Contract
Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all’albo Covip dei fondi pensione con il x.xx 136
Procedura relativa alla gestione delle adesioni contrattuali e delle contribuzioni contrattuali a Prevedi ex art. 97 del CCNL edili-industria del 1 luglio 2014 e
ex art. 92 del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dall’Accordo del 16 ottobre 2014
PER AZIENDE AVENTI ALLE PROPRIE DIPENDENZE SOLO IMPIEGATI
(VERSIONE AGGIORNATA AL 20 FEBBRAIO 2015 COMPLETA DI TABELLE CONTRIBUTIVE UFFICIALI EMANATE DALLE PARTI SOCIALI)
Premesse
Il CCNL edili-industria e il CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 prevedono, con decorrenza 1 gennaio 2015, il versamento mensile al Fondo Prevedi di un contributo contrattuale a favore dei lavoratori soggetti ai medesimi Contratti. L’istituzione del citato contributo contrattuale è prevista nell’art. 97 del CCNL Edili-industria sottoscritto il 1 luglio 2014 e nell’art. 92 del CCNL edili-artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato e integrato con Accordo del 16 ottobre 2014.
Le Parti Sociali firmatarie dei due CCNL citati hanno inoltre sottoscritto, il 18 novembre 2014, un Accordo attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate (allegato a) alla presente.
Modalità di calcolo del contributo contrattuale
Le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato, con Accordo del 13 gennaio 2015 (allegato b) alla presente), hanno stabilito le seguenti modalità di calcolo del contributo contrattuale:
Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorrente dal 1 gennaio 2015 si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
L’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.
Le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato, hanno infine sottoscritto, il 20 febbraio 2015 il vademecum operativo sul contributo contrattuale, corredato di tabelle contributive ufficiali per operai e impiegati soggetti ai CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in conformità a quanto dalle stesse in precedenza deliberato, a cui hanno aggiunto anche i riferimenti quantitativi per gli apprendisti e per altre categorie occupazionali (portieri, custodi, ecc.) soggetti ai medesimi Contratti.
Il vademecum operativo è allegato c) alla presente.
Si riportano di seguito le indicazioni sul funzionamento del contributo contrattuale a favore dei lavoratori soggetti ai CCNL sopra richiamati.
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Per i lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014 (in quanto aventi già sottoscritto il modulo di adesione o per avere tacitamente conferito il TFR al Fondo Pensione), tale contributo contrattuale si somma alle fonti contributive ordinarie (1% a carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo dell’1% a proprio carico e quindi quello dell’1% a carico del datore di lavoro oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale (per uscita dai CCNL sopra richiamati) e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti. Per tali lavoratori (cioè quelli già associati a Prevedi al 31/12/2014) il versamento del contributo contrattuale di cui ai CCNL sopra richiamati non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali già registrati presso il Fondo Pensione (nessuna variazione di tipologia di adesione, percentuali contributive, comparto di investimento, ecc.).
Per i lavoratori non già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014, il versamento del contributo contrattuale, dovuto ai sensi dei CCNL sopra richiamati, determina l’iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (iscrizione contrattuale), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell’1% e quindi quella dell’1% a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando. Anche per gli aderenti contrattuali (cioè quelli associati a Prevedi per effetto del solo contributo contrattuale), il contributo contrattuale è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale per uscita dai CCNL sopra richiamati e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti.
Registrazione dell’adesione contrattuale nel libro soci di Prevedi e trasmissione dei relativi flussi contributivi da parte dell’azienda
A seguito dell’adesione contrattuale a Prevedi, i lavoratori interessati (cioè quelli che non erano ancora iscritti a Prevedi al 31/12/2014) vengono registrati nel libro soci del Fondo Pensione con la nuova tipologia di adesione denominata “adesione contrattuale”. Tali aderenti sono perfettamente equiparati ai lavoratori iscritti a Prevedi per effetto della sottoscrizione del tradizionale modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione: essi esercitano, quindi, le medesime facoltà e diritti di tutti gli altri associati a Prevedi (ivi compreso l’esercizio del diritto di candidatura e di voto alle elezioni dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione) e hanno diritto, naturalmente, alle medesime prestazioni.
