DECRETO CON DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO
ALLEGATO G
DECRETO CON DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO
CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L’INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D’ACQUA («CORSO_DACQUA») («N_PROGR>). IN COMUNE DI PROV ( ) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO)
ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE
VISTI:
- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l’art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l’art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”; [da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e s.m.i.;
- l’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale ‐ Collegato ordinamentale” e s.m.i.;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto];
ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA») prov ( ). (<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE_FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data ed assunta al protocollo n. , intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L’INTERFERENZA SUL CORSO D’ACQUA («CORSO_DACQUA»)(«N_PROGR»), individuata dal / dai
mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp n del foglio n. , nel Comune di
, prov () per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»)
RILEVATO che il citato corso d’acqua è inserito nel Reticolo Xxxxxx Xxxxxxxxxx e che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA AL PARERE AIPO]
CONSIDERATO che il citato corso d’acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA AL PARERE AIPO]
VISTA la nota protocollo n. con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;
PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale in data e in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO)/ in cui è espresso parere idraulico favorevole;
VERIFICATA a seguito dell’istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di ( );
VISTO il documento tecnico allegato, contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/dalla («DITTA_RICHIEDENTE») in sede di domanda e le condizioni d’uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;
[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico‐ amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];
[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico‐ amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione], a causa di …………. [SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico;
RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE) la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE ( ) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda e le condizioni d’uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione contenute nel documento tecnico allegato;
[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]
CONSIDERATO che il canone:
• è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi,
quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
• è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’Euro calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981 n. 692);
• è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di future leggi o provvedimenti;
• è dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione] e quantificato come da codifica (es. A1”…. ”, S1 “…. ”ecc) (mm/cm/mq/ml*valore unitario) in Euro per l’annualità corrente deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3. 0 100. 03. 5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE]
VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. del (presente deliberazione).
[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]
DATO ATTO che l’istante:
▪ ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. Ii, a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).
[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE]
DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della Lr 29 giugno 2009, n. 10 e s. m. i, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione.
[SE CONCESSIONE SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]
ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli artt. 84 e 90 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
[SE CONCESSIONE NON SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]
RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR n. del “… Provvedimento Organizzativo ”;
Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;
D E C R E T A
1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l’interferenza/occupazione sul corso d’acqua «CORSO_DACQUA» («N_PROGR>>), individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di «COMUNE prov ( ),per la realizzazione di
«OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO>, per «DURATA_CONCESSIONE
(_) successivi e
continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda;
2. di approvare il documento tecnico allegato contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/ dalla («DITTA_RICHIEDENTE») in sede di domanda e le condizioni d’uso del bene o le modalità di
esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;
[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]
3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della d.g.r.
n. del (presente deliberazione), allegato F (Euro …. , Cod. …. ), verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;
[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE)
4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. Ii, a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante «SPECIFICARE MODILITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di accertare a carico di (cod. ) la somma di Euro ,quale deposito
cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9. 0200. 04. 8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di Euro , quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99. 01. 702. 8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di (cod );
7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nel presente atto;
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, xxx comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di individuare come di seguito le cause di modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza, revoca della presente concessione così come previste nelle linee guida (“ALLEGATO E” ‐ Titolo II Comma 2) alla d.g.r. n. del (presente deliberazione):
Modifica
La concessione può subire variazioni che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.
Tali variazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultimo o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).
Rinnovo
La concessione può essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza, da parte del soggetto Concessionario, almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Rinuncia
Se il Concessionario rinuncia alla concessione:
‐ a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
‐ su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
‐ Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall’inizio dell’anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Decadenza
La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Essa decade in caso di:
‐ modifiche delle opere/interventi da parte del Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
‐ diverso uso dell’area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
‐ omesso pagamento del canone annuale;
‐ inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti;
La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento.
Su richiesta dell'Autorità medesima, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.
Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.
Revoca
‐ La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
‐ Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall’inizio dell’anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.
11. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.
Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale
FACSIMILE DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO AL DECRETO (ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI E PRESCRIZIONI)
N. | TIPOLOGIA | DESCRIZIONE |
1 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna ad utilizzare l'area per l'uso descritto nell'oggetto; ad eseguire le opere conformi al progetto allegato, parte integrante del presente domanda di concessione. |
2 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisionale o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dalla Regione Lombardia e dall'AIPo per i corsi d'acqua di competenza; |
3 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna prima della realizzazione delle opere o di iniziare le attività nell'area demaniale oggetto della domanda ad ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, tutela ambientale ed antinquinamento (circolazione stradale solo nel caso di tipologie T2 e T3). |
4 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo la realizzazione delle opere, a non eseguire estrazione di ciottoli, ghiaia ad altra materie dal letto del fiume (R.D. 25/07/1904 n. 523 art. 98 comma m). |
5 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere, ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed Indenni Regione Lombardia ed AIPo da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza dal rilascio della concessione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena) inerente i lavori eseguiti. |
6 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura sopra indicata e a corrispondere anche gli adeguamenti futuri previsti dagli atti amministrativi regionali |
7 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto (solo per le concessioni con canoni > 1.500,00 .) |
8 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna a provvedere a proprie spese, periodicamente, alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere e comunque ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzi l'ostruzione della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito. |
9 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere/attività oggetto della concessione, alle sponde, ai manufatti Idraulici e le relative pertinenze demaniali. |
10 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisionale o intervento di manutenzione o variazione di portata dello/degli scarico/scarichi, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dalla Regione Lombardia e dall'AiPo per i corsi d'acqua di competenza |
11 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna periodicamente a colmare le buche eventualmente formate sulla pista di sommità mediante stesura di stabilizzato, lungo la rampa di accesso alla sommità, ai fini della garanzia del transito in condizioni di sicurezza. |
12 | IMPEGNO | Il richiedente si impegna a provvedere annualmente all'asportazione dei prodotti secchi, ovvero al recupero, dopo ogni evento di piena, dei materiali legnosi (tronchi, rami e ramaglie) lasciati alla deriva durante il deflusso della piena stessa. |
13 | PRESCRIZIONE | In caso di lavori di manutenzione agli argini, agli alvei o alle opere accessorie incompatibili con le attività richieste, la validità della concessione verrà |
temporaneamente sospesa per la durata dei lavori, senza che il richiedente possa pretendere alcuna indennità. | ||
14 | PRESCRIZIONE | Eventuali danni alle opere/attività richieste derivanti da piene, alluvioni o altre cause non potranno in nessun caso dar ragione a richiesta di danni, scomputo del canone o modifiche delle condizioni di concessione. |
15 | PRESCRIZIONE | Durante l'esecuzione dei lavori/attività si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare di danneggiare altre interferenze esistenti o gli argini |
16 | PRESCRIZIONE | L'attraversamento in oggetto dovrà essere facilmente individuabile a mezzo di idonei segnali |
17 | PRESCRIZIONE | La fascia di rispetto idraulico in fregio al corso d'acqua deve essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi tipo di deposito e/o occupazione per consentire l'accesso ai mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo. |
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro‐tempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.
Controversie
Per le eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di .
Domicilio legale.
Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA»,
«INDIRIZZO» .
DECRETO DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L’INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D’ACQUA («CORSO_DACQUA») («N_PROGR>). IN COMUNE DI PROV ( ) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO) ‐
ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE
VISTI:
- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l’art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l’art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”; [da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e s.m.i.;
- l’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale ‐ Collegato ordinamentale” e s.m.i.;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. 23 ottobre 2015 n. 4229 “Riordino dei Reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e s. m. i. [inserire riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto]
ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA») prov ( ). (<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data ed assunta al protocollo n. , intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L’INTERFERENZA SUL CORSO D’ACQUA («CORSO_D’ACQUA»)(«N_PROGR»), individuata dal / dai
mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp n del foglio n. , nel Comune di
, prov () per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»)
RILEVATO che il citato corso d’acqua è inserito nel Reticolo Xxxxxx Xxxxxxxxxx e che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA AL PARERE AIPO]
CONSIDERATO che il citato corso d’acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA AL PARERE AIPO]
VISTA la nota protocollo n. con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;
PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale in data e in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO)/ in cui è espresso parere idraulico favorevole;
VERIFICATA a seguito dell’istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di ( );
VISTO l’allegato disciplinare, rep. n. , sottoscritto in data , parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;
[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico‐ amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. del[inserire i riferimenti della presente deliberazione];
[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico‐ amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. del (presente deliberazione)., a causa di …………. [SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico.
RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE) la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE ( ) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione.
[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]
CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell’allegato F) della d.g.r. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione]; è quantificato in € e dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 ‐ stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;
[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE]
VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];
DATO ATTO che l’istante:
[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE]
▪ non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009,n. 10 e ss. mm. ii. , a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;
[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]
▪ ha provveduto a prestare, , ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009,n. 10 e ss. mm. ii., a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).
[SE CONCESSIONE SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]
ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli artt. 84 e 90 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
[SE CONCESSIONE NON SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]
RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR n.
del “ Provvedimento Organizzativo ”; Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;
D E C R E T A
1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l’interferenza/occupazione sul corso d’acqua «CORSO_DACQUA» («N_PROGR>>), individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di «COMUNE prov ( ),per la realizzazione di
«OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO>, per «DURATA_CONCESSIONE (_) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda;
2. di approvare l’allegato disciplinare rep. n. , parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell’area demaniale sopra individuata;
[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]
3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della d.g.r.
n. del (presente deliberazione), allegato F (Euro …. , Cod. …. ), verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;
[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE)
4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante «SPECIFICARE MODILITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di accertare a carico di (cod. ) la somma di Euro , quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9. 0200. 04. 8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di Euro , quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99. 01. 702. 8200 del bilancio
dell'anno in corso, a favore di (cod. );
7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell’atto di concessione;
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, xxx comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.
Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale
REGIONE LOMBARDIA
* * *
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
L’anno addì del mese di , in , tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da
in qualità di Dirigente della e
«DITTA_ RICHIEDENTE» con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» ‐ «CODICE_FISCALE_o_PIVA» , di
seguito denominata Concessionario, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell’area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in
atti n. Protocollo ) [e relativo progetto n. , allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].
Art. 1 – Oggetto della concessione.
Oggetto della Concessione è l’occupazione dell’area demaniale in fregio al «CORSO_D’ACQUA»
, individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di
( ), per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:
. Art. 2 – Durata.
La concessione viene rilasciata per la durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.
La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.
L’uso per il quale è concessa l’area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto
/ Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
La realizzazione di opere strutturali nell’area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l’area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
In particolare il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»
Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.
[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]
Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].
Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» calcolato ai sensi dell’Allegato F ai sensi della presente deliberazione.
Il canone :
‐ è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
‐ è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’EURO calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi
all’ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n.692);
‐ è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di future leggi o provvedimenti.
[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]
Art. 5 – Diritti dei terzi.
La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.
Art. 6 – Oneri vari
Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, xxx comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.
Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.
La concessione è nominale e pertanto il concessionario non può sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» senza l'espresso consenso dell'amministrazione concedente.
Il diverso uso dell’area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.
In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l’anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell’indennizzo per occupazione sine titulo sino all’effettivo abbandono dell’area.
In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall’inizio dell’anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.
La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
L’amministrazione concedente si riserva di verificare attraverso le seguenti modalità e tempistiche (definire le modalità e le tempistiche ) l’osservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui all’articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l’amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.
Art. 8 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro‐tempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo e Città Metropolitana assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.
Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.
Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.
Art. 10 – Controversie
Per le eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.
Art. 11 – Domicilio legale.
Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» ,
«INDIRIZZO» .
Letto ed approvato
REGIONE LOMBARDIA
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIOANALE
«DITTA_RICHIEDENTE» IL «QUALIFICA»
«NOME»
Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.
REGIONE LOMBARDIA
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIOANALE
«DITTA_RICHIEDENTE» IL «QUALIFICA»
«NOME»
Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. pagine.
Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all’azione amministrativa degli enti locali
CONVENZIONE
tra
COMUNE DI
E IL CONSORZIO
L’anno , il giorno del mese di , negli Uffici del , siti in , via
tra
il Comune , di seguito semplicemente “il Comune”, codice fiscale n. , nella persona del , Dott. , autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del
e
il Consorzio di Bonifica , codice fiscale , con sede in , via , di seguito semplicemente “il Consorzio di Bonifica”, nella persona del Presidente/Direttore pro tempore, Dott. , a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. del
VISTI:
‐ il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
‐ la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
‐ il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
‐ la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, approvata con delibera
n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
‐ la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
‐ la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l’imposta sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
‐ l’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, “Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico‐finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9‐ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) ‐ Collegato 2007”;
‐ la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
‐ l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale ‐ Collegato ordinamentale”;
‐ la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione
dei corsi d'acqua";
‐ la D.g.r. n. /… del …, “…” [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];
PREMESSO che:
‐ l’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore…, i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso»;
‐ ai sensi dell’art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
‐ con la D.g.r. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Allegato «G» ‐ «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
‐ il , facente parte del Reticolo Xxxxxx Xxxxxx, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica ;
‐ il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica assuma la gestione e la manutenzione del corso d’acqua ;
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.
Articolo 2 – Oggetto
La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul , regolando condizioni e modalità di esecuzione.
Articolo 3 – Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di anni , a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.
Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica
1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:
‐ eseguire sul la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d’acqua stesso;
‐ svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al , calcolare l’importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
‐ svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
‐ sorvegliare il affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
‐ vigilare affinché sull’area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell’interesse dell’integrità della proprietà demaniale;
‐ comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
‐ trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
‐ fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull’avanzamento delle attività
2. Nell’espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla d.g.r.
n. / del [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. del (inserire gli estremi di riferimento dell’atto).
Articolo 5 – Funzioni Comune
1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul ed è l’unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l’esercizio delle attività ad esso affidate.
Articolo 6 ‐ Patto di riservatezza e trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati
nell’esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. Il Consorzio di Bonifica:
‐ dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell’espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
‐ si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
‐ si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
‐ si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
‐ si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest’ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
‐ si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”;
‐ si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
‐ si impegna a consentire l’accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
Articolo 7 – Responsabilità e manleva
1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti è competenza del Comune,
.
3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.
Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.
1. Nel corso di validità della Convenzione l’eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.
Articolo 9 – Definizione delle controversie
1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.
Letto, confermato e sottoscritto.
, il
Per il Consorzio di Bonifica Per il Comune Il Presidente/Direttore del consorzio Il
Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all’azione amministrativa degli enti locali
CONVENZIONE
tra COMUNE DI
E LA COMUNITA’ MONTANA
L’anno , il giorno del mese di , negli Uffici del , siti in , via
tra
il Comune , di seguito semplicemente “il Comune”, codice fiscale n. , nella persona del , Dott. , autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del
e
la Comunità Montana , codice fiscale , con sede in , via , di seguito semplicemente “la Comunità Montana”, nella persona del Presidente/Direttore pro tempore, Dott. , a ciò incaricato con deliberazione del n. del
VISTI:
‐ il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
‐ la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
‐ il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
‐ la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, approvata con delibera
n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
‐ la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
‐ la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l’imposta sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
‐ l’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, “Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico‐finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9‐ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) ‐ Collegato 2007”;
‐ la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
‐ l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale ‐ Collegato ordinamentale”;
‐ la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione
dei corsi d'acqua";
‐ la D.g.r. n. / del , “[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];
PREMESSO che:
‐ l’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore…, i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso»;
‐ ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
‐ con la D.g.r. n. / del , “[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» ‐ «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
‐ il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d’acqua ;
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.
Articolo 2 – Oggetto
La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul , regolando condizioni e modalità di esecuzione.
Articolo 3 – Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di anni , a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.
Articolo 4 – Attività Comunità Montana
1. La Comunità Montana si impegna a:
‐ eseguire sul la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d’acqua stesso;
‐ svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al , calcolare l’importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
‐ svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
‐ sorvegliare il affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
‐ vigilare affinché sull’area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell’interesse dell’integrità della proprietà demaniale;
‐ comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
‐ trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
‐ fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull’avanzamento delle attività.
2. Nell’espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla D.g.r.
n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. del (inserire gli estremi di riferimento dell’atto).
Articolo 5 – Funzioni Comune
1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul ed è, quindi, l’unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l’esercizio delle attività ad esso affidate.
Articolo 6 ‐ Patto di riservatezza e trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell’esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. La Comunità Montana:
‐ dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell’espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
‐ si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
‐ si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
‐ si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
‐ si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest’ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
‐ si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”;
‐ si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
‐ si impegna a consentire l’accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
Articolo 7 – Responsabilità e manleva
1. La Comunità Montana è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti è competenza del Comune,
.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.
Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.
1. Nel corso di validità della Convenzione l’eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.
Articolo 9 – Definizione delle controversie
2. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.
Letto, confermato e sottoscritto.
, il
Per la Comunità Montana Per il Comune
Il Presidente/Direttore Il
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE
TRA
REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da
……………………………..., nella sua carica di dirigente , domiciliato per la sua
funzione presso la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana con sede legale in Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx 0, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del
…………….;
e
La società ………………. (di seguito ……………….) con sede in ……………., Via ……………. n. , Codice Fiscale, Partita
IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ………………….., R.E.A. n. ,rappresentata da Dott.
…………….. legale rappresentante in virtù di procura Notaio …………….. in …………… del ………….. rep. n ,
raccolta n. ………….
PREMESSO CHE:
a) la società …………….. costituita in attuazione …..
b) altre eventuali premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l’elenco degli enti coinvolti
c) altre eventuali premesse relative all’approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze …. [di seguito i casi previsti]
I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall’autorità per l’energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.
d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002,
n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del
26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre
2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Xxxxxxxxxx, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n. …./………..del , [inserire i
riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
e) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
f) la D.G.R. n. …./………..del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i
soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
g) la società …………… con nota n…… del , sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15
marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
h) la società …………… con nota n…… del , ha trasmesso a Regione l’elenco delle interferenze delle
linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato ….), con il reticolo idrico principale di competenza regionale ad oggi note e indicate negli allegati ;
i) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell’anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società , nonché per la
definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l’intera gestione amministrativa;
k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati
……………………………, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della presente convenzione;
l) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all’art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi
e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l’applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società ………………….. a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all’importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l’occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il ……….
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE
ART. 1 ‐ Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 ‐ Finalità
Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:
a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all’utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.
ART. 3 ‐ Concessione Unica
La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ss.mm.ii., delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società ed il demanio
idrico in gestione alla Regione.
Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, la società…………. si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell’opera.
La società si impegna a provvedere all’inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della
Regione “Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche” (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall’art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l’implementazione delle “maschere” di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.
Resta in capo all’Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l’adeguamento e l’aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.
ART. 4 ‐ Verifica delle interferenze
La società …………. con nota prot. n. ……. del ha consegnato l’elenco delle interferenze delle linee
tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all’allegato “F” della D.G.R. n. …./………..del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione]
(allegati ).
La società certifica ai sensi dell’art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le
varie casistiche ]
a) negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto
previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
b) negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di
quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
c) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza
delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;
d) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;
e) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
compatibili ai sensi del X.X. x. 000/0000, conformi all’art.51 delle NTA del PTUA, conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”;
f) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
compatibili ai sensi del X.X. x. 000/0000, non conformi all’art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”, non conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”;
g) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non
compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;
h) negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.
In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati
…………………., Regione prende atto della dichiarazione della società …………. in merito a (conformità
all’art.51 delle NTA del PTUA , all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”, compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ecc….).
Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società ,
significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società , potrà
richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all’allegato “F” della D.G.R. n.
…./………..del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione].
Relativamente agli scarichi individuati negli allegati , che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n.
523/1904/conformi all’art.51 delle NTA del PTUA/conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza
Idraulica” Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d’acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società ………………
dovrà presentare all’Autorità Idraulica dell’U.T.R. competente, entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso U.T.R., le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d’acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.
Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia
con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di , le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali
all’adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d’Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.
Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:
‐ ad adeguare l’opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione; [oppure]
‐ a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili
con il corso d’acqua; [oppure]
‐ ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d’acqua;
[oppure]
‐ a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.
Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.
Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall’esercizio degli scarichi (e/o attraversamenti) individuati negli allegati , come meglio specificato in premesse, per i quali il presente
atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all’instaurarsi nel corso d’acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.
Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all’andamento o al regime idraulico dei corsi d’acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.
Per i corsi d’acqua di competenza dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), individuati negli allegati ………….., AIPO ha rilasciato parere in data ………….. prot. n indicando le condizioni e le
prescrizioni d’esercizio.
Xxxxx restando gli impegni di cui all’articolo 3, la società si impegna:
i) a non realizzare nessuna opera, anche provvisionale o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
j) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
k) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell’esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzi l’ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d’acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
l) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
m) Xxxxxxxx eventualmente altre prescrizioni…
ART. 5 ‐ Nuove Interferenze.
La società , in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi
interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla
D.G.R. n. …./………..del ………….. , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.
Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto al % ed approvato il provvedimento
di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.
ART. 6 ‐ Pagamento dei canoni di polizia idraulica
In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società quanto segue:
(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell’allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] “Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)”.
La società , entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un’attenta ricognizione sul
sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo canone arretrato, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l’anno …….
la società , verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno
decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il ,
l’importo di euro ………… (diconsi ).
Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati ……………………………………..
La società… si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione
della Giunta Regionale come previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.
ART ‐ 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse
A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:
a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati ……………………, per i periodi dal al
…………….. l’importo complessivo di euro …………………. (diconsi ) da cui vanno sottratti i
pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconsi
(…………………), per un saldo di euro ………… diconsi (………………………………) al quale va sommato l’incremento del 7% previsto dall’art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 04, pari a euro
……………… diconsi (…………………..) per un totale complessivo di euro (diconsi
…………………………………);
b) l’importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
• ….% dell’importo di cui sopra, pari a € ………………… (diconsi ………………….), entro giorni dalla
sottoscrizione della presente convenzione;
• ….% a saldo del dovuto, pari a € …………….. (diconsi ……………..), entro …… giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione tramite bonifico bancario
sul c.c. intestato a Regione Lombardia con IBAN n. …………………………………..
In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null’altro avrà a richiedere alla società
………………………..a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati …………………trasmessi dalla società …………con nota prot. n. ……..del ………………………...
Art. 8 ‐ Ricorsi amministrativi
La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in
precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.
Ad avvenuto versamento dell’importo per l’anno e della prima rata per gli arretrati, Regione si
impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.
ART. 9 ‐ Garanzia
A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza
fideiussoria di importo pari al (importo da pattuire) … % dell’importo netto di cui all’art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.
ART. 10 ‐ Escussione parziale della fideiussione
Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l’U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in
termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.
Trascorso tale termine, l’U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell’ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l’esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.
ART. 11 ‐ Oneri e spese del Concessionario (indicare il nominativo della società)
Sono a carico di (indicare il nominativo della società) il pagamento dell’imposta per la registrazione
della concessione (entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell’imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.
ART. 12 ‐ Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi
L’U.T.R. competente per territorio, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d’acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi alla società ……………….. la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il tempo necessario all’esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e
della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.
Articolo 13 ‐ Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti
L’U.T.R. competente per territorio potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e
spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.
ART. 14 ‐ Durata
La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni …...
Le nuove interferenze, definite dall’art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione
ART. 15 ‐ Procedura di rinnovo
Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.
ART. 16 ‐ Motivi di diniego
L’U.T.R. competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
ART. 17 ‐ Revoca delle concessioni
Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell’Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.
L’obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell’interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.
ART. 18 ‐ Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)
Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta all’U.T.R. competente per territorio. L’obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Art.19 ‐ Comunicazioni
Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
per la Società ……………………. e‐mail PEC ………………………
Per Regione Lombardia……….… e‐mail PEC ………………………
Art. 20 ‐ Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario cosi come previsto dagli articoli 2 e 11 del predetto decreto.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Regione informa la società che le finalità e le
modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l’uso delle aree del demanio idrico. I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici.
I dati richiesti sono obbligatori; in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.
Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 0.
Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana. I dati potranno eventualmente essere trattati anche da Lombardia Informatica S.p.A., e da Lombardia Gestione S.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi informatici responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante. In relazione al presente trattamento la società può rivolgersi al responsabile del trattamento per
far valere i suoi diritti cosi come previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’articolo 8 del citato decreto.
Art. 21 ‐ Controversie
Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. Xxxxx, approvata e sottoscritta in Milano il ……………………..
Per REGIONE LOMBARDIA Per la SOCIETÀ ………………….
……………………………………………. ………………………………………………………………
Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all’azione amministrativa degli enti locali
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE
TRA
IL COMUNE DI (singolo o in forma associata con altri comuni) rappresentato per il presente atto da
……………………………..., nella sua carica di , domiciliato per la sua funzione
presso ……………………………… con sede legale in ………………….., in forza di delega conferitagli da… con
deliberazione ;
e
La società ………………. (di seguito ……………….) con sede in ……………., Via ……………. n. , Codice Fiscale, Partita
IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ………………….., R.E.A. n. ,rappresentata da Dott.
…………….. legale rappresentante in virtù di procura Notaio …………….. in …………… del ………….. rep. n ,
raccolta n. ………….
PREMESSO CHE:
a) la società …………….. costituita in attuazione …..
b) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l’elenco degli enti coinvolti
c) altre premesse relative all’approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze …. [di seguito i casi previsti]
I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall’autorità per l’energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.
d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26
ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n.
2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Xxxxxxxxxx, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n. …./………..del , [inserire i riferimenti della
presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell’art. 3 comma 114 della lr 1/2000;
f) la D.G.R. n. …./………..del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i
soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune;
g) la società ……………… ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete,
su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico minore di competenza comunale;
h) la società …………….. ha consegnato l’elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il idrico minore di competenza comunale indicato come Allegato ….;
i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all’atto della stipula della presente convenzione
j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società , nonché per la definizione
concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico minore in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati nell’allegato …, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico in gestione al Comune, note all'atto della presente convenzione;
l) la stipula della presente convenzione comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico minore di competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni
pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il ……….
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE
ART. 1 ‐ Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 ‐ Finalità
Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza comunale:
a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all’utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio.
ART. 3 ‐ Concessione Unica
La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture ...... di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in
gestione al Comune.
Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la società…………. si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell’opera.
ART. 4 ‐ Verifica delle interferenze
La società …………. con nota prot. n. ……. del ha consegnato l’elenco delle interferenze delle linee
tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all’allegato “F” della D.G.R. n. …./………..del , [inserire i riferimenti della presente
deliberazione] (allegati ).
La società certifica ai sensi dell’art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le
varie casistiche ]
a) negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto
previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
b) negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di
quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
c) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza
delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;
d) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;
e) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
compatibili ai sensi del X.X. x. 000/0000, conformi all’art.51 delle NTA del PTUA, conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”;
f) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
compatibili ai sensi del X.X. x. 000/0000, non conformi all’art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”, non conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”;
g) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non
compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;
h) negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.
In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati
…………………., il Comune prende atto della dichiarazione della società …………. in merito a (conformità
all’art.51 delle NTA del PTUA , all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”, compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ecc….)
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società ,
significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società , potrà
richiedere alla società di:
• adeguare l’opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione; [oppure]
• presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili
con il corso d’acqua; [oppure]
• presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.
Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le
opere non adeguate.
Relativamente agli scarichi individuati negli allegati , che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n.
523/1904/conformi all’art.51 delle NTA del PTUA/conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”, il Comune rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d’acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società ………………
dovrà presentare all’Autorità Idraulica competente (il Comune), entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso Comune, le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d’acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.
Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare le attività
necessarie ad individuare gli interventi funzionali all’adeguamento degli scarichi al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.
Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:
‐ ad adeguare l’opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione; [oppure]
‐ a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili
con il corso d’acqua; [oppure]
‐ ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d’acqua;
[oppure]
‐ a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.
Il Comune è tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall’esercizio degli scarichi (e/o attraversamenti) individuati negli allegati , come meglio specificato in premesse, per i quali il
presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all’instaurarsi nel corso d’acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.
Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui il Comune dovesse introdurre modifiche all’andamento o al regime idraulico dei corsi d’acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.
Xxxxx restando gli impegni di cui all’articolo 3, la società si impegna:
a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisionale o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di competenza;
b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell’esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzi l’ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d’acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
e) Inserire eventualmente altre prescrizioni…
ART. 5 ‐ Nuove Interferenze.
La società , in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con il demanio idrico di competenza
comunale presenterà istanza secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali per il rilascio della concessioni.
Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.
ART. 6 ‐ Pagamento dei canoni di polizia idraulica
In funzione di quanto riportato nelle premesse (punti a e b) il Comune riconosce alla società la
riduzione al 10% dell’importo dei canoni individuati nell’allegato F della presente delibera di Giunta.
Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società , l'elenco dei canoni relativi alle
interferenze. La società , entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le
interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una
richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.
A titolo di canoni demaniali per l'anno ……….. la società , verserà al Comune, sulla base di quanto
esposto in premessa, entro il …………….. l'importo di euro …………… (diconsi Euro /00).
Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati ……………………………………..
L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.
La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della
Giunta regionale come previsto dall’articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 , o decreto direttoriale.
ART ‐ 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse
A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:
a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati ……………………, per i periodi dal al
…………….. l’importo complessivo di euro …………………. (diconsi ) da cui vanno sottratti i
pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconsi
(…………………), per un saldo di euro ………… diconsi (………………………………) al quale va sommato l’incremento del 7% previsto dall’art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 04, pari a euro
……………… diconsi (…………………..) per un totale complessivo di euro (diconsi
…………………………………);
b) l’importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
• ….% dell’importo di cui sopra, pari a € ………………… (diconsi ………………….), entro giorni dalla
sottoscrizione della presente convenzione;
• ….% a saldo del dovuto, pari a € …………….. (diconsi ……………..), entro …… giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
La società ………………… provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Comune di…………… con IBAN n. …………………………………..
In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Il Comune dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null’altro avrà a richiedere alla società
………………………..a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per
quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati …………………trasmessi dalla società …………con nota prot. n. ……..del ………………………...
Art. 8 ‐ Ricorsi amministrativi
La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in
precedenza nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.
Ad avvenuto versamento dell’importo per l’anno e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si
impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.
ART. 9 ‐ Garanzia
A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico di competenza comunale, la società costituirà a favore del Comune
una unica polizza fideiussoria di importo pari al (importo da pattuire) … % dell’importo netto di cui all’art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio comunale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.
ART. 10 ‐ Escussione parziale della fideiussione
Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, il Comune competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto
in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.
Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell’ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l’esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.
ART. 11 ‐ Oneri e spese del Concessionario
Sono a carico di (indicare il nominativo della società) il pagamento dell’imposta per la registrazione
della concessione (entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell’imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.
ART. 12 ‐ Disalimentazione temporanea degli impianti
Il Comune competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d’acqua del reticolo idrico di competenza comunale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società ……………….. la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il tempo necessario all’esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e
della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.
Articolo 13 ‐ Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti
Il Comune potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze dì polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società
……………….. di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.
ART. 14 ‐ Durata
La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni …....
Le nuove interferenze, definite dall’art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.
ART. 15 ‐ Procedura di rinnovo
Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.
ART. 16 ‐ Motivi di diniego
Il Comune competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.
ART. 17 ‐ Revoca delle concessioni
Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.
L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.
ART. 18 ‐ Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)
Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune competente per territorio. L’obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l’obbligo di ripristino dello
stato dei luoghi.
Art.19 ‐ Comunicazioni
Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
per la Società ……………………. e‐mail PEC ………………………
Per il Comune ……….… e‐mail PEC ………………………
Art. 20 ‐ Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n" 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario cosi come previsto dagli artt. 2 e 11 del predetto decreto.
Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto, il Comune informa la società che le finalità e modalità
del trattamento sono il rilascio di concessione per l’uso delle aree del demanio idrico .
I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici
I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.
Il titolare del trattamento è…………….., nella persona di ……….con sede in ………..
Responsabile del trattamento è………………
I dati potranno eventualmente essere trattati anche da per le attività di gestione dell'applicativo
e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.
In relazione al presente trattamento la Società può rivolgersi al responsabile del trattamento per far
valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto.
Art. 21 ‐ Controversie
Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI ………………….
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. Xxxxx, approvata e sottoscritta in …………………. il ……………………..
Per il Comune ……………… Per la SOCIETÀ ………………….
Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica
Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell’area personale oppure si può accedere tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).
Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria;
La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all’interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.
La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l’attestazione di firma digitale dell’istanza effettuata con la CRS.
All’interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l’Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all’area contatti sul portale di Regione Lombardia (pagine dedicate alla polizia idraulica)
Dati obbligatori richiesti dall’applicativo per una persona fisica:
• Nome e cognome
• Codice fiscale
• Luogo di nascita
• Data di nascita
• Comune di residenza
• Indirizzo di residenza
• Numero di telefono
• e‐mail
Dati obbligatori richiesti dall’applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico
• Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
• Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
• Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
• Comune sede legale
• Indirizzo sede legale
• Data costituzione
• Numero R.E.A.
• Provincia di iscrizione
• Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
• Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
• Xxxxx di nascita rappresentante legale o amministratore
• Data di nascita rappresentante legale o amministratore
• Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
• Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
• Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
• e‐mail rappresentante legale o amministratore
Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica
All’interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.
1. Relazione tecnica costituita da:
a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
c. Nel caso di occupazione d’area il calcolo della superficie demaniale richiesta
d. Motivazioni della realizzazione dell’opera;
e. Caratteristiche tecniche dell’opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell’Autorità di bacino, gli effetti dell’intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all’ecosistema spondale.
f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell’Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).
2. Elaborati grafici:
a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
d. Sezione trasversale al corso d’acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
f. Profilo idraulico;
g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
3. Certificazioni allegate:
a. Nel caso di scarico: Certificazione dell’Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell’art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.