COMUNE DI VALFURVA (SO)
COMUNE DI VALFURVA (SO)
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITO IN LOCALITA’ NIBLOGO, FRAZIONE MADONNA DEI MONTI.
N. __/2023 DEL REGISTRO DELLE SCRITTURE PRIVATE
L’anno duemilaventitré, addì del mese di , alle ore , nell’ufficio Segreteria del Comune di Valfurva
TRA LE PARTI
→ COMUNE DI VALFURVA con sede in Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 (Codice Fiscale: 00114700149), rappresentato dalla dott.ssa XXXXXX XXXXXXXXX, nata a Sondalo (SO) il 11.08.1990, funzionario del Comune, Responsabile del Servizio Affari Generali, domiciliata per la carica come infra, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Valfurva, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Lgs. n. 267/2000, denominato anche “Locatore”
→ , nato a ( ) il , residente a
( ) in , (Codice Fiscale ), in qualità di della con sede in , via
(Partita IVA ), denominato anche
“Conduttore”
PREMESSO CHE
- Il Comune di Valfurva è proprietario di un immobile sito in Valfurva, frazione Madonna dei Monti, località Niblogo, distinto al Catasto Urbano al Fg. 25, particella n. 317, subalterni 3 e 4, destinato all’esercizio di bar-ristoro nonché punto di appoggio, informazione ed accoglienza dei visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 4 del 16.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato la concessione in locazione dell’immobile suddetto ed ha fornito agli uffici gli opportuni indirizzi per l’avvio di procedura aperta di gara, rispettosa dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento non discriminazione e proporzionalità per l’aggiudicazione della locazione;
- con la medesima deliberazione n. 4 del 16.01.2023 la Giunta Comunale ha definito i patti e le condizioni del redigendo contratto di locazione, quantificando in € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) il canone annuo di locazione da porre a base di gara;
- con determinazione n. …. del ……………..2023 del Responsabile del Servizio Affari Generali - Demoanagrafico si è provveduto all’approvazione dello schema del contratto di locazione e -previa individuazione delle modalità di scelta del contraente- del bando di gara con i relativi allegati;
- con determinazione n. del del Responsabile del Servizio Affari Generali - Demoanagrafico é stato approvato il verbale di gara in data
ed è stata aggiudicata la locazione dell’immobile di proprietà comunale in argomento a per un periodo di anni sei, rinnovabili per altri sei, verso il canone annuo offerto di € (euro
/00) .
- è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
Tanto premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Locatore, come sopra rappresentato, in qualità di proprietario, concede in locazione al Conduttore che, come sopra rappresentato, accetta, l’immobile di proprietà comunale distinto al N.C.E.U. al FG. 25, particella n. 317, subalterni 3 e 4, quali meglio individuati nelle planimetrie allegate sub. A), B) e C) al presente contratto.
Il Locatore garantisce che sull’immobile non insistono diritti reali o personali di
terzi che possono limitarne il godimento. ART. 3 - DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile oggetto di locazione dovrà essere destinato all’attività di bar-ristoro e dovrà inoltre costituire punto di informazioni turistiche per i visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio.
ART. 4 - DURATA DELLA LOCAZIONE
La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dal e con scadenza al
Ai sensi dell’art. 28 della legge 392/1978 e ss.mm.ii. alla scadenza prestabilita il contratto verrà automaticamente rinnovato per ulteriori sei anni, salvo disdetta espressa da comunicarsi all’altra parte, mediante lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza e fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 29 della legge 392/1978 e ss.mm.ii. ART. 5 - CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione è stabilito in annui € .= (euro
) - da versarsi presso la Tesoreria Comunale in due rate
xxxxxxxxxx anticipate con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio ed al 15 gennaio di ogni anno.
In caso di ritardato pagamento il Conduttore sarà tenuto alla corresponsione degli interessi di mora, così come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo - in ogni caso- quanto previsto dall’art. 5 della legge 392/1978 e ss.mm.ii. in tema di inadempimento del Conduttore.
Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; in tal caso, l’aggiornamento del canone verrà applicato a partire dal mese successivo a quello di ricezione della richiesta da parte del Conduttore.
ART. 6 - CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELL’IMMOBILE
Il Conduttore dichiara di aver visionato l’immobile, di averlo trovato in buono stato di manutenzione, adatto ed idoneo alle proprie esigenze e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova, senza pretendere modifiche, addizioni e lavori. Il Conduttore è costituito custode dell’immobile in questione e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene.
Il Conduttore assume l’obbligo di riconsegnare l’immobile in buono stato al termine della locazione, salvo in normale deperimento d’uso; in caso contrario il Conduttore sarà tenuto al risarcimento del danno.
ART. 7 - CONFORMITA’ IMPIANTI E PRESTAZIONE ENERGETICA
Il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE).
Il Locatore dichiara che l’immobile è conforme all’uso convenuto ed è in regola
con le norme edilizie ed urbanistiche, nonché con le norme in tema di sicurezza degli impianti.
ART. 8 - RIPARAZIONI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Sono a carico del Conduttore le spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile nonché le spese derivanti dall’uso dei locali (quali, a titolo esemplificativo: energia elettrica, riscaldamento, acqua, fognatura, depurazione, tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spurgo xxxxx xxxx).
Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Locatore. L’Amministrazione comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, riconoscere (e conseguentemente rimborsare):
- gli oneri sostenuti dal Conduttore per l’esecuzione diretta di interventi
di straordinaria manutenzione;
- le spese sostenute dal Conduttore per l’acquisto di arredi ed attrezzature;
esclusivamente laddove questi siano stati esplicitamente concordati e quantificati in via preventiva.
ART. 9 - ONERI ACCESSORI
Il Conduttore dovrà garantire l’apertura al pubblico della struttura almeno per il periodo minimo intercorrente tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno. È fatto altresì obbligo al Conduttore di:
- effettuare la distribuzione di materiale informativo fornito dal Comune di Valfurva o dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio in favore degli avventori;
- curare la manutenzione delle aiuole esterne alla struttura;
- rendere immediatamente disponibile la struttura per gli usi connessi al verificarsi di gravi situazioni di pericolo della frana del Ruinon, in quanto l’immobile è stato individuato quale sede del Centro Operativo nell’ambito del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. In tal caso, in accordo tra le parti, verrà rideterminato il canone di locazione dovuto dal Conduttore.
ART. 10 - RECESSO CONTRATTUALE
Il Conduttore ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto dandone preavviso al Locatore, mediante lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
ART. 11 - GARANZIE CONTRATTUALI
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Conduttore ha provveduto al versamento della somma di €
= (euro ), pari a tre dodicesimi del canone annuo offerto, mediante La cauzione, alla quale il Locatore potrà attingere in caso d’inadempienza del Conduttore (il quale sarà -in ogni caso- tenuto alla reintegrazione della stessa), verrà svincolata al termine del rapporto di locazione, dopo la definizione di tutte le ragioni di credito e di debito, al momento della riconsegna dell’immobile locato e previa verifica del buono stato dello stesso.
ART. 12 -CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE
E’ vietata, se non espressamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale,
la cessione o subconcessione totale o parziale del contratto di locazione, anche
gratuita.
ART. 13 -MODIFICHE CONTRATTUALI
Ogni modifica al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.
ART. 14 -SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua registrazione saranno poste a carico del Conduttore. Ai fini della registrazione fiscale viene denunciato il valore di € (€ per n. 6 annualità).
ART. 15 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, i rapporti con le pubbliche amministrazioni e l’autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.
ART. 16 -FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Sondrio.
ART. 17 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto. IL LOCATORE:
IL CONDUTTORE:
Il Conduttore, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara di aver letto, conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del presente contratto.
IL CONDUTTORE: