COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI CONSULENZA DEL LAVORO
S T U D I O M A S T R O R O S A A S S O C I A T O
COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI CONSULENZA DEL LAVORO
RAG. XXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxxx Commercialista RAG. XXXXXXXX XXXXXXXXX Ragioniere Commercialista
Collaboratori:
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dottore Commercialista
FEBBRAIO 2015: NOVITÀ 2
1 Sottoscrizione di accordi per lo scambio di informazioni con la Svizzera e con il
Liechtenstein 2
2 Deposito dei bilanci in formato XBRL - Decorrenza della nuova tassonomia integrata 3
3 “Split payment” - Accesso prioritario al rimborso dei crediti IVA - Estensione 4
4 Modelli INTRASTAT - Semplificazioni per la compilazione dei modelli INTRA “servizi” 5
5 Presentazione degli interpelli per la disciplina delle società di comodo 5
6 Compensazione nel modello F24 dei rimborsi da assistenza fiscale e delle eccedenze di versamento delle ritenute - Istituzione dei codici tributo 6
7 Versamento delle somme dovute in relazione all’imposta di bollo assolta in modo virtuale - Estensione del modello F24 9
8 Diritti relativi ai titoli della proprietà industriale - Versamento mediante modello F24 - Estensione del regime transitorio 10
9 Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato - Modalità e termini di fruizione dell’agevolazione 11
10 Crediti d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari - Disposizioni attuative 11
11 Credito d’imposta per il settore musicale - Disposizioni attuative 14
12 Imprese operanti nei settori del petrolio e dell’energia - Illegittimità costituzionale della c.d. “Xxxxx tax” 17
13 Prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Esonero dall’obbligo di certificazione 17
14 Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2015 e termini di pagamento 18
15 “Bonus occupazionale” del programma “Garanzia Giovani” - Modifiche alla disciplina 19
MARZO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 21
21013 GALLARATE (VA) | 00000 XXXXXXXXX (XX) | 00000 XXXXXXX (XX) | 00000 XXXXXXXX (XX) |
Xxx Xxxxxxxx x. 0 | Xxx X. Xxxxxx x. 00/X | P.zza 1° Maggio n. 7 (Bolladello) | Xxx Xxxxxxx x. 00 |
Telef. 0331.284511 - 284577 | Telef. 0331.773005 | Telef. 0331.310085 | Telef. 00.0000000 |
Fax 0000.000000 - 284578 | Fax 0000.000000 | Fax 0000.000000 | Fax 00.0000000 |
FOGLIO N. 2
1 | SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON LA SVIZZERA E CON IL LIECHTENSTEIN |
Nel mese di febbraio 2015, l’Italia ha sottoscritto appositi accordi con la Svizzera e il Liechtenstein per lo scambio di informazioni ai fini fiscali, conformi all’art. 26 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Più precisamente: • in data 23.2.2015 è stato sottoscritto un Protocollo di modifica alla Convenzione contro le doppie imposizioni con la Svizzera; • in data 26.2.2015 è stato firmato un nuovo accordo (TIEA) con il Liechtenstein. L’avvenuta sottoscrizione degli accordi può consentire la regolarizzazione delle attività depositate in Svizzera o nel Liechtenstein con la procedura di voluntary disclosure di cui alla L. 186/2014 a condizioni maggiormente favorevoli (essenzialmente, senza il raddoppio dei termini ai fini della “quantificazione” dei periodi d’imposta da regolarizzare, sia per quanto riguarda le violazioni sostanziali che per quelle relative al quadro RW). Tali condizioni erano, infatti, subordinate alla sottoscrizione, entro il 2.3.2015, da parte degli Stati tuttora considerati “paradisi fiscali” in quanto compresi nei DM 4.5.99 e 21.11.2011, di appositi accordi per lo scambio di informazioni conformi all’art. 26 del modello OCSE. | |
1.1 | ACCORDO ITALIA - SVIZZERA L’accordo tra l’Italia e la Svizzera, sottoscritto in data 23.2.2015, si compone: • del Protocollo di modifica alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati; • del documento “Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland” (c.d. “road map”), che delinea le principali azioni intraprese, o da intraprendere, per la “normalizzazione” dei rapporti tra i due Stati. Il Protocollo di modifica sostituisce l’art. 27 della Convenzione Italia-Svizzera, riscrivendo integralmente le procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali e consentendo, quindi, ad uno degli Stati di avere accesso ai dati custoditi nell’altro Stato (per la Svizzera ciò non era possibile, in quanto il previgente art. 27 del Trattato tra i due Stati permetteva alla Confederazione Elvetica di opporre il segreto bancario alle richieste provenienti dall’Italia). Lo scambio dei dati non avverrà – almeno in una prima fase – in modo automatico, bensì a seguito di specifiche richieste da parte di uno degli Stati. I dati oggetto di richiesta: • devono necessariamente risultare rilevanti per la riscossione delle imposte (di regola le richieste non devono, quindi, essere generiche, ma devono al contrario concentrarsi sui soggetti maggiormente a rischio, e possono essere inoltrate solo se le procedure interne dell’altro Stato non consentono di avere accesso ai dati di interesse dell’Amministrazione finanziaria); • possono essere resi noti alle sole Autorità coinvolte nella riscossione o nel contenzioso relativo alle imposte, e non a terzi; • devono essere forniti dallo Stato a cui è rivolta la richiesta anche se essi sono depositati presso banche o istituzioni finanziarie, superando quindi il segreto bancario. Le richieste: • potranno essere avanzate solo una volta che l’accordo sia entrato in vigore (allo scopo, è necessaria la ratifica da parte di entrambi gli Stati e lo scambio degli strumenti di ratifica); • potranno riguardare le sole situazioni in essere alla data della sottoscrizione (quindi, alla data del 23.2.2015) o a date successive, ma non a date anteriori. |
FOGLIO N. 3
segue | La “road map” tracciata da Italia e Svizzera all’atto della sottoscrizione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra i due Stati: • contiene un impegno dei due Stati ad adottare in futuro (a seguito di un successivo accordo) procedure di scambio di dati in modo automatico, e non più su richiesta; • delinea i poteri dell’Amministrazione nel periodo “transitorio” in cui vige lo scambio su richiesta, consentendo a determinate condizioni anche richieste di gruppo, e non relative al singolo contribuente; • impegna i due Stati a modificare altre parti della Convenzione contro le doppie imposizioni, con particolare riferimento ai dividendi e agli interessi, e a rivedere l’imposizione dei lavoratori frontalieri; • impegna l’Italia ad escludere la Svizzera dalle black list fiscali del proprio ordinamento (allo stato attuale, la Confederazione Elvetica viene menzionata sia dal DM 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia dei cittadini italiani cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente ed emigrati in “paradisi fiscali”, sia dai DM 21.11.2001 e 23.1.2002, aventi ad oggetto rispettivamente la disciplina delle controlled foreign companies e la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, anche se limitatamente alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali); • impegna i due Stati a trovare soluzioni pragmatiche per le imprese residenti nel Comune di Campione d’Italia che, effettuando acquisti da imprese residenti nella Confederazione Elvetica, rimangono incise dall’IVA svizzera senza che questa possa essere richiesta a rimborso. |
