CAPITOLATO SPECIALE
Servizi Intercomunali Veronapianura
X.X.XX. s.r.l.
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG79780807E2
INDICE
3. DURATA , DECORRENZA ED EVENTUALE PROROGA DELL’INCARICO 2
4. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO 3
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 4
7. RELAZIONE TECNICA 5
8. OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI 6
10. RESPONSABILITA’ DEL BROKER 7
13. PENALI 8
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8
15. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 9
16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 9
17. RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 9
18. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 9
19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 10
Servizio triennale di brokeraggio assicurativo
1 di 10
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito Broker o Società), e comprende l’assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo di X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. che per brevità viene in seguito denominata "SIVE" .
Si specifica inoltre, anche ai fini della stesura della relazione tecnica di cui al successivo art. 7, che SIVE è una società a totale partecipazione pubblica che svolge il servizio integrato dei rifiuti urbani in n. 13 Comuni della provincia di Verona e precisamente :
Albaredo d’Adige - Bonavigo - Boschi Sant’Xxxx - Cerea - Cologna Veneta – Legnago – Minerbe - Pressana Roveredo di Guà - Sanguinetto - Veronella - Villa Bartolomea – Zimella per un totale di circa 88.000 abitanti .
Il servizio svolto si compone di :
1) Raccolta ed avvio a smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche;
2) Attività di spazzamento stradale;
3) Gestione delle isole ecologiche, comprendendo attività di sorveglianza e prelievo e trasporto rifiuti;
4) Gestione della tariffa-tributo sui rifiuti.
Oggetto dell’appalto è il servizio di brokeraggio, consulenza ed assistenza per l’individuazione delle compagnie d’assicurazione e per la gestione di contratti e dei sinistri in capo a SIVE, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 209/2005, da parte di un Broker regolarmente iscritto al Registro Unico di cui al richiamato D. Lgs. 209/2005.
Il broker sarà chiamato a fornire a SIVE con la propria organizzazione ogni supporto per la completa gestione del pacchetto assicurativo ed il servizio dovrà comprendere anche le seguenti attività da non considerare comunque esaustive del servizio da rendere:
1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l’ente è soggetto.
2) Impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato, previa analisi delle polizze assicurative in essere.
3) Assistenza e consulenza nella redazione dei capitolati prestazionali e dei disciplinari delle procedure di aggiudicazione, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC in materia, potendo anche procedere su richiesta di SIVE ed in funzione del valore della singola polizza a svolgere direttamente eventuali indagini di mercato.
4) Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, controllando emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni attività tecnica-amministrativa-contabile in genere connessa alla gestione dei contratti sottoscritti e/o della necessaria copertura assicurativa del rischio.
5) Assistenza di tutti i sinistri attivi e passivi, fornendo se richiesto da SIVE consulenza anche su eventuali sinistri precedenti la decorrenza dell’incarico e non ancora chiusi alla data di affidamento dell’incarico.
6) Aggiornamento dei contratti in relazione a variate o sopravvenute esigenze di SIVE , ad evoluzioni legislative e/o regolamentari nonché a mutamenti del mercato assicurativo ed ai servizi proposti dalla Compagnie assicuratrici.
7) Formazione ed aggiornamento del personale di SIVE in materia assicurativa da svolgersi con le modalità ed i termini indicati nell’offerta tecnica.
3. DURATA , DECORRENZA ED EVENTUALE PROROGA DELL’INCARICO
La durata dell’appalto è di anni tre a decorrere indicativamente dal 1/9/2019 (e comunque da data utile alla sottoscrizione ed intermediazione di tutte e sole le polizze assicurative per le quali la copertura decorre dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2019) e potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni contrattuali ed a discrezione di SIVE, per un ulteriore periodo di anni due.
In ogni caso alla scadenza del contratto, il Broker è tenuto a proseguire nel servizio alle medesime condizioni contrattuali ed ai sensi dell’art.106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 nelle more dell’individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio.
È facoltà di SIVE di far decorrere il servizio anche prima dell’avvenuta stipula del contratto.
Data la necessità di individuare le coperture assicurative per l’anno 2020, anche dopo la semplice proposta di aggiudicazione la Società potrà dare comunicazione a mezzo PEC al Broker del giorno da cui decorre il servizio.
