ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
ALLEGATO A)
Schema CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO E PER LA GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA “BOCCIODROMO COMUNALE” SITO IN VIA PALESTRO
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale denominato Bocciodromo comunale, e dei relativi accessori, sito in xxx Xxxxxxxx x. 00 nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione allo stesso.
L’impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è costituito da:
spazi di attività sportiva
campi di gioco da bocce coperti campi di gioco da bocce scoperti spazi e servizi di supporto
spogliatoi, servizi igienici, locale pronto soccorso/infermeria locali ad uso deposito
sala ad uso ricreativo locale ad uso bar aree pertinenza parcheggio
ARTICOLO 2 – SCOPO
Lo scopo della concessione consiste nell’assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell’impianto per finalità sportive sociali e ricreative.
Con l’affidamento si intende:
1) favorire la diffusione e la pratica dell’attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l’affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
2) garantire una gestione sociale dell’impianto con massima apertura alle esigenze dell’utenza;
3) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.
ARTICOLO 3 – USO DELL’IMPIANTO
Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività ammessa, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene, salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altra autorità possono emanare nelle materie relative.
L’organizzazione delle attività compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere a canoni di correttezza, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo.
Le manifestazioni con affluenza di pubblico che verranno organizzate nella struttura dovranno svolgersi con l’osservanza di quanto previsto dalla licenza di agibilità rilasciata ex art. 80
T.U.L.P.S. e dalle vigenti norme in materia di impianti sportivi con afflusso di pubblico (artt. 12, 19
D. Min. Interni 18.03.1996; Titolo XVIII Regola Tecnica allegata al D. Min. Int. 19.08.1996).
Il concessionario, prima dell’effettuazione di gare o manifestazioni direttamente organizzate, dovrà:
⮚ munirsi delle prescritte licenze ed autorizzazioni di P.S., assolvendo a tutti gli obblighi e sopportando tutti gli oneri connessi;
⮚ gestire la struttura sportiva in modo tale che, per il genere di manifestazioni, sia sempre salvaguardata la moralità e non sia messo in pericolo l’ordine pubblico;
⮚ se del caso, informare le Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale) sulle manifestazioni in programma secondo le vigenti disposizioni in materia;
⮚ assicurare un servizio di assistenza sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia. Resta convenuto che nessun obbligo incombe all’Amministrazione Comunale relativamente all’adozione di atti ed azioni necessarie ad assicurare l’ordine pubblico e l’assistenza sanitaria, restando tali incombenze compito e obbligo imprescindibile dell’aggiudicatario.
Il gestore è tenuto a mettere a disposizione gli impianti, dietro corresponsione delle specifiche tariffe, sia agli iscritti all’Associazione sia agli esterni, senza alcun vincolo di tesseramento oneroso. Potrà prevedere un piano tariffario agevolato a favore dei propri iscritti.
Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all’ingresso delle strutture sportive ed in luoghi ben visibili ai frequentatori.
ARTICOLO 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO PER PROPRIE ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA’
Il Gestore dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l’impianto sportivo fino a un massimo di 5 giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.
Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il gestore dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.
ARTICOLO 5 - TARIFFE
Il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore approvate dal Comune ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
Il Gestore dovrà comunicare al Comune, per il preventivo nulla osta, le proposte di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.
Le proposte si intendono approvate qualora il Comune non si esprima nei successivi 30 giorni. Gli introiti relativi all’uso degli impianti saranno incamerati dal Gestore con l’obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all’art. 10.
Il tariffario d’uso dovrà essere esposto all’interno dell’impianto in modo visibile all’utenza.
ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE
L’affidamento in gestione ed uso dell’impianto avrà la durata di anni 4 (quattro) dalla data di affidamento.
Il Gestore, al termine della durata del contratto, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell’affidamento, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all’individuazione del nuovo Gestore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.
ARTICOLO 7 - ONERI A CARICO DEL GESTORE
Il concessionario si obbliga:
a) a gestire l’impianto sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità conseguente alla gestione medesima e all’utilizzo della struttura;
b) a farsi carico di tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti del Comune;
c) a sostenere tutti gli oneri SIAE, fiscali e previdenziali connessi all’effettuazione di gare, spettacoli ed altre manifestazioni, ad esclusione soltanto di quelle organizzate direttamente e in prima persona dalla Amministrazione comunale;
d) a ritenere sollevata l’Amministrazione comunale da ogni conseguenza derivante dal mancato possesso del certificato di agibilità ENPALS da parte dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate nei nn° dall’ 1 al 14 dell’art. 3 del D.L. C.P.S. 16/7/1947, n° 708;
e) a provvedere direttamente alla manutenzione dei presidi antincendio in dotazione al Bocciodromo Comunale (estintori, idranti, ecc.), per quanto riguarda il servizio di vigilanza antincendio si fa rinvio a quanto prescritto dal Regolamento approvato con D. Min. Int. 22.02.1996 n. 261 (G.U. 16.05.1996 n. 113) e .m.i.
f) a provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico ai sensi della normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D.M. 26.06.2017) che dovrà essere messo a disposizione a favore delle associazioni sportive che utilizzano l’impianto;
g) a versare annualmente entro il 30.11 il canone ricognitorio di cui al successivo art. 9.
Inoltre si obbliga a provvedere ai seguenti servizi:
1) gestione: servizio di custodia, pulizia ordinaria e vigilanza
a) la sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti (soci, singoli privati non associati, società sportive, scolaresche etc.)
b) la sorveglianza, il corretto e il diligente utilizzo da parte degli utenti, del proprio personale e di terzi dell’impianto e delle attrezzature e quanto altro indicato nell’inventario dei beni comunali, restando a completo carico ogni spesa conseguente ad un uso non idoneo;
c) l’informazione all’utenza circa l’uso e la disponibilità degli impianti d)
e) la fornitura di assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni in cui sia consentita la presenza di pubblico;
f) la riscossione delle quote previste da tariffario;
g) l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la conservazione, buona manutenzione, agibilità, efficienza, igiene e pulizia dell’impianto e delle varie attrezzature;
h) l’assolvimento di tutte le operazioni di pulizia dei locali vari, pavimenti, aree gioco, aree esterne, servizi igienici etc.
i) il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (servizi igienici, area di accesso, sale riunioni ecc.)
j) ad eseguire lo sfalcio e l’irrigazione del tappeto erboso e delle piante situate all’interno dell’area del Bocciodromo Comunale;
k) ad osservare tutte le norme contemplanti la conduzione dell’impianto (CEI, ISPESL, locali di pubblico spettacolo, etc.) con relativa assunzione di qualsivoglia responsabilità in merito;
l) ad osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
m) ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nel “PIANO DI EMERGENZA E ANTINCENDIO”.
2) manutenzione ordinaria
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese e con proprio personale, all’ordinaria manutenzione della struttura.
Detti lavori dovranno essere compiuti previa consultazione, assenso e, se necessario, alla presenza, dei tecnici incaricati dall’Amministrazione i quali verificheranno i materiali da utilizzarsi (della medesima marca di quelli già installati, e, se non reperibili, di uguali caratteristiche) e le modalità di svolgimento dei lavori. Qualora il tecnico comunale ritenga che il tipo di intervento o il materiale da impiegare non sia idoneo alla buona manutenzione delle strutture e attrezzature, informerà di un tanto l’aggiudicatario, dando precise indicazioni sul da farsi.
Qualora l’aggiudicatario non segua tali indicazioni o abbia eseguito in modo non soddisfacente le manutenzioni, il tecnico incaricato redigerà apposita relazione scritta (indirizzata al Comune e per conoscenza al concessionario). In tal caso il Comune si riserva la facoltà di far eseguire quanto necessario (e, se del caso, a far rifare il lavoro) per conto e a spese dell’aggiudicatario.
ARTICOLO 8- ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA
Il Gestore ha l’obbligo di:
a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Gestore l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa (più di 9 persone stabilmente presenti nei luoghi di lavoro) in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune.
Prima dell’inizio dell’attività, il gestore e il Comune promuoveranno l’attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D. Lgs., mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso
l’impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
b) nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 21 del D.M. 18.03.1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
d) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.
ARTICOLO 9 – CANONE RICOGNITORIO ANNUO
Il Gestore dovrà versare al Comune un canone ricognitorio annuo di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) - più IVA di legge - determinato tenendo conto dell’uso di pubblica utilità e della riconosciuta valenza sociale dell’impianto.
ARTICOLO 10 – RENDICONTO
Il Gestore è obbligato a tenere una contabilità separata per la gestione dell’impianto e a trasmettere annualmente al Comune:
a) rendiconto dettagliato della gestione dell’impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall’utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto (es. bar/ristoro) o dalle relative sub concessioni di cui agli art. 13 e 14.
b) una relazione che illustri l’andamento della gestione dell’impianto nell’esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l’impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l’utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Gestore.
I documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante.
ARTICOLO 11 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti ed inconvenienti di carattere straordinario. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune che stabilisce tempi e modi di intervento in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.
Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all’aggiudicatario per l’eventuale interruzione dell’attività.
Non possono in alcun caso considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria.
Nel corso di validità dell’appalto il gestore può realizzare, previa acquisizione scritta del nulla osta del Comune, opere di manutenzione straordinaria. Non possono essere apportate modifiche strutturali o alterare la destinazione degli impianti.
Per il costo delle spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria effettuate dal gestore in riferimento al precedente comma, l’Amministrazione potrà valutare l’eventuale ripiano parziale o globale in relazione alle disponibilità di bilancio
Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal gestore, o dai terzi affidatari, all’immobile, alle sue strutture, attrezzature e dotazioni, previa autorizzazione da parte del Comune, rimarranno ad esclusivo beneficio del Comune, senza comunque costituire per l’ aggiudicatario diritto a compensi o rimborsi, qualora al termine della gestione non possano essere rimossi.
Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà compensare gli eventuali deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell’ aggiudicatario.
ARTICOLO 12 – SUB CONCESSIONE
E’ vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell’impianto sportivo.
In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 13 – PUBBLICITA’
Fatto salvo il pagamento dei tributi in materia di pubblicità e salvi i diritti dei concessionari in atto, l’aggiudicatario ha diritto esclusivo alla gestione della pubblicità all’interno delle strutture sportive.
I cartelli, le insegne e gli altri simboli pubblicitari dovranno essere stilisticamente apprezzabili e tali, per il contenuto del messaggio pubblicitario, da non intaccare il decoro delle strutture e la moralità. Resta concordato che in caso di violazione di tali obblighi da parte dell’ aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione delle strutture pubblicitarie, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa di danni nei confronti dell’Amministrazione Comunale in conseguenza della rimozione stessa.
L’Amministrazione si riserva uno spazio informativo delle attività istituzionali dell’Ente.
ARTICOLO 14 – ESERCIZIO DI BAR-RISTORO
E’ consentita la gestione di un punto bar-ristoro all’interno dell’impianto sportivo oggetto della presente convenzione, quale servizio accessorio e di supporto all’utenza dell’impianto durante l’orario di apertura.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge.
La SCIA (da presentarsi tramite portale telematico SUAP IN RETE FVG) per la gestione del bar- ristoro è vincolata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio.
In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l’esercizio del punto bar/ristoro può costituire vincolo nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Si conviene, inoltre, che:
✓ i prezzi praticati al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande non dovranno in alcun caso essere superiori a quelli praticati dai pubblici esercizi di città;
✓ il listino dei prezzi in vigore dovrà essere esposto in luogo ben visibile;
✓ l’ingresso e la permanenza nell’impianto non comporta alcun obbligo di consumazione;
✓ dovranno essere rispettate tutte le norme igieniche vigenti.
Il periodo e gli orari di apertura e chiusura, validi per i giorni festivi e feriali del punto di somministrazione di alimenti e bevande saranno coincidenti con periodo e gli orari di funzionamento dell’impianto e saranno stabiliti, ai sensi della normativa vigente ed in accordo con l’Amministrazione Comunale.
L’aggiudicatario è responsabile per ogni trasgressione in merito, così come è responsabile per ogni eventuale danno a persone derivante dall’esercizio del punto di somministrazione di alimenti e bevande.
In deroga al divieto di sub concessione di cui all’art. 12, è consentito al Gestore, previa autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l’esercizio del punto bar-ristoro, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Gestore dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell’eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.
Il Gestore ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
Qualsiasi modifica tra il Concessionario e il su concessionario dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.
ARTICOLO 15 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO
E’ vietato apportare innovazioni e modifiche all’impianto, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.
E’ fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchio che comportino un aggravio dei costi delle eventuali utenze a carico dell’Amministrazione comunale.
In caso contrario quest’ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.
Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Gestore di acquisirle a sua cura e spese.
Alla riconsegna dell’impianto il Gestore nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all’impianto stesso.
ARTICOLO 16 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO
Il Gestore è tenuto a informare l’Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
Sarà cura dell’Amministrazione comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall’attività oggetto della concessione.
A tale scopo il Gestore stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati – comunque non inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro – per danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all’impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.
Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intera durata della concessione.
Qualora a causa dell’inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Gestore, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge. Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Gestore dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.
ARTICOLO 18 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Gestore deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 1.500,00 (millecinquecento) secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.
ARTICOLO 19 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA’
In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Lignano Sabbiadoro potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Gestore tramite comunicazione scritta e motivata.
In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 codice civile:
a) l’applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
b) la chiusura totale o parziale dell’impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
c) la violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all’art. 7;
d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell’art. 12;
e) l’esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
f) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
g) conduzione tecnica e funzionale dell’impianto pregiudizievole dell’incolumità e salute degli utenti.
h) il mancato pagamento del canone ricognitorio di cui all’art. 9, trascorsi 2 mesi dalla diffida di pagamento.
La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Gestore e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l’Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell’associazione o della società.
Il Gestore ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).
Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l’Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di
€ 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell’inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.
ARTICOLO 20 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E’ piena facoltà dell’Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.
Il Gestore dovrà consentire in ogni momento l’accesso e l’ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.
Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Gestore saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.
Il Gestore deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.
ARTICOLO 21 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO
Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell’impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
Alla consegna dell’impianto verrà redatto apposito verbale con l’elenco degli arredi e delle attrezzature comunali.
Analogo verbale sarà redatto alla riconsegna dell’impianto al termine della concessione.
ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 22.07.2014.
La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.
A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato.
Il Gestore, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Lignano Sabbiadoro, entro 7 giorni dall’accensione, gli estremi del conto (x xxxxx) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Il Gestore si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.
ARTICOLO 24 – DUVRI
In riferimento al disposto dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, concernente l’elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che per la presente concessione non sussistono rischi da interferenze con il personale del Comune e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il Gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.
Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant’altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Gestore.
Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Udine.
Letto, confermato e sottoscritto. Pordenone, lì
PER IL COMUNE PER IL GESTORE