Contratto per il servizio Viacard - Telepass Autostrade per l'Italia
RAGIONE SOCIALE XXX XXXXX XXXX XXXXXX
00000 XXXX XXXX'XXXXXXX (XX) PARTITA IVA 01234567890
Contratto per il servizio Viacard - Telepass Autostrade per l'Italia
LA CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito "CTS"), con sede legale a ROMA in XXX
XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX, 000 codice fiscale e partita IVA numero 02243550429 - e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
rappresentata da XXXXXXXXX XXX XXXX nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE
e
l'impresa RAGIONE SOCIALE (di seguito "IMPRESA") con sede legale a SEDE DELL'IMPRESA (NO) VIA DELLA SEDE LEGALE, partita IVA numero 01234567890, iscritta al Registro delle Imprese di NOVARA al numero 01234567890 legalmente rappresentata da XXXXX XXXXX nato a ROMA (RM) il 25 Aprile 1961 e residente a XXXXXX (XX) xx XXX XXXX, 00.
Nel seguito in caso di riferimento congiunto, "CTS". e l'"IMPRESA" saranno denominati le "PARTI" e singolarmente la "PARTE".
Premesso che
• la società " AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA " (di seguito "ASPI") con sede in ROMA in VIA BERGAMINI, 50 , consente il pagamento dei pedaggi autostradali tramite tessere VIACARD di conto corrente sulla rete di cui è direttamente concessionaria e sulle autostrade interconnesse in concessione ad altre società, secondo le norme e condizioni riportate nel regolamento VIACARD;
• la "CTS", nel quadro di una collaborazione per la commercializzazionee lo sviluppo del sistema di pagamento VIACARD , ha stipulato con "ASPI" un accordo di collaborazione per la diffusione del servizio VIACARD e TELEPASS in data 10 maggio 2006 e che pertanto sono operative condizioni finalizzate a concedere tessere e apparati VIACARD e TELEPASS a favore degli associati della TELEPASS;
• l'"IMPRESA" intende utilizzare i servizi di pagamento dei pedaggi autostradali tramite tessere VIACARD e apparati TELEPASS
rilasciati dalla "CTS";
Tanto premesso le "PARTI" convengono quanto segue
ARTICOLO 1
Definizione dell'ambito contrattuale
Le premesse ed i documenti allegati al presente Accordo formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
ARTICOLO 2
Oggetto dell'accordo
La "CTS" rilascerà all' "IMPRESA" numero 10 tessere VIACARD recanti sul frontespizio, a scopo di identificazione e controllo il marchio e il logotipo della "CTS".
Tali o tale tessere consentiranno il pagamento non contestuale dei pedaggi su tutta la rete autostradale di cui è direttamente concessionaria "ASPI" nonché sulle autostrade interconnesse gestite da altre Società in regime di convenzione con "ASPI". Ad ogni tessera VIACARD potrà essere abbinato un apparato TELEPASS ed una targa.
ARTICOLO 3
Norme e condizioni regolanti il pagamento differito dei pedaggi autostradali mediante VIACARD e TELEPASS
3.1"ASPI" a propria esclusiva discrezione e a richiesta dell'interessato che sia già aderente al servizio VIACARD di conto corrente, si riserva di consegnare l'apparecchiatura TELEPASS, che consente il pagamento in transito dei pedaggi autostradali presso le stazioni appositamente autorizzate, a valere ad ogni effetto sul conto VIACARD;
3.2 Le caratteristiche dellì'apparecchiatura TELEPASS, nonché le relative norme per l'installazione e l'utilizzo, sono contenute nelle istruzioni allegate all'apparecchiatura stessa;
3.3 L'adesione al servizio VIACARD - TELEPASS comporta per l'usufruitore l'addebito di un canone mensile (pari a € 1,03 + IVA riferito al mese luglio 2006) per ogni apparecchiatura rilasciata da "ASPI"; tale canone è inserito nella fattura emessa dalla "CTS" alll'"IMPRESA";
3.4 Con la sottoscrizione delle Norme e condizioni il titolare si impegna ad accettare l'addebito di tutti i pedaggi relativi ai transiti compiuti mediante l'utilizzo del servizio VIACARD - TELEPASS , secondo le Norme e condizioni regolanti il pagamento differito dei pedaggi autostradali previste da "ASPI" nell'ambito della gestione del servizio VIACARD;
3.5 L'installazione del dispositivo TELEPASS sul veicolo indicato dal richiedente è a cura e spese dello stesso;