1.2 | ACCORDO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA L’ITALIA E IL LIECHTENSTEIN In data 26.2.2015, l’Italia e il Principato del Liechtenstein hanno sottoscritto un apposito Accordo per lo scambio di informazioni ai fini fiscali (Tax Information Exchange Agreement, TIEA). L’accordo è limitato allo scambio di informazioni (non avendo l’Italia e il Liechtenstein alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni), e contiene principi conformi all’art. 26 del modello OCSE. Analogamente a quanto previsto dal Protocollo di modifica alla Convenzione Italia-Svizzera: • l’accordo permette alle Autorità di uno dei due Stati di avanzare richieste di dati all’altro Stato senza che quest’ultimo possa opporre il segreto bancario; • lo scambio sarà su richiesta, anche se vi è un impegno dei due Stati ad adottare in futuro lo scambio automatico; • le richieste non avranno carattere retroattivo e potranno, quindi, riguardare le situazioni esistenti alla data di sottoscrizione dell’accordo o a date successive, ma non a date anteriori. |
2 | DEPOSITO DEI BILANCI IN FORMATO XBRL - DECORRENZA DELLA NUOVA TASSONOMIA INTEGRATA |
Con un comunicato datato 17.2.2015, l’Associazione XBRL Italia ha fornito chiarimenti sulla data a partire dalla quale, ai fini del deposito del bilancio presso il Registro delle imprese, occorre utilizzare la nuova tassonomia integrata (versione 2014-11-17), che consente di rappresentare in un unico file informatico tutto il bilancio, comprensivo della Nota integrativa. Il Ministero dello Sviluppo economico ha preso atto di tali chiarimenti con il comunicato 27.2.2015 n. 195. | |
2.1 | DECORRENZA DELLA NUOVA TASSONOMIA INTEGRATA Tenuto conto della proposta recentemente formulata dal CNDCEC, allo scopo di evitare difficoltà operative per le imprese, nonché della disponibilità espressa in merito da Unioncamere ed InfoCamere, XBRL Italia ha confermato che la nuova versione della tassonomia dovrà essere utilizzata per il deposito dei bilanci d’esercizio relativi a periodi amministrativi chiusi il 31.12.2014 o successivamente, ma soltanto se approvati (e non |
FOGLIO N. 4
segue | depositati) a partire dal giorno 3.3.2015. La pratica di deposito del bilancio relativo all’esercizio 2014 si comporrà, quindi, secondo modalità differenti a seconda del tipo di bilancio depositato e della data in cui lo stesso viene approvato. |
2.2 | COMPOSIZIONE DELLA PRATICA RELATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO I soggetti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del formato XBRL e depositano un bilancio d’esercizio approvato entro il 2.3.2015, non sono obbligati ad utilizzare la nuova tassonomia integrata. Per tali soggetti, la composizione della pratica relativa al bilancio “solare” 2014 sarà presumibilmente analoga a quella utilizzata in relazione alle precedenti campagne bilanci. Pertanto: • per la formazione dell’istanza XBRL del (solo) prospetto contabile, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico, dovrà essere utilizzata la versione 1.10 della tassonomia, rilasciata nel 2011; • la Nota integrativa sarà prodotta in formato pdf. I soggetti che depositano un bilancio d’esercizio approvato a partire dal 3.3.2015 sono, invece, obbligati ad utilizzare la nuova tassonomia integrata. La pratica di deposito del bilancio relativo all’esercizio 2014 dovrebbe, quindi, contenere soltanto un documento con il prospetto contabile e la Nota integrativa, codificato in formato XBRL, sulla base della nuova versione della tassonomia. |
2.3 | COMPOSIZIONE DELLA PRATICA RELATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO La nuova tassonomia integrata non consente ancora di codificare il bilancio consolidato. Il bilancio di gruppo continuerà, quindi, a seguire, almeno per la campagna bilanci 2015, la precedente tassonomia (versione 1.10), con il conseguente utilizzo del formato XBRL per i soli schemi quantitativi e il deposito della Nota integrativa nel tradizionale formato pdf. |
3 | “SPLIT PAYMENT” - ACCESSO PRIORITARIO AL RIMBORSO DEI CREDITI IVA - ESTENSIONE |
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante il DM 20.2.2015 (pubblicato sulla G.U. 27.2.2015 n. 48), ha modificato il precedente DM 23.1.2015, con riferimento ai requisiti di accesso ai rimborsi prioritari da parte dei soggetti che effettuano operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione applicando il meccanismo dello “split payment”. | |
3.1 | CONDIZIONI DI ACCESSO AI RIMBORSI I soggetti che effettuano operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione in regime di “split payment”, senza ricevere l’IVA addebitata in rivalsa, possono accedere ai rimborsi IVA annuali e infrannuali. Le operazioni con il meccanismo dello “split payment”, infatti, sono computate come operazioni “ad aliquota zero”, ai fini del requisito di cui all’art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72, che consente l’accesso ai rimborsi IVA alla condizione che l’aliquota media sulle operazioni passive sia superiore all’aliquota media sulle operazioni attive. |
3.2 | RIMBORSI PRIORITARI Ai sensi del DM 23.1.2015, i rimborsi relativi ad operazioni effettuate con il meccanismo dello “split payment” sono erogati in via prioritaria per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “split payment” nel periodo oggetto del rimborso. Al fine di accedere in via prioritaria ai rimborsi in questione, non è, invece, più necessario il rispetto delle condizioni di cui al DM 22.3.2007, vale a dire: • esercizio dell’attività da almeno tre anni; • importo del credito IVA chiesto a rimborso almeno pari a 10.000,00 euro per i rimborsi annuali o a 3.000,00 euro per i rimborsi trimestrali; • ammontare del credito IVA chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso. |
FOGLIO N. 5
segue | Decorrenza I rimborsi prioritari relativi ai crediti IVA derivanti da “split payment” si applicano a decorrere dalla richiesta relativa al primo trimestre del 2015. |
4 | MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MO- DELLI INTRA “SERVIZI” |
Con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 19.2.2015 n. 18978, è stato sostituito l’Allegato XI alla determinazione 22.2.2010 n. 22778, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione dei modelli INTRASTAT, al fine di recepire le semplificazioni previste dall’art. 23 del DLgs. 21.11.2014 n. 175. | |
4.1 | QUADRO NORMATIVO La suddetta disposizione, infatti, circoscrive il contenuto obbligatorio dei modelli relativi alle prestazioni di servizi resi (INTRA-1 quater e INTRA-1 quinquies) e ricevuti (INTRA-2 quater e INTRA-2 quinquies) alle sole seguenti informazioni: • numero di identificazione delle controparti; • valore totale delle transazioni; • codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; • Stato di pagamento. La semplificazione è conforme alla normativa comunitaria di riferimento (art. 264 par. 1 della direttiva 2006/112/CE) che si limita a richiedere l’indicazione, per i modelli INTRA servizi, del numero identificativo della controparte e del valore della prestazione (ma non il codice identificativo della prestazione, né lo Stato di pagamento). |
4.2 | NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE A seguito dell’approvazione delle nuove istruzioni, non è più necessario compilare tutte le colonne dei modelli, ma solo quelle rispondenti alle informazioni previste dall’art. 23 del DLgs. 175/2014. Considerato che i modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater non sono stati modificati (ma solo le relative istruzioni), i contribuenti possono continuare a indicare in via facoltativa le altre informazioni ivi contenute, ossia: • il numero e la data della fattura; • le modalità di erogazione del servizio; • le modalità di incasso dei corrispettivi. |
4.3 | DECORRENZA Le nuove modalità di compilazione si applicano ai modelli INTRASTAT aventi periodo di riferimento (mese o trimestre) decorrente dall’1.1.2015. |
5 | PRESENTAZIONE DEGLI INTERPELLI PER LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO |
Le società di comodo per il periodo d’imposta 2014 sono tenute a presentare interpello alle Direzioni Regionali delle Entrate per richiedere la disapplicazione della disciplina. Ciò vale sia per le società non operative per insufficienza dei ricavi, sia per le c.d. “società in perdita sistematica”; per queste ultime, peraltro, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del DLgs. 175/2014, lo status di società di comodo per il 2014 è subordinato alla presentazione delle dichiarazioni degli ultimi cinque periodi d’imposta (2009-2013) con perdite fiscali, ovvero alla presentazione di quattro delle suddette dichiarazioni in perdita e la rimanente con un reddito dichiarato inferiore a quello minimo determinato su base presuntiva ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94. Posto un termine di 90 giorni per ricevere le risposte, l’interpello deve essere presentato entro il 2.7.2015 (90 giorni prima del 30.9.2015, termine legale per la presentazione del modello UNICO 2015). |
FOGLIO N. 6
segue | Tuttavia, se la società ha interesse a conoscere l’esito dell’interpello in tempo utile per i versamenti delle imposte dovute in base a UNICO 2015, questo deve essere presentato: • entro il 18.3.2015, al fine di ricevere la risposta entro il 16.6.2015 (termine per il versamento delle imposte senza maggiorazione); • ovvero entro il 17.4.2015, al fine di ricevere la risposta entro il 16.7.2015 (termine per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%). |
6 | COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCA- LE E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO |
L’art. 15 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha stabilito che, a decorrere dall’1.1.2015, i sostituti d’imposta devono compensare esclusivamente nel modello F24 (c.d. compensazione “esterna”): • le somme a credito rimborsate ai percipienti (es. dipendenti) sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 direttamente elaborati e dei risultati contabili (modelli 730-4) elaborati dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale; • le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, in relazione alle quali è stata abolita la possibilità di compensazione “interna” ai sensi dell’art. 1 del DPR 445/97. Al fine di effettuare tali compensazioni nel modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 10.2.2015 n. 13 sono: • stati istituiti nuovi codici tributo; • state stabilite le relative modalità di compilazione del modello F24. | |
6.1 | COMPENSAZIONE DELLE SOMME RIMBORSATE DA MODELLI 730 Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai soggetti che hanno presentato il modello 730, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: • “1631”, denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’im- posta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), X.Xxx. n. 175/2014”; • “3796”, denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”; • “3797”, denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”. Conseguentemente, i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili a credito: • “4731”, denominato “IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta”; • “3803”, denominato “Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale”; • “3846”, denominato “Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - mod. 730 - saldo”. |
6.1.1 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: • il codice tributo “1631” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; • il codice tributo “3796” deve essere esposto nella sezione “Regioni”, contestualmente al codice della Regione (o Provincia autonoma di Trento o Bolzano) interessata, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; |
FOGLIO N. 7
segue | • il codice tributo “3797” deve essere esposto nella sezione “IMU e altri tributi locali”, indicando nella colonna “Codice ente/codice comune” il codice catastale identificativo del Comune di riferimento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Per tutti i suddetti codici tributo il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate. |
6.1.2 | IRPEF DI COMPETENZA DI REGIONI A STATUTO SPECIALE Si deve comunque continuare ad utilizzare i seguenti specifici codici tributo: • “4331”, denominato “IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta - Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta - Impianti fuori dalle Regioni”; • “4631”, denominato “IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta - Impianti in Sicilia”; • “4931”, denominato “IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta - Impianti in Sardegna”; • “4932”, denominato “IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta - Impianti in Valle d’Aosta”. |
6.2 | COMPENSAZIONE DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO DI RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente o assimilato, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: • “1627”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”; • “1628”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”; • “1629”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”; • “1669”, denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”; • “1671”, denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - art. 15, c. 1, lett. b) X.Xxx. n. 175/2014”. Conseguentemente, i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili a credito: • “1102”, denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”; • “1103”, denominato “Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”; • “1680”, denominato “Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita”; • “1706”, denominato “Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti”; • “1707”, denominato “Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti”; • “1710”, denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41 comma 1 lettera g-quater del T.U. imposte sui redditi”; • “1711”, denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41 comma 1 lettera g-quinquies del T.U. imposte sui redditi”; • “1713”, denominato “Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta”; • “3802”, denominato “Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta”; |
FOGLIO N. 8
• “3848”, denominato “Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - Saldo”; • “8111”, denominato “Imposta di bollo speciale di cui all’articolo 19, comma 6, D.L. 201/2011”; • “8112”, denominato “Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, D.L. 201/2011”. | |
6.2.1 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: • i codici tributo “1627”, “1628” e “1629” devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; • il codice tributo “1669” deve essere esposto nella sezione “Regioni”, contestualmente al codice della Regione (o Provincia autonoma di Trento o Bolzano) interessata, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; • il codice tributo “1671” deve essere esposto nella sezione “IMU e altri tributi locali”, indicando nella colonna “Codice ente/codice comune” il codice catastale identificativo del Comune di riferimento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Per tutti i suddetti codici tributo il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in eccesso. |
6.2.2 | ECCEDENZE DI RITENUTE DI COMPETENZA DI REGIONI A STATUTO SPECIALE In relazione alle eccedenze di ritenute di competenza delle Regioni Sicilia, Valle d’Aosta e Sardegna si deve continuare ad utilizzare gli specifici codici tributo “1614”, “1962” e “1963”. |
6.2.3 | ECCEDENZE DI RITENUTE DI COMPETENZA ERARIALE In relazione alle eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna x Xxxxx d’Aosta, di esclusiva competenza erariale, si deve continuare ad utilizzare lo specifico codice tributo “1304”. |
6.2.4 | ECCEDENZE DI RITENUTE RISULTANTI DAL MODELLO 770 Per la compensazione delle eccedenze di ritenute risultanti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta (modelli 770 Semplificato e Ordinario), resta fermo l’utilizzo degli specifici codici tributo “6781”, “6782” e “6783”. |
6.3 | CREDITI PARTICOLARI RICONOSCIUTI DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, particolari crediti riconosciuti dal sostituto d’imposta sono stati istituiti i seguenti codici tributo: • “1632”, denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”; • “1633”, denominato “Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 16, c. 1-sexies, del TUIR”; • “1634”, denominato “Credito d’imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all’art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997”. Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”: • in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; • con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito. |
FOGLIO N. 9
7 | VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN RELAZIONE ALL’IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ESTENSIONE DEL MODELLO F24 |
L’art. 17 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 9.7.97 n. 241 prevede che, con DM, il sistema dei versamenti unificati e della compensazione, mediante il modello F24, possa essere esteso ad altre entrate. In attuazione di tale disposizione, il DM 8.11.2011 ha previsto l’estensione dell’utilizzo del modello F24: • anche al versamento dell’imposta di bollo, di cui al DPR 26.10.72 n. 642, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni; • allo scopo di semplificare gli adempimenti e di razionalizzare i sistemi di pagamento. Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 14261 sono state definite le modalità operative dell’estensione dell’utilizzo del modello F24 in relazione ai versamenti riguardanti l’imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni. | |
7.1 | PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE Gli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72 consentono di corrispondere l’imposta di bollo “in modo virtuale”: • in relazione a determinate categorie di atti e documenti; • a seguito di apposita autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria. |
7.2 | DECORRENZA Le nuove modalità di versamento mediante il modello F24 decorrono dal 20.2.2015. |
7.3 | APPROVAZIONE DEI CODICI TRIBUTO Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 12 sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame, mediante i modelli F24 e F24 Enti pubblici: • “2505”, denominato “BOLLO VIRTUALE - RATA”; • “2506”, denominato “BOLLO VIRTUALE - ACCONTO”; • “2507”, denominato “BOLLO VIRTUALE - Sanzioni”; • “2508”, denominato “BOLLO VIRTUALE - Interessi”. |
7.4 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: • i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; • negli appositi campi devono essere riportati il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno dell’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate. Versamento rateale Esclusivamente per il codice tributo “2505”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate bimestrali (es. “0106”, nel caso della prima di 6 rate bimestrali). |
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7.5 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 ENTI PUBBLICI In sede di compilazione del modello F24 Enti pubblici: • nella sezione “CONTRIBUENTE”, devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale dell’ente pubblico che effettua il versamento; • nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”, devono essere indicati: − nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario); − nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo; − nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “riferimento B”, rispettivamente il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno dell’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate; − nel campo “riferimento A”, nessun valore. Versamento rateale Esclusivamente per il codice tributo “2505”, in caso di versamento in forma rateale: • il campo “riferimento A” deve essere valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate bimestrali (es. “0106”, nel caso della prima di 6 rate bimestrali); |
segue | • il campo “riferimento B” deve essere valorizzato con l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibile all’interno dell’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate. |
7.6 | REGIME TRANSITORIO Fino al 31.3.2015, i versamenti delle somme in esame possono continuare ad essere effettuati utilizzando il modello “F23”. |
8 | DIRITTI RELATIVI AI TITOLI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 - ESTENSIONE DEL REGIME TRANSITORIO |
Per effetto del provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2014 e del DM 26.1.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.1.2015 n. 24), l’utilizzo del modello F24 è stato esteso ai versamenti: • dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale (domande di brevetto per inven- zioni industriali e modelli di utilità, domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d’impresa, istanze connesse a dette domande e rinnovi dei marchi); • delle tasse sulle concessioni governative sui marchi. Le nuove modalità di versamento sono connesse alle nuove modalità di deposito telematico degli atti in esame, il cui regime transitorio è stato però esteso per effetto del DM 24.2.2015 (pubblicato sulla G.U. 27.2.2015 n. 48). | |
8.1 | DECORRENZA Le nuove modalità di versamento si applicano, quindi, secondo quanto previsto dal DM 26.1.2015 come modificato dal DM 24.2.2015: • dal 2.2.2015, data di decorrenza dell’obbligo di deposito telematico delle domande in esame; • ovvero dal 18.5.2015 (prima 2.3.2015), qualora dal 2.2.2015 al 17.5.2015 (prima 1.3.2015), in via transitoria, il deposito telematico delle domande e delle istanze connesse venga ancora effettuato mediante collegamento al sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx. |
8.2 | MODELLI F24 DA UTILIZZARE I versamenti in esame devono essere effettuati: • mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE); • oppure, in relazione agli enti pubblici, mediante il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP). Si ricorda che, con la ris. 29.1.2015 n. 11, l’Agenzia delle Entrate: • ha istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame; |
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• ha stabilito le modalità di compilazione dei suddetti modelli F24. | |
9 | CREDITO D’IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO - MODALITÀ E TERMINI DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.2.2015 n. 21900 sono stati definiti i termini e le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato, di cui all’art. 24 del DL 83/2012 convertito. | |
9.1 | MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. I modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. |
9.2 | CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Con la ris. Agenzia delle Entrate 16.2.2015 n. 18, è stato istituito il codice tributo “6847”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato - art. 24, del dl n. 83/2012”. In sede di compilazione del modello F24: |
9.3 | PROCEDURA DI CONTROLLO Allo scopo di garantire che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello Sviluppo economico, viene disposto che: • il Ministero dello Sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni; • in caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dello Sviluppo economico all’Agenzia delle Entrate; • per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati; nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato; lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
10 | CREDITi D’IMPOSTA PER le imprese agricole e agroalimentari - DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con due DM 13.1.2015, pubblicati sulla G.U. 27.2.2015 n. 48 e in vigore dal 14.3.2015, sono state definite le disposizioni attuative dei crediti d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari, previsti dall’art. 3 del DL 24.6.2014 n. 91 (conv. L. 11.8.2014 n. 116). | |
10.1 | CREDITO D’IMPOSTA PER L’E-COMMERCE DI PRODOTTI AGRICOLI Possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 3 co. 1 del DL 91/2014: • le imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; • le piccole e medie imprese (come definite dal Regolamento comunitario 651/2014) che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi. |
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Il DL 91/2014 prevede che sono agevolabili i nuovi investimenti realizzati nel periodo d’imposta in xxxxx xx 00.00.0000 e nei due successivi (anni 2014, 2015 e 2016 per i soggetti “solari”). Tuttavia, il DM 13.1.2015 stabilisce che i nuovi investimenti devono essere realizzati dopo la relativa entrata in vigore (14.3.2015); pertanto, per i soggetti “solari” non sembrano più agevolabili gli investimenti effettuati nell’anno 2014. In particolare, sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, relative a: • dotazioni tecnologiche; • software; • progettazione e implementazione; • sviluppo database e sistemi di sicurezza. Il credito d’imposta è pari: • al 40% delle spese sostenute, con un limite da 15.000,00 a 50.000,00 euro a seconda dei soggetti beneficiari; • ovvero, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, al 20% o al 10% delle spese sostenute, con un limite di 50.000,00 euro. Le imprese interessate devono presentare al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta: • dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti; • secondo modalità telematiche di prossima definizione. Il credito d’imposta in commento: • è concesso nei limiti delle risorse disponibili; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso. Il diritto al credito d’imposta decade nei seguenti casi: • accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale; • mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato; • utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato, nè con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito. | |
10.2 | CREDITO D’IMPOSTA PER LE RETI DI IMPRESE AGRICOLE Sono ammissibili all’agevolazione di cui all’art. 3 co. 3 del DL 91/2014 le singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito d’impresa o di |
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reddito agrario: • che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; • che siano piccole e medie imprese (come definite dal Regolamento comunitario 651/2014) che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I. Le aggregazioni devono essere formate, pena l’inammissibilità, da più imprese fra loro indipendenti. Il DL 91/2014 prevede che sono agevolabili i nuovi investimenti realizzati nel periodo d’imposta in xxxxx xx 00.00.0000 e nei due successivi (anni 2014, 2015 e 2016 per i soggetti “solari”). Tuttavia, il DM 13.1.2015 stabilisce che i nuovi investimenti devono essere realizzati dopo la relativa entrata in vigore (14.3.2015); pertanto, per i soggetti “solari” non sembrano più agevolabili gli investimenti effettuati nell’anno 2014. In particolare, sono agevolabili le seguenti spese sostenute per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera: • costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto; • costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature; • costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete; • costi di ricerca e sperimentazione; • costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; • costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto; • costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera; • costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete. Il credito d’imposta è pari: • al 40% delle spese sostenute, con un limite da 15.000,00 a 400.000,00 euro a seconda dei soggetti beneficiari; • ovvero, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, al 20% o al 10% delle spese sostenute, con un limite di 400.000,00 euro. Le imprese partecipanti al contratto di rete, tramite l’impresa capofila, presentano al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta: • dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti; • secondo modalità telematiche di prossima definizione. | |
segue | Il credito d’imposta in commento: • è concesso nei limiti delle risorse disponibili; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi |
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e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR; • deve essere indicato, da ciascuna impresa, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso. Il diritto al credito d’imposta decade nei seguenti casi: • accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale; • mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato; • utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato, nè con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito. | |
