Procedure operative per il rilascio dei certificati fitosanitari all’esportazione e alla riesportazione dall’UE e dei certificati di pre- esportazione.
Allegato 1
Procedure operative per il rilascio dei certificati fitosanitari all’esportazione e alla riesportazione dall’UE e dei certificati di pre-esportazione.
Indice generale
1. Oggetto e campo di applicazione 3
3.Xxxxxxx, definizioni, sigle e abbreviazioni 5
4. Competenze e responsabilità 7
6. Requisiti dei certificati fitosanitari 7
7. Controlli per il rilascio dei certificati fitosanitari 9
8. Tipi e forme dei certificati fitosanitari 13
9. Rilascio del certificato fitosanitario all’esportazione 14
10. Rilascio del certificato fitosanitario per l’esportazione di merci a “basso rischio fitosanitario” 15
11. Rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione 16
12. Rilascio del certificato di pre-esportazione 19
13. Considerazioni per il transito 20
14. Archiviazione dei certificati fitosanitari 20
Allegato A – Elenco diritti dovuti per il rilascio dei certificati fitosanitari 21
Allegato B - Metodi di campionamento finalizzato al controllo fisico 23
Allegato C – Elenco merci ad alto rischio fitosanitario 25
Allegato E – Modalità di compilazione del certificato fitosanitario per l’esportazione 29
Allegato F - Modello richiesta certificato di pre-esportazione di piante prodotti vegetali o altri oggetti 35
1. Oggetto e campo di applicazione
La certificazione fitosanitaria viene utilizzata per attestare che le spedizioni soddisfano i requisiti fitosanitari di importazione e si applica alla maggior parte delle piante, ai prodotti vegetali e ad altri articoli regolamentati commercializzati a livello internazionale. La certificazione fitosanitaria contribuisce alla protezione delle piante, comprese le piante coltivate e non, la flora selvatica (comprese le piante acquatiche), gli habitat e gli ecosistemi nei paesi importatori. La certificazione fitosanitaria facilita anche il commercio internazionale di piante, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati fornendo un documento concordato a livello internazionale.
L'articolo V.2(a) dell'IPPC stabilisce come devono essere rilasciati i certificati fitosanitari:l'ispezione e le altre attività connesse che portano al rilascio di certificati fitosanitari sono effettuate solo da o sotto l'autorità dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante. Il rilascio dei certificati fitosanitari è effettuato da funzionari pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati dall'organizzazione ufficiale nazionale per la protezione delle piante ad agire per suo conto e sotto il suo controllo, con la conoscenza e le informazioni che le autorità appaltanti importatrici le parti possono accettare con fiducia i certificati fitosanitari come documenti attendibili. (ISPM 12 – Background)
I certificati fitosanitari vengono rilasciati per le spedizioni esportate o riesportate ad un Organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) a garanzia che le partite soddisfino i requisiti fitosanitari di importazione.(ISPM 7 – Introdution)
L'NPPO del paese esportatore ha l'autorità esclusiva di garantire la certificazione fitosanitaria e dovrebbe istituire un sistema di gestione per far fronte ai requisiti legislativi e amministrativi.(ISPM 7 – Introdution)
L'NPPO si assume responsabilità operative, compreso il campionamento e l'ispezione di piante, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati, rilevamento e identificazione di parassiti, sorveglianza delle colture esecuzione di trattamenti e stabilire e mantenere un sistema di registrazione. (ISPM 7 – Introdution)
Il presente documento contiene le procedure relative al rilascio dei certificati fitosanitari, è disposto in conformità alle norme internazionali e nazionali a cui si rimanda per ciò che non è specificato nel presente testo.
2. Riferimenti legislativi
Norme internazionali
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e
2007/33/CE del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019, che tabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi (“il regolamento IMSOC”);
- Accordo sull’applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS Agreement) - Final Act of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Marrakesh 15 Aprile 1994
- IPPC. 1997. International Plant Protection Convention. Rome, IPPC Secretariat, FAO.
- ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms. Rome, IPPC Secretariat, FAO (2007)
- ISPM 7. Phytosanitary certification system. Rome, IPPC, FAO (2011)
- ISPM 12. Guidelines for phytosanitary certificates. Rome, IPPC, FAO (2022)
- ISPM 23. Guidelines for inspection. Rome, IPPC, FAO (2005)
- ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments. Rome, IPPC, FAO (2008)
- ISPM 32 Categorization of commodities according to their pest risk FAO (2009)
Norme nazionali
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Norme regionali
- Decreto del dirigente 6820 del 13/05/2020 – Regolamento (UE) 2016/2031 – Servizio fitosanitario – Approvazione del documento:”procedure operative per lo svolgimento dei controlli finalizzati al rilascio dei certificati fitosanitari
all’esportazione e alla riesportazione dall’UE e dei certificati di pre- esportazione”.
3.Xxxxxxx, definizioni, sigle e abbreviazioni
- Altri oggetti: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale;
- Certificatore: qualsiasi funzionario, appartenente ad un’autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali;
- Certificato ufficiale: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;
- Certificazione ufficiale: la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante del paese di destinazione;
- IPPC: International Plant Protection Convention;
- Ispezione: esame visivo ufficiale di piante, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati, al fine di determinare la presenza di organismi nocivi o per verificarne la conformità con le normative fitosanitarie;
- ISPM: Internatiional Standard for Phytosanitary Measures;
- NPPO: National Plant Protection Organization;
- Operatore professionale: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:
a) impianto;
b) riproduzione;
c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
e) messa a disposizione sul mercato;
f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.
- Partita: un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo;
- Permesso di importazione - Import permit: documento ufficiale che autorizza l’importazione di una merce in conformità con gli specifici requisiti di importazione fitosanitaria;
- Piante: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
b) frutti, in senso botanico;
c) ortaggi;
d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
f) fiori recisi;
g) rami con o senza foglie;
h) alberi tagliati con foglie;
i) foglie, fogliame;
j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
k) polline vivo e spore;
l) gemme, occhi, talee, marze, innesti.
- Prodotti vegetali: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:
a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;
- Requisiti fitosanitari di importazione: misure fitosanitarie specifiche stabilite da un Paese importatore relative alle partite in movimento in quel Paese;
- Responsabile fitosanitario ufficiale: una persona fisica designata da un’autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;
- Trasformazione semplice: relativamente ai vegetali vivi ed ai prodotti vegetali, si intende la macinazione, la segagione, l’essiccazione o la compressione, con l’esclusione dei prodotti vegetali trasformati (succhi, conserve, polpe, liofilizzati, olii e grassi vegetali, zucchero, ecc.) e delle verdure nonché dei frutti conservati mediante surgelamento;
- Ufficiale: stabilito, autorizzato o sviluppato da una Organizzazione Nazionale per la Protezione delle Piante.
4. Competenze e responsabilità
Ai sensi dell’articolo 6 comma 3, lettera n del DLgs. 19/2021, i Servizi fitosanitari regionali sono le autorità deputate per l’attuazione sul territorio di competenza delle attività di certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi terzi.
Come indicato nell’articolo 21 comma 2 del suddetto decreto legislativo, gli ispettori fitosanitari di cui all’articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del Reg. 2017/625.
L’ispettore fitosanitario per il rilascio del certificato fitosanitario, svolge controlli documentali, d’identità e fisici sulle spedizioni in esportazione al fine di verificare la conformità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti ai requisiti fitosanitari del paese importatore. L’ispettore fitosanitario compila, firma e timbra il certificato fitosanitario con i propri timbri personali, appositamente rilasciati dall’amministrazione regionale.