Con la presentazione della propria offerta, il Xxxxxx accetta la possibilità che il servizio possa essere avviato sotto le riserve di legge nelle more della sottoscrizione del contratto, ma tale fatto non costituisce in alcun modo impegno di SIVE alla stipula del contratto che resta subordinato alla positiva verifica dei requisiti richiesti e/o dichiarati dal Broker, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. N. 50/2016 .
4. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
Il servizio di cui trattasi non comporta per SIVE alcun onere finanziario, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro in quanto il compenso per il Broker resta a carico delle compagnie assicurative sulla base della provvigione offerta in sede di gara in accordo alle disposizioni riportate nel seguito, come definite dall’aggiudicatario in sede d’offerta e fisse per tutta la durata contrattuale.
Le provvigioni saranno calcolate sui premi netti , applicando il valore fisso offerto dell’aggiudicatario in sede di gara tra i valori di seguito esposti:
tipo polizza | Provvigione minima % (su importo netto premio) | Provvigione media % (su importo netto premio) | Provvigione massima % (su importo netto premio) |
RCA-libro matricola +ARD | 4% | 5% | 6% |
Ogni altra polizza | 9% | 10% | 11% |
La percentuale della provvigione fissata dovrà sempre essere espressamente indicata in ogni procedura di gara, anche se informale o indagine di mercato, per l’affidamento dei contratti assicurativi e riportata nel testo contrattuale.
I premi annui che SIVE corrisponde per i contratti in essere, ad esclusione di eventuali regolazioni, sono riportati nella tabella che segue:
Polizza | Premio annuo netto | Premio annuo lordo |
RCA- libro matricola + ARD garanzie accessorie | € 72.202 | € 89.498 |
Responsabilità civile terzi RCT/O | € 4.333 | € 5.175 |
Responsabilità civile amministratori | € 2.500 | € 3.056 |
Responsabilità civile inquinamento centri raccolta | € 6.403 | € 7.827 |
All risk – furto incendio sedi | € 2.352 | € 2.870 |
Vita -Infortuni dirigenti | € 2.510 | € 2.537 |
Ai soli fini del calcolo dell’importo presuntivo di contratto, considerando le provvigioni massime di cui sopra ed i valori dei premi netti attualmente corrisposti prudenzialmente aumentati del 10% , il valore complessivo dell’appalto per il periodo di cinque anni (comprensivo quindi dell’eventuale rinnovo) ammonta ad € 34.776.
Nessuno compenso potrà essere richiesto a SIVE nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi.
Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato da SIVE al Broker entro i termini contrattualmente previsti per ciascuna polizza. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per SIVE alla quale non potranno essere imputati gli effetti di eventuali ritardi di pagamenti alle Compagnie assicurative effettuati dal Broker.
Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D. Lgs. N. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 come successivamente modificato e/o integrato.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio delle Compagnie Assicuratrici entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Il Broker si impegna a trasmettere a SIVE le appendici e le ricevute emesse dalle società assicuratrici debitamente quietanzate.
Ai fini dell’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 , ciascun contratto assicurativo sarà individuato da codice CIG.
All’atto dell’assegnazione dell’incarico, il Broker è tenuto ad indicare :
❖ estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, specificando se lo stesso è “dedicato” o meno allo specifico contratto intercorso;
❖ generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il Broker è inoltre obbligato a comunicare tempestivamente a SIVE l’eventuale variazione dei dati suddetti.
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D. Lgs. 50/2016,con applicazione della seguente formula:
C(a)= ∑n C(a) i = ∑n [ Wi * V(a)i ] dove: C(a) = punteggio totale dell’offerta (a)
C(a) i = punteggio del requisito ( i ) dell’offerta (a) n = numero totale di requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito ( i )
V(a)i = coefficiente ( variabile tra 0 e 1 ) della prestazione dell’offerta ( a) rispetto al requisito (i)
∑n = sommatoria estesa agli n requisiti
Nel seguito sono definiti i requisiti, ovvero gli elementi di valutazione parametrati, con i relativi pesi e le modalità di attribuzione dei coefficienti di prestazione dell’offerta V(a)i che saranno assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque e per difetto qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.
REQUISITI
1) metodologie adottate per analisi del rischio della società ed
il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi fino a punti 20
2) modalità adottate per la predisposizione delle gare per l’affidamento
dei contratti d’assicurazione fino a punti 20
3) composizione dello staff tecnico di interfaccia con SIVE e
modalità adottate per la gestione del contratto fino a punti 20
4) modalità di gestione dei sinistri, reportistica adottata ed utilizzo
di eventuale piattaforma informatica fino a punti 15
5) progetti formativi dedicati al personale di SIVE
che si occupa di servizi assicurativi fino a punti 10
6) Offerta economica fino a punti 15
Per i requisiti da 1) a 5) i coefficienti parziali saranno determinati attraverso il calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari (j) secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Xxxxxxxx | Xx(a)i |
ottimo | 1,00 |
buono | 0,80 |
discreto | 0,60 |
sufficiente | 0,40 |
accettabile | 0,20 |
inadeguato | 0,00 |
Per ogni requisito i sarà quindi assegnato per l’offerta a il punteggio C(a)i
C(a)i= W i * Vm(a)i
dove W i è il punteggio massimo previsto per il requisito i.
Vm(a)i è il valore medio dei coefficienti del requisito i attribuiti dai Commissari all’offerta a
L’offerta economica (requisito 6) è espressa come provvigione richiesta sull’importo netto (escluso imposte) del premio di ciascuna polizza.
I valori di provvigione possono essere espressi solo con uno dei valori fissi previsti e riportati nella tabella seguente, nella quale é indicato il punteggio assegnato per il valore offerto di provvigione.
tipo polizza | Provvigione minima % ( su importo netto premio) | Provvigione media % ( su importo netto premio) | Provvigione massima % ( su importo netto premio) |
RCA-libro matricola | 4% | 5% | 6% |
Punteggio attribuito C1(a)6 | 10 | 5 | 0 |
Ogni altra polizza | Provvigione minima % ( su importo netto premio) | Provvigione media % ( su importo netto premio) | Provvigione massima % ( su importo netto premio) |
RCA-libro matricola | 9% | 10% | 11% |
Punteggio attribuito C2(a)6 | 5 | 2 | 0 |
Il punteggio assegnato per l’offerta economica è
C(a)6= C1(a)6 + C2(a)6
il valore massimo previsto è pari a 15 punti .
Per nessuno dei sei requisiti per l’attribuzione del punteggio è prevista la riparametrazione.
La presentazione dell'offerta deve obbligatoriamente essere accompagnata da una Relazione Tecnica , allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per le valutazioni di cui ai punti da 1) a 5) del precedente articolo 6.
Tale relazione può essere composta da un massimo di 10 facciate A4, ognuna con un massimo di 50 righe con carattere non inferiore a 10 : possono inoltre essere allegati ulteriori 2 fogli A4 riportanti estratti “manuali gestionali” o “schede procedure” di eventuali sistemi di qualità o di gestione implementati o screen-shot di programmi gestionali utilizzati per interfacciarsi con i competenti uffici di SIVE per la gestione del pacchetto assicurativo, nonché n. 3 ulteriori facciate per i curriculum dei componenti il team di cui al successivo punto 3).
In ogni caso sarà accettata una relazione complessivamente composta da un massimo di 15 facciate A4 ognuna con un massimo di 50 righe con carattere non inferiore a 10.
La Relazione Tecnica deve comunque contenere tutte le informazioni necessarie alla completa descrizione delle modalità di esecuzione del servizio , comprendendo anche , se ritenuto utile, riferimenti a servizi analoghi eseguiti.
In particolare devono necessariamente essere previsti i seguenti paragrafi:
1) metodologie adottate per analisi del rischio della società ed il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi
In questo paragrafo devono essere descritte le modalità organizzative e procedurali utilizzate per l’analisi del rischio di SIVE con particolare riferimento alla specificità della attività da questa condotta, anche esplicitando esperienze maturate nella gestione di aziende simili a SIVE per settore di attività, tipologia societaria e dimensioni. Dovranno essere indicati gli elementi procedurali che si intendono adottare per conseguire economie di spesa nella gestione dei rischi.
2) modalità adottate per la predisposizione delle gare per l’affidamento dei contratti d’assicurazione
In questo paragrafo devono essere indicate le modalità che si propongono per la predisposizione delle gare e/o procedure per l’affidamento dei contratti d’assicurazione anche considerando che, in ragione degli importi attesi dei premi assicurativi, per la copertura “RCA – libro matricola” SIVE prevede di dar corso ad una procedura aperta mentre per tutte le altre polizze è previsto un affidamento diretto tramite richiesta d’offerta ad un numero limitato di operatori, ed in ogni caso le procedure proposte devono essere rispondenti alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016
come successivamente modificato e/o integrato.
