Requisiti di Qualità per le Forniture di Munizionamento, Parti Piriche e Armi
CODICE: PQA009-L-IT-D rev. 02
DATA: 04/11/2022
TIPO DOCUMENTO: POLICY
APPLICABILITÀ: Business Unit Sistemi di Difesa
Xxxxxxxx Electronics
Requisiti di Qualità per le Forniture di Munizionamento, Parti Piriche e Armi
Sommario:
Il presente documento definisce i requisiti di qualità specifici che i fornitori di Xxxxxxxx-SDI devono rispettare nelle forniture di materiali di munizionamento e parti piriche e nelle forniture di armi o parti di esse.
I requisiti di qualità generali per le forniture a Xxxxxxxx-SDI sono definiti nella procedura PQA004-L-IT-D.
Il contenuto di questo documento è di proprietà di Xxxxxxxx X.x.X.. Ne è vietata la riproduzione, la divulgazione e l’utilizzo, anche parziali, in mancanza di un’espressa autorizzazione scritta della stessa Xxxxxxxx X.x.x.
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Company General Use
Rev. | Data | Proposta n. | Descrizione | Autori |
02 | 04/11/2022 | 748 | In tutto il documento (modifiche non tracciate): Modificato codice documento secondo nuovo standard BMS - Aggiornato template QUA049-T-IT-D rev. 03 – Sostituito “Divisione” con “Business Unit” - Aggiornati riferimenti ai documenti BMS con codice modificato – Sostituito “Indice di Classificazione (IC)” con “Codice RQF” – Alcuni spostamenti minori di testo non sono tracciati; Par. 1.2 - Aggiunto criterio di priorità fra requisiti; Par. 1.3 - Modificato titolo – Modificata descrizione di RQF=E2; precedente codice RQF=E2 rinominato come E5; Par. 2 - Ridefiniti elenchi dei riferimenti (2.1) e (2.2); Par. 3 – Introdotto elenco Definizioni (3.1); Aggiornati Acronimi (3.2); Par. 4.1 – Introdotte prescrizioni per trasporto di merce pericolosa; Par. 5 - Aggiornati i requisiti per RQF=E1: Sistema Qualità (5.1); Pianificazione e Controllo Fabbricazione (5.2); FAI (5.3); Convocazione collaudo (5.5); Imballaggio (5.8), Documentazione e certificazione (5.9); Spedizione (5.10); Par. 6 (nuovo): Introdotti requisiti per “Munizionamento e Parti Piriche – Prodotti importanti (RQF=E2)” – Precedente contenuto del paragrafo spostato al par. 9; Par. 7 - Aggiornati i requisiti per RQF=E3: Presentazione al collaudo (7.2.3) e (7.3.2); Documentazione e Certificazione (7.2.6) e (7.3.6); Imballaggio (7.2.5) e (7.3.4); Spedizione (7.2.7) e (7.3.5); Par. 8 - Aggiornati i requisiti per RQF=E4: Presentazione al collaudo (8.3); Imballaggio (8.5); Spedizione (8.6); Documentazione e Certificazione (8.7); Par. 9 (nuovo) – Trasferiti qui i requisiti per “Munizionamento e Parti Piriche – Prodotti semplici (RQF=E5)” - Aggiornati requisiti per Documentazione e Certificazione (9.3) e Spedizione (9.4); Par. 10 (nuovo) – Introdotta Tabella dei documenti richiesti al fornitore (10.1) e Documentazione prevista dalla normativa vigente (10.2); Appendice A – Introdotto concetto di “campione rappresentativo” (A.1.1/1); Specificati meglio alcuni requisiti per il FAI (A.3), e per la compilazione dei FAI Form (A.4.6) | X. Xxxxx G. Bicci |
SOMMARIO
4.1 PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA (ADR, IMDG, ICAO, RID E ADN) 13
5 MUNIZIONAMENTO E PARTI PIRICHE - PRODOTTI COMPLESSI/CRITICI (RQF = E1) 14
5.1 Organizzazione del Sistema Qualità 14
5.2 Pianificazione e controllo della fabbricazione 14
5.3 VALIDAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE (FAI) 15
5.6 Identificazione dei prodotti 16
5.8 IMBALLAGGIO E SUA IDENTIFICAZIONE (MARCATURA CASSE) 16
5.9 Documentazione e certificazione della fornitura 17
5.10 Spedizione al sito di Xxxxxxxx-SDI o al suo cliente finale 17
6 MUNIZIONAMENTO E PARTI PIRICHE - PRODOTTI IMPORTANTI (RQF = E2) 18
6.1 Organizzazione del Sistema Qualità 18
6.2 Pianificazione e controllo della fabbricazione 18
6.3 VALIDAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE (FAI) 19
6.6 Identificazione dei prodotti 20
6.8 IMBALLAGGIO E SUA IDENTIFICAZIONE (MARCATURA CASSE) 20
6.9 Documentazione e certificazione della fornitura 20
6.10 Spedizione al sito di Xxxxxxxx-SDI o al suo cliente finale 20
7 MUNIZIONAMENTO STANDARD A CATALOGO (RQF = E3) 21
7.1 Organizzazione del Sistema Qualità 21
7.2 MUNIZIONAMENTO DESTINATO A CLIENTI XXXXXXXX-SDI 21
7.2.1 Controllo della fabbricazione 21
7.2.3 Presentazione al collaudo di accettazione 22
7.2.5 Imballaggio e sua identificazione (Marcatura Casse) 22
7.2.6 Documentazione e Certificazione della Fornitura 22
7.2.7 Spedizione al Cliente finale 22
7.3 MUNIZIONAMENTO DESTINATO A PROVE XXXXXXXX-SDI 22
7.3.2 Presentazione al Collaudo di Accettazione 23
7.3.4 Imballaggio e sua identificazione (Marcatura Casse) 23
7.3.5 Spedizione al sito indicato da Xxxxxxxx-SDI 23
7.3.6 Documentazione e Certificazione della di Fornitura 24
8 ARMI O PARTI D’ARMA A CATALOGO (RQF = E4) 25
8.1 Organizzazione del Sistema Qualità 25
8.2 Validazione del prodotto 25
8.3 Collaudi di Accettazione 25
8.5 IMBALLAGGIO E SUA IDENTIFICAZIONE (MARCATURA CASSE) 26
8.6 SPEDIZIONE AL SITO INDICATO DA XXXXXXXX-SDI 26
8.7 Documentazione e Certificazione della Fornitura 26
9 MUNIZIONAMENTO E PARTI PIRICHE - PRODOTTI SEMPLICI (RQF = E5) 27
9.1 Organizzazione del Sistema Qualità 27
9.3 Documentazione e Certificazione della fornitura 27
10.1 Documentazione di fornitura 28
10.2 Documentazione prevista dalla normativa vigente 30
11 DIRITTO DI ACCESSO E SUPPORTO AL CLIENTE E AL GQAR 31
LISTA APPENDICI
Appendice A - FIRST ARTICLE INSPECTION (FAI) 32
LISTA TABELLE
Tabella 1 – Codici RQF per le forniture di Munizionamento, Parti Piriche e Armi 6
Tabella 2 – Documentazione richiesta al fornitore 28
1 INTRODUZIONE
1.1 Scopo
Lo scopo del presente documento è definire i requisiti di qualità che i fornitori di munizionamento o parti di esse ed i fornitori di armi o parti di esse devono rispettare nelle forniture a Xxxxxxxx-SDI.
Ulteriori requisiti di qualità più generali, validi per tutte le forniture, sono definiti nel documento PQA004-L-IT-D1.
1.2 Applicabilità
Il documento si applica alle forniture di Tipologia E così come identificate nel documento PQA004- L-IT-D, (munizionamento, parti piriche e armi, prodotti a fronte di documentazione tecnica fornita da Xxxxxxxx-SDI oppure disponibili a catalogo)
Nel caso la fornitura contenga parti progettate dal Fornitore, si applicano i requisiti di qualità definiti nei documenti PQA010-L-IT-D (Progettazione e Sviluppo) e PQA011-L-IT-D (Sviluppo Software).
In caso di conflitto tra questo documento e i requisiti di legge vigenti, questi ultimi hanno la priorità; a seguire, hanno la precedenza i requisiti definiti nell’OdA (e nella documentazione richiamata), e infine questo documento con i requisiti in esso riportati.
1.3 Codice RQF
Come previsto dal documento PQA004-L-IT-D, ogni fornitura è caratterizzata, oltreché dalla sua dalla sua Tipologia, anche da un indice numerico (Indice di Classificazione) che dipende dalle caratteristiche e dal livello di complessità della fornitura.
Questi due parametri sono riassunti nel Codice RQF, che è indicato nell’Ordine di Acquisto per ogni posizione dell’Ordine e consente di identificare, in questo documento, i requisiti di qualità applicabili alla fornitura, con le attività e i documenti richiesti al fornitore
Codice RQF = <Tipologia> + <Indice di Classificazione>
Esempio: RQF = E3 indica una fornitura di Munizionamenti/Parti Piriche (Tipologia E) di Prodotti Standard a Catalogo (Indice = 3).
La tabella seguente riporta i valori di RQF per le forniture di Tipo E, con le caratteristiche associate ai prodotti. Le relative attività e documenti richiesti al fornitore sono descritti nei paragrafi successivi.
RQF | Caratteristiche della fornitura |
E1 | Munizionamento/Parti piriche – Prodotti complessi/critici realizzati a fronte di documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI |
E2 | Munizionamento/Parti piriche – Prodotti importanti realizzati a fronte di documentazione tecnica Xxxxxxxx-XXX |
E3 | Munizionamento/Parti piriche - Prodotti standard a catalogo |
E4 | Armi o parti d’arma – Prodotti standard a catalogo |
E5 | Munizionamento/Parti piriche - Prodotti semplici realizzati a fronte di documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI |
Tabella 1 – Codici RQF per le forniture di Munizionamento, Parti Piriche e Armi
1 Il documento PQA004-L-IT-D e tutti i requisiti di qualità specifici per le forniture definiti in appositi documenti PQAxxx-L richiamati, sono disponibili nella versione aggiornata sul Portale Fornitori di Xxxxxxxx X.x.x.
2 RIFERIMENTI
2.1 Documenti
Rif. | Codice | Titolo |
Contrattuali (applicabili quando richiesto dall’OdA o dal Contratto) | ||
D1. | AER(EP).P-145 | Requirements for Maintenance Organisations |
D2. | AQAP 2110 ed. D | NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production |
D3. | AQAP 2210 ed. A | NATO supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP- 2110 or AQAP 2310. |
D4. | AQAP-2310 ed. B | NATO Quality management system requirements for aviation, space and defence suppliers |
D5. | UNI EN 9100:2018 | Quality Management Systems-Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations. |
D6. | UNI EN 9102:2016 | Sistemi per la qualità – Controllo del primo articolo |
D7. | UNI EN 9115:2018 | Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti per le organizzazioni dell’aeronautica, dello spazio e della difesa – Software consegnabile (Supplemento alla UNI EN 9100) |
D8. | UNI EN ISO 3834:2006 | Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici |
D9. | UNI EN ISO 9001:2015 | Quality Management System – Requirements. |
D10. | ISO/IEC 17025:2005 | General requirements for the competence of testing and calibration laboratories |
Standard Internazionali di Riferimento | ||
D11. | ACMP 2100 | Configuration Management Contractual Requirements. |
D12. | AQAP 2070 | NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process |
D13. | AQAP 2105 | NATO Requirements for deliverable Quality Plans |
D14. | UNI ISO 10005:2019 | Quality Management System - Guidelines for quality plans |
D15. | UNI ISO 10007:2017 | Quality Management System - Guidelines for configuration management |
D16. | UNI EN ISO 10012:2004 | Measurement Management Systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment. |
D17. | ISO 10013:2001 | Guidelines for quality management system documentation |
D18. | UNI EN ISO 19011:2018 | Guidelines for auditing management systems |
D19. | SAE AS9102 | Aerospace First Article Inspection Requirement |
D20. | STANAG 4107 | Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP) |
D21. | STANAG 4123 | Determination of classification of military ammunition and explosives |
D22. | STANREC 4427 | Configuration Management in System Life Cycle Management |
D23. | UNI EN/AS 9102 | Sistemi per la Qualità - Controllo del Primo Articolo |
D24. | AASTP-3 | Manual of NATO Safety Principles for the Hazard Classification of Military Ammunition and Explosives |
Rif. | Codice | Titolo |
Requisiti Cogenti2 | ||
D25. | --- | Modello di Organizzazione, Gestione e titolo ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n° 231 di Finmeccanica – Xxxxxxxx |
D26. | --- | Codice Etico ed Anticorruzione del Gruppo Finmeccanica- Xxxxxxxx |
D27. | --- | Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Mondo del Lavoro, Decreto Legislativo, 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni |
D28. | --- | Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche ed integrazioni ”CODICE CIVILE”, in particolare il Libro Quarto -Titolo III. |
D29. | --- | Legge 18 giugno 1998, n. 192 e |
D30. | --- | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 |
D31. | --- | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e s.m.i. (Regolamento REACH). |
D32. | --- | Direttiva 2011/65/UE del 8 giugno 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) e s.m.i. – (Direttiva RoHS). |
D33. | --- | Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) e s.m.i. – (Regolamento CLP) |
D34. | --- | Regio Decreto 773/31 del 18 Giugno 1931 e successivi aggiornamenti - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) |
Documentazione Interna di Riferimento | ||
D35. | PQA004-L-IT-D | Requisiti di Qualità per le Forniture alla Business Unit Sistemi di Difesa di Xxxxxxxx S.p.a |
D36. | PQA008-L-IT-D | Requisiti di Qualità per le Forniture di Processi Speciali |
D37. | PQA010-L-IT-D | Requisiti di Qualità per le forniture di Progettazione e Sviluppo |
D38. | PQA011-L-IT-D | Requisiti di Qualità per le forniture di Progettazione e Sviluppo Software |
D39. | QUA017-T-IT-D | Elenco fornitori approvati di Processi Speciali/CND e loro catena di subfornitura |
D40. | IND005-T | Documentazione Ingegneria Industriale (Documentazione IE), Compilazione da parte del Fornitore. |
2 Eventuali requisiti cogenti potranno essere indicati nell’OdA.
2.2 Template/Form/Checklist
Rif. | Codice | Titolo |
T1. | Form 1, EN9102 | Part Number Accountability xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/xx0000xx0.xxx |
T2. | Form 2, EN9102 | Product Accountability (Raw Material, Specifications and Special Process(es), Functional Testing) |
T3. | Form 3, EN9102 | Characteristic Accountability (Verification and Compatibility Evaluation) |
T4. | CFM103-T-IT-D | Template per il Piano di Gestione della Configurazione dei fornitori |
T5. | PQA049-T-IT-D | Template per il Piano della Qualità dei fornitori |
T6. | RKM004-T-IT-D | Template per il Risk Management Plan dei fornitori |
T7. | --- | Modulo Xxxxxxxx Spa per Dichiarazione REACh (disponibile nel portale fornitori Xxxxxxxx X.x.x.) |
T8. | PRG651-T-IT-D | Modulo per Certificato ROHS. |
3 DEFINIZIONI E ACRONIMI
3.1 Definizioni
Definizione | Descrizione |
Aeronavigabilità | La capacità di un Aeromobile o di un altro sistema / equipaggiamento avionico di operare in volo e a terra senza rischi significativi per l`equipaggio, personale di terra, passeggeri (quando applicabile) o altre terze parti. |
Design Authority (D.A.) | Si intende la responsabilità tecnica del progetto Per le forniture che necessitano della fase di progettazione da parte del fornitore, la Design Authority è del fornitore. Egli è responsabile di chiarire e definire al meglio tutti gli elementi necessari alla definizione ed alla realizzazione delle attività a lui affidate. Xxxxxxxx-XXX è responsabile di comunicare i requisiti a fronte dei quali effettuare la Progettazione: deve quindi sempre fornire la Specifica Tecnica e la Specifica di Fornitura allegate all’OdA. |
FAI | Un processo di verifica fisica e funzionale completo, indipendente e documentato per attestare che i metodi di produzione adottati abbiano prodotto un item accettabile come specificato nei disegni, nell’ordine d’acquisto, nelle specifiche tecniche e/o negli altri documenti applicabili. |
Fit, Form and Function (3F o FFF) | Spesso chiamato 3F o FFF rappresentano la definizione delle caratteristiche di un componente. Se i requisiti di interfaccia, forma e funzione coincidono allora le parti sono intercambiabili. |
Fornitore | Impresa che si impegna a costruire beni e/o compiere lavorazioni e/o eseguire servizi che Xxxxxxxx SpA Business Unit Sistemi di Difesa richiede in forma scritta mediante ordini, contratti di acquisto o di appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche, qualitative, di fornitura allegate e agli obblighi contrattuali indicati. |
Ordine di Acquisto e Contratto quadro | Accordo scritto, stipulato tra Xxxxxxxx Spa Business Unit Sistemi di Difesa e il Fornitore allo scopo di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive. (obblighi di dare e/o obblighi di fare) |
Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC) | Il Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC) è il documento di sintesi che rappresenta la pianificazione sequenziale delle attività di fabbricazione e dei controlli da effettuare, precisandone le modalità esecutive, i criteri di accettabilità, le modalità di registrazione e le responsabilità associate. |
Prototipo | Prodotto, sistema, sottosistema, assieme, particolare il cui uso è destinato per: • Sperimentazione di scelte di progetto e • Verifica/Validazione del Progetto da parte di Ingegneria • Definizione dei documenti di Fabbricazione e Controllo e della Linea di Produzione in Concurrent Engineering da parte di Produzione Esempi: insieme di particolari meccanici, oppure un insieme di componenti elettrici/elettronici, un cablaggio, … ecc. |
Specifica Tecnica | Costituisce lo strumento con cui i requisiti tecnici essenziali vengono trasmessi al Fornitore per poter permettere l’ esecuzione della fornitura in autonomia, tale documento è costituito da disegni tecnici, descrizioni atte a definire in modo univoco la fornitura, i suoi requisiti le sue modalità di verifica e collaudo. |
Sperimentazione | Attività sperimentale di valutazione di scelte progettuali |
Definizione | Descrizione |
Statement of Work (SOW) o Specifica di Fornitura | Costituisce lo strumento con cui le attività da svolgere e le metodologie organizzative richieste vengono trasmessi al Fornitore per poter permettere di ottemperare agli obblighi applicabili alla fornitura. In particolare: − definisce le attività che devono essere svolte, le forniture contrattuali, le metodologie organizzative richieste per lo svolgimento delle attività, le Review e gli Audit, la pianificazione, i requisiti di qualità specifici per quell’ordine, e le norme a cui attenersi (fatto salvo il requisito minimo delle norme di legge da rispettare sempre), i requisiti della documentazione della fornitura, le richieste di particolari standard documentali e procedurali. − evita le ambiguità ed i conflitti di competenze. |
Stato prototipo | Stato sul sistema di gestione configurazione che permette l’acquisizione di prototipi ai soli scopi indicati nella definizione (v. Prototipo) |
Validazione | Conferma sostenuta da evidenze oggettive che i requisiti relativi ad una specifica utilizzazione o applicazione prevista sono stati soddisfatti |
Verifica | Conferma sostenuta da evidenze oggettive del soddisfacimento di requisiti specificati |
Altre definizioni sono fornite al par. B2 “Glossario FAI”.
3.2 Acronimi
Acronimo | Descrizione |
AASTP | Allied Ammunition Storage and Transport Publication |
ADN | Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Voies de Navigation Intérieures. (Accordo europeo relativo ai trasporti di merci pericolose per vie di navigazione interna) |
ADR | Accord Dangereuses Route (Accordo europeo relativo ai trasporti di merci pericolose su strada) |
AQAP | Allied Quality Assurance Publication |
COC | Certificato di Conformità |
COTS | Commercial Off The Shelf |
CLP | Classification Labelling and Packaging (regolamento EU n.1272/2008) |
CND | Controlli Non Distruttivi |
D.A. | Design Authority |
FAI | First Article Inspection |
FAIR | First Article Ispection Report |
GQA | Government Quality Assurance |
GQAR | Government Quality Assurance Representative |
HW | Hardware |
ICAO-TI | Technical Instructions for Safe Transport of Dangerous Goods by Air (istruzioni tecniche per il trasporto aereo sicuro di merci pericolose) |
Acronimo | Descrizione |
IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code (norme internazionali per il trasporto marittimo di merci pericolose) |
ISO | International Standardization Organization |
ITAR | International Traffic in Arms Regulations |
NATO | North Atlantic Treaty Organization |
OdA | Ordine di Acquisto |
PFC | Piano di Fabbricazione e Controllo |
PRR | Production Readiness Review |
REACH | Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals" (regolamento EU 1907/2006) |
RID | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Accordo europeo relativo ai trasporti di merci pericolose su ferrovia) |
ROHS | Restriction of Hazardous Substances EU Directive (direttiva 2011/65/UE) |
RQF | Requisito Qualità Forniture |
SAU | Safety and Arming Unit |
SDI | Sistemi di Difesa |
SDS | Scheda Di Sicurezza |
STANAG | Standardization Agreement |
SW | Software |
SVHC | Substance of Very High Concern |
4 REQUISITI GENERALI
Si applicano i seguenti requisiti definiti nel documento PQA004-L-IT-D:
• Valutazione e monitoraggio dei fornitori;
• Trasmissione dei requisiti di fornitura;
• Interfacce di Xxxxxxxx-SDI con il fornitore;
• Documentazione;
• Determinazione e riesame dei requisiti;
• Progettazione e Sviluppo (ove applicabile);
• Gestione delle subforniture;
• Identificazione e rintracciabilità;
• Gestione della Configurazione;
• Accettazione della fornitura;
• Controllo del prodotto non-conforme;
• Conservazione del prodotto;
• Gestione dei materiali di proprietà di Xxxxxxxx-XXX;
In caso di conflitto fra questo documento e PQA004-L-IT-D, i requisiti di questo documento prevalgono.
