CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO AD USO TURISTICO (A SEGUITO DI MANDATO CON RAPPRESENZA)
CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO AD USO TURISTICO
(A SEGUITO DI MANDATO CON RAPPRESENZA)
Definizione: il contratto ad uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee come ad esempio quelle turistiche. Con questo tipo di contratto, un soggetto concede per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria il godimento di un immobile destinato ad abitazione a un altro soggetto dietro pagamento di un corrispettivo.
La durata del periodo va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 18 mesi.
Le agenzie immobiliari possono locare l’immobile tramite un mandato con rappresentanza in maniera che il firmatario del contratto sia l’agenzia immobile ma il beneficiario degli effetti giuridici sia il proprietario dell’immobile.
E’ necessario prestare la massima attenzione ai servizi offerti in maniera da non rientrare nella sfera della gestione alberghiera con conseguente identificazione del contratto nella sfera del subaffitto d’immobile o d’azienda. In particolare è possibile offrire i seguenti servizi:
servizio di pulizia al momento dell’inizio della locazione e al termine della stessa;
il servizio di cambio periodico di biancheria;
la messa a disposizione di uno o più posti spiaggia, con la relativa attrezzatura;
il servizio di trasporto dall’aeroporto o dalla stazione alla località di ubicazione dell’immobile;
l’organizzazione di tour enogastronomici o di altra tipologia.
Rinnovo: nei contratti di locazione ad uso transitorio non è necessario dare la disdetta perché la cessazione del contratto si verifica automaticamente al termine del periodo prestabilito. Se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è però necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore: in caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria.
Tassazione:
ordinaria: imposta di registro pari al 2% e una marca da bollo da 16,00 euro ogni 100 righe o 4 pagine. L’IRPEF è calcolato riducendo il canone di locazione del 5% (riduzione forfettaria per le manutenzioni);
cedolare secca: tassazione secca pari al 21%. Non si deve versare l’imposta di registro e applicare le marche da bollo sul contratto.
P.S.: si fa presente che in caso di contratti di locazione con durata inferiore a 30 giorni non è necessario versare l’imposta di registro e apporre le marche da bollo.
Risoluzione: si parla di risoluzione quando il contratto è interrotto prima della scadenza naturale. E’ necessario versare entro 30 giorni dell’interruzione tramite modello F24 67,00 euro di imposta di registro e consegnare in agenzia delle entrate il modello RLI.
In caso di locazione inferiore a 30 giorni non è necessario effettuare il pagamento dei 67,00 euro tramite F24.
CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO AD USO TURISTICO
(A SEGUITO DI MANDATO CON RAPPRESENZA)
Il locatore
Sig. ………………….. nato il …………… a ………….. (……..), residente in via ……………………. n. ………, ……………. (……) c.f. ………………… identificato mediante ……………………….. n. …………, in qualità di legale rappresentante della società …………………., con sede in ……………… (….), via …………….. n. ………, C.F. e P.I. ……………….. che opera in nome e per conto del mandatario (nonché proprietario degli immobili) Sig. ………….. nato il …………… a ………….. (……..), residente in via ……………………. n. ………, ……………. (……) c.f. …………………, secondo la scrittura priva sottoscritta il giorno ………….. che si allega in copia,
concede in locazione
al conduttore
Sig. ………………….. nato il …………… a ………….. (……..), residente in via ……………………. n. ………, ……………. (……) c.f. ………………… identificato mediante …………… n. ………… ;
che accetta per se e i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta al ……… piano, in …………… (…….) via …………… n. ………. , …………….. vani, ammobiliata.
Estremi catastali identificativi delle unità immobiliari:
Foglio ……., Mapp. ………, Sub. ………….., Tipologia …… , Rendita catastale ………………
Certificazione energetica:
………………………………………
La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni.
Art. 1. Durata. Il contratto è stipulato per la durata di …………….., dal ………………… alle ore ……………. al ……………… alle ore ………………., cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Art. 2. Esigenza del locatore. Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 431/1998, di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: finalità turistiche.
Art. 3. Canone. Il canone di locazione è convenuto in euro …………… (………………… /00), importo che il conduttore si obbliga a corrispondere con le seguenti modalità:
….. % a titolo di acconto prima della consegna delle chiavi;
…..% al termine della locazione alla riconsegna delle chiavi.
Art. 4. Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore, che con la firma del contratto ne rilascia quietanza, una somma di euro …………., non imputabile in conto canoni e non produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Art. 5. Oneri accessori. Le spese, in quanto esistenti, sono interamene a carico del conduttore fatta eccezione per il servizio di pulizia ad inizio e fine locazione e le utenze che saranno completamente a carico del locatore.
Art. 6. Cedolare secca. La parte locatrice dichiara di esercitare l’opzione per il sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerata dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo.
Art. 7. Pagamento, risoluzione e prelazione. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini di legge e al domicilio del locatore, così come la sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione dell’uso dei locali, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del conduttore, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del locatore, a norma dell’art. 1456 cod. civ. In ogni caso il ritardato pagamento del canone o delle quote per gli oneri accessori comporterà, per il conduttore, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all’interesse legale aumentato di due punti, con decorrenza al giorno successivo a quello pattuito per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora.
La vendita dell’unità immobiliare locata, in relazione della quale non viene concessa la prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Art. 8. Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Art. 9. Modifiche e danni. Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art. 10. Penale. In caso di ritardata riconsegna dell’immobile alla scadenza contrattualmente pattuita, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale di € ………, aggiornabile in base all’indice ISTAT costo vita, per ogni giorno di ritardo, oltre al canone di locazione.
Letto approvato e sottoscritto
……………..….., lì ………………….
Il locatore …………………..………...
Il conduttore ………………………….
A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del presente contratto.
Il locatore ……………………………..
Il conduttore …………………………..
CLAUSOLE AGGIUNTIVE
(in caso di non applicazione della cedolare secca e di durata superiore a 30 giorni)
Art.
6. Spese di bollo e di registrazione. Le
spese del presente contratto e delle sue eventuali proroghe, nonché
la tassa di bollo, sono a carico del conduttore. L’imposta di
registro è a carico per metà di ciascuna delle parti contraenti.
L’IVA, in quanto applicabile, è per intero a carico del
conduttore.