Contract
1. Oggetto
SOLVAY CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
6. Garanzia
31.10.2014
1.1. Le presenti condizioni generali di vendita sono applicabili a tutti i contratti di vendita del Venditore, se non diversamente specificato.
1.2. Le condizioni generali dell’Acquirente sono qui espressamente escluse, indipendentemente dal momento in cui vengono inoltrate al Venditore.
1.3. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano altresì a tutte le vendite future effettuate all’Acquirente.
1.4. Qualsiasi disposizione contenuta nella documentazione dell’Acquirente, successiva all’offerta commerciale o all’ordine di acquisto, che modifichi le presenti condizioni generali di vendita sarà considerata nulla e non applicabile, se non specificamente concordata per iscritto con il Venditore.
1.5. Le presenti condizioni generali di vendita sono state fornite all’Acquirente in preparazione della vendita del prodotto, per consentirgli di prenderne visione e conoscenza.
2. Offerte commerciali e ordini
2.1. Le offerte commerciali del Venditore non sono vincolanti e possono essere modificate in qualunque momento, anche se prevedono un periodo di validità.
2.2. Nessuna modifica ad una offerta commerciale effettuata dall’Acquirente sarà valida se non espressamente accettata per iscritto dal Venditore.
2.3. Nessun ordine, inviato direttamente al Venditore o tramite agenti o intermediari del Venditore, si riterrà accettato a meno che non sia espressamente confermato per iscritto dal Venditore. La conferma di ricezione di un ordine non è considerata accettazione dello stesso.
3. Prezzo e termini di pagamento
3.1. Nella misura consentita dalla legge, se tra l’accettazione dell’ordine e la consegna delle merci insorgono circostanze eccezionali che incidono sull’equilibrio economico del contratto di vendita, il prezzo e le condizioni di pagamento possono essere soggetti a modifica nell’esatta misura necessaria a ristabilire detto equilibrio. In tale caso, il Venditore dovrà darne comunicazione all’Acquirente, che potrà revocare il proprio ordine entro sette (7) giorni da tale comunicazione. Qualora l’Acquirente non revochi l’ordine entro tale periodo, il nuovo prezzo o le nuove condizioni di pagamento si riterranno accettate dall'Acquirente e si applicheranno alla vendita.
3.2. Salvo quanto diversamente indicato per iscritto dal Venditore:
- i prezzi non comprendono l'IVA ed altre imposte;
- i pagamenti dovranno essere effettuati entro trenta (30) giorni dalla data della fattura.
3.3. Il mancato pagamento di una qualsiasi fattura è considerato inadempimento essenziale dell’Acquirente ed autorizza il Venditore a sospendere ulteriori consegne o a considerare immediatamente risolto il contratto per inadempimento dell’Acquirente. Gli interessi per ritardato pagamento sono dovuti automaticamente, senza necessità di sollecito e fatto salvo qualsiasi ulteriore risarcimento dei danni dal giorno successivo alla data o alla fine del periodo di pagamento indicato nella fattura o stabilito nel contratto. Il tasso d’interesse sarà pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alla più recente operazione di rifinanziamento effettuata dalla stessa, maggiorato del dieci percento (10%). Inoltre, a titolo di risarcimento per le spese di recupero e ai sensi della Direttiva Europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, saranno dovuti un importo fisso e le eventuali ulteriori spese di recupero della fattura iniziale, nella misura ragionevolmente sostenuta.
Nel caso in cui vi sia una sostanziale riduzione del coefficiente di solvibilità dell’Acquirente, il Venditore si riserva il diritto di richiedere garanzie di pagamento all’Acquirente o, in alternativa, di risolvere gli eventuali ordini in corso.
4. Consegna e difetti
4.1. I tempi di consegna forniti dal Venditore sono puramente indicativi e in nessun modo vincolanti. Il Venditore non è responsabile di eventuali ritardi di consegna. Sono consentite consegne parziali e fatturazioni parziali.
4.2. A meno che le Parti non abbiano concordato uno specifico Incoterm (come definito nella più recente edizione delle regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali della Camera di Commercio Internazionale), il rischio di perdita o di danno alle merci si trasferisce all’Acquirente al momento della consegna xxxxxx fabbrica e la consegna si intende effettuata quando le merci vengono rese disponibili per il ritiro da o per conto dell’Acquirente.
4.3. In caso di difetti visibili o evidenti, l’Acquirente deve informare immediatamente il Venditore per iscritto contestualmente alla ricezione delle merci. In caso di difetti latenti o occulti, l’Acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore al momento della scoperta di tali difetti.