3) Composizione dello staff tecnico di interfaccia con SIVE e modalità adottate per la gestione del contratto
In questo paragrafo deve essere specificato la composizione dello staff tecnico che si interfaccerà con SIVE; in particolare è richiesto di allegare un breve curriculum per il referente del Broker di cui all’art. 9 del presente Capitolato e di massimo altri 2 componenti dello staff che dovranno rapportarsi a SIVE, specificando per ognuno il ruolo svolto e le modalità di comunicazione e, necessariamente per il referente, le modalità di reperibilità per comunicazioni urgenti.
I curriculum dei componenti il team devono essere resi in forma ridotta in quanto rientrano nei limiti dimensionali della relazione tecnica di cui al secondo comma del presente art. 7 .
Devono inoltre essere descritte le modalità adottate per la gestione dei contratti assicurativi nei riguardi dell’assicurato, con la sola esclusione della gestione dei sinistri di cui al successivo punto 4.
4) Modalità di gestione dei sinistri, reportistica adottata ed utilizzo di eventuali piattaforme informatiche
In questo paragrafo devono essere indicate le modalità e procedure che saranno adottate per per la gestione dei sinistri attivi e passivi, illustrando la modulistica eventualmente prevista per le comunicazioni ed il monitoraggio dell’avanzamento e conclusione delle richieste di liquidazione. Dovranno inoltre essere illustrate funzionalità e modalità d’utilizzo di eventuali piattaforme informatiche per la gestione dei sinistri.
5) Progetti formativi dedicati al personale SIVE che si occupa di servizi assicurativi
In questo paragrafo devono essere specificate eventuali azioni formative proposte per il personale (n. 2 funzionari) di SIVE che si occupa di servizi assicurativi, specificando contenuti numero e frequenze di tali eventuali interventi proposti e modalità di erogazione degli stessi.
8. OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker nell’espletamento del servizio si impegna a :
1. svolgere l’incarico nell’interesse di SIVE e nel rispetto di tutte le richieste ed indicazioni dalla stessa fornite nonché delle condizioni previste nel presente Capitolato o nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi propri ed insiti nell’attività di SIVE;
3. non assumere alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti di Uffici o personale di SIVE;
4. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare SIVE senza la sua preventiva ed esplicita autorizzazione, né dar corso ad operazioni che comportano modifiche , anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da SIVE;
5. mettere a disposizione di SIVE ogni documento relativo alla gestione del rapporto assicurativo;
6. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto di SIVE;
7. garantire la massima trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
8. tenere il segreto d’ufficio e osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del codice civile.
Il Broker si impegna inoltre ad assicurare la massima collaborazione a SIVE ed xx Xxxxxx attualmente incaricato del servizio per il pieno e completo passaggio delle consegne, restando comunque inteso che nessun compenso gli spetterà per le polizze già in essere ed aventi scadenza al 31/12/2019.
Restano a carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio e le spese derivanti dall’eventuale registrazione del contratto.
Il Broker assume tutti i rischi connessi all’esecuzione del servizio, impegnandosi a risarcire SIVE da eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. N. 209/2005 e imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker stesso.
SIVE si impegna a :
1. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del Broker;
2. rendere noto, in occasioni di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi per conto di SIVE con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
3. indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto o richiesta d’offerta, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere al Broker;
4. assicurare al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità, obblighi e adempimenti riguardanti il servizio;
5. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenze e assistenza del Broker.
Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell’offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata da SIVE, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sua sede. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e il sostituto del referente in assenza di quest’ultimo che dovrà comunque avere esperienza adeguata per l’assolvimento dell’incarico.
10. RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il Broker è l’unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e far stipulare, modificare o integrare a
SIVE.
Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa per dirigenti o funzionari di SIVE.
Il Broker risponde inoltre dei danni causati dal suo comportamento anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato.
I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, che scaturiscono dal servizio, devono essere coperti mediante idonea copertura assicurativa di cui al successivo art. 12.
Il Broker è tenuto a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, garanzia fideiussoria, costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo del servizio oggetto di contratto determinato in accordo alle previsioni dell’art. 4 del presente capitolato con l’applicazione delle provvigioni offerte.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse .
Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte di SIVE.
Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La dichiarazione liberatoria da parte di SIVE sarà rilasciata entro 6 mesi dal termine del servizio ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Broker degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti del proprio personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto.
Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, da SIVE.
Resta salva, per SIVE, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia.
SIVE è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Broker per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il B r o ker è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione di SIVE.
Il Broker, nell’esecuzione del servizio oggetto di contratto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità per danni a terzi causati dal suo comportamento, compresi i dipendenti o eventuali preposti di SIVE, con piena manleva di quest’ultima se chiamata direttamente in causa.
A tal fine il Xxxxxx dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile professionale così come previsto dagli artt. 11 e 15 del regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006 e dagli artt. 110 e 112 del D. Lgs. 209/2005 , e comunicare eventuali successive variazioni.
La polizza, che deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico , dovrà avere un massimale non inferiore ai minimi fissati nelle disposizioni regolamentari e legislative di cui al precedente comma.
In caso di mancato adempimento delle prestazioni di contratto o di capitolato o dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, SIVE procederà ad applicare una penale che sarà rapportata all’entità delle conseguenze legate al ritardo oltreché proporzionale al ritardo stesso.
La penale non esclude il diritto di rivalsa verso il Broker, da parte di SIVE, per i danni causati per qualsiasi titolo dagli inadempimenti contestati.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d’addebito a seguito della quale il Broker
potrà comunicare le proprie deduzioni a SIVE entro 10 giorni dalla contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accettabili a giudizio insindacabile di SIVE, si procederà all’applicazione delle penali come sopra definite.
L’applicazione della penale non esonera il Broker dall’adempimento della prestazione non resa.
La penale potrà esser assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell’importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
SIVE si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell’aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, vale a dire nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara.
La risoluzione dovrà essere preceduta da almeno n. 2 contestazioni d’addebito conclusesi con applicazione della penale con le modalità di cui al precedente art. 13.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
✓ venga meno l’iscrizione all’Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D. Lgs. 209/05 da parte del Broker;
✓ nel caso il Broker perda i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
✓ quando il Broker si rende responsabile di frode, grave negligenza, errore grave, malafede nella condotta del servizio;
✓ mancato versamento ad una compagnia assicuratrice dei premi pagati da SIVE. E’ fatto salvo ogni diritto di SIVE al risarcimento per i danni subiti.
In seguito alla risoluzione del contratto, SIVE potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a sottoscrivere un nuovo contratto con altro Broker risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di selezione e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi seguendo l’ordine di graduatoria.
15. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Attesa la natura intellettuale del servizio oggetto di contratto ed il fatto che il servizio stesso non viene svolto presso le sedi di SIVE, non sono presenti rischi da interferenze e non viene pertanto predisposto il DUVRI – documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e non sono com unicati al Broker i Xxxxxx dell’ambiente di lavoro .
Il Broker è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente Capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E’ fatto carico al Broker di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.
17. RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le riserve e i reclami che il Broker riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati a SIVE per iscritto, a mezzo PEC o a mano all’ufficio protocollo di SIVE, in tal caso avendo cura di farsi rilasciare idonea ricevuta.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’art. 207 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra la SIVE ed il Broker, e che non fossero risolte tra le parti in via bonaria o comunque con la procedura di cui sopra, saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Verona: è quindi espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.
18. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
SIVE ha adottato il “Codice etico e di comportamento dei dipendenti X.X.XX”, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xx alla sezione “Bandi di gara” ed il Broker si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 ( di seguito GDPR ) in materia di protezione dei dati personali, ogni Società partecipante alla gara è portata a conoscenza di quanto segue:
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
2. Le finalità per cui i dati concernenti della Società, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, sono raccolti, registrati o memorizzati sono:
❖ compilazione di anagrafiche e statistiche interne
❖ adempimenti contabili e fiscali
❖ gestione del credito
❖ ricerche di mercato
❖ altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali
3. L’elaborazione dei dati avviene con mezzi informatici, manuali e telematici e con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati.
4. I dati acquisiti relativi ad ogni Società che ha partecipato alla procedura di gara potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all’esecuzione delle procedure di scelta o allo svolgimento dell’attività di X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l., ai seguenti soggetti:
❖ professionisti aventi ruolo nella gestione della selezione e della contratto
❖ studi legali
❖ istituti di credito
❖ società di informazioni economiche
❖ società di revisione del bilancio
❖ Pubbliche Autorità od Amministrazioni
5. Il titolare del trattamento dei dati è X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. con sede a Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 00 che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
6. In applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, la Società ( o i Suoi rappresentanti ) potrà ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati le siano messi a disposizione in modo intelligibile.
La Società potrà altresì chiedere:
❖ di conoscere l’origine dei dati e la logica e finalità del trattamento
❖ la cancellazione o trasformazione in forma anonima
❖ l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati
❖ di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi