la generazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui risultati della propria ricerca;
il CNR valorizza i risultati delle proprie ricerche anche attraverso partnership con imprese ed enti territoriali e creazione di nuove imprese spin-off;
il CNR, attraverso la propria rete diffusa su tutto il territorio nazionale, è in grado di mettere a disposizione competenze multidisciplinari qualificate e di effettuare lo scouting di nuove tecnologie e nuove conoscenze di potenziale interesse internazionale;
il CNR ha una consolidata esperienza nella progettazione e gestione di progetti di ricerca a valere su
bandi competitivi e strumenti finanziari nazionali ed internazionali;
il CNR ha competenze scientifiche, tecnologiche e gestionali nei campi di interesse di IPZS sopra citati ed è interessato a sviluppare la conoscenza e a promuovere attività di sviluppo sperimentale al fine di avviare processi di trasferimento tecnologico;
il CNR e IPZS intendono attivare una collaborazione strategica relativa a generazione di idee, studi di pre-fattibilità e progetti di ricerca;
il CNR e IPZS, riconoscono l’importanza di una collaborazione operativa volta a promuovere e consolidare l’interazione tra le due strutture, nonché l’apprendimento reciproco al fine di facilitare l’adozione di nuove tecnologie e l’introduzione di innovazioni; resta fermo che la sottoscrizione del presente Accordo non costituisce ad alcun titolo vincolo di esclusiva tra le Parti che saranno libere di svolgere in autonomia attività di ricerca e sviluppo - anche nelle tematiche/applicazioni specifiche oggetto dell’Accordo stesso - con altri soggetti pubblici e privati in linea con le vigenti normative in materia.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO S EGUE
Articolo 1 (Definizioni e Interpretazioni)
• Salvo quanto diversamente stabilito nell’Accordo, I seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:
a. Accordo: indica il presente accordo quadro;
b. Risultati: si intende il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche nuove che sono conseguenza della attività di ricerca e sviluppo dedotte nell’esecuzione delle Convenzioni Operative;
c. Attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico: sono le attività necessarie e opportune per il raggiungimento dei Risultati della ricerca;
d. Convenzione Operativa: indica l’insieme dei documenti contrattuali che disciplinano l’accordo stipulato tra le Parti per l’esecuzione dell’attività di ricerca e sviluppo tecnologico concordata;
e. Campo d’uso: si intende l’applicabilità dei Risultati conseguiti e/o sviluppati nel corso dell’esecuzione delle Convenzioni Operative, con riferimento tra l’altro alle tematiche di interesse Nazionale e agli aspetti inerenti alla sicurezza dello Stato per le attività di
identificazione, tracciatura, autenticità, e anticontraffazione di materiali (tra cui inchiostro, carta, plastica, pellame e filati) e delle opere, beni e prodotti, da tali materiali derivati, nonché dei servizi agli stessi connessi. In particolare le attività oggetto delle Convenzioni Operative si occuperanno di sviluppare materiali, tecnologie e strumenti per la tracciabilità, l’identificazione e la certificazione, applicabili nei settori di seguito elencati a titolo non esaustivo:
I. sanitario, inclusi dispositivi medici, materiale sanitario, attrezzature medicali e strumenti chirurgici;
II. tessile, abbigliamento e calzaturiero;
III. packaging di prodotti in ambito agroalimentare ed industriale;
IV. documentale di carattere istituzionale: tra cui carte valori e stampati a rigoroso rendiconto così come riportati nell’Allegato A del Decreto del 23/12/2013 pubblicato in G.U. Serie Generale n.305 del 31/12/2013.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si identificano inoltre le seguenti applicazioni specifiche:
− Sviluppo di materiali funzionali nanostrutturati aventi proprietà macroscopiche ottiche, elettriche, magnetiche opportune per essere utilizzati per la tracciabilità e l’anticontraffazione nel settore documentario, sanitario, tessile, del packaging alimentare e nell’industria in generale;
− Sviluppo di materiali plastici idonei alla fabbricazione di ologrammi su policarbonato nell’ambito del progetto di sviluppo legato al brevetto IPZS n. EP 2752305 A1 “ELEMENTI METALLICI DIFFRATTIVI”;
− Miniaturizzazione elementi di sicurezza (stesso progetto sopra);
− Progettazione esecutiva “TARGA DIGITALE” e relative infrastrutture necessarie per l’implementazione dei servizi;
− Studio per la produzione di antenne a basso costo finalizzato alla internalizzazione della produzione di inlay ed alla realizzazione di etichette per la tracciatura di filiera;
− Studio di materiali e/o dispositivi idonei al monitoraggio della corretta conservazione di prodotti sottoposti alla catena del freddo;
− Sviluppo di un sistema di tracciatura dei prodotti DOP/IGP attraverso la mappatura del territorio mediante l’elaborazione di elementi georeferenziali;
− Sviluppo di un sistema di codifica IPZS proprietario per la realizzazione di un filo di sicurezza per supporti cartacei;
− Implementazione di una piattaforma HW/SW per la valutazione del grado di affidabilità di un documento tramite smartphone, da utilizzarsi in applicazioni civili
(istituti di credito, circuito turistico, ecc.);
Tutte le attività sopra descritte si intendono svolte congiuntamente ed al fine di produrre risultati scientifici fruibili, per quanto possibile, dall’intera collettività.
Articolo 2 (Oggetto dell’Accordo)
1. Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per:
a. definire procedure e metodi organizzativi per la realizzazione di partnership di ricerca e svi- luppo tecnologico al fine di elaborare programmi di ricerca a livello Regionale, Nazionale e Comunitario nei campi d’uso così come definiti nell’art.1;
b. favorire lo sviluppo e la valorizzazione di attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito dei materiali avanzati, dei metodi e dispositivi per l’utilizzo in applicazioni di identificazione, tracciatura, e certificazione di materiali, semilavorati e prodotti finiti;
c. promuovere processi di trasferimento tecnologico per favorire la nascita e l’avvio di start-up e spin off di ricerca negli ambiti dei campi d’uso;
Le modalità e le forme di collaborazione congiunta saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
2. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione dell’Accordo:
a. a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
b. a tenere informata l’altra Parte sulle attività effettuate;
c. a provvedere al corretto svolgimento delle iniziative concordate, assicurando in itinere la verifica, il controllo e la metodologia delle azioni previste;
d. a monitorare ed eventualmente rilevare tempestivamente le criticità che potrebbero essere di nocumento e compromettere il buon funzionamento dell’Accordo.
Articolo 3 (Convenzioni operative)
1. Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi “Progetto”) attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo. Le Convenzioni operative regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, gli elementi essenziali degli stessi.
2. Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla
base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Le Convenzioni operative individuano le tematiche di ricerca e di sviluppo tecnologico inerente i campi di uso così come definiti nell’art. 1 Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.
Articolo 4
(Diritti di Proprietà Intellettuale)
1. Gli aspetti relativi alla tutela (generazione, gestione e valorizzazione) della proprietà intellettuale sono disciplinati dal regolamento del CNR (provvedimento n.122 del 14 Novembre 2013 e pubblicato in G.U. n. 281 del 30 Novembre 2013) che disciplina altresì la partecipazione del personale dell'Ente alle attività e ai benefici che ne derivano dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. n. 30 del 10.02.05).
2. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di ricerca di cui all’Accordo-Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.
5. Nell'attuazione dell'Accordo e nella definizione delle convenzioni operative potranno essere introdotte, e sottoscritte preventivamente tra le Parti, specifiche clausole per la protezione della proprietà intellettuale generata, comunque rispettose dei dettami del Codice della proprietà industriale e delle prerogative Istituzionali proprie dell IPZS individuate nel campo d’uso IV dell’art.1
Articolo 5 (Durata)
1. Le Parti concordano di collaborare attivamente alla realizzazione delle attività di Ricerca e Sviluppo tecnologico, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3 e con le modalità nel documento richiamate, per la durata di anni cinque (5) dalla sottoscrizione dell’Accordo.