5. Diritti obbligatori
Le spese sostenute per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati in relazione alle attività di cui alla presente procedura sono coperte attraverso la riscossione di tariffe o diritti obbligatori da parte del Servizio Fitosanitario Regionale. I diritti obbligatori per i controlli all’esportazione sono dettagliati nell’allegato III sezione II del DLgs. 19/2021 e sono previsti per i controlli documentali, per i controlli di identità e per i controlli fitosanitari.
I diritti dovuti, dettagliati per tipo di certificato fitosanitario rilasciato, sono indicati nell’allegato A.
Il pagamento dei succitati diritti è posto a carico dell’interessato e deve essere effettuato prima dell’emissione di ogni singolo certificato all’esportazione o alla riesportazione. In assenza di pagamento l’Ispettore Fitosanitario non rilascia il certificato fitosanitario.
E’ concesso il pagamento cumulativo di più certificati da cui viene scalato l’importo del certificato fitosanitario rilasciato.
6. Requisiti dei certificati fitosanitari
Le NPPO dei paesi importatori possono richiedere certificati fitosanitari solo per gli articoli regolamentati. Si tratta generalmente di piante e prodotti vegetali, ma possono includere articoli come contenitori vuoti, veicoli e organismi diversi dalle piante per i quali le misure fitosanitarie sono tecnicamente giustificate. (ISPM 12).
I certificati fitosanitari non sono richiesti dai Paesi con cui sono in essere accordi dedicati per i quali le piante, i prodotti vegetali e gli altri prodotti circolano alle condizioni previste per gli scambi tra Stati membri della UE come avviene per la Svizzera, Andorra, Monaco.
I “requisiti fitosanitari”, così come previsti dal Paese importatore, sono condizioni ufficialmente prescritte da rispettare per prevenire l'introduzione e/o la diffusione di parassiti. I requisiti fitosanitari di importazione dovrebbero essere specificati in anticipo dall'NPPO del paese importatore nella legislazione, nei regolamenti o altrove (ad es. permessi di importazione e accordi bilaterali e di altro tipo). (ISPM 12)
Per rilasciare il certificato è necessario acquisire la legislazione fitosanitaria del Paese importatore o altri documenti, ove siano ufficialmente specificati i requisiti fitosanitari di importazione .
Nel caso in cui non siano disponibili le informazioni relative ai requisiti fitosanitari o siano redatte in una lingua diversa da quelle utilizzate nell’Unione, quindi nel caso non sia certo che la merce sia regolamentata, l’ispettore può rifiutarsi di emettere un certificato fitosanitario.
Se comunque decide di rilasciare il certificato, quando i requisiti fitosanitari di importazione non sono specifici, attesta lo status fitosanitario generale della spedizione nei confronti di organismi nocivi ritenuti di interesse fitosanitario .
I certificati fitosanitari italiani hanno caratteristiche di sicurezza che li preservano dal rischio di contraffazione e ne garantiscono l’autenticità, si presentano come fogli di carta filigranata a catenelle da 90 g/m2, su fondo colorato, verde per i certificati fitosanitari per l’esportazione, marroncino per il certificati fitosanitari per la riesportazione e celeste per i certificati fitosanitari di pre esportazione. I modelli sono prestampati dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato in base ai modelli di certificati di cui all’Allegato VIII, parti A, B e C del Regolamento 2016/2031 e sono identificati con numerazione univoca e progressiva.
I certificati fitosanitari possono essere compilati in italiano o preferibilmente in inglese. Possono essere compilati a mano in stampatello maiuscolo (devono essere leggibili) o preferibilmente dattilografati. Il tipo di carattere da utilizzare non è specificato ma è importante che ne sia usato uno solo per compilare tutte le parti del certificato certificato fitosanitario.
Il certificato fitosanitario contiene esclusivamente le informazioni fitosanitarie relative alle piante, vegetali ed altri oggetti che costituiscono la spedizione. Non deve includere altre dichiarazioni relative ad esempio alla salute animale, a residui di pesticidi, altre informazioni commerciali o di qualità.
Tutte le parti del certificato devono essere completate, nei casi in cui lo spazio disponibile nel formato non sia sufficiente a contenere tutte le informazioni necessarie, queste possono essere riportate in allegati. Gli allegati al certificato ne costituiscono parte integrante e per questo devono riportare il numero e la data del relativo certificato e devono datati e firmati e timbrati in ogni pagina analogamente al certificato a cui sono annessi. Per gli allegati è utilizzato apposito timbro predisposto dal SFR.
Gli allegati che più comunemente è necessario produrre sono:
- la lista delle piante (packing list);
- le dichiarazioni supplementari per esteso per alcuni paesi terzi che le richiedono.
Non vanno allegati al certificato fitosanitario anche se alcuni sono propedeutici al suo rilascio :
- il referto analitico, a meno che la normativa fitosanitaria del paese di destino non preveda diversamente;
- le dichiarazioni in merito ad un particolare processo di produzione;
- le dichiarazioni su trattamenti effettuati;
- dichiarazioni rilasciate su requisiti che non sono fitosanitari ad es. per piante, prodotti vegetali o altri oggetti OGM-free
Qualora si rendesse necessario apportare variazioni al certificato fitosanitario successivamente alla sua emissione, le modifiche devono essere timbrate, datate e controfirmate dall’ispettore fitosanitario che lo ha rilasciato. Le correzioni non devono inficiare la leggibilità del certificato.
La validità di un certificato fitosanitario è di 14 giorni calcolata dalla data del suo rilascio alla data in cui è presentato alla dogana in uscita.
Nel caso in cui un certificato fitosanitario sia scaduto, è necessario emetterlo nuovamente. L’esportatore deve presentare una nuova richiesta e pagare la tariffa per intero.
In caso di smarrimento o di modifiche sostanziali di un certificato fitosanitario è necessario emettere un nuovo certificato. In questo caso è necessario specificare nella sezione dichiarazioni supplementari, che il presente certificato annulla e sostituisce il precedente e inserire la dicitura in lingua inglese: “This phytosanitary certificate cancels and replaces the phytosanitary certificate No.
………. issued on ………..”. In questo caso è dovuto il pagamento esclusivamente dei diritti obbligatori per i controlli documentali.
Il certificato non è valido quando:
✓ è illeggibile o incompleto x xxxxxxx
✓ presenta alterazioni o cancellazioni non autorizzate ovvero non siglate, datate e controfirmate
✓ presenta informazioni contraddittorie o incoerenti o incomplete
Pertanto le eventuali contestazioni sulla validità di un certificato emesso devono essere riconducibili a queste e non ad altri motivi.
I certificati fitosanitari devono essere emessi prima della spedizione e accompagnano la merce.
7. Controlli per il rilascio dei certificati fitosanitari
Le procedure di seguito descritte costituiscono il riferimento per i controlli da effettuare su piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai fini del rilascio del certificato per l’esportazione, per la riesportazione verso Paesi terzi e per il certificato di pre-esportazione verso i paesi dell’Unione.
Tali controlli non sono necessariamente svolti tutti contestualmente al momento della spedizione. In particolare, i controlli fitosanitari devono essere
effettuati nel momento adatto per il rilievo dei patogeni, oppure durante la fase di produzione delle merci da esportare, secondo i requisiti fitosanitari necessari per l’esportazione e dal tipo di prodotto esportato.
L’esito dei controlli effettuati può portare all’emissione del certificato fitosanitario oppure al rifiuto motivato al suo rilascio.
