Condizioni contrattuali generali di locazione
Condizioni contrattuali generali di locazione
per macchine edili ed attrezzature per il lavoro aereo
1. Informazioni di carattere generale
1.1 Tutti i contratti di noleggio a caldo e a freddo con Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx e Xxxxxxx s.r.l. sono regolati dalle disposizioni che seguono che sostituiscono e abrogano ogni precedente accordo Deroghe a tali condizioni sono valide solamente se pattuite per iscritto. Si definisce noleggio a caldo, la messa a disposizione di macchine per l’edilizia ed attrezzature per il lavoro aereo, complete del combustibile e del personale specializzato adibito al funzionamento delle macchine stesse e noleggio a freddo, la messa a disposizione del solo macchinario senza personale addetto all’uso e senza carburante.
2. Oggetto della locazione.
2.1 La società Michelangelo – Lavori e Noleggi Srl, (di seguito denominata anche “Locatore”) concede in locazione al Cliente (di seguito denominato anche “Locatario”) le attrezzature, i macchinari e/o i veicoli che saranno meglio specificati nella parte descrittiva dei singoli contratti. Ovvero offre il servizio di noleggio con operatore come risulterà nella parte descrittiva dei singoli contratti.
2.2 Il bene oggetto della locazione, in ogni sua componente e accessorio, è di proprietà esclusiva del Locatore, salvi eventuali contratti di leasing cui il Cliente resta comunque estraneo.
2.3 Devono in ogni caso essere osservate rigidamente le istruzioni fornite dal Locatore in ordine all’uso ed alla manutenzione de beni locati nonché le istruzioni relative al loro utilizzo appropriato e al carico ammissibile.
2.4 Il Locatario non è autorizzato a concedere a terzi diritti sull’oggetto della locazione o a cedere a terzi diritti risultanti dal contratto di locazione; in particolare sono vietate la sublocazione e la cessione del contratto a qualsiasi titolo.
2.5 L’oggetto della locazione non può essere portato all’estero senza il consenso scritto del locatore. La violazione di questa disposizione comporta grave inadempimento, e l’addebito di una penale pari al costo giornaliero del noleggio per tutti i giorni, o le frazioni di giorno in cui il mezzo resterà fuori del territorio nazionale e salvo il danno ulteriore.
3. Perfezionamento del contratto.
3.1 Il presente contratto si intende perfezionato anche a distanza (tramite telefax o telefono o email). Il ricevimento da parte del Cliente delle condizioni contrattuali generali di locazione in assenza di eccezioni e la sottoscrizione del contratto e/o del foglio d’ordine (anche chiamati offerta di noleggio per i noli a caldo, e contratti di locazione per i noli a freddo) determina la piena conoscenza e accettazione da parte del Cliente di tutte le clausole ivi contenute.
3.2 In caso di prenotazione di un macchinario senza operatore, confermato per iscritto dal Locatore tramite l’invio del contratto o del foglio d’ordine, il mancato o ritardato ritiro del mezzo o l’annullamento della prenotazione successivamente alle ore 9 del giorno lavorativo antecedente a quello convenuto per la consegna del mezzo comporterà una penale a carico del Cliente pari al prezzo del noleggio del primo giorno. Se la disdetta venisse invece inviata nelle 48 ore (sempre considerando i soli giorni lavorativi) antecedenti al giorno stabilito per la consegna, potrà essere applicata una penale pari al 30% del prezzo del noleggio per insindacabile decisione del Locatore.
Il Cliente
3.3 In caso di anticipata conclusione del noleggio per volontà del Cliente, non comunicata entro le ore 12 del giorno antecedente a quello della anticipata restituzione del mezzo, nel noleggio a freddo, o della comunicazione di termine del lavoro, in quella a caldo, sarà comunque dovuto il costo del noleggio per l’intero giorno della restituzione o della comunicazione del termine dei lavori e per quello successivo.
4. Esecuzione del contratto.
4.1 L’esecuzione del presente contratto ha inizio nel momento in cui il bene o i beni oggetto della locazione lasciano la sede del Locatore e termina nel momento in cui gli stessi ritornano nella disponibilità del Locatore presso la sua sede. A tal fine farà fede esclusivamente l’annotazione di presa in carico apposta sul contratto.
