COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) SANTARELLI
Nella seduta del 24/03/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, che nel ricorso si qualifica quale non consumatore, si duole di una segnalazione in Centrali Rischi comparsa nel dicembre 2014 in relazione ad una garanzia rilasciata nel luglio 2002 a favore di una certa società. In particolare questi i fatti posti a base dell’iniziativa.
A seguito di un’interrogazione della Centrale Rischi della Banca d’Italia effettuata nel dicembre 2014, il ricorrente apprendeva di essere stato segnalato per una garanzia personale di importo pari ad € 546.272,00 rilasciata il 15 luglio 2002, nell’interesse di società terza, a favore di un intermediario dal 2013 incorporato nell’odierna resistente. Il ricorrente ritiene che tale segnalazione sia illegittima per una molteplicità di ragioni. Anzitutto il ricorrente, con raccomandata del 12 novembre 2007, aveva comunicato all’originaria banca garantita “il recesso con effetto immediato dalla garanzia” e quindi già dal novembre 2008 l’efficacia della garanzia doveva intendersi cessata per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c. Difatti, l’intermediario aveva preso atto del recesso con raccomandata del 22 aprile 2008 (con la quale aveva quantificato in € 559.102,48 l’esposizione della società debitrice al data del recesso) e successivamente, con raccomandata del 21 maggio 2008, indirizzata alla debitrice e per conoscenza anche al
ricorrente, aveva revocato le linee di credito accordate alla società e la aveva costituita in mora, senza tuttavia intraprendere successivamente alcuna azione giudiziaria, né per il recupero del credito, salvo insinuarsi al passivo del fallimento dichiarato nei confronti della società garantita, né nei suoi confronti.
In secondo luogo, tale segnalazione non risultava da una precedente verifica alla Centrale dei Rischi compiuta il 1 luglio 2011 e neppure era stata preceduta dal preavviso prescritto dall’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie e dall’art. 125 del T.U.B.
Il ricorrente chiede quindi che l’intermediario “venga condannato a cancellare la segnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia nonché in qualsivoglia altra centrale dei rischi privata e a risarcire i danni patiti […] a causa di tale illegittima segnalazione da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese del presente giudizio”.
L’intermediario, che già in fase di reclamo aveva contestato le argomentazioni del ricorrente, riferisce che (i) la segnalazione contestata origina dall’esposizione della società debitrice costituita dai saldi passivi di due conti correnti; (ii) con sentenza del 21 gennaio 2009 è stato dichiarato il fallimento della debitrice principale e, in data 11 febbraio 2010, l’intermediario oggi incorporato nella convenuta, ha insinuato il proprio credito per complessivi € 531.218,31; (iii) a seguito del recesso ha comunicato l’ammontare dell’esposizione della società garantita e quindi ha intimato il pagamento di quanto dovuto al ricorrente, con precisazione dei rapporti generanti il credito reclamato; (iv) il reclamo del ricorrente è stato respinto in considerazione “sia del contenuto della lettera […] del 22/04/2008, sia per l’avvenuta insinuazione ed ammissione del credito della Banca al passivo del fallimento del debitore principale, tale atto configurandosi quindi come evento interruttivo della prescrizione”; (v) risultano pertanto rispettate le previsioni di cui all’art. 1957 C.C., anche tenuto conto della lettera di messa in mora del 21.05.2008 (all. 4 delle controdeduzioni); (vi) la segnalazione effettuata è coerente con le esposizioni debitorie della società garantita, pari ad € 300.000,00 in linea capitale quanto al saldo del conto anticipi su contratti e ad € 259.163,69 in linea capitale quanto al saldo del conto corrente ordinario; ed infine (vii) la segnalazione è intervenuta a seguito dell’incorporazione nell’odierna resistente della banca originaria creditrice, intervenuta nell’aprile 2013, ed al “riallineamento tecnico degli archivi informatici” che “ha prodotto segnalazioni massive a sanatoria delle anomalie e a ripristino della correttezza delle procedure che sono risultate visibili a sistema nel dicembre 2013”. Per l’intermediario, pertanto, il ricorso non merita di essere accolto.
DIRITTO
Dall’esposizione delle parti e dalla documentazione prodotta emerge come i fatti posti a base della controversia siano sostanzialmente pacifici: ciò vale sia quanto al recesso, che alle comunicazioni intercorse, nonché alle iniziative assunte dall’intermediario ed alla segnalazione stessa. Del pari, provato è che il ricorrente, al pari degli altri destinatari, sia stato messo in mora, poiché la missiva del 21 maggio 2008 è stata espressamente indirizzata ai garanti.
Ciò su cui le parti hanno posizioni opposte sono i principi da applicare in punto di diritto. Punto di partenza del discorso, tenuto conto che per il ricorrente la prima ragione di illegittimità della segnalazione discende dall’estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., è la qualificazione della garanzia di cui si discute, tenuto conto che, com’è noto, detta norma (a prescindere dalla deroga pattuita nella specie, come si dirà tra poco) è applicabile alle fideiussioni, ma non ai contratti autonomi di garanzia.
Emerge dalla copia prodotta che si tratta di due cd. fideiussioni omnibus rilasciate rispettivamente in data 26 settembre 2001 per Lire 1.300.000.000 e in data 15 luglio 2002 per € 1.800.000,00 da più soggetti tra cui l’odierno ricorrente. Il testo, che sembra – per la parte leggibile – identico per entrambe le garanzie, prevede, per quanto rileva in questa sede (i) la facoltà di recesso del garante mediante lettera raccomandata da inoltrare alla filiale della banca presso cui è radicato il rapporto garantito, con efficacia decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione stessa (art. 4); (ii) l’efficacia della garanzia fino a totale estinzione di ogni credito della banca nei confronti del debitore garantito, in espressa deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6); (iii) l’obbligo del garante di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in presenza di opposizione del debitore (art. 7); (iv) l’espressa previsione che la garanzia è “astratta e autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali” (art. 8); (v) la responsabilità di ciascuno dei fideiussori per l’intero ammontare del debito (art. 10).
Ad avviso del Collegio, la garanzia oggetto della segnalazione contestata va qualificata, in
linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, come contratto autonomo di garanzia, dal momento che le parti hanno non solo espressamente previsto la sua astrattezza ed autonomia (cfr. art. 8), ma anche una clausola di pagamento “a prima richiesta” e non sussistendo nel testo alcuna “evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947): “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, …., contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. … L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione”, salvo, appunto, quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Da tali premesse, la Corte ha fatto discendere il corollario secondo cui “Al contratto
autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (sentenza citata).
A identiche conclusioni è pervenuto anche questo Arbitro laddove si è occupato della validità della clausola (comunque presente anche nella specie) che subordina la liberazione dalla garanzia all’integrale estinzione del credito nei confronti del debitore principale. Con la decisione n 253/2011, ad esempio, il Collegio di Roma, in una fattispecie in cui le parti avevano espressamente derogato all’art. 1957 c.c., ha notato come, pur in presenza della deroga “il fideiussore … potrebbe far valere l’inoperatività
della deroga qualora il comportamento del creditore sia improntato a mala fede, e dunque la persistenza del vincolo fideiussorio derivante da detta deroga consegua in sostanza a un abuso del diritto da parte del creditore medesimo”. Tuttavia, tale condotta abusiva va provata, cosa che nella specie non è. Tutto ciò a prescindere dalla validità della deroga al citato art. 1957 c.c..
Se questi sono i principi applicabili nella specie, appare chiaro come diventi del tutto irrilevante la questione, pur sollevata dall’intermediario, se la missiva di costituzione in mora della debitrice, indirizzata anche al ricorrente, valga ai fini dell’art. 1957 c.c. tenuto conto che nei 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (da individuarsi nella data della lettera di messa in mora) la banca non ha attivato alcun mezzo di tutela giurisdizionale del proprio credito, al pari di quella della valenza da assegnare sempre a questi fini dell’avvenuta insinuazione del credito della banca nello stato passivo del fallimento della società garantita.
Sotto un profilo sostanziale, pertanto, sembrano sussistere i presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi delle garanzie di cui si discute. In proposito, è bene ricordare che le disposizioni afferenti la Centrale Rischi (si veda in particolare per gli aspetti applicativi la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 e successive modificazioni) prevedono che “Sono comprese nella categoria di censimento garanzie ricevute le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall’affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di “prima istanza”; le garanzie personali di “seconda istanza”, la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza” così come “L'obbligo di segnalazione della garanzia [sorga] contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente” e che “In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento garanzie ricevute - indicando nello stato del rapporto “garanzia attivata con esito negativo” - fintanto che esiste il rapporto garantito. … Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; …”. Come questo Arbitro ha già avuto modo di notare (cfr. decisione n. 6319/2015) “Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante” e “Nell’ipotesi in cui il rapporto garantito viene ad estinguersi ma l’intermediario vanti ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa” (cfr. sul punto anche la decisione n. 3089/2012 del Collegio di Coordinamento e decisione n. 6542/2015 del Collegio di Milano).
Dunque, ai fini della decisione, rilevano gli specifici svolgimenti di fatto che consentono di
affermare come i presupposti per la cancellazione non si siano verificati o, almeno, che sia quanto meno dubbio il loro verificarsi, tenuto altresì conto che l’onere della prova dei fatti che consentano di ritenere venuto meno il rapporto di garanzia incombe su chi contesta la legittimità della segnalazione.
Quanto alla dedotta illegittimità sotto il profilo procedurale della segnalazione de qua, il ricorrente eccepisce di non aver ricevuto il preavviso prescritto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i Sistemi di informazioni creditizie e dall’art.
125 del T.U.B.. In proposito si deve tuttavia rilevare che la prima delle disposizioni richiamate si riferisce alle segnalazioni di contenuto negativo mentre l’art. 125 del T.U.B. trova applicazione soltanto per i clienti consumatori. Inoltre, appare dalla stampa prodotta che la segnalazione concerne soltanto la garanzia rilasciata per € 1.800.000,00 e sempre
con il codice 179, che si riferisce a “rapporti non contestati; garanzia non attivata”, non, cioè, a risultanze negative.
Quanto alla domanda di cancellazione di altre eventuali segnalazioni nei SIC, nulla è stato prodotto in proposito, né allegato.
Il mancato accoglimento della domanda esime il Collegio dall’esame della richiesta risarcitoria, che ha ad oggetto soltanto il pregiudizio non patrimoniale, ad avviso del ricorrente in re ipsa e rispetto al quale, pertanto, nulla è stato allegato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1