5. Riserva di proprietà
5.1. Nonostante che il passaggio del rischio di perdita o di danno alle merci all’Acquirente avvenga secondo quanto previsto al precedente articolo 4, la proprietà delle merci è riservata al Venditore e non si trasferisce all’Acquirente fino all’integrale pagamento del prezzo. Le merci consegnate all’Acquirente ma non ancora divenute di sua proprietà sono di seguito definite “Merci con Riserva di Proprietà”.
5.2. L’Acquirente dovrà detenere le Merci con Riserva di Proprietà come fiduciario e depositario del Venditore e conservarle, a sue spese, separatamente dalle merci proprie e da quelle di terzi, correttamente immagazzinate, protette e assicurate per il loro intero valore di sostituzione e identificate come di proprietà del Venditore.
5.3. L’Acquirente non può disporre delle Merci con Riserva di Proprietà al fine di fornire garanzie ai propri creditori, in particolare per creare privilegi, per sottoscrivere atti di vendita o per costituire diritti di pegno sulle Merci con Riserva di Proprietà.
5.4. Qualora l'Acquirente sia inadempiente al contratto, in particolare per inadempimento dell’obbligazione di pagamento, il Venditore o i suoi agenti avranno il diritto immediato di riprendere il possesso e trattenere in via permanente le Merci con Riserva di Proprietà e di intraprendere tutte le azioni necessarie ai fini di riprenderne il possesso. Tutte le spese sostenute dal Venditore o da agenti del Venditore saranno a carico dell’Acquirente.
5.5. Nel caso in cui l’Acquirente sottoponga a lavorazione le Merci con Riserva di Proprietà o le mescoli con altre merci, il Venditore ha la comproprietà e i tutti i relativi diritti sul prodotto finito in proporzione al valore delle Merci con Riserva di Proprietà lavorate o mescolate rispetto al prodotto finito.
5.6. Nel caso in cui le Merci con Xxxxxxx di Proprietà siano rivendute o perdute, gli importi ricevuti dall’Acquirente in conseguenza di tale rivendita o perdita saranno trasferiti al Venditore.
6.1. Se non diversamente ed espressamente concordato tra le Parti, il Venditore garantisce che le merci fornite corrispondono alle specifiche rilasciate dal Venditore al momento della spedizione. Qualsiasi consiglio tecnico fornito dal Venditore, prima o durante l’utilizzo delle merci, verbalmente o per iscritto, viene fornito in buona fede ma senza alcuna garanzia da parte del Venditore.
6.2. La lavorazione e l’uso delle merci vengono effettuati unicamente a rischio dell’Acquirente e, successivamente a tale lavorazione o uso, l’Acquirente non avrà più il diritto di rivendicare eventuali non-conformità alla garanzia sopra descritta. L’Acquirente deve stabilire autonomamente l’idoneità delle merci per lo scopo a cui sono destinate e la relativa modalità d’uso.
6.3. Eccetto le garanzie fornite in questa sede, il Venditore non rilascia dichiarazioni o garanzie, esplicite o implicite, in relazione alle merci consegnate, o a parte di esse, nella misura massima consentita dalla legge. Tutte le condizioni, le dichiarazioni e le garanzie, siano esse esplicite, implicite, di legge o altro, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare o non violazione di diritti di terzi, sono espressamente escluse.
7. Limitazione di responsabilità
7.1. Nella misura consentita dalla legge e indipendentemente dalla natura della pretesa, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Venditore si limita, ad esclusiva discrezione del Venditore, alla sostituzione o al rimborso del prezzo delle merci difettose o mancanti. Ciò non influirà sul diritto dell'Acquirente, ai sensi delle leggi applicabili, di richiedere l’adempimento in forma specifica o la risoluzione del contratto. Qualsiasi altra responsabilità, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o danni indiretti, è espressamente esclusa, nella misura consentita dalla legge.
7.2. Le merci difettose sono quelle non conformi alle specifiche fornite dal Venditore o, se del caso, concordate tra il Venditore e l'Acquirente.
7.3. Eventuali contestazioni non sollevano l’Acquirente dall’obbligo di corrispondere il prezzo delle merci consegnate. Il mancato pagamento è considerato inadempimento contrattuale.