4.2 Il mancato o ritardato rilascio di autorizzazione amministrativa connessa all’esecuzione di un noleggio, a qualsiasi causa imputabile, in nessun caso potrà far sorgere un diritto risarcitorio nei confronti del Locatore, salvo il dolo o colpa grave di questi, accertati con sentenza non impugnabile.
4.3 In ogni caso in cui il Locatore, ai fini dell’esecuzione del noleggio, abbia richiesto all’Autorità Amministrativa i relativi permessi (es. nulla osta occupazione suolo pubblico, ordinanza per provvedimenti di traffico, etc.), il Locatario, anche qualora abbia disdetto tempestivamente il servizio ai sensi dell’art. 3 che precede, sarà comunque obbligato a rimborsare tutte le somme addebitate al Locatore per il servizio.
4.4 La mancata consegna di mezzi già confermati per forza maggiore, guasto meccanico, malattia dell’operatore -nei noleggi a caldo -, o per qualsiasi altra varia causa, può essere imputata al Locatore solo per colpa grave o dolo, in ogni caso il risarcimento o l’indennizzo addebitato al locatore
non potrà mai esuberare i limiti del prezzo del noleggio, e la responsabilità di questi dovrà essere accertata in base a sentenza non impugnabile. Si esclude vi sia colpa grave ogni qualvolta il Locatore abbia avvertito, in ogni forma il Cliente, una volta venuto a conoscenza dell’impossibilità di adempiere, entro termini ragionevoli.
4.5 In caso di guasto meccanico successivo alla consegna del bene il locatore si obbliga diligentemente a sostituire il mezzo nei limiti della propria disponibilità, e della situazione logistica del Cliente. Nessuna ulteriore richiesta o pretesa, ivi incluse quelle di natura risarcitoria, potrà essere avanzata in tal caso dal locatario, che espressamente vi rinuncia.
5. Canone di locazione.
5.1 Il canone di locazione è determinato dal Locatore in relazione al tipo di macchinario oggetto di noleggio ed alla tipologia del servizio richiesto dal Cliente .
5.2 Nel caso di mancata riconsegna entro il termine stabilito contrattualmente, oltre al prezzo giornaliero del noleggio per ogni giorno o frazione di giorno ulteriore a quelli prenotati sarà applicata una penale pari ad €.250,00 per ogni giorno di ritardo. Salvo il danno ulteriore. Salvo comunque l’obbligo di avvisare tempestivamente il protrarsi della detenzione del bene.
6. Montaggio e smontaggio
6.1 In caso di noleggio a caldo il locatore si assume l’onere di compiere le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordato. In altri casi mette a disposizione del Cliente, su richiesta di questi, i montatori dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta in volta valide.
6.1.2. Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi agli stessi e al Locatore non imputabili, faranno carico al Cliente tutte le spese non preventivate e risultanti da questa situazione. Ciò anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettaria.
Il Cliente
6.2 Qualora così pattuito il Cliente dovrà mettere a disposizione anche la manodopera e le attrezzature di montaggio necessarie conformemente agli accordi presi e in tempo utile. Nella misura in cui il Cliente si fosse obbligato a mettere a disposizione del Locatore montatori o manodopera, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese restano a carico del Cliente.
7. Obblighi del Locatore
7.1 Responsabilità. L’attrezzatura e/o il veicolo oggetto della locazione è consegnato al Cliente (o persona espressamente incaricata) dal locatore in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, munito dei documenti obbligatori per la circolazione stradale e l’impiego.
7.1.2 Il Locatore si obbliga a garantire il pacifico godimento della cosa locata, eseguendo durante la locazione tutte le riparazioni necessarie per mantenere il mezzo locato in buono stato, tranne le riparazioni di piccola manutenzione che sono a cura e carico del Cliente.
