Contract
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARGILLA PRESSO LA DISCARICA PER RSNP DI TORRETTA DI LEGNAGO (VR). NUMERO GARA 6988249 - LOTTO – C.I.G.
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SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
Tra
LEGNAGO SERVIZI S.P.A., con sede in 37045 Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00/X, C.F./P.IVA 02430500245, nella persona del Legale Rappresentante – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, C.F. ZNTPTR48M05A837B domiciliato per la carica in 00000 Xxxxxxx (XX), Via Pasubio n. 14/A (nel prosieguo, per brevità, la “Società”);
e
(nel prosieguo, per brevità, il “Fornitore”).
PREMESSO CHE
- in data / /2018 veniva pubblicato il bando di gara per l’affidamento dell’appalto di fornitura di argilla, con procedura aperta ex Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, seguendo il criterio del minor prezzo;
- Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 l’appalto era stato suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1: Fornitura di 118.000 tonnellate di argilla proveniente da cava per la realizzazione delle pendenze del fondo e della copertura della discarica;
Lotto 2: Fornitura di 66.000 tonnellate di argilla proveniente da cava per l’impermeabilizzazione del fondo delle vasche del lotto F della discarica;
- al LOTTO era attribuito il CIG _;
- agli esiti della procedura di gara l’appalto era aggiudicato al Fornitore, al prezzo unitario di , €/tonnellata (al netto di IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a zero );
- il Fornitore, ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiva la cauzione definitiva, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, per l’importo di € , pari al % ( per cento) dell’importo contrattuale, a mezzo di , emessa in data , dalla società ;
- il Fornitore stipulava polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. con massimale di € 1.500.000,00 per sinistro, emessa in data , dalla società ;
- in data era inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- era espletata la verifica del possesso dei requisiti prescritti e l’aggiudicazione diveniva efficace.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – PREMESSE, DISPOSIZIONI REGOLATRICI ED ALLEGATI.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
L’appalto viene concesso dalla Società ed accettato dal Fornitore sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, che si richiamano a formarne parte integrante:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara ed allegati;
- Capitolato Speciale d’Oneri;
- Offerta economica;
- .
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO.
La Società affida al fornitore, che accetta, la fornitura di , franco il Sistema Integrato di trattamento rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in località Torretta di Legnago (VR).
Il fornito dovrà essere rispondente ai requisiti del presente contratto, ai documenti costituenti parte integrante e alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana e comunitaria in materia.
Il quantitativo complessivo presunto, non garantito e che potrà subire variazioni, è di
( ) tonnellate.
Il quantitativo complessivo presunto potrà variare senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto.
Il quantitativo complessivo presunto potrà variare del 20 % (venti per cento) in aumento o in diminuzione senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto, ai sensi dell’Art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO.
L’argilla, conforme alle prescrizioni dell’art.19 del Capitolato Speciale d’Oneri, è comunque affidata a misura per l’importo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara; pari a ,00 ( /oo) euro/tonnellata; tale prezzo unitario è fisso ed invariabile ed indipendente da ogni eventualità.
Il prezzo é comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Oneri, delle seguenti prestazioni:
fornitura dell’argilla richiesta, come da specifiche tecniche di Capitolato Speciale d’Oneri;
carico in cava, trasporto in discarica e scarico nella zona indicata dalla Società dell’argilla fornita;
spese di laboratorio per determinazione dei parametri geotecnici, da effettuare prima della fornitura, presso laboratori indicati dalla Società.
Il corrispettivo presunto dell’appalto, per la fornitura del quantitativo stimato di .000 tonnellate, è di € , (euro /00) oltre IVA..
Considerata l’opzione del quinto, si indica il valore complessivo stimato di €
,00 (euro /00) oltre IVA.
Il Fornitore non avrà diritto ad alcun maggiore compenso per variazioni nel quantitativo complessivo fornito rispetto al presunto
Tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente contratto e nei documenti costituenti parte integrante sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli di convenienza.
Art. 4 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
Il corrispettivo dell’appalto sarà computato mensilmente.
Il Fornitore emetterà fattura mensile di importo pari agli ordini eseguiti, per l’importo determinato moltiplicando il prezzo unitario in fattura per le tonnellate verificate ed accettate dalla Società presso la pesa della discarica, detratta la ritenuta in garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).
La fattura emessa sarà liquidata a novanta (90) giorni Data Fattura Fine Mese, purché pervenga alla sede amministrativa della Società entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento e a seguito di verifica della conformità della fornitura effettuata e di ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.
In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o sospendere l’esecuzione dell’appalto, sino alla consegna
del documento attestante la regolarità.
In caso di ritardo nella consegna della fattura, con conseguente difficoltà della Società nell’organizzazione dei flussi di cassa in uscita, il pagamento potrà essere differito a centoventi (120) giorni Data Fattura Fine Mese.
Le ritenute in garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare e fatturazione del Fornitore, a sessanta (60) giorni Data Fattura Fine Mese.
Art. 5 – DURATA DELL’APPALTO.
La fornitura avrà una durata presunta di 24 mesi dalla comunicazione di inizio fornitura, variabile comunque in funzione dell’avanzamento delle opere di discarica e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
Art. 6 – AVVIO DELL’ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.
L’esecuzione dell’appalto avrà inizio con la comunicazione della Società di avvio, che potrà contenere il primo ordine e che potrà essere contestuale alla stipula del presente contratto d’appalto.
(in caso di consegna anticipata: L’esecuzione dell’appalto ha avuto inizio in data , giusta comunicazione di avvio di pari data inoltrata dalla Società di avvio.)
La fornitura dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dall’ordine di ciascun lotto parziale. La fornitura sarà svolta nei giorni feriali, escluso sabato, domenica e festivi, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Il programma delle forniture giornaliere dovrà essere concordato con il responsabile di cantiere; il Fornitore dovrà in ogni caso garantire una fornitura giornaliera di 700 tonnellate. In caso di condizioni meteo avverse il programma delle consegne potrà essere momentaneamente sospeso dalla Società.
E' facoltà della Società rallentare o sospendere il programma di consegna o comunque modificarlo sulla base delle sue specifiche necessità.
La quantità conferita sarà verificata a destino, facendo fede il valore riscontrato presso la pesa della discarica di Torretta gestita dalla Società.
La Società provvederà a dare comunicazione della conclusione della fornitura per raggiunto quantitativo complessivo.
L’eventuale firma di documenti di trasporto da parte del personale della Società, non costituisce atto di accettazione della fornitura o di una sua parte.
In caso di mancato rispetto del programma delle consegne parziali, la Società, al primo
inadempimento, rivolgerà diffida al Fornitore e, dal secondo inadempimento compreso, applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento).
Qualora l’ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oppure laddove si verificasse un ritardo nei tempi di consegna di oltre dodici (12) giorni dalla data indicata nell’ordine, la Società potrà risolvere il contratto d’appalto per grave inadempimento del Fornitore.
In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore, la Società avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempienza, ivi compreso il rimborso dei maggiori costi di approvvigionamento dell’argilla da terzi.
L’applicazione della penale non escluderà il diritto della Società di pretendere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni causati dall’inadempimento.
I termini per l’esecuzione dell’appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell’Art. 1457 C.c..
Art. 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.
Xxxxx tutti gli oneri e obblighi a carico del Fornitore specificati nelle ulteriori norme del presente contratto d’appalto, nei documenti costituenti parte integrante e nelle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana e comunitaria in materia, il Fornitore sarà altresì tenuto, senza riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto:
- alla fornitura di mezzi d'opera e di trasporto in genere, per lo scarico dell’argilla fornita;
- al completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento dell’appalto ed alla massima sicurezza nell’espletamento dello stesso;
- alla tenuta in perfetta efficienza di tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati;
- alle prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni e campionamenti previsti dal presente Capitolato Speciale d’Oneri e per le ulteriori verifiche che la Società riterrà di dover richiedere;
- alle pratiche per il conseguimento dei permessi per il transito su strade pubbliche e/o private per il trasporto e la consegna dell’argilla;
- a sostenere tutti gli oneri derivanti dall’eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature durante la consegna in seguito ad eventi di forza maggiore, caso
fortuito, o per qualsiasi altro motivo;
- a versare le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
- a sostenere tutte le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento della fornitura secondo le modalità previste, oppure connessi all’esecuzione dell’appalto;
- a farsi carico di tutti quelli oneri direttamente o indirettamente derivanti dalle peculiarità dei luoghi di consegna dell’argilla, consistenti nel Sistema Integrato di trattamento rifiuti in località Torretta a Legnago (VR), ove sarà in esercizio un impianto di smaltimento, con conseguente presenza e transito di altri mezzi;
- a mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni, fotografie, filmati;
- ad astenersi dall’autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione dell’appalto.
Art. 8 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.
Tutto il personale operante nell’esecuzione della fornitura, per qualsiasi delle attività comunque connesse all’esecuzione dell’appalto, dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni obbligatorie.
Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la Società e il personale dalle stessa.
Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo svolgimento del servizio.
Il Fornitore ha comunicato preventivamente alla Società, in sede di partecipazione alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..
Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, previdenziali e assicurativi sopra richiamati.
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà motivo di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi del successivo Art. 17.
ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.
La Società ha comunicato al Fornitore la presenza dei seguenti rischi durante le fasi di trasporto e scarico del prodotto all’interno del sito produttivo di Torretta di Legnago (VR):
incidente stradale nelle vie di circolazione per presenza di altri mezzi conferitori;
rischio da esposizione a polveri all’interno del sito;
rischio di investimento/ incidente per presenza di mezzi e/o personale della Società in manovra nell’area di scarico (discarica o piazzale ).
Al fine di evitare il verificarsi di incidenti durante l’esecuzione della fornitura, il Fornitore rispetterà tutte le norme comportamentali e le istruzioni ricevute e garantirà il coordinamento delle operazioni di scarico mediante proprio personale preposto a terra in caso di scarico in luoghi con presenza di più di un mezzo in manovra.
Il Fornitore dichiara di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione della fornitura di tutti i rischi presenti e di aver adottato tutte le misure di prevenzione previste, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normativi in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
Si richiamano inoltre i seguenti oneri specifici, integralmente a carico del Fornitore, attinenti alla sicurezza e all’igiene sul luogo di lavoro:
- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso dell’appalto;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; il Fornitore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso;
- il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione dell’appalto, o
comunque nell'effettuazione della fornitura.
- il Fornitore si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza della fornitura affidata;
- saranno comunque a carico del Fornitore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza, se non imputabili a mancanze della Società.
Art. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all’appalto, oltre alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Società ed all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi suddetti.
Xxxxxxxx equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società.
La Società verificherà, in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 11 – SUBAPPALTO.
Il subappalto sarà consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all’Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto dichiarato dal Fornitore in sede di gara.(in caso di omessa dichiarazione della volontà di procedere al subappalto: Il Fornitore non dichiarava in sede di gara di voler ricorrere al subappalto e, per l’effetto, nessuna prestazione oggetto del contratto d’appalto potrà essere subappaltata.)
Art. 12 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.
Durante l’esecuzione del contratto d’appalto potranno essere apportate modifiche, anche quali varianti in corso d’opera, ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 13 – IL R.U.P., Il DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono svolte dal responsabile tecnico della Società, Geom. Xxxxxx Xxxxxxx.
La Società nomina quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’Art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il .
La Società si riserva di sostituire ciascuna figura all’occorrenza, dandone formale comunicazione al Fornitore.
Il Fornitore ha provveduto alla nomina del proprio rappresentante nell’esecuzione dell’appalto, indicando i recapiti, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti, mediante missiva del , nella persona del .
Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA.
Il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva di cui all’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante polizza fidejussoria n° emessa in data / / dalla compagnia , Agenzia di .
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.
La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
Art. 15 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.
Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell’esecuzione della fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Società.
A tal fine, il Fornitore ha stipulato polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. con la società
, Agenzia di , la polizza fidejussoria n°
emessa in data per il massimale di a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per sinistro, valida ed efficace per l’intera durata
dell’appalto, contenente specifica clausola che considerati quali terzi altresì la Società ed i suoi dipendenti.
Nell’ipotesi in cui la Società dovesse procedere a far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, senza poter attendere i tempi per la liquidazione del sinistro, potrà provvedere direttamente ed addebitare ogni onere sull’importo dei corrispettivi di più prossima scadenza, ferma la successiva liquidazione di somme in favore del Fornitore alla liquidazione del sinistro.
E’ fatto obbligo al Fornitore di comunicare immediatamente alla Società, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società.
Art. 16 – PROVENIENZA DELL’ARGILLA E CONTROLLI SUL MATERIALE FORNITO.
L’argilla fornita dovrà provenire dalla cava denominata nel Comune di
, alla cui coltivazione è autorizzata la ditta . Il Fornitore garantisce la costanza della provenienza del materiale argilloso fornito e della tipologia e caratteristiche dello stesso. La variazione della cava di provenienza in assenza di comunicazione alla Società e di approvazione da parte della stessa, costituisce grave inadempienza contrattuale e dà diritto alla risoluzione del contratto senza necessità di costituzione in mora. La variazione della cava di approvvigionamento è subordinata al preventivo assenso della Società.
All'inizio della fornitura la Società ha proceduto in data ad effettuare campionamento ed analisi sul materiale consegnato al fine di verificare l'integrale rispetto delle specifiche di cui all'art.19 del Capitolato Speciale d'Oneri. Il risultato positivo della prima analisi ( rif. ) è premessa per l'inizio della fornitura, ma non costituisce in alcun modo accettazione della stessa. Dette analisi saranno infatti ripetute dalla Società con la frequenza ritenuta opportuna. L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione del materiale fornito da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo il Fornitore da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non risultassero conformi ai requisiti richiesti; in tal caso è ancora diritto della Direzione Lavori rifiutare il materiale, anche se già posto in opera, che non rispondesse ai requisiti minimi contrattuali.
Qualora l’esito fosse non positivo o il materiale consegnata risultasse visivamente non conforme (es. scarti di lavorazione, presenza di inerti grossolani , ecc …), il contratto
dovrà considerarsi risolto ai sensi del successivo art. 18. Qualora le analisi eseguite dimostrassero il mancato rispetto dei requisiti di cui all’art.19 del Capitolato Speciale d'Oneri il Fornitore è tenuto al ritiro del materiale consegnato risultato non conforme, alla restituzione di eventuali importi già liquidati in suo favore e a rifondere alla Società tutti gli oneri sostenuti connessi alla fornitura non conforme.
Art. 17 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.
A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili.
La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto.
Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l’effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società.
Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.
Art. 18 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .
La Società potrà risolvere il contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all’Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa che s’intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:
- l’applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui all’Art. 6;
- il verificarsi di un ritardo nei tempi di consegna di oltre dodici (12) giorni dalla data indicata nell’ordine, di cui all’Art. 6;
- la consegna di argilla risultata gravemente difforme;
- la violazione degli obblighi di cui all’Art. 7;
- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all’Art. 8;
- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all’Art. 9;
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’Art. 10;
- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all’Art. 11;
- reiterate negligenze o deficienze della fornitura, che a giudizio della Società compromettano gravemente l’esecuzione dell’appalto e/o l’esercizio delle proprie attività;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all’appalto.
Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.
Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.2016/679, si informa il Fornitore che:
- le finalità per cui i dati concernenti l’azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, saranno raccolti, registrati o memorizzati sono:
- compilazione di anagrafiche e statistiche interne;
- adempimenti contabili e fiscali;
- gestione del credito;
- ricerche di mercato;
- altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali;
- l’elaborazione dei dati avverrà con mezzi informatici, manuali e telematici, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara;
- i dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all’esecuzione della gara, o del contratto, o allo svolgimento dell’attività della Società ai seguenti soggetti, in qualità di responsabili esterni del trattamento:
- professionisti aventi ruolo nella gestione della gara, del contratto e della Società;
- studi legali;
- istituti di credito;
- società di informazioni economiche;
- società di revisione del bilancio;
- Pubbliche Autorità o Pubbliche Amministrazioni;
- il titolare del trattamento dei dati sarà la Società, che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- in applicazione dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e all’art. 15 del Regolamento UE n.2016/679, la ditta o i suoi rappresentanti potranno ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in modo intelligibile;
- la ditta potrà altresì chiedere:
- di conoscere l’origine dei dati e la logica e finalità del trattamento;
- la cancellazione o trasformazione in forma anonima;
- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.
Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx – 00000 Xxxxxxx (XX) e sede amministrativa in Xxx Xxxxxxx, x.00/x - 00000 Xxxxxxx (XX). I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
Art. 20 – CODICE ETICO.
La Società Legnago Servizi S.p.A. nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico; tale codice è pubblicato e disponibile on line sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx- generali/.I Fornitori della Società devono peraltro rispettare i principi contenuti nel Codice Etico.Tutto ciò premesso il Fornitore si impegna a :
rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico;
non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice.
L’inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., salvo il diritto di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Art. 21 – FORO COMPETENTE.
Per tutte le controversie dipendenti dal presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI.
Ai sensi dell’Art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le spese di
pubblicazione del bando ed esito di gara pari a € (euro / )
saranno rimborsate alla Società dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, previo dettaglio mediante presentazione di copia delle fatture ricevute dalla Società.
Saranno a carico dell’aggiudicataria tutte le spese di xxxxx e registrazione del presente contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti alla stipula del medesimo contratto di appalto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Legnago, lì
Il Fornitore La Società
Il sottoscritto , in qualità̀ di del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1341 Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare, il Fornitore dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO, ART. 4 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI, ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO, ART. 6 – AVVIO DELL’ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI, ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE, ART. 8 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE, ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, ART. 11 – SUBAPPALTO, ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA, ART. 15 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA, ART.
16 – PROVENIENZA DELL’ARGILLA E CONTROLLI SUL MATERIALE FORNITO, ART. 17 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE, ART. 18 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ART. 20 – FORO COMPETENTE.
Legnago, lì
Il Fornitore
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