CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI
TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx,
E
- XEROX NOLEGGI S.p.A., sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08072530150 e al Repertorio Economico Amministrativo di Milano al
n. 1202724, P. IVA 08072530150, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 - Xxxxxxxx 0, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante XEROX S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00-0x, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00747880151 e al Repertorio Economico Amministrativo di Milano al n. 586488, P. IVA 00747880151, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Medici del Vascello, 26-3a, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano, xxxx. Xxxx Xxxxx, con atto repertorio n. 51796 in data 20 giugno 2005 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura nei quali sarà indicato l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
c) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per il noleggio di fotocopiatrici, mediante un pubblico incanto di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. il 10 marzo 2005;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Xxxxxx- Romagna con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, la Documentazione di Gara, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica del Fornitore.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
b) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo d’imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di acquistare i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
d) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
e) Verbale di istallazione: verbale sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore all’atto della consegna ed istallazione delle apparecchiature.
f) Data di istallazione: data riportata nel verbale di istallazione da cui inizia a decorrere il tempo di noleggio delle apparecchiature (4 anni per le fotocopiatrici, tempo residuo per i dispositivi opzionali richiesti in data successiva all’Ordinativo di Fornitura delle fotocopiatrici cui i dispositivi sono collegati).
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autorizzative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del servizio di noleggio di fotocopiatrici e dei dispositivi opzionali di cui al Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a prestare il servizio di noleggio di fotocopiatrici e di eventuali dispositivi opzionali, nonché i servizi inclusi nel canone di noleggio e quelli extra canone di noleggio, se richiesti dalle Amministrazioni Contraenti, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, nei limiti dell’importo massimo spendibile pari ad Euro 6.715.879,20.
3. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore; le obbligazioni, pertanto, sorgono solo a seguito dell’emissione dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura, generati dal Sito. Tali Ordinativi, indicanti i servizi richiesti, le quantità e il luogo di esecuzione, devono essere sottoscritti dal Punto Ordinante ed inviati al Fornitore.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
3. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, lo stesso non sarà efficace ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sito e firmato dal Punto Ordinante. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. L’invio degli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Xerox Noleggi Spa, X.xx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, telefono 02/24129381 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/24129130, rif. Sig. Aloisi
4. L’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne e installazioni ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. In ogni caso, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovranno avvenire i termini previsti nel successivo articolo 11.
5. Il Fornitore, entro 48 ore dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura nelle modalità previste nei precedenti commi, dovrà darne conferma all’Amministrazione contraente con comunicazione via fax/ posta/ e-mail, indicando il numero progressivo assegnato dal Sito all’Ordinativo di Fornitura, la data di registrazione e il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini previsti.
Articolo 7 Durata
1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito
l’importo massimo spendibile stabilito di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Le singole forniture ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla “Data di istallazione” riportata nel Verbale di Istallazione sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore ad eccezione dei dispositivi opzionali richiesti successivamente all’istallazione delle fotocopiatrici di base.
5. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la prestazione dei servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza del limite di un quinto.
Articolo 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nel Disciplinare di gara e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando
espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da ciascuna emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le singole Amministrazioni.
Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) prestare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Atti di gara e negli Allegati;
b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità dei servizi prestati alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Agenzia in formato cartaceo ed elettronico le informazioni relative ai servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
Articolo 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data sottoscrizione della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Xxxxxxxxx Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 11
Modalità e termini della fornitura
1. Il Fornitore si obbliga a consegnare i beni richiesti nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati dalle Amministrazioni Contraenti.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna “al piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio ecc..
3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
- per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura;
- per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura;
4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni
nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura.
5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.
6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate.
7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i 4 anni di noleggio delle fotocopiatrici.
8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature.
Articolo 12 Servizi
1. Oltre al servizio di noleggio delle fotocopiatrici per una durata di 4 anni, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico:
- Consegna, installazione, predisposizione e disinstallazione delle apparecchiature ed eventuali dispositivi opzionali entro i termini stabiliti nella presente Convenzione all’articolo 11 e nelle modalità descritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.1..
- Assistenza e manutenzione: il servizio deve essere richiesto dall’Amministrazione al Fornitore mediante le modalità previste al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura entro il termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore solari, esclusi il sabato, domenica e festivi, successive alla richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione. Nel caso che l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura, entro 72 (settantadue) ore solari - escluso sabato, domenica e festivi – successive alla chiamata, con una apparecchiatura di caratteristiche identiche o superiori a quella in stato di fermo. Resta inteso che, in tal caso, verrà corrisposto il canone relativo alla fascia cui appartiene l’apparecchiatura sostituita e non quello, eventualmente, di fascia superiore. Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati almeno:
- il numero progressivo assegnato all’Ordinativo di Fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento,
- l’ora ed il giorno della chiamata,
- il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento,
- l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).
I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Agenzia.
- Affiancamento agli utenti: il Fornitore è obbligato a fornire, contestualmente all’attività di istallazione e di verifica della funzionalità delle apparecchiature, un’attività di affiancamento agli utenti come descritto nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.
- Fornitura di materiale di consumo: le richieste del materiale di consumo, con la sola eccezione della carta, dovranno essere soddisfatte entro 72 (settantadue) ore solari dalla richiesta dell’Amministrazione,esclusi sabato domenica e festivi. Il Fornitore si obbliga affinché, presso i locali dell’Amministrazione, sia sempre presente una dotazione toner di scorta per ciascuna fotocopiatrice installata.
- Ritiro e smaltimento del materiale di risulta: il Fornitore si impegna a ritirare il materiale di risulta entro 72 (settantadue) ore solari dalla richiesta dell’Amministrazione, come descritto nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.5 esclusi sabato domenica e festivi pena applicazioni delle penali. A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell’esecutore del servizio, dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche.
- Servizio di Call Center: il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni feriali dalla stipula della Convenzione, dovrà comunicare all’Agenzia almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail che permettono di svolgere le attività descritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.6.
- Reportistica: il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.7.
2. Trasmissione all’Agenzia del catalogo prodotti informatizzato, relativo ai beni oggetto della presente Convenzione: il Fornitore si obbliga, a consegnare alla Agenzia, nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla sottoscrizione della Convenzione, le informazioni previste
nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.8. Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina sarà possibile:
- scegliere il tipo e la quantità del prodotto da ordinare con relativo costo globale,
- produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”,
- inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore,
- stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).
3. Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, e dietro il pagamento di un corrispettivo (non incluso nel canone di noleggio) definito nell’Offerta Economica il Servizio di Ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate. Il Fornitore si fa carico, in via esclusiva, di ogni onere o spesa inerenti la rimozione, il ritiro e lo smaltimento delle fotocopiatrici usate, di qualsiasi tipo modello o marca, già di proprietà dell’Amministrazione stessa. Tale obbligo è da intendersi, al massimo, nelle quantità pari al numero di fotocopiatrici richieste nell’Ordinativo di Fornitura. Il servizio dovrà essere erogato entro 30 giorni dalla data indicata nell’Ordinativo di Fornitura.
Il corrispettivo per tale servizio è da intendersi comprensivo dei tutte le attività che vanno dal ritiro “al piano” fino allo smaltimento delle fotocopiatrici.
Al fine del ritiro delle fotocopiatrici usate è richiesto in capo al Fornitore il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche.
Articolo 13 Corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà relativo:
- al canone di noleggio trimestrale delle fotocopiatrici ed eventuali dispositivi opzionali, riferito alla tipologia delle apparecchiature richieste, come di seguito specificato:
Descrizione | Prezzo canone trimestrale max 2 cifre decimali (IVA esclusa) €. | Prezzo canone trimestrale in lettere max 2 cifre decimali (IVA esclusa) €. |
Fotocopiatrice con velocità > a 15 copie al minuto | 40,63 | Quaranta/63 |
Dispositivo opzionale "stampante" | 0,00 | Zero/00 |
Dispositivo opzionale "scanner" | 0,00 | Zero/00 |
Dispositivo opzionale "fax" | 0,00 | Zero/00 |
Fotocopiatrice con velocità > a 25 copie al minuto | 176,65 | Centosettantasei/65 |
Dispositivo opzionale "stampante" | 23,74 | Ventitre/74 |
Dispositivo opzionale "scanner" | 36,44 | Trentasei/44 |
Dispositivo opzionale "fax" | 0,00 | Zero/00 |
Fotocopiatrice con velocità > = a 40 copie al minuto | 272,63 | Duecontosettantadue/63 |
Dispositivo opzionale "stampante" | 38,32 | Trentotto/32 |
Dispositivo opzionale "scanner" | 46,85 | Quarantasei/85 |
Dispositivo opzionale "fax" | 11,86 | Undici/86 |
Dispositivo opzionale "fascicolatore" | 21,64 | Ventuno/64 |
Fotocopiatrice con velocità > a 55 copie al minuto | 306,76 | Trecentosei/76 |
Dispositivo opzionale "stampante" | 38,32 | Trentotto/32 |
- al costo per copia, derivante dal numero di copie conteggiate dal contatore di ciascuna fotocopiatrice, calcolato, al termine di ogni trimestre, dal Fornitore o, se richiesto, in contraddittorio con la singola Amministrazione richiedente, secondo i seguenti costi unitari:
Prezzo unitario per singola copia max 5 cifre decimali (IVA esclusa) | Prezzo unitario in lettere max 5 cifre decimali (IVA esclusa) | |
Costo per singola copia fot. Velocità 15 copie | 0,0109 | Zero/0109 |
Costo per singola copia fot. Velocità 25 copie | 0,0027 | Zero/0027 |
Costo per singola copia fot. Velocità 40 copie | 0,0022 | Zero/0022 |
Costo per singola copia fot. Velocità 55 copie | 0,0018 | Zero/0018 |
- al costo per il ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate, secondo il seguente prezzo unitario:
Prezzo unitario max 2 cifre decimali (IVA esclusa) | Prezzo unitario in lettere max 2 cifre decimali (IVA esclusa) |
Ritiro e smaltimento Fotocopiatrici usate | 165,00 | Centosessantacinque/00 |
Tali corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
2. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di Leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.
In particolare, la prima fattura relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà emessa dal Fornitore allo scadere dei primi tre mesi di noleggio a partire dalla “Data di Istallazione”, di cui al precedente articolo 11, comma 6.
Il costo copia verrà fatturato con cadenza trimestrale pertanto, entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Fornitore è tenuto a procedere al conteggio delle copie effettuate mediante la lettura del contatore presente su tutte le fotocopiatrici. Se richiesto dall’Amministrazione il numero di copie dovrà essere riportato su un documento controfirmato dall’Amministrazione stessa.
2. Il Fornitore, dopo averne dato comunicazione all’Amministrazione contraente, potrà fatturare il totale del costo copia maturato in un trimestre nella fattura relativa al trimestre successivo, pertanto, il Fornitore potrebbe emettere la prima fattura relativa al solo canone di noleggio del primo trimestre, la seconda relativa al canone di noleggio del secondo trimestre più il totale del costo copia del primo, fino ad arrivare all’ultima fattura relativa al solo totale costo copia dell’ultimo trimestre di validità del contratto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
4. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 90 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. 000005455199 intestato al Fornitore, presso Unicredit Banca d’Impresa, A.B.I. 03226, C.A.B. 01604.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale
dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti.
Articolo 15 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, non imputabile alla Amministrazione Contraente rispetto ai termini indicati nella presente Convenzione per l’erogazioni delle seguenti attività:
- consegna, istallazione e disinstallazione delle fotocopiatrici e/o dispositivi opzionali,
- consegna del materiale di consumo,
- ritiro del materiale di risulta,
- ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate,
l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo, non imputabile all’ Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino delle apparecchiature/dispositivi opzionali, di cui al all’articolo 12 “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui all’articolo 12 “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato come dall’articolo 12 della presente Convenzione, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del call center, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Relativamente all’attività del call center,
- per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate con risposta successiva ai 20” maggiore del 10% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale di Euro 500 (cinquecento);
- Per ogni report trimestrale da cui dovesse risultare un numero di chiamate perdute maggiore del 4% delle chiamate totali, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 500 (cinquecento).
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero l’Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 17 Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore è tenuto a costituire entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente Atto, una cauzione definitiva in favore della Agenzia pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque a tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.
2. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:
- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere della Agenzia, ovvero
- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
▪ sottoscrizione autenticata da notaio,
▪ essere incondizionata e irrevocabile,
▪ prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ.,
▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalle Amministrazioni Contraenti.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di
30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’ Amministrazioni Contraente.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura.
Articolo 18 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stessa a gare e appalti, previa comunicazione all‘Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 19 Risoluzione
1. Le singole Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati ed aggravati inadempimenti del Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 24.
2. Nei casi di recesso delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
3. Le Amministrazioni Contraenti sono autorizzate a risolvere i propri Ordinativi di Fornitura nel caso in cui una delle Amministrazioni Contraenti abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura.
4. L’Agenzia, potrà risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata consegna dell’originale del documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva oltre i termini stabiliti nel precedente articolo 17, comma 1, nonché per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 17, comma 8;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 24;
e) nel caso in cui un’Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dei danni.
Articolo 20 Recesso
2. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora, taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 21
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera
durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 22 Subappalto
E’ ammesso il subappalto esclusivamente per l’esecuzione, in tutto o in parte, dei seguenti servizi
oggetto della gara quali:
- consegna, installazione predisposizione e disinstallazione delle fotocopiatrici e dei dispositivi opzionali,
- assistenza e manutenzione,
- formazione agli utenti,
- trasporto e consegna del materiale di consumo,
- ritiro del materiale di risulta,
- servizio di Call Center,
- ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate.
L’affidamento in subappalto è sottoposta ai sensi dell’art.18 della legge 55 del 1990 e successive modificazioni.
Su richiesta dell’Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell’eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara.
Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
o DPD Xxxxxxxx Paket Dienst GmbH & Co. KG, Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxxxx ,
Xxxxxxx
o SDA Express Courrier SPA, Xxx Xxxxxxx Xxx 00, 00000 Xxxx
o EMS Electronic Metals Scraping srl, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx Xx
x Xxxxxx Micro Spa, V,le delle Industrie 14b, 20090 Settala Mi
o HTM srl, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx X/X Xx
o Service Trade srl, Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx Xx
o Clover scarl, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Xx
Articolo 23
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione creditrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 24
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 25 Responsabile del Servizio
1. All’atto della stipula del presente Atto il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile del Sevizio che sarà il Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione
Contraente; il Responsabile del Servizio avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Alla data di stipula del presente Atto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di e-mail del Responsabile della Fornitura.
Articolo 26 Evoluzione tecnica
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione.
Articolo 27 Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l’ Amministrazione Contraente, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti.
4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l’Amministrazione Contraente, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
5. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione
- morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.
6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento.
7. La sede del Collegio Arbitrale sarà il capoluogo ove ha sede l’ Amministrazione Contraente.
8. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del Codice di Procedura Civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura si potranno risolvere di diritto, ai sensi del precedente articolo 22.
Articolo 28 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente, in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, il Foro competente è quello di Bologna.
Articolo 29
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L’Agenzia esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D.Lgs. 196/03.
Articolo 30
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 31 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; in tale ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del DPR 445/2000 - il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l’Agenzia avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Agenzia al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Bologna, lì
AGENZIA | IL FORNITORE |