4.1 Prescrizioni per il trasporto di merce pericolosa (ADR, IMDG, ICAO, RID e ADN)
Il trasporto di materiali pericolosi dovrà essere condotto in accordo alle prescrizioni previste ad ordine ed a quelle previste dalla normativa applicabile:
• ADR Trasporto stradale;
• RID Trasporto ferroviario;
• ADN Trasporto per vie navigabili interne;
• IMDG Code Trasporto marittimo;
• ICAO Technical instruction Trasporto aereo.
Le forniture di materiali pericolosi dovranno essere consegnate in imballaggi rispondenti alle prescrizioni di ADR 6.1 “Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi” e in alternativa alle prescrizioni di IMDG 6.1 “Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi” e corredati della relativa certificazione rilasciata dall’Organismo Autorizzato che ha effettuato le prove. Alla fornitura dovrà essere allegata, in aggiunta alla consueta documentazione di spedizione, anche la seguente documentazione:
• Certificato di classificazione della merce con attribuzione, secondo le rubriche ONU, del N.ONU e del relativo Codice di Classificazione della materia o dell’oggetto rilasciato da un laboratorio, ente, istituto, o dal produttore stesso che abbia effettuato le prove previste dal Manuale delle Prove e dei Criteri, Sezione 14 (Test della Serie 4) e Sezione 16 (Test della Serie 6). L’esecuzione delle prove della Serie 6 non è necessaria qualora il produttore attribuisca alla materia o all’oggetto esplosivo la divisione di pericolo 1.1 per la quale sono necessarie le sole prove della Serie 4.
• Riconoscimento della materia o dell’oggetto esplosivo da parte del Ministero dell’Interno ai sensi degli Art. 53 del R.D. 773/31. Il riconoscimento non è necessario qualora alla materia esplosiva (solo) sia stato rilasciato da un Organismo Notificato il “Certificato CE del tipo”, ai sensi della Direttiva 93/15/CEE.
• Certificato di omologazione dell’imballaggio in accordo a ADR Parte 6 rilasciato da un Ente autorizzato dall’Autorità Competente all’effettuazione delle prove previste.
• Certificato di Riconoscimento / Classificazione al Trasporto, rilasciato dalle Autorità / Istituti Militari riconosciuti nell’ambito della NATO, in accordo allo STANAG 4123 e ai documenti AASTP-3 (se disponibili);
• Scheda di Sicurezza del prodotto (SDS).
5 MUNIZIONAMENTO E PARTI PIRICHE - PRODOTTI COMPLESSI/CRITICI (RQF = E1)
Il paragrafo si applica alle forniture di munizionamento e parti piriche (prodotti complessi/critici) realizzati a fronte di documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI.
Nell’ambito suddetto sono definiti complessi/critici i seguenti prodotti3:
a. Sbozzato proietto;
x. Xxxxxxxx vuoto;
x. Xxxxxxxx carico;
d. Testa in Guerra carica;
e. Bossolo;
f. Cannello;
g. Polvere di lancio;
h. Spoletta o Dispositivo di innesco (SQUIB);
i. SAU
j. Codette luminose (Tracciatori);
k. Elettronica e sezione di guida (delle munizioni);
l. Carica Flash;
m. Sabot;
n. Carica esplosiva;
o. Cartuccia completa;
p. Contenitori e casse di trasporto.
5.1 Organizzazione del Sistema Qualità
Il fornitore deve attuare e mantenere per tutta la durata della fornitura un Sistema Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015.
Il Sistema Qualità del fornitore deve recepire, ove applicabile, i requisiti supplementari della norma UNI EN 9100:2018 e quelli specifici delle pubblicazioni AQAP-2110 (con particolare riferimento agli aspetti di gestione della configurazione), AQAP-2310 (per prodotti aeronautici), AQAP-2210 e UNI EN 9115 (in caso di fornitura di software, da integrare per esempio nei sistemi di autoguida o pilotaggio in volo delle “smart ammunition” di progettazione Xxxxxxxx-SDI).
5.2 Pianificazione e controllo della fabbricazione
Il fornitore deve pianificare e mettere in atto un sistema di controllo idoneo a dare evidenza delle attività eseguite per controllare la realizzazione della fornitura.
Prima di iniziare le attività, il fornitore deve inviare a Xxxxxxxx-SDI: il Piano della Qualità, il programma temporale delle attività (GANTT), il Piano di Gestione dei Rischi, il Piano di Gestione della Configurazione, il prospetto di lottizzazione delle parti costituenti la fornitura.
Il processo di produzione deve essere definito in un Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC) che riporti la sequenza delle varie fasi di realizzazione del prodotto identificando gli approvvigionamenti, i collaudi di ingresso, le lavorazioni interne ed esterne, i punti di controlli da effettuare con o senza la presenza di Xxxxxxxx-SDI, e che preveda la registrazione dei controlli applicati.
Il PFC deve essere integrato con i Cicli di Lavoro e con le Istruzioni/Procedure di Lavorazione, Montaggio, e Controllo che descrivano le modalità esecutive della fabbricazione ed i criteri di accettabilità del prodotto.
Il fornitore deve sottoporre il PFC all’approvazione di Xxxxxxxx-SDI se la Business Unit detiene la Proprietà Industriale del prodotto.
3 Elenco non esaustivo
È responsabilità del fornitore assicurare la disponibilità di apparecchiature, mezzi e personale idoneo per la fabbricazione dei prodotti richiesti, così come per il mantenimento dei tempi indicati nei documenti contrattuali.
Al termine della fabbricazione, il fornitore deve raccogliere in un apposito Dossier di Fine Fabbricazione le registrazioni necessarie per dare evidenza della corretta applicazione del processo produttivo.
Nel caso di fornitura di munizione completa, la documentazione di fabbricazione deve garantire la rintracciabilità dei componenti costituenti la munizione, e deve essere in completa aderenza ai requisiti di fabbricazione riportati nella documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI (disegni, specifiche di processo speciale, specifiche tecniche munizioni, …ecc.).
Nel caso di fornitura di munizione completa, in occasione della prima applicazione del PFC, il personale di Xxxxxxxx-SDI effettuerà un Audit del processo di fabbricazione del fornitore.
Xxxxxxxx–SDI si riserva il diritto di effettuare controlli presso il fornitore durante la produzione della fornitura.
Tutte le registrazioni dei collaudi/controlli in ricezione, intermedi e finali devono essere archiviate e mantenute dal fornitore per almeno 10 anni dal termine della fornitura, se non altrimenti specificato nell'ordine. Questa documentazione deve permettere la rintracciabilità di tutti i dati inerenti i controlli effettuati sul prodotto, inclusi quelli dei subfornitori e quelli relativi al collaudo finale.
Nota: tutte le istruzioni/procedure di collaudo applicabili devono essere quelle previste dalla documentazione tecnica Xxxxxxxx SDI (specifiche tecniche munizione, disegni e distinte tecniche, specifiche di processo speciale, …).
5.3 Validazione dei processi di produzione (FAI)
In caso di processo produttivo messo in atto per la prima volta, se richiesto a ordine, il fornitore deve effettuare una verifica di tale processo sul primo articolo prodotto o sul primo lotto di produzione (First Article Inspection).
La verifica comporta una ispezione da parte di Xxxxxxxx-XXX, secondo le metodologie meglio descritte in Appendice A.
Il FAI deve essere ripetuto nel caso che sia intervenuta una sospensione del processo produttivo superiore a 2 anni rispetto all’ultima produzione effettuata per il tipo di articolo oggetto dell’ordine.
Le registrazioni relative al FAI devono essere effettuate in conformità a quanto riportato in Appendice A del presente documento.
5.4 Processi Speciali
Qualora l’attività di fabbricazione preveda l’utilizzo di processi speciali, si applicano i requisiti definiti nel documento PQA008-L.
5.5 Collaudi
Collaudi interni del fornitore
Nel corso della fornitura Xxxxxxxx-SDI, a seguito di richiesta, potrà presenziare ai collaudi interni intermedi/finali dei componenti e/o dell'oggetto contrattuale, ed in tal caso avrà facoltà di scegliere i componenti/munizioni costituenti la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo.
Presentazione al collaudo di accettazione
Il Fornitore deve notificare a Xxxxxxxx-SDI la convocazione ai collaudi di accettazione con almeno 10 gg. lavorativi di anticipo sulla data prevista.
La convocazione deve essere corredata dal Certificato di Conformità (facsimile per approvazione compilato in ogni sua parte) e da tutta la documentazione prevista, in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D e della presente procedura PQA009-L-IT-D.
Collaudi di accettazione
Xxxxxxxx-XXX parteciperà, eventualmente insieme al suo cliente, ai collaudi di accettazione.
I collaudi saranno condotti sulla base di documenti prodotti da Xxxxxxxx-SDI (istruzioni, procedure o schede di collaudo), e sarà facoltà di Xxxxxxxx-SDI scegliere i componenti/munizioni costituenti la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo.
Nell’ambito del collaudo sarà eseguito un Audit sulla conformità del prodotto rispetto ai requisiti previsti dalla documentazione di collaudo interno del Fornitore e di eventuali Subfornitori.
Le prove per i collaudi finali al tiro saranno sempre presidiate da personale Xxxxxxxx-SDI.
Registrazioni e Non Conformità
I risultati dei collaudi devono essere registrati e mantenuti dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D.
In caso di esito negativo di un collaudo, le Non Conformità devono essere registrate e gestite dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D, e il prodotto deve essere ripresentato a Xxxxxxxx-SDI a seguito di un’analisi documentata delle stesse Non Conformità e dell’introduzione di azioni correttive adeguate.
5.6 Identificazione dei prodotti
I prodotti devono essere identificati conformemente a quanto previsto dalla documentazione tecnica fornita da Xxxxxxxx-SDI.
La conformità della identificazione ai requisiti applicabili deve essere verificata dalla funzione Qualità del Fornitore che deve registrare tale attività unitamente a tutte quelle di collaudo.
5.7 Movimentazione
I prodotti devono essere movimentati nel rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa di legge applicabile, al fine di salvaguardare sia il prodotto che il personale interessato, a partire dall'ingresso in stabilimento e attraverso tutte le fasi di fabbricazione/controllo, fino alla consegna.
5.8 Imballaggio e sua identificazione (marcatura casse)
L'imballaggio dei prodotti deve essere effettuato in conformità ai requisiti riportati sull’OdA o sulla documentazione tecnica allegata, alle prescrizioni del Para. 4.1, e comunque nel rispetto dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda la conformità della cassa che per quanto riguarda la sua identificazione.
La conformità dell'imballaggio e la sua identificazione devono essere oggetto di verifica da parte della funzione Qualità del Fornitore che deve registrare tale attività unitamente a tutte quelle di collaudo.
Il Fornitore deve documentare sul Piano della Qualità o altra documentazione applicabile, e sottoporre ad approvazione di Xxxxxxxx-SDI, i criteri di identificazione e marcatura delle casse.
5.9 Documentazione e certificazione della fornitura
Alla consegna, la fornitura deve essere accompagnata dal Certificato di Conformità rilasciato dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D.
In funzione del loro Codice RQF indicato nell’ordine di acquisto, i prodotti devono essere realizzati e consegnati corredati di documentazione in accordo alla Tabella 2 riportata al paragrafo 10.
Ulteriori richieste di documenti e/o requisiti aggiuntivi possono essere espressi da Xxxxxxxx-SDI nell’ordine stesso o in altri documenti richiamati nell’ordine.
5.10 Spedizione al sito di Xxxxxxxx-SDI o al suo cliente finale
Il materiale non può essere spedito prima che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell'imballaggio, della identificazione degli imballi, e della documentazione di accompagnamento. Tale conformità dovrà essere verificata da parte della funzione Qualità del Fornitore che dovrà registrarla unitamente a tutte le altre attività di collaudo.
La spedizione potrà essere fatta da parte del Fornitore, coerentemente ai requisiti dell'ordine, solo dopo aver ricevuto formale autorizzazione da parte di Xxxxxxxx-XXX. Nel caso in cui il fornitore spedisca direttamente al cliente di Xxxxxxxx-XXX, lo farà solo a fronte del Certificato di Conformità predisposto da Xxxxxxxx-SDI e di tutte le informazioni contrattuali inerenti la spedizione.
Sarà cura del Fornitore far applicare ai vettori tutte le prescrizioni previste per il munizionamento in riferimento ai requisiti di legge, al Para. 4.1, o riportate sulla documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI.
6 MUNIZIONAMENTO E PARTI PIRICHE - PRODOTTI IMPORTANTI (RQF = E2)
Il paragrafo si applica alle forniture di Munizionamento e Parti Piriche (prodotti importanti) realizzati a fronte di documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI.
Nell'ambito suddetto sono definiti prodotti importanti tutti quelli che non rientrano nell'elenco dei prodotti complessi/critici (RQF=E1) ma possiedono le seguenti caratteristiche:
• Il prodotto ha caratteristiche prestazionali importanti, correlabili, anche indirettamente 4 , all’operatività di missione o alla onerosa sostituibilità in termini di tempo e di costo;
• La fabbricazione è ritenuta complessa e può impiegare processi speciali ma non prevede criticità di lavorazione. È comunque necessario specificare la sequenza di fasi del processo con i relativi punti di controllo;
• Il livello di rischio insito nella realizzazione del prodotto risulta limitato ma si ritiene necessaria una pianificazione temporale delle attività;
• Il processo di fabbricazione e controllo è maturo e consolidato
Per tali prodotti, oltre ai requisiti generali richiamati al par. 4, si applicano i requisiti specifici definiti nei seguenti sottoparagrafi.
6.1 Organizzazione del Sistema Qualità
Il fornitore deve attuare e mantenere per tutta la durata della fornitura un Sistema Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015.
Il Sistema Qualità del fornitore deve recepire, ove applicabile, i requisiti supplementari della norma UNI EN 9100:2018 e quelli specifici delle pubblicazioni AQAP-2110 (con particolare riferimento agli aspetti di gestione della configurazione), AQAP-2310 (per prodotti aeronautici), e AQAP-2210 e UNI EN 9115 (in caso di fornitura di software, da integrare per esempio nei sistemi di autoguida o pilotaggio in volo delle “smart ammunition” di progettazione Xxxxxxxx-SDI).
6.2 Pianificazione e controllo della fabbricazione
Il fornitore deve pianificare e mettere in atto un sistema di controllo idoneo a dare evidenza delle attività eseguite per controllare la realizzazione della fornitura.
Prima di iniziare le attività, il fornitore deve inviare a Xxxxxxxx-SDI il Piano della Qualità (se richiesto a ordine), e deve comunque predisporre un programma temporale delle attività (GANTT) da rendere disponibile per visione a seguito di richiesta.
Il processo di produzione deve essere definito in un Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC) che riporti la sequenza delle varie fasi di realizzazione del prodotto identificando gli approvvigionamenti, i collaudi di ingresso, le lavorazioni interne ed esterne, i punti di controlli da effettuare con o senza la presenza di Xxxxxxxx-SDI, e che preveda la registrazione dei controlli applicati.
Il PFC deve essere integrato con le necessarie Procedure di Lavorazione, di Montaggio, e di Controllo che descrivano le modalità esecutive della fabbricazione ed i criteri di accettabilità del prodotto.
Il fornitore deve sottoporre il PFC all’approvazione di Xxxxxxxx-SDI se la Business Unit detiene la Proprietà Industriale del prodotto.
Il fornitore, inoltre, deve rendere disponibile l'elenco dei collaudatori autorizzati secondo le rispettive competenze, ed eseguire i collaudi previsti secondo le procedure fornite da Xxxxxxxx-SDI o elaborate dallo stesso fornitore (secondo la documentazione tecnica indicata nell'ordine).
4 Ad esempio per gli aspetti installativi
A seguito di richiesta, il fornitore deve fornire evidenza degli esiti dei controlli e dei collaudi eseguiti durante la fabbricazione.
Le registrazioni dei collaudi/controlli in ricezione, e in fabbricazione (intermedi e finali) devono essere archiviate e mantenute per almeno 10 anni dal termine della fornitura se non altrimenti specificato nell'ordine Xxxxxxxx-SDI.
6.3 Validazione dei processi di produzione (FAI)
In caso di processo produttivo messo in atto per la prima volta, se richiesto a ordine, il fornitore deve effettuare una verifica di tale processo sul primo articolo prodotto o sul primo lotto di produzione (First Article Inspection).
La verifica comporta una ispezione da parte di Xxxxxxxx-XXX, secondo le metodologie meglio descritte in Appendice A
Il FAI deve essere ripetuto nel caso che sia intervenuta una sospensione del processo produttivo superiore a 2 anni rispetto all’ultima produzione effettuata per il tipo di articolo oggetto dell’ordine.
Le registrazioni devono essere effettuate in conformità a quanto riportato in Appendice A.
6.4 Processi Speciali
Qualora l’attività di fabbricazione preveda l’utilizzo di processi speciali, si applicano i requisiti definiti nel documento PQA008-L-IT-D.
6.5 Collaudi
Collaudi interni del fornitore
Nel corso della fornitura Xxxxxxxx-SDI, a seguito di richiesta, potrà presenziare ai collaudi interni intermedi/finali dei componenti e/o dell'oggetto contrattuale, ed in tal caso avrà facoltà di scegliere i componenti/munizioni costituenti la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo.
Presentazione al collaudo di accettazione
Il Fornitore deve notificare a Xxxxxxxx-SDI la convocazione ai collaudi di accettazione con almeno 10 gg. lavorativi di anticipo sulla data prevista.
La convocazione deve essere corredata dal Certificato di Conformità (facsimile per approvazione compilato in ogni sua parte) e da tutta la documentazione prevista, in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D e della presente procedura PQA009-L-IT-D.
Collaudi di accettazione
Xxxxxxxx-XXX parteciperà, eventualmente insieme al suo cliente, ai collaudi di accettazione.
I collaudi saranno condotti sulla base di documenti prodotti da Xxxxxxxx-SDI (istruzioni, procedure o schede di collaudo), e sarà facoltà di Xxxxxxxx-SDI scegliere i componenti/munizioni costituenti la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo.
Nell’ambito del collaudo sarà eseguito un Audit sulla conformità del prodotto rispetto ai requisiti previsti dalla documentazione di collaudo interno generata dal Fornitore e da eventuali Subfornitori.
Le prove per i collaudi finali al tiro saranno sempre presidiate da personale Xxxxxxxx-SDI.
Registrazioni e Non Conformità
I risultati dei collaudi devono essere registrati e mantenuti dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D.
In caso di esito negativo di un collaudo, le Non Conformità devono essere registrate e gestite dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D, e il prodotto deve essere ripresentato a Xxxxxxxx-SDI a seguito di un’analisi documentata delle stesse Non Conformità e dell’introduzione di Azioni Correttive adeguate.
6.6 Identificazione dei prodotti
I prodotti devono essere identificati conformemente a quanto previsto dalla documentazione tecnica fornita da Xxxxxxxx-SDI. La conformità della identificazione deve essere oggetto di verifica da parte della Qualità del Fornitore che deve registrare tale attività unitamente a tutte quelle di collaudo.
6.7 Movimentazione
I prodotti devono essere movimentati nel rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa di legge applicabile, al fine di salvaguardare sia il prodotto che il personale interessato, a partire dall'ingresso in stabilimento e attraverso tutte le fasi di fabbricazione/controllo, fino alla consegna.
6.8 Imballaggio e sua identificazione (marcatura casse)
L'imballaggio dei prodotti deve essere effettuato in conformità ai requisiti riportati sull’OdA e sulla documentazione tecnica allegata, alle prescrizioni del Para. 4.1, e ai requisiti di legge, sia per quanto riguarda la conformità della cassa che la sua identificazione.
La conformità dell'imballaggio e la sua identificazione devono essere oggetto di verifica da parte della funzione Qualità del Fornitore che deve registrare tale attività unitamente a tutte quelle di collaudo.
Il Fornitore deve documentare sul Piano della Qualità o altra documentazione applicabile, e sottoporre ad approvazione di Xxxxxxxx-SDI, i criteri di identificazione e marcatura delle casse.
6.9 Documentazione e certificazione della fornitura
Alla consegna, la fornitura deve essere accompagnata dal Certificato di Conformità rilasciato dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D.
In funzione del loro Codice RQF indicato nell’ordine di acquisto, i prodotti devono essere realizzati e consegnati corredati di documentazione in accordo alla Tabella 2 riportata al paragrafo 10.
Ulteriori richieste di documenti e/o requisiti aggiuntivi possono essere espressi da Xxxxxxxx-SDI nell’ordine stesso o in altri documenti richiamati nell’ordine.
6.10 Spedizione al sito di Xxxxxxxx-SDI o al suo cliente finale
Il materiale non può essere spedito prima che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell'imballaggio, della identificazione degli imballi, e della documentazione di accompagnamento. Tale conformità dovrà essere verificata da parte della funzione Qualità del Fornitore che dovrà registrarla unitamente a tutte le altre attività di collaudo.
La spedizione potrà essere fatta da parte del Fornitore, coerentemente ai requisiti dell'ordine, solo dopo aver ricevuto formale autorizzazione da parte di Xxxxxxxx-XXX. Nel caso in cui il fornitore spedisca direttamente al cliente di Xxxxxxxx-XXX, lo farà solo a fronte del Certificato di Conformità predisposto da Xxxxxxxx-SDI e di tutte le informazioni contrattuali inerenti la spedizione.
Il Fornitore deve far applicare ai vettori tutte le prescrizioni previste per il munizionamento in riferimento ai requisiti di legge, al Para. 4.1 o riportate sulla documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI.
7 MUNIZIONAMENTO STANDARD A CATALOGO (RQF = E3)
Si individuano due tipologie di munizionamento standard a catalogo:
a. Munizionamento destinato a Clienti Xxxxxxxx-SDI a completamento di proprie forniture;
b. Munizionamento destinato a prove Xxxxxxxx-SDI.
Per tali prodotti, oltre ai requisiti generali richiamati al par. 4, si applicano i requisiti specifici definiti nei seguenti sottoparagrafi.
7.1 Organizzazione del Sistema Qualità
Si applica il requisito definito in PQA004-L-IT-D (“Requisiti generali per il sistema qualità del fornitore”).
7.2 Munizionamento destinato a Clienti Xxxxxxxx-SDI
In questo caso Xxxxxxxx-SDI assicura con la propria sorveglianza la qualità dei prodotti di fornitura. Rimangono validi i requisiti riportati per il munizionamento e/o parti di esso prodotte a fronte di documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI, con l’eccezione che tutte le attività sono svolte sotto la responsabilità primaria del Fornitore con sorveglianza sul processo di fabbricazione/controllo da parte della stessa Xxxxxxxx-XXX.
A seguito di richiesta, il Fornitore deve essere in grado di dimostrare, sotto la propria responsabilità, la validazione del Prodotto di Fornitura.
7.2.1 Controllo della fabbricazione
Si applicano i requisiti definiti al par. 5.2 del presente documento.
Collaudi interni del fornitore
Nel corso della fornitura, a seguito di richiesta, Xxxxxxxx-XXX potrà presenziare ai collaudi interni intermedi/finali dei componenti e/o dell'oggetto contrattuale, ed in tal caso avrà facoltà di scegliere i componenti/munizioni costituenti la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo.
Collaudi di accettazione
Xxxxxxxx-XXX parteciperà, eventualmente insieme al suo cliente, ai collaudi finali al tiro del proietto completo.
Se non diversamente previsto a ordine, i collaudi saranno condotti sulla base di procedure del fornitore approvate da Xxxxxxxx-SDI, ed è facoltà di Xxxxxxxx-SDI scegliere la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo.
Nell’ambito del collaudo sarà eseguito un Audit sulla conformità del prodotto rispetto ai requisiti previsti dalla documentazione di collaudo interno generata dal Fornitore e da eventuali Subfornitori.
Registrazioni e Non Conformità
I risultati dei collaudi devono essere registrati e mantenuti dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D.
In caso di esito negativo di un collaudo, le Non Conformità devono essere registrate e gestite dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D, e il prodotto deve essere ripresentato a Xxxxxxxx-SDI a seguito di un’analisi documentata delle stesse Non Conformità e dell’introduzione di azioni correttive adeguate.
7.2.3 Presentazione al collaudo di accettazione
Il Fornitore deve notificare a Xxxxxxxx-SDI la convocazione ai collaudi di accettazione con almeno 10 gg. lavorativi di anticipo sulla data prevista.
La convocazione deve essere corredata dal Certificato di Conformità (facsimile per approvazione compilato in ogni sua parte) e da tutta la documentazione prevista, in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D e della presente procedura PQA009-L-IT-D.
I prodotti devono essere movimentati nel rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa di legge applicabile al fine di salvaguardare sia il prodotto che il personale interessato a partire dall'ingresso in stabilimento del materiale ed attraverso tutte le fasi di fabbricazione/controllo, fino alla consegna.
7.2.5 Imballaggio e sua identificazione (Marcatura Casse)
L'imballaggio dei prodotti deve essere effettuato conformemente ai requisiti riportati sulla documentazione tecnica, alle prescrizioni del Para. 4.1, e comunque nel rispetto dei requisiti di legge applicabili.
La conformità dell'imballaggio e la sua identificazione dovrà essere oggetto di verifica da parte della funzione Qualità del Fornitore che dovrà registrare tale attività unitamente a tutte quelle di collaudo.
7.2.6 Documentazione e Certificazione della Fornitura
In funzione del loro Codice RQF indicato nell’ordine di acquisto, i prodotti devono essere realizzati e consegnati corredati di documentazione in accordo alla Tabella 2 riportata al paragrafo 10.
Ulteriori richieste di documenti e/o requisiti aggiuntivi possono essere espressi da Xxxxxxxx-SDI nell’ordine stesso o in altri documenti richiamati nell’ordine.
7.2.7 Spedizione al Cliente finale
Il materiale deve essere spedito dopo che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell'imballaggio, dell’identificazione degli imballi e della documentazione di accompagnamento. Tale conformità dovrà essere verificata da parte della funzione Qualità del Fornitore che dovrà registrarla unitamente a tutte le altre attività di collaudo.
La spedizione potrà essere fatta da parte del Fornitore, coerentemente ai requisiti dell'ordine, solo dopo aver ricevuto formale autorizzazione da parte di Xxxxxxxx-XXX. Nel caso in cui il fornitore spedisca direttamente al cliente di Xxxxxxxx-XXX, lo farà solo a fronte del Certificato di Conformità predisposto da Xxxxxxxx-SDI e di tutte le informazioni contrattuali inerenti la spedizione.
Sarà cura del Fornitore far applicare ai vettori tutte le normative previste per il munizionamento in riferimento ai requisiti di legge, al Para. 4.1 di questo documento o riportate sulla documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI.
7.3 Munizionamento Destinato a Prove Xxxxxxxx-SDI
In questo caso il Fornitore assicura sotto la propria responsabilità la conformità della fornitura. Xxxxxxxx- SDI si riserva di approvare la procedura di collaudo finale e di partecipare ai collaudi finali.
A seguito di richiesta, il Fornitore deve essere in grado di dimostrare, sotto la propria responsabilità, la validazione del Prodotto di Fornitura.
Collaudi di accettazione
Xxxxxxxx-SDI parteciperà ai collaudi finali al tiro del proietto completo.
Se non diversamente previsto a ordine, i collaudi saranno effettuati a fronte di procedure del fornitore approvate da Xxxxxxxx-SDI con la definizione del piano di campionamento.
Nell’ambito del collaudo è facoltà di Xxxxxxxx-SDI scegliere la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo; inoltre, se richiesto a ordine, sarà eseguito un Audit sulla conformità del prodotto rispetto ai requisiti previsti dalla documentazione di collaudo interno generata dal Fornitore e da eventuali Subfornitori.
Registrazioni e Non Conformità
I risultati dei collaudi devono essere registrati e mantenuti dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D.
In caso di esito negativo di un collaudo, le Non Conformità devono essere registrate e gestite dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D, e il prodotto deve essere ripresentato a Xxxxxxxx-SDI a seguito di un’analisi documentata delle stesse Non Conformità e dell’introduzione di azioni correttive adeguate.
7.3.2 Presentazione al Collaudo di Accettazione
Il Fornitore deve inviare, con almeno 10 gg. lavorativi di anticipo dalla data prevista, un invito a Xxxxxxxx-SDI per presenziare al collaudo dell'oggetto contrattuale.
La convocazione deve essere corredata dal Certificato di Conformità (facsimile per approvazione compilato in ogni sua parte) e da tutta la documentazione prevista, in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D e della presente procedura PQA009-L-IT-D.
I prodotti devono essere movimentati nel rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa di legge applicabile al fine di salvaguardare sia il prodotto che il personale interessato, a partire dall'ingresso in stabilimento del materiale ed attraverso tutte le fasi di fabbricazione/controllo, fino alla consegna.
7.3.4 Imballaggio e sua identificazione (Marcatura Casse)
L'imballaggio dei prodotti deve essere effettuato conformemente ai requisiti riportati sulla documentazione tecnica, alle prescrizioni del Para. 4.1 e comunque nel rispetto dei requisiti di legge
La conformità dell'imballaggio e la sua identificazione deve essere oggetto di verifica da parte della Qualità del Fornitore che dovrà registrare tale attività unitamente a tutte quelle di collaudo.
7.3.5 Spedizione al sito indicato da Xxxxxxxx-SDI
Il materiale deve essere spedito dopo che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell'imballaggio, della identificazione degli imballi e della documentazione di accompagnamento. Tale conformità dovrà essere verificata da parte della funzione Qualità del Fornitore che dovrà registrarla unitamente a tutte le altre attività di collaudo.
La spedizione dovrà essere fatta da parte del Fornitore, coerentemente ai requisiti dell'ordine, dopo aver ricevuto formale autorizzazione da parte di Xxxxxxxx-SDI.
Sarà cura del Fornitore far applicare ai vettori tutte le prescrizioni previste per il munizionamento in riferimento ai requisiti di legge, al Para. 4.1 di questo documento o riportate sulla propria documentazione tecnica.
7.3.6 Documentazione e Certificazione della di Fornitura
In funzione del loro Codice RQF indicato nell’ordine di acquisto, i prodotti devono essere realizzati e consegnati corredati di documentazione in accordo alla Tabella 2 riportata al paragrafo 10 di questo documento.
Ulteriori richieste di documenti e/o requisiti aggiuntivi possono essere espressi da Xxxxxxxx-SDI nell’ordine stesso o in altri documenti richiamati nell’ordine.
8 ARMI O PARTI D’ARMA A CATALOGO (RQF = E4)
Per armi si intendono prodotti militari quali armi di vari calibri e sistemi d’arma elencati in cataloghi e specifiche tecniche del costruttore, di tipo installabile su affusti navali e torrette per veicoli terrestri oppure portatili come completamento della dotazione di veicoli blindati.
Il Fornitore assicura sotto la propria responsabilità, la conformità della fornitura.
Per tali prodotti, oltre ai requisiti generali richiamati al par. 4, si applicano i requisiti specifici definiti nei seguenti sottoparagrafi.
8.1 Organizzazione del Sistema Qualità
Si applica il requisito definito in PQA004-L-IT-D (“Requisiti generali per il sistema qualità del fornitore”).
8.2 Validazione del prodotto
A seguito di richiesta, il Fornitore deve essere in grado di dimostrare, sotto la propria responsabilità, la validazione del prodotto di fornitura.
8.3 Collaudi di Accettazione
Presentazione al collaudo di accettazione
Il Fornitore dovrà inviare, con almeno 10 gg. lavorativi di anticipo dalla data prevista, un invito a Xxxxxxxx-SDI per presenziare al collaudo dell'oggetto contrattuale.
La convocazione deve essere corredata dal Certificato di Conformità (facsimile per approvazione compilato in ogni sua parte) e da tutta la documentazione prevista, in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D e della presente procedura PQA009-L-IT-D.
Collaudi di accettazione
I collaudi saranno effettuati a fronte di procedure approvate da Xxxxxxxx-SDI. Sarà facoltà di Xxxxxxxx-XXX decidere la partecipazione o meno al collaudo.
Registrazioni e Non Conformità
I risultati dei collaudi devono essere registrati e mantenuti dal fornitore in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D.
Nel caso di esito negativo di un collaudo, le Non Conformità dovranno essere registrate e gestite in accordo alle indicazioni di PQA004-L-IT-D, e il prodotto dovrà essere ripresentato a Xxxxxxxx-SDI a seguito di analisi documentate delle stesse Non Conformità e dell’introduzione di Xxxxxx Xxxxxxxxxx condivise con Xxxxxxxx-XXX.
8.4 Movimentazione
I prodotti devono essere movimentati nel rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa di legge applicabile al fine di salvaguardare sia il prodotto che il personale interessato, a partire dall'ingresso in stabilimento del materiale ed attraverso tutte le fasi di fabbricazione/controllo, fino alla consegna.
8.5 Imballaggio e sua Identificazione (Marcatura Casse)
L'imballaggio dei prodotti deve essere effettuato conformemente ai requisiti riportati sulla documentazione tecnica, alle prescrizioni del Para. 4.1 e comunque nel rispetto dei requisiti di legge.
La conformità dell'imballaggio e la sua identificazione deve essere oggetto di verifica da parte della funzione Qualità del Fornitore che dovrà registrare tale attività unitamente a tutte quelle di collaudo.
8.6 Spedizione al sito indicato da Xxxxxxxx-SDI
Il materiale deve essere spedito dopo che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell'imballaggio, della identificazione degli imballi e della documentazione di accompagnamento. Tale conformità dovrà essere verificata da parte della funzione Qualità del Fornitore che dovrà registrarla unitamente a tutte le altre attività di collaudo.
La spedizione dovrà essere fatta da parte del Fornitore, nel rispetto dei requisiti di legge nazionali/internazionali applicabili, coerentemente ai requisiti dell'ordine, dopo aver ricevuto formale autorizzazione da parte di Xxxxxxxx-XXX.
Sarà cura del Fornitore far applicare ai vettori tutte le prescrizioni previste per il trasporto in riferimento ai requisiti di legge nazionali/internazionali applicabili, al Para. 4.1 di questo documento o altri requisiti applicabili, e a quanto riportato sulla propria documentazione tecnica.
8.7 Documentazione e Certificazione della Fornitura
In funzione del loro Codice RQF indicato nell’ordine di acquisto, i prodotti devono essere realizzati e consegnati corredati di documentazione in accordo alla Tabella 2 riportata al paragrafo 10.
Ulteriori richieste di documenti e/o requisiti aggiuntivi possono essere espressi da Xxxxxxxx-SDI nell’ordine stesso o in altri documenti richiamati nell’ordine.
9 MUNIZIONAMENTO E PARTI PIRICHE - PRODOTTI SEMPLICI (RQF = E5)
Il paragrafo si applica alle forniture di munizionamento e parti piriche (prodotti semplici) realizzati a fronte di documentazione tecnica Xxxxxxxx-SDI.
Nell'ambito suddetto vengono definiti prodotti semplici tutti quelli che non rientrano nelle classi dei prodotti complessi/critici (RQF = E1) o importanti (RQF = E2) (es.: Distanziali o parti in cartone; parti sciolte metalliche).
Per tali prodotti, oltre ai requisiti generali richiamati al par. 4, si applicano i requisiti specifici definiti nei seguenti sottoparagrafi.
9.1 Organizzazione del Sistema Qualità
Il fornitore deve attuare e mantenere per tutta la durata della fornitura un Sistema Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015.
9.2 Produzione e collaudo
Le attività necessarie per ottemperare ai requisiti dell'ordine Xxxxxxxx-SDI devono essere pianificate in un ciclo di fabbricazione/controllo che preveda la registrazione dei controlli applicati.
Il fornitore, inoltre, deve rendere disponibile l'elenco dei collaudatori autorizzati secondo le rispettive competenze, ed eseguire i collaudi previsti secondo le procedure fornite da Xxxxxxxx-SDI o elaborate dallo stesso fornitore (secondo la documentazione tecnica indicata nell'ordine).
A seguito di richiesta, il fornitore deve fornire evidenza degli esiti dei controlli e dei collaudi eseguiti durante la fabbricazione.
Le registrazioni dei collaudi/controlli in ricezione, intermedi e finali dovranno essere archiviate e mantenute per almeno 10 anni dal termine della fornitura se non altrimenti specificato nell'ordine Xxxxxxxx-SDI.
9.3 Documentazione e Certificazione della fornitura
In funzione del loro Codice RQF indicato nell’ordine di acquisto, i prodotti devono essere realizzati e consegnati corredati di documentazione in accordo alla Tabella 2 riportata al paragrafo 10.
Ulteriori richieste di documenti e/o requisiti aggiuntivi possono essere espressi da Xxxxxxxx-SDI nell’ordine stesso o in altri documenti richiamati nell’ordine.
Se la certificazione indicata per i vari casi non sarà allegata alla distinta di spedizione, la fornitura potrà non essere accettata e sarà restituita con relative spese a carico del Fornitore.
9.4 Spedizione
Il materiale potrà essere spedito solo dopo che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell'imballaggio, della identificazione degli imballi e della documentazione di accompagnamento. Tale conformità dovrà essere verificata da parte del Fornitore che dovrà registrarla unitamente a tutte le altre attività di collaudo.
Sarà cura del Fornitore far applicare ai vettori tutte le prescrizioni previste per il munizionamento in riferimento ai requisiti di legge, al Para. 4.1 di questo documento, e a quanto riportato sulla propria documentazione tecnica.
10 DOCUMENTAZIONE
10.1 Documentazione di fornitura
Ulteriori richieste di documenti e/o requisiti specifici possono essere espressi da Xxxxxxxx-SDI nell’ordine stesso o in altri documenti richiamati nell’ordine.
Tabella 2 – Documentazione richiesta al fornitore
Documenti | Codice RQF | Richiesta Approvazione Xxxxxxxx-SDI | Data di invio a Xxxxxxxx-SDI | ||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||
Piano della Qualità (PQ) | X | (3) | X | X | --- | Sì | Entro 1 mese dall’ordine |
GANTT / Pianificazione | X | (2) | X | X | (2) | Sì | Entro 1 mese dall’ordine |
Piano di Gestione dei Rischi (PGR) | X | (7) | X | X | --- | Sì | Entro 1 mese dall’ordine |
Piano di Gestione della Configurazione (PGC) | (7) | (7) | (7) | (7) | --- | Sì | Entro 1 mese dall’ordine |
Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC) | X | X | --- | --- | --- | Sì | Entro 1 mese dall’ordine |
--- | --- | (2) | (2) | --- | --- | ||
Cicli di Lavorazione | (2) | (2) | (2) | (2) | --- | --- | --- |
Istruzioni/Procedure di Lavorazione, Montaggio e Controllo Fabbricazione | (2) | (2) | (2) | (2) | --- | --- | --- |
FAIR (Documentazione FAI – vedi Appendice A) | (3) | (3) | --- | (3) | --- | v. Appendice A | v. Appendice A |
--- | --- | (3) | --- | --- | (10) | (10) | |
Procedura di Controllo Processi Speciali (PPS)5 | (1) | (1) | (1) | (1) | --- | Sì | Entro 1 mese dall’ordine |
Certificati relativi ai Processi Speciali (CPS) | (1) | (1) | (1) | (1) | --- | --- | Alla consegna |
Report/Scheda di Collaudo interno di fine fabbricazione (Controlli Visivi, Dimensionali, Funzionali) | X | X | X | X | (3) | --- | Alla consegna |
Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | --- | --- |
Configuration Register (CR) | X | X | X | X | --- | --- | Alla consegna |
Manuale d’Istruzione per l’uso (MI) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | --- | Alla consegna |
5 Solo per visione presso il fornitore se questi detiene la Proprietà Industriale del prodotto.
Documenti | Codice RQF | Richiesta Approvazione Xxxxxxxx-SDI | Data di invio a Xxxxxxxx-SDI | ||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||
Acceptance Test Procedure (ATP) – Procedura di collaudo accettazione | (9) | (9) | X | X | --- | Sì | 1 mese prima del collaudo |
Acceptance Test Report (ATR) – Raccolta dati del collaudo accettazione | X | X | X | X | --- | Sì | Alla consegna |
Certificato di Conformità (COC) | X | X | X | X | X | --- | (11) |
Copia dei Certificati di Conformità (COC) degli eventuali componenti lottizzati | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | --- | Alla consegna |
Specifiche Tecniche comprendenti specifiche di interfaccia, disegni di installazione e configurazione di riferimento | --- | --- | (4) | (4) | --- | --- | Entro 1 mese dall’ordine |
Disegni e/o Specifiche di imballo e marcatura | --- | --- | (4) | X | --- | --- | Alla consegna |
Certificati di validazione della progettazione e dello sviluppo | --- | --- | --- | (4) | --- | --- | Entro 1 mese dall’ordine |
Documentazione per il supporto logistico comprendente manuale d’uso e manutenzione e catalogo nomenclature | --- | --- | (4) | (4) | (4) | --- | Alla consegna |
Copia dei moduli di Registrazione dei collaudi richiesti | X | X | X | X | --- | --- | Alla consegna |
Moduli di Registrazione Collaudi d’officina componenti lottizzati e/o serializzati (compresi quelli dei sub-fornitori) | (8) | (8) | (2) | (2) | --- | --- | Alla consegna |
Moduli registrazione collaudo al tiro componenti lottizzati e/o serializzati (es.: polvere di lancio, cannelli, bossolo, polvere di scoppio, proietto scarico, proietto carico, munizione completa) | (8) | --- | (2) | --- | --- | --- | Alla consegna |
Moduli registrazione collaudo d'officina delle spolette/SAU | (8) | --- | (2) | --- | --- | --- | Alla consegna |
Moduli registrazione collaudo al tiro delle spolette/SAU | (8) | --- | (2) | --- | --- | --- | Alla consegna |
Moduli registrazione collaudo d'officina cartuccia completa | (8) | --- | (2) | --- | --- | --- | Alla consegna |
Moduli registrazione collaudo al tiro cartuccia completa | (8) | --- | (2) | --- | --- | --- | Alla consegna |
Dichiarazione di Conformità CE (DCCE) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | --- | Alla consegna |
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | --- | Alla consegna | |
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | --- | Alla consegna | |
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | --- | Alla consegna | |
Altri Certificati in accordo alle caratteristiche e ai requisiti specifici della fornitura | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | --- | Alla consegna |
Documentazione in accordo alle Prescrizioni per il trasporto di Merce Pericolosa6 (vedi par. 4.1) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | --- | All’accettazione dell’ordine |
(1) Se presenti Processi Speciali; (2) Da visionare a richiesta; (3) Solo se richiesto a ordine; (4) Se applicabili; (5) Per tutti i tipi di Attrezzature; (6) Per ogni Attrezzatura o altro prodotto soggetti a requisiti di sicurezza secondo una o più direttive comunitarie relative alla Marcatura CE; (7) Se non diversamente richiesto a ordine può essere incluso nel Piano della Qualità; (8) Da fornire su richiesta, se applicabili; (9) Documenti prodotti da Xxxxxxxx-SDI (10) Da inviare solo per visione alla convocazione del collaudo accettazione; (11) In copia alla convocazione del collaudo accettazione, in originale alla consegna della fornitura.
