REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA
Art. 1 – Ambito di applicazione
Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, come modificato dal d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito con l. 09.08.2013 n. 98, il presente regolamento disciplina la procedura di mediazione dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali e per tutto ciò che non è espressamente previsto si rimanda alla regola dettata dal codice di procedura civile e codice civile in quanto applicabili.
Il presente regolamento si applica alla mediazione di controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, di natura civile e commerciale vertente su diritti disponibili ed in particolare per le controversie previste dall’art.5 D. Lgs 28/10, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici.
Nell’ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.
Art. 2 - Domanda di mediazione
2.1. La domanda di mediazione deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti;
b) i dati identificativi degli avvocati che assisteranno le parti;
c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
e) i dati identificativi del difensore della parte, nell’ipotesi di cui all’art.1, comma 3°.
g) indicazione espressa di eventuali prescrizioni e decadenze;
2.2 La domanda può contenere:
a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
b) dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
d) richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione;
e) richiesta che nella controversia, il mediatore formuli la proposta;
f) eventuali indicazioni del Mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’Organismo di Mediazione (solo in caso di domanda congiunta).
Art. 2 bis - Deposito della Domanda
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione.
4. La domanda, in duplice copia, può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’ODM o in forma libera.
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
6. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o domande di mediazioni contestuali; inoltre, possono essere presentate domande anche nei confronti di più soggetti.
7. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.
8) Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell’istanza.
Art. 3 - La Segreteria
1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica:
a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell’apposito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.
4. Comunicazioni:
a) L’ODM comunica l'avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura alla parte istante ed in particolare:
- il nominativo del mediatore designato dall’ ODM;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà presenziare personalmente o mediante un proprio rappresentante, nonché con l’assistenza del difensore per i casi in cui è obbligatoria la difesa tecnica;
- le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 28/10.
La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs.n. 28/10 e l’avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.
In ogni caso, nella ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
b) L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte della domanda di mediazione, del nominativo del mediatore designato, nonché della data e il luogo dell'incontro di mediazione.
5. Presenza delle parti e loro rappresentanza:
a) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
b) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
6. Presenza dell’Avvocato:
a) nella mediazione obbligatoria disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;
b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.
7. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la Segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lvo 28/20120.
Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministro della Giustizia.
Art. 4 - Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM sita in Potenza alla Via X. Xxxxx, presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, nei locali a ciò deputati.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore
Sarà iscritto, negli elenchi dei mediatori operanti nel presente ODM, il professionista munitop del relativo titolo ed esclusivamente chi è iscritto nell’Albo degli Avvocati, purché non abbia subito nei cinque anni precedenti la domanda una sanzione disciplinare sostanziale, ovvero, nei due anni precedenti la domanda, ove si tratti di sanzione formale.
Ove la sanzione intervenga ad iscrizione già avvenuta, sarà disposta la revoca della stessa iscrizione per i tempi indicati al primo comma.
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. L’ODM designa il mediatore individuandolo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati nei termini di cui al primo comma, anche in adesione all’indicazione congiunta delle parti, ad ogni modo garantendo che il mediatore risponda ai requisiti di onorabilità di cui all’art. 13 del
D. Lgs. 58/98 e che non abbia procedimenti disciplinari in corso.
4. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, l’ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell’oggetto e del valore della controversia. Il mediatore al momento dell’iscrizione nell’elenco indica le materie rispetto alle quali intende prestare opera di mediazione.
Le parti sono facultate ad indicare il medesimo mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’Organismo.
4 bis. fermo il criterio di rotazione, le controversie avente valore:
a) sino ad un valore massimo di € 10.000,00 verranno assegnate a mediatori che risultino iscritti ad un Albo di Avvocati;
b) sino ad un valore massimo di € 25.000,00 verranno assegnate a coloro che abbiano acquisito almeno quattro anni di comprovato esercizio professionale ed iscrizione all’albo degli avvocati;
c) sino ad un valore massimo di € 50.000,00 saranno valutate da mediatori che abbiano maturato non meno di 10 anni di comprovata professionalità ed iscrizione all’albo degli avvocati;
d) tutte le altre controversie, aventi valore superiore ad € 50.000,00 verranno assegnate a mediatori avvocati che siano iscritti all’albo dei cassazionisti;
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 6 del presente regolamento, esonerando da ogni eventuale danno l’ODM.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.
9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.
10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore, previo accordo con le parti, può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina è subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
11. I mediatori devono possedere una specifica formazione. A tal fine è fatto obbligo agli stessi di partecipare, nel biennio di aggiornamento, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti. L’ODM consente ai mediatori di partecipare gratuitamente al tirocinio assistito di cui art. 4, comma 3, lett. B, del D.M. 180/2010.
Il tirocinante deve solo assistere alla mediazione senza compiere alcuna attività.
Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.
1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia stata assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
c) In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7, 7° comma DM 180/10.
2. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
3. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art. 7 - Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, fatto salvo che le parti chiedano espressamente e congiuntamente che le dichiarazioni vengano verbalizzate e/o registrate.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 8 - Procedimento di mediazione
SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE
1. Ai sensi dell’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. La possibilità di iniziare la procedura di mediazione è, pertanto, ancorata alla volontà di entrambe le parti, fatta salva l’ipotesi in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante la quale, nonostante l’assenza della parte invitata, scelga comunque di dare avvio alla procedura di mediazione.
2. Il primo incontro è previsto sia per la mediazione obbligatoria che per quella facoltativa.
3. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. In tal caso, ai sensi dell’art 17 comma 5 ter del DLgs 28/2010, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione, salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).
4. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
5. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procede allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010). INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO C.D. DI PROGRAMMAZIONE
6. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente (art.7 c.7 DM 180/10); le parti partecipano all’incontro di persona o mediante un proprio rappresentante munito di poteri a transigere e con l’assistenza di un avvocato.
In ogni caso dovranno essere comunicati alla segreteria i nominativi dei partecipanti alla mediazione con congruo anticipo dalla seduta, onde consentire sostituzioni del mediatore in caso di necessità.
Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conciliazione del
procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore, ai sensi dell’art. 11, comma 4° del decreto legislativo 28/10.
7. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
8. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
9. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
10. Il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione. La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.
11. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
12. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
13. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
14. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 9 Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazione.
Le parti, entro il termine di sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta. In caso di accettazione della proposta si procederà alla redazione del processo verbale, sottoscritto dal mediatore e dalle parti, al quale sarà allegato il testo dell’accordo. In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata ed il mediatore dovrà redigere processo verbale, nel quale dovrà essere indicata anche la proposta rifiutata dalle parti, in vista dell’applicazione dell’art. 13 D. Lgs. 18/10.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, dando prova dell’avvenuto ricevimento.
Art. 10 diritto di accesso
Le parti possono estrarre copia di ciascuno dei verbali indicati per tutte le attività previste e connesse alla mediazione così come disciplinate dal D.Lgs. 28/10 e DM 180/10.
Art. 11 – Indennità e criteri di determinazione.
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Nel caso in cui durante il primo incontro sono presenti entrambe le parti le quali dichiarano di non voler dare avvio alla procedura di mediazione, come chiarito anche dalla circolare del 27 novembre 2013, sono dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad € 40,00 o ad € 80,00 a seconda del valore della controversia. Nessun compenso è, invece, dovuto all’organismo di mediazione non essendosi svolta una “attività di mediazione” vera e propria.
4. Nel caso in cui durante il primo incontro è presente solo la parte invitata, come chiarito dalla circolare del 27 novembre 2013, nulla le potrà essere richiesto neanche le spese di avvio. Ciò in quanto queste ultime possono essere chieste solo laddove abbia luogo il “primo incontro”, il che postula la presenza anche della parte istante.
5. Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione.
6. Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l’assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l’indennità prevista dall’art 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) è aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) è aumentato di un quarto in caso di successo della mediazione;
c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e
lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
Art. 12 - Dati personali
Tutti i dati raccolti nel procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.03 n 196 in materia di protezione dei dati personali.
Art. 13 - Durata del procedimento
Il procedimento di mediazione avrà una durata non superiore a tre mesi e non è soggetto al termine feriale. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa.
Art. 14 - Cancellazione o sospensione dell’Organismo
In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
1. Modifiche del Regolamento.
Il presente regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Direttivo ed approvati dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Potenza e comunicato al Responsabile del registro per l’approvazione. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.
Art. 15 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento.
Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore dal 16/09/16.