I controlli ufficiali devono consentire di verificare la conformità dei prodotti esportati, alle normative fitosanitarie in vigore nel Paese terzo di destinazione e sono:
controlli documentali che consistono nell’esame di dichiarazioni supplementari, permessi all’importazione, rapporti d’analisi, passaporto delle piante, attestazioni di trattamento (detti controlli sono sistematici), informazioni che possano contribuire all’esito delle ispezioni (fatture ecc.).;
controlli d’identità delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti, preliminari all’esportazione, effettuati sulle merci in partenza, sui lotti originari;
controlli fitosanitari che comprendono il controllo visivo sulle piante, prodotti vegetali ed altri oggetti per rilevare l’eventuale presenza di organismi nocivi regolamentati ed eventualmente procedere con il prelievo di campioni, i controlli tecnici relativi ad eventuali operazioni di trattamento (fitosanitario, acqua calda, essiccazione del legno ecc.) o di lavaggio dei vegetali;
7.1 Controlli documentali
Ogni richiesta di emissione del certificato fitosanitario è oggetto di controllo documentale. Il controllo sui documenti è finalizzato ad valutarne la completezza, la coerenza, la precisione e la validità.
I documenti che l’ispettore fitosanitario può richiedere all’esportatore a corredo della richiesta di emissione del certificato sono in generalmente i seguenti:
• documentazione commerciale accompagnatoria (es. documento di trasporto d.d.t., fattura, polizza di carico, AWB, CMR);
• permesso all’importazione – import permit;
• certificato di origine;
• certificato ISTA (per sementi);
• certificazione rilasciata dal CREA-DC (per sementi);
• certificati di pre-esportazione;
• certificati o altri documenti attestanti lo svolgimento di trattamenti chimico-fisico in cui sono indicati i dettagli degli stessi (concentrazione, durata, temperatura e data);
• certificato fitosanitario all’esportazione del Paese di origine o una sua copia conforme, nel caso di riesportazione;
• passaporto delle piante;
• rapporti di analisi.
7.2 Controlli d’identità
I controlli dell'identità e dell'integrità delle merci comportano la verifica dell'accuratezza della descrizione della spedizione rispetto ai documenti. Il controllo di identità verifica se il tipo di pianta o prodotto vegetale o specie è conforme al certificato fitosanitario da rilasciare, verifica se la spedizione è chiaramente identificabile e la quantità e lo stato sono quelli dichiarati nel certificato fitosanitario da rilasciare. Ciò potrebbe richiedere un esame fisico della spedizione per confermare l'identità e l'integrità, compreso il controllo dei sigilli, delle condizioni di sicurezza e altri aspetti fisici rilevanti della spedizione che possono essere di interesse fitosanitario. (ISPM 23)
Nel caso in cui siano disposti degli esami fisici, questi devono essere effettuati nel luogo dove avviene la spedizione, per cui è necessario concordare il sopralluogo con il richiedente del certificato. L’ispettore fitosanitario effettua i controlli d’identità, indossando gli appositi dispositivi di protezione individuale, in particolare indumenti termici per accedere a celle frigorifere, gilet ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica, guanti in gomma nitrilica o cloruro di polivinile (non lattice), ecc.
Ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. N° 81/2008 e s.m.i.), il richiedente del certificato deve assicurare durante tutte le fasi di ispezione, la continua presenza di un soggetto preposto e incaricato per garantire il rispetto delle condizioni adeguate. Quando non ci sono le garanzie per sicurezza e tutela della salute, l’ispettore può decidere di sospendere l’ispezione e segnalare il caso al proprio responsabile.
Il richiedente del certificato, deve consentire che i controlli d’identità alla spedizione, possano avvenire in ambienti adeguati e ben illuminati. Per le spedizioni di legname è necessario che siano mantenuti corridoi d’ispezione ogni due file di pacchi di merce.
Ai fini del controllo d’identità l’ispettore fitosanitario verifica che:
- la spedizione sia nel pieno controllo dell’operatore professionale iscritto al RUOP,
- che piante, prodotti vegetali e altri oggetti che compongono la spedizione siano conformi al tipo di certificato da rilasciare;
- le piante, prodotti vegetali e altri oggetti in esportazione devono essere chiaramente identificabili, integri e confezionati in maniera adeguata.
- che la merce sia conforme in quantità e stato, quanto controllato precedentemente nei documenti.
Nel caso che l’esito del controllo di identità sia negativo, l’ispettore identifica le azioni correttive da apportare e ne informa l’operatore professionale al fine di intervenire in loco. Ove ciò non sia possibile, il procedimento viene interrotto negando l’emissione del certificato.
7.3 Controlli fitosanitari
I controlli fitosanitari possono essere distinti in controlli propedeutici al rilascio dei certificati fitosanitari e in controlli al momento del rilascio del certificato fitosanitario.
I controlli propedeutici devono essere effettuati nel momento più opportuno per verificare i requisiti fitosanitari richiesti dal Paese terzo importatore e devono essere effettuati prima del rilascio del certificato fitosanitario.
I controlli fitosanitari effettuati al momento del rilascio dei certificati, riguardano la merce in prossimità della spedizione.
Ai fini del controllo fitosanitario, l’ispettore effettua un esame visivo, volto ad identificare sintomi della presenza di organismi nocivi regolamentati per il Paese terzo importatore, quali esemplari di forme animali (in particolare insetti), vitali o meno, micelio e strutture di fruttificazione di funghi, decolorazioni di varia natura, potenzialmente riconducibili alla presenza di funghi, batteri e nematodi.
L’ispettore si può avvalere di appositi strumenti quali: lente di ingrandimento portatile (10x o superiore), pinzette e sonde (termometri), coltello, seghetto, scalpelli, bulini, sega a nastro ecc. per dissezionare la superficie di materiale resistente e coriaceo come legname e corteccia.
Se durante un controllo fitosanitario sono rilevati sintomi riconducibili alla presenza di un organismo nocivo regolamentato nel paese di destino, l’ispettore non rilascia il certificato fitosanitario per le merci sintomatiche e può procedere al prelievo di un campione per definire con esattezza l’identità del patogeno.
In base ai requisiti fitosanitari richiesti per l’esportazione in alcuni paesi terzi, può essere necessario sottoporre ad analisi preliminari le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti da esportare. Il certificato fitosanitario può essere rilasciato solo dopo aver ricevuto i risultati analitici. Il rapporto di analisi va allegato al certificato fitosanitario solo nei casi in cui sia esplicitamente richiesto dal Paese terzo importatore.
Nel caso in cui il Paese terzo importatore richieda un’analisi ufficiale, si rende necessario effettuare un campionamento ufficiale. I metodi di campionamento sono specificati nell’allegato B. I campioni sono prelevati, imbustati, etichettati e sigillati da un ispettore o da un agente fitosanitario e consegnati al laboratorio ufficiale del Servizio Fitosanitario Regionale.
Al fine di prelevare un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi, l’ispettore si avvale delle attrezzature adeguate (ad es. coltelli, pennarelli indelebili, contenitori di volume idoneo, nastro adesivo).
Per raccogliere campioni di sementi, l’ispettore può indossare una maschera antipolvere a cartuccia, occhiali e guanti protettivi per evitare l’esposizione a pesticidi, nel caso in cui la semente sia stata trattata. A tal fine, l’ispettore controlla l’etichetta o la fattura. Se la semente presenta colori vivaci (blu, arancione o rosa), è stata verosimilmente trattata.
I controlli fitosanitari devono essere effettuati obbligatoriamente per le merci considerate ad alto rischio fitosanitario di cui all’allegato B.
8. Tipi e forme dei certificati fitosanitari
8.1 Certificato fitosanitario per l’esportazione
Il certificato fitosanitario per l’esportazione contiene la descrizione delle merci e attraverso le dichiarazioni contenute dal Reg. 2016/2031, al punto 10, 11 e
12 dell’allegato VIII parte A, attesta che le merci possiedono i requisiti fitosanitari per l’esportazione. Il certificato all’esportazione è rilasciato dall’ispettore fitosanitario operante presso il Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio da cui parte la merce, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 100 del Regolamento 2016/2031.
8.2 Certificato fitosanitario per la riesportazione
Il certificato fitosanitario di riesportazione viene emesso quando piante, prodotti vegetali o altri oggetti, sono stati importati dal paese di origine della merce e poi riesportati in un altro paese terzo. Il certificato fitosanitario per la riesportazione deve essere conforme all’art. 101 del Reg. 2016/2031. Viene rilasciato su modello conforme a quanto indicato nell’allegato VIII parte B del Reg. 2016/2031.
8.3 Certificati fitosanitari elettronici
I certificati fitosanitari per l’esportazione e per la riesportazione possono essere rilasciati anche in formato elettronico e sono equivalenti ai certificati rilasciati in forma cartacea. I certificati possono essere rilasciati in forma elettronica solo verso quei paesi di importazione che accettano tale formato.
I certificati fitosanitari elettronici :
- vengono rilasciati attraverso il sistema TRACES,
- sono firmati da un funzionario autorizzato con firma elettronica avanzata o qualificata,
- recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio,
- utilizzano una validazione temporale elettronica qualificata.
8.4 Certificato fitosanitario di pre-esportazione.
Il certificato di pre-esportazione consente lo scambio delle necessarie informazioni fitosanitarie fra le autorità competenti dello Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti verso Paesi terzi e le autorità competenti dello Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati Il certificato di pre-esportazione viene rilasciato in conformità all’articolo 102 del Reg. 2016/2031, è emesso in forma cartacea su modello conforme a quanto indicato nell’allegato VIII parte C del Reg. 2016/2031.
9. Rilascio del certificato fitosanitario all’esportazione
Ai sensi dell’articolo 100 comma 1 del Reg. 2016/2031, il certificato fitosanitario per l’esportazione viene rilasciato su richiesta dell’operatore professionale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’operatore professionale è registrato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 65 del Reg. 2016/2031;
b) l’operatore professionale ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o latro oggetto destinati all’esportazione;
c) è garantito che tale pianta , prodotto vegetale o altro oggetto, rispetta le prescrizioni fitosanitarie per l’importazione del paese terzo in questione.
Il certificato fitosanitario può essere rilasciato a persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell’art. 100 del Reg. 2016/2031.
Il rilascio del certificato fitosanitario è un processo che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:
- ricezione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario
- controlli documentali
- controlli d’identità
- controlli fitosanitari
- compilazione ed emissione del certificato
Ricezione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario
Le richieste devono essere inviate al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio tramite e-mail inviando apposito modello debitamente compilato di cui all’allegato D, in calce all’allegato sono riportati gli indirizzi di posta elettronica. Il modello per la richiesta è disponibile in formato editabile sul sito della Regione Toscana xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xx- vegetali
Le richieste devono pervenire, in tempo utile per permettere l’effettuazione dei controlli e di eventuali analisi necessarie per il rilascio del certificato o per la disposizione di trattamenti specifici richiesti dalla normativa del paese importatore, comunque almeno 24 ore prima della spedizione. Qualora la richiesta pervenga con un tempo inferiore è facoltà degli ispettori fitosanitari dell’ufficio di competenza accettarla o rifiutarla avvertendo il richiedente. Se la richiesta di certificato fitosanitario necessita di chiarimenti o è incompleta, è sempre facoltà degli ispettori fitosanitari dell’ufficio di competenza, valutare la necessità di richiedere integrazioni anche telefoniche, e decidere se accettarla o rifiutarla. Nel caso di rifiuto il richiedente deve essere sempre informato della motivazione.
La richiesta per l’emissione di un certificato fitosanitario può essere effettuata anche tramite il sistema informativo della regione Toscana ‘fitoSIRT’ xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/. Gli operatori professionali potranno accedere,
autenticandosi, alla propria area riservata del sito, nell’apposita sezione per la richiesta dei certificati fitosanitari.
La richiesta di certificato fitosanitario può pervenire anche da un operatore professionale con sede legale fuori dalla Regione Toscana. In questo caso la richiesta di certificato può essere soddisfatta solo se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
1) l’operatore professionale è iscritto al RUOP della Regione in cui ha sede legale;
2) i vegetali, prodotti vegetali o altro sono fisicamente ispezionabili presso un produttore, magazzino o altro, sul territorio della Regione Toscana.
Per la verifica della prima condizione è necessario chiedere al Servizio Fitosanitario della Regione in cui è registrato l’operatore professionale conferma della registrazione. Nel caso di richieste di certificati fitosanitari frequenti, la conferma della registrazione può essere effettuata periodicamente.
La seconda condizione è verificata al momento del rilascio del certificato fitosanitario che deve avvenire sul luogo ove è presente la merce. Questa deve essere ispezionabile nella sua totalità e non su un campione.
La richiesta deve essere corredata di tutti i documenti necessari a qualificare la spedizione ed agevolare il controllo documentale da parte dell’ispettore fitosanitario responsabile del rilascio del certificato.
Compilazione ed emissione del certificato
La compilazione avviene secondo quanto indicato al paragrafo 6 e con le specifiche indicate nell’allegato E.
10. Rilascio del certificato fitosanitario per l’esportazione di merci a “basso rischio fitosanitario”
Le NPPO dei paesi importatori non dovrebbero richiedere certificati fitosanitari per prodotti vegetali che sono stati trasformati al punto da non avere il potenziale per lospitare organismi nocivi regolamentati, o per altri articoli che non richiedono misure fitosanitarie come indicato in IPPC articolo VI.2 e ISPM 32 - Categorizzazione delle merci in base al loro rischio di parassiti. (ISPM 12) La richiesta di rilasciare un certificato fitosanitario per prodotti che hanno subito una profonda trasformazione e di conseguenza a basso o nullo rischio fitosanitario, viene soddisfatta solo qualora la normativa del Paese terzo importatore lo preveda espressamente. In tal caso, è responsabilità dell’esportatore reperire una copia di tale normativa da esibire all’ispettore fitosanitario. (ISPM 12)
Le merci a “basso rischio” fitosanitario sono vegetali o prodotti vegetali che hanno subito una trasformazione profonda e/o complessa e non sono previste nell’allegato C al presente documento.
Per le merci a basso rischio la presente procedura prevede modalità semplificate per il rilascio del certificato fitosanitario. Con riferimento alle varie fasi della certificazione fitosanitaria:
ricezione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario controlli documentali
compilazione ed emissione del certificato
di seguito si evidenziano le variazioni alla normale procedura.
Il certificato fitosanitario per merci a basso rischio viene rilasciato solo nei casi in cui ne sia indicata la necessità nella normativa del paese di destino.
Detta normativa, se non già disponibile per gli ispettori del SFR, deve essere fornita dal mittente del certificato.
Controlli documentali:
rimangono invariati.
Compilazione ed emissione del certificato:
per quanto sopra detto, la compilazione può essere effettuata, oltre che presso li locali del richiedente, anche negli uffici del SFR competente per il rilascio del certificato fitosanitario.
I controlli d’identità sulle merci a basso rischio fitosanitario generalmente non sono effettuati. In alcuni casi possono essere fatti periodicamente per valutare la rispondenza del tipo di merce rispetto a quanto indicato nella richiesta del certificato fitosanitario. A tal fine, se i processi di produzione della merce a basso rischio fitosanitario non cambiano, il controllo può non essere ripetuto. Per alcune merci come l’ olio di oliva o di semi, caffè tostato il certificato può essere rilasciato senza effettuare i controlli d’identità ma solo sulla base dei controlli documentali.
E’ facoltà dell’ispettore richiedere un controllo d’identità su un campione ridotto della merce. In questo caso il campione deve essere recapitato dall’utente presso gli uffici del SFR prima o al momento della consegna del certificato fitosanitario. Le modalità di recapito del campione ridotto devono essere concordate preventivamente fra ispettore e utente.
Rilascio del certificato fitosanitario presso gli uffici del SFR.
I certificati fitosanitari per le merci a basso rischio fitosanitario possono essere rilasciati direttamente presso gli uffici del SFR. Questa modalità non è attivabile alla prima richiesta di certificazione fitosanitaria che comunque dovrà essere effettuata presso la sede aziendale del richiedente. Gli utenti potranno ritirare il certificato nella sede del SFR oppure farlo ritirare da un loro incaricato o da un corriere.
11. Rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione
Il certificato può essere rilasciato, su richiesta degli esportatori, solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
- tutte le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati della partita per la riesportazione, sono stati importati;
- tutte le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati della partita per la riesportazione sono accompagnati da uno o più certificati fitosanitari per l'esportazione in originale o in una copia autenticata (o copie certificate);
- le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati della partita per la riesportazione non sono stati ricoltivati o trasformati per cambiare la loro natura. Si considera avvenuta la trasformazione quando è modificata la categorizzazione commerciale ad esempio è modificato il codice doganale.
- la spedizione non è stata infestata o contaminata da organismi nocivi regolamentati dal paese di destinazione. (ISPM 12)
Prima di emettere i certificati di riesportazione è necessario acquisire la normativa fitosanitaria del paese di riesportazione per determinare quali sono e se possono essere soddisfatti i requisiti richiesti.
I requisiti fitosanitari richiesti dal paese di riesportazione devono essere dichiarati nel certificato di esportazione rilasciato dal paese di origine della merce.
In alcuni casi le dichiarazioni rilasciate nei certificati del paese di origine non sono sufficienti per soddisfare i requisiti richiesti dal paese di riesportazione. In questi casi l’ispettore fitosanitario effettua ulteriori indagini fitosanitarie che possono comprendere campionamenti e analisi di laboratorio, trattamenti fitosanitari e quant’altro ritenga necessario. L’ispettore fitosanitario rilascia il certificato fitosanitario di riesportazione solo quando considera i requisiti fitosanitari della merce conformi a quanto richiesto dal paese di riesportazione. Nei casi in cui questo non sia possibile, il certificato fitosanitario per la riesportazione non viene rilasciato.
Nel certificato di riesportazione, oltre a quanto già specificato per il completamento del certificato fitosanitario (vedi allegato F), devono essere spuntate le apposite caselle contenute nel box 10 del modello di certificato di riesportazione, che descrivono con precisione le condizioni che permettono di attestare la conformità della merce ai requisiti fitosanitari richiesti dal paese di destino.
Il certificato fitosanitario per la riesportazione può comunque essere rilasciato anche nei casi in cui una partita sia stata reimballata, ricaricata, immagazzinata, frazionata o unita ad altre spedizioni, a condizione che non sia stata esposta ad infestazione o contaminazione da organismi nocivi regolamentati dal paese di destinazione. Se viene identificato un rischio di infestazione o contaminazione, è necessario eseguire un'ispezione aggiuntiva o campionamenti per analisi di laboratorio, per verificare la presenza di organismi nocivi regolamentati dal paese di destinazione.
Qualora le spedizioni siano di più merci combinate, i certificati fitosanitari originali o le copie certificate degli stessi, devono essere disponibili per tutti gli articoli regolamentati facenti parte della spedizione per la riesportazione e tutti gli articoli devono soddisfare i requisiti fitosanitari di importazione del paese di destinazione altrimenti il certificato di riesportazione non potrà essere emesso.
Nelle dichiarazioni aggiuntive sono inserite solamente quelle previste dalla normativa fitosanitaria del paese di riesportazione e riguardano esclusivamente le attività effettuate dall’ispettore certificatore del paese riesportatore e non devono essere riportate quelle contenute nei certificati di esportazione dei paesi di origine delle merci.
Il numero del certificato fitosanitario per l'esportazione deve essere indicato nel certificato di riesportazione e va allegato in originale o in copia autenticata. In caso di spedizioni riesportate più volte, alla spedizione devono essere allegati anche tutti i certificati fitosanitari originali per la riesportazione o copie certificate degli stessi.
Il certificato fitosanitario per la riesportazione deve essere compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato e timbrato.
Certificato di riesportazione per le sementi
Ai fini dell’emissione del certificato fitosanitario all’esportazione di sementi, le ditte sementiere sono tenute a presentare, entro il mese di aprile di ogni anno, le denunce di coltivazione delle colture da seme destinate alla commercializzazione verso Paesi terzi. Questo permette di poter programmare gli eventuali controlli in campo in funzione del rischio fitosanitario e dei requisiti fitosanitari di importazione dei singoli paesi di destinazione.
Nelle denunce le ditte devono indicare la specie coltivata e gli organismi nocivi da regolamentati dal paese importatore.
Lo stato fitosanitario delle sementi è acquisito nel campo di coltivazione, il confezionamento e l’immagazzinamento generalmente non apportano rischi fitosanitari.
Certificato fitosanitario elettronico per la riesportazione
Nel caso in cui siano in uso certificati fitosanitari cartacei ed elettronici devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
1 Certificato fitosanitario per la riesportazione con certificato fitosanitario originale per l'esportazione entrambe in formato elettronico
Quando sia il certificato fitosanitario per l'esportazione che il certificato fitosanitario per la riesportazione sono in formato elettronico, il certificato fitosanitario elettronico per l'esportazione deve essere allegato al certificato fitosanitario elettronico per la riesportazione.
2 Certificato fitosanitario per la riesportazione in formato elettronico con certificato fitosanitario originale in formato cartaceo
In questo caso è necessario allegare al certificato fitosanitario elettronico una scansione del certificato fitosanitario originale per l'esportazione (in PDF o altro formato non modificabile) o di copia conforme.
3 Certificato fitosanitario per la riesportazione in formato cartaceo con certificato fitosanitario originale in formato elettronico
In questo caso, deve essere realizzata copia conforme della stampa del certificato fitosanitario elettronico per l'esportazione.
La copia conforme dei documenti di cui sopra, è realizzata con l’apposizione della dicitura ‘copia conforme all’originale’, timbratura, datazione e firma dell’ispettore fitosanitario e apposizione della marca da bollo.
12. Rilascio del certificato di pre-esportazione.
La sua funzione è limitata allo scambio di informazioni fitosanitarie necessarie per consentire il rilascio del certificato fitosanitario per l’esportazione da parte degli stati membri non originari delle merci.
Gli operatori professionali che necessitano di un certificato di pre-esportazione presentano un’apposita richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio conforme al modello contenuto nell’allegato E, in tempo utile per permettere l’effettuazione delle necessarie verifiche.
La richiesta deve indicare i dati necessari a qualificare la spedizione quali: generalità del richiedente/esportatore;
iscrizione al RUOP;
caratteristiche della spedizione in certificazione (nome prodotto vegetale, natura dei colli, quantità);
destinazione europea;
informazioni sulle prescrizioni fitosanitarie richieste dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale saranno esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti.
L’ispettore fitosanitario competente per il territorio in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, rilascia il certificato di pre-esportazione quando le merci si trovano nel sito dell’operatore in questione, oppure quando essi hanno lasciato il sito dell’operatore, a condizione che siano state effettuate le ispezioni e, ove necessario, il campionamento che ne confermano la conformità alle prescrizioni fitosanitarie specifiche del Paese terzo di destino.
I controlli necessari per il rilascio del certificato di pre-esportazione riguardano uno o più elementi fra quelli di seguito elencati:
a) l’assenza, o la presenza al di sotto di una specifica soglia, di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti in questione;
b) l’origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione in un settore, sito di produzione, luogo di produzione o zona specifici;
c) lo status dell’organismo nocivo nel settore, sito di produzione, luogo di produzione, zona di origine o paese di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;
d) i risultati delle ispezioni, dei campionamenti e delle prove effettuati su piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;
e) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.
In esito a tali verifiche, l’ispettore procede al rilascio del certificato di pre- esportazione all’operatore professionale che ne ha fatto richiesta.