3.6 L'apparecchiatura TELEPASS rimane di proprietà di "ASPI" e non può essere ceduta a terzi a nessun titolo e per nessun motivo. In nessun caso l'apparecchiatura TELEPASS può essere installata o trasferita su veicolo diverso da quello indicato all'atto del ritiro della stessa, salvo esplicita autorizzazione scritta di "ASPI";
3.7 Il titolare è tenuto a far installare e ad utilizzare l'apparecchiatura TELEPASS in conformità alle istruzioni allegate alla stessa, nonché a custodire e conservare l'apparecchiatura stessa ai sensi dell'art. 1804 c.c.;
3.8 Il titolare è responsabile per eventuali danni arrecati all'apparecchiatura TELEPASS, al veicolo sul quale la stessa viene installata, nonché a terzi, per l'inosservanza di quanto previsto al precedente paragrafo 3.7 esonerando espressamente "ASPI" da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
3.9 Nei casi di furto o smarrimento dell'apparecchiatura TELEPASS nonché di suo eventuale ritrovamento da parte del titolare, si applicano le stesse disposizioni al riguardo contenute nelle Norme e Condizioni regolanti il pagamento differito del pedaggio autostradale, previsto da "ASPI" nell'ambito della gestione del servizio VIACARD;
3.10 Il presente rapporto può essere risolto:
a) dalla "CTS", in qualsiasi momento a mezzo lettera raccomandata AR inviata direttamente all' "IMPRESA" con l'invito a riconsegnare le numero 10 tessere VIACARD a suo tempo consegnate da "CTS" recanti sul frontespizio il logo della "CTS" e gli apparati TELEPASS legati alle tessere VIACARD;
b) da "ASPI", a suo insindacabile giudizio, a mezzo lettera raccomandata inviata alla "CTS";
3.11 Il presente accordo è inoltre risolto in ogni caso di cessazione per qualsiasi motivo del rapporto intrattenuto dal titolare ai sensi delle Norme e Condizioni per il pagamento differito dei pedaggi tramite VIACARD;
3.12 In caso di cessazione del presente rapporto a norma dei precedenti punti 3.10 lett. b) e 3.11 il titolare è tenuto a restituire, entro cinque giorni dalla comunicazione della "CTS", a mezzo plico raccomandato AR le apparecchiature TELEPASS. Trascorso tale termine, "CTS" addebiterà in fattura una penale (pari a € 25,82 + IVA riferito al mese luglio 2006) per la tardiva restituzione dell'apparecchiatura TELEPASS, salvo perseguire l'indebito utilizzo dell'apparecchiatura stessa anche ai sensi della L. 197 del 5 luglio 1991. Il titolare sarà comunque tenuto al pagamento dei transiti effettuati con l'apparecchiatura, nonché dei maggiori costi sostenuti dalla Società per le procedura di disattivazione dell'apparecchiatura stessa;
3.13 "ASPI" e "CTS" si riservano la facoltà di modificare le presenti Norme e Condizioni, ivi compresi gli importi di cui ai precedenti paragrafi 3.3 e 3.12;
3.14 Per quanto non espressamente disciplinato con le presenti norme, si applicano, in quanto compatibili, le Norme e Condizioni regolanti il pagamento dei pedaggi autostradali tramite VIACARD;
3.15 Ogni eventuale controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente rapporto sarà di esclusiva competenza di Foro di Roma;
3.16 Trattamento delle Informazioni, ai sensi dell'art. 13 Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati contenuti nel presente modulo nonché quelli relativi all'uso della VIACARD , sono raccolti e potranno essere utilizzati e trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale. Tali dati potranno altresì essere utilizzati per attività di direct marketing, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del sopra richiamato dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I dati saranno comunicati da "CTS" agli Istituti di Credito nonché ai soggetti presso i cui impianti sarà possibile utilizzare le tessere VIACARD e gli apparati TELEPASS ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Le attività amministrative relative al servizio VIACARD di conto corrente, ed in particolare la produzione e spedizione delle fatture e di eventuali solleciti di pagamento, possono essere svolte per conto di "CTS"
da società servizi appositamente nominate.
ARTICOLO 4
Richiesta ed emissione delle VIACARD e dei TELEPASS
Al seguito della sottoscrizione del presente contatto la "CTS" provvederà a richiedere in nome e per conto dell' "IMPRESA"
l'emissione di una o più VIACARD.
Le tessere VIACARD, ancorché intestate ai soci della "CTS" sono di proprietà di "ASPI".
La consegna delle tessere VIACARD avverrà sempre attraverso gli uffici della "CTS" o uffici da quest'ultima delegati.
ARTICOLO 5
Aggiornamento dei dati anagrafici
Tutte le variazioni o aggiunte alla anagrafica dell' "IMPRESA" intestaria delle tessere VIACARD dovranno essere comunicate alla
"CTS" che provvederà di conseguenza a comunicare l'avvenuta variazione a "ASPI".
ARTICOLO 6
Apparati TELEPASS
La "CTS", sulla base dell'accordo stipulato con "ASPI" potrà permettere la distribuzione di apparati TELEPASS. Gli apparati TELEPASS sono abbinati ad una singola tessera VIACARD e ad una singola targa. L' "IMPRESA" è cosciente e consapevole che ogni apparato TELEPASS può essere esclusivamente utilizzato a bordo del veicolo per il quale è stato effettuato un abbinamento di targa.
ARTICOLO 7
Fidejussione
L'"IMPRESA" si impegna a garantire a "CTS" con fideiussione bancaria rilasciata da primaria società, il cui testo è stato predisposto dalla "CTS", d'importo pari all'ammontare complessivo del fatturato trimestrale dell' "IMPRESA" e che l'"IMPRESA" stessa quantifica alla data odierna in euro 10000.
Posto quanto sopra, la "CTS" si riserva la possibilità di sospendere il servizio VIACARD e TELEPASS nel caso in cui l' "IMPRESA"
non avesse più disponibile la garanzia fidejussoria ovvero quando questa risultase di un importo inferiore del 10% rispetto a quallo del fatturato trimestrale.
Rimane fermo l'impegno a garantire altresì l'adempimento delle obbligazioni nei confronti di "CTS" da parte dell' "IMPRESA" anche nel caso in cui dovesse divenire inoperante la garanzia fideiussoria e/o dovessero essere superati i limiti della suddetta garanzia.Rimane inteso che l'Istituto di Credito che presta la garanzia dovrà rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 II comma c.c. e della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
ARTICOLO 8
Fatturazioni ed addebiti
Per l'adesione al servizio VIACARD è necessaria l'attivazione della procedura di addebito preautorizzato e diretto a mezzo di SSD da parte dell'"IMPRESA" e a favore della "CTS". La "CTS" provvederà a fatturare due volte al mese gli addebiti a carico dell' "IMPRESA". La fatturazione avverrà da parte di "CTS" con termine di pagamento 15 giorni data fattura.
Contestualmente all'emissione della fattura la "CTS" provvederà alla emissione di un SSD sulla banca segnalata dall'impresa "IMPRESA" con data di valuta fissa coincidente con il 15 giorno successivo alla data di emissione della fattura . La fattura emessa dalla "CTS" replicherà ogni voce di costo adottato da "ASPI" per i servizi e gli abbonamenti relativi all'emissionedelle VIACARD per conto dell'"IMPRESA" oltre agli oneri bancari relativi all'emissione del SSD.
Per i servizi commerciali gestiti dalla "CTS" verrà applicato sull'intero imponibile della fatturazione una maggiorazione del 3.00 %.
