PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
PROCEDURA INTERNAL DEALING
In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il“Regolamento Emittenti AIM”), il Consiglio di Amministrazione di Assiteca S.p.A. (la “Società”) nella riunione del 17 luglio 2015 ha approvato la presente procedura per l’identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto le azioni della società ovvero altri strumenti finanziari ad essi collegati (la “Procedura”). In tale data il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’Amministratore Delegato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini della presente Procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:
AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Azioni: indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.
Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.
Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
Data di esecuzione: indica il giorno in cui: i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto; ii) è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari (come infra definiti) spettanti a seguito dell’esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell’esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertili, anche cum warrant; iii) è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.
Familiare: coniuge, convivente, parenti conviventi e parenti affini fino al quarto grado di un Soggetto Rilevante.
Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.
Operazione: indica: (1)qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari della Società detenuti da un Soggetto Rilevante o da un suo Familiare inclusi:(i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l’acquisto di tali Strumenti Finanziari;(ii) l’attribuzione o l’accettazione da parte di un Soggetto Rilevante o di un suo Familiare di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari;(iii) l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari;(iv) atti di disposizione tra i Soggetti Rilevanti o tra i loro Familiari e/o dipendenti rilevanti;(v) operazioni fuori mercato;(vi) trasferimenti a titolo gratuito;(vii) le operazioni di acquisto dalla, o vendita alla, Società di azioni della stessa e (2) l’acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato da parte di un Soggetto Rilevante e/o da parte di un suo Familiare.
Prodotto Finanziario Collegato:indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario.
Regolamento CONSOB:indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche.
Regolamento Emittenti AIM Italia: indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del
Capitale del 3 marzo 2014 e successive modifiche.
Società:indica la società Assiteca S.p.A..
Soggetto Rilevante: indica: (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione; e (b) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alla lettera (a) che precede in una Controllata;
Strumenti Finanziari: si intendono le obbligazioni convertibili e gli eventuali altri strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia comprese le Azioni.
TUF: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
Ufficio Investor Relations: si intende la funzione di Investor Relations della Società.
Articolo 2 Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante
2.1. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, la Società comunica senza indugio e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da un proprio Familiare fornendo le informazioni (ove disponibili) di seguito indicate, a condizione che l’importo complessivo dell’Operazione sia almeno pari ad Euro 50.000,00 entro la fine di ciascun anno solare. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da o per conto di un proprio Familiare dall’inizio dell’anno solare, fermo restando che superato il predetto limite di Euro 50.000,00 il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali operazioni già effettuate da o per proprio conto o di un proprio Familiare e ogni operazione successiva al superamento del limite.
In conformità a quanto previsto nella Scheda Cinque del Regolamento Emittenti AIM, la predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
(a) l’identità dell’amministratore coinvolto;
(b) la data in cui la Società è stata informata;
(c) la data in cui è stata effettuata l’Operazione;
(d) il prezzo e l’ammontare e la categoria degli Strumenti Finanziari coinvolti;
(e) la natura dell’Operazione;
(f) la natura e l’entità della partecipazione del Soggetto Rilevante nell’Operazione;
(g) se il comunicato riguarda un prodotto finanziario collegato, informazioni dettagliate sulla natura dell’esposizione.
2.2 Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla Procedure le seguenti Operazioni di vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o Strumenti Finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti:
(a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunge Euro 50.000 entro la fine dell’anno solare;
(b) le operazioni effettuate dalla Società e da società Controllate;
(c) l’assegnazione a titolo gratuito di Azioni o di opzioni per l’acquisto o la sottoscrizione di Azioni
o Strumenti Finanziari;
(d) l’assegnazione di diritti di acquisto o sottoscrizione di Azioni o Strumenti Finanziari derivanti da piani di stock option.
Articolo 3 Ufficio preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante
3.1. Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 2 che precede, il Soggetto Rilevante deve comunicare al responsabile dell’Ufficio Investor Relations della Società ogni Operazione entro il giorno successivo alla Data di Esecuzione, fornendo tutte le informazioni previste dal precedente articolo 2.
3.2. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, il responsabile dell’Ufficio Investor Relations – dopo aver informato il Nominated Advisor – predispone la comunicazione al pubblico. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all’Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l’approvazione finale prima dell’invio tramite SDIR.
3.3 L’Ufficio Investor Relations comunica, entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione, le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione tramite il sito internet della Società, in ossequio a quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Articolo 4 Sanzioni
4.1. Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 182, comma 2-bis del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a) del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati sull’AIM Italia.
4.2. In caso di violazione della presente procedura, la Società e le sue Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
4.3. Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall’autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.
4.4 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
4.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nel casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.
Articolo 5 Disposizioni finali
5.1 La presente Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.
5.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi al responsabile dell’Ufficio Investor Relations in caso di necessità di chiarimenti sull’applicazione della Procedura.
Articolo 6 Entrata in vigore della Procedura
La Procedura entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’AIM Italia.