Il certificato di pre-esportazione contiene gli elementi e ha il formato previsti dal Reg. 2016/2031.
13. Considerazioni per il transito
Nel caso in cui la sicurezza fitosanitaria della merce sia compromessa durante il transito, l’autorità competente del paese di destino, può richiedere un certificato fitosanitario alle autorità competenti del paese di transito. Il certificato può essere emesso nel caso in cui sia verificato che lo stato fitosanitario delle merci sia conforme alla normativa del paese di esportazione.
14. Archiviazione dei certificati fitosanitari
L’ispettore fitosanitario dopo avere rilasciato un certificato fitosanitario deposita presso l’ufficio per l’archiviazione:
- copia del certificato rilasciato completo degli allegati;
- evidenza del pagamento della tariffa;
- copia di altri documenti o altro materiale necessario all’emissione del certificato come documenti fiscali della merce, permesso di importazione, foto del camion e/o della merce, ect…
- certificati fitosanitari originali annullati.
I certificati fitosanitari archiviati vengono eliminati trascorsi 5 anni dal loro rilascio.
Alcuni dei dati contenuti nei certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione sono necessari per le attività del Servizio fitosanitario in particolare per la selezione degli OPA da porre a controllo, per definire quali di loro hanno anche la necessità di controlli fitosanitari specifici in qualità di esportatori in determinati paesi terzi come ad esempio nel Regno Unito e per la redazione del rapporto annuale su attività di certificazione regione Toscana.
I dati da registrare sono:
- il mittente;
- il paese di destinazione;
- la descrizione delle merci;
- la provincia di rilascio del certificato fitosanitario;
I certificati fitosanitari di pre-esportazione non necessitano di ulteriori registrazioni dato che la loro emissione avviene tramite il sistema FiTOSirt.
Allegato A – Elenco diritti dovuti per il rilascio dei certificati fitosanitari
Tipo di certificato | Controlli effettuati | Diritti dovuti | Dettaglio tipologia di certificato fitosanitario rilasciato | ||
Certificato fitosanitario per | - controlli documentali | € * | 31.50 | Certificato rilasciato per l’esportazione verso paesi | |
esportazione | - controlli di identità - controlli fitosanitari | terzi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti indicati nell’allegato C del presente Decreto | |||
Certificato fitosanitario per esportazione di merci a basso rischio fitosanitario | -controlli documentali | € | 7,00 | Certificato rilasciato per l’esportazione verso paesi terzi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, diversi da quelli indicati nell’allegato C del presente Decreto | |
Certificato fitosanitario di | - controlli documentali | € | 31.50 | Certificato fitosanitario di riesportazione rilasciato in | |
riesportazione – tipo 1 | - controlli di identità - controlli fitosanitari | seguito ad ispezione fitosanitaria e/o analisi resa necessaria in quanto il certificato fitosanitario del paese di origine non è | |||
conforme ai requisiti | |||||
fitosanitari del paese di destino | |||||
Certificato | - controlli | € | 14.00 | ||
fitosanitario di | documentali | ||||
riesportazione – tipo 2 | - controlli identità | di | |||
Certificato fitosanitario di riesportazione – tipo 3 | - controlli documentali | € | 7,00 | Certificato fitosanitario di riesportazione rilasciato esclusivamente sulla base del certificato fitosanitario di origine | |
Certificato fitosanitario di pre-esportazione | - controlli documentali | € | 7,00 |
*L’importo è riferito per una quantità di merce equivalente al massimo carico di un camion o container.
Per ogni ulteriore quantità pari ad un camion/container vanno aggiunti 10 € fino ad un massimo di € 140.
Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, (fino a 100 Kg di peso netto), l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di € 10
Allegato B - Metodi di campionamento finalizzato al controllo fisico Nei casi in cui i Paesi importatori non abbiano definito, nella loro norma o nell’import permit o nel protocollo d’intesa siglato con l’Italia, procedure di ispezione specifiche a cui attenersi per il controllo fisico della merce a loro destinata, l’ispettore effettua un’ispezione visiva su campioni della merce componente la spedizione, avvalendosi dei metodi indicati dall’ISPM 31.
Nella maggior parte dei casi, la selezione di un metodo di campionamento appropriato dipende necessariamente dalle informazioni disponibili sull’incidenza e la distribuzione dei parassiti nella partita o nel lotto nonché sugli aspetti operativi associati alla situazione di ispezione in questione. In generale le limitazioni operative determineranno la praticità del campionamento secondo uno o un altro metodo. Successivamente la determinazione della validità statistica dei metodi pratici restringerà il campo delle alternative.
Il livello di ispezione e di campionamento va ponderato, caso per caso, in funzione del rischio di veicolare organismi nocivi da quarantena nel paese terzo. È opportuno, pertanto, condurre un’ispezione più scrupolosa per quella merce che, in virtù della sua tipologia o della lavorazione meno accurata a cui è stata assoggettata, pone un maggior rischio fitosanitario (ad es: nell’ambito della lavorazione dell’ortofrutta, alcune ditte operano con molta manualità e pochi macchinari specifici).
Di converso, prodotti ortofrutticoli accuratamente lavorati e selezionati presentano verosimilmente un rischio fitosanitario basso e, pertanto, l’ispettore valuta la possibilità di limitare il numero di unità da controllare (ad es: insalate di quarta gamma confezionate oppure mele lavorate in magazzini dedicati, dotati di linea automatizzata in cui i frutti sono sottoposti ad un’accurata selezione relativamente al calibro, all’omogeneità del colore, all’eliminazione dei frutti difettosi, e ad un’ulteriore selezione da parte di personale specializzato sulla linea di confezionamento finale).
Nel caso dell’ispezione di partite di ortofrutta siffatte, caratterizzate da un elevato grado di omogeneità, si possono adottare metodi di campionamento di tipo non statistico, come il campionamento pratico (convenience sampling), il campionamento casuale (haphazard sampling) o il campionamento selettivo o mirato (selective or targeted sampling) che possono fornire risultati validi nel determinare la presenza o l’assenza di organismi nocivi regolamentati.
- Campionamento pratico: implica la selezione dal lotto delle unità più convenienti (cioè accessibili, più economiche, più veloci), senza selezionare le unità in modo casuale o sistematico.
- Campionamento casuale: comporta la selezione di unità arbitrarie senza utilizzare un vero processo di randomizzazione. Questo può sembrare spesso casuale perché l’ispettore non è consapevole di avere un orientamento alla
selezione. Tuttavia, possono verificarsi distorsioni inconsce, pertanto, non è noto il grado in cui il campione è rappresentativo del lotto.
- Campionamento selettivo o mirato: comporta la selezione deliberata di campioni da parti del lotto che hanno maggiori probabilità di essere infestate o unità che sono ovviamente infestate, al fine di aumentare la possibilità di rilevare un determinato parassita regolamentato. Questo metodo conta su ispettori che hanno esperienza con la merce in esportazione e hanno familiarità con la biologia del parassita. Il ricorso a questo metodo può essere determinato anche dall’identificazione di una specifica sezione con una maggiore probabilità di essere infestata (ad es. una sezione bagnata del legname può avere maggiori probabilità di ospitare nematodi; in una spedizione di mele composta da lotti di diverse varietà, ci sono più probabilità di osservare marciumi in un lotto di Red Delicious che in un lotto di Granny Xxxxx). Poiché il campione è mirato, e quindi statisticamente parziale, non è possibile formulare un’affermazione probabilistica sul livello di infestazione nel lotto. Tuttavia, se l’unico scopo del campionamento è aumentare la possibilità di trovare un parassita, questo metodo è valido.
Detti metodi possono essere utilizzati in base a specifiche considerazioni operative o quando l’obiettivo è puramente il rilevamento di parassiti
Allegato C – Elenco merci ad alto rischio fitosanitario
tipologia merce descrizione
VEGETALI VIVI
vegetali da impianto – piante ornamentali, piante da frutto, piante forestali, piante ad uso industriale, piante aromatiche, piante ortive, piante floricole (impiantati e da impiantare), talee, marze, fiori recisi, fronde recise e altri vegetali vivi
SEMENTI per impianto
sementi di ortive, cereali, leguminose e di piante per uso industriale
MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE
macchine agricole usate, mezzi meccanici usati, attrezzi agricoli usati
LEGNAME
legname con xxxxxxxxx, legname privo del marchio
ISPM15 e legname non trattato*
*legname non trattato: che non ha subito trattamenti con calore, che non è legno derivante da pasta di legno, che non è legno pressato o tamburato.
Allegato D – Modello richiesta rilascio certificato fitosanitario
Data richiesta*
La sottoscritta ditta*
con SEDE LEGALE in via
Codice Fiscale Partita I.V.A.
Telefono ufficio Cellulare*
PEC* e-mail Stabilimento/ Centro Aziendale
1) Via CAP
2) Xxx XXX
0) Xxx XXX
Xxxxxx Xxxx. ( ); Comune Prov. ( ); Comune Prov. ( );
Codice RUOP* (se operatore già registrato) IT- -
Richiede la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) [Regolamento UE 2016/2013 art. 65, lett. c)].
dovendo esportare i sotto indicati prodotti nel Paese Terzo*:
Nome destinatario Indirizzo destinatario
Richiede il rilascio del certificato fitosanitario relativamente ai seguenti prodotti (es. vegetali vivi, legno, frutta, semi, ect...)*:
Mezzo di trasporto dichiarato Quantità del/i prodotto/i (se nota): N° colli/piante: Peso netto Kg
Punto di entrata dichiarato:
* campi obbligatori.
Eventuali dichiarazioni supplementari
Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione
La merce è a disposizione degli ispettori fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale per ispezioni e quanto altro necessario per il rilascio del certificato fitosanitario dal giorno*
In seguito ad ispezione positiva da parte del SFR, il rilascio del certificato è richiesto per il giorno *
FIRMA E TIMBRO
* campi obbligatori.
Si ricorda che l'operatore professionale registrato nel RUOP e' sottoposto ad alcuni obblighi previsti dalla normativa UE, oltre a quelli previsti dal D.Lgs. n. 19/2021, in particolare:
1. l'operatore professionale deve informare immediatamente il SFR competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda (art. 14 del Reg. 2031/2016 );
2. in caso di ritrovamento di un organismo da quarantena, l'OP deve adempiere a tutti gli impegni previsti dall'art. 14 del Regolamento UE n. 2031/2016;
3. l'OP deve rispettare gli obblighi di tracciabilita' previsti dall'art. 69 del Regolamento UE n.2031/2016;
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di ”istruttoria relativa alle
istanze/comunicazioni presentate al Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana” 64/2011, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
ai sensi della legge D.Lgs 19/2021, D.M 12 novembre 2009, L.R.
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: X.xxx xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’attività istruttoria delle istanze da parte del Servizio Fitosanitario Regionale con il conseguente diniego dell’istanza stessa . I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Servizio Fitosanitario Regionale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (xxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx) .
La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni minime:
1) data della richiesta;
2) denominazione ditta;
3) recapito telefonico;
4) codice RUOP;
5) paese terzo di esportazione;
6) merce da certificare (piante, legname, frutta, ect…);
7) data di spedizione della merce e quindi del rilascio del certificato fitosanitario.
Indirizzi email dedicati alla certificazione:
- Ufficio di Firenze per gli operatori professionali delle province di Prato, e della Città Metropolitana di Firenze:
xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
- Ufficio di Pisa per gli operatori professionali delle province di Lucca, Massa- Carrara e Pisa:
xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
- Ufficio di Grosseto per gli operatori professionali della province di Grosseto e Siena (zona Sud):
xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Allegato E – Modalità di compilazione del certificato fitosanitario per l’esportazione
Box 1- Nome e indirizzo dell’esportatore
oltre ai dati suddetti sarebbe opportuno inserire anche il codice RUOP e codice fiscale. Queste informazioni devono permettere di identificare la fonte della spedizione per facilitarne la rintracciabilità e il controllo.
Nei casi in cui il mittente spedisca la merce per conto di una terza persona si deve usare la dicitura ‘on behalf of’ inserita fra il mittente e il nominativo di chi fattura la merce al destinatario;
Box 2 – Numero del certificato fitosanitario
il numero prestampato sul modello filigranato è univoco.
La numerazione di questo tipo consente la tracciabilità delle spedizioni, facilita i controlli.
Box 3 – Nome e indirizzo dichiarati del destinatario
Il nome e l'indirizzo qui inseriti devono essere sufficientemente dettagliati in modo da consentire all’autorità competente del paese importatore di confermare l'identità del destinatario e, ove necessario, di poter effettuare il rintracciamento delle importazioni non conformi.
Nei casi in cui la merce venga, consegnata in un luogo che non corrisponde all’indirizzo del destinatario, si può aggiungere anche l’indirizzo del luogo di consegna dopo la dicitura ‘delivery address’ .
Box 4 – Dal Servizio fitosanitario nazionale italiano il campo è già completato
All’Organizzazione per la protezione delle piante di Deve essere indicato il nome del paese importatore.
Nei casi in cui la merce per arrivare al paese di destino debba transitare da un paese con requisiti fitosanitari particolari, deve essere indicato anche il nome del paese di transito.
Box 5 – Luogo di origine
Il luogo di origine si riferisce ai luoghi in cui la merce è stata coltivata o prodotta, e dove quindi potrebbe essere stata infestata o contaminata da organismi nocivi regolamentati nel paese di destinazione.
Deve essere indicato il nome del paese o dei paesi di origine.
I paesi di destino possono anche richiedere l'identificazione del nome o del codice dell'area, del luogo di produzione esente da parassiti o del sito di produzione esenti da parassiti regolamentati.
Ulteriori dettagli in merito possono essere forniti nella sezione relativa alla dichiarazione aggiuntiva.
Se la merce è stata spostata dal luogo di origine a un nuovo luogo dove è stata reimballata o immagazzinata, e dove quindi potrebbe essere stata infestata o contaminata da organismi nocivi regolamentati dal paese di destinazione, anche questo nuovo luogo dovrebbe essere dichiarato sotto il luogo sezione di origine.
Se le piante sono state importate o spostate all'interno di un paese e sono state successivamente coltivate per un periodo di tempo specifico (a seconda del prodotto in questione, ma di solito una stagione di crescita o più), si può ritenere che queste piante abbiano cambiato il loro paese o luogo di origine, a condizione che il rischio fitosanitario ad essi associato sia influenzato solo da quel paese o luogo di ulteriore crescita.
Box 6 – Mezzo di trasporto dichiarato
Questa sezione si riferisce al modo in cui la spedizione viene trasportata quando lascia il paese di certificazione.
Possono essere utilizzati termini come "nave oceanica" (ocean vessel), "barca" (boat), "aeromobile" (aircraft), "strada" (road), "camion" (truck), "ferrovia" (rail), "posta" (mail) e "trasportato a mano" (carried by hand).
Se noto, possono essere inclusi il nome della nave e il numero del viaggio o il numero del volo dell'aeromobile.
Il mezzo di trasporto indicato è dichiarato dall'esportatore.
Viene indicato solo il primo mezzo di trasporto utilizzato subito dopo il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione anche quando durante la spedizione il mezzo cambia.
Box 7 – Punto di entrata dichiarato
Viene indicato il primo punto di arrivo nel paese di destinazione e quando non è noto, si indica il nome del paese di destino.
Nel caso in cui la spedizione transiti attraverso un altro paese, che ha specifici requisiti fitosanitari, il nome del punto di ingresso nel paese di transito o il suo nome, vanno indicati fra parentesi.
