CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA CON NUOVO ALLACCIAMENTO
CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA CON NUOVO ALLACCIAMENTO
concluso tra
Nome/Ragione sociale |
via/numero civico |
CAP/Località |
di seguito per brevità „cliente“, da una parte, e
Förderungsgenossenschaft Ulten - Cooperativa Promozionale Ultimo Sede: X-00000 Xx. Xxxxxxxx/Xxxxxx
Ufficio: I-39010 St. Pancrazio – Xxxxx 00
di seguito denominata “Cooperativa Promozionale Ultimo “, per brevità “FGU” oppure
„Fornitore di energia termica" dall’altra parte.
Premesso:
• Che il cliente con propria richiesta dd. ………… ha richiesto un preventivo per l’installazione di un allacciamento e la fornitura di energia termica;
• Che in data ……. il fornitore di energia termica ha inviato al cliente un preventivo per l’installazione di un allacciamento e per la fornitura di energia termica;
si conviene quanto segue:
Definizioni
a) Attivazione della fornitura: è l’inizio dell’erogazione di energia termica al punto di fornitura;
b) Impianto dell’utente: è l‘impianto tecnologico che consente l’utilizzo dell’energia termica prelevata dalla rete; ha inizio dal punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l’esecuzione di processi industriali;
c) Allacciamento: è il complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all’erogazione dell’energia termica ad uno o più utenti; ha inizio con una diramazione della condotta stradale della rete e si estende fino al punto di fornitura;
d) Impianto di allacciamento: è il complesso di tutte le parti tecnologiche dell’impianto tra la rete e l’impianto del cliente;
e) ARERA o Autorità di regolazione: è l’autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente, introdotta con la legge n. 481 dd. 14 novembre 1995;
f) Disattivazione della fornitura: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta dell’utente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
g) Rete: è l’infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda;
h) RQCT: è il testo integrato per la regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento, approvato con provvedimento dell’ARERA dd. 11 dicembre 2018, n. 661/2018/R/tlr i.g.F.;
i) RQTT: è il testo integrato per la regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento, approvato con provvedimento dell’ARERA dd. 17 dicembre 2019 n. 548/2019/R/tlr i.g.F.;
j) Condotta stradale: è l’insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro, interrati lungo un percorso stradale e funzionali alla distribuzione dell’energia termica;
k) Scollegamento dalla rete: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
l) TUAR: è il testo unico per la regolazione dei criteri per la determinazione della tassa per l’allacciamento e delle modalità per l’esercizio del diritto di recesso dell’utente per il periodo di regolazione 2018-2021, approvato con provvedimento dell’ARERA n. 24/2018/R/tlr i.g.F;
m) Punto di fornitura: è la parte terminale dell’allacciamento in cui il gestore consegna l’energia termica all’utente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la rete e l’impianto dell’utente; in assenza di circuiti idraulici distinti tra la rete e l’impianto dell’utente, il punto di fornitura si identifica con il contatore di energia termica;
n) Sottostazione d’utenza: è l’apparato, composto da scambiatore di calore, contatore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l’interfaccia tra la rete e l’impianto dell’utente;
o) Potenza contrattuale: è il parametro tecnico della fornitura che indica il valore minimo (indicato in kW) della potenza termica sulla sottostazione d’utenza messa a disposizione dal fornitore nel caso di utilizzo ordinario della rete;
p) Temperatura di mandata: è il parametro tecnico della fornitura che indica al cliente la temperatura minima [˚C] garantita per il servizio offerto;
q) Contatore di energia termica: è l’insieme dell’attrezzatura necessaria per la rilevazione e la misurazione dell’energia termica erogata attraverso il punto di fornitura.
I.
Descrizione dell‘immobile
1. La FGU è proprietaria e gestrice rispettivamente di impianti di riscaldamento a X. Xxxxxxxxx,
X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxx per la distribuzione di energia termica e tramite essi rifornisce il seguente immobile di proprietà del cliente
via/n. civico/denominazione |
CAP/Luogo |
con energia termica per il riscaldamento ed il fabbisogno di acqua calda in base alle disposizioni del presente contratto.
2. Il cliente dichiara
() di concludere il contratto di fornitura di energia termica a fini privati e di agire dunque come consumatore.
() di concludere il presente contratto di fornitura di energia termica per la propria attività professionale/imprenditoriale e quindi di non agire come consumatore.
II.
