DISCIPLINARE D’ONERI (CONTRATTO)
DISCIPLINARE D’ONERI (CONTRATTO)
Tra
La Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (nel seguito detta CNAO o “la Committente”), con sede unica in Pavia, Strada Campeggi, 53, CAP 27100 – Codice Fiscale n. 97301200156 – nella persona del Presidente, Xxxxxxxx Xxxx,
e
con sede legale in nella persona di
-------------------------------- nella sua carica di legale rappresentante, investito del potere di rappresentare la società in forza di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di seguito “la Società” o “il Fornitore”
si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 - definizioni
Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:
⮚ “Aggiudicatario”: il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di selezione indetta dalla Fondazione;
⮚ “Contratto”: il presente documento così come integrato dal Capitolato Tecnico o Speciale di Appalto (CSA), dal Disciplinare di gara e dall’Offerta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento stesso;
⮚ “Servizio”: il Servizio di presidio e vigilanza di tutti i locali, ambienti e spazi, compresi i luoghi esterni di pertinenza degli immobili, presenti nel Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, strada Campeggi, 53.
⮚ “Disciplinare di gara”: il disciplinare del bando a partecipare alla gara, pubblicato da Fondazione CNAO;
⮚ “Offerta”: tutti i documenti presentati dall’Aggiudicatario in fase di offerta, come risultante dal relativo verbale;
⮚ “Specifiche Tecniche”: il documento, denominato “CAPITOLATO TECNICO O SPECIALE DI APPALTO (CSA)”, allegato al Disciplinare di gara, nel quale sono indicate e descritte le caratteristiche tecniche minime del Servizio, così come eventualmente integrato e specificato dall’Offerta.
⮚ “Direttore dell’esecuzione contrattuale” (DEC): la persona individuata dal RUP per verificare il rispetto delle obbligazioni previste dal presente contratto (ex art. 101 co. 1 Codice Appalti).
Articolo 2 - oggetto
Il presente disciplinare regola l’esecuzione contrattuale del Servizio di presidio e vigilanza da effettuarsi presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, così come risultante dai documenti di gara e di Offerta.
Articolo 3 – esecuzione del Servizio e personale
§ 3.1 Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente disciplinare, l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il Servizio in favore della Fondazione CNAO, conformemente alle Specifiche Tecniche contenute nel Capitolato Tecnico o Speciale di Appalto (CSA) e a tutti di documenti componenti l’Offerta. L’Aggiudicatario si obbliga a gestire l’appalto con la diligenza professionale richiesta, coinvolgendo
personale dotato di competenza e/o abilitazioni necessarie, in mancanza delle quali la Stazione Appaltante, previa segnalazione all’Aggiudicatario ed in mancanza di tempestiva risoluzione del problema, si riserva la facoltà di chiedere e ottenere la sostituzione del personale.
§ 3.2 Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’esecuzione del Servizio si intendono a completo carico dell’Aggiudicatario. In particolare, oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di Gara e di Offerta, sono da considerarsi a carico dell’appaltatore e quindi da ritenersi compresi nei prezzi offerti in sede di Offerta, i seguenti oneri: A) la predisposizione di tutta la documentazione per la partecipazione alla gara; B) utenze telefoniche; C) l’assistenza tecnica ed il supporto professionale specialistico; D) spese relative alla stipula del contratto; E) trasmissione, ai competenti Servizi della Fondazione, di pareri e reports informatici e cartacei riguardanti l’esecuzione del Servizio. Si precisa che lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del contratto avverrà con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale eventualmente inviato presso la Fondazione che dovrà essere opportunamente formato ed istruito nel merito.
§ 3.3 L’Aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. La Società, inoltre, risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento del Servizio appaltato ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e/o subappaltatori dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso la Società solleva e tiene indenne CNAO da ogni pretesa di terzi. L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità dell’esecuzione del Servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell’attività oggetto di appalto. Egli assume a proprio carico i danni derivanti dalla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del Servizio per qualsiasi causa.
§ 3.4 La Società si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell’esecuzione del Servizio e si obbliga in ogni caso a manlevare la Fondazione per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.
Articolo 4 – cessione del contratto, del credito e subappalto
§ 4.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016. La cessione del credito dell’Aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui al decreto D.Lgs. 50/2016.
§ 4.2 E’ ammesso il subappalto, solo se dichiarato in sede di Offerta e autorizzato dalla Stazione Appaltante
Articolo 5 - norme e controlli
§ 5.1 Il Servizio dovrà essere effettuato rispondendo, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, a tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico o Speciale di Appalto (CSA), nei documenti di Gara e di Offerta, nonché a tutti i regolamenti/comunicazioni/circolari/istruzioni operative/procedure emanati dalla Fondazione di carattere generale o speciale per la ditta e a tutte norme vigenti ed alle prescrizioni previste ai fini dell’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli e dei necessari titoli abilitativi allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
§ 5.2 Nello svolgimento del Servizio l’Aggiudicatario dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi del Centro.
§ 5.3 Tutti gli oneri derivanti dall’ottemperanza di quanto precede si intendono considerati e previsti nell’Offerta e come tali a totale carico dell’Aggiudicatario.
Articolo 6 - programma cronologico e penali
§ 6.1 Il Servizio dovrà essere svolto secondo le tempistiche e le periodicità indicate nel Capitolato Tecnico o Speciale di Appalto (CSA), nei documenti di gara e nell’Offerta.
§ 6.2 Nel caso in cui si verificassero ritardi comunque riconducibili alle attività facenti capo all’Aggiudicatario, che potrebbero influire sul rispetto delle tempistiche di cui al punto precedente, l’Aggiudicatario, tramite il Referente Operativo dallo stesso individuato, dovrà tempestivamente darne informazione per iscritto alla Fondazione CNAO, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.
§ 6.3 Il mancato rispetto dei termini e dei tempi potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento tale da causare l’applicazione delle penali di cui al successivo punto 6.5 ss. e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 11, esclusivamente nei seguenti casi:
o intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che NON sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili all’Aggiudicatario o ai subappaltatori dovuti a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti, ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare il Servizio alle Specifiche Tecniche;
o siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o variazioni dei termini contrattuali;
o intervengano ritardi comunque imputabili all’organizzazione di CNAO che determinino direttamente un ritardo sulle tempistiche.
§ 6.4 Nel caso di interruzione o ritardo dei tempi previsti per l’esecuzione di cui ai paragrafi 6.1 e 7.1, determinato da una o più delle cause di cui al precedente § 6.3, l’Aggiudicatario avrà solo il diritto di chiedere una modifica dei termini di esecuzione, senza vantare altro diritto o pretesa.
§ 6.5 Al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente Disciplinare d’Oneri, la Fondazione CNAO farà discendere l’applicazione delle penali previste nell’Allegato 1 ‘’Tabella delle penali’’
§ 6.6 L’applicazione di ciascuna penale sarà preceduta da contestazione scritta del RUP della Fondazione al Referente Operativo individuato con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all’indirizzo PEC fornito dell’Aggiudicatario, nella quale si diffiderà l’Aggiudicatario ad adempiere entro il termine ritenuto di volta in volta necessario. Trascorso il termine per adempiere, la Fondazione CNAO, ferme restando tutte le altre facoltà previste dal presente Disciplinare d’Oneri, potrà applicare le penali.
§ 6.7 Fermo restando il diritto della Fondazione CNAO di applicare le penali di cui sopra, ed eventualmente di dedurne in compensazione il relativo importo dal prezzo da pagarsi all’Aggiudicatario, la Fondazione si riserva altresì:
- il diritto di effettuare l’approvvigionamento presso terzi, con addebito al Fornitore inadempiente delle maggiori spese sostenute e documentate (cd. Acquisto in danno);
- in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno e/o, qualora gli inadempimenti e/o i ritardi risultassero ripetuti e intollerabili, di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 11.
Articolo 7 – durata ed esecuzione del Servizio
§ 7.1 Il presente contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti, o dalla data di effettivo inizio del Servizio, qualora quest’ultima sia successiva alla data di stipula del contratto. Ai sensi del comma 11. Dell’art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la durata della Servizio potrà essere prorogata per il solo tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’Aggiudicatario è tenuto all’esecuzione del Servizio, fino al termine del periodo di proroga, alle medesime condizioni contrattuali. Il Servizio dovrà essere svolto con continuità durante l’intero periodo contrattuale, salvo la facoltà della Fondazione CNAO di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze.
Articolo 8 - prezzo e modalità di pagamento
§ 8.1 Il prezzo complessivo del Servizio, pattuito secondo quanto indicato nei documenti che compongono l’Offerta, è pari a € . Tale prezzo si considera remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura, attuali e potenziali, comunque connessi con il Servizio e le relative obbligazioni dell’Aggiudicatario e non potrà essere soggetto ad alcun tipo di revisione nella vigenza del presente contratto.
§ 8.2 Il prezzo del Servizio sarà pagato sulla base di fatture mensili emesse dall’Aggiudicatario entro il giorno 5 del mese successivo a quello di prestazione, previa rendicontazione dell’attività svolta. Alla predetta scadenza l’Aggiudicatario emetterà regolare fattura; il pagamento avverrà entro 60 giorni data fattura, senza interessi di sorta. Dopo la scadenza del termine di 60 giorni, decorreranno gli interessi di legge.
È onere del DEC monitorare lo stato di avanzamento del Servizio e autorizzare i pagamenti secondo le modalità sopra indicate.
§ 8.3 Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico della Fondazione, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.
Articolo 9 - garanzie e rischi dell’appaltatore
§ 9.1 Prima della stipula del presente Disciplinare d’Oneri, l’Aggiudicatario è tenuto a depositare una cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale ovvero nella diversa percentuale dovuto in applicazione dell’articolo 103 e/o dell’articolo 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione deve essere costituita, a scelta dell'operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni (15), a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e pari alla durata dell’intero contratto.
§ 9.2 La cauzione di cui al paragrafo che precede è posta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto poste a carico dell’Aggiudicatario. La cauzione sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 103, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
§ 9.3 Per la durata del contratto l’Aggiudicatario dovrà approvvigionare a proprie spese e cura tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l’esecuzione del Servizio e garantirne la conformità tecnica, la qualità, la sicurezza, la conservazione e la manutenzione con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del suo uso consigliano.
§ 9.4 L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del Servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell’attività oggetto di gara. Egli assume a proprio carico i danni derivanti alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del Servizio per qualsiasi causa.
§ 9.5 L’Aggiudicatario, salva la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Fondazione e/o a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. In particolare, l'appaltatore risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e/o subappaltatori, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso l’appaltatore solleva e tiene indenne la Fondazione da ogni pretesa di terzi. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa) con una società di primaria e riconosciuta importanza, un’idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile- professionale e da prodotto per danni a persone e/o beni della Fondazione e/o di Terzi, occorsi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali e derivanti dall’attività svolta dalla ditta aggiudicataria, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dagli eventuali sub affidatari, ove ammessi, e dal relativo personale, con un massimale per sinistro pari a € 5.000.000.
§ 9.6 L’Aggiudicatario è altresì responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. Su richiesta della Fondazione, l’Aggiudicatario è tenuto a fornire copia dei suddetti certificati/polizze assicurative.
§ 9.7 Fatta salva l’applicazione delle altre facoltà della Fondazione previste dal presente Contratto, l’Appaltatore assume a proprio carico tutte le obbligazioni derivanti da eventuali contratti e/o accordi stipulati con soggetti terzi senza preventiva autorizzazione e/o delega della Fondazione.
Articolo 10 - recesso
§ 10.1 CNAO avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dai vincoli contrattuali, senza obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata all’Aggiudicatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione inviata per posta PEC, contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di detta facoltà.
§ 10.2 Nel caso in cui CNAO eserciti la facoltà di recesso di cui al precedente paragrafo, l’Aggiudicatario avrà diritto, in via esclusiva ed esaustiva, al pagamento dei costi documentati delle attività espletate, quantificato alla data di efficacia del recesso, decurtato dell’importo delle eventuali penali nel frattempo maturate. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato da CNAO entro 60 giorni dalla data della sua
concorde quantificazione risultante da atto scritto. Contestualmente CNAO restituirà all’Aggiudicatario l’originale della fideiussione da questi consegnata a seguito dell’aggiudicazione del Servizio. Per il fatto del Recesso, l’Aggiudicatario non potrà vantare pretese economiche né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.
§ 10.3 L’Aggiudicatario avrà facoltà di recedere dal presente Disciplinare esclusivamente nell’ipotesi di sospensioni nell’esecuzione del Servizio disposte da CNAO di durata superiore a 180 giorni. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione via posta PEC. In ragione della sospensione, l’Aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa economica né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.
Articolo 11 - risoluzione
§ 11.1 In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal presente contratto (ivi incluso l’accumulo di ritardi intollerabili rispetto alla scadenza di cui all’articolo 6.1) e sempre che si tratti di inadempimenti suscettibili di essere sanati, la Fondazione CNAO procederà ad inviare al Referente Operativo con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all’indirizzo PEC dell’Aggiudicatario, formale diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 cod. civile, dando un termine di 10 giorni continuativi di calendario per l’adempimento. Decorso inutilmente detto termine la Fondazione CNAO avrà il diritto di dichiarare risolto il presente contratto per fatto o colpa dell’Aggiudicatario, attraverso semplice comunicazione A/R al Referente Operativo oppure tramite posta elettronica all’indirizzo PEC dell’Aggiudicatario.
§ 11.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, la Fondazione CNAO avrà diritto di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un importo pari al 10% del prezzo del Servizio, escutendo, ove necessario, la relativa fideiussione a suo tempo rilasciata dall’Aggiudicatario. Oltre alla predetta penale, CNAO si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
§ 12.1 L’Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
§ 12.2 Entro sette giorni dalla sua accensione o, nell’ipotesi di conto già attivo, dalla sua prima utilizzazione, l’Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare a CNAO, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il numero del conto corrente bancario o postale che utilizzeranno per i pagamenti relativi alla commessa pubblica e riportare, per ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) o, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). Gli stessi dovranno, inoltre, indicare negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, impegnandosi di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.
§ 12.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e l’applicazione per il soggetto inadempiente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010;
§ 12.4 L’Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 13 – Codice Etico
§ 13.1 L’Aggiudicatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (d’ora in avanti anche “Decreto”), e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione CNAO, pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l’Organismo di Vigilanza.
§ 13.2 L’inosservanza, da parte dell’Aggiudicatario e di chiunque presti attività lavorativa per esso, anche in virtù di un contratto di subappalto, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare la Fondazione CNAO a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione CNAO.
Articolo 14 - comunicazioni
§ 14.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque inerenti il Servizio dovranno essere sempre anticipate via mail/fax ed effettuate validamente tramite invio via PEC oppure con raccomandata A/R ai seguenti indirizzi.
Per Fondazione CNAO:
Pavia, Xxxxxx Xxxxxxxx 00 – CAP 27100
alla attenzione di: Direttore Generale, ‘’RUP’’ fax: 0382/078901
mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx pec : xxxxxxx_xxxxxx@xxx.xxxx.xx
Per
§ 14.2 Ogni variazione dell’indirizzo, numero di fax o di responsabile di una delle parti dovrà essere immediatamente comunicata all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax.
Articolo 15 - norme applicabili e tolleranze
§ 15.1 Il Servizio è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare nonché, per quanto ivi non previsto, dal Disciplinare di gara, dalle Specifiche Tecniche e dall’Offerta.
§ 15.2 Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente Disciplinare e quelli dell’Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell’Offerta stessa.
§ 15.3 Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell’altra parte non potranno mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto adempimento e/o al risarcimento dei conseguenti danni.
Articolo 16 - controversie
§ 16.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione CNAO e l’Aggiudicatario comunque relativa all’esecuzione del Servizio, comprese quelle inerenti la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
ARTICOLO 17 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
§ 17.1 Per tutta la durata del presente accordo e sino alla sua risoluzione le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati di cui verranno a conoscenza nell’espletamento del servizio, in accordo alla normativa vigente.
§ 17.2 In particolare, in funzione del ruolo ricoperto per conto del CNAO nell’esecuzione del presente accordo, il Fornitore agisce in qualità di Responsabile di Trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, avendo la responsabilità di trattare, per conto di CNAO, gli eventuali dati personali, identificativi, dei pazienti e/o dei visitatori del Centro (ivi compresa la verifica dei documenti di identità e la relativa compilazione del registro, con la finalità di sicurezza e presidio), nonché le immagini dal vivo dell’impianto di videosorveglianza installato presso la sede CNAO.
In qualità di Titolare del Trattamento, CNAO affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al presente contratto. Il Responsabile e le persone da esso autorizzate non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie e dovranno essere vincolate alla riservatezza.
Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto delle disposizioni del Regolamento, della normativa nazionale di settore applicabile, dei provvedimenti e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali se e in quanto applicabili, ed in particolare a rispettare le seguenti istruzioni:
(a) trattare i dati solo per gli scopi sopra specificati e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
(b) trattare i dati nel territorio della Unione Europeai;
(c) garantire la regolare tenuta del Registro delle attività di trattamento espletate per conto del CNAO;
(d) adottare adeguate misure di protezione delle informazioni, come richieste dall'articolo 32 del GDPR, con pertinente dimostrazione della valutazione di adeguatezza mantenuta a disposizione del CNAO;
(e) adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le istruzioni impartite da CNAO;
(f) autorizzare il personale dedicato al trattamento dei dati per conto di CNAO, istruendolo adeguatamente e vigilando costantemente sul loro operato;
(g) assistere CNAO per l’adempimento delle misure tecniche ed organizzative atte a garantire l’esercizio dei diritti degli interessati;
(h) restituire i dati personali trattati per conto di CNAO sia all’esaurimento della finalità per cui sono stati conferiti, sia alla scadenza del contratto;
(i) mettere a disposizione del CNAO tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del citato Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal CNAO o da un altro soggetto da questi incaricato o dalle autorità;
(j) provvedere immediatamente, nel caso in cui un interessato di CNAO si rivolgesse a voi per l’esercizio di un diritto o reclamando una violazione, a comunicarlo ad xxxxxxx@xxxx.xx e non rispondendo all’interessato, salvo nostra diversa istruzione
(k) notificare tramite PEC al CNAO ogni violazione (avvenuta o presunta) di dati a carattere personale nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza accludendo nella comunicazione ogni notizia utile per permettere al CNAO, se necessario, di notificare questa violazione all’Autorità di Controllo competente ed eventualmente comunicarla agli interessati;
(l) Non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di CNAO. (m)operare, per i casi contemplati all’articolo 37 del GDPR, avvalendosi del proprio DPO (Data Protection
Officer) e comunicarne i riferimenti al DPO del CNAO: xxx@xxxx.xx.
In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile manterrà manlevato e indenne il Titolare da qualsiasi danno diretto e indiretto (incluse eventuali sanzioni amministrative comminate da legittime autorità nei confronti del Titolare) qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.
A questo fine, CNAO si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.
Articolo 18 – Clausola Risolutiva Espressa
CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto, in qualsiasi momento, in caso di esito negativo dei controlli in corso presso AVCPass dei soggetti per cui la legge richiede le verifiche ed in caso dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive ai sensi del d.lgs. 159/2011.
Pavia,
Per espressa accettazione degli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 Pavia,
Per la ditta, il rappresentante legale Per Fondazione CNAO, il Presidente
INADEMPIMENTO | FREQUENZA | PENALE EURO |
Assenza dal servizio | A infrazione | € 132,00 |
Mancato rispetto delle norme e inidoneità del personale | A infrazione /per persona | € 132,00 |
Mancato o carente rispetto della presenza in presidio | A infrazione | € 132,00 |
Mancata o carente reperibilità telefonica | A infrazione | € 132,00 |
Mancato rispetto delle comunicazioni, dei rapporti e consegna della documentazione relativa al personale | A infrazione /giorno di ritardo | Da € 40,00 a € 132,00 in base alla gravità e/o recidiva |
Violazione dell’obbligo di riservatezza sui dati di visitatori e pazienti | A infrazione | Da € 40,00 a € 132,00 in base alla gravità e/o recidiva |
Violazione della modalità di registrazione di data e ora della ricezione delle buste relative ad appalti e/o avvisi esplorativi | A infrazione | Da € 40,00 a € 132,00 in base alla gravità e/o recidiva |
Per qualsiasi altra inadempienza non riconducibile ai casi precedenti | A infrazione | € 50,00 |
Allegato 1 - Tabella delle penali ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del disciplinare d’oneri LOTTO 1: presidio diurno non armato
LOTTO 2: vigilanza notturno armata
INADEMPIMENTO | FREQUENZA | PENALE EURO |
Mancato rispetto della presa di servizio | A infrazione | € 213,00 |
Assenza dal servizio | A infrazione | € 213,00 per turno notturno |
Mancata chiusura serale degli accessi esterni dell’edificio | A infrazione | Da € 70,00 a € 213,00 in base alla gravità e/o recidiva |
Mancata apertura mattutina degli accessi dell’edificio | A infrazione | Da € 70,00 a € 213,00 in base alla gravità e/o recidiva |
Mancato rispetto delle norme e inidoneità del personale | A infrazione /per persona | € 213,00 |
Mancato o carente rispetto della presenza in presidio (notturne) | A infrazione | € 213,00 |
Mancata o carente reperibilità telefonica (notturne) | A infrazione | € 213,00 |
Mancato rispetto delle comunicazioni, dei rapporti e consegna della documentazione relativa al personale | A infrazione /giorno di ritardo | Da € 70,00 a € 213,00 in base alla gravità e/o recidiva |
Mancata o inadeguata predisposizione di idonee modalità di custodia delle armi | A infrazione | Da € 70,00 a € 213,00 in base alla gravità e/o recidiva |
Violazione dell’obbligo di riservatezza sui dati di visitatori e pazienti | A infrazione | Da € 70,00 a € 213,00 in base alla gravità e/o recidiva |
Violazione della modalità di registrazione di data e ora della ricezione delle buste relative ad appalti e/o avvisi esplorativi | A infrazione | Da € 40,00 a € 132,00 in base alla gravità e/o recidiva |
Per qualsiasi altra inadempienza non riconducibile ai casi precedenti | A infrazione | € 50,00 |
i Verificare col fornitore se il vincolo è applicabile o se dobbiamo autorizzare il trasferimento extra UE e sulla base di quale deroga ex art 46