6 Per articoli o sostanze che possono mettere a rischio salute, sicurezza, proprietà o ambiente, che sono elencate nella lista delle merci pericolose delle normative di cui al Para 4.1 o classificate tali secondo i criteri delle stesse.
10.2 Documentazione prevista dalla normativa vigente
Al momento della consegna, oltre alla documentazione che descrive le caratteristiche del prodotto fornito, deve essere consegnato ogni altro documento e/o certificazione previsto dalle normative vigenti.
In particolare si applicano i seguenti requisiti:
A) Schede Tecniche dei Materiali
Quando l’articolo che viene fornito contiene materiali non metallici e/o sostanze chimiche devono essere fornite le SCHEDE TECNICHE che riportano le caratteristiche specifiche di tali materiali.
L’elenco delle sostanze delle quali deve essere consegnata la scheda comprende almeno:
a. Prodotti utilizzati per la verniciatura (vernici, solventi, diluenti, catalizzatori, stucchi,… ecc.);
b. Prodotti utilizzati/utilizzabili per la pulizia (saponi, acidi/alcali, detergenti,… ecc.);
c. Adesivi e sigillanti (adesivi, mastici, sigillanti, promotori d’adesione,… ecc.);
d. Lubrificanti (olii, grassi, pulitori);
e. Materiali per saldatura (elettrodi, fili per saldatura, paste dissodanti, paste sigillanti, paste isolanti, antiaderenti, ecc.)
f. Materiali compositi;
g. Resine di vario tipo;
h. Materiali isolanti termici, acustici, resistenti al fuoco, autoestinguenti, ecc. presenti nel prodotto;
i. Lamiere speciali;
j. Gas tecnici;
k. Prodotti di mesticheria (graniglia metallica o non metallica per sabbiatura, liquidi refrigeranti, liquidi penetranti, gasolio);
l. Prodotti per impianti di depurazione (acidi, basi,… ecc.);
m. Prodotti refrigeranti;
n. Prodotti estinguenti (schiume, polveri, ecc.)
Le schede devono essere inviate a Xxxxxxxx-SDI unitamente ad ogni fornitura.
B) Dichiarazione REACh
Ai sensi del regolamento REACh (norma EU 1907/2006), per ogni articolo di fornitura deve essere prodotta una dichiarazione REACh ex Art. 33 in cui si evidenzi la presenza o l’assenza di sostanze SVHC (estremamente preoccupanti) in quantità che eccede lo 0,1% peso/peso. Il fornitore deve darne comunicazione a Xxxxxxxx-SDI utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal Portale fornitori Xxxxxxxx Spa (link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx- portal).
Il modulo deve essere inviato a Xxxxxxxx-SDI unitamente ad ogni fornitura e via email all’indirizzo xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx_xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Nell’oggetto della e-mail deve essere indicato il numero d’ordine della fornitura.
C) Schede dei Dati di Sicurezza (SDS)
In ottemperanza dei regolamenti REACh e CLP, la Scheda dei Dati Di Sicurezza (SDS) in lingua italiana deve essere fornita per ogni prodotto chimico, sostanza e/o miscela oggetto di fornitura.
Queste schede devono accompagnare ogni fornitura, ed inoltre devono essere inviate via e-mail all’indirizzo xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxxx_xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Nell’oggetto della e-mail deve essere indicato l’ordine di acquisto relativo alla fornitura.
I contenuti delle schede SDS devono rispettare i requisiti di legge applicabili.
D) Certificato RoHS
Per forniture di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in ottemperanza del regolamento RoHS 2011/65/EU, il fornitore è tenuto a redigere una certificazione secondo quanto indicato nell’apposito modulo PRG651-T-IT-D (la versione compilabile è disponibile sul Portale Fornitori di Xxxxxxxx X.x.x. (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx).
Il modulo deve accompagnare ogni fornitura ed inoltre essere inviato via e-mail a xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx_xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Nell’oggetto della e-mail deve essere indicato l’ordine di acquisto relativo alla fornitura
11 DIRITTO DI ACCESSO E SUPPORTO AL CLIENTE E AL GQAR
Si applica il requisito definito in PQA004-L-IT-D.
Nel caso di ordini soggetti ad Assicurazione Qualità Governativa il requisito include il diritto del GQAR a partecipare ai collaudi di accettazione delle forniture.
Appendice A - FIRST ARTICLE INSPECTION (FAI)
A.1. INTRODUZIONE
A.1.1. Scopo
Lo scopo del First Article Inspection (FAI) è:
1. Validare i processi produttivi del Fornitore, accertandosi su un campione rappresentativo del primo lotto di produzione che i processi di fabbricazione utilizzati siano in grado di realizzare prodotti conformi ai requisiti e alla documentazione tecnica applicabile.
2. Verificare che i processi produttivi siano applicati in modo sistematico e che, di conseguenza, siano stabili e ripetibili.
Questa appendice ha lo scopo di definire:
✓ I requisiti che il fornitore deve rispettare per il controllo del primo pezzo (di seguito First Article Inspection) sui prodotti forniti a Xxxxxxxx-SDI,
✓ La documentazione necessaria al fine di dare evidenza dei controlli effettuati del ciclo sul prodotto e sul ciclo produttivo, e le attrezzature utilizzate.
A.1.2 Applicabilità
La presente appendice si applica a tutte le forniture di Munizionamento, Parti Piriche e Armi in cui sia prevista l’esecuzione del FAI, espressamene indicata ad ordine di acquisto.
A.2 GLOSSARIO
Definizione | Descrizione | |
Attribute | E’ il risultato del controllo di una caratteristica o proprietà che viene valutato solo se conforme o non conforme al requisito senza ma non è quantificato numericamente (esempio passa-non passa oppure conforme –non conforme). | |
Balloon drawing | È un disegno in cui ogni caratteristica o requisito è chiaramente marcata con un numero identificativo univoco. Il numero può essere all’interno di un cerchio o di un riquadro per una facile identificazione visiva | |
Caratteristica Chiave | Attributo o caratteristica la cui variazione eserciti una significativa influenza su forma, installabilità e funzionalità, prestazioni, vita operativa o producibilità e che richieda azioni specifiche per tenerne sotto controllo la variazione. | |
Design Characteristic | Le “Design Characteristics” sono tutte le caratteristiche dimensionali, visive, funzionali (meccaniche, elettriche, embedded software, ecc.) e di proprietà o prestazioni dei materiali costituenti l’oggetto, così come specificato nella documentazione di progetto Le “Design Characteristics” includono variabili di processo quali (ad esempio: temperature e tempo per il trattamento termico), criteri di accettabilità (ad esempio: classe d’ispezione coi liquidi penetranti, standard di accettabilità) procedure di controllo e sequenze di saldatura. | |
Drawing Requirements | Sono i requisiti indicati nel disegno, la distinta base (se non richiamata nel disegno), le specifiche o i documenti d’acquisto col quale l’articolo è realizzato. Inoltre comprendono tutte le note, le specifiche e i disegni di livello inferiore. | |
Evaluation | Misura, ispezione, o prova per determinare la conformità ad una caratteristica ai requisiti del disegno. | |
FAI | Un processo di verifica fisica e funzionale completo, indipendente e documentato per attestare che i metodi di produzione adottati abbiano prodotto un item accettabile come specificato nei disegni, nell’ordine d’acquisto, nelle specifiche tecniche e/o negli altri documenti applicabili. | |
FAI Plan | Vedi “Pianificazione del FAI” | |
FAIR (FAI Report) | Il FAIR è un insieme di documenti e registrazioni, emessi o redatti per ogni singola parte e/o assieme costituenti l’oggetto del FAI, ed organizzati secondo uno specifico standard stabilito nella norma UNI EN/AS AS 9102. | |
Fit, Form and Function (3F o FFF) | Spesso chiamato 3F o FFF rappresentano la definizione delle caratteristiche di un componente. Se i requisiti di interfaccia, forma e funzione coincidono, allora le parti sono intercambiabili. | |
Inaccessible Characteristic | Una caratteristica che può essere valutata soltanto nel momento in cui è stata generata altrimenti si dovrebbe sacrificare la parte. Ad esempio quote inaccessibili (inaccessibile dimensions) quali dimensioni interne di fusioni o di giunti saldati Oppure caratteristiche non dimensionali inaccessibili (inaccessibile non- dimensional characteristics) quali proprietà chimico fisiche | |
Pianificazione del FAI | Insieme delle attività che devono essere eseguite prima dell’inizio della produzione e che vengono inserite in un documento denominato FAI Plan | |
Primo Lotto di Produzione (First Production Run) | Il primo gruppo di una o più parti che sono il risultato di un processo produttivo definito che deve essere utilizzato per la futura produzione della medesima parte. Parti prototipiche o realizzate usando metodi differenti rispetto a quelli previsti dal processo produttivo non devono essere considerati come parte del First Production Run. |
A.3 REQUISITI
Il fornitore deve svolgere il FAI in accordo alle indicazioni della norma UNI EN 9102 e del presente documento. Al termine dell’attività FAI, il fornitore deve inviare a Xxxxxxxx-SDI, unitamente alla convocazione al collaudo FAI, il FAI Report e relativi allegati per approvazione.
La modulistica da utilizzare è quella riportata nella norma UNI EN 9102 (vedi par. A.4.6 e A.5)
Di seguito sono specificati i requisiti per lo svolgimento e la documentazione del FAI da parte del fornitore. In caso di conflitto fra la norma UNI EN 9102 e il presente documento, quest’ultimo ha la precedenza.
Requisito n°1
L’esito del FAI è vincolante per la continuazione della produzione di serie e deve essere eseguito su un articolo rappresentativo del primo lotto di produzione. Il Fornitore non deve procedere alla consegna prima dell’approvazione del FAI da parte Xxxxxxxx-SDI.
I requisiti del FAI devono essere estesi a tutti i sub-fornitori.
Requisito n°2
Il Fornitore deve inviare a Xxxxxxxx-SDI il FAI Plan entro un mese dalla ricezione dell’ordine. Il documento deve contenere le attività eseguite dai sub fornitori.
I FAI eseguiti da parte dei sub-fornitori fanno parte integrante del FAI del materiale oggetto dell’OdA. Le relative evidenze devono essere spedite a Xxxxxxxx-SDI insieme al materiale fornito.
Requisito n°3
I FAI eseguiti sui singoli particolari (FAI form 1 /campo 13 = Detail) costituenti il prodotto oggetto dell’OdA sono parte integrante del FAI dell’assieme (FAI form 1/ campo 13= Assembly).
Requisito n°4
Il Fornitore deve comunicare a Xxxxxxxx-SDI l’inizio di attività pianificate almeno 15 giorni lavorativi prima dello svolgimento delle attività stesse.
Xxxxxxxx-SDI si riserva il diritto a partecipare a qualunque fase indicata nel Piano del FAI.
Inoltre il fornitore deve avvisare tramite comunicazione scritta Xxxxxxxx-SDI sulla volontà di applicare modifiche al Piano del FAI almeno 10 giorni lavorativi prima della loro effettiva applicazione.
Requisito n°5
Il Fornitore deve eseguire il FAI sul primo lotto di produzione: eventuali eccezioni devono essere autorizzate in forma scritta da Xxxxxxxx-SDI
Requisito n°6
Il Fornitore deve ripetere il FAI totale o parziale nel caso in cui:
1 Vengano apportate modifiche al progetto che impattano sull’intercambiabilità (3F);
2 Vengano apportate modifiche sul processo produttivo, sui metodi di controllo, sul sito produttivo, sui materiali d’origine e sulle attrezzature che possano influenzare l’intercambiabilità (3F);
3 Vengano apportate modifiche ai programmi di controllo numerico o altri linguaggi di programmazione che possano influenzare l’intercambiabilità (3F);
4 Si manifestino eventi naturali o generati da fattori umani che possano avere effetti sul processo produttivo;
5 Xxxxx trascorsi più di due anni (o come diversamente specificato da Xxxxxxxx-SDI) dall’ultimo lotto prodotto.
Requisito n°7
Il requisito FAI può essere soddisfatto da un FAI parziale (FAI form 1 /campo 14= Partial FAI), invece di totale (FAI form 1 /campo 14= Full FAI), riferito alle sole differenze tra la configurazione attuale ed una configurazione precedentemente approvata.
Il requisito FAI può essere soddisfatto da un FAI precedentemente approvato, eseguito su identiche caratteristiche di un prodotto simile realizzato con le medesime attrezzature, lo stesso ciclo produttivo, gli stessi materiali e nello stesso sito.
Requisito n°8
Il FAI non si applica:
1 A materiali COTS;
2 A “deliverable” software;
3 A materiali grezzi metallici e non metallici commerciali;
4 A prototipi;
5 A materiali riparati.
Requisito n°9
Il FAI non è completo (FAI form 1 /campo 19=Not Complete) sino a che non siano chiuse tutte le eventuali non conformità riscontrate sul prodotto e sino a che non siano state introdotte tutte le azioni correttive necessarie ad eliminarne le cause. In tal caso un FAI parziale (FAI form 1/campo 14 = Partial FAI) deve essere ripetuto solo sulle caratteristiche non conformi.
Requisito n°10
Il fornitore deve documentare i risultati del FAI. (vedi dettagli ai par. A.4.6 e A.5)
Requisito n°11
Il Fornitore deve conservare adeguatamente la documentazione del FAI per almeno 15 anni se non diversamente indicato nell’OdA e dovrà fornire a Xxxxxxxx-SDI copia del FAI, qualora richiesto, senza costo aggiuntivi se non previsto nell’OdA.
Requisito n°12
Qualora il FAIR risultasse incompleto, parzialmente errato o non superato, Xxxxxxxx-SDI si riserva il diritto di far ripetere parzialmente o completamente il FAI al Fornitore senza costi aggiuntivi.
Requisito n° 13
L’oggetto sottoposto a FAI deve essere identificato tramite marcatura secondo disegno. Se il disegno non prevede la marcatura, si deve utilizzare un cartellino da associare all’item o riportare l’identificazione sul suo imballaggio.
A.4 ELEMENTI CARATTERISTICI DEL FAI
A.4.1 Piano di azioni per l’esecuzione del FAI
Il Fornitore deve eseguire il FAI sotto la propria responsabilità, su uno o più elementi (se concordato con Xxxxxxxx-SDI) rappresentativi del primo lotto di produzione.
Il piano di azione FAI è l’insieme delle attività da svolgere prima di avviare il processo produttivo di una fornitura soggetta a FAI. Il piano deve prevedere di:
1. Verificare che la configurazione applicabile richiamata a OdA sia coerente con quanto ricevuto; Identificare tutte le caratteristiche da controllare, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica applicabile. Queste caratteristiche devono dovranno essere tracciate durante il processo di svolgimento del FAI e dovranno essere identificate nei disegni (es. Balloon Drawing), nelle specifiche e in tutta la documentazione tecnica applicabile e devono essere trascritte nel form 3 del FAIR.
2. Identificare le caratteristiche chiave per garantire che queste siano adeguatamente verificate i durante il processo produttivo;
3. Definire i metodi di validazione dei programmi di misura 3D, con le relative evidenze da fornire a supporto della validazione del programma di misura;
4. Riesaminare i piani di fabbricazione, le istruzioni di lavoro e la documentazione tecnica applicabile per verificarne la chiarezza e il livello di dettaglio dei controlli, e la definizione dei metodi di campionamento;
5. Controllare che le qualifiche del personale addetto alle attività indicate nel processo produttivo siano adeguate alle operazioni e ai processi speciali e critici previsti;
6. Verificare che i sub fornitori che forniscono parti della fornitura siano in grado di fornire tutte le evidenze a supporto del FAI;
7. Verificare che i sub-fornitori di processi speciali, critici e CND siano nel documento QUA017-T-IT-D. Identificare le attrezzature da utilizzare a supporto del processo produttivo e verificare che le tarature siano ancora valide, secondo le procedure del suo Sistema di Gestione di Qualità, nel periodo di utilizzo delle stesse;
8. Verificare la presenza della procedura di collaudo funzionale ed inviarla a Xxxxxxxx–SDI in approvazione;
9. Verificare la presenza della procedura di imballaggio e spedizione, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione per la Qualità, ed inviarla a Xxxxxxxx–SDI in approvazione;
10. Verificare la presenza di eventuali non conformità registrate in passato (se presenti), apportando le opportune correzioni al processo di fabbricazione.
A.4.2 FAI PLAN
Il fornitore deve inviare il FAI Plan a Xxxxxxxx–SDI entro un mese dal ricevimento dell’OdA, la programmazione è essenzialmente una tabella o un GANTT che riporta:
1. La data di disponibilità presso i fornitore dei materiali approvvigionati necessari per lo svolgimento delle attività, identificando opportunamente tutti i componenti della fornitura;
2. Le date delle lavorazioni riportate nel PFC con particolare evidenza a quelle relative ai processi speciali e a tutte le ispezioni (con identificazione degli Holding Point e dei Witness Point). Ricordando che nel FAI Plan come nel PFC devono essere presenti le sequenze di controlli necessari per l’esecuzione delle opportune verifiche delle caratteristiche a disegno identificate tramite il metodo del “balloning”;
3. La data di consegna del PFC, dell’ATP e del FAIR;
4. Le date dei collaudi finali.
Periodicamente con cadenza mensile (da concordare con il fornitore), saranno effettuate verifiche congiunte con Xxxxxxxx-SDI ed il fornitore al fine di verificare l’effettivo espletamento delle attività pianificate. In presenza di scostamenti rilevanti tra pianificazione ed avanzamento, la cadenza delle riunioni di avanzamento dovrà essere incrementato.
A.4.3. Attività preliminari al FAI
L’approvazione da parte di Xxxxxxxx-SDI dei seguenti documenti è propedeutica all’esecuzione delle attività FAI:
1. FAI Plan;
2. Procedura di collaudo (ATP);
3. Documenti di controllo della produzione (ad esempio il PFC).
A.4.4. Svolgimento del FAI
1 Il FAI deve essere eseguito su uno o più elementi (se concordato con Xxxxxxxx-XXX) rappresentativi del primo lotto di produzione detto First Production Run;
2 Il FAI deve essere eseguito su tutti i componenti che costituiscono l’assieme;
3 Il FAI deve essere eseguito e deve essere documentato in accordo alla norma UNI EN 9102 e al presente documento;
4 Ogni FAI deve essere accompagnato da un FAIR, redatto secondo la modulistica prevista dalla norma UNI EN 9102 e in accordo alle indicazioni del presente documento;
5 Le evidenze relative a tutte le verifiche richiamate nel FAIR devono essere parte integrante del FAIR stesso;
6 Il FAI deve essere eseguito a valle della Product Readiness Review (PRR) ove richiesto ad ordine.
A.4.5. Stato del FAI
Lo stato del FAI (Completo / Non completo) deve essere registrato nell’apposito campo del FAI Form-1.
Lo stato del FAI è “non completo” quando sono ancora aperte non conformità relative alla parte e devono ancora essere introdotte eventuali azioni correttive. In tal caso il fornitore deve ripetere il FAI delle sole caratteristiche non conformi.
A.4.6. Compilazione dei moduli FAI (FAI Form)
Per documentare lo svolgimento del FAI, iI Fornitore deve compilare i Form 1/2/3 previsti dalla norma UNI EN 9102 (disponibile sul sito internet SAE), riempiendo tutti i campi come indicato dalla norma stessa, con l’inserimento del testo in lingua italiana o inglese; oppure può utilizzare altri formati che contengano i medesimi campi previsti nella norma suddetta con eventuale esclusione di quelli segnalati come opzionali (O).
La documentazione del FAI deve comprendere le registrazioni che consentano la verifica della piena rispondenza del prodotto ai requisiti.
Tutti i campi dei “Form” hanno le celle con codice colore e codice sul “font” di scrittura:
Xxxxxxxxx (R) | Sfondo “Giallo” e Bold Font |
Richiesto, a certe condizioni (CR) | Sfondo “Azzurro” e Bold Italic Font |
Opzionale (O) | Sfondo “Bianco” 2 Regular Font |
Form 1 - Part Number Accountability
E’ utilizzato per identificare la parte soggetta a FAI e i relativi sottoassiemi;
Form 2 - Product Accountability (Raw Material, Specifications and Special Process(s), Functional Testing)
E’ utilizzato per identificare i materiali e/o i processi speciali e/o i test funzionali che sono stati definiti come “requisiti di progetto”;
Form 3 - Characteristic Accountability, Verification and Compatibility (Evaluation) Deve essere utilizzato per registrare i risultati delle ispezioni eseguite;
A.5. FAI Form di UNI EN 9102
Di seguito sono presentati i fac-simile dei FAI Form previsti dallo standard UNI EN 9102, che contengono anche le indicazioni per la loro compilazione.
Xxxxxxxx Electronics
Requisiti di Qualità per le Forniture di Munizionamento, Parti Piriche e Armi