Oggetto del contratto
1. Con il presente contatto di fornitura di energia termica viene regolamentata l’installazione di un allacciamento e la successiva fornitura di energia termica attraverso la FGU al cliente.
III.
Attivazione della fornitura e periodo di fornitura. Parametri tecnici e standard qualitativi
1. L’attivazione della fornitura inizia presumibilmente il , ed in ogni caso non prima del
decorso di tre giorni lavorativi decorrenti dall’ultimazione ed attivazione dell’allacciamento a condizione che il canone di allacciamento risulti completamente pagato.
2. Periodo di fornitura: Per la durata del presente contratto l’energia termica tramite la FGU viene fornita tutto l’anno.
3. Parametri tecnici: Per il trasporto del calore viene utilizzata acqua che circola in un circuito chiuso. La potenza contrattuale è pari a …. kW. La temperatura di mandata è di almeno 60 Gradi Celsius. L’impostazione della temperatura di mandata del mezzo utilizzato per il trasporto dell’energia termica presuppone che gli impianti di riscaldamento secondari del cliente siano correttamente calibrati ed idonei alla sopracitata temperatura di mandata, siano realizzati a regola d’arte e funzionino perfettamente.
4. Standard qualitativi: Il fornitore di energia termica si obbliga al rispetto degli standard specifici e generici di qualità commerciale e tecnica, come sono stabiliti da ARERA nie
IV.
Conteggio dell’energia termica
1. La quantità di calore fornita dalla FGU viene misurata esclusivamente dal contatore di energia termica della sottostazione d’utenza, il quale corrisponde alle previsioni delle norme relative alla taratura in materia di contatori. Qualora per singole unità abitative vengano montati dei subcontatori, allora gli oneri di acquisto, montaggio, manutenzione, taratura e per la correttezza della misurazione vanno esclusivamente a carico del cliente. Laddove il cliente desideri delle letture separate, il subcontatore deve comunicare con il contatore principale. Qualora il cliente desideri l’emissione delle fatture direttamente a conduttori, comodatari o affittuari, la FGU provvederà in tal senso. Tuttavia anche in questi casi il rapporto contrattuale resta tra la FGU ed il cliente, il quale rimane quindi obbligato al e responsabile per il rispetto del presente contratto ed in particolare il pagamento della fornitura di energia termica.
2. Il tipo, il prodotto, le dimensioni nonché l’eventuale sostituzione del contatore di energia termica vengono determinati dalla FGU. Gli incaricati della FGU, previo avviso e fissazione di un appuntamento con il cliente, possono accedere liberamente alla sottostazione d’utenza; in caso di pericolo nel ritardo possono accedervi anche senza preavviso.
Il cliente deve immediatamente informare la FGU di eventuali disfunzioni o danneggiamenti del contatore di energia termica, in particolare anche dei piombi.
3. Per tutta la durata del contratto di fornitura di energia termica è compito della FGU eseguire la taratura del contatore di energia termica alle scadenze stabilite nella rispettiva legge sulle tarature. Per la copertura dei costi collegati con la taratura prevista per legge e per l’eventuale sostituzione del contatore di energia termica il cliente annualmente paga un contributo definito come prezzo per la misurazione all’interno del tariffario oltre all’IVA.
4. Il cliente ha il diritto di richiedere per iscritto ed in qualsiasi momento alla FGU un controllo del contatore dell’energia termica tramite l’ente preposto alla taratura. Qualora dal controllo risulti il superamento della soglia di errori consentita dalla legge, i costi per il controllo ed i costi per lo smontaggio ed il rimontaggio del contatore di calore sono a
carico della FGU, altrimenti i costi per il controllo sono a carico del cliente.
V.
Riduzione, interruzione e sospensione della fornitura di energia termica
1. Se per forza maggiore o per altre circostanze, che non possono essere evitate con mezzi ragionevoli, alla FGU dovesse essere completamente o parzialmente preclusa la produzione, trasmissione o l’erogazione di energia termica, le obbligazioni derivanti dal presente contratto saranno sospese fino a quando gli impedimenti o i disturbi non saranno eliminati.
Nel caso di un’interruzione prolungata, il cliente, previo accordo con la FGU, è obbligato ad intervenire con le necessarie misure per impedire e ridurre i danni ai propri impianti ed in particolare al proprio impianto di riscaldamento.
2. La FGU è autorizzata a sospendere la fornitura di energia termica se il cliente non adempie al contratto di fornitura di energia termica nonostante moratoria inviata via raccomandata, in particolare se il cliente non paga fatture scadute (anche laddove emesse a nome di conduttori, comodatari o affittuari del cliente), se preleva, fa deviare o utilizza energia termica in violazione delle disposizioni contrattuali, se modifica, danneggia o rimuove impianti della FGU senza il previo consenso scritto – ivi incluso il danneggiamento o la rimozione dei piombi - se manipola la funzionalità del contatore di energia termica, se il cliente non realizza una modifica dell’impianto che venga richiesta dalla FGU per rimuovere una situazione contraria alle disposizioni contrattuali oppure se nega l’accesso agli incaricati della FGU alle sottostazioni d’utenza, o se viola le disposizioni previste dal punto VII. 2.
La FGU è autorizzata a riprendere la fornitura di energia termica, interrotta per uno dei sopra citati motivi, solamente dopo la completa rimozione delle circostanze che hanno portato alla sospensione e solo dopo il pagamento alla FGU delle relative spese e di eventuali arretrati. Qualora il cliente, nonostante due diffide scritte, commetta o perseveri in notevoli violazioni contrattuali, del tipo sopra elencato, il contratto potrà essere risolto dalla FGU senza preavviso, ai sensi del punto VIII.4.
VI.
Prezzo dell’energia termica, Adeguamenti del prezzo, Pagamento e rendicontazione
1. Il prezzo dell’energia termica è composto da un prezzo per la potenza ed un prezzo per la fornitura. Le singole componenti del prezzo sono elencate nell’allegato tariffario e sono da intendersi IVA esclusa. L’IVA prevista per legge andrà ad aggiungersi al prezzo per
l’energia termica vigente. Il tariffario allegato forma parte integrante e vincolante del presente contratto.
2. All’inizio di ogni anno solare, i prezzi del tariffario possono essere annualmente adeguati all’inflazione dell’anno precedente in base all’indice ASTAT per la città di Bolzano; la rivalutazione verrà comunicata ed adottata nella fattura successiva. Ulteriori variazioni dei prezzi sono ammesse solo nel caso di oggettivi e comprovati aumenti dei costi a carico della FGU, sia dei costi generali, sia dei costi variabili, e vengono decisi ed autorizzati dal direttivo della Cooperativa Promozionale Ultimo.
3. La base per il conteggio del prezzo dell’energia termica è la lettura dell'energia termica per il tramite del contatore di energia termica. La lettura del contatore di energia termica viene effettuata bimestralmente dalla FGU. La fatturazione avviene bimestralmente.
4. Tutte le fatture hanno una scadenza di pagamento di 30 giorni successivi all’emissione e sono da pagarsi mediante ordine di bonifico automatico/addebito Sepa oppure mediante bonifico bancario. Qualora tale termine dovesse scadere, la FGU è autorizzata al calcolo degli interessi ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 231/2002, anche laddove il cliente sia un consumatore finale. Qualora, per un qualsiasi motivo, emerga una differenza a favore del cliente, con le prossima rendicontazione ovvero fatturazione si provvederà ad una compensazione, senza interessi.
5. Disfunzioni del contatore di energia termica non inficiano la validità dei risultati, laddove l’imprecisione del contatore non superi il valore di tolleranza stabilito dall’ente di taratura/ufficio metrico nella rispettiva autorizzazione con la quale viene fissato il limite massimo ammissibile di errori di taratura. Laddove una verifica del contatore provi il superamento del valore di tolleranza, allora la fattura della FGU, relativa al consumo nel periodo in cui vi è stato tale superamento ma in ogni caso per non più di sei mesi di consumo antecedenti alla scoperta del superamento, verrà opportunamente corretta. Laddove l’entità delle divergenze non possa essere perfettamente stabilita, la FGU determinerà il consumo proporzionalmente in base al consumo medio della stagione rilevante dell’anno precedente (ad esempio, per i mesi invernali ovvero dal 15 ottobre al 15 aprile si farà riferimento al consumo medio dello scorso inverno).
6. Disfunzioni o danni del contatore di energia termica devono essere immediatamente comunicati dal cliente alla FGU al momento della loro scoperta.
VII.
La manutenzione della sottostazione d’utenza. Condotte di distribuzione
1. Il cliente è responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria sottostazione d’utenza oltre che del proprio impianto.
2. Il cliente si obbliga alla manutenzione e alla cura della sottostazione d’utenza e a permettere la fornitura di energia termica attraverso la FGU; in mancanza la FGU ha diritto alla risoluzione del contratto senza preavviso (vedi articolo VIII). La FGU ha comunque il diritto di sospendere la fornitura di energia termica, qualora abbia il fondato sospetto che la manutenzione della sottostazione d’utenza non venga regolarmente effettuata.
3. Le seguenti componenti della sottostazione d’utenza rimangono in ogni caso di proprietà della FGU e vengono dunque periodicamente controllate e sottoposte a manutenzione dalla FGU:
i) l'unità di base della sottostazione d’utenza composta dai moduli di controllo di tutto l’impianto, dalla regolazione della ventola primaria, dalla limitazione della potenza, dal dispositivo di protezione antigelo e dalla regolazione dello stato operativo;
ii) il contatore di energia termica;
iii) il sistema d’allarme per fughe di energia.
Il cliente dovrà permettere alla FGU l’accesso alle componenti sopra elencate in qualsiasi momento, per permetterle di effettuare controlli e interventi di manutenzione; in caso contrario la FGU potrà risolvere il presente contratto.
4. Le condotte di distribuzione e il cavo dati (in seguito “tubature”) sono di proprietà della FGU fino al punto di ingresso in casa, cioè fino alle valvole di intercettazione. Il cliente è custode delle tubature laddove le stesse attraversino il terreno che è di sua proprietà o è nel suo possesso a titolo diverso come ad esempio nel caso di un contratto di locazione o di affitto, e deve occuparsi di un'adeguata protezione della tubatura (ad es. prevenire danneggiamenti nel caso di eventuali lavori di scavo o causati da crescita di radici o simili). Il cliente dovrà provvedere personalmente alla copertura dei costi di riparazione delle tubature, a meno che la necessità della riparazione non derivi da atti od omissioni dolosi o gravemente colposi della FGU.
5. Il cliente prende In particolare atto che attraversare le tubature con mezzi di trasporto pesanti in determinati punti inadeguati a siffatti attraversamenti, può causare danneggiamento delle tubature e si impegna pertanto a prevenire tali danneggiamenti adottando ogni idonea misura.
6. Il cliente prende espressamente atto del fatto che l’eventuale riparazione delle tubature e
delle sue componenti accessorie, che servono per la fornitura con energia all'immobile citato al punto I, è presupposto e condizione essenziale affinché la FGU possa eseguire la fornitura energia termica.
7. Inoltre il cliente dichiara di acconsentire al proseguimento rispettivamente attraversamento delle tubature (di mandata e di ritorno) sul suo terreno al fine della fornitura di energia termica ad altri immobili, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti::
i) Interclusione degli altri immobili e conseguente necessità di prosecuzione delle tubature sul fondo del cliente ovvero di attraversamento dello stesso per poter fornire energia termica ad altri immobili; ii) Accordo con il cliente riguardo all’effettivo “tracciato” delle tubature, nel rispetto del principio del minor aggravio per il fondo del cliente; iii) Obbligo della FGU di ripristinare a proprie spese il fondo e la sua superficie a seguito dell’esecuzione dei lavori di scavo; iv) diritto del cliente di spostare il tracciato delle tubature, a costi della FGU, laddove subentrino comprovate esigenze del cliente (come ad esempio per necessità edilizia).
VIII.
Durata del contratto. Diritto al recesso/ Risoluzione del contratto.
Obbligo di informativa. Morte del cliente
2. Qualora il recesso venga esercitato entro tre anni dalla sottoscrizione del contratto, il cliente dovrà pagare un corrispettivo di salvaguardia a copertura delle spese per l’allacciamento. Il calcolo del corrispettivo di salvaguardia viene effettuato nel rispetto dei criteri ai sensi dell’art. 9.2. TUAR (Allegato A al provvedimento ARERA dd. 18 gennaio 2018, 24/2018/R con le successive modifiche). L’importo iniziale di tale corrispettivo di salvaguardia è di € ………………….. oltre IVA. Ulteriori informazioni riguardo al
corrispettivo di salvaguardia sono disponibili sul sito internet della FGU xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xx.
3. Ai sensi dell’art. 12.1 TUAR il fornitore di energia termica informa il cliente, che in vista della disattivazione della fornitura e dello scollegamento dalla rete in seguito al recesso o in seguito alla risoluzione del contratto, sono previste le seguenti attività:
a) nel caso di disattivazione della fornitura: i) chiusura e piombatura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza; ii) lettura finale del contatore di energia termica; iii) emissione della fattura finale per la risoluzione del rapporto contrattuale sulla base della lettura di cui al punto ii).
b) nel caso di scollegamento dalla rete sono previste le seguenti attività ulteriori rispetto alle attività necessarie per la disattivazione della fornitura di energia termica: i) rimozione del gruppo di misura e di ulteriori componenti della sottostazione di utenza, qualora siano di proprietà della centrale di teleriscaldamento; ii) inoltro di un offerta per la rimozione di ulteriori componenti della sottostazione di utenza, qualora nel contratto di fornitura di energia termica fosse stato previsto, che questi rientrino nella proprietà del cliente; iii) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento;
iv) intercettazione del circolo idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell’utente, laddove lo stesso circuito non rifornisca altri utenti. In tal caso, le tubature intercettate non devono essere rimosse e smaltite dalla FGU, ma passano in proprietà al cliente.
Viene stabilito che, fatta salvo il concordato corrispettivo di salvaguardia, non sono dovuti ulteriori corrispettivi o oneri per la disattivazione della fornitura e lo scollegamento dalla rete. Inoltre, a parte il termine di preavviso previsto dall’art. 8.1. TUAR, non sono previsti ulteriori vincoli temporali in relazione al recesso.
Nel caso di una richiesta di disattivazione della fornitura nel periodo invernale, il fornitore di energia termica mantiene il diritto di chiudere anche solo parzialmente le valvole di intercettazione, per garantire il passaggio di una quantità minima di calore ai fini della protezione del sistema, senza che da ciò derivino ulteriori costi a carico del cliente.
4. Le parti possono risolvere il contratto di fornitura di energia termica con effetto immediato per uno dei seguenti motivi, e cioè:
a) da parte della FGU,
aa) se il cliente è in ritardo nel pagamento di due o più fatture per il prezzo dell’energia termica, nonostante duplice monitoria scritta;
ab) se il cliente omette la manutenzione della sottostazione d’utenza e ciò renda impossibile la fornitura di energia termica da parte della FGU;
ac) se il cliente vieta o non rende possibile alla FGU l’accesso, il controllo e/o la manutenzione degli impianti secondo l’art. VII. punto 3;
ad) se il cliente danneggia dolosamente o con colpa grave le tubature o la sottostazione d’utenza, senza provvedere immediatamente e a propri costi alla riparazione;
ae) se il cliente impedisce ovvero non tollera la prosecuzione ovvero l’attraversamento del proprio terreno con tubature (tubazione di mandata e di ritorno) necessarie per la fornitura di energia termica ad ulteriori immobili come previsto dall’art. VII, punto 5;
af) se il cliente preleva, devia o utilizza energia termica violando il contratto; ag) se il cliente manipola il contatore di energia termica;
b) da parte del cliente.
ba) nel caso di grave violazione dell’obbligo di fornitura di energia termica da parte della FGU.
5. Nel caso di risoluzione del presente contratto per forza maggiore (ad esempio per sopravvenuta impossibilità dell’adempimento della prestazione non addebitabile) le parti contrattuali non hanno reciprocamente diritto al risarcimento del danno.
6. Il cliente deve preoccuparsi che eventuali aventi causa dell’immobile, siano informati dell’esistenza dell’allacciamento alla rete di distribuzione della FGU e delle tubature e che rispettino pertanto i connessi obblighi di manutenzione e di custodia; in caso contrario la FGU potrà far valere i relativi danni che ne siano conseguiti.
7. La FGU è libera di cedere il presente contratto ad eventuali aventi causa.
8. Con un preavviso di almeno sei mesi, la FGU può recedere dal contratto con efficacia della cessazione il 30.06 di ogni anno solare, anche senza indicazione di particolari motivi. In questo caso il cliente non dovrà pagare alcun corrispettivo di salvaguardia.
9. In caso di morte del cliente, il presente contratto è da intendersi automaticamente cessato al decorso di tre mesi dalla morte, a meno che il contratto non venga entro tale termine trascritto a nome di un terzo a ciò autorizzato.
IX. Clausole finali e foro competente
1. Il cliente è libero di aderire come socio alla Cooperativa Promozionale Ultimo, qualora egli soddisfi i presupposti legislativi e statutari.
2. Non sussistono accordi accessori. Accordi divergenti rispetto al presente contratto sono validi solamente se conclusi per iscritto.
3. Al presente contatto si applica il diritto italiano. Per la risoluzione di eventuali controversie è competente esclusivamente il Foro di Bolzano.