2. Le Parti si impegnano a verificare i risultati dell’Accordo almeno sei (6) mesi prima della sua scadenza, al fine di definire i termini di un eventuale rinnovo per pari durata con atto scritto.
Articolo 6 (Comitato di Indirizzo)
1. Viene istituito un Comitato per la gestione operativa e per il coordinamento delle iniziative scientifiche e delle attività oggetto del presente Accordo. In particolare il Comitato si occuperà di:
a. Monitorare, supervisionare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo;
b. Raccogliere e indirizzare gli ambiti e le traiettorie tecnologiche di interesse delle Parti e, su questa base, redigere un piano di azione finalizzato alla promozione di attività di ricerca e sviluppo all’interno del campo d’uso di interesse così come definiti in art.1;
c. promuovere altri temi di interesse delle parti, oltre quelli previsti dall’Art. 1, diretti al conseguimento degli scopi di cui al presente Accordo;
d. formulare criteri, proposte e approvare le tematiche delle attività di ricerca e sviluppo da eseguire attraverso le specifiche Convezioni Operative;
e. coordinare e proporre eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l’individuazione di appostiti gruppi di lavoro necessari alle convenzioni operative;
f. predisporre annualmente, a valle di incontri con i referenti delle Convenzioni, una relazione di monitoraggio delle attività di ricerca svolte per verificare la coerenza dei risultati ottenuti con quelli attesi dal Progetto;
g. promuovere iniziative di valorizzazione, incluse quelle relative a interventi per attrarre fondi di capitale di rischio per supportare l’avvio di iniziative imprenditoriali (spin-off e start-up) per la valorizzazione dei Risultati ottenuti con l’esecuzione dei Progetti;
2. Il Comitato è costituito da 6 Membri (3 CNR + 3 IPZS) nominati di comune accordo dall’Amministratore delegato dell’IPZS e dal Presidente del CNR. I componenti del Comitato svolgeranno la propria attività a titolo gratuito.
3. Il Comitato può inoltre avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di IPZS aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei Progetti individuati.
4. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
Articolo 7
(Copertura assicurativa – Responsabilità civile)
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo – Quadro.
2. A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione
– qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all’Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.
Articolo 8 (Pubblicizzazione e promozione dell’Accordo)
1. In considerazione dell’obiettivo strategico e dei contenuti delle azioni dell’Accordo, le Parti potranno sviluppare idonee iniziative di comunicazione per illustrare le opportunità di collaborazione create dall’attuazione dell’Accordo stesso.
Articolo 9 (Trattamento dei dati)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili all’Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.
Articolo 10
(Recesso, costi e risorse finanziarie)
1. La facoltà di recesso dall’Accordo da parte di uno dei contraenti potrà avvenire con un preavviso scritto di 6 (sei) mesi. Nel caso di recesso, gli impegni assunti, nell’alveo dell’Accordo e delle relative Convenzioni operative dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Qualora si verificassero necessità di ampliare e/o modificare i modi ed i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire la forma scritta.
3. Ciascuna Parte provvederà a coprire con proprie risorse finanziare le spese di propria competenza per l’esecuzione del presente Accordo;
4. Le risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle attività descritte nell’art.2 dall’Accordo saranno disciplinate all’interno delle relative Convenzioni Operative.
Articolo 11 (Risoluzione)
1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, l’Accordo potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.
Articolo 12 (Registrazione)
1. Il presente Accordo quadro e’ esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 – Tabella D.P.R. n. 642/1972, e non è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, Tariffa
– parte seconda del D.P.R. n. 131/1986, a spese della parte che ne faccia richiesta.
2. L’Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla
G.U. N. 117 del 21 Maggio.
Articolo 13 (Foro competente)
1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, xxx espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non si possano risolvere in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx sottoposte al Foro di Roma. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.
Roma,
Per IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Amministratore delegato Xxxx. Xxxxx Xxxxxx | Per CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche Il Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx |