LOTTO N° 1
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Area Affari Legali e Gestione Contenzioso
LOTTO N° 1
CAPITOLATO RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
E
VERSO PRESTATORI DI LAVORO
ARSIAL Area Affari Legali e Gestione Contenzioso | Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx tel. x00 0000000000 fax x00 0000000000 xxx.xxxxxx.xx xx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx | p. iva 04838391003 c. f. 04838391003 |
DEFINIZIONI
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Assicurazione | il contratto di assicurazione; |
Polizza | il documento che prova l’assicurazione; |
Contraente | Soggetto che stipula l’assicurazione |
Assicurato | il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione; |
Società: | l’impresa assicuratrice delegataria nonché le imprese coassicuratrici; |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; |
Risarcimento Massimali | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; |
Scoperto: | percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato; |
Franchigia: | importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato; |
Indennità | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Garanzia Indennizzo | la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo; |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne |
Mercedi | ammontare totale delle retribuzioni/compensi lordi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente/Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) |
Stipendi | ammontare totale delle retribuzioni/compensi lordi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente/Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale non soggetto all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL) |
Retribuzione | la somma delle Mercedi e degli Stipendi |
Broker | Brokeritaly Consulting srl |
DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
ATTIVITA’ E COMPETENZE
• Quelle svolte in qualità di Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione dell’ agricoltura del Lazio per Statuto,per Legge,per Regolamenti o Delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Tutte le eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. Si intendono comprese tutte le attività accessorie, complementari,connesse, collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Cose
• Si intendono gli oggetti materiali e gli animali.
Danno corporale
• Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone , ivi compresi i danni alla salute, o biologici , nonché il danno morale.
Danno materiale
• Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose.
Danno patrimoniale
• Il pregiudizio economico non conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
Retribuzione annua lorda (ai fini del conteggio del premio)
• Gli importi effettivamente percepiti dai dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’Inail e da quelli non Inail a compenso delle loro prestazioni ed al lordo delle ritenute previdenziali;
• Gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai :
- collaboratori in forma coordinata e continuativa;
- prestatori d’opera presi in affitto tramite Ditte regolarmente autorizzate;
- prestatori d’opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e Personale;
• Gli importi lordi corrisposti da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di L.S.U. ai sensi DPCM 09.10.1998 “ decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro” e s.s.m.
DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’
Premesso che si prende atto tra le parti che la descrizione dell’attività svolta dal Contraente/Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell’Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate,viene preso atto che le garanzie di cui al presente Capitolato Speciale sono operanti per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/ Assicurato nella Sua qualità di -Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio,Ente di diritto pubblico, strumentale della Regione Lazio, come da Legge regionale istitutiva n. 2/1995 e smi in relazione allo svolgimento delle attività, competenze,prestazioni, di tutti i compiti previsti dalle norme Comunitarie, Nazionali, Regionali, presenti e future, comprese le successive integrazioni e modificazioni e di tutte le disposizioni interne degli Organi competenti, purchè non in contrasto con le sopradette norme e comunque tutte le attività di fatto svolte.
Il Contraente qualora non gestisca in proprio servizi, attività e competenze, può avvalersi di ditte o altri Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo,per fatti commessi nella esecuzione delle attività ad essi demandate.
L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse, collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopraelencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa e né eccettuata.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
SEZIONE 1
Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio( aggravamento e diminuzione).
In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l’incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2-Durata del Contratto
Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30/01/2021 alle ore 24.00 del 30/01/2022 (scade e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. 3 – Pagamento del premio
Si precisa che a parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalla data indicata in polizza , che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc)
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza,anche per il tramite del Broker incaricato.
Art. 4 - Regolazione del premio ( ove prevista)
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 75% del premio di polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente/Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata.
Se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 5 - Buona fede
L’omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni nè riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo pec, raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Art. 9 -Recesso per sinistro
La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro. Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente. Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente di fornire tutti i dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 10 - Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
Art. 11 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 12 – Controversie
Le eventuali controversie tra l'Ente e l'aggiudicatario che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto, che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di competenza ove ha sede il Contraente/Assicurato con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 13 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
Art. 14-- Interpretazione del contratto – Clausola di buona fede
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Xxxxxxx. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza diinesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano ilcontenuto el’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
Art. 15 – Trattamento dati
Il Contraente ai sensi del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i. autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente la Società ed il Broker.
Art. 16-Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla Brokeritaly Consulting srl il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società
delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “Pagamento del premio”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il
Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
• Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 17 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 18 – Coassicurazione e delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BrokeritalyConsulting srl e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla BrokeritalyConsulting srl la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento, se avvenuto per il tramite del broker, verrà effettuato nei
confronti di ciascuna Xxxxxxx.Xx sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposita tabella di riparto.
Art. 19 Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte) [integrare e specificare con gli elementi più idonei ad incidere sul rischio assicurato, tenuto conto della situazione in cui versa la stazione appaltante e delle competenze dalla medesima svolte].
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art.20 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie , scoperti ai massimali assicurati
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 21 Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RCT/RCO
SEZIONE 2
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione , verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all’Assicurato.
Art.1 - Responsabilità civile verso Terzi – R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione Contraente , nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questa sia tenuta a pagare , quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ( capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione, compresa la R.C. derivante dall’Amministrazione Contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti terzi del cui operato l’Amministrazione stessa si potrà avvalere per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali ed identificabile dalle proprie evidenze formali, esclusivamente ove sussista uno specifico obbligo di legge a carico della Contraente ed entro i limiti ed i massimali stabiliti.
Art. 2 – Responsabilità Civile verso Prestatori d’opera – R.C.O.
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL addetti all’attività per la quale è prestata l'assicurazione:
1) ai sensi degli articoli 10 e 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai propri dipendenti e parasubordinati. La Società si obbliga quindi a risarcire il Contraente delle somme richieste dall’Inal a titolo di regresso , nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall’Assicurato e/o suoi aventi diritto, per evento mortale o capitalizzazione di postumi invalidanti;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.
Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l’INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale che presti attività presso l’Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale,strudi, prove ed altro anche per brevi periodi e anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.
Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro e siano denunciate nello stesso periodo.
Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi.
Art. 3 – Malattie professionali
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali di cui ai DPR 1124/65 e successive modifiche, integrazioni, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, contemplate dal DPR n.482/1975, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura e/o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.
L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
Il massimale indicato nel frontespizio di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a- all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentati legali dell'impresa.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici ;
5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
6) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV;
7) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge
Art. 4 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo e novero dei Terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
• il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• dipendenti dell’Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori a progetto che subiscano il danno in occasione di lavoro o Servizio, operand nei loro confronti la garanzia RCO;
Sono invece considerati terzi quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell’Assicurato.
Art. 5 – Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto , eccettuati i casi seguenti che invece sono compresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
• pertanto mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle Imprese di cui si avvalga per le Sue attività;
• sottrazione di cose di Xxxxx riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dall’Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere. In ogni caso sono esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli di credito, marche, valori bollati.
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto alla Committenza auto;
c) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo, salvo quanto stabilito al successivo Art. 6;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
g) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
h) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
i) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
j) alle cose che il Contraente abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo, in conseguenza di incendio o furto;
k) alle cose e/o opere di Xxxxx sulle quali o con le quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività;
l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
m)cagionate da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.
Art.6 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE (precisazioni ed estensioni)
A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate tutte nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione - “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO” , con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:
ATTIVITA’ RICREATIVE - ARTISTICO CULTURALI
Organizzazione sia diretta che in qualità di patrocinante, sia all’aperto che all’interno dei locali appositamente agibili di spettacoli,attività ricreative,artistico-culturali,mostre,, feste, cerimonie, convegni, attività promozionali e manifestazioni pubbliche, esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio di palchi e di stand.
In nessun caso non possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi d’artificio o relativi e consimili attività.
Gli artisti, gli oratori e qualsiasi altro invitato o partecipante attivo alle manifestazioni sono considerati terzi a tutti gli effetti.
Sono inoltre compresi i danni provocati agli immobili e alle cose di terzi, utilizzati per le manifestazioni di cui sopra .
Detta garanzia deve intendersi prestata nel limite del risarcimento di Euro 250.000,0 per sinistro e per anno , ferma l’applicazione di una franchigia per sinistro pari a Euro 2.000,00 .
Quando il Contraente non è direttamente interessato all’organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 c.c. che gli incombe per tali attività in quanto gestite da altri su suo incarico.
CARTELLI PUBBLICITARI,INSEGNE,STRISCIONI
Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
MENSA AZIENDALE
Proprietà e/o gestione della mensa e dei bar aziendali. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SIMILI
Proprietà e gestione, nell’ambito dell’Azienda, di distributori automatici di bevande e simili.
TRASPORTO E CONSEGNA MERCI
Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.
ATTREZZATURE, MACCHINARI, DISPOSITIVI IN GENERE
Proprietà e/o uso di attrezzature, dispositivi, macchinari, strumentazioni, impianti, mezzi di trasporto interni ed automezzi non soggetti al D.L. n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private (e successive modifiche ed integrazioni),macchine agricole impiegati nello svolgimento dell’intero complesso di attività o servizi, senza esclusione alcuna.
Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato ( ai sensi del D.L.vo 626/94 s. m. i.).
MAGAZZINI ,UFFICI E DEPOSITI
Esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all’attività descritta in polizza.
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE/ CONVEGNI/ CONGRESSI/ CONCORSI
Visite e corsi di istruzione che si svolgono all’interno dei locali dell’ente, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all’aperto ed al coperto ovunque organizzati. per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non della Contraente/Assicurato.
D.LGS. 626/94
Per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.).
D.LGS. 494/96
Per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) compresa, se del caso, la responsabilità della committenza.
VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE
L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.
DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.
COMMITTENZA AUTO
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al PRA.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
FABBRICATI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà uso/custodia, possesso a qualunque titolo di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni, pertinenze, dipendenze, ecc., da lui utilizzate o meno, purchè sussista un interesse assicurativo, per l’esercizio dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili ecc. L’assicurazione comprende inoltre:
a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese.
Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese
b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.
c) i danni arrecati a terzi derivanti dalla proprietà di parchi e giardini annessi ai fabbricati ad uso dell’Ente, dalle cose immobili per loro natura o destinazione ivi esistenti , compreso alberi e piante in genere.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
STRADE-TERRENI E CANALI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al contraente /assicurato dalla proprietà di terreni, strade e canali.
DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture, ai cavi e agli impianti sotterranei.
COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC.
Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di Xxxxx, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.
Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.
APPALTO/SUBAPPALTO
Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la
responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti mentre eseguono i lavori per conto del Contraente/Assicurato.
Gli appaltatori e loro sub-appaltori ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell’Assicurato.
SMERCIO
A maggior chiarimento si da atto che la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.
XXXXX XXXXXXXXX
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato degli Amministratori o altri soggetti non dipendenti che collaborano con il Contraente/Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
LAVORO INTERINALE
La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916
C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.
RC DA INCENDIO
L’Assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà e/o possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio, da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.
DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO DEL TERRENO
L’assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento e assestamento del terreno, esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (AI SENSI DEGLI ARTT. 1783-1784 1785/BIS)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti ,condutture e acquedotti( esiste una rete di 250 km di condutture esclusivamente di tipo rurale) .Tale garanzia è prestata a condizione che tutti gli impianti siano in regola con le norme vigenti.
Sono esclusi i danni relativi ad impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
DANNI A COSE IN CONSEGNA-CUSTODIA
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli in leasing) in consegna e/o custodia del Contraente e dei suoi dipendenti anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose.
Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonchè quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto.
SPARGIMENTO DI ACQUA
L’assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o tubature.
DANNI A COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.
L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovatisi nell’ambito dell’esecuzione dei
Lavori di installazione e/o manutenzione di impianti .Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell’Assicurato.
PRESTATORI D’OPERA OCCASIONALI
Si precisa che la garanzia comprende altresì l’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:
• persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari,
• persone impegnate in lavori socialmente utili per i quali non si determina l’instaurarsi di una rapporto di lavoro;
• convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio civile.
• borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.
Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione, le garanzie valgono:
a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori;
b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.
FRANCHIGIA
Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato, salvo quanto diversamente indicato nella sezione “ SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO,FRANCHIGIE E SCOPERTI”, non verrà applicata nessuna franchigia generalizzata.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI SEZIONE 3
Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.
Ai fini della garanzia RCO il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art. 2–Controversie e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.
Art. 3– Franchigia
L’Assicurazione si intende prestata senza applicazione di alcuna franchigia generalizzata.
Art. 4 – Gestione dei sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà riportare :
‐ il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
‐ la data di accadimento dell’evento;
‐ la data della denuncia;
‐ la tipologia dell’evento
‐ la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
SCHEDA DI QUOTAZIONE
MODELLO DI DICHIARAZIONE ECONOMICA DELL’OFFERTA MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
MASSIMALI
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
€ 10.000.000,00 per sinistro
€ 10.000.000,00 per persona
€ 10.000.000,00 per danni a cose o animali
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA
€ 5.000.000,00 per sinistro
€ 2.600.000,00 per ogni prestatore di lavoro
In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa , la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. A tal fine le richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate come un unico sinistro. Il massimale di € 10.000.000,00 dovrà intendersi massimo risarcimento nel caso di “sinistro in serie”.Inteso come una pluralità di sinistri imputabile ad una medesima causa generatrice riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale dell’ Ente derivante dai compiti istituzionali in relazione allo svolgimento delle attività svolte nell’ambito delle strutture oggetto delle coperture assicurativa,anche se coinvolgono più persone in anni o periodi diversi.
SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
La Società, nei limiti dei massimali assicurati ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate , con l’applicazione dei sottolimiti, franchigie e scoperti.
GARANZIE | LIMITE DI RISARCIMENTO | FRANCHIGIE/SCOPERTI |
Attività ricreative – artistico culturali | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |
Inquinamento accidentale/Danni da contaminazione | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro ed il massimo di € 26.000,00 |
Danni a veicolo di dipendenti e di terzi | ||
Committenza Auto | ||
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | 10% minimo 2.500,00 |
Cose di Terzi sollevate, ecc. | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |
Veicoli sotto carico e scarico | ||
Cose in consegna/custodia | € 150.000,00 per anno assicurativo con il sotto- limite di € 5.000,00 per singola persona | |
Danni da furto | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |
Danni indiretti | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo €. 2.000,00 ed il massimo di € 20.000,00 |
Malattie Professionali | € 2.600.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |
RC da incendio | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |
Cose consegnate e non | € 2.500,00 per sinistro ed € 5.000,00 per anno assicurativo | |
Lavori edili/installazione /manutenzione ordinaria e straordinaria in qualità di committente | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo €. 2.500,00 e il massimo di €25.000,00 |
Danni da cedimento/franamento | € 750.000,00 per anno assicurativo | Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro |
Responsabilità per danni occorsi a cose di proprietà dei dipendenti/Amministrator i | € 15.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro |
Xxxxx a cose trovatisi nell’ambito dell’esecuzione dei lavori | € 250.000,00 per anno assicurativo |
CALCOLO DEL PREMIO
Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato :
Retribuzioni /compensi lordi complessivi preventive | ||||
€ 5.773.548,32 | ||||
Premio netto a base di gara | Accessori | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
€ 17.326,79 |
Successivamente in sede di offerta dovrà essere indicato
Premio da offrire
Premio netto | Accessori | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’art.4 del presente capitolato, verrà calcolato sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
(MODELLO)
EVENTUALE RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
( delegataria) | ||
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.
MODELLO DI DICHIARAZIONE ECONOMICA DELL’OFFERTA RCT
Premio da offrire
Premio netto | Accessori | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
Eventuale Riparto di coassicurazione (MODELLO)
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
COMMISSIONE AL BROKER
Si precisa che l’offerta è stata formulata considerando una commissione a favore del broker del 0,717%sul premio imponibile e che tale remunerazione non rappresenterà alcun costo aggiuntivo per l’ARSIAL.
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.