4. Tutti i riferimenti a leggi o regolamenti includono anche eventuali integrazioni e modifiche successive di tali leggi o regolamenti. Tutti i provvedimenti dell’ARERA nominati nel presente contratto sono pubblicati sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Luogo e data:
Cooperativa Promozionale Ultimo Il cliente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 ss. c.c. le seguenti clausole contrattuali vengono espressamente approvate:
Clausole del presente contratto: IV.1, IV.2., V.1., V.2., VI.2. VI.4, VI.5, VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6., VII.7., VIII.2, VIII.3, VIII.4, VIII.5, VIII.6, VIII.7., VIII.8, VIII.9, IX.2., IX.3
Luogo e data:
Cooperativa Promozionale Ultimo Il Cliente
ALLEGATO A AL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA CON NUOVO ALLACCIAMENTO
Allacciamento ed impianto di allacciamento. Tariffa per l’allacciamento
1. L’allacciamento dell’immobile del cliente avviene attraverso la sottostazione d’utenza. Le attrezzature tecniche della sottostazione d’utenza ed il modo in cui vengono integrate all‘interno dell’impianto del cliente viene imposto dalla FGU.
2. Il locale necessario per la sottostazione d’utenza viene determinato concordemente dalla FGU e dal cliente. Il cliente dovrà provvedere a proprie spese a sufficiente aerazione e ventilazione del locale, alla fornitura di elettricità, al drenaggio ed alla protezione antigelo del locale. L’installazione e l’attivazione a regola d’arte della sottostazione dell’utenza avviene su iniziativa e sotto il controllo della FGU.
3. Per l’allacciamento ed il rispettivo impianto di allacciamento è dovuto un corrispettivo di allacciamento pari ad € oltre IVA. Il corrispettivo dovrà essere pagato in anticipo ed entro 30 giorni dalla ricezione
della fattura; il pagamento integrale è il presupposto per la posa delle tubature ed il montaggio della sottostazione d’utenza, inclusi i rispettivi impianti, nonché per la fornitura di energia termica (vedasi anche articolo III.1 del contratto di fornitura di energia termica). Il corrispettivo per l’allacciamento è in ogni caso interamente dovuto, indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale o dalla cessazione anticipata dello stesso per qualsivoglia motivo (recesso, risoluzione, cessione dell’immobile anche per esecuzioni immobiliari, espropriazioni e simili) e non viene dunque in nessun caso restituito né integralmente, né parzialmente.
4. Il cliente deve richiedere ed ottenere, di propria iniziativa ed a proprie spese, tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l’allacciamento ed in particolare anche quelle richieste per la posa delle tubature all’interno della proprietà del cliente. L’ottenimento di queste autorizzazioni è condizione per l’inizio dei lavori di allacciamento dell’immobile da parte della FGU.
5. La durata dei lavori prevista da parte della FGU è di ….. settimane dall’ottenimento delle autorizzazioni amministrative.
Luogo e data:
Cooperativa Promozionale Ultimo Il cliente
ALLEGATO B AL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA CON NUOVO ALLACCIAMENTO
TARIFFARIO – Aggiornato a gennaio 2020
1. Prezzo annuale per la misurazione
In base alla potenza contrattuale (Verrechnungsanschlussleistung) viene riscosso il seguente prezzo annuale per la misurazione.
0 kW a 50 kW | Euro | 52,00 |
51 kW a 150 kW | Euro | 77,00 |
151 kW a 300 kW | Euro | 103,00 |
sopra 300 kW | Euro | 207,00 |
2. Prezzo annuale per la potenza: Euro 40,00 pro kW di potenza contrattuale
3. Prezzo per la fornitura:
Tariffa per la fornitura: Euro 0,090/ kWh
Fornitura scaglionata, dipende dalla quantità di energia termica erogata (vedasi la tabella sottostante). Scaglionamento del prezzo per l’erogazione di energia termica:
- da | - a | Prezzo per la fornitura in Euro/kWh | ||
1 kWh | 50.000 | kWh/a | 0,090 | |
50.001 | kWh | 100.000 | kWh/a | 0,087 |
100.001 | kWh | 150.000 | kWh/a | 0,084 |
150.001 | kWh | 250.000 | kWh/a | 0,081 |
oltre | 250.000 | kWh/a | 0,078 |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Aggiornati a gennaio 2020. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente in base all’inflazione risultante dall’indice ASTAT per la città di Bolzano e possono subire una variazione nel caso di circostanze oggettive (vedasi art. VI.2. del contratto di fornitura di energia termica).
Luogo e data:
Förderungsgenossenschaft Ulten Il cliente