Le Varianti
Le Varianti
L’attuale regime delle variazioni ed addizioni al contratto di appalto di lavori pubblici è stabilito dall’articolo 132 del Dlgs 163/06 e dal Regolamento.
Con tale norma che si vuol preservare il principio generale dell’interesse pubblico che si concretizza, in caso di variante, nell’ “effettivo ed accertato bisogno di introdurre variazioni od integrazioni al progetto” (Xxxxxxxx).
Tale necessità negli anni è stata limitata dalla normativa a puntuali ipotesi di ammissibilità in sostituzione di quel “generico interesse” di cui alla L.2248/1865. Contestualmente a ciò si è riconosciuta l’importanza della fase progettuale per limitare, in fase esecutiva, il ricorso alle varianti in corso d’opera.
Consiglio di Stato, sezione IV, 14 dicembre 2002, n. 6917 ” il legislatore ha insomma fissato un procedimento progressivo di successivo affinamento dei progetti quale strumento necessario per consentire agli organi della pubblica amministrazione di poter essere pienamente consapevole delle scelte di realizzazione di una certa opera ovvero dell'esecuzione di un certo tipo di lavori, volendo evitare l'avvio dei progetti estemporanei, inutili, irrealizzabili con sperpero di danaro pubblico, in omaggio ai principi di legalità, buon andamento ed imparzialità della azione della pubblica amministrazione consacrati dall'art. 97 della Costituzione.”
I due articoli riportati in seguito, ora abrogati (Dpr207/10), rappresentavano
,per il lavori pubblici, la genesi dello “jus variandi” ovvero della possibilità per l’amministrazione di disporre unilateralmente modifiche in corso d’opera.
L.2248/1865 art. 343 “1. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.” (abrogato dal dpr 207/10)
L.2248/1865 art. 344 “1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
2. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.” (abrogato dal dpr 207/10)
Da notare nell’evoluzione normativa, in merito ai presupposti necessari per disporre delle Varianti in corso d’opera, si è passati da valutazioni soggettive “Verificandosi il bisogno d'introdurre” ed “Occorrendo in corso di esecuzione” della L.2248/1865 alle condizioni oggettive del Codice dei Contratti in cui l’ammissibilità delle Varianti in corso d'opera ricorre “esclusivamente” per motivi riportati nell’art.132 e nel regolamento.
Con ciò il legislatore ha voluto sottrarre alla stazione appaltante ogni valutazione discrezionale in merito alla possibilità di introduzione delle varianti in corso d’opera. Immutato è rimasto invece il limite quantitativo dello “jus variandi” contenuto entro il quinto del prezzo di appalto.
Valutazione Soggettiva
VECCHIA NORMATIVA
VARIANTI IN CORSO D'OPERA
NUOVA NORMATIVA
“esclusivamente” per motivi riportati codice e nel regolamento
“Verificandosi il bisogno d'introdurre” “Occorrendo in corso di esecuzione”
Valutazione Oggettiva
L’Appalto
Nell’appalto di lavori pubblici l’esecutore ha l’obbligo di effettuare le lavorazioni secondo le quantità e qualità indicate nel progetto, senza possibilità di apportare, unilateralmente, variazioni od addizioni (cod. civ. art.1659).
In tal senso anche l’articolo 161 del Regolamento Generale, dopo aver precisato che “Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.”, dispone che l’esecuzione non autorizzata di lavori in variazione non dà titolo al pagamento e “comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.”.
Tale invariabilità progettuale discenda da disposizioni contenute nel codice civile all’art.1659.
Cod. Civ. Art. 1659 Variazioni concordate del progetto
“L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto . …omissis “
L’Ufficio di direzione dei Lavori
Il direttore dei lavori svolge un ruolo rilevante di controllo, per cui lo stesso, può essere considerato responsabile di eventuali perizie di variante o suppletive in corso d’opera.
Art. 148 c1 ”Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.”
I componenti dell'ufficio della direzione lavori (direttore dei lavori e, eventualmente, direttori operativi ed ispettori di cantiere) sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni causati, alla stazione appaltante, dalla inosservanza delle procedure previste per l’approvazione di varianti (Art.161 del reg.) e “delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.” (Art.161 c.11 del reg.)
L’ufficio di direzione lavori è anche responsabile nel caso in cui le lavorazioni non autorizzate vengano riconosciute in sede di collaudo “previo parere vincolante della stazione appaltante”
Art.228 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
“2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. “
L’Appaltatore
Come detto in precedenza l’appaltatore non potrà introdurre, di sua iniziativa, nessuna variazione o addizione al progetto approvato.
Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.
2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
L’interesse pubblico da perseguire è che l’opera sia realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i limiti di spesa preventivati.
L’appaltatore è quindi rigidamente assoggettato al rispetto dei vincoli contrattuali e per tali ragioni gli è preclusa ogni iniziativa unilaterale che possa modificare la prestazione stabilita.
Il rigore letterale della norma è ora mitigato dalla nuova disposizione introdotta nell’art. 228 (ex art.198 dpr 554/99) per cui il collaudatore se riscontra l’esecuzione di “lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate;”
L’Amministrazione
All’amministrazione, invece, è riconosciuto il diritto di apportare variazioni ed addizioni al contratto, purché vi siano i presupposti, quantitativi e qualitativi, espressamente stabiliti da Legge e Regolamento.
Art. 161 “12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto…”
L’appaltatore è quindi tenuto ad eseguire i maggiori lavori, purché le varianti rispettino determinati limiti Quantitativi e Qualitativi in cui è esercitabile lo “jus variandi” dell’Amministrazione. Superati tali limiti l’Appaltatore è libero da ogni obbligo contrattuale.
Il Limite quantitativo del Quinto d’Obbligo
Per le sole ipotesi previste dall’articolo 132 del codice dei contratti, la potestà di ordinare l’esecuzione dei lavori può essere esercitata sino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto (art.161 c.12 del reg.), intendendosi come tale la somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare dei compensi, diversi di quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice. In tali casi “ l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario”
La Diminuzione dei lavori entro il Quinto d’obbligo
Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore
“1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell’articolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.”
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice
- 20%
+ 20%
Limite Quantitativo
"Jus Variandi"
Esclusivamente nelle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice
Il superamento del limite quantitativo del Quinto d’Obbligo
Le varianti devono avere un carattere accessorio rispetto all’opera contrattualmente stabilita per cui, quando si supera il limite del 20%, si dovrà parlare non di variante ma di nuovo contratto (variazioni extracontrattuali).
Nel caso di varianti ammissibili, ai sensi dell’art.132 comma1 del Codice, che dovessero superare il limite del quinto d’obbligo si deve procedere a norma dell’art.161 comma 13 del reg.
“13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore”
Il Limite Qualitativo delle modifiche essenziali
L’Amministrazione non ha nessun potere di pretendere dall’Appaltatore l’esecuzione di lavori che comportino modifiche essenziali alla natura dell’opera appaltata. Ove si verificasse tale eventualità l’Appaltatore potrebbe rifiutare legittimamente l’esecuzione, non essendo obbligato ad eseguire una prestazione sostanzialmente diversa da quella contrattualmente stabilita.
Art.161 c.16. “Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.”
Art.161 c.4. “L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.”
La normativa non propone una definizione di “variazione essenziale” per cui la sua determinazione deve compiersi in relazione allo specifico caso (Xxx.Xxx. 01/01).
Xxx.Xxx. 1/2001 “In tema di varianti, occorre premettere che non ogni modificazione può ritenersi espressione della naturale esecuzione dell'appalto, con conseguente applicazione dei criteri gia' previsti
contrattualmente per la disciplina del rapporto. La variante, infatti, ha come necessario punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto: le relative modifiche non possono, quindi, essere tali da snaturarlo. Se le parti realizzano un'opera totalmente diversa, la disciplina del rapporto non puo' piu' essere individuata nel primitivo contratto di appalto, bensi' nel successivo negozio giuridico, anche se quest'ultimo non rechi patti diversi su alcuni degli aspetti essenziali del contratto. In tal caso, si compie un'opera necessariamente diversa da quella oggetto del precedente contratto.
In definitiva, la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si e' in presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto.”
Limite Qualitativo
Nessun Obbligo per l'Appaltatore
SI
NO
Presenza di Modifiche Essenziali alla Natura dell'opera
"Jus Variandi"
Differenze fra il limite Quantitativo e quello Qualitativo
La normativa esaminata prevede come limite invalicabile solo quello Qualitativo. Per le Variazioni Quantitative, invece, la stessa normativa definisce una particolare procedura di accettazione cui all’art.161 c.13.
Cod. Civ. Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente
1 Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto..Omissis..