ARTICOLO 9
Accredito alla "CTS"
L'importo totale fatturato da "CTS" all'"IMPRESA" sarà comunque dovuto dall' "IMPRESA" e dalla stessa accreditato in un'unica soluzione, con valuta fissa 15 giorni calendariali dalla data di emissione delle rispettiva fattura da parte della "CTS" sul conto corrente della "CTS"presso la Banca Popolare di Novara intestato a Confartigianato Trasporti Servizi - Società Cooperativa presso la Banca Popolare di Novara CIN G ABI 05608 CAB 10100 numero conto 000000021117. Ad evitare possibili errate interpretazioni ed eventuali contestazioni conseguenti al comportamento delle Banche interessate alle specifiche operazioni , l'"IMPRESA" che autorizza il preventivamente il pagamento attraverso l'adesione al servizio SSD si impegna a risarcire "CTS" per ogni eventuale onere ad essa addebiatato per tardivo o mancato pagamento rispetto alla valuta di accredito indicata nella fattura. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine previsto dal precedente comma, l' "IMPRESA" sarà pertanto tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del tasso di sconto della Banca Centrale Europea maggiorato di 2 punti. Tali interessi verranno
calcolati dalla "CTS" con cadenza semestrale, ed il relativo importo sarà inserito nella prima fattura VIACARD emessa a carico dell'"IMPRESA". Trascorsi un periodo di 15 giorni calendariali dalla data prevista per il pagamento dell'importo, senza che la fattura sia stata integralmente pagata "CTS" provvederà ad inviare un sollecito alla all' "IMPRESA" richiedendo di effettuare il pagamento a saldo entro i 5 giorni successivi dalla data di ricevimento, preannunziando l'addebito degli interessi di mora e la sospensione del servizio VIACARD per tutte le tessere emesse, senza ulteriori preavvisi, in caso di mancato pagamento. Trascorso il periodo indicato
nel suddetto sollecito senza che l' "IMPRESA" abbia provveduto al pagamento totale del debito, "CTS" provvederà alla sospensione del servizio (VIACARD e TELEPASS) avviando le procedure per del recupero del credito nei confronti della Banca che ha rilasciato all'"IMPRESA" la fidejussione.
ARTICOLO 10
Smarrimento o furto delle tessere VIACARD e degli apparati TELEPASS
In caso di furto o smarrimento delle tessere VIACARD o degli apparati TELEPASS, il socio assegnatario dovrà con immediatezza farne denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza e darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla "CTS"in xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx 0/x x Xxxxxx (XXX 28100), o telefax al numero 0321 392972 conservando la ricevuta di
avvenuto invio, o a mezo di posta elettronica all'indirizzo all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La "CTS" provvederà ad avvisare "ASPI" e conseguentemente esonererà l' "IMPRESA" da ogni addebito relativo ad utilizzi abusivi delle VIACARD e/o degli apparati TELEPASS effettuati dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione scritta. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione l'"IMPRESA" dovrà trasmettere a "CTS" l'originale o copia conforme della denuncia fatta all'autorità di Pubblica Xxxxxxxxx.Xx difetto "CTS" considererà inefficace qualsiasi segnalazione di smarrimento o furto e provvederà ai conseguenti addebiti dei pedaggi relativi a tutti i transiti convalidati con le tessere VIACARD e gli apparati TELEPASS in parola.
ARTICOLO 11
Revoca dei servizi VIACARD e TELEPASS
In ogni caso di risoluzione del rapporto tra la "CTS" ed il socio assegnatario delle tessere VIACARD e degli apparati TELEPASS la "CTS" sarà tenuta ad attivare subito la procedura per la revoca del servizio ed il ritiro dei titoli di pagamento, dandone notizia ad "ASPI" entro i 2 giorni lavorativi successivi alla revoca. Trascorso tale termine, qualora il socio, mediante comunicazione scritta, comprovasse ad ASPI l'avvenuta risoluzione del rapporto con la "CTS" e richiedesse di conseguenza lo svincolo delle targhe associate agli apparati Telepass, "ASPI" avrà facoltà di intervenire per annullare i servizi.
ARTICOLO 12
Prezzo del servizio VIACARD e TELEPASS
"CTS" fatturerà ed addebiterà all' "IMPRESA" le tariffe e canoni previsti da "ASPI".La fattura ed il conseguente addebito relativo al costo del servizio verranno emessi anche in caso di mancato utilizzo dei titoli nel periodo di riferimento e a far tempo dalla data del presnete contratto.Per i servizi commerciali gestiti dalla "CTS" verrà applicato sull'intero imponibile della fatturazione una maggiorazione dell' 3.00 %
ARTICOLO 13
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione ed alla sua scadenza si intenderà, di volta in volta, tacitamente rinnovato per anni uno in mancanza di disdetta da darsi da una delle contraenti con lettera raccomandata AR che dovrà pervenire all'altra almeno sei mesi prima della xxxxxxxx.Xx comunicazione di disdetta determina l'immediata cessazione di ulteriori emissioni di tessere VIACARD e di rilasci di apparati Telepass.L' "IMPRESA" si impegna con almeno 3 mesi di anticipo sulla data di scadenza dell'accordo, ad avvertire la volontà di disdetta, con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR alla "CTS"Congiuntamente alla disdetta l' "IMPRESA" sarà tenuta alla restituzione delle tessere VIACARD."CTS" provvederà altresì alla successiva distruzione delle tessere VIACARD e alla restituzione ad "ASPI" degli apparati TELEPASS. L'"IMPRESA" risponderà comunque degli eventuali importi relativi a transiti compiuti abusivamente. "CTS" avrà il diritto di risolvere il presente accordo quando:
a) l'"IMPRESA" non provveda ad adeguare la fidejussione posta a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto; b) si registri un insoluto , anche parziale, dell' "IMPRESA" nel pagamento delle fatture relative al presente rapporto.
ARTICOLO 14
Modifiche dell'accordo
Le parti potranno, di comune intesa e in forma scritta, modificare il contenuto del presente accordo senza che ciò ne comporti la decadenza.
ARTICOLO 15
Elezione di domicilio
Per qualsiasi comunicazione avente come oggetto gli aspetti contrattuali del presente accordo il domicilio delle parti viene eletto per: la "CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA" ) a XXXXXX (XX) xx XXX XXX XXXXXXXXX X'XXXXXX 0/X - telefono x00 0000 000000;
l'"IMPRESA"RAGIONE SOCIALE a SEDE DELL'IMPRESA (NO) VIA DELLA SEDE LEGALE - telefono 00 000000;
ARTICOLO 16
Validità delle norme e condizioni VIACARD
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente accordo, le parti accettano integralmente le norme e condizioni definite da
"ASPI" per la gestione del servizio VIACARD.
ARTICOLO 17
Registrazione dell'accordo
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso.
ARTICOLO 18
Risoluzione delle controversie
Il foro di Roma avrà la competenza esclusiva per le controversie derivanti dal presente accordo.
ARTICOLO 19
Informativa per la gestione dei dati di contratto
Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali) riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti del presente contratto si danno reciproco atto che dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (sede, recapito telefonico, codice fiscale, partita IVA) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, "CTS"). Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dalla suddetta legge. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
ARTICOLO 20
Codice Etico
L'impresa RAGIONE SOCIALE con la sottoscrizione del presente atto si impegna a rispettare le norme ed i principi etici stabiliti nel Codice Etico della società "ASPI", disponibile al sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
SEDE DELL'IMPRESA, 21 Gennaio 2007
per la
CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI SOC. COOP.
il legale rappresentante
per l'impresa RAGIONE SOCIALE
il legale rappresentante
Ove fosse ritenuta applicabile la disciplina di cui agli artt. 1469 - bis c.c. e seguenti, le parti dichiarano di aver espressamente trattato ed accettato tutte le condizioni del presente contratto, in particolare i punti contraddistinti dai numeri: 2) Oggetto dell'accordo, 3) Norme e condizioni regolanti il pagamento differito dei pedaggi autostradali mediante VIACARD TELEPASS, 7) Fidejussione, 8) Fatturazioni ed addebiti, 9) Accredito alla "CTS", 11) Revoca dei servizi VIACARD e TELEPASS, 12) Prezzo del servizio VIACARD e TELEPASS, 13) Durata dell'accordo, 14) Modifiche dell'accordo, 16) Validità delle norme e condizioni VIACARD, 18) Risoluzione delle controversie.
SEDE DELL'IMPRESA, 21 Gennaio 2007
per la
CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI SOC. COOP.
il legale rappresentante
per l'impresa RAGIONE SOCIALE
il legale rappresentante