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b.1) attivare un canale di trasmissione dati con la Cassa Edile operante nel territorio in cui operano oppure
b.2) attivare un canale di trasmissione dati direttamente con il Fondo Pensione.
La registrazione degli aderenti contrattuali nel libro soci di Prevedi si realizza tramite l’invio dei relativi dati anagrafici da parte delle aziende interessate e, successivamente, la trasmissione mensile dei relativi dati contributivi.
a) Le aziende che sono iscritte al sistema delle Casse Edili, in quanto aventi alle proprie dipendenze sia operai che impiegati, utilizzano, a tal fine il consueto canale di trasmissione dati in uso presso le rispettive Casse Edili di riferimento.
b) Le aziende che, invece, non hanno operai alle proprie dipendenze e quindi non sono iscritte al sistema delle Casse Edili, possono scegliere alternativamente se:
Il seguito del presente documento tratta le indicazioni e le modalità operative relative alla precedente lett. b.2), cioè alle aziende con soli impiegati che scelgono di attivare un canale diretto di trasmissione dati con il Fondo Pensione anziché richiedere l’intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente.
Registrazione anagrafica dell’azienda
Per l’attivazione di tale canale diretto con Prevedi le aziende dovranno inviare al Fondo Pensione la “Scheda anagrafica ente contribuente a Prevedi”, allegata al presente documento, debitamente compilata e sottoscritta.
La registrazione dell’azienda da parte di Prevedi comporta il rilascio, a quest’ultima, delle credenziali per accedere all’area riservata alle aziende nel sito web xxx.xxxxxxx.xx.
Trasmissione al Fondo delle anagrafiche dei lavoratori
All’interno dell’area riservata è disponibile, dall’1 febbraio 2015, la funzionalità per la trasmissione on line delle anagrafiche dei lavoratori che aderiscono a Prevedi per effetto dell’adesione contrattuale (cioè del solo contributo contrattuale istituito dal CCNL Edili-artigianato e dal CCNL Edili-industria rinnovati nel 2014) e per la segnalazione di quelli che eventualmente, dopo l’adesione contrattuale, conferiscano tacitamente il proprio TFR al Fondo Pensione ai sensi dell’art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05 (il che avviene a partire dal 7° mese successivo all’assunzione qualora, entro sei mesi dall’assunzione, non scelgano di mantenere il TFR in azienda tramite la compilazione del modello ministeriale TFR2). La funzionalità per la trasmissione delle anagrafiche è di immediato utilizzo, richiede pochi istanti per la compilazione dei pochi dati anagrafici richiesti e consente di inviarli immediatamente al Fondo Pensione.
La trasmissione dei dati anagrafici dei lavoratori da parte dell’azienda andrà effettuata necessariamente prima della trasmissione dei relativi dati contributivi. La scadenza indicativa di riferimento per l’invio dei dati anagrafici è il 15 febbraio 2015 per i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2015: tali anagrafiche non andranno più trasmesse al Fondo Pensione successivamente. Entro il 15 marzo andranno trasmesse a Prevedi le nuove adesioni contrattuali
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conseguenti alle nuove assunzioni effettuate nel corso del mese di febbraio unitamente agli eventuali nuovi conferimenti di TFR tacito al Fondo Pensione, e così via per i mesi successivi.
Trasmissione a Prevedi dei flussi contributivi mensili
Una volta inviati i dati anagrafici degli aderenti contrattuali, l’azienda dovrà trasmettere mensilmente1 le relative contribuzioni. A tal fine, all’interno dell’area riservata alle aziende del sito xxx.xxxxxxx.xx dal 1 febbraio 2015 sono disponibili, sotto il link “invio dati web uploading” le istruzioni e il tracciato per l’invio del flusso di contribuzione, comprensive di file excel precompilato con un esempio. Il file excel è di immediato utilizzo, e, una volta compilato per il primo mese di contribuzione può essere riutilizzato per i mesi successivi semplicemente aggiornando le date di competenza del contributo e il relativo importo (quindi riciclando i dati dell’azienda e quelli anagrafici dei lavoratori interessati, se non ci sono variazioni). Il file delle contribuzioni viene trasmesso a Prevedi direttamente dall’area riservata del sito web di Prevedi, tramite l’apposita funzionalità di web uploading, che ne effettua anche un controllo di conformità e completezza prima dell’invio. In esito all’invio e di norma entro il giorno successivo allo stesso, l’azienda potrà consultare l’esito del flusso contributivo dalla stessa inviato e stampare l’ordine di bonifico con la causale predefinita: l’azienda eseguirà il bonifico sulle coordinate bancarie ivi indicate e indicando come causale esclusivamente il codice indicato nell’ordine di bonifico, senza nessun’altra indicazione. Quel codice consente, infatti, l’abbinamento immediato del contributo dichiarato dall’azienda al bonifico dalla stessa effettuato. Per realizzare tale condizione, prudenzialmente, il bonifico andrà effettuato entro il 20 del mese successivo a quello di competenza (con valuta massima 25 dello stesso mese): ad esempio, il contributo relativo a gennaio 2015 andrà bonificato al Fondo prudenzialmente entro il 20 febbraio 2015 con valuta massima 25 del mese per consentirne la valorizzazione finanziaria entro la fine dello stesso mese, come previsto dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di previdenza complementare.
La trasformazione dell’adesione contrattuale in adesione esplicita
Gli iscritti a Prevedi per effetto dell’adesione contrattuale sono liberi di aggiungere o meno al contributo contrattuale ulteriori contribuzioni, secondo le misure già attualmente previste dalle Fonti istitutive del Fondo. Potranno quindi, in qualsiasi momento, attivare la contribuzione a proprio carico pari all’1% della retribuzione, attivando conseguentemente l’ulteriore 1% a carico del datore di lavoro, e/o destinare a Prevedi il proprio TFR maturando. L’esercizio di tali opzioni dovrà avvenire tramite sottoscrizione della richiesta di adesione esplicita al Fondo Prevedi, così da consentire la raccolta delle informazioni utili a gestire la posizione individuale e/o richieste dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (comparto di investimento, misure contributive, residenza e domicilio aggiornato, titolo di studio, ecc.).
1 Tale periodicità di versamento è prevista nei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato rinnovati nel 2014 e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014.
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La scelta di incrementare esplicitamente la contribuzione al Fondo comporterà quindi la trasformazione della tipologia di adesione da contrattuale in esplicita. Tale trasformazione verrà eseguita a seguito dell’invio del modulo di adesione esplicita al Fondo compilato e sottoscritto dal lavoratore.
La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall’adesione contrattuale (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite, su cui si veda il prossimo paragrafo), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti. Il lavoratore che abbia eventualmente attivato il contributo dell’1% della retribuzione a proprio carico, e conseguentemente quello dell’1% a carico del datore di lavoro, può successivamente sospenderli in qualsiasi momento, senza che venga meno il versamento del contributo contrattuale.
La trasformazione dell’adesione contrattuale in adesione tacita (per tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione)
Nel caso in cui un lavoratore, già iscritto al Fondo per effetto dell’adesione contrattuale, destini tacitamente a Prevedi il proprio TFR maturando dopo sei mesi dall’assunzione, il datore di lavoro effettuerà la conseguente segnalazione a Prevedi attraverso l’apposita funzionalità presente nell’area riservata alle aziende del sito web xxx.xxxxxxx.xx. Il Fondo modificherà quindi l’adesione contrattuale in adesione tacita e, ove la posizione individuale dell’aderente contrattuale sia investita sul comparto Bilanciato, effettuerà una migrazione automatica della stessa sul comparto Sicurezza, per assicurare il rispetto dell’art. 8 comma 9 del D.Lgs. 252/05 (il tacito conferimento verrà quindi considerato, in tale fattispecie, alla stregua di una richiesta di variazione del comparto di investimento).
La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall’adesione contrattuale (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti.
Adesione contrattuale: il rapporto con le altre forme pensionistiche complementari (negoziali e non) e il trattamento della liquidazione totale e del trasferimento della posizione individuale
Il contributo contrattuale di cui al CCNL edili-industria e al CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 è dovuto, a partire da gennaio 2015, dal momento dell’assunzione e per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto a tali Contratti: come previsto dalle Parti Sociali, tale contributo è dovuto esclusivamente al Fondo Prevedi, con riferimento a tali Contratti collettivi di lavoro. Per effetto degli Accordi assunti dalle Parti Istitutive in attuazione dei CCNL sopra richiamati, infatti, il contributo contrattuale maturando (cioè quello che matura mese per mese) non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, diverse da Prevedi (Accordo tra le Parti Sociali del 18 novembre 2014). La posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione (cioè quella accumulata presso il Fondo Pensione), comprensiva del contributo contrattuale già versato al Fondo stesso, è invece portabile presso una forma pensionistica complementare diversa da Prevedi, eventualmente scelta dai lavoratori interessati, a condizione che siano decorsi almeno due dall’iscrizione a Prevedi (come previsto dalle disposizioni vigenti in materia). In questo modo il datore di lavoro non dovrà interrogarsi sulla destinazione del
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contributo contrattuale maturando mese per mese a questa o a quella forma pensionistica complementare, avendo quest’ultimo come unica destinazione il Fondo Prevedi.
Anche dopo il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, il contributo contrattuale maturando di cui ai CCNL sopra richiamati è dunque dovuto a Prevedi: la posizione individuale conseguentemente maturata sarà portabile ad altra forma pensionistica complementare decorsi ulteriori due anni dal precedente trasferimento.
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L’adesione contrattuale nei processi produttivi del Fondo Pensione – sintesi delle attività per CANALI DIRETTI
Per esemplificare lo svolgimento dei processi di adesione e di contribuzione a Prevedi, si assume come mese iniziale dell’analisi quello di gennaio 2015, in cui entra in vigore l’istituto dell’adesione contrattuale prevista nel CCNL edili-industria e nel CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014.
I processi produttivi descritti con riferimento ai mese di gennaio 2015 e febbraio 2015 assumono carattere di standard e sono utilizzabili come riferimento operativo per tutte le mensilità successive. Il processo riporta le attività svolte, in ciascun mese, dai principali soggetti che interagiscono con il Fondo Pensione.
Processi di adesione e contribuzione – canali diretti | ||||
Ord. | Scadenza temporale | Soggetto | Attività | Strumento |
1 | Gennaio 2015 | Lavoratore | Se vuole aderire esplicitamente a Prevedi: compila e sottoscrive il modulo di adesione, ne consegna copia al proprio datore di lavoro e ne invia originale al Fondo Pensione. Se vuole aderire tacitamente a Prevedi: destina tacitamente a Prevedi il proprio TFR maturando a partire dal 7° mese (compreso) successivo all’assunzione (il che accade quando non scelga di mantenerlo in azienda entro sei mesi dall’assunzione). | Modulo di adesione o tacito conferimento del TFR ai sensi art. 8 comma 7 lett. b) D.Lgs. 252/05. |
2 | Gennaio 2015 | Datore di lavoro (canale diretto) | Calcola il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti e, per quelli iscritti a Prevedi con adesione esplicita (modulo di adesione) o tacita (conferimento tacito di TFR maturato dopo 6 mesi dall’assunzione), anche i contributi aggiuntivi2 dovuti al Fondo Pensione secondo la disciplina vigente. | Applicativo elaborazione busta paga |
3 | 15 Febbraio 2015 | Datore di lavoro (canale diretto) | Comunica a Prevedi, attraverso l’apposita funzionalità web: - l’anagrafica degli aderenti a Prevedi per effetto del solo contributo contrattuale (aderenti contrattuali); - l’eventuale tacito conferimento a Prevedi del TFR maturando per i lavoratori che, entro sei mesi dall’assunzione, non abbiano optato per il mantenimento in azienda dello stesso | |
4 | 18 Febbraio 2015 | Datore di lavoro (canale diretto) | Invia a Prevedi il flusso contributivo elettronico per tutti i propri dipendenti. | Tracciato flusso di contribuzione e funzionalità di web uploading in area riservata a aziende nel sito web |
5 | 20 Febbraio 2015 | Datore di lavoro (canale diretto) | In esito al flusso di contribuzione: effettua l’ordine di bonifico con valuta massima 25 febbraio usando la causale indicata nell’ordine di bonifico precompilato reso disponibile nell’area riservata del sito web xxx.xxxxxxx.xx entro due giorni dall’invio del flusso di contribuzione. | Funzionalità di web uploading in area riservata a aziende nel sito web xxx.xxxxxxx.xx |
Per i mesi successivi l’invio delle nuove adesioni contrattuali e tacite e l’invio dei flussi contributivi seguirà le stesse scadenze sopra indicate: le nuove adesioni andranno trasmesse entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento (per le adesioni contrattuali tale mese è quello di assunzione, per quelle tacite è il 6° mese successivo all’assunzione); i flussi contributivi andranno inviati entro il 18 del mese successivo a quello di competenza dei contributi e i corrispondenti bonifici effettuati entro il 20 dello stesso mese con valuta massima il 25 dello stesso mese.
2 Si tratta del contributo a carico del lavoratore e del contributo a carico del datore di lavoro, entrambi pari all’1% della retribuzione lorda, e/o del contributo di fonte XXX.
Xxxxxxx.xx Xxxxxxxxx, 000 :: 00162 – Roma :: Xxx 00/00000000 Fax 06/00000000 e-mail xxxx@xxxxxxx.xx :: C.F. 97242260582 7
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SCHEDA ANAGRAFICA ENTE CONTRIBUENTE A PREVEDI
SCHEDA DI REGISTRAZIONE 🗹 | SCHEDA DI VARIAZIONE DATI 🞏 | ||||
La scheda presente è finalizzata a raccogliere (o a modificare) i dati dell’azienda che instaura (o ha instaurato) con il Fondo Prevedi un canale per la trasmissione al Fondo medesimo dei dati anagrafici e contributivi dei propri dipendenti. Il sottoscritto rappresentante legale dell’azienda di seguito indicata, con la sottoscrizione della scheda presente: - autorizza il Fondo Pensione Prevedi al trattamento dei dati di seguito indicati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni e secondo le indicazioni riportate nell’informativa allegata alla presente; - autorizza il soggetto indicato nel punto 4) della scheda presente alla trasmissione al Fondo Pensione dei dati anagrafici e contributivi dei dipendenti di volta interessati, affinché il Fondo possa procedere all’apertura, alimentazione e gestione delle rispettive posizioni individuali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di previdenza complementare. | |||||
1. DATI SEDE LEGALE | |||||
Denominazione azienda: | |||||
Partita Iva: | Codice Fiscale: | ||||
Indirizzo: | |||||
Località: | CAP: | Provincia: | |||
Telefono: | Fax: | e-mail: | |||
Settore di attività: | N° dipendenti: | ||||
C.C.N.L. applicato: | |||||
2. DATI SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla Sede Legale) | |||||
Indirizzo: | |||||
Località: | CAP: | Provincia: | |||
Telefono: | Fax: | e-mail: | |||
3. DATI RAPPRESENTANTE LEGALE | |||||
Cognome | Nome | ||||
Data di nascita | Codice Fiscale: | ||||
4. SOGGETTO INCARICATO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI AL FONDO PENSIONE (da compilare in caso di delega a soggetti terzi per la trasmissione dei dati al Fondo Pensione Prevedi) | |||||
Denominazione società: | Codice Fiscale società: | ||||
Cognome referente | Nome referente | ||||
Telefono: | Fax: | e-mail: | |||
5. DATA COMPILAZIONE, TIMBRO AZIENDA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE | |||||
Data compilazione: | .……/……./……………. | ||||
Timbro dell’azienda: | |||||
Firma del rappresentante legale dell’azienda |
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Fondo Pensione PREVEDI (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; può inoltre essere diretto alla realizzazione da parte del Fondo di iniziative informative e promozionali inerenti la propria attività e le proprie finalità istituzionali anche finalizzate all’incremento delle adesioni dei lavoratori.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni con i quali Fondo debba interagire per lo svolgimento della propria attività, tra cui: Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Agenzia delle Entrate, Società di gestione di sevizi amministrativi incaricati di supportare l’attività del Fondo Pensione, Casse Edili, Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, altre forme pensionistiche complementari alle quali l’iscritto chieda il trasferimento della propria posizione previdenziale.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla legge al fine di consentire al Fondo l’esercizio, nei confronti dell’interessato, della propria attività previdenziale e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa) nonché delle altre attività citate al punto 1.
4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali può comportare l’impossibilità per il Fondo di realizzare nei confronti dell’interessato le finalità di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a soggetti, enti e società esterne che forniscono servizi connessi o strumentali alle attività del Fondo, che potranno sostanziarsi in:
- Società di servizi amministrativi, contabili e informatici;
- Altre Forme Pensionistiche Complementari a cui l’iscritto chieda il trasferimento della propria posizione previdenziale;
- Enti Paritetici operanti nel settore di riferimento del Fondo Pensione;
Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni e Organi di Vigilanza ai sensi di legge.
I dati identificativi dei titolari e degli eventuali responsabili del trattamento dei dati presso gli enti e i soggetti sopra indicati, possono essere acquisiti presso gli stessi oppure presso il Registro Pubblico a tal fine tenuto dal Garante per la protezione dei dati personali.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Articolo 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che le operazioni citate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è PREVEDI Fondo Nazionale Pensione Complementare. Responsabile del trattamento dei dati è Previnet
S.p.A. con sede in Preganziol – Località Xxxxx Xxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxxxx, 00.
Allegato a) al Documento "L'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale a Prevedi"
Allegato b) al Documento "L'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale a Prevedi"
Prot. n°6533 /p/cv Roma, 20 febbraio 2015 A tutte le Casse Edili
e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione della CNCE
Loro sedi
Comunicazione n. 559
Oggetto: Vademecum contributo contrattuale
Si trasmette, in allegato, il vademecum operativo per la gestione del contributo contrattuale nei confronti dei Fondi Xxxxxxx e Cooperlavoro, approvato nella giornata odierna dalle Associazioni nazionali firmatarie dei CCNL per l’industria, l’artigianato e la cooperazione del settore edile.
Si ricorda che le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015, potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese corrente, senza alcun onere a loro carico.
Si precisa, inoltre, che i sistemi di trasmissione delle denunce mensili dovranno prevedere, a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio, l’obbligatorietà di indicare nella denuncia l’importo del contributo in esame per gli operai dipendenti dalle imprese che applicano i richiamati CCNL e la possibilità di riportare nella denuncia, in apposito campo, il citato contributo relativo al mese precedente.
Per le imprese cooperative, fermo restando l’indicazione in denuncia dell’importo del contributo contrattuale, si dovrà prevedere la possibilità per l’impresa di dichiarare, nella stessa denuncia, che tale importo è stato versato a Cooperlavoro e, di conseguenza, lo stralcio dello stesso dal computo del debito contributivo complessivo nei confronti della Xxxxx Xxxxx.
I sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità dell’importo denunciato per il contributo in esame, sulla base dei valori indicati nella tabella allegata al vademecum, per gli operai e per gli apprendisti (operai e impiegati).
Per gli impiegati, invece, in relazione alla non conoscenza, da parte della Xxxxx Xxxxx, delle informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l’indicazione dell’importo non sarà obbligatoria né lo stesso importo, per gli impiegati part time, potrà essere soggetto ad un controllo di congruità.
Si sottolinea, infine, che per tutti i lavoratori, operai e apprendisti, retribuiti a ore, l’importo mensile del contributo (calcolato moltiplicando il valore orario di competenza per le ore ordinarie di lavoro) dovrà essere arrotondato all’euro (inferiore o superiore) secondo le normali procedure.
Si fa riserva di fornire, a breve, indicazioni relative all’applicazione dei CCNL per le piccole imprese edili.
Nel restare a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano cordiali saluti.
Il Vicepresitente Il Predidente
Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1
VADEMECUM
PREVEDI – COOPERLAVORO CONTRIBUTO “CONTRATTUALE”
Come noto, gli accordi di rinnovo dei c.c.n.l. per l’industria, l’artigianato e la cooperazione del settore edile dispongono, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il versamento al Prevedi (Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini) e Cooperlavoro (Fondo Pensione della previdenza complementare delle imprese e degli enti cooperativi) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il ccnl medesimo (c.d. contributo “contrattuale”).
Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti.
Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame.
1) Fonti:
• accordo 1 luglio 2014 per il rinnovo del ccnl industria e cooperative;
• accordo 26 gennaio 2014 per il rinnovo ccnl artigianato, come modificato il 16 ottobre 2014;
• accordo nazionale 18 novembre 2014;
• accordo nazionale 13 gennaio 2015;
• accordo nazionale 4 febbraio 2015.
2) Previsione contrattuale : contributo a carico del datore di lavoro ai Fondi Xxxxxxx e Xxxxxxxxxxxx, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.
3) Decorrenza del contributo: 1 gennaio 2015;
4) Procedure per il calcolo del contributo
Il contributo “contrattuale” ai Fondi Xxxxxxx e Cooperlavoro si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
In sostanza il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.
L’importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili che non prevedono l’accantonamento delle
xxxxx, in quanto le imprese interessate, in occasione dell’erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.
Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
Per gli impiegati (e per gli operai delle imprese cooperative con periodo di paga mensilizzato) il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.
Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.
Il contributo contrattuale Prevedi e Xxxxxxxxxxxx per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l’erogazione della 13° e della 14° mensilità.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore.
Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro.
5) Part time impiegati (e per gli operai mensilizzati delle cooperative): salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.
6) Lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro: per i lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
7) Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l’iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall’Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale si fa riferimento all’accordo del 18 novembre 2014 ed alle circolari emanate successivamente dai Fondi pensione.
8) Natura irrevocabile del contributo: Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi e al Fondo Cooperlavoro non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro.
La posizione individuale maturata presso i Fondi suddetti, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi o Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
9) Modalità di versamento del contributo contrattuale a Prevedi e Cooperlavoro: ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute ai Fondi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i Fondi medesimi, a cui pertanto si rinvia integralmente.
Per il Fondo Prevedi si rimanda al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all’Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Per il solo Fondo Prevedi, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla Cassa Edile stessa i dati anagrafici relativi ai propri dipendenti, operai e impiegati, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi.
Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Prevedi:
a) ricorrere all’intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta)e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo;
oppure, in alternativa,
b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L’apertura di tale canale richiede il censimento del’’azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo Prevedi riportate sul sit xxx.xxxxxxx.xx ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).
Si precisa la modalità di cui al punto b) è l’unica attivabile per i lavoratori delle imprese cooperative, secondo le indicazioni operative riportate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx .
10) Contributo Inps di solidarietà. Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
11) Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05)
Allegati:
• Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Prevedi e Xxxxxxxxxxxx
Tabella valori mensili e orari contributo contrattuale
Prevedi e Cooperlavoro
1. CCNL INDUSTRIA E COOP 1 LUGLIO 2014
IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori mensili)
LIVELLI | 1° gennaio 2015 |
8 (*) | 20,00 |
7 | 16,00 |
6 | 14,40 |
5 | 12,00 |
4 | 11,20 |
3 | 10,40 |
2 | 9,36 |
1 | 8,00 |
(*) per le imprese cooperative
OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Xxxxxx xxxxx) (**)
1° gennaio 2015 | |
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello | 0,0767 |
Operaio specializzato | 0,0712 |
Operaio qualificato | 0,0641 |
Operaio comune | 0,0548 |
b) Xxxxxxx, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,0456 |
c) Xxxxxxx, portinai, guardiani con alloggio | 0,0456 |
APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE
-IMPIEGATI: 8 euro mensili
-OPERAI: 0,05 euro orari (**)
(**) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro
2. CCNL ARTIGIANATO 26 GENNAIO 2014
(Modificato dall’Accordo del 16 Ottobre 2014)
IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori mensili)
LIVELLI | 1° gennaio 2015 |
7 | 16,40 |
6 | 14,40 |
5 | 12,00 |
4 | 11,12 |
3 | 10,40 |
2 | 9,20 |
1 | 8,00 |
OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Xxxxxx xxxxx) (***)
1° gennaio 2015 | |
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello | 0,0821 |
Operaio di quarto livello | 0,0762 |
Operaio specializzato | 0,0712 |
Operaio qualificato | 0,0630 |
Operaio comune | 0,0548 |
b) Xxxxxxx, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,0456 |
c) Xxxxxxx, portinai, guardiani con alloggio | 0,0456 |
APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE
Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (***)
(***) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’ euro