8. Imballaggi
8.1. Imballaggi concessi in prestito dal Venditore: restano di proprietà del Venditore e sono destinati esclusivamente alle merci oggetto di vendita. L’Acquirente, l’utilizzatore o il depositario saranno responsabili di qualsiasi incidente eventualmente derivante da tali imballaggi. Essi dovranno essere restituiti al Venditore in buono stato ed entro i termini specificati dal Venditore. Nel caso in cui gli imballaggi non vengano restituiti entro il termine stabilito, siano distrutti o deteriorati, il Venditore avrà diritto, senza necessità di preavviso, di richiedere all'Acquirente il pagamento del costo di sostituzione degli imballaggi, che diventeranno di proprietà dell’Acquirente, oppure il costo del loro ripristino alle condizioni iniziali e di esigere inoltre dall'Acquirente un indennizzo per il danno subito in conseguenza del mancato rispetto delle succitate disposizioni.
8.2. Imballaggi ceduti all’Acquirente: quando la proprietà degli imballaggi è trasferita all'Acquirente, lo stesso ha l’obbligo di eliminare tutti i riferimenti al precedente proprietario e non dovrà utilizzare tali imballaggi per fini diversi da quelli a cui erano originariamente destinati.
8.3. Imballaggi ricollaudati: quando gli imballaggi sono sottoposti a nuovo collaudo in conformità alla tempistica stabilita dalle normative applicabili, che l’Acquirente dichiara di ben conoscere, la data dell’ultimo collaudo viene riportata sugli imballaggi stessi. Il Venditore declina qualsiasi responsabilità per incidenti derivanti da tali imballaggi, vuoti o pieni, qualora essi siano stati ceduti all’Acquirente o non restituiti al Venditore prima della data del successivo collaudo.
8.4. Imballaggi forniti dall’Acquirente: l’Acquirente sarà responsabile della scelta e della qualità degli imballaggi destinati a ricevere le merci. L’Acquirente ha l’obbligo di fornire imballaggi conformi alle normative in vigore.
9. Forza maggiore
9.1. Gli eventi di forza maggiore e, in generale, tutte le circostanze che potrebbero impedire, ridurre o ritardare la produzione o la spedizione daranno diritto al Venditore, a seconda del caso, di cessare, ridurre o sospendere l’adempimento e l’Acquirente non avrà diritto al risarcimento dei danni durante il periodo di forza maggiore. I termini “forza maggiore” e “circostanze” s’intendono riferiti a qualsiasi causa, evento o circostanza che esula dal ragionevole controllo del Venditore, in particolare, a titolo non esaustivo: guerra, mobilitazione, sciopero o serrata, sommossa, controversia di lavoro, guasti di macchinari o interruzione del lavoro nello stabilimento, esplosione, incendio, catastrofe naturale, inondazione, limitazione o blocco dei mezzi di trasporto, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime o dell’energia elettrica, o interventi di qualsiasi tipo delle autorità pubbliche. Se tali eventi di forza maggiore e circostanze dovessero continuare per un periodo di dieci giorni o più, il venditore avrà diritto di risolvere il contratto immediatamente, con preavviso.
10. Separabilità / Rinuncia
10.1. Nel caso in cui una disposizione delle presenti condizioni generali sia ritenuta invalida o inefficace, le restanti disposizioni continueranno ad essere applicabili e conserveranno la loro validità e significato. In tale(i) caso(i), le Parti, nella misura possibile, sostituiranno in buona fede la(e) disposizione(i) invalida(e) e/o inefficace(i) con una o più disposizioni valide, che più si approssimino, dal punto di vista legale ed economico, allo scopo e all’intento di tale(i) disposizione(i) invalida(e) e/o inefficace(i).
10.2. La rinuncia a un qualsiasi diritto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita sarà ritenuta efficace solo se la stessa risulta da atto scritto firmato dalla parte rinunciataria, e la rinuncia a un diritto di queste condizioni generali di vendita non si riterrà essere una rinuncia a tale diritto, o a qualsiasi altro diritto qui previsto, valevole in futuro. Nessuna violazione delle presenti condizioni generali di vendita è considerata come una rinuncia a qualsiasi successiva violazione delle presenti condizioni generali di vendita.
11. Legge applicabile/Foro competente
11.1. Le presenti condizioni generali di vendita e qualsiasi contratto ad esse correlato saranno disciplinati dalle leggi in vigore nel Paese della sede legale del Venditore e saranno interpretati in conformità a tali leggi, con esclusione della applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci.
11.2. Tutte le controversie fra le Parti del presente contratto saranno sottoposte al Tribunale avente giurisdizione e competenza nel luogo in cui è situata la sede legale del Venditore.