7.1.3 Il Locatore non è responsabile per i vizi occulti della cosa locata e/o dei relativi accessori.
0.0.0.Xx Locatore non è responsabile dei danni dipendenti dall’inidoneità della cosa locata qualora questa sia dipendente da omesse e/o inesatte informazioni date dal Cliente circa, esemplificativamente: tipo di impiego, dimensione degli accessi, carichi da movimentare, spazi di manovra e luoghi di impiego delle attrezzature e/o dei veicoli.
7.1.5 Il Locatore non risponde dei danni derivanti dall’inosservanza da parte del Cliente e/o dei propri dipendenti e/o preposti delle norme sulla pubblica incolumità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla circolazione stradale o di regolamentazione comunale o dalla inosservanza da parte del Cliente e, e/o dei propri dipendenti e/o preposti alle limitazioni della possibilità di circolare sulle pubbliche strade di macchinari semoventi o altri. In particolare si precisa che tutti i macchinari definiti come “semoventi” non sono abilitati a circolare o sostare sulle strade pubbliche, salvo se e per la parte in cui qualificate ai termini di legge come “cantiere”. Il Cliente manleva integralmente il Locatore da qualsiasi danno e pregiudizio questi possa subire dalla violazione anche incolpevole delle previsioni della presente clausola.
7.1.6 Il Cliente solleva inoltre il Locatore da ogni responsabilità derivante da perdite o danni alle cose che egli stesso o altri avessero abbandonato nella cosa locata, sia durante la locazione, che dopo la restituzione della cosa al Locatore.
7.2 Responsabilità Solidali. Qualora il Locatore dovesse essere chiamato da terzi a rispondere della garanzia prestata per un sinistro e vi sia responsabilità solidale nei confronti dei terzi di Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx, il primo può agire preventivamente contro il Cliente per una somma pari alla totalità delle rivendicazioni del terzo. Salvo l’obbligo di restituire una somma proporzionata alla responsabilità del Locatore stesso accertata con sentenza non impugnabile .
8. Obblighi del Cliente.
8.1 Obbligo di verifica. Il Cliente è tenuto a controllare l’oggetto della locazione all’atto della presa in consegna segnalando immediatamente al Locatore per iscritto gli eventuali vizi constatati.
8.1.2 I vizi non occulti non segnalati al momento della presa in consegna, ma constatati alla restituzione saranno considerati a tutti gli effetti imputabili al Cliente e questi sarà tenuto a risarcire conseguentemente il Locatore.
8.1.3 I reclami che siano avanzati in un momento successivo saranno validamente opposti solamente se i difetti non erano riconoscibili al momento della consegna della cosa locata nonostante un esame accurato, il cui onere ricade sul Cliente, e a condizione che il Cliente reclami il vizio per iscritto entro 3 giorni dalla scoperta.
Il Cliente
8.1.4 In particolare è onere del Locatario verificare o chiedere la verifica di funzionalità particolari o comunque non essenziali per l’utilizzo standard del mezzo ( quali ad esempio la cd funzionalità elettrica) in difetto niente potrà essere eccepito al Locatore.
8.1.5 Reclami relativi all’oggetto della locazione non aventi per conseguenza necessaria l’interruzione dell’utilizzo della cosa locata non esonerano il Cliente dall’obbligo del pagamento del canone di locazione, né di ogni altra somma dovuta, entro le scadenze prestabilite.
8.2 Sicurezza di funzionamento dell’oggetto della locazione. Con la presa in consegna del bene il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo della cosa locata e si impegna a rispettare ed a far rispettare accuratamente da parte dei suoi dipendenti, subordinati e/o preposti le norme a tutela della sicurezza sul lavoro, pertanto, il Cliente è direttamente responsabile nei confronti dei suoi dipendenti delle condizioni di sicurezza di funzionamento dell’oggetto della locazione.
8.2.1 Riguardo ai noleggi cd a freddo, con la presa in consegna del bene, il Cliente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle modalità di utilizzo della cosa locata e di essere in grado di manovrarla, esonerando espressamente il Locatore di ogni onere o responsabilità al riguardo. In particolare il Cliente è consapevole che i veicoli, oggetto della locazione non possono essere condotti da: persona in stato di ubriachezza e/o di incoscienza dovuta ad abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, o da ogni altra varia causa; da qualsiasi persona che non possa condurre il veicolo perché ciò è escluso da una prescrizione di legge.
