Gli accordi di ristrutturazione
COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Gli accordi di ristrutturazione
dei debiti nel CCI
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Pescara, 15 maggio 2019 Sede ODCEC di Pescara
NATURA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Cass.18.1.2018 n.1182
Cass. 00.0.0000 x.0000
Cass. 21.6.2018 n.16347
Codice della Crisi e dell’Insolvenza
NATURA CONCORSUALE della procedura, desumibile da:
-interlocuzione con finalità protettive e di controllo con il Tribunale;
-coinvolgimento formale di tutti i creditori, quantomeno a livello informativo
- forme di pubblicità
ADESIONE ALL’ACCORDO
Art. 182bis e ss. L.F.
Artt.57 e 60 CCI
60% dell’indebitamento complessivo
- 60% dell’indebitamento complessivo
- 30% dell’indebitamento complessivo nel caso dei c.d. “accordi di ristrutturazione agevolati”
ACCORDI
AGEVOLATI:
CONDIZIONI
PER
RIDUZIONE
DELL’ADESIONE
AL
30%
DELL’INDEBITAMENTO
NON PROPORRE moratoria dei creditori estranei
NON AVER RICHIESTO e RINUNCIA A RICHIEDERE misure
protettive temporanee
ATTESTAZIONE di idoneità dell’accordo alla soddisfazione
tempestiva e integrale dei creditori estranei alle trattative
ESTENSIONE FORZOSA DELL’ACCORDO
Art.182septies L.F.
Art.61 CCI
Quando i debiti verso banche e intermediari finanziari non sono inferiori al 50% dell’i.e. il debitore può richiedere l’estensione forzosa dell’accordo ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, con maggioranza del 75% detenuta dai creditori finanziari aderenti per ciascuna categoria
Il debitore può richiedere l’estensione forzosa dell’accordo nei confronti dei creditori finanziari, ma anche nei confronti di CREDITORI NON FINANZIARI purchè la finalità sia di risanamento e non liquidatoria
CONDIZIONI PER L’ESTENSIONE FORZOSA ESTESA AI CREDITORI NON ADERENTI CHE APPARTENGONO ALLA MEDESIMA CATEGORIA
Tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati:
INFORMATI dell’avvio delle trattative
XXXXX IN CONDIZIONE DI PARTECIPARVI in buona fede
ABBIANO RICEVUTO complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e i suoi effetti
ADERENTI appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria
l’estensione forzosa ai creditori finanziari presuppone che l’indebitamento finanziario sia almeno pari al 50% di quello complessivo
il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei
confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo
NON ADERENTI della medesima categoria coartati devono essere soddisfatti in misura non inferiore
rispetto alla liquidazione giudiziale
L’accordo deve avere carattere NON LIQUIDATORIO (SI continuità diretta o indiretta ex art.84, c.2, CCI)
EFFETTI A TERZI DELL’ACCORDO
Art.182bis e ss. L.F.
Art.59 CCI
NULLA (salvo patto contrario) Xxxxxxxxxx degli effetti dell’accordo ai
coobligati, ai soci illimitatamente
responsabili ed agli obbligati in via di regresso, ma in caso di estensione forzosa
i creditori non aderenti conservano impregiudicati i loro diritti
ATTESTAZIONE
Art.182bis L.F.
Artt.57 e 58 CCI
Veridicità dei dati e idoneità al pagamento dei creditori estranei
Veridicità dei dati e idoneità al pagamento dei creditori estranei
Introduzione del principio di rinnovazione dell’attestazione in caso di modifiche sostanziali
TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
LIMITI ALLA FALCIDIA e CONTENUTI
ATTESTAZIONE
INTERVENTO DEL TRIBUNALE
Art.182ter L.F.
(solo per credito erariale) ricavato in caso di liquidazione con riguardo al valore di mercato dei beni oltre a alternative concretamente praticabili
art.63 CCI
Ricavato in caso di liquidazione con riguardo al valore di mercato dei beni (anche per crediti previdenziali) e convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale (anche per crediti previdenziali)
NON PREVISTO
(Art.48, c.5, CCI)
CRAM DOWN in caso di voto negativo dell’Erario se:
- decisivo
- attestazione di convenienza positiva rispetto alla liquidazione giudiziale