2 La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
"Jus Variandi"
Solo per Modifiche NON Essenziali alla Natura dell'opera
- 20%
+ 20%
Esclusivamente nelle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice
Limite all'Importo dell'Appalto
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice
Il Limite quantitativo “interno” del quinto dei vari gruppi di lavorazione
E’ da ritenere che all’appaltatore competa un equo compenso qualora, a seguito di variazioni quantitative dei vari gruppi di lavorazione oltre il 20% delle quantità originarie, sia dimostrato che egli subisca un “notevole pregiudizio economico”. Art.161 c.“16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.”
L’equo compenso così come definito dalla norma non sembra potersi applicare in modo automatico, poiché ciò che ha rilevanza, per la sua determinazione, è il “danno economico” subito a causa delle variazioni e non la loro mera consistenza quantitativa.
Affinché si concretizzi il diritto all'equo compenso occorre non soltanto che vi sia un pregiudizio economico, ma che sia anche “notevole”; nel caso si verifichi di tale eventualità spetta all’impresa fornire “l’onere della prova“ del “notevole pregiudizio economico”. Condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché la variazione del “singolo gruppo“ possa considerarsi “notevolmente pregiudizievole” è che essa sia superiore ad un quinto. (Tale limite discende dall’art.1661 c.2 del cod. civ.)
Singolo Gruppo di Categoria
Variazione Superiore al 20%
Notevole Pregiudizio Economico
Equo Compenso
Il subappalto in caso di variante in corso d’opera
La normativa consente di poter subappaltare i lavori in variante sempre però nei limiti consentiti dal sistema di qualificazione vigente.
Art.118 c.2 del Codice “….L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;…omissis
Deliberazione AVCP del 25/05/2000
Le condizioni per l’affidamento in subappalto di lavori non rientranti tra quelli appaltati va risolta nel senso che, se al momento di sottoscrizione dell’atto di sottomissione sono stati indicati i lavori da subappaltare, in caso di approvazione di varianti in xxxxx x’xxxxx, xxxxx xxxx all’ammissibilità dell’autorizzazione al subappalto.
Il caso particolare degli Appalti a Corpo
DELIBERAZIONE n. 51 del 21 febbraio 2002 Perizie di variante nei contratti a corpo
“Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo” non è però assoluto ed inderogabile, …(omissis)
Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell’appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.”
Classificazione delle Varianti
a) Classificazione in base alla tipologia delle varianti
Fondamentalmente le variazioni introdotte possono individuarsi tre diverse tipologie:
- Varianti in corso d’opera
Art.132 comma1 del Dlgs 163/06
- Varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità
Art.132 comma3 secondo periodo del Dlgs 163/06
- Variazioni di dettaglio
Art.132 comma3 primo periodo del Dlgs 163/06
b) Classificazione in base alla natura delle variazioni da apportare:
- variazioni qualitative, allorché l’importo contrattuale venga lasciato invariato, ma vengano introdotto nuove tipologie di opere; per compensare le nuove prestazioni, tuttavia, sarà necessario determinare nuovi prezzi, secondo il disposto del Regolamento;
- variazioni quantitative, quando il progetto dell’intervento rimanga pressoché immutato, ma venga a cambiare l’importo contrattuale per l’esecuzione; in tale ipotesi, di norma, non è necessario rideterminare nuovi prezzi;
- variazioni miste, che comportano entrambe le tipologie di variante;
c) Classificazione in base ai rapporti tra le varianti e l’opera preventivata:
- variazioni contrattuali, sono quelle necessarie anche per il miglioramento dell’opera, senza che intervengano modifiche sostanziali al progetto originario;
Art.161 del Reg. “3. Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, ,…omissis”
“4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.” Ovvero variazioni accessorie riconducibili agli obblighi contrattualmente assunti.
- variazioni extracontrattuali, che comportano lavori estranei al carattere proprio dell’opera, comportando così modifiche rilevanti (per quantità e/o natura delle opere).
Ovvero rappresentano quelle variazioni sostanziali non riconducibili agli obblighi contrattualmente assunti.
La Procedura delle Varianti
Sotto il profilo della procedura e delle competenze l’articolo 132 del Codice precisa che:
- le varianti possono ammettersi sentito il progettista ed il direttore dei lavori;
- gli interventi che non comportano varianti ma solo variazioni di dettaglio sono disposti dal direttore dei lavori;
Qualora sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto (purché rientranti nelle ipotesi tassative previste dall’articolo 132 del Codice), il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante (articolo 161 del Regolamento). “… il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.” art.161 c.7 del reg.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera di cui al comma 1 dell’articolo 132 del Codice, è affidato al responsabile del procedimento, “che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.”
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto e, sotto il profilo quantitativo, non superino l’importo di un quinto dell’appalto.