11 | CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE MUSICALE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il DM 2.12.2014, pubblicato sulla G.U. 3.2.2015 n. 27, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per la promozione della musica e dei nuovi talenti, previsto dall’art. 7 del DL 8.8.2013 n. 91 (conv. L. 7.10.2013 n. 112). | |
11.1 | SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese già costituite alla data dell’1.1.2012, se nell’oggetto sociale è prevista come attività prevalente: • la produzione di fonogrammi, di cui all’art. 78 della L. 633/41; • la produzione di videogrammi musicali; • la produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. Sono, invece, escluse dall’agevolazione le imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi. |
11.2 | OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE Sono agevolabili i costi sostenuti, dall’1.1.2014 al 31.12.2016, per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografi-che musicali, che siano opere prime o seconde: • di compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonché di gruppi di artisti; • commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille; • a condizione che al 18.2.2015 (data di entrata in vigore del DM in commento) i predetti soggetti abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all’estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, non più di un’opera (non rilevano, a tale scopo, le demo autoprodotte, i singoli, gli EP). Il decreto specifica che per “opera” si intendono registrazioni fonografiche o videografiche musicali composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati (“cover”) in misura non superiore al 20% del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell’opera. Sono considerate opere anche le raccolte di brani non già pubblicati di più artisti che non costituiscano un gruppo. |
11.3 | COSTI AGEVOLABILI Ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano le seguenti spese: • compensi afferenti allo sviluppo dell’opera, ovvero quelli spettanti agli artisti interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati |
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dall’impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo; • spese relative all’utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti; • spese di post produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitaliz- zazione e codifica dell’opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica; • spese di promozione e pubblicità dell’opera. L’importo totale delle spese agevolabili non può essere superiore a 100.000,00 euro per ciascuna opera. Attestazione relativa all’effettivo sostenimento delle spese Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del TUIR. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata: • dal presidente del Collegio sindacale; • ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali; • ovvero da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro; • ovvero dal responsabile del CAF. | |
11.4 | MISURA E CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta: • è riconosciuto nella misura del 30% dei costi agevolabili; • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. Limitazioni Il credito d’imposta è concesso a ciascuna impresa: • nei limiti delle risorse disponibili (4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016); • nel rispetto dei limiti “de minimis” (regolamento Unione europea 1407/2013); • fino all’importo massimo di 200.000,00 euro nei tre anni d’imposta. |
11.5 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese devono presentare istanza al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico. Le modalità telematiche di presentazione dell’istanza saranno definite dal Ministero. Contenuto dell’istanza Nell’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato, per la singola opera: • la data di commercializzazione; • il costo complessivo della realizzazione e l’ammontare totale delle spese agevolabili; • l’attestazione di effettività delle spese sostenute; • il credito d’imposta spettante. Documentazione da allegare all’istanza All’istanza devono essere allegati, a pena di inammissibilità della stessa: • label copy in forma elettronica o cartacea con le informazioni richieste dalla SIAE (c.d. DRM2); |
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• riconoscimento elettronico o cartaceo inviato dalla SIAE con numero di conferma (c.d. DRM4). Dichiarazioni da presentare Contestualmente all’istanza, le imprese devono altresì presentare al Ministero: • la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti; • la dichiarazione di non essere controllate, direttamente o indirettamente, da parte di un editore di servizi media audiovisivi; • la dichiarazione che al 18.2.2015 (data di entrata in vigore del DM in commento) i compositori, gli artisti interpreti o esecutori, ovvero il gruppo di artisti, partecipanti all’opera, non abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all’estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, più di un’opera; • nel caso in cui l’opera sia da riferire ad un gruppo di artisti, la dichiarazione che, nella medesima annualità, non oltre la metà dei suoi componenti abbia già usufruito del beneficio fiscale, in virtù della concessione dello stesso, per una diversa opera, all’impresa dichiarante o ad altra impresa. | |
11.6 | CONCESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro 60 giorni dal suddetto termine di presentazione delle istanze, il predetto Ministero comunica all’impresa il riconoscimento dell’agevolazione e il relativo importo ovvero il diniego. Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante. Nel caso in cui, per un certo anno, i crediti concessi risultino invece complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l’anno successivo. |
11.7 | MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. I modelli F24 devono essere presentati: • esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento; • secondo le modalità e i termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. |
11.8 | DECADENZA E REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE Il credito d’imposta: |
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• decade qualora le spese non vengano riconosciute agevolabili, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti; • è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale. Nei suddetti casi, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito. | |
12 | IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DEL PETROLIO E DELL’ENERGIA - Illegittimità costituzionale della c.d. “XXXXX TAX” |
Con la sentenza 11.2.2015 n. 10, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale IRES del 6,5% per le imprese di rilevanti dimensioni operanti nei settori del petrolio e dell’energia (c.d. “Xxxxx tax”), introdotta dall’art. 81 co. 16 del DL 112/2008 (conv. L. 133/2008) e successive modifiche. Tra l’altro, la Corte Costituzionale ha affermato che la “Xxxxx tax”: • viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva, colpendo l’intero reddito d’impresa e non soltanto l’eventuale parte di reddito connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura; • riveste carattere permanente, dal momento che non sono stati previsti strumenti atti a verificare il perdurare della situazione favorevole posta a giustificazione della più elevata imposizione; • è inidonea a conseguire le finalità solidaristiche che intende esplicitamente perseguire, essendo, in definitiva, sopportata dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi. | |
12.1 | DECORRENZA La declaratoria d’incostituzionalità produce effetti solo dal 12.2.2015, giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, dell’11.2.2015 n. 6. |
12.2 | EFFETTI L’esclusione dell’efficacia retroattiva della sentenza implica che, per i soggetti interessati, sarà inutile presentate istanze di rimborso dei versamenti eseguiti in passato, dal momento che i rimborsi verrebbero negati dall’Agenzia delle Entrate e, presumibilmente, anche dalle Commissioni tributarie. Andrà invece chiarito se la “Xxxxx tax” resti, o meno, applicabile ai fini del calcolo delle imposte correnti per il 2014, tenuto conto che, per tale periodo d’imposta, i termini per il versamento del saldo e per la presentazione della dichiarazione dei redditi scadono in data successiva all’11.2.2015. |
13 | PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA SOGGETTI CONCESSIONARI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ESONERO DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE |
Con il DM 13.2.2015, pubblicato sulla G.U. 27.2.2015 n. 48, sono state individuate alcune prestazioni di servizi: • rese da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • che vengono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Viene infatti stabilito che non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi: • i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • i servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti, la Navi- gazione ed i Sistemi informativi e statistici, resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero |
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delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si ricorda che, con il DM 8.8.2014 (pubblicato sulla G.U. 30.8.2014 n. 201), le suddette operazioni erano già state escluse dall’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), a decorrere dal 30.8.2014. Decorrenza Le nuove disposizioni relative all’esonero dall’obbligo di certificazione si applicano dal 27.2.2015. | |
14 | CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IMPORTI PER IL 2015 E TERMINI DI PAGAMENTO |
L’INPS, con la circ. 4.2.2015 n. 26, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2015 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un incremento dello 0,45% rispetto al 2014. | |
14.1 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2015 è quindi pari al 22,65%. Tale aliquota è ridotta al 19,65%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 46.123,00 euro, le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: • al 23,65%; • ovvero al 20,65%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. |
14.2 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI Per i commercianti, l’aliquota contributiva per il 2015 è quindi pari al 22,74%, poiché comprende l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività. Tale aliquota è ridotta al 19,74%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 46.123,00 euro, le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: • al 23,74%; • ovvero al 20,74%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. |
14.3 | RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà. |
14.4 | CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua). |
14.5 | MINIMALE DI REDDITO PER IL 2015 Il minimale di reddito per il 2015, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro. |
14.6 | MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2015 Il massimale di reddito per il 2015, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: • a 76.872,00 euro, per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; • ovvero a 100.324,00 euro, per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data. |
14.7 | MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: |
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• il 18.5.2015, il 20.8.2015, il 16.11.2015 e il 16.2.2016, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; • i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo e secondo acconto 2015. | |
15 | “BONUS OCCUPAZIONALE” DEL PROGRAMMA “GARANZIA GIOVANI” - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA |
Al fine di promuovere il ricorso, da parte dei datori di lavoro, al “bonus occupazionale” inerente al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (c.d. programma “Garanzia Giovani”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), il DM 23.1.2015 n. 11 ha apportato alcune modifiche alla disciplina recata dal DM 8.8.2014 n. 1709, volte ad ampliarne l’operatività mediante: • l’aumento delle tipologie contrattuali agevolate; • la previsione della possibilità di cumulare il bonus con altri incentivi all’occupazione. | |
15.1 | PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL “BONUS OCCUPAZIONALE” Si ricorda che l’agevolazione introdotta dal citato DM 8.8.2014 n. 1709: • è prevista a favore dei datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano – dall’1.5.2014 al 30.6.2017 (DM 2.12.2014 n. 63) – con le tipologie contrattuali di seguito specificate, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati, né inseriti in un percorso di studio o di formazione (c.d. “NEET”), i quali, a seguito di un determinato iter, siano stati ammessi al programma “Garanzia Giovani”, con attribuzione di una classe di profilazione, indicante il grado di difficoltà nella ricerca di lavoro; • è subordinata al possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro), al rispetto dei contratti collettivi e dei principi generali stabiliti dall’art. 4 co. 12 ss. della L. 28.6.2012 n. 92, nonché all’osservanza della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato “de minimis”; • consiste in un incentivo economico, di importo variabile (dai 1.500,00 ai 6.000,00 euro) a seconda del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane che si intenda impiegare; presuppone l’espletamento del procedimento descritto dall’INPS nella circ. 3.10.2014 n. 118 e nel messaggio 30.12.2014 n. 9956, basato sull’obbligo, per i datori di lavoro interessati, di presentare all’Istituto l’apposita domanda preliminare di ammissione on line e, una volta ricevuta dallo stesso la comunicazione di prenotazione positiva dell’incentivo, effettuare, entro 7 giorni lavorativi, l’assunzione agevolata, provvedendo a comunicarla all’INPS, a pena di decadenza, entro 14 giorni, contestualmente all’inoltro dell’istanza di conferma della prenotazione effettuata in proprio favore, avente valore di domanda definitiva di ammissione. |
15.2 | TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVATE Viene ampliato il novero delle tipologie contrattuali che, al ricorrere delle suesposte condizioni, danno titolo a fruire dell’incentivo. Resta ferma l’agevolabilità: • delle assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi ovvero con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% del normale orario di lavoro (con riproporzionamento, in quest’ultimo caso, dell’importo dell’incentivo), anche se effettuate a scopo di somministrazione o nell’ambito delle società cooperative ex L. 142/2001; • della trasformazione di un contratto di lavoro a termine, prima della scadenza, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con riconoscimento dell’incentivo nella |
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misura prevista per quest’ultimo contratto, ridotta di quanto già percepito. In virtù dell’intervento del DM 23.1.2015 n. 11, è possibile aggiungere a tale elenco anche: • i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, con riconoscimento del “bonus occupazionale” nell’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato (proporzionalmente ridotto, però, in caso di durata iniziale dell’apprendistato inferiore a 12 mesi); • i contratti di lavoro intermittente (o a chiamata); • i contratti a tempo determinato che raggiungano la durata minima di 6 mesi grazie alle proroghe del contratto originario, con la precisazione che, “nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi”. Quanto all’elencazione delle tipologie contrattuali escluse dall’accesso al beneficio, a seguito delle modifiche apportate dal DM in esame, la stessa comprende: • i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; • i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca; • il lavoro domestico; • il lavoro ripartito; • il lavoro accessorio. Viene, inoltre, confermata l’esclusione della possibilità di ricoscere al datore di lavoro un ulteriore incentivo in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato. | |
15.3 | CUMULABILITÀ DEL “BONUS OCCUPAZIONALE” CON ALTRI INCENTIVI Il DM 23.1.2015 n. 11 ha sostituito la previsione di assoluta incumulabilità del “bonus occupazionale” con altre misure incentivanti – originariamente contenuta nel DM 8.8.2014 n. 1709 – con la previsione della possibilità di cumulare lo stesso: • nei limiti del 50% dei costi salariali, con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi carattere selettivo; • integralmente, con gli altri incentivi all’assunzione, economici o normativi, non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori (ad esempio, l’esonero contributivo triennale introdotto dall’art. 1 co. 118 ss. della L. 23.12.2014 n. 190 per le assunzioni effettuate, nel 2015, con contratto a tempo indeterminato). |
15.4 | DECORRENZA Si ritiene che le novità sopra descritte abbiano efficacia anche per il passato, a partire dall’1.5.2014 (con conseguente possibilità, per i datori di lavoro, di richiedere eventuali arretrati). |
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SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
9.3.2015 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative al 2014: • utilizzando l’apposito modello “Certificazione Unica 2015” approvato dall’Agenzia delle Entrate; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche. Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se- paratamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista): • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di la- voro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diver- si. Possono essere inviate dopo il 9.3.2015, senza applicazione di sanzioni, le certificazioni che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti: • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto. |
9.3.2015 | Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2015 | I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un inter- mediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730- 4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2015. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abili- tati. Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” della nuova “Certificazione Unica 2015”. Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013. Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti. |
12.3.2015 | Correzione Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono ritrasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le corrette “Certificazioni Uniche 2015”, relative al 2014: • mediante la sostituzione o l’annullamento delle certificazioni errate inviate entro il 9.3.2015; • al fine di evitare l’applicazione delle previste san- zioni. |
FOGLIO N. 22
16.3.2015 | Versamento saldo IVA 2014 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2014. Tuttavia, i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2014 in forma unificata con il modello UNICO 2015 possono effettuare il versamento del saldo IVA entro il termine previsto per il pagamento delle imposte derivanti da UNICO, maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. |
16.3.2015 | Tassa numerazione e bollatura libri e registri | Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dota- zione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro; • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro. L’importo della tassa prescinde: • dal numero dei libri e registri; • dalle relative pagine. |
16.3.2015 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1º marzo. |
25.3.2015 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di febbraio 2015; • in via telematica. I soggetti che, nel mese di febbraio 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale: • devono presentare i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015, appositamente contrasse- gnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi. |
30.3.2015 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2015. |
segue | Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, al posto del “modello 69”. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23. | |
31.3.2015 | Fatturazione elettronica | Decorre l’obbligo, per i fornitori di Pubbliche Ammini- |
XXXXXX X. 23
strazioni, diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, di trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio Dati (S.I.D.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. | ||
31.3.2015 | Modello “EAS” | Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono pre- sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”: • se nell’anno 2014 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. La presentazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abili- tati. |
31.3.2015 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute dall’1.6.2014 al 30.9.2014: • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli UNICO 2014 e IRAP 2014 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infe- dele presentazione delle dichiarazioni relative al 2012 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2013, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. |
31.3.2015 | Comunicazione acquisti da San Marino | Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell’IVA mediante autofattura, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di febbraio 2015. È obbligatorio: • utilizzare il nuovo “modello polivalente”, con com- pilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (di- rettamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). |
31.3.2015 | Dichiarazione per la “Xxxxx tax” | I contribuenti che nel 2014 hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Xxxxx tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate: • l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”; • in via telematica. In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti. |