Il punto di ingresso è dichiarato dall'esportatore al momento del rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione.
L'ingresso nel paese di destino, in un luogo diverso dal punto di ingresso dichiarato non dovrebbe normalmente essere considerato come non conformità
a meno che il paese importatore abbia prescritto specifici punti di ingresso nei suoi requisiti fitosanitari di importazione.
Box 8 – Segni particolari; numero e descrizione dei colli; denominazione del prodotto; denominazione botanica delle piante
In questa sezione deve essere descritta la merce in modo accurato. Devono essere indicati il nome delle piante, dei prodotti vegetali o di altri articoli regolamentati, le unità e le quantità, in modo che l’autorità competente del paese di destino possa verificare la corrispondenza con il contenuto della spedizione.
Per identificare piante e prodotti vegetali vanno utilizzati i nomi scientifici indicando, almeno il genere ma preferibilmente anche la specie.
Nei casi in cui non è possibile fornire il nome botanico della merce e per prodotti di composizione complessa è opportuno inserire oltre al nome comune anche il codice doganale.
E’ opportuno specificare l'uso previsto o il grado di trasformazione poiché ai diversi usi previsti (ad es. consumo rispetto piantumazione o alla propagazione) o al grado di trasformazione (ad es. fresco rispetto a essiccato) possono essere applicati requisiti fitosanitari di importazione diversi.
Non devono essere indicati nomi commerciali, dimensioni o altri termini commerciali.
In caso di spedizioni alla rinfusa, può essere utilizzato il termine “alla rinfusa” (in bulk).
Box 9 – Quantità dichiarata
In questo box deve essere indicato la quantità della merce espressa in numero di singoli pezzi, in peso, in numero dei pacchi.
In alcuni casi (es. grano e legname sfuso), i container marittimi e/o i vagoni ferroviari sono considerati il pacco e va indicato il loro numero (es. 10 container).
Box 10 – ‘Si certifica che le piante, prodotti delle piante o altri articoli regolarmente qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono *considerati indenni dagli organismi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle disposizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice comprese quelle per gli organismi regolamentati non da quarantena. Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi.’
Generalmente i paesi hanno specifici requisiti fitosanitari ed organismi nocivi regolamentati che vengono resi noti ai paesi esportatori. In questi casi la
dichiarazione riportata nel box 10 certifica la conformità fitosanitaria della merce spedita, a tali requisiti di importazione.
Nei casi in cui i requisiti fitosanitari di importazione non sono specifici, viene certificato lo status fitosanitario generale della spedizione, nei confronti di organismi nocivi ritenuti di interesse fitosanitario .
*’Considerato esente da parassiti da quarantena’ si riferisce all'assenza di parassiti in numero o quantità che possono essere rilevati mediante l'applicazione di procedure fitosanitarie. Non deve essere interpretato nel senso di libertà assoluta in tutti i casi, ma piuttosto la con la dichiarazione si ritiene che gli organismi nocivi da quarantena non siano presenti in base alle procedure utilizzate per la loro individuazione o eliminazione. Va riconosciuto che le procedure fitosanitarie hanno incertezza e variabilità intrinseche e implicano una certa probabilità che i parassiti non vengano rilevati o eliminati. (ISPM 12).
Box 11 – dichiarazione aggiuntiva
Le dichiarazioni aggiuntive sono relative a specifici organismi nocivi regolamentati in relazione a specifiche merci regolamentate.
Sono indicate nei regolamenti del paese di esportazione e dovrebbero ridotte al minimo e coincise. Non vanno inserite dichiarazioni simili a quelle incluse nel box 10.
In questo box, quando richiesto dalla normativa del paese di destino, si indicano ad esempio il numero del permesso di importazione, il numero e la data di un referto analitico, il luogo di produzione.
Laddove siano incluse ulteriori informazioni fitosanitarie ufficiali per la riesportazione, devono essere chiaramente separate dalla dichiarazione aggiuntiva richiesta dal paese importatore e dovrebbero seguire il sottotitolo aggiunto "Informazioni fitosanitarie ufficiali aggiuntive" .
L'appendice 2 all’ISPM 12, fornisce esempi di testo per diversi tipi di dichiarazioni
APPENDIX 2: Recommended wording for additional declarations Phytosanitary import requirements for additional declarations should preferably use the following wording. However, these are examples and are not the only
statements that may be used.
1. The consignment* was inspected and found free from (name of pest(s) or soil [to be specified]).
2. The consignment* was tested (method may be specified) and found free from (name of pest(s)).
3. The growing media in which the plants were grown was tested prior to plan- ting and found free from (name of pest(s)).
4. (Name of pest(s)) is absent/not known to occur in (name of country/area).
5. The consignment* was produced in a
pest free area for (name of pest(s))**
area of low pest prevalence for (name of pest(s)) pest free place of production for (name of pest(s))** pest free production site for (name of pest(s))**.
6. The place of production**/production site/field** was inspected during the growing season(s)*** and found free from (name of pest(s)).
7. The plants/mother plants were inspected during the last growing season(s)
*** and found free from (name of pest(s)).
8. The plants were produced in vitro (specify the in vitro technique) and found free from (name of pest(s)).
9. The plants were derived from mother plants that were tested (method may be specified) and found free from (name of pest(s)).
10. This consignment* was produced and prepared for export in accordance with (name of programme/reference to specific phytosanitary import requirement or a bilateral arrangement).
11. This consignment was produced from plant varieties resistant to
(name of pest).
12. Plants for planting are in compliance with (specify the tolerance level(s)) established by phytosanitary import requirements for (speci- fy the regulated non-quarantine pest(s)).
* Può essere specificato se ciò si applica solo a parti di esso.
** se applicabile aggiungere: “including a surrounding buffer zone”.
*** possono essere aggiunti, a seconda dei casi, il numero di volte/stagioni di crescita o periodo specifico.
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE
Box 12 – Trattamento
Box 13 – Prodotto chimico (sostanza attiva) Box 14 – Durata e temperatura
Box 15 - Concentrazione Box 16 - Data
Box 17 - Informazioni supplementari
I trattamenti ed i principi attivi indicati devono essere solo quelli accettati dalla normativa nazionale e da quella del paese importatore. Sono effettuati quando
richiesti nella normativa fitosanitaria del paese di destino e vengono eseguiti o iniziati (in caso di transito) nel paese esportatore sotto la supervisione o l'autorità competente.
Box 18 – Luogo e data del rilascio e nome dell’ispettore fitosanitario autorizzato
La data indicata deve essere quella del rilascio.
Il certificato deve essere firmato a timbrato con il timbro tondo del Servizio Fitosanitario e con il timbro del nominativo dell’ispettore.
Il certificato fitosanitario deve essere compilato in tutte le sue parti e i campi vuoti devono essere sbarrati.
Allegato F - Modello richiesta certificato di pre-esportazione di piante prodotti vegetali o altri oggetti
data
la sottoscritta ditta
richiede il rilascio del CERTIFICATO DI PRE-ESPORTAZIONE
- il giorno (da richiedere 48 ore prima della spedizione)
- Autorità competente dello Stato membro dal quale saranno esportate le piante verso paesi extra-UE
- Informazioni fitosanitarie richieste per il rilascio del certificato di pre- esportazione
Nel caso in cui le informazioni fitosanitarie di cui sopra non siano indicate, il certificato non potrà essere rilasciato.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di ”istruttoria relativa alle
istanze/comunicazioni presentate al Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana” 64/2011, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
ai sensi della legge D.Lgs 19/2021, D.M 12 novembre 2009, L.R.
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: X.xxx xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’attività istruttoria delle istanze da parte del Servizio Fitosanitario Regionale con il conseguente diniego dell’istanza stessa . I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
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