8.3 Obbligo di manutenzione e di dichiarazione. Per i noleggi cd a freddo il Cliente è tenuto a trattare e utilizzare l’oggetto della locazione in modo accurato ed a curarne la manutenzione in osservanza alle prescrizioni d’impiego ed alle istruzioni rilasciate dal locatore.
0.0.0.Xx Cliente è tenuto altresì ad istruire opportunamente l’operatore dell’apparecchiatura ed è di questo responsabile.
8.3.2.L’oggetto della locazione deve essere restituito dal Cliente al Locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento e/o il consumo risultante dall’uso della cosa locata in conformità alle previsioni contrattuali.
8.4 Controllo dell’oggetto della locazione. Il Locatore è autorizzato a controllare o a far controllare in qualsiasi momento lo stato dell’oggetto della locazione previo consenso del Cliente che non può essere irragionevolmente negato.
8.5 Le istruzioni del Locatore o dei suoi addetti sull’uso, la sorveglianza e la manutenzione dell’oggetto della locazione devono essere osservate scrupolosamente da parte del Cliente, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento ed il risarcimento del danno.
8.6 Riparazioni. Le riparazioni che si renderanno necessarie per tutta la durata della locazione ( esclusa la piccola manutenzione) devono essere eseguite dal Locatore a cui il Cliente dovrà segnalare immediatamente la necessità d’intervento. Solo con autorizzazione scritta del Locatore il Cliente potrà effettuare di persona le relative riparazioni o farle eseguire da un terzo: in caso contrario saranno a suo carico sia le spese sia la relativa responsabilità per eventuali danni che possano derivarne.
8.6.1 Il Cliente risponde inoltre di tutti i danni diretti e indiretti derivanti da lavori di riparazione non eseguiti in modo appropriato.
8.7 Spese. I materiali di consumo, in caso di noleggi a lungo termine, sono a carico del Locatario. Le riparazioni che si rendono necessarie a causa di atti di forza, di danni derivanti da incidenti, dall’uso e dalla manutenzione impropri sono a carico del Locatario, nella misura in cui non si tratti di spese conseguenti all’eliminazione di un difetto di cui è responsabile il Locatore, tempestivamente e correttamente , denunciato dal Locatario. Le riparazioni e le revisioni che si rendono necessarie a seguito del normale esercizio e dell’usura dell’oggetto della locazione, nonché la riduzione di valore insorta nell’ambito dell’utilizzo conforme a quanto pattuito contrattualmente, sono a carico del Locatore.
8.8 Pagamenti. Il Cliente si obbliga a provvedere ai seguenti pagamenti:
- corrispettivo della locazione così come determinato al punto 5);
- spese variabili per carburante, lubrificanti, pedaggi autostradali, sanzioni amministrative per infrazioni commesse dal Cliente al Codice della Strada e/o ai Regolamenti Comunali, Provinciali e Regionali;
- se richiesta, una somma a titolo di cauzione avente valore proporzionale alla cosa locata ed alla durata della locazione, determinata unilateralmente dal Locatore, che verrà restituita al termine della locazione in caso di regolare consegna della cosa locata e non potrà mai essere imputata in conto canoni. Il deposito cauzionale deve essere ricostituito in caso di utilizzo. Il Locatore concede al Cliente la facoltà di provvedere alla garanzia cauzionale mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, il cui testo dovrà essere concordato, in alternativa al deposito della somma di cui sopra;
- ogni spesa che il Locatore dovesse sostenere per il recupero delle somme a lui dovute dal Cliente, incluse le spese legali anche della fase stragiudiziale;
- il risarcimento dei danni subiti dal Locatore in seguito a furto o incendio della cosa locata per la parte non coperta da garanzia assicurativa qualora il fatto sia addebitabile al Cliente a titolo di dolo o colpa, salvo in ogni caso l’eventuale diritto di regresso della compagnia assicurativa;
- la somma giornaliera pari al costo quotidiano del noleggio cd a freddo qualora la cosa locata sia posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria per qualsiasi motivo o ragione;
Per i noleggi a freddo:
- la rifusione delle spese sostenute dal Locatore per i danni subiti dalla cosa locata e/o dagli accessori per collisioni, ribaltamenti, sovraccarichi o uscite di strada;
- il risarcimento di tutti i danni causati per negligenza ai veicoli e/o dei danni meccanici derivanti anche dall’immissione di carburanti non conformi;
- la refusione dei danni cagionati dal Cliente alla cosa locata non derivanti da sinistri con terzi (es. danneggiamenti a fari, pneumatici, meccanismi del veicolo, ecc.);
- il rimborso di eventuali franchigie, e la maggiorazione del premio assicurativo dovuta al sinistro che ha coinvolto il cliente con colpa di questi.
8.9 Impedimenti temporanei. Qualora si verifichino impedimenti temporanei all’utilizzo della cosa locata ed essi dipendano da causa non imputabile al Locatore, il Cliente è tenuto alla corresponsione del prezzo del nolo pattuito anche per tutta la durata dell’impedimento, salvo patto scritto contrario. Se l’impedimento temporaneo è dovuto a fatto del Locatore, dei suoi dipendenti o preposti, il Cliente non è tenuto a corrispondere il canone di locazione per tutta la durata dell’impedimento, ma il Locatore non risponde di eventuali danni per fermo cantiere, mancata produzione o simili.
9. Assicurazione.
9.1 La cosa locata è coperta dalle seguenti polizze assicurative, stipulate dal Locatore e che il Cliente dichiara espressamente di accettare completamente:
- R.C. Auto per tutti gli autoveicoli;
- Responsabilità Civile terzi per le attrezzature (per i noleggi a caldo).
Il Cliente
9.2 La copertura di dette polizze assicurative ha effetto dal momento dall’inizio dell’esecuzione del contratto di cui all’art.4 e fino alla restituzione dell’oggetto della locazione ai sensi dell’art. 10 lett. c) delle presenti condizioni di locazione. Il Cliente è responsabile di tutti i danni subiti dall’oggetto della locazione a seguito di rischi quali a titolo meramente esemplificativo, furto, incendio, esplosione (inclusa l’esplosione del motore), atti vandalici, effetti causati da elementi naturali, effetti derivanti dal trasporto, rottura della macchina, montaggio e smontaggio, etc.
10. Fine della locazione
10.1 Disdetta. anche in seguito alla prenotazione del mezzo, con o senza operatore, per contratti di noleggio a lungo termine ( superiori a 15 giorni) il Cliente può liberamente rinunciarvi e dare disdetta dandone notizia al Locatore in forma scritta almeno tre giorni prima della data di inizio della locazione. Ugualmente quando nei noleggi a lungo termine il Cliente ritenga di avere necessità del mezzo, con o senza operatore per una durata inferiore a quella pattuita, potrà recedere con tre giorni di preavviso. Nel caso in cui detto termine non venga rispettato il Cliente dovrà corrispondere al Locatore il corrispettivo della locazione per giorni prenotati e non utilizzati nel limite di tre giorni di locazione.
10.1.1 Il Locatore può recedere liberamente dal contratto nel caso di diniego, in qualsiasi modo motivato, delle autorizzazioni o concessioni richiesti dalle Leggi vigenti ai fini dell’esercizio di quella determinata attività per la quale l’utilizzo della cosa locata è strumentale.
10.1.2 L’inadempimento da parte del Cliente ad uno qualunque degli obblighi contrattuali, qualificato espressamente o meno come grave inadempimento, comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto.
10.2 Disdetta straordinaria Il Locatore può, con effetto immediato e senza previa diffida o fissazione di un termine, risolvere il contratto di locazione mediante disdetta straordinaria, e pretendere l’immediata restituzione del bene, se incombono gravi pericoli per l’oggetto della locazione a causa di un utilizzo eccessivo o di manutenzione carente e difettosa e il Cliente non vi pone rimedio entro una scadenza dal Locatore valutata come adeguata e conseguente ad un sollecito da parte del locatore. Ovvero qualora venga a conoscenza del mancato rispetto da parte del Cliente dei parametri di sicurezza o della normativa
applicabile alla sicurezza sul lavoro, e questi non smentisca senza ritardo e in modo verificabile tale assunto.
10.2.1Nel caso in cui il locatore dovesse porre termine al contratto mediante disdetta straordinaria, è autorizzato a ritirare immediatamente l’oggetto della locazione a spese del Cliente, il quale rimane, inoltre, obbligato al risarcimento dei danni.
10.3 Restituzione dell’oggetto della locazione Il Cliente è tenuto a restituire la cosa locata nello stato in cui l’ha ricevuta e se così non fosse o se dovesse presentare dei vizi, gli sarà addebitato il costo del noleggio giornaliero fino al momento in cui sarà stata ripristinata la sua utilizzabilità o la sua funzionalità, o saranno stati eliminati i vizi. Al momento della restituzione viene steso dalle due parti contraenti un verbale di presa in consegna del veicolo e/o dell’attrezzatura. I lavori di riparazione eventualmente necessari saranno eseguiti a spese del Cliente.
10.4 Mancata Restituzione. Qualora in caso di risoluzione o recesso dal contratto, ovvero di termine della locazione il bene non venisse prontamente restituito. Previa messa in mora in forma scritta con termine non inferiore a 5 giorni continuativi, il Locatore potrà rivolgersi alle autorità competenti ed ottenere la restituzione del bene con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c..
11 - Completezza
11.1 Le presenti condizioni di contratto, una volta integrate con i singoli contratti di locazione, costituiranno il completo accordo fra Locatore e Cliente che potrà essere modificato solo in forma scritta. 12 – Privacy Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003.
Il Cliente
12.1 Con riferimento ai rapporti contrattuali regolati dalle presenti condizioni generali di contratto, il Cliente dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali che lo riguardano (cognome e nome, o denominazione sociale, luogo e data di nascita, indirizzo, città, provincia, CAP, partita IVA o codice fiscale, telefono,) dallo stesso forniti, sarà effettuato dal Locatore sia con l’ausilio di un archivio elettronico sia mediante supporti cartacei nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti. I medesimi dati saranno utilizzati e conservati per quanto strettamente necessario per l’esecuzione dei contratti stipulati col Locatore e per l’adempimento degli obblighi di legge e saranno divulgati nei limiti delle leggi vigenti, anche ai sensi del Decreto Legislativo 129/2004, al fine di poter ottemperare a quanto previsto dalla normativa.
12.2 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che il conferimento dei dati risulta per lo stesso obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento degli obblighi contrattuali. Il titolare del trattamento rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso in relazione alle pattuizioni contrattuali per cui esso sia stato effettuato e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale ed amministrativa cui esso è indirizzato.
12.3 Il Cliente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del DLgs 196/2003.
12.4 Il Cliente dichiara altresì di essere stato informato del fatto che tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi rispetto al Loctore, soltanto per quanto necessario per l’informativa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 129/2004 nonché per l’adempimento da parte del Locatore di ogni altro impegno contrattuale ed a tal fine presta il proprio consenso.
13. Foro competente. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione, esecuzione e risoluzione dei contratti stipulati in base alle presenti condizioni generali, o comunque connesse con lo stesso, le parti dichiarano che sarà esclusivamente competente il Foro di Prato, anche in deroga agli artt. 19 e 20 del codice di procedura civile.
Data, Il Cliente
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: 2.5 (Oggetto della Locazione); 3.1, 3.2, 3.3, (Perfezionamento del contratto); 4.2 , 4.4, 4.5 (Esecuzione del
contratto); 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.2 ( Obblighi del Locatore); 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.2., 8.2.1, 8.4, 8.5, 8.6,
8.7, 8.9 (Obblighi del Cliente); 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.2, 10.2.1, 10.3, 10.4 (Fine della Locazione); 13 (Foro Competente).
Data, Il Cliente