Le variazioni devono essere approvate dalla stazione appaltante, ed il Direttore dei lavori deve darne indicazione negli ordini impartiti all’impresa. La procedura, invece, non è necessaria per quegli interventi di dettaglio che non costituiscono variante.
L’Approvazione
L’approvazione avviene ad opera di soggetti diversi a seconda della tipologia e dell’ammontare della variante.
1) Competenza dell’Organo Decisionale
- La competenza ad approvarle (corredate dei necessari pareri e autorizzazioni) è attribuita all’ "organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto" (art161c.9), qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
2) Competenza del Responsabile del Procedimento
“Negli altri casi” le varianti in corso d’opera (“sempre che non alterino la sostanza del progetto”) sono approvate dal responsabile del procedimento:
a) quando le perizie di variante non comportino un aumento della spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico, sempre che non alterino la sostanza del progetto;
b) allorché si tratti di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera, di cui all’art.132 c.3 del codice, comportanti un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. In tale ipotesi il responsabile del procedimento deve anche accertare l’imprevedibilità delle situazioni che giustificano la variazione. Con la L.106/11, per tali varianti, è stato introdotto un tetto di spesa massima che “… non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.”
In relazione alla evidenziata ripartizione delle competenze, quindi, assume maggior rilevanza il concetto di perizia suppletiva, ovvero di quella perizia che non sia finanziata nel quadro economico, e che comporta, appunto, la necessità di un ulteriore stanziamento.
Resposabile del Procedimento
NO
SI
Aumento di Spesa
Organo Decisionale
SI
max 5% e max50% del ribasso
I Documenti necessari per la compilazione delle perizie suppletive e di variante ed Atto di Sottomissione
Non si desume nella normativa vigente nessuna particolare norma per la compilazione di una perizia suppletiva e di variante. (Valentinetti)
Comunque le perizie sono assimilabili a veri e propri progetti esecutivi che fanno riferimento, integrano o modificano il contratto esistente. Di conseguenza bisogna rapportarsi con la normativa in materia di progettazione e con la disposizione di cui all’Art.93 c.2 secondo periodo :
"Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle”
Documento fondamentale di ogni variante è l’atto di sottomissione (atto unilaterale) che ha lo “scopo di dimostrare all’autorità cui è demandata l’approvazione che per l’esecuzione dei lavori variati o suppletivi non si avranno complicazioni con l’impresa” (Valentinetti).
Quindi l’atto di sottomissione esclude la possibilità di avanzare riserve per condizioni accettate. Nella pratica, analogo documento, da tradursi poi in formale atto aggiuntivo (nel quale saranno riportati gli estremi di approvazione della perizia), viene redatto nel caso di lavori eccedenti il quinto d’obbligo (Valentinetti).
Tale condizione è ora dettagliatamente argomentata dal nuovo c.4 dell’art.161 c.4 del reg. “4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 164. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.”
< 20%
Importo della Variante
> 20%
Atto di Sottomissione
Atto Aggiuntivo
al contatto principale
Documenti necessari:
-relazione di perizia
-elaborati grafici e progettuali
-verbale/elenco nuovi prezzi
-atto di sottomissione/atto aggiuntivo
-computo metrico estimativo
-quadro comparativo
Classificazione delle Perizie
Comunemente si distinguono, in base alle variazioni apportate in variante, le seguenti perizie:
A - Perizia Suppletiva: quanto le variazioni riguardano, prevalentemente, le quantità dei lavori anche con la formulazione di nuovi prezzi. Si tratta sostanzialmente di una perizia che non necessita di una nuova progettazione. Si ravvisa un aumento di spesa
B - Perizia di Variante: quanto le variazioni riguardano, prevalentemente, una variazione di lavori che comportano una nuova ridefinizione delle parti dell’opera. Si tratta quindi di una perizia che necessita di una nuova progettazione. Non si ravvisa un aumento di spesa
C - Perizia Suppletiva e di Variante: quanto le variazioni riguardano, sia le quantità dei lavori che la loro ridefinizione progettuale. Si tratta quindi di una perizia che necessita di una nuova progettazione e in cui si ravvisa un aumento di spesa
La disciplina delle varianti nel Codice Civile
Art. 1659 Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Le variazioni in corso d’opera possono suddividersi in quattro categorie:
a) Varianti in corso d’opera di cui all’art. 132 c.1 del cod. contr.
b) Varianti “migliorative” di cui all’art. 132 c.3 2° periodo del cod. contr.
c) Variazioni di dettaglio di cui all’art. 132 c.3 1° periodo del cod. contr.
d) Varianti relative ai Beni Culturali art. 205 del reg.
a) VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le varianti in corso d’opera sono ammesse “esclusivamente” in quei casi riportati nell’ Art. 132 c.1 del Dlgs 163/06.
Esse possono dividersi fondamentalmente in due gruppi:
1°- Varianti per Sopravvenute circostanze non riconducibili alla responsabilità di nessuna delle parti. Per tali varianti non si ravvisa alcun limite quantitativo salvo che per le varianti non necessarie ma migliorative ed ammissibili senza aumenti di costo.
2°- Varianti dovute ad errore progettuale e quindi riferibile a precise responsabilità il cui limite quantitativo non può superare il 20% dell’importo contrattuale.
1° Gruppo : Le varianti per Sopravvenute circostanze possono altresì suddividersi in:
1 - Varianti necessarie determinate da forza maggiore 2 - Varianti non necessarie ma solo migliorative
1- Varianti necessarie determinate da forza maggiore
( limite quantitativo: essenzialmente nessuno )
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; (obbligo se espressamente previsto dalla normativa “tempus regit actum”)
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento…(omissis)
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; (imprevisto geologico)
2- Varianti non necessarie ma solo migliorative
( limite quantitativo: senza aumento di costo )
b) …(omissis) ..o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
2° Gruppo : Errore progettuale e quindi circostanza imputabile a precise responsabilità
3- Varianti determinate da errore progettuale
(limite quantitativo: massimo 20% dell’importo contrattuale )
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
b) VARIANTI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL’OPERA E ALLA SUA FUNZIONALITA’
( limite quantitativo: massimo 5% dell’importo contrattuale )
Art. 132 c. 3 secondo periodo del Dlgs 163/06
“Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. ”
( In grassetto la modifica introdotta dal Decreto Sviluppo D.L. 70/11 che impone un tetto massimo per le varianti c.d. “migliorative” )
Caso Residuale sono le Varianti Migliorative proposte dall’Appaltatore di cui all’art.162 del Reg.
Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore
“3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo
132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
…omissis…
7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.”
c) VARIAZIONI DI DETTAGLIO (c.d. Varianti non Varianti)
(limite quantitativo: nessun costo aggiuntivo, variazione categorie 5-10 %)
Art. 132 comma 3 primo periodo della Dlgs 163/06
“3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera “
Queste ultime, ai sensi dell’art. 132, comma 3, primo periodo, sono disposte autonomamente dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e non sono soggette ad approvazione dell’amministrazione appaltante. In tal caso, i relativi interventi non influiscono sulle scelte progettuali di fondo e sulle caratteristiche dell’opera e non devono comportare un aumento dell’importo del contratto.
Se consistono in lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, non possono superare l’importo del 10 per cento, mentre se consistono in altre categorie di lavoro non possono superare l’importo del 5 per cento.
Le Varianti non Autorizzate ma indispensabili
Il rigore delle disposizioni sulle varianti è attenuato dalla previsione dell’Art.
228 del reg. qualora il collaudatore accerti l’avvenuta esecuzione di lavorazioni non autorizzate ma “meritevoli di collaudo” .
In tal caso l’Amministrazione può approvare variazioni non autorizzate se le ritenga “indispensabili per l’esecuzione dell’opera” ovvero “utili e strumentali alle finalità prefissate”.
Ciò fa nascere il diritto al corrispettivo visto che il mancato ripristino può configurarsi come un’ “arricchimento senza giusta causa”.
Ma l’avvenuto riconoscimento dell’utilità o necessità dei lavori eseguiti “non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. “ Art.228 c.2 del reg.
Infatti, più in generale, la responsabilità per componenti dell'ufficio della direzione lavori è definita dall’art.161 c.11 del reg. poiché “…omissis… Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.”
Variazioni ed Addizioni al Contratto di Appalto
1
Varianti per Sopravvenute Circostanze
Varianti necessarie determinate da forza maggiore
Senza Limiti di Costo
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile ; (imprevisto geologico)
Varianti non necessarie ma solo migliorative
Senza Aumenti di Costo
b) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
2
Varianti dovute ad errore progettuale
max 20%
A
Varianti in corso d'opera
B
Varianti "migliorative"
Varianti
max 5%
(e max 50% del ribasso)
varianti , in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
C
Senza Aumenti di Costo
Variazione di Dettaglio (c.d. Varianti non Varianti)
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio con variazioni massime delle categorie di lavoro pari a :
a) 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro
b) 5% per tutti gli altri lavori
Varianti in Diminuzione
A- Varianti in Diminuzione Disposte dalla Stazione Appaltante (max20%) Indipendentemente dalle circoscritte cause di ammissibilità delle varianti, di cui all’art. 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare delle variazioni in diminuzione entro il 20% dell’importo contrattuale ovvero entro il quinto d’obbligo.
Art. 162 C.1 del reg.
“1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell’articolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.”
B- Varianti in Diminuzione Proposte dall’Appaltatore (max5%) La possibilità per l’appaltatore di proporre varianti di sua iniziativa è prevista dall’162 del regolamento. Diversamente dall’art.11 c.5 del D.M. 145/2000 la possibilità di ripartizione delle economie, derivanti dalle varianti in diminuzione, deve essere disciplinata nel Capitolato Speciale di Appalto. La disposizione fa espressamente riferimento all’art. 132, c.3, secondo periodo del codice in cui si ammette la possibilità di varianti in “diminuzione” proprio in ragione della possibilità offerta all’appaltatore.
Art. 162 C.3-7 del reg.
“3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori
4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
5. La proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
6. Le proposte dell’esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.
7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.”
Determinazione ed Approvazione di Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxxxxx
La definizione di un nuovo prezzo, di fatto, rappresenta pur sempre una variante poiché introduce delle modifiche alle condizioni contrattualmente stabilite. Nei Lavori pubblici, però, si può parlare di variante solo qualora ricorrano determinate condizioni fissate dalla stessa normativa.
Dpr 207/10 Art.163 “1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: …omissis… ”
Quindi la determinazione del nuovo prezzo ricorrere in due ipotesi:
a) All’interno di una perizia di variante
b) Quando sia necessario effettuare una variazione di dettaglio
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
In caso di nuove analisi al prezzo della lavorazione dovrà aggiungersi:
1- una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
2- dovrà aggiungersi infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.
Quindi :
NP = prezzo della lavorazione x 13/17% ( sp.gen.) x 10% (utile)
Con il prezzo della lavorazione determinato :
“a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;”
Inoltre la nuova formulazione della norma, diversamente dall’Art.136 c.2 del Dpr 554/99, definisce che:
Dpr 207/10 Art.163 “2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.”
Occorre sottolineare come rispetto al previgente regolamento vi è la mancata riproposizione, nella stima del nuovo prezzo, delle spese relative alla sicurezza. Tale condizione deriva dall’ormai consolidato orientamento legislativo che considera i costi dalla sicurezza come autonomi.
Art. 34 del Dpr 554/99
“…. Omissis…
b) aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. “
L’approvazione
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4.Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.
5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.”
Distinzione fra nuovo prezzo e sovrapprezzo:
1- Il nuovo prezzo: è un prezzo autonomo che compensa un tipo di lavoro non previsto
2- Il sovrapprezzo: è un prezzo complementare che integra un prezzo già esistente per condizioni o modalità esecutive più onerose.
Determinazione ed Approvazione di Nuovi Prezzi
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo,
i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano
Ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto
Desumendoli dal prezzario
A
L'esecutore e il direttore dei lavori
determinano in contraddittorio i
Nuovi Prezzi
B
Nuove analisi del prezzo
C
se comportano NO
maggiori spese rispetto
al quadro economico
SI
sono approvati dalla
stazione appaltante
su proposta del resp. del proc.
sono approvati dal
responsabile del procedimento
vengono ammessi in SI
contabilità
Accettazione dell'Esecutore
vengono ammessi in
NO contabilità se la Stazione
Applatante ne ordina l'esecuzione
NO
Riserva sugli atti contabili
SI
Risoluzione del contenzioso
Il caso particolare delle Varianti relative ai Beni Culturali
In considerazione della specificità dei beni che in base al D.Lgs. n. 42/2004 sono sottoposti a tutela il legislatore ha dettato una specifica disciplina “ al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.”
Art. 205. Varianti
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
VARIANTI PER I BENI CULTURALI
sottoposti a Tutela in base al D.Lgs. n. 42/2004
Per Interventi
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera
SI
NO
Variante
" Variazioni di Dettaglio"
Per interventi dovuti a :
1- rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale,
2- per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento
Con Aumenti di Costo fino al 20% dell'importo contrattuale
senza Modifiche di Costo
fino al 20%
della singola categoria
per risolvere aspetti di dettaglio
varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, per i seguenti motivi:
Con Modifiche di Costo
fino al 10%
qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico