SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE –
FC21SER025 | SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE CON ASUFC MEDIANTE ACCREDITAMENTO – RIFERITA A PROGETTI DI INSERIMENTO IN ATTIVITÀ
SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE –
PROGETTI DI INSERIMENTO PRESSO SERVIZI DIURNI E ABITATIVI E
ATTIVITA’ CON PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITÀ NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ASUFC.
TRA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (di seguito ASUFC) C.F./P. IVA
02985660303 con sede in Xxxxx, 00000, Xxx Xxxxxxxx 000, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta nomina di cui alla DGR n. 591 del 21.04.2021, di seguito “ASUFC”;
E
l’Associazione /Coop. , di seguito “ETS”;
PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale n.
del
veniva indetta la
procedura FC21SER025 mediante pubblicazione dell’Avviso prot. n. del
di indizione di istruttoria pubblica finalizzato all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e co-gestione mediante accreditamento per progetti di inserimento in attività socio assistenziali ed educative presso servizi diurni e abitativi per persone con disabilità nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUFC;
- che con Determinazione Dirigenziale n. del veniva pubblicato l’elenco dei soggetti risultati idonei alla co-progettazione nel quale risulta esservi anche l’ETS;
- che nelle giornate si sono tenuti appositi tavoli di co-progettazione tra l’ETS e la competente Direzione dei Servizi Sociosanitari finalizzati alla stesura in maniera condivisa del progetto definitivo di co-progettazione di cui al documento Allegato;
RICHIAMATA la seguente normativa vigente
- L.R. 41/96: Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 -Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate
- L. 328/2000 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”:
• Art. 1 co. 4 e 5: riconosce al Terzo Settore un ruolo attivo nella progettazione e erogazione dei servizi sociali;
• Art. 5 co. 2: ai fini dell’affidamento dei servizi, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;
• Art. 6, co. 2 lettera a) attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento del Terzo Settore.
- DPCM 30/3/2001 - attuazione dell'art. 5, L. 328/2000:
• Art. 1: conferma la necessità di valorizzare il ruolo del Xxxxx Xxxxxxx nella programmazione e progettazione del sistema interventi e servizi sociali;
• Art. 7: I Comuni “su specifiche problematiche sociali” possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, disponibili a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.
- Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC con oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti delle Organizzazioni di Volontariato e ASP e alle cooperative sociali” che specifica che “le disposizioni di settore in materia di affidamenti di servizi sociali prevedono la possibilità di effettuare affidamenti a soggetti dell’ Organizzazioni di Volontariato e ASP in deroga all’applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali al fine di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della loro progettualità.
- D.lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore):
• Art. 55, co. 3: La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti dalla pubblica amministrazione procedente;
• Art. 55, co.4: l'individuazione degli Enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
• Art. 104: Disposizioni transitorie e finali;
- Parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018;
- DM 72 del 31.03.2021 Min. Lavoro P.S.
PRECISATO
che la co-progettazione:
- ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
- che l’accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale
vengono definite le modalità di realizzazione dell’intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;
- che la presente convenzione non può dar luogo a forme di remunerazione quale ne sia la denominazione.
Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, si conviene e si stipula quanto segue.
ART.1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI
Oggetto della presente Convenzione è il progetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante.
Lo svolgimento delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni di cui all’Avviso prot. n. del .
ART. 2 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO REALIZZATORE
Il Soggetto realizzatore s’impegna ad attuare gli interventi come previsti dall’Avviso e più precisamente:
1) alla realizzazione di progetti personalizzati attraverso attività socio assistenziali ed educative, così come previste nell’art. 3 dell’Avviso di indizione di istruttoria pubblica in rispetto dell’art. 6 co. 1 lettere e), f), g) g bis) g ter) e h) della L.R. 41/96;
2) ad incrementare o ridurre il numero delle progettualità in riferimento alle necessità rappresentate dall’ASUFC, illustrate nelle premesse dell’Avviso in questione, garantendo risposte adeguate al continuo mutare dei bisogni della popolazione accolta, da avviare o da riorientare verso diverse progettualità sperimentali ed innovative attivate all’interno della rete di offerta dei Servizi per le disabilità;
3) a mettere a disposizione strutture indicate nella documentazione presentata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare DGR 1507/97 e regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della G.R. Friuli Venezia Giulia n. 83/Pres del 14/2/90 e smi;
4) a realizzare il progetto come approvato, allegato alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
5) a garantire che le attività programmate siano rese con continuità, nonché a comunicare immediatamente alla Direzione dei Servizi Sociosanitari , le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
6) a presentare, a conclusione del progetto, una sintetica relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti.
ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale s’impegna a verificare periodicamente la qualità e regolarità dell’attività svolta e i risultati degli interventi effettuati, anche attraverso incontri periodici con i referenti del Soggetto realizzatore e/o colloqui con gli utenti.
ART. 4 – TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO
La titolarità del progetto è della Direzione dei Servizi Sociosanitari che svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e
controllo.
La responsabilità dell’attuazione e implementazione delle azioni co-progettate, in favore dei beneficiari, è in capo a ETS in quanto partner/attuatore.
Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da:
- Responsabile del progetto e referente dell’ASUFC, integrato dai propri referenti tecnici e amministrativi;
- Responsabile del progetto e referente dell’ETS, eventualmente integrato da referenti coinvolti nella realizzazione delle diverse azioni progettuali.
Il Tavolo di coordinamento si riunisce a cadenza almeno trimestrale, e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività.
ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al
ART. 6 – RECESSO
L’ASUFC può recedere dalla co-progettazione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 6 mesi, notificato tramite pec. L’ETS potrà recedere, a sua volta, dalla Convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 6 mesi notificato tramite pec.
La Convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l’ETS, per qualsiasi motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al verificarsi di tale evento è fatto obbligo all’ETS di darne comunicazione immediata all’ASUFC sempre a mezzo pec.
ART. 7 – ASSICURAZIONE
L’ETS si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività oggetto delle presente convenzione.
L’ETS risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell’attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l’intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’ASUFC da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
L’ETS provvede pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT obbligatoria, per l’intero periodo di validità del rapporto, con previsione espressa di:
a) un massimale unico per sinistro non inferiore a € €
, con il limite di € per persona;
b) l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’ASUFC e dei suoi dipendenti.
L’ETS garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.
L’ASUFC è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell’ETS attuatore selezionato, o a terzi durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.
Resta precisato che costituirà onere a carico dell’ETS, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti
e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’ETS stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.
ART. 8 – QUOTE GIORNALIERE MASSIME MESSE A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE
Tipologia Servizio | Fabbisogno progetti nel triennio | Quota giornaliera massima messa a disposizione dall’Amministrazione |
Il contributo anzi indicato, condiviso negli appositi tavoli di Co-progettazione tra l’ASUFC e l’ETS, è individuato in maniera tale da garantire che lo svolgimento del servizio si risolva in un fenomeno non economico, ovvero in assenza di un corrispettivo da parte dell’ETS.
ART. 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 co.3 del DPR n. 62/2003 “Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165” e del Codice di Comportamento dell’ASUFC, l’ETS, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l’ASUFC, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili (Codice di comportamento attualmente vigente: Codice approvato con Decreto D.G. ex ASUIUD n. 1144 del 19.12.2018).
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ETS e tutti i loro incaricati all’espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. pag. 10 a 13 e dalle linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’ETS verrà nominato responsabile del trattamento ex art 28 Regolamento UE 2016/679 e dovrà altresì indicare chi sono gli ulteriori soggetti (qualificabili come sub-responsabili) di cui si avvale, specificando le attività svolte dagli stessi.
ART. 11 – FORO COMPETENTE
In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Udine.
ART. 12 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell’atto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Udine,
Per ASUFC
Il Direttore Generale XXXXX Xxxx. X.xx digitalmente
Per l’ETS
Sig. X.xx digitalmente
***
Allegato: Progetto di co-progettazione datato e sottoscritto dalle parti.
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 25/10/2021 10:26:59
IMPRONTA: 3EC897629D48BBD1BB5A8D78283F1835DB77D122DE3C3236C31070B201D13E1B DB77D122DE3C3236C31070B201D13E1B5F52B7860285FA626F2229790C090381 5F52B7860285FA626F2229790C09038127ED04B30DD722733DBFD749D50D87D3
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Atto n. 1455 del 25/10/2021