CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI
Affidamento del servizio di progettazione preliminare dell’intervento denominato “Collegamento rapido di trasporto pubblico Stazione-Centro-Cisanello a Pisa”
L’anno Duemiladodici il giorno del mese di in Pisa negli uffici amministrativi della PISAMO
s.p.a. presso la sede in xxx X. Xxxxxxxx 00 Xxxx:
TRA
La PISAMO s.p.a. con sede legale in Pisa xxx X. Xxxxxxxx, 00 Xxxx, codice fiscale e partita IVA n.00403110505 rappresentata dall’Amministratore Unico Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a San Miniato (PISA) il 7 maggio 1946, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante della PISAMO
E
La Società/Il Appaltatore……….. di seguito denominato Appaltatore , rappresentato da , nato a il / / , il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale della
Società con sede legale in , – CAP – , iscritta al Registro delle imprese di con numero di Repertorio Economico Amministrativo ed avente numero di codice fiscale n. e P.I n. .
PREMESSO CHE
Con delibera Giunta Comunale n. 60 del 16 marzo 2010 il Comune di Pisa ha approvato uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un collegamento rapido in sede protetta di trasporto pubblico urbano tra x.xx Xxxxxxxx E. e il polo ospedaliero di Cisanello. Questo collegamento, insieme alla direttrice Stazione Centrale-Aeroporto Galilei e alla direttrice Stazione Xxxxxxxx-X.Xxxxxx-x.xx Miracoli, costituirà la struttura portante radiale della rete del trasporto pubblico urbano.
La progettazione del tracciato in sede riservata per il trasporto pubblico sulla direttrice Centro- Cisanello è stata sviluppata non solo per migliorare le prestazioni di questa modalità di trasporto, ma è stata altresì colta come l’occasione per riqualificare alcuni importanti spazi urbani (x.xx Guerrazzi e x.xx Toniolo) ed estendere la rete ciclo-pedonale. Questa ulteriore opzione modale a basso impatto ambientale, in una città con le caratteristiche geomorfologiche e planimetriche come Pisa, può infatti certamente rappresentare un efficace soluzione almeno per alcuni rilevanti segmenti della domanda potenziale in ambito
prettamente urbano e concorrere quindi con la rete del trasporto pubblico a garantire una migliore sostenibilità ambientale del sistema della mobilità urbana.
Il percorso ha una lunghezza di circa 3.600 m. e una sezione tipo di 8 m., la frequenza prevista delle corse è di 5 min. nelle fasce orarie di punta della domanda e 10 min. nelle fasce orarie di minore utenza. Il tempo di percorrenza tra i due capolinea è di 9 min., le fermate intermedie distribuite lungo il percorso sono 10.
Il progetto prevede la realizzazione di importanti opere strutturali necessarie per disimpegnare il tracciato rispetto alla rete stradale interessata dal traffico veicolare privato e garantire al contempo un idoneo livello di interconnessione della rete stradale stessa.
La realizzazione del tracciato in sede protetta implica diverse importanti ristrutturazioni di alcuni nodi della rete stradale che complessivamente miglioreranno il livello di servizio offerto rispetto allo stato attuale.
Il costo complessivo stimato per la realizzazione dell’intero tracciato è di circa 27,6 mil€ tenuto conto che non è stata ancora scelta la tipologia del materiale rotabile (tram, bus, filobus, ecc.) più idoneo sotto il profilo costi/benefici per lo svolgimento del servizio.
Con il presente affidamento PISAMO ed il Comune di Pisa intendono procedere a realizzare un’infrastruttura di trasporto efficiente che, legata al potenziamento della connessione tra Aeroporto e Stazione ferroviaria di Pisa Centrale (People Mover), completerà il quadro infrastrutturale di trasporto in grado di soddisfare domanda potenziale di trasporto per almeno un prossimo ventennio.
Nell'elaborazione del progetto, dovranno essere osservate le norme, le leggi ed i regolamenti in vigore in materia di progettazione per le attività e le categorie delle opere previste, nonché le prescrizioni tecniche, funzionali ed operative che saranno concordate con il referente di PISAMO.
Dovrà essere assicurata, in particolare, la congruità reciproca tra quanto oggetto del presente incarico e quanto esistente ovvero quanto già progettato e/o in corso di realizzazione da PISAMO o dal Comune di Pisa entro il periodo di espletamento dell’incarico.
In particolare sono in fase di studio e/o di progettazione per il completamento della rete primaria del trasporto pubblico la ristrutturazione del collegamento ferroviario Stazione Centrale-Aeroporto Galilei (people mover-SAT) e del collegamento Stazione Centrale- X.Xxxxxx-x.xx Miracoli e si avviano verso una fase conclusiva anche il masterplan dell’Ospedale di Cisanello ed il progetto di riqualificazione del comparto della Stazione Ferroviaria di Pisa.
CONSIDERATO CHE
la PISAMO, con bando di gara pubblicato sul sito della PISAMO, sulla G.U. n. del e sul SITAT, ha bandito gara pubblica per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare per il “Collegamento rapido di trasporto pubblico Stazione-Centro-Cisanello a Pisa
a) nel bando di gara è stato richiesto alle Imprese di presentare l’offerta entro le ore 12.30 del giorno 10/02/2012;
b) l’APPALTATORE ha fatto pervenire in tempo utile e secondo le modalità previste dal “Disciplinare di gara” la propria offerta;
c) la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno / / giusto verbale redatto dalla commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione appaltante;
d) la Committente, con lettera del / / , ha comunicato all’APPALTATORE che era risultato migliore offerente;
e) l’APPALTATORE ha fatto pervenire la documentazione prevista dalla normativa vigente riguardo al possesso dei requisiti soggettivi, economici e tecnici, per la stipula del contratto;
f) la PISAMO, in data / / , aggiudicava in via definitiva l’affidamento delle prestazioni in oggetto all’APPALTATORE;
g) con nota del / / , PISAMO ha convocato l’APPALTATORE per il giorno / / per la sottoscrizione del presente contratto;
h) che l’Offerta tecnica, economica presentate in sede di Gara dall’APPALTATORE sono allegati al presente contratto costituendone parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
I signori comparenti, preso atto della narrativa che precede, la dichiarano e riconoscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Richiamo delle premesse e disposizioni applicabili
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività valgono le modalità, le norme generali e le specificazioni di cui agli articoli seguenti, nonché le disposizioni, prescrizioni tecniche previste dalle leggi vigenti, con particolare riferimento al D.P.R. 207/2010 nel testo vigente, nonché le disposizioni funzionali ed operative impartite dal Responsabile del Procedimento, nominato dal Committente.
Art. 2 – Oggetto dell’incarico L'appalto ha per oggetto:
a) l’esecuzione delle attività professionali di progettazione preliminare.
relativamente allo studio di fattibilità sul “Collegamento rapido di trasporto pubblico Stazione- Centro-Cisanello a Pisa”
Facendo inoltre riferimento a quanto già previsto dal Disciplinare di Gara nella quale si precisa che “…l’Amministrazione si riserva di aggiudicare la Gara anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non aggiudicare la Gara anche in caso di più offerte.
Il presente contratto si considera immediatamente efficace ed esecutivo dalla data della firma.
Si precisa che i compiti attribuiti al Responsabile del Procedimento saranno svolti da altro soggetto incaricato dal Committente.
L’incarico di Progettista per la progettazione preliminare delle opere viene nominalmente assunto nella persona dell’ ;
Prima dell'inizio delle attività oggetto del presente incarico, dovranno essere comunicati a PISAMO S.p.A. i nominativi del personale incaricato dell'assistenza alle varie figure professionali sopra elencate, precisandone le singole attribuzioni.
I Professionisti di cui sopra, al momento dell’assunzione dell’incarico, dovranno presentare a PISAMO apposita lettera di assunzione dell’incarico e delle relative responsabilità.
Ogni eventuale modifica della struttura dovrà essere preventivamente comunicata a PISAMO.
La PISAMO, in ogni caso, si riserva di nominare eventuali figure professionali, interne o esterne sulla base di separato incarico, con cui l’Appaltatore dovrà coordinarsi per le attività svolte.
L’Appaltatore espressamente esonera la PISAMO S.p.A. da qualunque responsabilità nei confronti del personale incaricato e da eventuali richieste di indennizzi da parte di questo ultimo.
Art. 3 – Prestazioni
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le attività oggetto del presente incarico dovranno comprendere le seguenti prestazioni:
4.1. PROGETTAZIONE PRELIMINARE
A partire dallo Studio di Fattibilità delle opere, che sarà messo a disposizione del Appaltatore, nella versione integrale unitamente al Documento Preliminare di Progettazione (di seguito DPP), al momento della stipula del presente atto, si dovrà procedere alla progettazione delle opere:
1. A titolo indicativo e non esaustivo, il progetto preliminare, redatto sulla base delle indicazioni dello Studio di Fattibilità e del DPP, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.
Esso comprende:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e) rilievo planimetrico dei luoghi di intervento
f) planimetria generale e elaborati grafici;
g) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
h) calcolo sommario della spesa;
i) quadro economico di progetto;
l) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
m) sono effettuate, sulle aree interessate dagli interventi strutturali (sottopassi e ponti) le indagini geologiche e geotecniche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici;
n) capitolato speciale e prestazionale
Relativamente allo sviluppo delle attività suddette si farà esplicito riferimento per quanto riguarda i servizi di progettazione al D.Lgs. 163/2006, in particolare all’Allegato XXI del D.Lgs. 163/2006, al DPR n. 207/2010, agli artt. da 17 a 43
L’intero iter di progettazione, ai sensi del Capo II del Codice dei Contratti e del relativo Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010) è sottoposto alla “Verifica del Progetto” da parte di Organismi di Ispezione all’uopo nominati dalla Stazione Appaltante.
Qualora nel corso delle attività di verifica di cui sopra da parte del RUP e/o Enti esterni competenti dovessero essere richieste modifiche di natura progettuale e/o documentale, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, tali modifiche si intendono compensate dal prezzo offerto, purché non sostanziali. Si intende per sostanziali quelle variazioni richieste dagli Enti esterni competenti che alterano significativamente il contenuto del contesto progettuale omogeneo ovvero che siano tali da comportare un incremento del corrispettivo relativo alla fase di progettazione, al netto del ribasso percentuale offerto in fase di gara, superiore al 10% di quanto contrattualmente stabilito.
Per quanto qui non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento a quanto già previsto nel “Disciplinare di Gara”, “Capitolato Tecnico” e ogni altro documento di gara che formano parte integrante e sostanziale dell’accordo, ed alle vigenti disposizioni di legge.
Con la sottoscrizione del presente, il contraente dichiara, inoltre:
-di essere edotta delle difficoltà che tale incarico comporta;
-che non intrattiene e non intratterrà, per la durata del presente incarico, altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidatole;
-di garantire la massima collaborazione con le figure professionali coinvolte e correlate allo svolgimento dell’incarico operandosi per una corretta e proficua prosecuzione delle attività e dei lavori.
Art. 8 - Assicurazione
L’Appaltatore ha presentato, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell’inizio dell’attività la dichiarazione, ai sensi dell’art. 269 c. 4 del d.p.r. n. 207/2010, di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale”, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
La polizza dovrà essere prestata per un massimale di € 2.500.000,00.
Per quanto ivi non espressamente citato, si applica quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 269 DPR 207/2010.
La mancata presentazione, da parte del Progettista Aggiudicatario, della documentazione di cui sopra, esonera la Azienda appaltante dal pagamento delle competenze ad esso spettanti.
Art. 4 – Tempistica per l’espletamento dell’incarico PROGETTAZIONE OPERE
Il tempo utile per la Progettazione Preliminare delle opere, completa in ogni sua parte e redatta ai sensi della vigente normativa, è pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.
La durata dei servizi di cui al presente articolo ha inizio all’atto della firma del contratto e termina con la validazione del progetto preliminare da parte di Organismi di Ispezione all’uopo nominati dalla Stazione Appaltante.
In tale durata sono inclusi i tempi, e le indispensabili attività di supporto a PISAMO che gli Enti cointeressati bisognano per le approvazione i competenza.
Art. 5– Inadempienze contrattuali. Rescissione del contratto
Qualora PISAMO accerti la inidoneità di una qualunque parte del progetto, oppure rilevasse inadempienze agli obblighi contrattuali stabiliti nell’incarico, richiede all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, riservandosi la facoltà di fissare un termine congruo. Qualora l’Appaltatore non provveda con prontezza ed entro i termini richiesti ad eliminare le deficienze progettuali rilevate, la PISAMO ha diritto di rivalersi per i danni conseguenti. Tale diritto compete alla PISAMO anche se l’Appaltatore è intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non è comunque risultato sufficiente a prevenire i danni. L’Appaltatore non ha alcun diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto e per gli interventi “in loco” di cui sopra. In caso di non corretto espletamento delle attività e/o di riscontro di mancanza di professionalità è obbligo dell’Appaltatore, dietro richiesta scritta e motivata dalla PISAMO, provvedere all’allontanamento e alla sostituzione del personale non gradito.
La PISAMO, ferma restando ogni azione risarcitoria, si riserva il diritto di risolvere il contratto tramite lettera raccomandata, nei seguenti casi:
a) Inadempimento o grave ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni oggetto del contratto;
b) frode nella esecuzione del servizio;
c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;
d) sospensione senza giustificato motivo da parte dell’Appaltatore delle attività affidate;
e) inosservanza di uno o più impegni assunti verso la PISAMO
f) ogni altra inadempienza, non espressamente contemplata nel presente contratto e/o capitolato prestazionale, o fatto, che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 c.c.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da una raccomandata A\R con la quale la PISAMO specifica il motivo, o i motivi, delle contestazioni che possono dar luogo alla risoluzione, concedendo altresì al contraente un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di venti, dal ricevimento della raccomandata medesima, per presentare le proprie osservazioni. La PISAMO, inoltre, può risolvere il contratto in tutti i casi di inesatto o mancato adempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali, nonché in tutti i casi previsti dalle disposizioni relative all’appalto in oggetto e qualora l’Appaltatore non assicuri la continuità e la qualità dei servizi. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore vengono riconosciuti a quest'ultima solo gli importi corrispondenti ai servizi svolti in modo completo e soddisfacente. L’Appaltatore deve in ogni caso risarcire la SAT di qualsiasi danno diretto e/o indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza dello stesso.
Art. 6 Penali
La mancata esecuzione del servizio di progettazione nei tempi e modi indicati all’art. 9 comporterà l’applicazione di penali con le seguenti modalità e nelle seguenti misure, suddivise fase per fase:- nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna del progetto preliminare, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, come definito nell’art. 8 del presente Contratto, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale dovuto; L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la PISAMO avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore ed intervenire direttamente o tramite altro Soggetto per l'ultimazione dei servizi, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto di quanto effettuato. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla PISAMOa causa dei ritardi. A giustificazione del ritardo nella prestazione dei servizi l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l’attività aeroportuale.
Art. 7- Compensi
Per le prestazioni previste dal presente incarico, si conviene la corresponsione dell’importo economico di cui al successivo art. 8.
Il ribasso percentuale/offerta indicato/a in sede d’offerta intende comprendere e compensare tutti gli oneri e spese comunque connessi all'espletamento dell'incarico ed anche, a titolo esemplificativo, quelli relativi:
-alle spese generali ed a quelle per viaggi, installazione di uffici, compilazione e scritturazione di documenti, ed a quanto a qualsiasi titolo dovuto al personale utilizzato per l'espletamento dell'incarico;
-alla redazione della documentazione tecnica che si rendesse necessaria a completamento e/o chiarimento del progetto dell'opera, inclusi gli oneri per le eventuali riprogettazioni connesse;
Art. 8 – Calcolo del corrispettivo
Il calcolo del corrispettivo, comprensivo delle spese accessorie, sarà effettuato con riferimento ai corrispettivi a percentuale dell’importo delle opere, unitariamente considerate, fissati dal decreto legislativo 04.04.2001, per le attività svolte in favore di amministrazioni pubbliche nell’ambito del D.Lgs. 163/2006, applicando il ribasso offerto in sede di gara all’onorario relativo alle attività effettivamente svolte.
All’importo così determinato verrà quindi sommato l’importo delle spese correlate, non si applica la riduzione per incarico parziale.
Il calcolo del corrispettivo, di seguito riportato, è stato determinato in relazione all’importo delle opere scaturito dallo Studio di Fattibilità:
L’importo a base di gara è fissato in € 190.000,00 al netto di CNPAIA, IVA e oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi tipo e genere, ma comprensivo delle spese correlate.
Art. 9 – Termini e modalità di pagamento
Per l’attività di Progettazione Preliminare è prevista la seguente scaletta di pagamento: il 40% alla consegna integrale del progetto;
il 60% ad approvazione avvenuta del progetto;
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle relative fatture previa comprova della regolarità dei versamenti contributivi sell’Appaltatore.
Per eventuali varianti in corso d’opera saranno riconosciuti i corrispettivi calcolati secondo i tariffari vigenti applicando ad essi il ribasso dichiarato in sede di gara; dette condizioni saranno applicate anche per eventuali incarichi appendice all’incarico principale che saranno affidati comunque entro i termini di legge.
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, L’APPALTATORE si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente Articolo, nonchè la pattuizione di cui all’ultimo capoverso del presente articolo.
L’APPALTATORE è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.
L’elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente: CIG n. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di PISAMO, ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il presente Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo1456 c.c.,:
(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i..;
(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola “Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..”
Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di PISAMO agli interessi di mora, penali previste nel Contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno. L’APPALTATORE, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo
3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente PISAMO e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 11 – Regime di segretezza, proprietà degli elaborati e riservatezza L’Appaltatore è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato da PISAMO
S.p.A. per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati in virtù del presente incarico.
Tutti gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Committente e nulla potrà essere divulgato all'esterno senza esplicito consenso scritto rilasciato da PISAMO S.p.A. L’APPALTATORE è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a PISAMO ed indipendentemente dall’uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l’attività di PISAMO.
In ragione del rapporto che lo lega a PISAMO ed indipendentemente dagli obblighi afferenti le Informazioni Riservate della Società, L’APPALTATORE si impegna a non prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione, dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta, società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti aventi ad oggetto attività di interesse di PISAMO, ancorché gli stessi non abbiano come contenuto, o non presuppongano l’uso di Informazioni Riservate della Società.
Art. 12 – Codice di Comportamento
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato da PISAMO e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni.
Prende altresì atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice di Comportamento e Decreto Legislativo 231/2001 comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente accordo in forza del quale PISAMO sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.
Art. 17 - Trattamento dati personali da parte di PISAMO Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, SAT procederà al trattamento dei dati personali.
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti gli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 ed 8 del D.Lgs. n.196/2003.
Titolare del trattamento è la Committente PISAMO S.p.A. con sede legale in xxx X. Xxxxxxxx 00 Xxxx; la società PISAMO S.p.A. ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata all’Appaltatore su richiesta.
Art 18 - Trattamento dati personali da parte dell’Appaltatore L’Appaltatore dichiara di aver ottemperato alle previsioni del D.Lgs. n.196/2003 (codice sulla Privacy ) sul trattamento dei dati personali. In particolare dichiara di:
- aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
- aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
- aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da PISAMO S.p.A. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di PISAMO S.p.A.
- aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell’Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a PISAMO S.p.A contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l’obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
- aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- di aver realizzato idonee informative agli interessati.
L’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 13 – Foro competente
Per qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o alla interpretazione del presente incarico sarà competente in via esclusiva il Foro di PISA.
PISA, lì
PISAMO L’Appaltatore
L’AMMINISTRATORE UNICO Il Rappresentante Legale XXXXXX XXXXXXXXXX